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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/10/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3443/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa AR TE CI, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3433 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da :
(P.IVA: ) con sede in Savignano sul Controparte_1 P.IVA_1
NE (FC) in Corso Gino Vendemini n.13, in persona del legale rappresentate pro tempore
difeso e rappresentato dall'Avv. Davide Grassi del Foro di Rimini, elettivamente CP_2 domiciliata presso lo studio del difensore in Rimini, Piazzetta Zavagli n.1, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;
Attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva: , con sede CP_3 P.IVA_2
a Riccione, Via Del Commercio n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Pericle Tajariol, del Foro di
Rimini, con studio ivi in Viale Tripoli n. 17, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
OGGETTO: Aliud pro alio, risarcimento del danno.
La causa è stata iscritta a ruolo il 5.11.2022 e trattenuta a sentenza ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 15.5.2025.
Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza, il Giudice così provvede
Art. 281 quinquies C.p.c.
Motivi in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.11.2022 la società Controparte_1 onveniva in giudizio la società per ivi per sentire accogliere le
[...] CP_3
pagina1 di 13 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento della mancanza delle qualità riportate sull'AT del frigo montato sull Controparte_4
e della copertura della Garanzia (12+12) SI Easy, per i danni sofferti da detto mezzo
[...] per la rottura dell'albero di trasmissione, in accoglimento dei motivi su esposti, condannare
(P.I. e C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3 P.IVA_2 risarcimento di tutti i danni subiti in ragione delle argomentazioni di cui in narrativa e perciò al complessivo importo di €.16.319,00 oltre IVA, o al maggior o minor importo che si riterrà di giustizia.”.
Parte attrice rammentava in fatto che:
1)in data 11.04.2022 rappresentante legale della CP_2 Controparte_1 sottoscriveva con in persona di , un contratto di
[...] Controparte_3 Persona_1 compravendita di autoveicolo usato per l'importo di €. 26.700,00;
2)l'acquisto era destinato alle esigenze lavorative di detta ditta, in particolare per il trasporto di derrate reperibili da mantenere a temperature di -20 ° C sino al luogo di destinazione (Doc.1);
3) il contratto prevedeva la Garanzia 24 SI (12+12) Easy per interventi di riparazione e ripristino del veicolo venduto (Doc. 2);
4) in data 22.04.2022 veniva perciò ritirato l'autocarro isotermico contenente un frigorifero
TERMO IN V200/20 rinforzato di classe C -FRC X, con proprietà isotermiche, con coefficiente k di 0.338 W/mq, che avrebbe dovuto garantire una temperatura di -20° C in ragione della merce usualmente trasportata dalla ditta attrice;
5) tali peculiarità venivano certificate con Attestato AT (Doc. 3 );
6) sin dal primo viaggio del 26.04.2022 veniva constatato che la temperatura all'interno del frigo segnava -12 ° C e dunque era inidonea al trasporto della merce deperibile;
7) tale circostanza determinava il a commissionare il cambio del gas refrigerante (nella Pt_1 specie r134a) unico da poter immettere nell'impianto (non anche l'r452a che non poteva essere caricato) nel vano freezer, sostenendo una spesa di € 369,66 (Doc. 4);
8) la problematica, nonostante la sostituzione del gas (r134a), si riprospettava quasi subito, mettendo a repentaglio tutta l'integrità della merce da consegnare;
9) questo ulteriore accadimento, oltre ad imporre dei fermi obbligati al mezzo in ragione dell'impossibilità di impiego dello stesso per consegne per appalti statali di merce da mantenere esclusivamente a temperature di -20 °C, veniva prontamente portato a conoscenza il Per_1
(rivenditore della , il quale, in uno scambio di chat con il confermava Controparte_3 CP_2 il difetto funzionale della cella frigorifera comunicando a quest'ultimo che la risoluzione del pagina2 di 13 problema era insita nella sostituzione del gas r134a con quello r452a (Doc. 5) da parte del frigorista di loro fiducia;
10) questo stato di cose imponeva un fermo non previsto delle consegne per 6 giorni della merce deperibile a -20 ° C;
11) la natura della problematica era dovuta al fatto che il frigo dell'autocarro, sebbene fosse stato autorizzato con attestazione AT dell'11.08.2016, valevole fino ad Agosto 2022, era caricato con gas refrigerante r134a che non avrebbe mai potuto mantenere una temperatura di -20 ° C, temperatura garantita invece solo da un'alimentazione con l'r452a, più idonea e potente;
12) la necessaria sostituzione del gas r134a con quello r452a era stata riconosciuta anche dal rivenditore il quale invitava a lasciare il mezzo presso il loro frigorista di fiducia per Per_1 realizzare detta sostituzione, imponendo cambi di componenti strutturali del frigo per la cifra di
€.1.116,30 come da preventivo e fattura della D. M. di UC DO e AN NN s.n.c.
