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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 118/2025 V.G.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa OL NA Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. CO OT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto in data 04.02.2025 da
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Burkina Faso), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Maria Foglino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Sanremo (IM), via Ruffini n. 14;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Lecco, via Maria Montessori n. 12, rappresentato ed assistito dall'avv. Luca Martini, presso il cui studio, sito a Lecco, via Bezzecca n. 20, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso per il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio emessa dal Tribunale
Ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso), R.G. n. 119 del 07.02.2020 – Giudizio n. 384 del
26.08.2020 e del successivo provvedimento di rettifica n. 823 del 01.12.2021 – Giudizio n. 384 del
26.08.2020 emesso sempre dal Tribunale Ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso).
Con l'intervento del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Lusia Russo
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
“Chiede alla S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti della Legge 218/1995, che venga resa efficace in
Italia la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso), R.G. n. 119 del
07.02.2020 – Giudizio n. 384 del 26.08.2020 e del successivo provvedimento di rettifica n. 823 del
1 01.12.2021 – Giudizio n. 384 del 26.08.2020 emesso sempre dal Tribunale Ordinario di Ouagadougou
(Burkina Faso), nei confronti del Sig. (c.f. ) nato a [...]_1 C.F._2 il 18.12.1984 ed ivi residente in [...]”.
CONCLUSIONI PER IL RESISTENTE
“Vorrà il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: per tutti motivi illustrati, rigettare la domanda di dichiarazione di efficacia di sentenza emessa da autorità straniera, presentata dalla signora , con condanna della ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di giudizio”.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe,
Ritenuto che la domanda appare fondata, basata su circostanze di fatto ed elementi di diritto che ne suffragano la fondatezza;
ESPRIME parere favorevole al riconoscimento in Italia delle due sentenze straniere indicate da parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio in data 12.07.2012 in Parte_1 Controparte_1
Burkina Faso e dalla loro unione sono nate le figlie , nata a [...] il Persona_1
29.03.2013, ed , nata a [...] il [...]. Persona_2
In data 26.11.2019, ha depositato richiesta di divorzio innanzi al Tribunale Controparte_1 ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso), richiesta a cui ha aderito anche Parte_1
Entrambi i coniugi si sono reciprocamente accusati di aver posto in essere violenze fisiche e verbali l'uno nei confronti dell'altro, avendo anche ciascuno di essi presentato delle denunce al
Commissariato di Polizia.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 384 del 26.08.2020, dato atto che la vita comune tra i coniugi era diventata intollerabile a causa di tali comportamenti, ha pronunciato il divorzio tra le parti.
Con lo stesso provvedimento, ha altresì disposto: l'affidamento delle figlie alla madre, tenuto conto della loro età (l'una di 7 anni, l'altra di 4 al momento della pronuncia) e della non opposizione in tal senso di;
il diritto “di visita e di alloggio” di nei Controparte_1 CP_1 confronti delle figlie per un fine settimana al mese e per metà delle ferie e delle vacanze scolastiche;
l'obbligo per di pagare 200.000 xof (corrispondenti a 305 euro circa) al mese per il CP_1 mantenimento delle figlie;
la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Su richiesta di il Tribunale di Ouagadougou è intervenuto nuovamente con Parte_1 provvedimento di rettifica n. 823 del 1.12.2021 con il quale ha provveduto a correggere la 2 precedente sentenza di divorzio n. 384 del 26.08.2020 nella parte in cui questa ha erroneamente indicato il regime patrimoniale dei coniugi (riportando “comunione dei beni” in luogo di
“separazione dei beni”) e ha omesso di pronunciarsi sulla ripartizione delle spese sanitarie e scolastiche dei figli pur in presenza di una domanda delle parti sul punto.
Il , che nel precedente procedimento di divorzio aveva manifestato la sua disponibilità ad CP_1 accollarsi parte delle spese in questione, in sede di procedimento di rettifica ha revocato tale disponibilità, adducendo di non avere più un posto di lavoro e che la scelta della scuola era stata fatta unilateralmente dalla madre.
Il Tribunale di Ouagadougou, con il provvedimento n. 823 sopra citato, ritenuto di non poter valutare gli elementi sopravvenuti dopo la pronuncia di divorzio e che la rettifica richiesta non avrebbe comportato una modifica del merito della decisione emessa, ha disposto la correzione della sentenza n. 384 del 26.08.2020, prevedendo la ripartizione al 50 % tra i genitori delle spese scolastiche e sanitarie relative alle figlie.
