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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15351 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento n. 14351/2023 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giuseppina Chef e Simona Scotti, Parte_1 come da procura in atti;
ricorrente
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Letizia Spasari e Antonio Controparte_1
Napolitano, come da procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.2.2023, l' – premesso di aver contratto matrimonio con rito civile Pt_1 con la resistente in data 30.10.2010, dalla cui unione sono nati i figli (21.2.2009) e Per_1 Per_2
(19.07.2012), e di essere separato dalla moglie senza soluzione di continuità in forza del decreto di omologazione della separazione consensuale del Tribunale di OL del 10.12.2020 – chiedeva lo scioglimento del matrimonio, la modifica del diritto di visita padre-figli come meglio indicato nel ricorso (data la distanza tra le abitazioni, essendosi la resistente con i figli trasferita da OL (NA) a Roma nell'estate del 2022), nonchè la diminuzione dell'assegno di mantenimento per i figli a suo carico da euro 1.700,00 mensili alla minor somma di euro 1.500,00 mensili (atteso che lo stesso aveva contratto un mutuo per l'acquisto di un'abitazione con la sua nuova compagna e che sosteneva anche un ulteriore onere economico, avendo preso in locazione un immobile a Roma per poter esercitare il suo diritto di visita). Si costituiva, quindi, la resistente, la quale deduceva che il marito lavorava a Roma e viveva nel suo nuovo immobile con la compagna a Pomigliano d'Arco (NA), e chiedeva un incremento dell'assegno di mantenimento per i minori ad euro 2.300,00 mensili (dati i minori tempi di frequentazione padre- figli, l'aumento delle disponibilità reddituali del marito, la divisione delle spese del medesimo con la sua nuova compagna e l'aumento delle esigenze dei due ragazzi), nonché la modifica degli incontri padre-figli nei termini dettagliati di cui alla memoria di costituzione.
Con ordinanza presidenziale del 7.7.2023, veniva stabilito quanto segue: “… a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.6.2023; esaminati gli atti;
sentite le parti ed i rispettivi difensori;
rilevato che, rispetto all'epoca della separazione consensuale, i coniugi non vivono più nella medesima città, a OL (NA), in quanto la vive con i figli a Roma, dove lavora, mentre CP_1
l' vive a Pomigliano D'Arco (NA) con la sua nuova compagna, pur lavorando a Roma alcuni Pt_1 giorni della settimana;
ritenuto, in conseguenza di questo, valutate da un lato l'esigenza di stabilità dei figli e, dall'altro lato, quella di tutelare il rapporto con il padre, genitore non convivente, di determinare il diritto di visita per il quest'ultimo come segue, salvo diverso accordo tra le parti, sentite le stesse specialmente sul punto all'udienza citata e visto anche quanto dedotto nel decreto del Tribunale di OL del 28.3./20.4.2023 in ordine all'audizione dei figli minori, inalterato il resto: un mese a finesettimana alternati (il 2° dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 22.00, il 4° dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica ore 22.00), i due mesi successivi il 2° finesettimana dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 22.00, e così via;
il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 20.00, con pernotto fino al giovedì con riaccompagnamento a scuola la 1° e 4° settimana del mese;
n. 15 gg. durante il periodo estivo (stesso periodo spetterà alla madre) alternando di anno in anno il periodo ultima settimana di luglio/prima di agosto e ultime due settimane di agosto;
ritenuto, poi, di determinare il regime delle spese straordinarie per i figli, suddivise al 50% tra i coniugi, secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale, salvo quanto previsto in sede di separazione consensuale come comprensivo dell'assegno di mantenimento;
ritenuto, nel resto, di confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale ad eccezione dell'assegnazione della casa coniugale, non oggetto di alcuna richiesta in questo procedimento;
vista la L. n. 898/1970 e l'art. 4, II comma, L. n. 54/2006,
P.Q.M.
-determina il diritto di visita settimanale ed estivo padre-figli secondo quanto indicato in parte motiva, a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale, inalterato per il resto il diritto di visita;
-determina, a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale, il regime delle spese straordinarie per i figli, suddivise al 50% tra i coniugi, secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale, salvo quanto previsto in sede di separazione consensuale come comprensivo dell'assegno di mantenimento;
-conferma nel resto le condizioni di cui alla separazione consensuale con esclusione dell'assegnazione della casa coniugale;
…”.
Venivano così, confermate le condizioni relative all'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento presso la madre (era anche stato adìto ex art. 709ter c.p.c. il Tribunale di OL, il quale, con provvedimento del 20.4.2023, in atti, rigettava le richieste delle parti di modifica del diritto di visita padre-figli come all'epoca vigente e di cui alla separazione consensuale: “…In merito alla nuova regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso il padre , richiesta da ciascun genitore in forme diverse, si rileva che non risultano sopravvenute circostanze che abbiano determinato un diverso assetto degli interessi da tutelare rispetto a quanto considerato in sede di separazione e che lascino intravedere la necessità o opportunità di soluzioni migliori per i figli minori. Invero, si rileva che da un punto di vista logistico e lavorativo lo stesso padre conserva i carichi e gli impegni gravosi precedenti, con il vantaggio, piuttosto, di trovarsi attualmente a Roma per una buona parte della settimana, con la possibilità di avvalersi anche di un alloggio proprio dove accogliere i figli , non potendo la grandezza di tale abitazione (la madre la descrive come piccola e priva di una stanza per i ragazzi) avere alcuna incidenza negativa sulle visite , sulla pienezza e la festosità dei rapporti padre-figli. I figli stessi ,
e , che in sede di ascolto hanno mostrato di trovarsi bene nella nuova città e di Per_1 Per_2 essersi abituati alla nuova vita ( senza esitazione, con un po' di dispiacere iniziale Per_1 Per_2 per avere lasciato i suoi amici di OL), di non sentirsi abbandonati dal padre , al quale sono profondamente legati, con cui condividono interesse sportivi e momenti ludici, con cui cenano o pranzano durante la settimana, quando detto genitore è a Roma , pernottano sino al mattino successivo, trascorrono qualche fine settimana (individuato d'accordo con mamma e papà, precisa
