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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6144/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
AN IA Presidente
Chiara Pulicati Giudice
LL TT Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Francesca Oliosi, Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'Avv. Dale Abbozzi, Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21.12.2018, ha incardinato il presente Parte_1 giudizio premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Monteleone Sabino (RI) il giorno
27.10.2001 con la signora scegliendo il regime di separazione dei beni, e che dalla Controparte_1 relazione con la resistente era nato il figlio in data 21.3.2009; che la signora ha da Persona_1 CP_1 sempre presentato atteggiamenti ansiosi e tratti paranoici, difficoltà di concentrazione, alternanza tra stati di aggressività e stati di assenza catatonica, condizioni peggiorate con la nascita del bambino, con conseguente incapacità di prendersene cura, e di cui il ricorrente si sarebbe fatto carico in via prevalente;
che la resistente, nonostante il peggioramento progressivo delle sue condizioni, avrebbe rifiutato di seguire percorsi terapeutici;
che avrebbero cominciato a manifestarsi sintomi di disagio nel minore;
che nel marzo 2018, un percorso di separazione personale, che il ricorrente avrebbe voluto consensuale ma nel corso della quale la resistente avrebbe formalizzato addebiti a suo carico inveritieri in relazione ad episodi di violenza;
che il ricorrente attivava i servizi di igiene mentale al fine di una valutazione sulle condizioni della resistente, che tuttavia non proseguiva nel percorso indicatole;
che il ricorrente decideva di allontanarsi dalla casa famigliare per non acuire il conflitto, facendovi ritorno per tutela del figlio, successivamente tenendo presso di sé il minore, su richiesta e nell'interesse di questo, sempre invitando la resistente a frequentarlo quando volesse;
che il minore è stato avviato ad un percorso di sostegno psicologico. Il ricorrente ha quindi adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dalla signora con affidamento esclusivo del minore con collocamento presso di sé con CP_1 predisposizione di incontri con la madre inizialmente in spazio neutro e la determinazione del contributo al mantenimento a carico della resistente.
2. La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato la difesa avversaria e fornito una ricostruzione opposta delle dinamiche famigliari, in base alla quale ella si sarebbe sempre occupata in via pressoché esclusiva della casa e del figlio, pur lavorando e contribuendo in maniera prevalente ai bisogni economici della famiglia, mentre il ricorrente sarebbe sempre stato impegnato in attività lavorativa tuttavia non produttiva di guadagni, si sarebbe disinteressato della casa e del figlio ed avrebbe tenuto fin dalla gravidanza comportamenti aggressivi, violenti e denigratori nei confronti della moglie;
che solo nel
2018 il ricorrente avrebbe intrapreso una attività lavorativa produttiva di adeguato reddito mentre ella resistente si troverebbe nelle condizioni economiche legittimanti l'accesso al p.s.s.; ha quindi domandato che la separazione sia pronunciata con addebito nei confronti del ricorrente, disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre e la regolamentazione della frequentazione con il padre e la determinazione di un contributo al mantenimento a carico di questo.
3. A fronte di tale scenario è stata disposta già in fase presidenziale CTU volta ad accertare la capacità genitoriale dei coniugi (relazione del dicembre 2019, in atti), da cui è emerso quanto segue.
4. Quanto alla signora la consulente ha dato atto che ella ha iniziato ad avere sintomi CP_1 ansiosi e pensieri ossessivi fin dalla prima adolescenza, temporaneamente regrediti con terapia;
che la propria condizione psicologica è al centro di dissidi con le persone vicine posto che ogni qualvolta quando queste mostrano preoccupazione per la sua condizione psicologica lei ritiene di essere ingiustificatamente accusata, come avvenuto con la sorella (medico neurologo) e col signor che la signora accusa Pt_1 CP_1 di voler costruire un falso quadro di disagio psicologico della stessa al fine di portarle via il bambino. La consulente ha quindi indirizzato la signora verso forme di sostegno psichiatrico, ritenendo CP_1 insufficiente quello psicologico asseritamente intrapreso 5. Quanto al signor dalla consulenza sarebbe emersa una rigidità emotiva ed un Pt_1 incompleto superamento delle proprie problematiche emotive potenzialmente limitanti della sintonizzazione emotiva col minore.