2. Con ricorso depositato innanzi a questa Corte d'appello il 4.02.2025, ha Parte_1 chiesto il riconoscimento ex artt. 64 ss. L. 218/1995 della sentenza n. 384 del 26.08.2020 e del provvedimento di rettifica n. 823 dell'1.12.2021, adducendo: che avverso i provvedimenti in questione non è stato proposto appello come da certificato rilasciato il 16.10.2024 dalla Cancelleria
Centrale della Corte d'Appello di Ouagadougou (doc 4); che non sta adempiendo Controparte_1 agli obblighi economici nei confronti dei figli minori così come statuito nei provvedimenti sopra citati relativamente sia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento sia al pagamento della propria quota parte (50%) delle spese sanitarie e scolastiche dei minori;
che Parte_1 ha interesse a portare in esecuzione i provvedimenti in questione in Italia nei confronti di CP_1
.
[...]
Con decreto presidenziale del 14.02.2025, è stata fissata udienza al 20.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
In data 28.04.2025, si è costituito , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Preliminarmente, ha esposto che: egli ha vissuto per molti anni in Burkina Faso, dove ha CP_1 conosciuto la ricorrente, e dove le parti hanno contratto matrimonio il 12.07.2012; dopo il matrimonio, i coniugi si sono trasferiti in Italia, ove sono nate le figlie;
dopo un lungo periodo in cui la famiglia ha vissuto a Lecco, ha deciso di tornare in Africa e da qui è iniziata la fine Pt_1 della relazione;
durante il matrimonio, ha posto in essere di diversi comportamenti violenti Pt_1 nei confronti del coniuge, tanto da indurlo a temere, in alcune occasioni, per la propria incolumità
e a costringerlo a depositare istanza di divorzio;
a seguito del divorzio, ha sempre CP_1
3 provveduto a concorrere al mantenimento delle proprie figlie fino a che avendo intrapreso Pt_1 una relazione sentimentale con un uomo molto facoltoso, ha iniziato a prendere decisioni unilaterali in relazione alla gestione delle figlie, in spregio alla volontà e alle possibilità economiche del resistente;
a riprova di ciò, la ricorrente ha deciso di trasferirsi in Costa D'avorio con le figlie
(dove si trova tuttora), senza aver prima né avvisato né tanto meno interpellato;
CP_1 CP_1 si è reso disponibile a pagare immediatamente in un'unica soluzione gli arretrati relativi al concorso al mantenimento delle minori e a pagare le spese necessarie per l'educazione in una scuola africana di buon livello, non avendo però la disponibilità necessaria per sostenere tutte le spese straordinarie richieste da controparte e ammontanti a circa 50.000 Euro, spese, peraltro, non documentate e in relazione alle quali è aperto un dialogo col difensore di controparte per valutare una definizione bonaria della vertenza.
Il resistente ha poi specificamente contestato il ricorso avversario, adducendo, in primo luogo, la mancata asseverazione delle traduzioni dei provvedimenti di cui ha chiesto il Pt_1 riconoscimento e, in secondo luogo, la contrarietà degli stessi all'ordine pubblico italiano.
Quanto al secondo profilo, in particolare, ha rilevato come i provvedimenti del Tribunale CP_1 di Ouagadougou, nel decidere di affidare la custodia delle figlie alla madre (obbligatoria in
Burkina Faso vista l'età inferiore ai sette anni di una delle figlie al momento del divorzio) - concedendo al padre soltanto un “diritto di visita e alloggio” nei confronti delle minori – e di condannare il al pagamento del mantenimento nonché alla metà delle spese straordinarie CP_1 senza neanche ulteriormente precisare queste ultime, avrebbero violato il suo diritto alla genitorialità, e, in parallelo, anche il diritto delle minori alla cogenitorialità, essendo il padre stato privato di ogni facoltà decisionale relativa alla vita delle minori e non potendo così egli partecipare alla loro crescita e alla loro educazione.
Il resistente ha quindi sottolineato che il riconoscimento in Italia delle predette sentenze avrebbe l'effetto di togliere, anche in Italia, ogni potere paterno all'odierno resistente.
All'udienza del 20.05.2025 la Corte, rilevato che difettava la produzione della apostille relativamente ai due provvedimenti di cui si chiede il riconoscimento e l'esecutività, e rilevato altresì che non era stata prodotta la traduzione asseverata e legalizzata dei medesimi provvedimenti ha assegnato termine fino a 5 giorni prima dell'udienza fissata al 09/07/2025 per la produzione ferma la trattazione scritta.
Alla successiva udienza del 09.07.2025 preso atto delle note delle parti da Corte ah trattenuto la causa in decisione.