), hanno chiesto solo che sia loro garantita una maggiore e tempestiva conoscenza dei fine Per_1 settimana che li impegnerà, prospettando come di loro gradimento due week end al mese , oltre che una maggiore libertà (soprattutto ) di organizzarsi diversamente e decidere di restare a casa Per_2 senza arrecare dispiacere al padre. In ogni caso, si evidenzia che i patti della separazione contengono la clausola in forza della quale “I coniugi concorderanno le specifiche ed eventuali variazioni secondo accordi settimanali , tenendo conto degli impegni di studio pomeridiani e di sport dei ragazzi”, disposizione che consente loro, nell'adempimento degli obblighi di assistenza ed educazione, la piena e corretta realizzazione degli interessi e delle esigenze dei figli, potendo adattare le regole vigenti in merito ai tempi di permanenza presso il padre alle situazioni che in concreto si presentano, variabili e non sempre prevedibili. I fatti rappresentati , tra l'altro, dimostrano che le incomprensioni e la lite tra i genitori riguardano soprattutto le visite infrasettimanali e i week end, dal momento che le festività (si pensi alle recenti festività natalizie trascorse per una settimana consecutiva presso il padre e non secondo il calendario concordato ) e le altre ricorrenze sembrano essere state gestite in maggiore armonia. Ciononostante, si osserva che la clausola degli accordi separativi di cui si è fatto appena cenno, sebbene ciò non sia scritto, individua un criterio decisionale, certamente fondato sull'accordo, che per la funzione che svolge non può non accompagnare e ispirare le determinazioni e l'organizzazione dei genitori anche riguardo agli altri periodi dell'anno. Ne deriva che i genitori, secondo buon senso, con spirito di solidarietà e collaborazione, maggiormente concentrati sui bisogni di e (nessuno dei due sembra essersi accorto Per_1 Per_2 che ha avuto timore di comunicare il suo desiderio di fare cose diverse e di provocare in tal Per_2 modo un dispiacere al padre) più che sulle esigenze personali, ascoltati i loro desideri e punti di vista, hanno già la possibilità di modificare, sebbene solo concordemente, senza mai forzare i figli, la regolamentazione prevista in sede di separazione, adattandola utilmente di volta in volta ai bisogni della prole e alle proprie evenienze . A loro vantaggio, c'è da osservare che i genitori sono in grado di fare meglio nell'interesse dei figli, non solo perché possiedono le capacità intellettuali per comprendere la complessità e la delicatezza del ruolo genitoriale e della sua condivisione, con i sacrifici che ne derivano, ma anche in ragione delle rassicurazioni che il giovane ha Per_1 prospettato in sede di ascolto, affermando che mamma e papà “Non sono brontoloni con me, riesco a parlare serenamente con loro”. I genitori, dunque, vanno sollecitati a mettere da parte i dissidi personali, a stemperare la reciproca conflittualità , pregiudizievole alla serena e adeguata educazione e crescita dei propri figli , ad essere osservanti delle regole vigenti , solidali e collaborativi nella gestione delle medesime, costanti e puntuali nella loro applicazione. Ne consegue il rigetto delle domande in esame….”); Con successiva ordinanza del G.I. del 23.1.2024, veniva modificato il calendario di incontri padre- figli, come di seguito riportato: “… rilevato che con istanza del 19.10.2023 l' chiedeva la modifica parziale Pt_1 dell'ordinanza presidenziale relativamente al suo diritto di visita dei figli, in vista delle difficoltà lavorative ivi meglio rappresentate;
rilevato che la si costitutiva e chiedeva in via principale dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza e/o CP_1 pronunciarsi il rigetto della stessa, e, in via subordinata, modificarsi il diritto di visita paterno come meglio indicato nella memoria difensiva;
rilevato che con le note per l'udienza del 29.11.2023 l' chiedeva quanto segue: “ 1) stabilire che il dr. Pt_1 Pt_1 incontri i figli e ogni settimana il martedì dalle ore 19.30 prelevandoli dalla casa materna, fino al giorno Per_1 Per_2 seguente, mercoledì, riaccompagnandoli a scuola, ovvero in periodo non scolastico presso la casa materna fra le 8.45 e le 9.00 . 2) Stabilire, che al rientro dal fine settimana con il padre la domenica sera il padre possa riaccompagnare i minori e presso la casa materna entro e non oltre le ore 19.00, considerato che lo stesso deve far rientro Per_1 Per_2 la sera a Pomigliano d'Arco anche perché il lunedì mattina è quasi sempre in Ufficio presso la Procura di Napoli. 3) Stabilire che l'orario di prelievo per il fine settimana è fissato il sabato alle ore 10.00 presso la casa materna e, nel mese in cui il prelievo dei ragazzi è previsto il venerdì, a cavallo delle ore 19.00, prelevando a casa e al Per_1 Per_2 calcetto.”, mentre l' chiedeva sul punto quanto segue: “…di disporre che: a) il padre prenderà con sé i figli CP_1 ogni martedì alle ore 19:30 presso l'abitazione materna tenendoli con sé con il pernottamento fino al mattino seguente in cui li accompagnerà a scuola;
b) - il padre prenderà con sé i figli il 2^ fine settimana di ogni mese dal sabato alle ore 10:00 presso la casa materna per tenerli con sé con il pernottamento e riportarli presso la casa materna la domenica sera alle ore 20,00 ed a mesi alterni oltre al 2^ anche il 4^ fine settimana dal venerdì dalle ore 18:30, prelevando Per_1 da casa e al calcetto alle ore 19:00, riaccompagnandoli a Per_2 casa dalla madre la domenica alle ore 20:00.”; rilevato che con le note del 16.1.2024 l' chiedeva anche “…A) per il periodo estivo: confermare che il padre Pt_1 secondo il principio dell'alternanza un anno terrà con sé i figli 15 gg nell'ultima settimana di luglio e prima di agosto, ed un anno li terrà nelle ultime due settimane di agosto. B) per le festività natalizie: il padre terrà con sé i figli, sempre ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre e dal 31 al 2 gennaio, salvo ulteriore e diverso accordo integrativo fra i coniugi, che tenga conto della peculiarità del periodo e del calendario di ogni anno (es. con il ricorrere di sabati e domeniche collegati alle festività, come è stato per il 2023). C) per il periodo di Pasqua: ad anni alterni, dal sabato santo alle 11.00 al giorno di Pasquetta alle 19.00; D) per le c.d. altre festività, sostanzialmente i c.d. “ponti” quando il giorno festivo si collega al sabato o alla domenica (dunque quando capita di venerdì o lunedì) e si sovrappongono alla disciplina del diritto di visita del fine settimana, cioè quando il festivo capita di venerdì o lunedì, il padre potrebbe tenere i ragazzi con sé per i tre giorni, e tale fine settimana lungo sarebbe sostitutivo del successivo fine settimana previsto in calendario. Rispettando l'alternanza fra gli eventuali ponti così intesi (dunque uno con padre ed uno con la madre), con orario di prelievo alle 11.00 del mattino ed orario di accompagnamento alle 19.00 di sera. Salvo evidentemente diversi accordi integrativi…”; rilevato che con le dette note l' chiedeva anche “…disporre, in ogni caso, a modifica delle condizioni vigenti CP_1 che: che i figli staranno con il padre: a) in estate, dal 1^ agosto alle ore 10:00 al 15 agosto alle ore 20:00 negli anni pari e dal 16 agosto alle ore 10:00 al 31 agosto alle ore 20:00 negli anni dispari;
b) per le vacanze di Natale – Capodanno dal 24 dicembre alle ore 10:00 al 30 dicembre alle ore 20:00 negli anni pari e dal 31 dicembre alle ore 10:00 al 6 gennaio alle ore 20:00 negli anni dispari;