6. Quanto al minore, la consulente ha potuto osservare che , nella relazione con la Per_1 madre, è apparso concentrato sui bisogni di lei più che sui propri;
il rapporto col padre è apparso più equilibrato, ritenendo la consulente che le problematiche legate al comportamento paterno sembrano connesse principalmente alla relazione disfunzionale con la resistente. In generale la consulente ha dato atto che entrambi i genitori apparivano, al momento delle operazioni peritali, in tale difficoltà nella gestione della crisi di coppia da trascurare gli interessi del figlio, il quale assumeva “un senso di responsabilità nel gestire e contenere la coppia genitoriale con tutti i rischi evolutivi che da ciò scaturiscono”; conseguentemente, la CTU proponeva l'affidamento provvisorio del minore ai servizi sociali, sostanzialmente al fine di rimettere ad un soggetto terzo le decisioni maggiormente rilevanti limitando così le occasioni di conflittualità nella coppia, disponendo tuttavia il collocamento paritario del minore a settimane alterne presso entrambi i genitori per favorire la relazione con entrambi.
7. Sulla scorta di tali risultanze sono stati assunti i provvedimenti presidenziali, con i quali è stato disposto:
- l'affidamento del minore ai servizi sociali territorialmente competenti, invitati a svolgere azioni di monitoraggio e di supporto delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, nonché monitorare la frequentazione tra il minore ed i genitori segnalando ogni eventuale situazione di disagio del minore, ovvero ogni comportamento di uno o di entrambi i genitori che si traduca in pregiudizio per il benessere della prole, anche attraverso i report trimestrali;
- la collocazione presso il padre nella casa coniugale, da cui la resistente era quindi invitata ad allontanarsi;
- la frequentazione secondo le modalità di cui agli accordi allegati alla CTU;
- la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili in favore della signora a carico del signor CP_1 Pt_1
- il mantenimento in via diretta del minore a fronte delle modalità alternate di frequentazione di cui ai menzionati accordi (permanenza del minore a settimane alterne presso le abitazioni di ciascun genitore)
e partecipazione all'80% delle spese straordinarie a carico del sig. Pt_1
- l'avvio di una valutazione psicodiagnostica sul minore.
8. Nel corso della successiva fase istruttoria dinanzi al giudice relatore emergeva che la signora aveva rifiutato di ottemperare alla liberazione della casa familiare e veniva conseguentemente CP_1 sospesa la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento dalla data dell'istanza ex art. 709 ter c.p.c. fino alla liberazione dell'immobile, pur doverosa avendo il giudice relatore confermato per il resto il provvedimento presidenziale;
venivano altresì sollecitate le relazioni trimestrali dei servizi sociali.
9. Successivamente la resistente proponeva a sua volta ricorso ex art. 709 ter c.p.c. al fine di chiedere l'assegnazione della casa coniugale fino all'indipendenza economica del minore, rappresentava che era stato incardinato procedimento per sfratto in relazione alla stessa, a fronte del quale ella chiedeva la sospensione del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale;
entrambe le istanze venivano rigettate, la prima nel merito e la seconda per non luogo a provvedere stante l'insussistenza di un potere del giudice a riguardo.
10. La causa è stata trattenuta in decisione e, a seguito di pronuncia di separazione personale dei coniugi con sentenza parziale del 7.12.2022, veniva rimessa sul ruolo per ulteriore istruttoria.
11. La successiva istruttoria svolta ha dapprincipio evidenziato la sussistenza di problematiche in capo al minore (relazione del 4.12.2020 e allegate valutazioni mediche), successivamente ridimensionate dai servizi sociali nelle proprie relazioni (relazione 20.12.2021 e del 23.9.2022), per poi di nuovo peggiorare sensibilmente (relazione di ottobre 2023). È inoltre emersa, per come riferita dal minore ai servizi, la sua volontà di essere collocato presso il padre e di non essere costretto a frequentare la madre,
a causa di una condizione di allerta in cui gli atteggiamenti materni lo porrebbero.
12. La causa è stata quindi ulteriormente istruita mediante un primo ascolto del minore, che ha confermato al giudicante le proprie determinazioni circa la volontà di voler vivere col padre e non vedere la madre, ritenendola elemento destabilizzante il proprio equilibrio (cfr. verbale del 27.11.2023).
Il servizio sociale nelle relazioni versate in atti ha dato atto dell'adeguatezza del padre ad assumere il ruolo genitoriale mediante accudimento adeguato e una relazione padre-figlio serena, circostanze riscontrate dall'educatore domiciliare, che non avrebbe invece potuto apprezzare un clima di analoga serenità presso la madre. Tali risultanze hanno reso superfluo un supplemento di CTU, ma alcun provvedimento ulteriore è stato assunto dal giudicante che ha preceduto la scrivente sul ruolo.
13. Nel perdurante vigore dei provvedimenti provvisori ormai non rispondenti alla realtà fattuale, il minore, pur avendo iniziato un percorso di sostegno nel febbraio 2024, ha continuato a rifiutare di vedere la madre anche in sede protetta, riferendo che finanche i contatti telefonici gli risulterebbero faticosi (cfr. nota dei servizi dell'8 maggio 2024); tale situazione di fatto risultava tuttavia problematica e disfunzionale, mancando uno spazio adeguato di frequentazione del minore con la madre.