4 3. Osserva preliminarmente la Corte che, ai sensi della L. 218/95, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, è sancito il principio di riconoscibilità delle sentenze straniere nell'ordinamento italiano, comprese quelle di divorzio. Uno degli aspetti più innovativi della riforma del diritto internazionale privato è stata l'introduzione del principio del riconoscimento automatico, in presenza delle condizioni di cui all'art. 64 della stessa legge n.
218/1995, delle sentenze straniere passate in giudicato, nel loro effetto di cosa giudicata sostanziale e di cosa giudicata formale o processuale, sia tra le parti sia nei confronti dei giudici italiani, sotto l'aspetto positivo dell'obbligo di attenersi ad esse e sotto l'aspetto negativo dell'impedimento al formarsi di un giudicato italiano sulla stessa lite.
Ai sensi dell'art. 64 della Legge 218/1995:
“La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Per far valere gli effetti esecutivi del giudicato, o per superare la contestazione degli altri effetti o la mancata ottemperanza, è previsto un procedimento giudiziario di accertamento delle condizioni che consentono il riconoscimento automatico (c.f.r., in senso conforme, Cass. sez. unite, sentenza
18 novembre 2008, n. 27338, in archivio CED).
In particolare, l'art. 67 della L. n. 218/1995, cit., così statuisce nei primi due commi: "1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero 5 di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione o per l'esecuzione forzata".
Nella fattispecie in esame, ritiene la Corte che ricorrano le predette condizioni legittimanti il riconoscimento giudiziale della sentenza straniera che ha pronunciato il divorzio dei coniugi
– è del consequenziale provvedimento di correzione di errore materiale. CP_1 Pt_1
Su invito di questa Corte, il difensore dell'istante ha prodotto traduzione dei provvedimenti e loro legalizzazione a cura delle competenti autorità preposte.
Il resistente non ha contestato il contenuto delle traduzioni.
Ed invero evidenzia la Corte che è stata allegata da parte ricorrente e non è specificamente contestata da parte resistente la mancata ottemperanza alla decisione;
non occorre procedere ad esecuzione forzata, essendo interessata esclusivamente al riconoscimento Parte_1 della sentenza straniera di divorzio e del provvedimento di correzione di errore materiale della stessa.
È pacifica la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 64 L. n. 218/1995: il giudizio svoltosi in Burkina Faso è stato introdotto su ricorso di e non sono stati violati Controparte_1
i diritti essenziali della difesa.
Tra le condizioni richieste dall'art. 64 della L. 218/1995 per il riconoscimento delle sentenze straniere, vi è il passaggio in giudicato delle stesse secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate: nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in giudizio un certificato della Corte
d'Appello di Ouagadougou recante la data del 16.10.2024 con cui si attesta che non è stato proposto appello avverso il giudizio n. 823 dell'1.12.2021 allo scopo della rettifica del giudizio n.
384 del 26.08.2021: ed invero, il resistente non ha contestato il passaggio in giudicato dei provvedimenti in questione.
Non risulta che i provvedimenti stranieri oggetto del presente procedimento siano contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato né che penda un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
Parte resistente eccepisce specificamente la contrarietà dei provvedimenti stranieri all'ordine pubblico in quanto essi, prese nel loro insieme, risultano non rispettare la lettera g) dell'art. 64 della legge n. 218/1995.
Deduce il resistente:
“Con la prima sentenza il Tribunale Ordinario di Ouagadougou, in ragione della loro tenera età, Per
“affida la custodia della figlia e del figlio alla loro madre” mentre al padre delle Persona_1
6 minori, ovvero all'odierno resistente, signor , concede soltanto un “diritto di visita e Controparte_1 alloggio” e lo condanna a versare alla madre, signora la somma di 200.000 xof “a titolo di Pt_1 pensione alimentare per il mantenimento dei figli”.
Con la seconda sentenza, sempre il Tribunale Ordinario di Ouagadougou, dopo averrettificato l'errore contenuto nella precedente sentenza (concernente il regime patrimoniale dei divorziandi), statuisce inoltre che “i coniugi sosterranno, ciascuno per metà, le spese sanitarie e scolastiche dei figli
[...]
e senza ulteriormente precisare nulla in merito (ad esempio al decidere o Persona_1 Persona_2 al come e al perché di tali spese). Dunque, appare di tutta evidenza come il combinato disposto, risultante dalle due sentenze de quibus, non tenga in alcuna considerazione i diritti di un genitore, in questo caso del padre signor , a partecipare alla crescita dei propri figli e a dirigerne Controparte_1 ed orientare le scelte educative e di vita dei medesimi e a stabilire od approvare o meno tali scelte e le conseguenti spese per sostenerle”;
e di seguito:
“- la richiesta di dichiarazione di efficacia delle sentenze de quibus non può essere accolta da questa
Corte a motivo del fatto che l'insieme delle due sentenze, non solo non tutela la figura e viola le prerogative di uno dei due genitori, in questo caso del padre ovvero dell'odierno resistente CP_1
, privato com'è di ogni facoltà decisionale relativa alla vita delle minori,
[...]