c) per il periodo pasquale ad anni alterni con la madre dal venerdì santo alle ore 19:00 al martedì dopo Pasqua alle ore 20:00, iniziando con la Pasqua 2024 con il padre;
d) per ogni altra festività e ponte ricorrente durante l'anno: 25/04, 1/05, 2/06, 29/06, 1/11 e 8/12, alternativamente con la madre con i relativi pernottamenti, iniziando dalla festività dell'8/12/2023 con il padre non avendoli lo stesso tenuti per la festività del 1 novembre, prevendendo sempre come orario in cui i figli vengono prelevati presso la casa della madre le ore 19:00 del giorno precedente il giorno di festa e come orario di rientro le ore 20:00 del giorno di festa o della fine dei più giorni di ponte e/o di vacanza scolastica.”; ritenuto, preliminarmente, che l'istanza dell' sia ammissibile, non essendo stato proposto il reclamo ex art. 708, Pt_1 ult. c., c.p.c. previgente e qui applicabile ratione temporis, e visto l'art. 709, ult. c., c.p.c. previgente e pure applicabile ratione temporis, considerato che in ordine al diritto di visita di minori, come nel caso che ci occupa, i provvedimenti sono pronunciabili anche d'ufficio; ritenuto, valutato l'interesse dei figli minori, le richieste delle parti e le motivazioni addotte da ciascuna, di determinare il diritto di visita padre-figli, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, come di seguito indicato, inalterato il resto e specificato che, ove non diversamente previsto, sarà applicabile il regime ordinario: il martedì dalle ore 19.30 dall'abitazione materna al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola (o presso l'abitazione materna se non c'è scuola entro le ore 9.00); quando il padre prende i figli il finesettimana dal sabato, dalle ore 10.00 del sabato dall'abitazione materna alle ore 19.30 della domenica presso l'abitazione materna;
quando il padre prende i figli il finesettimana dal venerdì, dalle ore 18.30 del venerdì (dall'abitazione materna e/o dal luogo dove svolgono quel giorno le attività extrascolastiche) alle ore 19.30 della domenica presso l'abitazione materna;
dal 24.12. ore 10.00 al 30.12. ore 18.00 o dal 31.12. ore 10.00 al 6 gennaio ore 18.00 ad anni alterni;
dal Venerdì Santo ore 19.00 al martedì dopo Pasqua ore 18.00 ad anni alterni,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: modifica il diritto di visita padre-figli come indicato in parte motiva…”.
Con sentenza non definitiva n. 9671/2024 del 5.6.2024, poi, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Con le note di trattazione scritta depositate il 29.4.2025, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) confermare l'affidamento dei figli minori ed ad entrambi i genitori, Per_2 Per_1 con residenza prevalente presso la madre;
2) confermare il calendario di incontri del padre con i figli minori e , secondo le modalità stabilite dall'Ill.mo G. I. dr.ssa F. Cosentino, con Per_1 Per_2 ordinanza del 19.01.2024, nel procedimento 14351/2023 sub 1 R.G.T.; 3) determinare il contributo mensile dovuto dal dr. in favore dei figli ed ad €.1700,00 Parte_1 Per_2 Per_1
(millesettecento/00), oltre adeguamento ISTAT annuale;
4) confermare che il dr. Pt_1 corrisponda il 50% delle spese straordinarie per i figli e , come da protocollo vigente Per_1 Per_2 presso il Tribunale di Roma, salvo quanto previsto in sede di separazione consensuale come comprensivo dell'assegno di mantenimento. A tal proposito appare necessario precisare che il regime delle spese è stato anche modificato e nuovamente determinato con ordinanza del 6.07.2023 del G.I. Francesca Cosentino. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con le note di trattazione scritte depositate il 28.4.2025, la resistente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) confermare l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre in Roma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
2) stabilire che i minori staranno con il padre nel rispetto delle esigenze, dei ritmi e degli impegni dei minori ed in considerazione di quanto dagli stessi dichiarato in sede di ascolto svolto all'udienza del 25 gennaio 2023 nel corso del procedimento di modifica Rg. 1594/2022 VG davanti al Tribunale di OL e di quanto concluso con la memoria depositata nel sub-procedimento con le seguenti modalità: a) ogni martedì alle ore 19:30 presso l'abitazione materna tenendoli con sé con il pernottamento fino al mattino seguente in cui li accompagnerà a scuola e, nel caso di chiusura scolastica, tenendoli con sè fino alle ore 14.30; b) il 2^ fine settimana di ogni mese dal sabato alle ore 10:00 presso la casa materna per tenerli con sé con il pernottamento e riportarli presso la casa materna la domenica sera alle ore 20,00 ed a mesi alterni oltre al 2^ anche il 4^ fine settimana dal venerdì dalle ore 18:30 riaccompagnandoli a casa dalla madre la domenica alle ore 20:00; c) in estate, dal 1^ agosto alle ore 10:00 al 15 agosto alle ore 20:00 negli anni pari e dal 16 agosto alle ore 10:00 al 31 agosto alle ore 20:00 negli anni dispari;
d) per le vacanze di Natale – Capodanno dal 24 dicembre alle ore 10:00 al 30 dicembre alle ore 20:00 negli anni pari e dal 31 dicembre alle ore 10:00 al 6 gennaio alle ore 20.00 negli anni dispari;
e) per il periodo pasquale ad anni alterni con la madre dal venerdì santo alle ore 19:00 al martedì dopo Pasqua alle ore 20:00, iniziando con la Pasqua 2024 con il padre;
f) per ogni altra festività e ponte ricorrente durante l'anno: 25/04, 1/05, 2/06, 29/06, 1/11 e 8/12, alternativamente con la madre con i relativi pernottamenti, prevendendo sempre come orario in cui i figli vengono prelevati presso la casa della madre le ore 19:00 del giorno precedente il giorno di festa e come orario di rientro le ore 20:00 del giorno di festa o della fine dei più giorni di ponte e/o di vacanza scolastica.3) stabilire che il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i minori e la somma mensile non inferiore Per_1 Per_2 ad € 2.300,00, nella misura della metà per ciascun figlio, con decorrenza dalla domanda, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei coniugi, dei tempi di permanenza, dei compiti di accudimento e cura;
4) stabilire che i genitori saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i due figli minori secondo il Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Roma, in modo da avere una esatta ripartizione e conoscenza in base alle indicazioni del protocollo delle spese comprese nell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, con conseguente modifica delle previsioni di cui al provvedimento di separazione e al provvedimento presidenziale del 6/07/2023. 5) con vittoria delle spese di lite anche delle fasi sub procedimentali”.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Deve, poi, darsi atto che le parti concordano in ordine al regime di affidamento condiviso dei minori ed al loro collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, mentre sono in contestazione il regime delle visite padre-figli e l'ammontare dell'assegno di mantenimento.
