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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 325/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in Milano via Domenichino n. 5, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Milano, Corso Magenta n. 84, presso lo studio degli avv.ti Paolo
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene,
dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura
dello Stato del distretto di Palermo, con sede in Palermo, via Valerio
Villareale n. 6, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege;
CONVENUTA
OGGETTO: cessione di crediti da somministrazione nei confronti dell'amministrazione . CP_2
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19 febbraio 2025, parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già
depositato telematicamente il 14 aprile 2025. In assenza di parte convenuta,
devono intendersi richiamate le conclusioni formulate in comparsa di risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28.12.2022, conveniva Parte_1
dinanzi a questo Tribunale la , per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento:
- dell'importo di € 1.174.632,20 per sorte capitale, a titolo di saldo dei crediti derivanti da contratti di somministrazione per la fornitura di energia elettrica - gas ed altre prestazioni di servizi stipulati tra Controparte_3
CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e (d'ora Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
CP_ innanzi denominata soltanto CP_3 CP_5 CP_6 CP_7
e e la , crediti portati dalle fatture di cui CP_8 CP_9 Controparte_1
all'elenco sub allegato n.2 dell'atto di citazione - da intendersi qui integralmente richiamato - e ceduti a dalle società contraenti, Parte_1
giuste cessioni dei crediti di cui agli allegati n. 5;
2 - degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del DLgs. n. 231/02 sulla sorte capitale, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza delle fatture sino al saldo;
- degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora e determinati nella stessa misura, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi degli artt. 1283 e 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- dell'importo pari ad € 9.520,00, dovuto a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00
moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorta capitale di cui all'allegato n.2;
- della somma di € 360.140,87, quali interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale sopra indicata ed oggetto delle note di debito sub allegato n.3 dell'atto di citazione (di cui € 340.984,61 portati dalle Note Debito sub doc.3A, emesse
Part da la quale aveva acquistato, oltre al capitale, anche gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito ed € 19.156,26 portati dalle Note Debito sub doc. 3B
Part emesse da in relazione ad interessi di mora che le erano stati ceduti dalla società “EDISON” S.r.l.);
- degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di
3 citazione, ai sensi degli artt. 1283 e 1284, quarto comma, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- dell'importo di € 82.920,00, dovuto a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. n. 231/02 per le fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito.
Chiedeva, in via subordinata, condannarsi l'Ente al pagamento dell'importo di € 1.174.632,20, corrispondente alla sorte capitale insoluta delle fatture, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, in quanto l'Ente aveva usufruito delle forniture erogate dalle società
fornitrici oggetto delle fatture emesse per il predetto importo.
Costituitasi in giudizio, la , eccepiva, in Controparte_1
via preliminare: 1) la prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4
c.c. dei crediti azionati per sorte capitale e interessi, in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale;
2) la carenza di legittimazione passiva della , in quanto, per i crediti di cui alle Controparte_1
fatture antecedenti al 2014, la gestione delle utenze di energia elettrica era stata ripartita tra i singoli Assessorati e, per i crediti di cui alle fatture successive al 2015, doveva ritenersi legittimato passivo l'Assessorato
Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l.r. 9 del 2013, resa operativa con l.r. n.5/2014; 3) la inefficacia delle cessioni di credito, in quanto notificate a soggetto diverso
(Assessorato alla Salute).
4 Nel merito, deduceva la carenza di prova dei crediti azionati.
Contestava, infatti, l'esistenza di un rapporto di fornitura tra i cedenti
(fornitori) e la ceduta (P.A.), la ricezione delle fatture non pagate (neppure prodotte), nonché la valenza probatoria degli elenchi delle fatture, di formazione unilaterale della società attrice.
Deduceva, inoltre:
- la non debenza degli interessi moratori, in assenza di prova della ricezione delle fatture da parte della P.A.;
- l'erroneità del conteggio di detti interessi, perché, per l'effetto del termine dilatorio previsto dal D.lgs. 231/2002 in favore della Pubblica
Amministrazione, il termine di maturazione degli interessi moratori non sarebbe potuto decorrere prima della scadenza del trentunesimo giorno successivo alla ricezione delle fatture da parte della P.A.;
- la non debenza di interessi anatocistici al tasso degli interessi legali di mora, in quanto la capitalizzazione degli interessi moratori semestrali già
scaduti, con l'applicazione di un ulteriore tasso di interessi moratori dell'8%
sulla somma ottenuta, avrebbe comportato il raggiungimento di una soglia di interessi moratori usuraria;
- la erronea quantificazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 D.lgs. 231/2002, il quale andava determinato in relazione alla singola azione legale di recupero del credito, indipendentemente dal numero di fatture che attraverso quella determinata azione legale si era inteso recuperare.