- ma anche e soprattutto non tutela, anzi viola, il diritto di tutti i figli minorenni, in questo caso Per_1
Per
e (le quali sia detto per inciso sono cittadine italiane e in quanto tali protette dalla
[...] legislazione italiana), ad avere un padre e una madre i quali, pur se divorziati, si occupino delle loro necessità prendendo insieme le opportune decisioni ed adottando insieme tutte le necessarie scelte per la loro vita, per la loro crescita, per la loro educazione”.
Rileva la Corte che l'affidamento esclusivo alla madre delle figlie minori non è certamente contrario all'ordine pubblico interno italiano in materia di famiglia.
L'istituto dell'affidamento ad uno dei genitori è previsto anche dalla legge italiana (art. 337 ter e
337 quater codice civile). Peraltro emerge che già in sede di ricorso introduttivo del giudizio di divorzio emerge che accordava “la custodia” delle figlie alla madre. CP_1
Quanto al regime di affido delle minori alla madre, nella sentenza di divorzio del 26.08.2020, si fa riferimento alla circostanza che, secondo la legge del Burkina Faso, è obbligatorio che i figli di età inferiore ai 7 anni siano affidati alla madre a meno che tale affidamento risulti pregiudizievole per la prole;
si fa però altresì riferimento al fatto che aveva dichiarato di non opporsi Controparte_1 alla decisione in ordine all'affidamento. L'affido delle minori alla madre, quindi (non è chiaro peraltro in cosa consista tale affido, se in un semplice collocamento o se invece nella possibilità 7 per la madre di prendere da sé tutte le decisioni relative alle figlie), è stato disposto sulla base dell'età delle minori e della non opposizione in tal senso da parte del . CP_1
Né in sede di riconoscimento il giudice italiano può sindacare i motivi posti dal giudice straniero a fondamento del provvedimento di affido esclusivo.
Ancora, la sentenza straniera regolamenta i diritti di visita del padre: anche sotto questo profilo non vi è contrarietà alcuna all'ordine pubblico. Va precisato che la sentenza straniera non vieta i rapporti delle figlie con il padre, ma li regola. E' quindi preservato il diritto del minore alla bigenitorialità.
Si deve infine rilevare come anche per quanto riguarda la regolamentazione delle spese scolastiche e sanitarie, oggetto del provvedimento di rettifica di errore materiale instaurato da che ha Pt_1 portato all'emanazione del provvedimento n. 823 dell'01.12.2021, già la sentenza di divorzio riportava l'istanza formulata nel ricorso introduttivo da con cui si chiedeva di Controparte_1 porre a carico del 50% a ciascun genitore suddette spese. Risulta inoltre che vi sia stato un contraddittorio sulla istanza di rettifica formulata da Pt_1
Ad ogni modo si rileva che la Suprema Corte (sentenza n. 13556 del 2012) ha avuto modo di affermare che in tema di riconoscimento delle sentenze straniere non è contraria ai principi fondamentali dell'ordine pubblico la sentenza straniera di divorzio che non indichi compiutamente le condizioni di affidamento e di mantenimento inerenti alla prole minorenne degli ex coniugi, dal momento che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettato in un unico contesto.
Sussistono, in definitiva, tutte le condizioni di riconoscibilità dell'efficacia in Italia dei provvedimenti stranieri oggetto del ricorso.
4. Nel giudizio di riconoscimento il giudice provvede sulle spese nella sentenza che decide sul riconoscimento. Si applica l'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa, visti gli artt. 64, 67 L. n. 218 del 1985:
I - riconosce e dichiara esecutiva nello Stato italiano la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso), R.G. n. 119 del 07.02.2020 – Giudizio n. 384 del 26.08.2020 e il successivo provvedimento di rettifica n. 823 del 01.12.2021 – Giudizio n. 384 del 26.08.2020
8 emesso sempre dal Tribunale Ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso): provvedimenti giurisdizionali resi tra le parti e Parte_1 Controparte_1
II - condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese Controparte_1 Parte_1 del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Milano, 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO OT OL NA
9
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa OL NA Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. CO OT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto in data 04.02.2025 da
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Burkina Faso), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Maria Foglino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Sanremo (IM), via Ruffini n. 14;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Lecco, via Maria Montessori n. 12, rappresentato ed assistito dall'avv. Luca Martini, presso il cui studio, sito a Lecco, via Bezzecca n. 20, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso per il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio emessa dal Tribunale
Ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso), R.G. n. 119 del 07.02.2020 – Giudizio n. 384 del
26.08.2020 e del successivo provvedimento di rettifica n. 823 del 01.12.2021 – Giudizio n. 384 del
26.08.2020 emesso sempre dal Tribunale Ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso).
