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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2194/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/11/2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. CASSANELLI ENZO, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Bisceglie, alla via G. Bovio n. 31, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSICCO MARGHERITA, giusta procura in Parte_2 atti, presso il cui studio, sito in Trani, alla via Monte Grappa, n.2, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trani il 25.05.2012 (atto n. 46, parte II serie A, anno 2012).
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 12.02.2025., sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 04.12.2024.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, in quanto conformi all'interesse della prole minore e non contraria ad alcuna norma inderogabile.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Trani il 25.05.2012, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 18.2.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/11/2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. CASSANELLI ENZO, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Bisceglie, alla via G. Bovio n. 31, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSICCO MARGHERITA, giusta procura in Parte_2 atti, presso il cui studio, sito in Trani, alla via Monte Grappa, n.2, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trani il 25.05.2012 (atto n. 46, parte II serie A, anno 2012).
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 12.02.2025., sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 04.12.2024.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, in quanto conformi all'interesse della prole minore e non contraria ad alcuna norma inderogabile.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Trani il 25.05.2012, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 18.2.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Laura Cantore