Può, ciò premesso, confermarsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non essendo emerso alcun elemento per doversi discostare dall'art. 337 ter c.c. sul punto, disponendosi l'esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione;
può, altresì, essere confermato il collocamento dei minori presso la madre, con la quale gli stessi hanno sempre vissuto, senza che siano emerse criticità di sorta.
Con riferimento, poi, al diritto di visita padre-figli, occorre rammentare che, nel dare attuazione al diritto fondamentale alla relazione familiare, il Giudice deve applicare un criterio funzionale che garantisca al figlio la conservazione di un sereno, autentico ed effettivo rapporto con il genitore non convivente.
L'obiettivo da raggiungere, pertanto, non è quello di dipanare l'eventuale contrasto tra i genitori sulla ripartizione delle singole ore e/o giorni di frequentazione dei figli considerando le esigenze degli adulti, ma individuare globalmente quale sia l'organizzazione migliore per l'interesse dei minori, tenuto conto prioritariamente delle loro esigenze di vita, delle loro abitudini e del loro contesto di appartenenza (ad esempio, la cerchia di amicizie, le attività sportive, scolastiche, ricreative, le preferenze personali etc.).
Ne deriva che le esigenze personali dei genitori, ancorché legittime, devono ritenersi cedevoli e serventi rispetto ai bisogni del figlio e che ciò che rileva, in sostanza, è la salvaguardia di contatti periodici ed adeguati tra questi ed il genitore, nonché l'opportunità di condivisione di momenti significativi tra di loro, di pasti comuni, di pernottamenti, così che tutti questi elementi, diventando nel tempo parte integrante dell'organizzazione della vita dei figli, diano forma ad una nuova e stabile presenza genitoriale, dovendosi, ovviamente, anche valutare la sostenibilità concreta da parte del genitore del regime di visite, come determinato, con riguardo alla sua attività lavorativa ed al luogo di residenza del medesimo.
Così inquadrata a livello generale la ratio e la funzione dell'istituto, dunque, risulta condivisibile quanto stabilito dal G.I. nelle ordinanze citate.
Nel caso di specie, infatti, il calendario di visite garantisce ai due figli un equilibrato ed effettivo rapporto con il padre, tenuto conto della esigenza di tutelare la stabilità dei due minori e considerata anche la fattibilità dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre, che lavora a Roma alcuni giorni della settimana, pur vivendo a Pomigliano d'Arco.
Si tratta, a ben vedere, di un'organizzazione che valorizza in concreto il diritto alla bigenitorialità, senza compromissioni irragionevoli o disparità manifeste tra le parti e che, al tempo stesso, si ritiene del tutto compatibile con l'interesse e la vita dei due figli.
Dunque, per quanto sopra riportato, devono essere confermate le ordinanze istruttorie emesse dal G.I. circa il diritto di visita paterno.
Con riferimento, invece, alle reciproche domande di modifica dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, si rammenta, in via generale, che l'art. 337-ter, co. 4, c.c. stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico ai fini di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Si tratta di una norma che accoglie un principio di proporzionalità, in armonia con la previsione dell'art. 316-bis, co. 1, c.c. al quale vengono, poi, affiancati una serie di parametri che il Giudice è tenuto a considerare nella determinazione del quantum debeatur.
Ciò premesso, nel ricostruire le attuali capacità economiche delle parti, entrambe magistrati, si rileva quanto segue, viste in particolare le dichiarazioni dei redditi, gli estratti conto e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in atti:
l percepisce un reddito mensile pari ad euro 6.800,00 netti mensili circa per 13 mensilità, Pt_1 risulta avere un saldo di conto corrente a dicembre 2024 pari ad euro 64.900,00 circa e un saldo di altro corrente a dicembre 2024 pari ad euro 99.570,00 circa, è contitolare con la madre di un fondo di investimento del valore di euro 150.000,00 ed è titolare di investimenti per euro 20.000,00, vive in un immobile di sua proprietà, su cui grava un mutuo ipotecario con una rata di 1.000,00 circa mensili, ed è proprietario, al 50% con la moglie, di un immobile sito in RS (CE), oltre ad avere avuto in locazione un immobile sito a Roma per la somma di euro 300,00 mensili, per il quale veniva specificato quanto segue nelle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni: “…il dr. , finora ospitato a Roma presso una caserma della Polizia penitenziaria Pt_1 dietro pagamento di un onere di 300,00 euro mensili circa, dovrà provvedere a prendere in locazione una abitazione privata in Roma, con costi evidentemente maggiori, in quanto l'Amministrazione penitenziaria a partire dal 1 agosto 2025 ha revocato la disponibilità. “; la percepisce un reddito mensile pari ad euro 5.500,00 netti mensili circa per 13 mensilità, CP_1 risulta avere un saldo di conto corrente a dicembre 2024 pari ad euro 101.840,00 circa e un saldo di altro corrente a dicembre 2024 pari ad euro 108.957,00 circa, è proprietaria, al 50% con il marito, di un immobile sito in RS (CE) ed è nuda proprietaria di altro immobile sito in AV (del quale è usufruttuaria la madre), onerata del canone di locazione dell'immobile dove vive con i figli a Roma pari ad euro 1.900,00 mensili.
Dunque, ciò premesso, questo Collegio ritiene che, alla luce delle capacità economiche delle parti e delle esigenze di vita dei due minori, non sia, allo stato, mutato il rapporto di proporzionalità tra i genitori in ordine all'obbligo di contribuzione gravante su entrambi e che, pertanto, vada confermato a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento come attualmente vigente, per la somma di euro 1.700,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, determinandosi la suddivisione al 50% delle spese straordinarie per i due figli di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal ricorrente alla resistente entro il g. 5 di ogni mese).