Con l'intervento del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Lusia Russo
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
“Chiede alla S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti della Legge 218/1995, che venga resa efficace in
Italia la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso), R.G. n. 119 del
07.02.2020 – Giudizio n. 384 del 26.08.2020 e del successivo provvedimento di rettifica n. 823 del
1 01.12.2021 – Giudizio n. 384 del 26.08.2020 emesso sempre dal Tribunale Ordinario di Ouagadougou
(Burkina Faso), nei confronti del Sig. (c.f. ) nato a [...]_1 C.F._2 il 18.12.1984 ed ivi residente in [...]”.
CONCLUSIONI PER IL RESISTENTE
“Vorrà il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: per tutti motivi illustrati, rigettare la domanda di dichiarazione di efficacia di sentenza emessa da autorità straniera, presentata dalla signora , con condanna della ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di giudizio”.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe,
Ritenuto che la domanda appare fondata, basata su circostanze di fatto ed elementi di diritto che ne suffragano la fondatezza;
ESPRIME parere favorevole al riconoscimento in Italia delle due sentenze straniere indicate da parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio in data 12.07.2012 in Parte_1 Controparte_1
Burkina Faso e dalla loro unione sono nate le figlie , nata a [...] il Persona_1
29.03.2013, ed , nata a [...] il [...]. Persona_2
In data 26.11.2019, ha depositato richiesta di divorzio innanzi al Tribunale Controparte_1 ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso), richiesta a cui ha aderito anche Parte_1
Entrambi i coniugi si sono reciprocamente accusati di aver posto in essere violenze fisiche e verbali l'uno nei confronti dell'altro, avendo anche ciascuno di essi presentato delle denunce al
Commissariato di Polizia.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 384 del 26.08.2020, dato atto che la vita comune tra i coniugi era diventata intollerabile a causa di tali comportamenti, ha pronunciato il divorzio tra le parti.
Con lo stesso provvedimento, ha altresì disposto: l'affidamento delle figlie alla madre, tenuto conto della loro età (l'una di 7 anni, l'altra di 4 al momento della pronuncia) e della non opposizione in tal senso di;
il diritto “di visita e di alloggio” di nei Controparte_1 CP_1 confronti delle figlie per un fine settimana al mese e per metà delle ferie e delle vacanze scolastiche;
l'obbligo per di pagare 200.000 xof (corrispondenti a 305 euro circa) al mese per il CP_1 mantenimento delle figlie;
la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Su richiesta di il Tribunale di Ouagadougou è intervenuto nuovamente con Parte_1 provvedimento di rettifica n. 823 del 1.12.2021 con il quale ha provveduto a correggere la 2 precedente sentenza di divorzio n. 384 del 26.08.2020 nella parte in cui questa ha erroneamente indicato il regime patrimoniale dei coniugi (riportando “comunione dei beni” in luogo di
“separazione dei beni”) e ha omesso di pronunciarsi sulla ripartizione delle spese sanitarie e scolastiche dei figli pur in presenza di una domanda delle parti sul punto.
Il , che nel precedente procedimento di divorzio aveva manifestato la sua disponibilità ad CP_1 accollarsi parte delle spese in questione, in sede di procedimento di rettifica ha revocato tale disponibilità, adducendo di non avere più un posto di lavoro e che la scelta della scuola era stata fatta unilateralmente dalla madre.
Il Tribunale di Ouagadougou, con il provvedimento n. 823 sopra citato, ritenuto di non poter valutare gli elementi sopravvenuti dopo la pronuncia di divorzio e che la rettifica richiesta non avrebbe comportato una modifica del merito della decisione emessa, ha disposto la correzione della sentenza n. 384 del 26.08.2020, prevedendo la ripartizione al 50 % tra i genitori delle spese scolastiche e sanitarie relative alle figlie.