14. Conseguentemente, con ordinanza del giugno 2024, è stata disposta la modifica dei provvedimenti presidenziali, prendendo atto delle sopravvenienze fin qui riassunte e della volontà espressa direttamente da , nonché il concretizzarsi di fatto della situazione di convivenza col padre Per_1 nella casa coniugale di proprietà dello stesso e da cui la resistente si è allontanata, e del perdurante rifiuto di di vedere la madre. E' stato così disposto: l'affidamento del minore in via esclusiva al padre con Per_1 collocamento presso di lui e facoltà dello stesso di assumere ogni decisione di carattere ordinario e straordinario nei confronti del figlio, comprese le questioni medico-sanitarie, scolastiche, quelle relative all'eventuale trasferimento di residenza;
la possibilità per la madre di incontrare il figlio, senza costrizione del minore, in incontri protetti;
la prosecuzione della presa in carico dei servizi competenti;
la previsione di un assegno di mantenimento di euro 200 a carico della madre in favore del figlio e di euro 100 a carico del signor in favore della signora Pt_1 CP_1
15. Proseguito il monitoraggio della situazione mediante successivi rinvii, anche volti a consentire alla signora di munirsi di una difesa tecnica a fronte della rinuncia del precedente CP_1 difensore, non sono emersi mutamenti nella situazione di fatto. In particolare, la signora ha CP_1 documentato l'evoluzione della propria situazione professionale, l'esito positivo degli esami tossicologici effettuati a maggio e novembre 2024, ma non anche lo svolgimento di una valutazione psichiatrica e l'avvio di un percorso di sostegno psicologico;
immutata è rimasta la valutazione positiva quanto alle capacità genitoriali del signor che ha documentato la prosecuzione proficua di un percorso di Pt_1 sostegno personale.
16. È stato da ultimo nuovamente sentito il minore, ormai sedicenne, il quale ha confermato al giudicante la propria volontà di vivere col padre, la prosecuzione proficua di un percorso di sostegno, la consapevolezza della complessità del rapporto con la madre e la determinazione ad affrontare la ripresa di un rapporto con la stessa soltanto con le modalità e nel momento in cui se ne fosse sentito pronto. E' in atti relazione della terapeuta che ha attualmente in cura , da cui emerge che ancora la figura Per_1 materna è percepita come fonte di ansia e che buona parte del lavoro di crescita di svolto fino ad Per_1 ora sia stato incentrato nell'imparare a riconoscere le proprie esigenze, auto tutelarsi ed affermare confini rispetto alla figura materna, con buoni esiti di autoconsapevolezza, in conseguenza dei quali il focus della terapia si sta spostando sulle relazioni tra pari o comunque non verte più soltanto sulle problematiche famigliari.
17. Nella propria comparsa conclusionale, parte resistente ha rappresentato di essere stata convocata il 19.5.25 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli per essere ascoltata in ordine alla interruzione della frequentazione tra madre e figlio e dei contatti telefonici tra gli stessi, come da provvedimento giudiziale, nel periodo Luglio 2023 - Maggio 2024 e ancora in parte attuale sino a
Maggio 2025 corrente, nonché in ordine alla mancata corresponsione del mantenimento;
ha quindi chiesto la rimessione della causa sul ruolo al fine di acquisire tale documentazione.
18. L'istanza deve essere rigettata, non avendo la parte rappresentato alcuna circostanza fattuale utile ai fini del decidere.
19. All'esito della richiamata complessa istruttoria, risultano immutate le ragioni che hanno condotto il giudice istruttore a disporre, con l'ordinanza di giugno 2024, l'affidamento esclusivo del minore al padre, non essendo emerso che la signora abbia intrapreso un iter diagnostico (di natura CP_1 psichiatrica, secondo le indicazioni della CTU) e terapeutico. Determinate è, in tal senso, il volere del minore, a fronte dell'età dello stesso ed alla consapevolezza che egli ha dimostrato anche grazie al percorso terapeutico intrapreso, il cui esito positivo ulteriormente conferma la necessità di confermare, quanto all'affidamento di , le statuizioni provvisorie ad oggi in vigore. Per_1
20. Quanto infine alla domanda di addebito avanzata dalla resistente, ella ritiene che le cause della separazione siano imputabili all'abbandono del tetto coniugale da parte del signor nel luglio Pt_1 del 2018, quindi sei mesi prima di intraprendere il percorso di separazione in sede giudiziale;
la resistente stessa tuttavia deduce che in tale fase i coniugi “erano in trattative per concordare le condizioni di separazione”
(memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c. di parte resistente). Il resistente non ha negato di aver trasferito temporaneamente il proprio domicilio presso la madre, né di aver temporaneamente condotto presso di sé il figlio, deducendo di aver informato i carabinieri di tali circostanze (come confermato anche dalla resistente) e sostenendo che tali condotte fossero volte a non esacerbare il conflitto e che non ne corrispose un disinteressamento per la situazione della coniuge e del figlio.