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale reciproca soccombenza, le spese di causa sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida i due figli minori ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-conferma l'assegno di mantenimento per i due figli a carico dell come vigente, dunque euro Pt_1
1.700,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, ed oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dall alla entro il g. 5 di ogni mese); Pt_1 CP_1
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 16.10.2025
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento n. 14351/2023 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giuseppina Chef e Simona Scotti, Parte_1 come da procura in atti;
ricorrente
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Letizia Spasari e Antonio Controparte_1
Napolitano, come da procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.2.2023, l' – premesso di aver contratto matrimonio con rito civile Pt_1 con la resistente in data 30.10.2010, dalla cui unione sono nati i figli (21.2.2009) e Per_1 Per_2
(19.07.2012), e di essere separato dalla moglie senza soluzione di continuità in forza del decreto di omologazione della separazione consensuale del Tribunale di OL del 10.12.2020 – chiedeva lo scioglimento del matrimonio, la modifica del diritto di visita padre-figli come meglio indicato nel ricorso (data la distanza tra le abitazioni, essendosi la resistente con i figli trasferita da OL (NA) a Roma nell'estate del 2022), nonchè la diminuzione dell'assegno di mantenimento per i figli a suo carico da euro 1.700,00 mensili alla minor somma di euro 1.500,00 mensili (atteso che lo stesso aveva contratto un mutuo per l'acquisto di un'abitazione con la sua nuova compagna e che sosteneva anche un ulteriore onere economico, avendo preso in locazione un immobile a Roma per poter esercitare il suo diritto di visita). Si costituiva, quindi, la resistente, la quale deduceva che il marito lavorava a Roma e viveva nel suo nuovo immobile con la compagna a Pomigliano d'Arco (NA), e chiedeva un incremento dell'assegno di mantenimento per i minori ad euro 2.300,00 mensili (dati i minori tempi di frequentazione padre- figli, l'aumento delle disponibilità reddituali del marito, la divisione delle spese del medesimo con la sua nuova compagna e l'aumento delle esigenze dei due ragazzi), nonché la modifica degli incontri padre-figli nei termini dettagliati di cui alla memoria di costituzione.
Con ordinanza presidenziale del 7.7.2023, veniva stabilito quanto segue: “… a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.6.2023; esaminati gli atti;
sentite le parti ed i rispettivi difensori;
rilevato che, rispetto all'epoca della separazione consensuale, i coniugi non vivono più nella medesima città, a OL (NA), in quanto la vive con i figli a Roma, dove lavora, mentre CP_1
l' vive a Pomigliano D'Arco (NA) con la sua nuova compagna, pur lavorando a Roma alcuni Pt_1 giorni della settimana;
ritenuto, in conseguenza di questo, valutate da un lato l'esigenza di stabilità dei figli e, dall'altro lato, quella di tutelare il rapporto con il padre, genitore non convivente, di determinare il diritto di visita per il quest'ultimo come segue, salvo diverso accordo tra le parti, sentite le stesse specialmente sul punto all'udienza citata e visto anche quanto dedotto nel decreto del Tribunale di OL del 28.3./20.4.2023 in ordine all'audizione dei figli minori, inalterato il resto: un mese a finesettimana alternati (il 2° dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 22.00, il 4° dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica ore 22.00), i due mesi successivi il 2° finesettimana dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 22.00, e così via;
il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 20.00, con pernotto fino al giovedì con riaccompagnamento a scuola la 1° e 4° settimana del mese;
n. 15 gg. durante il periodo estivo (stesso periodo spetterà alla madre) alternando di anno in anno il periodo ultima settimana di luglio/prima di agosto e ultime due settimane di agosto;
ritenuto, poi, di determinare il regime delle spese straordinarie per i figli, suddivise al 50% tra i coniugi, secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale, salvo quanto previsto in sede di separazione consensuale come comprensivo dell'assegno di mantenimento;
ritenuto, nel resto, di confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale ad eccezione dell'assegnazione della casa coniugale, non oggetto di alcuna richiesta in questo procedimento;
vista la L. n. 898/1970 e l'art. 4, II comma, L. n. 54/2006,
P.Q.M.
-determina il diritto di visita settimanale ed estivo padre-figli secondo quanto indicato in parte motiva, a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale, inalterato per il resto il diritto di visita;
-determina, a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale, il regime delle spese straordinarie per i figli, suddivise al 50% tra i coniugi, secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale, salvo quanto previsto in sede di separazione consensuale come comprensivo dell'assegno di mantenimento;
-conferma nel resto le condizioni di cui alla separazione consensuale con esclusione dell'assegnazione della casa coniugale;
…”.
Venivano così, confermate le condizioni relative all'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento presso la madre (era anche stato adìto ex art. 709ter c.p.c. il Tribunale di OL, il quale, con provvedimento del 20.4.2023, in atti, rigettava le richieste delle parti di modifica del diritto di visita padre-figli come all'epoca vigente e di cui alla separazione consensuale: “…In merito alla nuova regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso il padre , richiesta da ciascun genitore in forme diverse, si rileva che non risultano sopravvenute circostanze che abbiano determinato un diverso assetto degli interessi da tutelare rispetto a quanto considerato in sede di separazione e che lascino intravedere la necessità o opportunità di soluzioni migliori per i figli minori. Invero, si rileva che da un punto di vista logistico e lavorativo lo stesso padre conserva i carichi e gli impegni gravosi precedenti, con il vantaggio, piuttosto, di trovarsi attualmente a Roma per una buona parte della settimana, con la possibilità di avvalersi anche di un alloggio proprio dove accogliere i figli , non potendo la grandezza di tale abitazione (la madre la descrive come piccola e priva di una stanza per i ragazzi) avere alcuna incidenza negativa sulle visite , sulla pienezza e la festosità dei rapporti padre-figli. I figli stessi ,
e , che in sede di ascolto hanno mostrato di trovarsi bene nella nuova città e di Per_1 Per_2 essersi abituati alla nuova vita ( senza esitazione, con un po' di dispiacere iniziale Per_1 Per_2 per avere lasciato i suoi amici di OL), di non sentirsi abbandonati dal padre , al quale sono profondamente legati, con cui condividono interesse sportivi e momenti ludici, con cui cenano o pranzano durante la settimana, quando detto genitore è a Roma , pernottano sino al mattino successivo, trascorrono qualche fine settimana (individuato d'accordo con mamma e papà, precisa