2. Con ricorso depositato innanzi a questa Corte d'appello il 4.02.2025, ha Parte_1 chiesto il riconoscimento ex artt. 64 ss. L. 218/1995 della sentenza n. 384 del 26.08.2020 e del provvedimento di rettifica n. 823 dell'1.12.2021, adducendo: che avverso i provvedimenti in questione non è stato proposto appello come da certificato rilasciato il 16.10.2024 dalla Cancelleria
Centrale della Corte d'Appello di Ouagadougou (doc 4); che non sta adempiendo Controparte_1 agli obblighi economici nei confronti dei figli minori così come statuito nei provvedimenti sopra citati relativamente sia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento sia al pagamento della propria quota parte (50%) delle spese sanitarie e scolastiche dei minori;
che Parte_1 ha interesse a portare in esecuzione i provvedimenti in questione in Italia nei confronti di CP_1
.
[...]
Con decreto presidenziale del 14.02.2025, è stata fissata udienza al 20.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
In data 28.04.2025, si è costituito , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Preliminarmente, ha esposto che: egli ha vissuto per molti anni in Burkina Faso, dove ha CP_1 conosciuto la ricorrente, e dove le parti hanno contratto matrimonio il 12.07.2012; dopo il matrimonio, i coniugi si sono trasferiti in Italia, ove sono nate le figlie;
dopo un lungo periodo in cui la famiglia ha vissuto a Lecco, ha deciso di tornare in Africa e da qui è iniziata la fine Pt_1 della relazione;
durante il matrimonio, ha posto in essere di diversi comportamenti violenti Pt_1 nei confronti del coniuge, tanto da indurlo a temere, in alcune occasioni, per la propria incolumità
e a costringerlo a depositare istanza di divorzio;
a seguito del divorzio, ha sempre CP_1
3 provveduto a concorrere al mantenimento delle proprie figlie fino a che avendo intrapreso Pt_1 una relazione sentimentale con un uomo molto facoltoso, ha iniziato a prendere decisioni unilaterali in relazione alla gestione delle figlie, in spregio alla volontà e alle possibilità economiche del resistente;
a riprova di ciò, la ricorrente ha deciso di trasferirsi in Costa D'avorio con le figlie
(dove si trova tuttora), senza aver prima né avvisato né tanto meno interpellato;
CP_1 CP_1 si è reso disponibile a pagare immediatamente in un'unica soluzione gli arretrati relativi al concorso al mantenimento delle minori e a pagare le spese necessarie per l'educazione in una scuola africana di buon livello, non avendo però la disponibilità necessaria per sostenere tutte le spese straordinarie richieste da controparte e ammontanti a circa 50.000 Euro, spese, peraltro, non documentate e in relazione alle quali è aperto un dialogo col difensore di controparte per valutare una definizione bonaria della vertenza.
Il resistente ha poi specificamente contestato il ricorso avversario, adducendo, in primo luogo, la mancata asseverazione delle traduzioni dei provvedimenti di cui ha chiesto il Pt_1 riconoscimento e, in secondo luogo, la contrarietà degli stessi all'ordine pubblico italiano.
Quanto al secondo profilo, in particolare, ha rilevato come i provvedimenti del Tribunale CP_1 di Ouagadougou, nel decidere di affidare la custodia delle figlie alla madre (obbligatoria in
Burkina Faso vista l'età inferiore ai sette anni di una delle figlie al momento del divorzio) - concedendo al padre soltanto un “diritto di visita e alloggio” nei confronti delle minori – e di condannare il al pagamento del mantenimento nonché alla metà delle spese straordinarie CP_1 senza neanche ulteriormente precisare queste ultime, avrebbero violato il suo diritto alla genitorialità, e, in parallelo, anche il diritto delle minori alla cogenitorialità, essendo il padre stato privato di ogni facoltà decisionale relativa alla vita delle minori e non potendo così egli partecipare alla loro crescita e alla loro educazione.
Il resistente ha quindi sottolineato che il riconoscimento in Italia delle predette sentenze avrebbe l'effetto di togliere, anche in Italia, ogni potere paterno all'odierno resistente.
All'udienza del 20.05.2025 la Corte, rilevato che difettava la produzione della apostille relativamente ai due provvedimenti di cui si chiede il riconoscimento e l'esecutività, e rilevato altresì che non era stata prodotta la traduzione asseverata e legalizzata dei medesimi provvedimenti ha assegnato termine fino a 5 giorni prima dell'udienza fissata al 09/07/2025 per la produzione ferma la trattazione scritta.
Alla successiva udienza del 09.07.2025 preso atto delle note delle parti da Corte ah trattenuto la causa in decisione.