5 Assumeva, infine, la inammissibilità dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto dei requisiti di sussidiarietà e di assenza di una giusta causa dello spostamento patrimoniale, richiesti dall'art.2042 c.c. per la proposizione di detta azione.
Con la memoria ex art.183, sesto comma n. 1, c.p.c. la società attrice dichiarava che controparte aveva provveduto al parziale pagamento della sorte capitale azionata come da elenco dei crediti aggiornato sub doc. 9 e precisava, quindi, che il giudizio proseguiva per il credito di € 1.058.314,75
per sorte capitale residua, ferme tutte le altre voci di credito.
Eccepiva, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, per avvenuta interruzione del relativo termine mediante le intimazioni di pagamento sub doc. 13 allegato alla medesima memoria.
Rilevava, inoltre, l'assenza di contestazioni da parte della convenuta in merito all'avvenuta erogazione delle forniture per i consumi come esposti nelle fatture, alla correttezza degli importi fatturati, nonché all'esistenza stessa dei contratti di fornitura, da considerare, pertanto, fatti pacifici.
Infine, rilevava la infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da controparte, in quanto i contratti erano stati stipulati tra la società fornitrice e parte convenuta, alla quale erano destinate le forniture,
che non rientravano tra quelle per le quali, a detta di controparte, sussisteva una legittimazione dell'ente locale di riferimento.
Quindi, all'udienza del 19 febbraio 2025, la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con assegnazione
6 dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con comparsa conclusionale depositata il 14 aprile 2025, la società attrice precisava ulteriormente il credito per sorte capitale a seguito dei pagamenti ricevuti nelle more in € 842.531,57, come da prospetto allegato alla comparsa conclusionale sub ALL_A, ferme le altre voci di credito già richieste in atto di citazione e confermate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.1 c.p.c..
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione del credito e dei relativi interessi.
Per quanto concerne la sorte capitale di cui alle fatture specificate nell'allegato contraddistinto con la lettera A della comparsa conclusionale – il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato -, l'eccezione è
fondata avuto riguardo:
- ai crediti portati dalle fatture con scadenza 2014 cedente;
CP_3
- ai crediti portati dalle fatture con scadenza 2015 e 2016 cedente
[...]
CP_4
- ai crediti portati dalle fatture con scadenza 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 cedenti IN EC;
- ai crediti portati dalle fatture con scadenza 2012 -2016 cedente Rina
Service s.p.a..
In primo luogo, preme evidenziare che secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice -
“…l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia
7 allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare manifestando la volontà di
volerne profittare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile,
ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla
quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (ex plurimis : Cass. n.
15631 del 2016); neppure è necessaria la tipizzazione secondo una delle varie ipotesi
previste dalla legge non richiedendosi all'eccipiente anche di specificare a quale tra le
prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in
relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso
concreto, la prescrizione sia maturata (Cass. n. 15790 del 2016, Cass. n. 14576 del
2007)...” (in termini un passo della motivazione di Cass. n. 6760/2020;
conformi Cass. n. 15790/2016 e Cass. n. 14576/2007).”
Ne consegue che il rilievo di genericità sollevato dalla società attrice è
infondato e, viceversa, l'eccezione di prescrizione di tutti i crediti per sorte e per interessi formulata dalla convenuta è ammissibile, in quanto risulta allegato il fatto costitutivo della inerzia del titolare dalla emissione/scadenza delle fatture.
Quanto al termine di prescrizione, è pacifico e documentato che tutti i crediti derivino da contratti di fornitura periodici di energia elettrica e/o gas.
La norma generale applicabile è quella di cui all'art.2948, comma 1, n. 4
c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi.
Inoltre, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte di
Cassazione – condiviso da questo giudice - “il prezzo della somministrazione di
8 energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato
annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per
ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia
nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi
incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c., con la conseguenza
dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente
credito” (in termini la massima di Cass. civ. n. 6209/1999; conformi Cass. civ.