), hanno chiesto solo che sia loro garantita una maggiore e tempestiva conoscenza dei fine Per_1 settimana che li impegnerà, prospettando come di loro gradimento due week end al mese , oltre che una maggiore libertà (soprattutto ) di organizzarsi diversamente e decidere di restare a casa Per_2 senza arrecare dispiacere al padre. In ogni caso, si evidenzia che i patti della separazione contengono la clausola in forza della quale “I coniugi concorderanno le specifiche ed eventuali variazioni secondo accordi settimanali , tenendo conto degli impegni di studio pomeridiani e di sport dei ragazzi”, disposizione che consente loro, nell'adempimento degli obblighi di assistenza ed educazione, la piena e corretta realizzazione degli interessi e delle esigenze dei figli, potendo adattare le regole vigenti in merito ai tempi di permanenza presso il padre alle situazioni che in concreto si presentano, variabili e non sempre prevedibili. I fatti rappresentati , tra l'altro, dimostrano che le incomprensioni e la lite tra i genitori riguardano soprattutto le visite infrasettimanali e i week end, dal momento che le festività (si pensi alle recenti festività natalizie trascorse per una settimana consecutiva presso il padre e non secondo il calendario concordato ) e le altre ricorrenze sembrano essere state gestite in maggiore armonia. Ciononostante, si osserva che la clausola degli accordi separativi di cui si è fatto appena cenno, sebbene ciò non sia scritto, individua un criterio decisionale, certamente fondato sull'accordo, che per la funzione che svolge non può non accompagnare e ispirare le determinazioni e l'organizzazione dei genitori anche riguardo agli altri periodi dell'anno. Ne deriva che i genitori, secondo buon senso, con spirito di solidarietà e collaborazione, maggiormente concentrati sui bisogni di e (nessuno dei due sembra essersi accorto Per_1 Per_2 che ha avuto timore di comunicare il suo desiderio di fare cose diverse e di provocare in tal Per_2 modo un dispiacere al padre) più che sulle esigenze personali, ascoltati i loro desideri e punti di vista, hanno già la possibilità di modificare, sebbene solo concordemente, senza mai forzare i figli, la regolamentazione prevista in sede di separazione, adattandola utilmente di volta in volta ai bisogni della prole e alle proprie evenienze . A loro vantaggio, c'è da osservare che i genitori sono in grado di fare meglio nell'interesse dei figli, non solo perché possiedono le capacità intellettuali per comprendere la complessità e la delicatezza del ruolo genitoriale e della sua condivisione, con i sacrifici che ne derivano, ma anche in ragione delle rassicurazioni che il giovane ha Per_1 prospettato in sede di ascolto, affermando che mamma e papà “Non sono brontoloni con me, riesco a parlare serenamente con loro”. I genitori, dunque, vanno sollecitati a mettere da parte i dissidi personali, a stemperare la reciproca conflittualità , pregiudizievole alla serena e adeguata educazione e crescita dei propri figli , ad essere osservanti delle regole vigenti , solidali e collaborativi nella gestione delle medesime, costanti e puntuali nella loro applicazione. Ne consegue il rigetto delle domande in esame….”); Con successiva ordinanza del G.I. del 23.1.2024, veniva modificato il calendario di incontri padre- figli, come di seguito riportato: “… rilevato che con istanza del 19.10.2023 l' chiedeva la modifica parziale Pt_1 dell'ordinanza presidenziale relativamente al suo diritto di visita dei figli, in vista delle difficoltà lavorative ivi meglio rappresentate;
rilevato che la si costitutiva e chiedeva in via principale dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza e/o CP_1 pronunciarsi il rigetto della stessa, e, in via subordinata, modificarsi il diritto di visita paterno come meglio indicato nella memoria difensiva;
rilevato che con le note per l'udienza del 29.11.2023 l' chiedeva quanto segue: “ 1) stabilire che il dr. Pt_1 Pt_1 incontri i figli e ogni settimana il martedì dalle ore 19.30 prelevandoli dalla casa materna, fino al giorno Per_1 Per_2 seguente, mercoledì, riaccompagnandoli a scuola, ovvero in periodo non scolastico presso la casa materna fra le 8.45 e le 9.00 . 2) Stabilire, che al rientro dal fine settimana con il padre la domenica sera il padre possa riaccompagnare i minori e presso la casa materna entro e non oltre le ore 19.00, considerato che lo stesso deve far rientro Per_1 Per_2 la sera a Pomigliano d'Arco anche perché il lunedì mattina è quasi sempre in Ufficio presso la Procura di Napoli. 3) Stabilire che l'orario di prelievo per il fine settimana è fissato il sabato alle ore 10.00 presso la casa materna e, nel mese in cui il prelievo dei ragazzi è previsto il venerdì, a cavallo delle ore 19.00, prelevando a casa e al Per_1 Per_2 calcetto.”, mentre l' chiedeva sul punto quanto segue: “…di disporre che: a) il padre prenderà con sé i figli CP_1 ogni martedì alle ore 19:30 presso l'abitazione materna tenendoli con sé con il pernottamento fino al mattino seguente in cui li accompagnerà a scuola;
b) - il padre prenderà con sé i figli il 2^ fine settimana di ogni mese dal sabato alle ore 10:00 presso la casa materna per tenerli con sé con il pernottamento e riportarli presso la casa materna la domenica sera alle ore 20,00 ed a mesi alterni oltre al 2^ anche il 4^ fine settimana dal venerdì dalle ore 18:30, prelevando Per_1 da casa e al calcetto alle ore 19:00, riaccompagnandoli a Per_2 casa dalla madre la domenica alle ore 20:00.”; rilevato che con le note del 16.1.2024 l' chiedeva anche “…A) per il periodo estivo: confermare che il padre Pt_1 secondo il principio dell'alternanza un anno terrà con sé i figli 15 gg nell'ultima settimana di luglio e prima di agosto, ed un anno li terrà nelle ultime due settimane di agosto. B) per le festività natalizie: il padre terrà con sé i figli, sempre ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre e dal 31 al 2 gennaio, salvo ulteriore e diverso accordo integrativo fra i coniugi, che tenga conto della peculiarità del periodo e del calendario di ogni anno (es. con il ricorrere di sabati e domeniche collegati alle festività, come è stato per il 2023). C) per il periodo di Pasqua: ad anni alterni, dal sabato santo alle 11.00 al giorno di Pasquetta alle 19.00; D) per le c.d. altre festività, sostanzialmente i c.d. “ponti” quando il giorno festivo si collega al sabato o alla domenica (dunque quando capita di venerdì o lunedì) e si sovrappongono alla disciplina del diritto di visita del fine settimana, cioè quando il festivo capita di venerdì o lunedì, il padre potrebbe tenere i ragazzi con sé per i tre giorni, e tale fine settimana lungo sarebbe sostitutivo del successivo fine settimana previsto in calendario. Rispettando l'alternanza fra gli eventuali ponti così intesi (dunque uno con padre ed uno con la madre), con orario di prelievo alle 11.00 del mattino ed orario di accompagnamento alle 19.00 di sera. Salvo evidentemente diversi accordi integrativi…”; rilevato che con le dette note l' chiedeva anche “…disporre, in ogni caso, a modifica delle condizioni vigenti CP_1 che: che i figli staranno con il padre: a) in estate, dal 1^ agosto alle ore 10:00 al 15 agosto alle ore 20:00 negli anni pari e dal 16 agosto alle ore 10:00 al 31 agosto alle ore 20:00 negli anni dispari;
