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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/04/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio il 16.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 3000 del ruolo generale dell'anno
2023, vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Angeletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Appia Nuova, 288, per delega allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante
1 e
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Barenghi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Donatello, 75, per procura allegata alla memoria di costituzione
Appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 884/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 5.5.2023.
Premesso che:
con atto di citazione in riassunzione (a seguito di una pronuncia d'incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Roma) ritualmente notificato al convenuto il 6.4.2017, (nato il [...]) ha adito il CP_1
Tribunale di Velletri e ha chiesto accertarsi che fosse il Parte_1
proprio padre biologico, nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno patito, quantificato in € 163.995,00 ed al pagamento di una somma periodica a titolo di mantenimento, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
con vittoria delle spese di lite;
si è costituito il 5.9.2017, eccependo, in via preliminare, la Parte_1
nullità dell'atto introduttivo e la prescrizione dei crediti dell'istante e, nel merito, contestando di aver avuto alcuna relazione con la madre dell'attore e 2 di essere stato a conoscenza della gravidanza;
ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite;
eseguita una CTU, espletato l'interrogatorio formale del convenuto ed assunta la prova per testi, con la sentenza n. 884/23, il Tribunale di Velletri ha accertato e dichiarato che è il padre di e ha Parte_1 CP_1
condannato il convenuto a versare al figlio, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di € 250,00, nonchè al risarcimento del danno arrecatogli, quantificato nella somma di € 168.250,00, oltre accessori ed oltre al pagamento delle spese di lite;
con atto di citazione in appello, a impugnato la sentenza, Parte_1
riproponendo le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di prescrizione del credito di nel merito, ha contestato CP_1
che al ragazzo fosse dovuto alcun mantenimento in ragione della sua età e del fatto che costui, pur avendo smesso gli studi da circa 7 anni, non avesse fornito alcuna prova dell'impossibilità a mantenersi autonomamente;
inoltre, ha contestato la sussistenza dell'illecito civile cui è conseguita la condanna al risarcimento del danno, non avendo fornito il figlio adeguata prova del fatto che il padre fosse a conoscenza della gravidanza e, in ogni caso, ha contestato l'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano (in luogo di quelle di Roma) per la liquidazione del danno;
ha, quindi, concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per il rigetto delle domande azionate da CP_1
l'appellato si è costituito il 16.10.2023, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del grado;
il Procuratore Generale, in data 8.1.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello;
3 all'esito dell'udienza del 23.1.2025, trattata in forma cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivazione
Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., formulate da CP_1
Al riguardo, infatti, osserva il Collegio che, da un lato, sono ben chiare le censure sollevate da avverso la sentenza di primo grado Parte_1
e la riforma che questi intende ottenerne;
dall'altro, trattasi di rilievi che meritano un approfondimento, non potendosi qualificare, l'impugnazione, prima facie, manifestamente infondata.
Egualmente in via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio e di prescrizione delle pretese avanzate da sollevate, anche in questo grado, da CP_1
Parte_1
Al riguardo, infatti, in primo luogo, si osserva che anche l'atto di citazione originariamente notificato all'odierno appellante è completo ed esaustivo nel contenuto, tanto che questi è stato senz'altro in grado di argomentare compiutamente le proprie difese.
Ne consegue rigetto dell'eccezione di nullità (implicitamente respinta anche dal Tribunale, che ha valutato nel merito la fondatezza della pretesa azionata dall'attore).
Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del 4 figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa”
(Cass., Sez. 1, 08/01/2025, n. 375).
Nessun dubbio, pertanto, può residuare in ordine al fatto che il termine prescrizionale decennale, tanto per il risarcimento del danno, quanto per il diritto al mantenimento pretesi da sia iniziato a decorrere dalla CP_1
data dell'accertamento della paternità naturale, avvenuto con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
Evidentemente, dunque, la prescrizione non si è ancora maturata.
Nel merito, osserva la Corte che giova premettersi che il procedimento di primo grado non è stato introdotto dalla madre di CP_1 Pt_2
che non vi ha neppure partecipato e che non ha chiesto il rimborso delle
[...]
spese per il mantenimento pregresso del figlio: tanto la domanda relativa al diritto al proprio mantenimento, quanto la domanda di risarcimento del danno, sono state azionate solo i cui diritti sono stati CP_1
riconosciuti dal Tribunale, evidentemente, con decorrenza dalla proposizione della domanda medesima.
5 In considerazione delle censure proposte dall'appellante avverso la sentenza di primo grado, con specifico riferimento alla domanda di risarcimento del danno patito dall'attore, occorre considerare, in primo luogo, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio” (Cass., Sez. 1,
09/08/2021, n. 22496).
Sarebbe stato, dunque, onere dell'attore dimostrare l'illecito ascrivibile al padre naturale e, pertanto, la circostanza che questi fosse a conoscenza del fatto di aver generato un figlio e, volontariamente e consapevolmente, abbia posto in essere una condotta abbandonica, sottraendosi ai doveri su di sé gravanti, in qualità di genitore.