21. Al fine dell'addebito occorre infatti che la condotta – nel caso di specie, di allontanamento dalla casa coniugale – sia altresì causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 4837 del 24.4.1993), laddove nel caso di specie le parti concordano sul fatto che tale allontanamento sia intervenuto in una fase di trattative volte alla separazione consensuale, quindi in un momento in cui il dissolvimento dell'unione morale e materiale era ormai evidente per entrambi i coniugi. Detto allontanamento è stato quindi occasionato dalla separazione stessa, sicché non può ritenersi provato, né compiutamente allegato, che ne sia stato causa.
22. Ancora per quanto attiene alla domanda di addebito, dall'escussione dei testi è emerso esclusivamente che la vicina di casa della coppia (soggetto qualificato, in quanto agente di polizia) ha sentito il ricorrente alzare la voce (“non ne posso più, roba del genere”), tuttavia mai avendo la sensazione che la cosa degenerasse o di dover intervenire;
il medico di base della signora ha riferito di non ricordare CP_1 gli specifici episodi dedotti dalle parti ed ha solamente riferito del fatto che, allertato di un problema psicologico, abbia invitato la resistente ad approfondire.
23. La domanda di addebito deve quindi essere rigettata in quanto infondata, per mancanza di prova dei relativi presupposti.
24. Quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, ad oggi risulta che il signor sia titolare dell'abitazione in cui risiede insieme al figlio, che egli abbia un reddito annuo di poco Pt_1 superiore ai 20.000 euro (come da dichiarazioni reddituali aggiornate versate in atti), e risparmi di circa
20.000,00 euro;
la signora dichiara di non essere proprietaria di immobili e di non possedere liquidità, CP_1 sebbene ella ometta di depositare estratti conto, dichiarazioni reddituali o idonea dichiarazione sostitutiva, documentando esclusivamente di aver percepito nell'anno 2023 un reddito di poco superiore ai 2.000,00 euro. Risulta tuttavia che la signora attualmente sia occupata con contratto di lavoro autonomo della CP_1 durata di un anno presso le Commissioni per la valutazione dell'invalidità dell'INPS, con compenso parametrato alle singole sedute e quindi non quantificabile esattamente in relazione all'importo mensile e annuo.
25. La resistente, laureata in psicologia, come dalla stessa dichiarato già in passato ha svolto l'attività libero professionale e dimostra indubbiamente qualifiche e capacità professionali tali da poter provvedere al proprio sostentamento. L'assenza di completa documentazione e l'assenza di evidenze sul piano patrimoniale, anche in considerazione della circostanza allegata da controparte e non specificamente contestata relativa alla recente percezione di somme a titolo ereditario, deve ulteriormente essere valorizzata.
26. Deve quindi essere esclusa la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente a carico del signor fatte salve per il passato le statuizioni provvisorie fino ad oggi Pt_1 in vigore.
27. Si ritiene, allo stato, di porre a carico della signora un assegno di mantenimento in CP_1 favore del figlio pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
28. Per le ragioni fin qui esposte, le condizioni della separazione personale tra i coniugi, già disposta con sentenza del 7.12.2022, sono definite come in dispositivo.
29. Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, pronunciando sul ricorso in epigrafe così provvede:
- rigetta la domanda di addebito;
- dispone l'affidamento del minore nato a Roma il [...], in [...] esclusiva al padre Persona_1 con collocamento presso di lui e facoltà dello stesso di assumere ogni decisione di carattere ordinario e straordinario nei confronti del figlio, comprese le questioni medico-sanitarie, scolastiche, quelle relative all'eventuale trasferimento di residenza;
- la madre incontrerà il figlio, senza costrizione del minore e soltanto quando egli lo vorrà, in incontri protetti con l'ausilio dei Servizi sociali presso il Comune di Capena, ove lo stesso attualmente risiede;
- dispone che i Servizi sociali incaricati proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo famigliare;
- dispone che la resistente corrisponda al ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Tivoli;
- dispone che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio sostentamento, con efficacia dalla sentenza definitiva;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, ai Servizi
Sociali presso il Comune di Capena ed al TSMREE territorialmente competente.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi mediante applicativo Teams del 15.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL TT AN IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
AN IA Presidente
Chiara Pulicati Giudice
LL TT Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Francesca Oliosi, Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'Avv. Dale Abbozzi, Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21.12.2018, ha incardinato il presente Parte_1 giudizio premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Monteleone Sabino (RI) il giorno
27.10.2001 con la signora scegliendo il regime di separazione dei beni, e che dalla Controparte_1 relazione con la resistente era nato il figlio in data 21.3.2009; che la signora ha da Persona_1 CP_1 sempre presentato atteggiamenti ansiosi e tratti paranoici, difficoltà di concentrazione, alternanza tra stati di aggressività e stati di assenza catatonica, condizioni peggiorate con la nascita del bambino, con conseguente incapacità di prendersene cura, e di cui il ricorrente si sarebbe fatto carico in via prevalente;
che la resistente, nonostante il peggioramento progressivo delle sue condizioni, avrebbe rifiutato di seguire percorsi terapeutici;
che avrebbero cominciato a manifestarsi sintomi di disagio nel minore;
che nel marzo 2018, un percorso di separazione personale, che il ricorrente avrebbe voluto consensuale ma nel corso della quale la resistente avrebbe formalizzato addebiti a suo carico inveritieri in relazione ad episodi di violenza;
che il ricorrente attivava i servizi di igiene mentale al fine di una valutazione sulle condizioni della resistente, che tuttavia non proseguiva nel percorso indicatole;
che il ricorrente decideva di allontanarsi dalla casa famigliare per non acuire il conflitto, facendovi ritorno per tutela del figlio, successivamente tenendo presso di sé il minore, su richiesta e nell'interesse di questo, sempre invitando la resistente a frequentarlo quando volesse;
che il minore è stato avviato ad un percorso di sostegno psicologico. Il ricorrente ha quindi adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dalla signora con affidamento esclusivo del minore con collocamento presso di sé con CP_1 predisposizione di incontri con la madre inizialmente in spazio neutro e la determinazione del contributo al mantenimento a carico della resistente.
2. La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato la difesa avversaria e fornito una ricostruzione opposta delle dinamiche famigliari, in base alla quale ella si sarebbe sempre occupata in via pressoché esclusiva della casa e del figlio, pur lavorando e contribuendo in maniera prevalente ai bisogni economici della famiglia, mentre il ricorrente sarebbe sempre stato impegnato in attività lavorativa tuttavia non produttiva di guadagni, si sarebbe disinteressato della casa e del figlio ed avrebbe tenuto fin dalla gravidanza comportamenti aggressivi, violenti e denigratori nei confronti della moglie;
che solo nel
2018 il ricorrente avrebbe intrapreso una attività lavorativa produttiva di adeguato reddito mentre ella resistente si troverebbe nelle condizioni economiche legittimanti l'accesso al p.s.s.; ha quindi domandato che la separazione sia pronunciata con addebito nei confronti del ricorrente, disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre e la regolamentazione della frequentazione con il padre e la determinazione di un contributo al mantenimento a carico di questo.
3. A fronte di tale scenario è stata disposta già in fase presidenziale CTU volta ad accertare la capacità genitoriale dei coniugi (relazione del dicembre 2019, in atti), da cui è emerso quanto segue.
4. Quanto alla signora la consulente ha dato atto che ella ha iniziato ad avere sintomi CP_1 ansiosi e pensieri ossessivi fin dalla prima adolescenza, temporaneamente regrediti con terapia;
che la propria condizione psicologica è al centro di dissidi con le persone vicine posto che ogni qualvolta quando queste mostrano preoccupazione per la sua condizione psicologica lei ritiene di essere ingiustificatamente accusata, come avvenuto con la sorella (medico neurologo) e col signor che la signora accusa Pt_1 CP_1 di voler costruire un falso quadro di disagio psicologico della stessa al fine di portarle via il bambino. La consulente ha quindi indirizzato la signora verso forme di sostegno psichiatrico, ritenendo CP_1 insufficiente quello psicologico asseritamente intrapreso 5. Quanto al signor dalla consulenza sarebbe emersa una rigidità emotiva ed un Pt_1 incompleto superamento delle proprie problematiche emotive potenzialmente limitanti della sintonizzazione emotiva col minore.