b) per le vacanze di Natale – Capodanno dal 24 dicembre alle ore 10:00 al 30 dicembre alle ore 20:00 negli anni pari e dal 31 dicembre alle ore 10:00 al 6 gennaio alle ore 20:00 negli anni dispari;
c) per il periodo pasquale ad anni alterni con la madre dal venerdì santo alle ore 19:00 al martedì dopo Pasqua alle ore 20:00, iniziando con la Pasqua 2024 con il padre;
d) per ogni altra festività e ponte ricorrente durante l'anno: 25/04, 1/05, 2/06, 29/06, 1/11 e 8/12, alternativamente con la madre con i relativi pernottamenti, iniziando dalla festività dell'8/12/2023 con il padre non avendoli lo stesso tenuti per la festività del 1 novembre, prevendendo sempre come orario in cui i figli vengono prelevati presso la casa della madre le ore 19:00 del giorno precedente il giorno di festa e come orario di rientro le ore 20:00 del giorno di festa o della fine dei più giorni di ponte e/o di vacanza scolastica.”; ritenuto, preliminarmente, che l'istanza dell' sia ammissibile, non essendo stato proposto il reclamo ex art. 708, Pt_1 ult. c., c.p.c. previgente e qui applicabile ratione temporis, e visto l'art. 709, ult. c., c.p.c. previgente e pure applicabile ratione temporis, considerato che in ordine al diritto di visita di minori, come nel caso che ci occupa, i provvedimenti sono pronunciabili anche d'ufficio; ritenuto, valutato l'interesse dei figli minori, le richieste delle parti e le motivazioni addotte da ciascuna, di determinare il diritto di visita padre-figli, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, come di seguito indicato, inalterato il resto e specificato che, ove non diversamente previsto, sarà applicabile il regime ordinario: il martedì dalle ore 19.30 dall'abitazione materna al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola (o presso l'abitazione materna se non c'è scuola entro le ore 9.00); quando il padre prende i figli il finesettimana dal sabato, dalle ore 10.00 del sabato dall'abitazione materna alle ore 19.30 della domenica presso l'abitazione materna;
quando il padre prende i figli il finesettimana dal venerdì, dalle ore 18.30 del venerdì (dall'abitazione materna e/o dal luogo dove svolgono quel giorno le attività extrascolastiche) alle ore 19.30 della domenica presso l'abitazione materna;
dal 24.12. ore 10.00 al 30.12. ore 18.00 o dal 31.12. ore 10.00 al 6 gennaio ore 18.00 ad anni alterni;
dal Venerdì Santo ore 19.00 al martedì dopo Pasqua ore 18.00 ad anni alterni,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: modifica il diritto di visita padre-figli come indicato in parte motiva…”.
Con sentenza non definitiva n. 9671/2024 del 5.6.2024, poi, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Con le note di trattazione scritta depositate il 29.4.2025, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) confermare l'affidamento dei figli minori ed ad entrambi i genitori, Per_2 Per_1 con residenza prevalente presso la madre;
2) confermare il calendario di incontri del padre con i figli minori e , secondo le modalità stabilite dall'Ill.mo G. I. dr.ssa F. Cosentino, con Per_1 Per_2 ordinanza del 19.01.2024, nel procedimento 14351/2023 sub 1 R.G.T.; 3) determinare il contributo mensile dovuto dal dr. in favore dei figli ed ad €.1700,00 Parte_1 Per_2 Per_1
(millesettecento/00), oltre adeguamento ISTAT annuale;
4) confermare che il dr. Pt_1 corrisponda il 50% delle spese straordinarie per i figli e , come da protocollo vigente Per_1 Per_2 presso il Tribunale di Roma, salvo quanto previsto in sede di separazione consensuale come comprensivo dell'assegno di mantenimento. A tal proposito appare necessario precisare che il regime delle spese è stato anche modificato e nuovamente determinato con ordinanza del 6.07.2023 del G.I. Francesca Cosentino. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con le note di trattazione scritte depositate il 28.4.2025, la resistente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) confermare l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre in Roma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
2) stabilire che i minori staranno con il padre nel rispetto delle esigenze, dei ritmi e degli impegni dei minori ed in considerazione di quanto dagli stessi dichiarato in sede di ascolto svolto all'udienza del 25 gennaio 2023 nel corso del procedimento di modifica Rg. 1594/2022 VG davanti al Tribunale di OL e di quanto concluso con la memoria depositata nel sub-procedimento con le seguenti modalità: a) ogni martedì alle ore 19:30 presso l'abitazione materna tenendoli con sé con il pernottamento fino al mattino seguente in cui li accompagnerà a scuola e, nel caso di chiusura scolastica, tenendoli con sè fino alle ore 14.30; b) il 2^ fine settimana di ogni mese dal sabato alle ore 10:00 presso la casa materna per tenerli con sé con il pernottamento e riportarli presso la casa materna la domenica sera alle ore 20,00 ed a mesi alterni oltre al 2^ anche il 4^ fine settimana dal venerdì dalle ore 18:30 riaccompagnandoli a casa dalla madre la domenica alle ore 20:00; c) in estate, dal 1^ agosto alle ore 10:00 al 15 agosto alle ore 20:00 negli anni pari e dal 16 agosto alle ore 10:00 al 31 agosto alle ore 20:00 negli anni dispari;
d) per le vacanze di Natale – Capodanno dal 24 dicembre alle ore 10:00 al 30 dicembre alle ore 20:00 negli anni pari e dal 31 dicembre alle ore 10:00 al 6 gennaio alle ore 20.00 negli anni dispari;
e) per il periodo pasquale ad anni alterni con la madre dal venerdì santo alle ore 19:00 al martedì dopo Pasqua alle ore 20:00, iniziando con la Pasqua 2024 con il padre;
f) per ogni altra festività e ponte ricorrente durante l'anno: 25/04, 1/05, 2/06, 29/06, 1/11 e 8/12, alternativamente con la madre con i relativi pernottamenti, prevendendo sempre come orario in cui i figli vengono prelevati presso la casa della madre le ore 19:00 del giorno precedente il giorno di festa e come orario di rientro le ore 20:00 del giorno di festa o della fine dei più giorni di ponte e/o di vacanza scolastica.3) stabilire che il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i minori e la somma mensile non inferiore Per_1 Per_2 ad € 2.300,00, nella misura della metà per ciascun figlio, con decorrenza dalla domanda, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei coniugi, dei tempi di permanenza, dei compiti di accudimento e cura;
4) stabilire che i genitori saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i due figli minori secondo il Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Roma, in modo da avere una esatta ripartizione e conoscenza in base alle indicazioni del protocollo delle spese comprese nell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, con conseguente modifica delle previsioni di cui al provvedimento di separazione e al provvedimento presidenziale del 6/07/2023. 5) con vittoria delle spese di lite anche delle fasi sub procedimentali”.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Deve, poi, darsi atto che le parti concordano in ordine al regime di affidamento condiviso dei minori ed al loro collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, mentre sono in contestazione il regime delle visite padre-figli e l'ammontare dell'assegno di mantenimento.