11918/2002 e Cass. civ. n. 1442/2015).
La prescrizione decorre distintamente per ogni bolletta e l'inizio della prescrizione coincide con la data di scadenza della singola fattura.
Per quanto concerne gli atti interruttivi, la giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione – qui condivisa - ha avuto modo di precisare che “Al fine
di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla
chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di
una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a
manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio
diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento
oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei
quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all'accertamento di fatto del
giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (in termini la massima di Cass. n. 15140/2021).
9 Ora, gli atti interruttivi dedotti dalla società attrice e prodotti sub allegato n. 13 della memoria ex art.183, sesto comma, n.1, c.p.c. sono costituiti da files in formato hash non apribili.
In ogni caso, detti files - denominati “solleciti” - sarebbero stati trasmessi via pec in data 28 marzo 2021, sicché i crediti relativi alle fatture di cui sopra sarebbero stati già prescritti alla data della comunicazione dei solleciti.
Per quanto concerne poi gli asseriti atti interruttivi, costituiti dalle notifiche delle cessioni dei crediti, detti atti non possono avere efficacia interruttiva, in quanto è assente qualsiasi intimazione e/o richiesta di pagamento.
Per di più, la notifica della cessione dei crediti portati dalle fatture con scadenza del 2014 cedente è avvenuta in data 11.02.2015 (vedi CP_3
allegato 14.1 della memoria attorea ex art.183, sesto comma, n.2 c.p.c.), la notifica della cessione dei crediti portati dalle fatture con scadenza 2015 e
2016 cedente è avvenuta il 17.02.2016 (vedi allegati 14.2 e 14.3 CP_4
della memoria citata), la notifica della cessione dei crediti portati dalle fatture con scadenza 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 cedenti IN
EC è stata effettuata il 19.01.2016 (vedi allegato 14 della memoria citata),
la notifica della cessione dei crediti portati dalle fatture 2012-2016 cedente
è stata effettuata il 27.12.2016 (vedi allegato 14.4 della Controparte_6
memoria citata), con la conseguenza che dalla data della notifica della cessione a quella degli asseriti e non documentati solleciti, il termine quinquennale era già decorso per le fatture 2014 cedente Controparte_3
10 le fatture 2015, 2016 cedente e le fatture scadenza 2007, 2008, 2009, CP_4
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 cedenti IN EC.
Infine, quanto ai dedotti pagamenti della Regione Sicilia, in forza dei quali la società attrice ha ridotto la propria domanda e a cui vorrebbe attribuire valenza di riconoscimento del debito (vedi difese contenute in comparsa conclusionale), basti osservare che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte “il pagamento parziale del debito può costituire atto
interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., configurandosi il
riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto
giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a
qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di
disconoscere la pretesa del soggetto attivo. Ne consegue che il pagamento di una
somma inferiore a quella richiesta dal creditore effettuato dal debitore non a titolo di
acconto ma a titolo di saldo è privo di ogni efficacia di riconoscimento di un ulteriore
debito e, quindi, non rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione” (in termini la massima di Cass. civ. n.11350/2014; conforme Cass. civ. n. 3371/2010).
Nella specie, i mandati di pagamento non sono stati prodotti, sicché non risulta neppure possibile indagare sulla volontà del debitore e sulla sussistenza di un riconoscimento dei debiti residui.
Alla luce delle considerazioni svolte, per i crediti per sorte portati dalle fatture con scadenza 2014 cedente , fatture con scadenza 2015 e CP_3
2016 cedente fatture con scadenza 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, CP_4
2012, 2013, 2014 cedenti IN EC e fatture con scadenza 2012 -2016
11 cedente il termine prescrizionale quinquennale era già Controparte_6
decorso alla data di notifica dell'atto di citazione (28.12.2022).
La prescrizione dei crediti per sorte capitale determina il venir meno anche degli interessi moratori e anatocistici sui crediti prescritti e del risarcimento di cui all'art.6 del D.Lvo n.231/2002.
Anche per quanto concerne gli ulteriori interessi moratori di cui alle note di debito per ritardi di pagamento relativi a crediti per sorte capitale diversi e non oggetto del presente giudizio, l'eccezione di prescrizione è fondata con riferimento agli interessi il cui termine di fine decorrenza (per intervenuto ritardato pagamento) è maturato i gg. 21-29 maggio 2015 (fattura 90002851 di
€ 2.003,17) e nei mesi gennaio- febbraio 2016 (fattura 90005049 di €
139.219,36) e fino al 19.09.2014 (fattura 90003143 di € 19.156,26) (vedi documenti zippati sub allegato denominato “note debito” n.10 della memoria attorea ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c.); ciò per ragioni analoghe a quelle illustrate a proposito della prescrizione dei crediti per sorte capitale.
Inoltre, nel merito, gli interessi moratori portati dalle fatture 90005495 di €
16.801,74 e 90005498 di € 97.397,07 non possono essere riconosciuti poiché i prospetti esplicativi - da cui dovrebbero trarsi i dati di riferimento - non sono intellegibili (vedi documenti zippati sub allegato denominato “note debito”
n.10 della memoria attorea n.1 citata).
Neppure possono essere riconosciuti gli interessi moratori portati dalla fattura 90015848 di € 29.479,29, perché non è stato prodotto il prospetto esplicativo da cui dovrebbero trarsi i dati di riferimento (vedi documenti
12 zippati sub allegato denominato “note debito” n.10 della memoria n.1 già
citata).
Per tutti gli interessi moratori prescritti e per quelli non documentati,
cadono anche le richieste degli interessi anatocistici sui crediti prescritti e del risarcimento del danno ex art.6 del D.Lvo n.231/2002.
Passando alla eccezione di inefficacia delle cessioni dei crediti per sorte capitale per difetto di notifica, questa è certamente fondata con riferimento alle fatture 2021 cedente e alle fatture 2021 - CP_8 Controparte_7
sempre riportate nell'allegato A della comparsa conclusionale.
A tal proposito, giova premettere che, l'art. 106, comma 13, del citato Dlgs.
50/2016 così disponeva: “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli
obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di
tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le
13 eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato”.
La norma di cui all'art.106, comma 13, del D.Lvo n.50/2016 (che verrà
successivamente abrogato e sostituito dal D.Lvo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”) era vigente all'epoca degli asseriti contratti di cessione 2021 e 2021 CP_8
per cui è causa e trova quindi applicazione alle predette Controparte_7
cessioni ratione temporis.
Nella specie, nessuna prova della notifica delle cessioni (oltre che delle stesse cessioni) delle fatture 2021 cedente e delle fatture 2021 CP_8
cedente - sempre riportate nell'allegato A della comparsa Controparte_7
conclusionale - è stata fornita, sicché dette cessioni non sono efficaci e opponibili nei confronti della Amministrazione e la relativa domanda condannatoria è pertanto inammissibile.
Invero, per la è stata prodotta una diversa cessione datata 2016 CP_8
con relativa notifica (vedi allegato 14 zip della memoria ex art.183, sesto comma n.2 c.p.c.), che è riferita a fatture antecedenti e non riguarda le fatture
2021 e, per la è stata totalmente omessa la produzione della Controparte_7
cessione e la sua notifica.
Rimangono quindi da esaminare i crediti per sorte capitale portati dalle fatture con scadenza 2020, 2021 cedente e dalle fatture Controparte_3
scadenza 2020 di cui all'allegato A della comparsa conclusionale, CP_5
14 nonché le note di debito relative alle fatture 90002315 (fine decorrenza interessi 21.09.2020), 9001895 (fine decorrenza interessi 25.05.2021) e 90015625
(fine decorrenza interessi luglio/agosto 2021) (vedi sempre documenti zippati sub allegato denominato “note debito” n.10 della memoria n.1 già
citata).
Con riferimento ai crediti portati dalle sopra indicate fatture e note di debito, l'esame delle ulteriori eccezioni di difetto di legittimazione passiva della e di inefficacia delle cessioni per Controparte_1
difetto di notifica, nonché delle contestazioni relative al difetto di prova dei rapporti di fornitura e della recezione delle fatture non pagate, rende necessario un approfondimento istruttorio a mezzo c.t.u., in ragione della mole della documentazione prodotta in formato zippato e in numerose sub cartelle, della sua complessa intellegibilità, nonché al fine di effettuare delle verifiche contabili.
A tal fine si provvede a rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza in pari data.
Alla luce delle considerazioni svolte:
vanno dichiarati prescritti
- i crediti per sorte capitale portati dalle fatture con scadenza 2014 cedente
, dalle fatture con scadenza 2015 e 2016 cedente dalle CP_3 CP_4
fatture con scadenza 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 cedenti
IN EC e dalle fatture con scadenza 2012 -2016 cedente CP_6
di cui all'allegato A della comparsa conclusionale;
[...]
15 - i crediti per interessi moratori di cui alle note di debito relative alle fatture n. 90002851 di € 2.003,17, n. 90005049 di € 139.219,36 e n. 90003143 di €
19.156,26 (sub documenti zippati allegato denominato “note debito” n.10
della memoria attorea ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c.);
va altresì dichiarata inammissibile la domanda condannatoria relativa
- ai crediti per sorte capitale portata dalle fatture 2021 cedente CP_8
e fatture 2021 cedente riportate nell'allegato A della
[...] Controparte_7
comparsa conclusionale;
va, infine, rigettata la domanda condannatoria relativa
- ai crediti per interessi moratori di cui alle note di debito inerenti alle fatture n. 90005495 di € 16.801,74, n. 90005498 di € 97.397,07 e n. 90015848 di €
29.479,29 (vedi documenti zippati sub allegato denominato “note debito”
n.10 della memoria attorea n.1 citata).
- ai crediti per interessi moratori, anatocistici e risarcimento del danno ex art.6 del D.Lvo n.231/2002 su tutti i crediti per sorte capitale prescritti o le cui cessioni non sono opponibili all'Amministrazione ovvero non sono provate;
- ai crediti per interessi anatocistici e risarcimento del danno ex art.6 D.
Lvo n.231/2002 sugli interessi moratori di cui alle note di debito prescritti o non documentati (fatture n. 90002851 di € 2.003,17, n. 90005049 di €
139.219,36, n. 90003143 di € 19.156,26, n. 90005495 di € 16.801,74, n. 90005498
di € 97.397,07 e n. 90015848 di € 29.479,29).
La causa viene rimessa sul ruolo per la ulteriore istruzione come da separata ordinanza in pari data.
16 La regolamentazione delle spese del giudizio viene riservata alla pronuncia definitiva.
p.q.m.
non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa così provvede dichiara prescritti:
- i crediti per sorte capitale portati dalle fatture con scadenza 2014 cedente
, dalle fatture con scadenza 2015 e 2016 cedente dalle CP_3 CP_4
fatture con scadenza 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 cedenti
IN EC e dalle fatture con scadenza 2012 -2016 cedente CP_6
di cui all'allegato A della comparsa conclusionale;
[...]
- i crediti per interessi moratori di cui alle note di debito relative alle fatture n. 90002851 di € 2.003,17, n. 90005049 di € 139.219,36 e n. 90003143 di €
19.156,26 sub documenti zippati allegato denominato “note debito” n.10
della memoria attorea ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c.;
dichiara inammissibile la domanda condannatoria relativa:
- ai crediti per sorte capitale portata dalle fatture 2021 cedente CP_8
e fatture 2021 cedente riportate nell'allegato A della
[...] Controparte_7
comparsa conclusionale;
rigetta la domanda condannatoria relativa:
- ai crediti per interessi moratori di cui alle note di debito inerenti alle fatture n. 90005495 di € 16.801,74, n. 90005498 di € 97.397,07 e n. 90015848 di €
17 29.479,29 (vedi documenti zippati sub allegato denominato “note debito”
n.10 della memoria attorea n.1 citata).
- ai crediti per interessi moratori, anatocistici e risarcimento del danno ex art.6 D.Lvo n.231/2002 su tutti i crediti per sorte capitale prescritti o le cui cessioni non sono opponibili all'Amministrazione ovvero non sono provate;
- ai crediti per interessi anatocistici e risarcimento del danno ex art. D.Lvo
n.231/2002 sugli interessi moratori di cui alle note di debito prescritti o non documentati (fatture n. 90002851 di € 2.003,17, n. 90005049 di € 139.219,36, n.
90003143 di € 19.156,26, n. 90005495 di € 16.801,74, n. 90005498 di € 97.397,07
e n. 90015848 di € 29.479,29).
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza in pari data.
Riserva la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Palermo il 30.09.2025.
IL GIUDICE
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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