6. Quanto al minore, la consulente ha potuto osservare che , nella relazione con la Per_1 madre, è apparso concentrato sui bisogni di lei più che sui propri;
il rapporto col padre è apparso più equilibrato, ritenendo la consulente che le problematiche legate al comportamento paterno sembrano connesse principalmente alla relazione disfunzionale con la resistente. In generale la consulente ha dato atto che entrambi i genitori apparivano, al momento delle operazioni peritali, in tale difficoltà nella gestione della crisi di coppia da trascurare gli interessi del figlio, il quale assumeva “un senso di responsabilità nel gestire e contenere la coppia genitoriale con tutti i rischi evolutivi che da ciò scaturiscono”; conseguentemente, la CTU proponeva l'affidamento provvisorio del minore ai servizi sociali, sostanzialmente al fine di rimettere ad un soggetto terzo le decisioni maggiormente rilevanti limitando così le occasioni di conflittualità nella coppia, disponendo tuttavia il collocamento paritario del minore a settimane alterne presso entrambi i genitori per favorire la relazione con entrambi.
7. Sulla scorta di tali risultanze sono stati assunti i provvedimenti presidenziali, con i quali è stato disposto:
- l'affidamento del minore ai servizi sociali territorialmente competenti, invitati a svolgere azioni di monitoraggio e di supporto delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, nonché monitorare la frequentazione tra il minore ed i genitori segnalando ogni eventuale situazione di disagio del minore, ovvero ogni comportamento di uno o di entrambi i genitori che si traduca in pregiudizio per il benessere della prole, anche attraverso i report trimestrali;
- la collocazione presso il padre nella casa coniugale, da cui la resistente era quindi invitata ad allontanarsi;
- la frequentazione secondo le modalità di cui agli accordi allegati alla CTU;
- la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili in favore della signora a carico del signor CP_1 Pt_1
- il mantenimento in via diretta del minore a fronte delle modalità alternate di frequentazione di cui ai menzionati accordi (permanenza del minore a settimane alterne presso le abitazioni di ciascun genitore)
e partecipazione all'80% delle spese straordinarie a carico del sig. Pt_1
- l'avvio di una valutazione psicodiagnostica sul minore.
8. Nel corso della successiva fase istruttoria dinanzi al giudice relatore emergeva che la signora aveva rifiutato di ottemperare alla liberazione della casa familiare e veniva conseguentemente CP_1 sospesa la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento dalla data dell'istanza ex art. 709 ter c.p.c. fino alla liberazione dell'immobile, pur doverosa avendo il giudice relatore confermato per il resto il provvedimento presidenziale;
venivano altresì sollecitate le relazioni trimestrali dei servizi sociali.
9. Successivamente la resistente proponeva a sua volta ricorso ex art. 709 ter c.p.c. al fine di chiedere l'assegnazione della casa coniugale fino all'indipendenza economica del minore, rappresentava che era stato incardinato procedimento per sfratto in relazione alla stessa, a fronte del quale ella chiedeva la sospensione del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale;
entrambe le istanze venivano rigettate, la prima nel merito e la seconda per non luogo a provvedere stante l'insussistenza di un potere del giudice a riguardo.
10. La causa è stata trattenuta in decisione e, a seguito di pronuncia di separazione personale dei coniugi con sentenza parziale del 7.12.2022, veniva rimessa sul ruolo per ulteriore istruttoria.
11. La successiva istruttoria svolta ha dapprincipio evidenziato la sussistenza di problematiche in capo al minore (relazione del 4.12.2020 e allegate valutazioni mediche), successivamente ridimensionate dai servizi sociali nelle proprie relazioni (relazione 20.12.2021 e del 23.9.2022), per poi di nuovo peggiorare sensibilmente (relazione di ottobre 2023). È inoltre emersa, per come riferita dal minore ai servizi, la sua volontà di essere collocato presso il padre e di non essere costretto a frequentare la madre,
a causa di una condizione di allerta in cui gli atteggiamenti materni lo porrebbero.
12. La causa è stata quindi ulteriormente istruita mediante un primo ascolto del minore, che ha confermato al giudicante le proprie determinazioni circa la volontà di voler vivere col padre e non vedere la madre, ritenendola elemento destabilizzante il proprio equilibrio (cfr. verbale del 27.11.2023).
Il servizio sociale nelle relazioni versate in atti ha dato atto dell'adeguatezza del padre ad assumere il ruolo genitoriale mediante accudimento adeguato e una relazione padre-figlio serena, circostanze riscontrate dall'educatore domiciliare, che non avrebbe invece potuto apprezzare un clima di analoga serenità presso la madre. Tali risultanze hanno reso superfluo un supplemento di CTU, ma alcun provvedimento ulteriore è stato assunto dal giudicante che ha preceduto la scrivente sul ruolo.
13. Nel perdurante vigore dei provvedimenti provvisori ormai non rispondenti alla realtà fattuale, il minore, pur avendo iniziato un percorso di sostegno nel febbraio 2024, ha continuato a rifiutare di vedere la madre anche in sede protetta, riferendo che finanche i contatti telefonici gli risulterebbero faticosi (cfr. nota dei servizi dell'8 maggio 2024); tale situazione di fatto risultava tuttavia problematica e disfunzionale, mancando uno spazio adeguato di frequentazione del minore con la madre.