4 3. Osserva preliminarmente la Corte che, ai sensi della L. 218/95, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, è sancito il principio di riconoscibilità delle sentenze straniere nell'ordinamento italiano, comprese quelle di divorzio. Uno degli aspetti più innovativi della riforma del diritto internazionale privato è stata l'introduzione del principio del riconoscimento automatico, in presenza delle condizioni di cui all'art. 64 della stessa legge n.
218/1995, delle sentenze straniere passate in giudicato, nel loro effetto di cosa giudicata sostanziale e di cosa giudicata formale o processuale, sia tra le parti sia nei confronti dei giudici italiani, sotto l'aspetto positivo dell'obbligo di attenersi ad esse e sotto l'aspetto negativo dell'impedimento al formarsi di un giudicato italiano sulla stessa lite.
Ai sensi dell'art. 64 della Legge 218/1995:
“La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Per far valere gli effetti esecutivi del giudicato, o per superare la contestazione degli altri effetti o la mancata ottemperanza, è previsto un procedimento giudiziario di accertamento delle condizioni che consentono il riconoscimento automatico (c.f.r., in senso conforme, Cass. sez. unite, sentenza
18 novembre 2008, n. 27338, in archivio CED).
In particolare, l'art. 67 della L. n. 218/1995, cit., così statuisce nei primi due commi: "1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero 5 di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione o per l'esecuzione forzata".
Nella fattispecie in esame, ritiene la Corte che ricorrano le predette condizioni legittimanti il riconoscimento giudiziale della sentenza straniera che ha pronunciato il divorzio dei coniugi
– è del consequenziale provvedimento di correzione di errore materiale. CP_1 Pt_1
Su invito di questa Corte, il difensore dell'istante ha prodotto traduzione dei provvedimenti e loro legalizzazione a cura delle competenti autorità preposte.
Il resistente non ha contestato il contenuto delle traduzioni.
Ed invero evidenzia la Corte che è stata allegata da parte ricorrente e non è specificamente contestata da parte resistente la mancata ottemperanza alla decisione;
non occorre procedere ad esecuzione forzata, essendo interessata esclusivamente al riconoscimento Parte_1 della sentenza straniera di divorzio e del provvedimento di correzione di errore materiale della stessa.
È pacifica la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 64 L. n. 218/1995: il giudizio svoltosi in Burkina Faso è stato introdotto su ricorso di e non sono stati violati Controparte_1
i diritti essenziali della difesa.
Tra le condizioni richieste dall'art. 64 della L. 218/1995 per il riconoscimento delle sentenze straniere, vi è il passaggio in giudicato delle stesse secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate: nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in giudizio un certificato della Corte
d'Appello di Ouagadougou recante la data del 16.10.2024 con cui si attesta che non è stato proposto appello avverso il giudizio n. 823 dell'1.12.2021 allo scopo della rettifica del giudizio n.
384 del 26.08.2021: ed invero, il resistente non ha contestato il passaggio in giudicato dei provvedimenti in questione.
Non risulta che i provvedimenti stranieri oggetto del presente procedimento siano contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato né che penda un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
Parte resistente eccepisce specificamente la contrarietà dei provvedimenti stranieri all'ordine pubblico in quanto essi, prese nel loro insieme, risultano non rispettare la lettera g) dell'art. 64 della legge n. 218/1995.
Deduce il resistente:
“Con la prima sentenza il Tribunale Ordinario di Ouagadougou, in ragione della loro tenera età, Per
“affida la custodia della figlia e del figlio alla loro madre” mentre al padre delle Persona_1
6 minori, ovvero all'odierno resistente, signor , concede soltanto un “diritto di visita e Controparte_1 alloggio” e lo condanna a versare alla madre, signora la somma di 200.000 xof “a titolo di Pt_1 pensione alimentare per il mantenimento dei figli”.
Con la seconda sentenza, sempre il Tribunale Ordinario di Ouagadougou, dopo averrettificato l'errore contenuto nella precedente sentenza (concernente il regime patrimoniale dei divorziandi), statuisce inoltre che “i coniugi sosterranno, ciascuno per metà, le spese sanitarie e scolastiche dei figli
[...]
e senza ulteriormente precisare nulla in merito (ad esempio al decidere o Persona_1 Persona_2 al come e al perché di tali spese). Dunque, appare di tutta evidenza come il combinato disposto, risultante dalle due sentenze de quibus, non tenga in alcuna considerazione i diritti di un genitore, in questo caso del padre signor , a partecipare alla crescita dei propri figli e a dirigerne Controparte_1 ed orientare le scelte educative e di vita dei medesimi e a stabilire od approvare o meno tali scelte e le conseguenti spese per sostenerle”;
e di seguito:
“- la richiesta di dichiarazione di efficacia delle sentenze de quibus non può essere accolta da questa
Corte a motivo del fatto che l'insieme delle due sentenze, non solo non tutela la figura e viola le prerogative di uno dei due genitori, in questo caso del padre ovvero dell'odierno resistente CP_1
, privato com'è di ogni facoltà decisionale relativa alla vita delle minori,
[...]