(Doc. 6);
12) la ditta attrice provvedeva a lasciare il mezzo presso la D. M. di UC DO e AN
NN s.n.c., la quale metteva in atto la sostituzione di componenti del frigo montato sull'autocarro per poter permettere il caricamento del gasr452a, il quale diversamente, non avrebbe potuto esser inserito;
13) successivamente il una volta notato che la problematica era sempre presente, si CP_2 rivolgeva al suo frigorista di fiducia, la di Cesena, la quale osservava che la CP_5 sostituzione dei componenti del gruppo frigo per la risoluzione del problema, messa in atto dalla D.
M. di UC DO e AN NN s.n.c., non era stata risolutiva, posto che era necessario montare un nuovo gruppo frigo;
14) per tale ragione, la ., prospettava all'attrice, come azione risolutiva, per un prezzo di CP_6
€ 5.500,00 oltre IVA, la sostituzione del refrigeratore già esistente, che di fatto non supportava originariamente un gas non idoneo alle caratteristiche isotermiche di -20°C di cui in attestazione e che continuava a non mantenere la temperatura idonea al trasporto neppure dopo il cambiamento di numerosi componenti, con un frigo con peculiarità conformi alla legge e con caricamento di gas r452a idoneo al mantenimento dell'anzidetta temperatura (Doc. 7);
15) oltre a tale problema, che cagionava all'attrice un'ingente danno per imposizione di fermi del trasporto e della consegna di merci e la necessità di dover cambiare tutto il gruppo di refrigerazione, si aggiungeva il fatto che in data 12.05.2022 si verificava la rottura dell'albero di trasmissione con sostituzione di cambi originali con spesa di €.395,28, come da fattura di Motor Point di Coppi
OR in Cesena, che si allega (Doc. 8 );
pagina3 di 13 16) il fermo di 3 giorni sotto il periodo pasquale presso la Motor Point di Coppi OR per il motivo indicato, determinava un danno quantificabile in €.1.540,00;
17) tale ultimo problema del mezzo risultava garantito dalla Garanzia (12+12) SI Easy, posta come integrazione del contratto di compravendita dell'Autocarro Renault Master 135 DCI, per interventi di riparazione e ripristino del veicolo venduto;
18) in data 27.05.2022, il legale della provvedeva Controparte_7 tempestivamente, a mezzo PEC, alla messa in mora della di Riccione, ai fini di CP_3 specificare e concordare un bonario risarcimento dei danni subiti dall'attrice, sia in relazione a quello subito da tutto il gruppo frigo da sostituire, che in ordine alla rottura dell'albero, (Doc. 2 ) e tuttavia si vedeva rispondere, a mezzo PEC, in data 31.05.2022, con cui negava ogni CP_3 forma di risarcimento;
19) successivamente, parte attrice doveva affrontare una spesa di €.1.037,00 (cfr. doc. n.9) in ragione della sostituzione del compressore sul furgone del gas refrigerante (sempre meno idoneo al mantenimento della temperatura di -20°C al fine del trasporto delle su descritte merci) e altri lavori sul veicolo.
Poste tali premesse in fatto, l'attore lamentava, in diritto, che il veicolo vendutogli dalla convenuta rappresentava un'ipotesi di vendita “aliud pro alio”, in ragione del fatto che, nonostante l'attestazione AT rilasciata dal Ministero dei Trasporti l'11.08.2016 in ordine alla capacità del sistema refrigerante montato sull'Autocarro Renault Master DCI mostrasse l'idoneità al mantenimento di temperatura di -20° C, in realtà il frigo stesso non soltanto supportava un gas non idoneo, ma andava sostituito in blocco proprio perché strutturalmente incapace “di fatto” a detto scopo.