14. Conseguentemente, con ordinanza del giugno 2024, è stata disposta la modifica dei provvedimenti presidenziali, prendendo atto delle sopravvenienze fin qui riassunte e della volontà espressa direttamente da , nonché il concretizzarsi di fatto della situazione di convivenza col padre Per_1 nella casa coniugale di proprietà dello stesso e da cui la resistente si è allontanata, e del perdurante rifiuto di di vedere la madre. E' stato così disposto: l'affidamento del minore in via esclusiva al padre con Per_1 collocamento presso di lui e facoltà dello stesso di assumere ogni decisione di carattere ordinario e straordinario nei confronti del figlio, comprese le questioni medico-sanitarie, scolastiche, quelle relative all'eventuale trasferimento di residenza;
la possibilità per la madre di incontrare il figlio, senza costrizione del minore, in incontri protetti;
la prosecuzione della presa in carico dei servizi competenti;
la previsione di un assegno di mantenimento di euro 200 a carico della madre in favore del figlio e di euro 100 a carico del signor in favore della signora Pt_1 CP_1
15. Proseguito il monitoraggio della situazione mediante successivi rinvii, anche volti a consentire alla signora di munirsi di una difesa tecnica a fronte della rinuncia del precedente CP_1 difensore, non sono emersi mutamenti nella situazione di fatto. In particolare, la signora ha CP_1 documentato l'evoluzione della propria situazione professionale, l'esito positivo degli esami tossicologici effettuati a maggio e novembre 2024, ma non anche lo svolgimento di una valutazione psichiatrica e l'avvio di un percorso di sostegno psicologico;
immutata è rimasta la valutazione positiva quanto alle capacità genitoriali del signor che ha documentato la prosecuzione proficua di un percorso di Pt_1 sostegno personale.
16. È stato da ultimo nuovamente sentito il minore, ormai sedicenne, il quale ha confermato al giudicante la propria volontà di vivere col padre, la prosecuzione proficua di un percorso di sostegno, la consapevolezza della complessità del rapporto con la madre e la determinazione ad affrontare la ripresa di un rapporto con la stessa soltanto con le modalità e nel momento in cui se ne fosse sentito pronto. E' in atti relazione della terapeuta che ha attualmente in cura , da cui emerge che ancora la figura Per_1 materna è percepita come fonte di ansia e che buona parte del lavoro di crescita di svolto fino ad Per_1 ora sia stato incentrato nell'imparare a riconoscere le proprie esigenze, auto tutelarsi ed affermare confini rispetto alla figura materna, con buoni esiti di autoconsapevolezza, in conseguenza dei quali il focus della terapia si sta spostando sulle relazioni tra pari o comunque non verte più soltanto sulle problematiche famigliari.
17. Nella propria comparsa conclusionale, parte resistente ha rappresentato di essere stata convocata il 19.5.25 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli per essere ascoltata in ordine alla interruzione della frequentazione tra madre e figlio e dei contatti telefonici tra gli stessi, come da provvedimento giudiziale, nel periodo Luglio 2023 - Maggio 2024 e ancora in parte attuale sino a
Maggio 2025 corrente, nonché in ordine alla mancata corresponsione del mantenimento;
ha quindi chiesto la rimessione della causa sul ruolo al fine di acquisire tale documentazione.
18. L'istanza deve essere rigettata, non avendo la parte rappresentato alcuna circostanza fattuale utile ai fini del decidere.
19. All'esito della richiamata complessa istruttoria, risultano immutate le ragioni che hanno condotto il giudice istruttore a disporre, con l'ordinanza di giugno 2024, l'affidamento esclusivo del minore al padre, non essendo emerso che la signora abbia intrapreso un iter diagnostico (di natura CP_1 psichiatrica, secondo le indicazioni della CTU) e terapeutico. Determinate è, in tal senso, il volere del minore, a fronte dell'età dello stesso ed alla consapevolezza che egli ha dimostrato anche grazie al percorso terapeutico intrapreso, il cui esito positivo ulteriormente conferma la necessità di confermare, quanto all'affidamento di , le statuizioni provvisorie ad oggi in vigore. Per_1
20. Quanto infine alla domanda di addebito avanzata dalla resistente, ella ritiene che le cause della separazione siano imputabili all'abbandono del tetto coniugale da parte del signor nel luglio Pt_1 del 2018, quindi sei mesi prima di intraprendere il percorso di separazione in sede giudiziale;
la resistente stessa tuttavia deduce che in tale fase i coniugi “erano in trattative per concordare le condizioni di separazione”
(memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c. di parte resistente). Il resistente non ha negato di aver trasferito temporaneamente il proprio domicilio presso la madre, né di aver temporaneamente condotto presso di sé il figlio, deducendo di aver informato i carabinieri di tali circostanze (come confermato anche dalla resistente) e sostenendo che tali condotte fossero volte a non esacerbare il conflitto e che non ne corrispose un disinteressamento per la situazione della coniuge e del figlio.