- ma anche e soprattutto non tutela, anzi viola, il diritto di tutti i figli minorenni, in questo caso Per_1
Per
e (le quali sia detto per inciso sono cittadine italiane e in quanto tali protette dalla
[...] legislazione italiana), ad avere un padre e una madre i quali, pur se divorziati, si occupino delle loro necessità prendendo insieme le opportune decisioni ed adottando insieme tutte le necessarie scelte per la loro vita, per la loro crescita, per la loro educazione”.
Rileva la Corte che l'affidamento esclusivo alla madre delle figlie minori non è certamente contrario all'ordine pubblico interno italiano in materia di famiglia.
L'istituto dell'affidamento ad uno dei genitori è previsto anche dalla legge italiana (art. 337 ter e
337 quater codice civile). Peraltro emerge che già in sede di ricorso introduttivo del giudizio di divorzio emerge che accordava “la custodia” delle figlie alla madre. CP_1
Quanto al regime di affido delle minori alla madre, nella sentenza di divorzio del 26.08.2020, si fa riferimento alla circostanza che, secondo la legge del Burkina Faso, è obbligatorio che i figli di età inferiore ai 7 anni siano affidati alla madre a meno che tale affidamento risulti pregiudizievole per la prole;
si fa però altresì riferimento al fatto che aveva dichiarato di non opporsi Controparte_1 alla decisione in ordine all'affidamento. L'affido delle minori alla madre, quindi (non è chiaro peraltro in cosa consista tale affido, se in un semplice collocamento o se invece nella possibilità 7 per la madre di prendere da sé tutte le decisioni relative alle figlie), è stato disposto sulla base dell'età delle minori e della non opposizione in tal senso da parte del . CP_1
Né in sede di riconoscimento il giudice italiano può sindacare i motivi posti dal giudice straniero a fondamento del provvedimento di affido esclusivo.
Ancora, la sentenza straniera regolamenta i diritti di visita del padre: anche sotto questo profilo non vi è contrarietà alcuna all'ordine pubblico. Va precisato che la sentenza straniera non vieta i rapporti delle figlie con il padre, ma li regola. E' quindi preservato il diritto del minore alla bigenitorialità.
Si deve infine rilevare come anche per quanto riguarda la regolamentazione delle spese scolastiche e sanitarie, oggetto del provvedimento di rettifica di errore materiale instaurato da che ha Pt_1 portato all'emanazione del provvedimento n. 823 dell'01.12.2021, già la sentenza di divorzio riportava l'istanza formulata nel ricorso introduttivo da con cui si chiedeva di Controparte_1 porre a carico del 50% a ciascun genitore suddette spese. Risulta inoltre che vi sia stato un contraddittorio sulla istanza di rettifica formulata da Pt_1
Ad ogni modo si rileva che la Suprema Corte (sentenza n. 13556 del 2012) ha avuto modo di affermare che in tema di riconoscimento delle sentenze straniere non è contraria ai principi fondamentali dell'ordine pubblico la sentenza straniera di divorzio che non indichi compiutamente le condizioni di affidamento e di mantenimento inerenti alla prole minorenne degli ex coniugi, dal momento che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettato in un unico contesto.
Sussistono, in definitiva, tutte le condizioni di riconoscibilità dell'efficacia in Italia dei provvedimenti stranieri oggetto del ricorso.
4. Nel giudizio di riconoscimento il giudice provvede sulle spese nella sentenza che decide sul riconoscimento. Si applica l'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa, visti gli artt. 64, 67 L. n. 218 del 1985:
I - riconosce e dichiara esecutiva nello Stato italiano la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso), R.G. n. 119 del 07.02.2020 – Giudizio n. 384 del 26.08.2020 e il successivo provvedimento di rettifica n. 823 del 01.12.2021 – Giudizio n. 384 del 26.08.2020
8 emesso sempre dal Tribunale Ordinario di Ouagadougou (Burkina Faso): provvedimenti giurisdizionali resi tra le parti e Parte_1 Controparte_1
II - condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese Controparte_1 Parte_1 del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Milano, 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO OT OL NA
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