Nel caso di specie, tuttavia, ritiene la Corte che sul quale CP_1
gravava tale onere della prova, non abbia dimostrato il prescritto elemento soggettivo, utile a fondare la responsabilità per fatto illecito, ascrivibile al padre.
In particolare, si rileva che, nel corso del procedimento di primo grado, sono state escusse soltanto due testimoni: la madre di e la figlia di CP_1
Parte_1
Solo ha riferito che, all'epoca del concepimento, aveva Parte_2
informato del proprio stato di gravidanza non solo l'appellante, ma anche la
6 figlia di quest'ultimo, che aveva contattato telefonicamente;
poiché, però, dopo poco, le aveva detto “di non chiamarlo più”, aveva smesso Parte_1
di cercarlo.
Tale unica testimonianza non è, evidentemente, sufficiente a dimostrare il fatto che l'appellante fosse effettivamente consapevole della gravidanza della donna.
In primo luogo, in difetto di qualsiasi ulteriore riscontro probatorio, non può che dubitarsi dell'attendibilità di madre dell'attore e portatrice Parte_2
di un interesse (al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio), che avrebbe potuto giustificare anche la sua partecipazione al presente giudizio.
Inoltre, è del tutto inverosimile che la donna, per il solo fatto che Parte_1
le disse di non volerla più sentire, smise, senza compiere alcun
[...]
tentativo ulteriore, di contattarlo e di cercarlo, per oltre 20 anni, nemmeno per ottenere un supporto (anche economico) per il mantenimento del figlio.
Né un riscontro a quanto dalla medesima dichiarato può desumersi dalla deposizione della figlia di escussa in qualità di teste de Parte_1
relato: escussa all'udienza del 4.4.2022, ha, infatti, riferito di Persona_1
aver appreso che fosse suo fratello solo all'esito del test del CP_1
DNA (eseguito nel corso del giudizio di primo grado); di non ricordare di aver parlato telefonicamente con e che, altrimenti, avrebbe cercato Parte_2
di conoscere il fratello già all'epoca.
Da ultimo, osserva il Collegio che il difensore di dopo CP_1
l'escussione testimoniale della madre di quest'ultimo, ha espressamente rinunciato ad altri testimoni (pur ammessi).
7 In virtù di tali considerazioni, pertanto, deve concludersi che l'attore non abbia fornito adeguata prova del fatto che fosse stato Parte_1
consapevole di aver procreato un figlio e di averlo intenzionalmente abbandonato alle cure della sola madre.
La domanda di risarcimento del danno proposta da dunque, CP_1
dev'essere respinta.
In ordine alla domanda relativa al contributo per il proprio mantenimento, giova rilevare che (che attualmente ha 30 anni) ha introdotto il CP_1
presente giudizio allorquando aveva circa 20 anni, deducendo, nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c., depositate il 23.10.2017, di aver conseguito il diploma da meno di un anno e di non essere economicamente autosufficiente.
L'attore non ha formulato alcuna ulteriore allegazione, né ha prodotto alcuna documentazione utile a dimostrare di aver proseguito gli studi, ovvero di essersi prodigato infruttuosamente al fine di reperire un'occupazione.
Per contro, sin dalla memoria di costituzione depositata Parte_1
il 5.9.2017, aveva eccepito l'assoluta genericità delle deduzioni proposte al riguardo da controparte, rilevando che non aveva neppure CP_1
indicato se avesse avuto intenzione di intraprendere un eventuale percorso universitario o meno.
Né l'appellato ha dedotto o prodotto alcunchè al riguardo, nel presente grado del giudizio, se non la delibera di ammissione al gratuito patrocinio.
In proposito, giova ricordare che, secondo la più recente, condivisibile, giurisprudenza di legittimità “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il
8 diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass., Sez. 1, 20/09/2023, n. 26875).
Sarebbe stato, quindi, onere di allegare e dimostrare, sin dal CP_1
primo grado del giudizio, di aver intrapreso un percorso di approfondimento dei propri studi, ovvero di aver cercato, infruttuosamente, un'occupazione lavorativa e, ciò nonostante, di non aver ancora raggiunto un'indipendenza economica.
In difetto di alcuna allegazione e prova fornite in tal senso da CP_1
non può trovare accoglimento neppure la sua domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento, a carico del padre.
L'appello proposto da in conclusione, deve ritenersi Parte_1
fondato.
In riforma dell'impugnata sentenza e in considerazione del tenore complessivo della decisione, le spese del primo grado del giudizio (nel corso del quale si è anche accertata la paternità di rispetto a Parte_1 CP_1
devono essere interamente compensate tra le parti;
le spese del presente grado, invece, devono essere poste a carico dell'appellato e liquidate in favore dell'Erario, essendo stato ammesso l'appellante al gratuito patrocinio.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 884/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 5.5.2023;
respinge la domanda di risarcimento del danno e di condanna al versamento di un assegno di mantenimento, formulate da CP_1
compensa integralmente le spese del primo grado del giudizio, tra le parti;
condanna al pagamento delle spese del presente grado, CP_1
liquidate in € 6.300,00, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa, in favore dell'Erario.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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