21. Al fine dell'addebito occorre infatti che la condotta – nel caso di specie, di allontanamento dalla casa coniugale – sia altresì causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 4837 del 24.4.1993), laddove nel caso di specie le parti concordano sul fatto che tale allontanamento sia intervenuto in una fase di trattative volte alla separazione consensuale, quindi in un momento in cui il dissolvimento dell'unione morale e materiale era ormai evidente per entrambi i coniugi. Detto allontanamento è stato quindi occasionato dalla separazione stessa, sicché non può ritenersi provato, né compiutamente allegato, che ne sia stato causa.
22. Ancora per quanto attiene alla domanda di addebito, dall'escussione dei testi è emerso esclusivamente che la vicina di casa della coppia (soggetto qualificato, in quanto agente di polizia) ha sentito il ricorrente alzare la voce (“non ne posso più, roba del genere”), tuttavia mai avendo la sensazione che la cosa degenerasse o di dover intervenire;
il medico di base della signora ha riferito di non ricordare CP_1 gli specifici episodi dedotti dalle parti ed ha solamente riferito del fatto che, allertato di un problema psicologico, abbia invitato la resistente ad approfondire.
23. La domanda di addebito deve quindi essere rigettata in quanto infondata, per mancanza di prova dei relativi presupposti.
24. Quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, ad oggi risulta che il signor sia titolare dell'abitazione in cui risiede insieme al figlio, che egli abbia un reddito annuo di poco Pt_1 superiore ai 20.000 euro (come da dichiarazioni reddituali aggiornate versate in atti), e risparmi di circa
20.000,00 euro;
la signora dichiara di non essere proprietaria di immobili e di non possedere liquidità, CP_1 sebbene ella ometta di depositare estratti conto, dichiarazioni reddituali o idonea dichiarazione sostitutiva, documentando esclusivamente di aver percepito nell'anno 2023 un reddito di poco superiore ai 2.000,00 euro. Risulta tuttavia che la signora attualmente sia occupata con contratto di lavoro autonomo della CP_1 durata di un anno presso le Commissioni per la valutazione dell'invalidità dell'INPS, con compenso parametrato alle singole sedute e quindi non quantificabile esattamente in relazione all'importo mensile e annuo.
25. La resistente, laureata in psicologia, come dalla stessa dichiarato già in passato ha svolto l'attività libero professionale e dimostra indubbiamente qualifiche e capacità professionali tali da poter provvedere al proprio sostentamento. L'assenza di completa documentazione e l'assenza di evidenze sul piano patrimoniale, anche in considerazione della circostanza allegata da controparte e non specificamente contestata relativa alla recente percezione di somme a titolo ereditario, deve ulteriormente essere valorizzata.
26. Deve quindi essere esclusa la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente a carico del signor fatte salve per il passato le statuizioni provvisorie fino ad oggi Pt_1 in vigore.
27. Si ritiene, allo stato, di porre a carico della signora un assegno di mantenimento in CP_1 favore del figlio pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
28. Per le ragioni fin qui esposte, le condizioni della separazione personale tra i coniugi, già disposta con sentenza del 7.12.2022, sono definite come in dispositivo.
29. Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, pronunciando sul ricorso in epigrafe così provvede:
- rigetta la domanda di addebito;
- dispone l'affidamento del minore nato a Roma il [...], in [...] esclusiva al padre Persona_1 con collocamento presso di lui e facoltà dello stesso di assumere ogni decisione di carattere ordinario e straordinario nei confronti del figlio, comprese le questioni medico-sanitarie, scolastiche, quelle relative all'eventuale trasferimento di residenza;
- la madre incontrerà il figlio, senza costrizione del minore e soltanto quando egli lo vorrà, in incontri protetti con l'ausilio dei Servizi sociali presso il Comune di Capena, ove lo stesso attualmente risiede;
- dispone che i Servizi sociali incaricati proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo famigliare;
- dispone che la resistente corrisponda al ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Tivoli;
- dispone che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio sostentamento, con efficacia dalla sentenza definitiva;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, ai Servizi
Sociali presso il Comune di Capena ed al TSMREE territorialmente competente.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi mediante applicativo Teams del 15.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
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