Richiedeva, inoltre, per la rottura dell'albero di trasmissione del furgone, l'applicazione della
Garanzia (12+12) SI Easy.
Complessivamente la richiesta di danni da parte della ditta attrice nei confronti dell' CP_3 veniva quantificata in €. 16.319,00 oltre IVA, di cui chiedeva il risarcimento, come di seguito specificati: per la sostituzione del gas l'attrice pagava € 303,00 oltre IVA;
per il fermo di 6 giorni per mancato impiego del mezzo la subiva un danno di €.3.200,00; Controparte_1 per la rottura dell'albero in garanzia affrontava una spesa di €.324,00 oltre IVA e per il fermo conseguente di 3 giorni subiva un danno di €.1.540,00; per un ulteriore fermo un danno di
€.3.500,00; per la sostituzione dei componenti del frigo originario una spesa complessiva di
€.915,00 oltre IVA;
per la sostituzione dell'intero gruppo frigo un importo di €.5.500,00 oltre IVA;
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.05.2020, si costituiva in giudizio la società CP_3 contestando la domanda attorea ed invocandone il rigetto.
[...]
pagina4 di 13 In particolare, la convenuta evidenziava che:
1. Nulla era indicato in contratto sulla specifica richiesta da parte del compratore che il veicolo usato avesse una cella frigorifera che mantenesse una temperatura di -20 gradi;
se tale peculiarità fosse stata effettivamente necessaria per il compratore, egli avrebbe certamente fatto apporre sul contratto una precisa clausola che prevedesse tale caratteristica.
2. Il compratore afferma che tale peculiarità, e cioè il mantenimento di una temperatura costante di -
20 gradi, emergerebbe dall'attestazione così detta A.T.P. che gli veniva consegnata, certificante le qualità della cella frigorifera, e tuttavia anche alla lettura di tale attestazione di cui al doc. 3) attoreo, nulla si evince del fatto che tale cella frigorifera mantenesse la temperatura di -20 gradi, salva l'indicazione che il veicolo è dotato di un frigorifero rinforzato non autonomo di classe C-FRC X che dovrebbe sopportare una temperatura minima fino a -20 gradi.
3. Nella stessa attestazione A.T.P. emerge che il frigorifero è dotato di un motore MO IN
V200/20 e tale compressore deve essere utilizzato con refrigerante denominato R-134a e non con altro tipo di refrigerante;
soltanto con il gas refrigerante R-452a, che tuttavia può essere montato solo su un compressore più potente rispetto a quello acquistato, con necessità di un mezzo più grande e più robusto, poteva in ipotesi raggiungersi e mantenersi una temperatura di -20 gradi;
in ogni caso, la cella frigorifera compravenduta poteva sopportare la temperatura di -20 gradi.
4. Pertanto, il problema non era dovuto alla cella frigorifera che rispettava le indicazioni dell'attestato A.T.P., bensì al compressore MO IN V200/20, indicato in tale attestato, che non consentiva il raggiungimento della temperatura di -20 gradi.
5. L'indicazione nel certificato AT di “Frigorifero Rinforzato classe C – FRC X” che, effettivamente dovrebbe sopportare una temperatura minima di -20 gradi, significava che su tale cella frigorifera potessero essere trasportate derrate alimentari sino alla temperatura di -20 gradi, ma non significava che tale temperatura dovesse rimanere costante durante i trasporti.
6. L'erroneità della tesi attorea risiedeva nel ritenere che il venditore si fosse obbligato a vendere l'autocarro dotato di un frigorifero che mantenesse tale temperatura costantemente e ciò perché bisognava distinguere la cella frigorifera (che può sopportare una temperatura fino a -20 gradi, dal compressore che alimenta la cella frigorifera).
7. Poiché il compressore venduto ed indicato nell'attestazione A.T.P., denominato MO IN
V200/20 è dotato di refrigerante R-134a che non garantisce il raggiungimento della temperatura costante di -20 gradi, come riconosciuto dallo stesso compratore, ed avendo egli avuto modo di controllare tutta la documentazione inerente al bene compravenduto, consegnatagli circa una settimana prima della conclusione della compravendita, avrebbe dovuto optare per un'altra soluzione, viste le sue necessità (tutte da provare e mai dichiarate al venditore) ed acquistare un pagina5 di 13 mezzo dotato di un compressore con diverso refrigerante che potesse far sì che la cella frigorifera mantenesse una temperatura costante di -20 gradi.
