Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2002, n. 3874
CASS
Sentenza 15 marzo 2002

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Massime6

In tema di raccolta delle scommesse sulle gare ippiche, ne' l'art. 3, settantasettesimo e settantottesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ne' il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 - con cui e' stata attribuita al Ministero delle finanze e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'attivita' di raccolta delle scommesse in precedenza riservate all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) - hanno determinato una successione dei due Ministeri nei rapporti sorti dalle concessioni in precedenza stipulate dall'UNIRE; ne consegue, pertanto, che e' da escludere che i due Ministeri possano essere chiamati ad essere parte nei giudizi promossi nei confronti nell'UNIRE. ---------------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di raccolta delle scommesse sulle gare ippiche, ne' l'art. 3, settantasettesimo e settantottesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ne' il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 - con cui e' stata attribuita al Ministero delle finanze e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'attivita' di raccolta delle scommesse in precedenza riservate all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) - hanno determinato una successione dei due Ministeri nei rapporti sorti dalle concessioni in precedenza stipulate dall'UNIRE; ne consegue, pertanto, che e' da escludere che i due Ministeri possano essere chiamati ad essere parte nei giudizi promossi nei confronti nell'UNIRE. ---------------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo, vigente al momento della introduzione della domanda, anteriore alle modifiche ad esso apportate dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - la controversia promossa da un'agenzia ippica, quale delegata dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse ippiche a libro, contro l'UNIRE stessa volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardo nel versamento dei prelievi sulle scommesse, atteso che detta controversia trae origine dalla interpretazione ed applicazione delle disposizioni che regolano l'assetto economico dello svolgimento del rapporto di concessione, tali essendo quelle concernenti l'adempimento dell'obbligazione del concessionario di versare il prelievo sulle scommesse e le conseguenze di carattere pecuniario dell'inadempimento. ---------------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo, vigente al momento della introduzione della domanda, anteriore alle modifiche ad esso apportate dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - la controversia promossa da un'agenzia ippica, quale delegata dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse ippiche a libro, contro l'UNIRE stessa volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardo nel versamento dei prelievi sulle scommesse, atteso che detta controversia trae origine dalla interpretazione ed applicazione delle disposizioni che regolano l'assetto economico dello svolgimento del rapporto di concessione, tali essendo quelle concernenti l'adempimento dell'obbligazione del concessionario di versare il prelievo sulle scommesse e le conseguenze di carattere pecuniario dell'inadempimento. ---------------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo, vigente al momento della introduzione della domanda, anteriore alle modifiche ad esso apportate dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - la controversia promossa da un'agenzia ippica, quale delegata dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse ippiche a libro, contro l'UNIRE stessa volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardo nel versamento dei prelievi sulle scommesse, atteso che detta controversia trae origine dalla interpretazione ed applicazione delle disposizioni che regolano l'assetto economico dello svolgimento del rapporto di concessione, tali essendo quelle concernenti l'adempimento dell'obbligazione del concessionario di versare il prelievo sulle scommesse e le conseguenze di carattere pecuniario dell'inadempimento.

In tema di raccolta delle scommesse sulle gare ippiche, ne' l'art. 3, settantasettesimo e settantottesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ne' il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 - con cui è stata attribuita al Ministero delle finanze e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'attività di raccolta delle scommesse in precedenza riservate all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) - hanno determinato una successione dei due Ministeri nei rapporti sorti dalle concessioni in precedenza stipulate dall'UNIRE; ne consegue, pertanto, che è da escludere che i due Ministeri possano essere chiamati ad essere parte nei giudizi promossi nei confronti nell'UNIRE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2002, n. 3874
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3874
    Data del deposito : 15 marzo 2002
    Fonte ufficiale :

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