Può, ciò premesso, confermarsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non essendo emerso alcun elemento per doversi discostare dall'art. 337 ter c.c. sul punto, disponendosi l'esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione;
può, altresì, essere confermato il collocamento dei minori presso la madre, con la quale gli stessi hanno sempre vissuto, senza che siano emerse criticità di sorta.
Con riferimento, poi, al diritto di visita padre-figli, occorre rammentare che, nel dare attuazione al diritto fondamentale alla relazione familiare, il Giudice deve applicare un criterio funzionale che garantisca al figlio la conservazione di un sereno, autentico ed effettivo rapporto con il genitore non convivente.
L'obiettivo da raggiungere, pertanto, non è quello di dipanare l'eventuale contrasto tra i genitori sulla ripartizione delle singole ore e/o giorni di frequentazione dei figli considerando le esigenze degli adulti, ma individuare globalmente quale sia l'organizzazione migliore per l'interesse dei minori, tenuto conto prioritariamente delle loro esigenze di vita, delle loro abitudini e del loro contesto di appartenenza (ad esempio, la cerchia di amicizie, le attività sportive, scolastiche, ricreative, le preferenze personali etc.).
Ne deriva che le esigenze personali dei genitori, ancorché legittime, devono ritenersi cedevoli e serventi rispetto ai bisogni del figlio e che ciò che rileva, in sostanza, è la salvaguardia di contatti periodici ed adeguati tra questi ed il genitore, nonché l'opportunità di condivisione di momenti significativi tra di loro, di pasti comuni, di pernottamenti, così che tutti questi elementi, diventando nel tempo parte integrante dell'organizzazione della vita dei figli, diano forma ad una nuova e stabile presenza genitoriale, dovendosi, ovviamente, anche valutare la sostenibilità concreta da parte del genitore del regime di visite, come determinato, con riguardo alla sua attività lavorativa ed al luogo di residenza del medesimo.
Così inquadrata a livello generale la ratio e la funzione dell'istituto, dunque, risulta condivisibile quanto stabilito dal G.I. nelle ordinanze citate.
Nel caso di specie, infatti, il calendario di visite garantisce ai due figli un equilibrato ed effettivo rapporto con il padre, tenuto conto della esigenza di tutelare la stabilità dei due minori e considerata anche la fattibilità dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre, che lavora a Roma alcuni giorni della settimana, pur vivendo a Pomigliano d'Arco.
Si tratta, a ben vedere, di un'organizzazione che valorizza in concreto il diritto alla bigenitorialità, senza compromissioni irragionevoli o disparità manifeste tra le parti e che, al tempo stesso, si ritiene del tutto compatibile con l'interesse e la vita dei due figli.
Dunque, per quanto sopra riportato, devono essere confermate le ordinanze istruttorie emesse dal G.I. circa il diritto di visita paterno.
Con riferimento, invece, alle reciproche domande di modifica dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, si rammenta, in via generale, che l'art. 337-ter, co. 4, c.c. stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico ai fini di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Si tratta di una norma che accoglie un principio di proporzionalità, in armonia con la previsione dell'art. 316-bis, co. 1, c.c. al quale vengono, poi, affiancati una serie di parametri che il Giudice è tenuto a considerare nella determinazione del quantum debeatur.
Ciò premesso, nel ricostruire le attuali capacità economiche delle parti, entrambe magistrati, si rileva quanto segue, viste in particolare le dichiarazioni dei redditi, gli estratti conto e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in atti:
l percepisce un reddito mensile pari ad euro 6.800,00 netti mensili circa per 13 mensilità, Pt_1 risulta avere un saldo di conto corrente a dicembre 2024 pari ad euro 64.900,00 circa e un saldo di altro corrente a dicembre 2024 pari ad euro 99.570,00 circa, è contitolare con la madre di un fondo di investimento del valore di euro 150.000,00 ed è titolare di investimenti per euro 20.000,00, vive in un immobile di sua proprietà, su cui grava un mutuo ipotecario con una rata di 1.000,00 circa mensili, ed è proprietario, al 50% con la moglie, di un immobile sito in RS (CE), oltre ad avere avuto in locazione un immobile sito a Roma per la somma di euro 300,00 mensili, per il quale veniva specificato quanto segue nelle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni: “…il dr. , finora ospitato a Roma presso una caserma della Polizia penitenziaria Pt_1 dietro pagamento di un onere di 300,00 euro mensili circa, dovrà provvedere a prendere in locazione una abitazione privata in Roma, con costi evidentemente maggiori, in quanto l'Amministrazione penitenziaria a partire dal 1 agosto 2025 ha revocato la disponibilità. “; la percepisce un reddito mensile pari ad euro 5.500,00 netti mensili circa per 13 mensilità, CP_1 risulta avere un saldo di conto corrente a dicembre 2024 pari ad euro 101.840,00 circa e un saldo di altro corrente a dicembre 2024 pari ad euro 108.957,00 circa, è proprietaria, al 50% con il marito, di un immobile sito in RS (CE) ed è nuda proprietaria di altro immobile sito in AV (del quale è usufruttuaria la madre), onerata del canone di locazione dell'immobile dove vive con i figli a Roma pari ad euro 1.900,00 mensili.
Dunque, ciò premesso, questo Collegio ritiene che, alla luce delle capacità economiche delle parti e delle esigenze di vita dei due minori, non sia, allo stato, mutato il rapporto di proporzionalità tra i genitori in ordine all'obbligo di contribuzione gravante su entrambi e che, pertanto, vada confermato a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento come attualmente vigente, per la somma di euro 1.700,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, determinandosi la suddivisione al 50% delle spese straordinarie per i due figli di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal ricorrente alla resistente entro il g. 5 di ogni mese).
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale reciproca soccombenza, le spese di causa sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida i due figli minori ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-conferma l'assegno di mantenimento per i due figli a carico dell come vigente, dunque euro Pt_1
1.700,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, ed oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dall alla entro il g. 5 di ogni mese); Pt_1 CP_1
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 16.10.2025
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi