Sentenza 15 marzo 2002
Massime • 6
In tema di raccolta delle scommesse sulle gare ippiche, ne' l'art. 3, settantasettesimo e settantottesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ne' il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 - con cui e' stata attribuita al Ministero delle finanze e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'attivita' di raccolta delle scommesse in precedenza riservate all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) - hanno determinato una successione dei due Ministeri nei rapporti sorti dalle concessioni in precedenza stipulate dall'UNIRE; ne consegue, pertanto, che e' da escludere che i due Ministeri possano essere chiamati ad essere parte nei giudizi promossi nei confronti nell'UNIRE. ---------------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.
In tema di raccolta delle scommesse sulle gare ippiche, ne' l'art. 3, settantasettesimo e settantottesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ne' il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 - con cui e' stata attribuita al Ministero delle finanze e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'attivita' di raccolta delle scommesse in precedenza riservate all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) - hanno determinato una successione dei due Ministeri nei rapporti sorti dalle concessioni in precedenza stipulate dall'UNIRE; ne consegue, pertanto, che e' da escludere che i due Ministeri possano essere chiamati ad essere parte nei giudizi promossi nei confronti nell'UNIRE. ---------------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo, vigente al momento della introduzione della domanda, anteriore alle modifiche ad esso apportate dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - la controversia promossa da un'agenzia ippica, quale delegata dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse ippiche a libro, contro l'UNIRE stessa volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardo nel versamento dei prelievi sulle scommesse, atteso che detta controversia trae origine dalla interpretazione ed applicazione delle disposizioni che regolano l'assetto economico dello svolgimento del rapporto di concessione, tali essendo quelle concernenti l'adempimento dell'obbligazione del concessionario di versare il prelievo sulle scommesse e le conseguenze di carattere pecuniario dell'inadempimento. ---------------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo, vigente al momento della introduzione della domanda, anteriore alle modifiche ad esso apportate dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - la controversia promossa da un'agenzia ippica, quale delegata dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse ippiche a libro, contro l'UNIRE stessa volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardo nel versamento dei prelievi sulle scommesse, atteso che detta controversia trae origine dalla interpretazione ed applicazione delle disposizioni che regolano l'assetto economico dello svolgimento del rapporto di concessione, tali essendo quelle concernenti l'adempimento dell'obbligazione del concessionario di versare il prelievo sulle scommesse e le conseguenze di carattere pecuniario dell'inadempimento. ---------------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo, vigente al momento della introduzione della domanda, anteriore alle modifiche ad esso apportate dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - la controversia promossa da un'agenzia ippica, quale delegata dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse ippiche a libro, contro l'UNIRE stessa volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardo nel versamento dei prelievi sulle scommesse, atteso che detta controversia trae origine dalla interpretazione ed applicazione delle disposizioni che regolano l'assetto economico dello svolgimento del rapporto di concessione, tali essendo quelle concernenti l'adempimento dell'obbligazione del concessionario di versare il prelievo sulle scommesse e le conseguenze di carattere pecuniario dell'inadempimento.
In tema di raccolta delle scommesse sulle gare ippiche, ne' l'art. 3, settantasettesimo e settantottesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ne' il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 - con cui è stata attribuita al Ministero delle finanze e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'attività di raccolta delle scommesse in precedenza riservate all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) - hanno determinato una successione dei due Ministeri nei rapporti sorti dalle concessioni in precedenza stipulate dall'UNIRE; ne consegue, pertanto, che è da escludere che i due Ministeri possano essere chiamati ad essere parte nei giudizi promossi nei confronti nell'UNIRE.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2002, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AGENZIA IPPICA EUROPA DI AS DR & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio degli avvocati FILIPPO SATTA, FILIPPO LATTANZI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
U.N.I.R.E., UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLE FINANZE, MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1714/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli Avvocati Filippo SATTA, Carlo SRUBEK TOMASSY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero, giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo
1. - La società Agenzia Ippica Europa di SI ND e C. in nome coll. (di qui in poi l'Agenzia) conveniva in giudizio l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine - U.N.I.R.E. e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Roma, notificata il 10.4.1990, chiedeva fosse condannata a restituirle la somma di L. 55.675.901, aumentata di rivalutazione ed interessi.
Esponeva i seguenti fatti.
L'Agenzia era delegata dall'NI ad accettare le scommesse sulle corse dei cavalli - ciò in base all'art. 2 della L. 24 marzo 1942, n. 315. Il rapporto di concessione era regolato da un disciplinare. Questo disponeva (all'art. 16, comma 5) che l'Agenzia dovesse versare all'NI una percentuale dell'ammontare complessivo delle scommesse accettate, denominata prelievo, soggiacendo in caso di ritardo a sanzioni pecuniarie (art. 21, comma 1).
L'NI aveva sostenuto che l'accredito del prelievo andava eseguito in modo che l'ente, entro il termine stabilito, potesse materialmente disporre della somma relativa e, a seguito di visita ispettiva del 19.4.1988, nel contestare che nel 1987 s'erano verificati ritardi nel versamento, aveva applicato la sanzione pecuniaria di L. 55.675.901, calcolata in base al 5% delle somme non versate nei termini.
La somma era stata pagata, ma l'NI doveva restituirla, perché la sanzione era stata applicata in modo illegittimo. Queste le ragioni di diritto della domanda.
Modalità e termini di versamento del prelievo risultavano da una circolare dell'NI del 22.4.1982.
La circolare autorizzava il versamento mediante bonifico bancario e tale modalità era stata osservata.
A differenza da quanto sostenuto dall'NI, per il quale nel termine l'ente doveva trovarsi a poter materialmente disporre delle somme, la circolare andava interpretata nel senso che l'accredito del prelievo dovesse avvenire in modo da essere conteggiato a favore dell'NI già alla scadenza del termine.
Peraltro, mancava la prova dei ritardi attribuiti.
L'atto di applicazione della sanzione era anche illegittimo per ragioni riguardanti sia la competenza dell'organo che l'aveva comminata sia il modo dell'accertamento dei fatti.
2. - Il tribunale di Roma, con sentenza del 18.6.1996, pronunciata in contumacia dell'NI, accoglieva la domanda e condannava l'ente a restituire la somma richiesta, aumentata degli interessi legali;
escludeva invece il diritto alla rivalutazione. 3. - La decisione, impugnata dall'NI, è stata riformata dalla corte d'appello di Roma, con sentenza del 18.10.1999. La corte d'appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dopo aver rilevato che la delega all'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, prevista dall'art. 2, secondo comma, L. 24 marzo 1942, n. 315, costituisce una concessione di servizio pubblico e che nella gestione del rapporto con i concessionari ed in ogni singolo atto l'NI agisce mediante provvedimenti amministrativi.
Ha ravvisato, quindi, un vero e proprio provvedimento amministrativo nella decisione assunta dall'NI in conformità degli artt. 19, comma 6, e 21 del disciplinare e conclusasi con l'applicazione della sanzione pecuniaria, con la conseguenza che il sindacato sulla legittimità del provvedimento doveva spettare al giudice amministrativo.
4. - L'Agenzia ha chiesto la cassazione della sentenza. Il ricorso è stato notificato, oltre che all'NI, ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole e forestali, che, nel ricorso, si è sostenuto siano nel corso del processo di appello succeduti all'NI nel rapporto controverso.
Hanno resistito con controricorso sia l'NI sia i due Ministeri.
L'Agenzia e l'NI hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso proposto contro i due Ministeri è
inammissibile.
I Ministeri non sono stati parte del giudizio nella fase di merito.
Avrebbero tuttavia potuto essere parte del giudizio di cassazione, se, come la ricorrente ha sostenuto, fosse intervenuta una loro successione nel rapporto controverso dopo l'inizio del processo.
La Corte, però, con la sentenza 19 aprile 2001 n. 151 di queste sezioni unite, ha già escluso che per effetto dell'art. 3, commi 77 e 78, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 - che hanno riservato ai due Ministeri l'attività di raccolta delle scommesse in precedenza riservata all'NI - si sia avverata una successione dei due Ministeri nei rapporti sorti dalle concessioni in precedenza fatte dall'NI.
Non spetta alle Amministrazioni dello Stato il rimborso delle spese processuali, perché il loro controricorso è stato notificato oltre il termine previsto.
2. - Il ricorso proposto contro l'NI contiene un motivo. La cassazione della sentenza è stata chiesta per violazione di norme attinenti alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, ai principi in tema di sanzioni amministrative ed infine all'art. 5, secondo comma, della L. 2 dicembre 1971, n. 1034).
La questione posta con il motivo va risolta statuendo che la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice ordinario. Delle ragioni svolte dalla ricorrente è assorbente, perché è fondata, quella che fa capo all'art. 5 della L. 2 dicembre 1971, n. 1034 - nel testo, vigente alla data della domanda, anteriore alla modifica che vi ha apportato la L. 21 luglio 2000, n. 205 con l'art.
7.1. lett. a), riformulando l'art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Questa modifica non può interferire sulla questione di giurisdizione che si prospetta nel caso in esame: infatti, l'art. 5 cod. proc. civ., nel testo che risulta dall'art. 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353, non consente più di dare rilievo per la giurisdizione a mutamenti della legge successivi alla data della domanda.
2.1. - Le sezioni unite, nella sentenza 151 del 2001 già richiamata, hanno applicato la disposizione dettata dall'art. 5 della legge 1034 del 1971 ad un rapporto sorto in base all'art. 2 della L. 24 marzo 1942, n. 315 tra NI ed un soggetto delegato ad accettare le scommesse sulle corse dei cavalli.
L'art. 5 della legge 1034 del 1971, nella materia delle concessioni di pubblici servizi, mentre ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie sorte da atti e provvedimenti, ha fatto salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Sono certo di questo tipo le controversie che traggono origine dalla interpretazione ed applicazione delle disposizioni che regolano l'assetto economico dello svolgimento del rapporto di concessione (Sez. Un. 27 settembre 1997 n. 9500). Vi rientra, dunque, la controversia sorta tra la ricorrente e l'NI.
Si discute, infatti, della interpretazione della clausola del disciplinare che regola l'adempimento della obbligazione del concessionario di versare il prelievo sulle scommesse e se ne discute in rapporto alla applicazione di altra clausola che regola le conseguenze dell'inadempimento sempre in termini di conseguenze di solo carattere pecuniario.
2.2. - Il ricorso è accolto.
La sentenza è cassata e le parti - l'Agenzia e l'NI - sono rinviate davanti alla corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in confronto dell'NI, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma;
dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dei Ministeri delle finanze e per le politiche agricole e forestali e compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 8 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2002