Pertanto nulla poteva censurarsi in capo al venditore il quale aveva venduto al Messadi esattamente ciò che gli era stato richiesto in quanto, in fase precontrattuale 1) il compratore non aveva chiesto al venditore che la cella frigorifera alimentata dal motore/compressore V-200 raggiungesse una temperatura costante di -20 gradi;
2) ciò che era stato garantito al compratore era solo la circostanza che tale cella frigorifera potesse sopportare la temperatura di -20 gradi, non altro;
3) La copia dell'attestato A.T.P., come pure la copia della carta di circolazione, venivano consegnata al Messadi una settimana prima della conclusione del contratto perciò costui aveva avuto modo di verificare le peculiari caratteristiche della cella frigorifera ed accertarsi che il gruppo frigo MO IN V-
200 monta gas refrigerante R-134a che poteva sopportare la temperatura di -20 gradi, ma anche che quel tipo di compressore che utilizza il refrigerante R-134a non potesse raggiungere la temperatura di -20 gradi in modo costante;
4) particolari esigenze del compratore per le quali fosse necessario l'acquisto di gas diverso non potevano essere imputate al venditore il quale, sul punto, non era stato informato;
5) in ogni caso la durata di validità dell'attestazione A.T.P. veniva indicata proprio in tale attestazione fino ad Agosto 2022 quindi ben sapeva il che avrebbe dovuto comunque CP_2 revisionare la cella frigorifera ed adattarla alle sue esigenze che, in ogni caso, mai sono state riferite al venditore.
La società eccepiva quindi l'infondatezza delle doglianze attoree ed invocava il rigetto della domanda.
Per tali motivi la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Vorrà l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza od eccezione disattesa rigettare nel merito la domanda perché infondata e non provata con il favore delle spese.”
Concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, la causa veniva istruita mediante lo svolgimento di
CTU e ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la decisione ex art. 281 quinquies cpc all'odierna udienza con la concessione dei termini ex art. 189 cpc.
*****
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
1.La domanda di parte attrice
L'attore invoca l'applicazione della fattispecie di vendita “aliud pro alio” del furgone acquistato con contratto del 11.4.2022 previo accertamento della mancanza delle qualità riportate sull'AT del frigo montato sull'Autocarro RENAULT e della copertura della Garanzia CP_4
(12+12) SI Easy.
pagina6 di 13 Sostiene, infatti, che nonostante l'attestazione AT, rilasciata dal Ministero dei Trasporti
l'11.08.2016 in ordine alla capacità del sistema refrigerante montato sull'Autocarro Renault Master
DCI, mostrasse l'idoneità al mantenimento di temperatura di -20° C, in realtà il frigo stesso non soltanto supportava un gas non idoneo, ma andava sostituito in blocco proprio perché strutturalmente incapace “di fatto” a detto scopo.
Invoca, inoltre, l'applicazione della garanzia contrattuale 24 SI Easy (12+12) per via della rottura dell'albero di trasmissione con conseguente richiesta di risarcimento globale della somma di Euro
16.319,00 oltre IVA.
2. Definizione e qualificazione di aliud pro alio
Occorre rammentare che la fattispecie aliud pro alio sussiste quando la cosa consegnata è completamente diversa da quella pattuita, ovvero, la cosa venduta non presenta solo un difetto, ma una vera e propria inidoneità oggettiva a soddisfare lo scopo del contratto. In questo caso l'obbligazione non si ritiene adempiuta, perché non c'è corrispondenza tra oggetto promesso e oggetto consegnato. Ne consegue giuridicamente che l'acquirente può agire per risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per l'inadempimento e chiedere il risarcimento del danno.
Diversa è la mancanza di qualità della cosa venduta che riguarda il caso in cui la cosa consegnata sia quella pattuita, ma priva delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui era destinata. Non si tratta di “altra cosa”, ma di una cosa viziata o difettosa con la conseguente applicazione delle regole sulla garanzia per vizi della cosa venduta (artt. 1490 e ss. c.c.).
Afferma la Suprema Corte che la “consegna di aliud pro alio - che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cc - ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto» (Cassazione civile, sez. I, sentenza 05/02/2016 n° 2313).
Inoltre, anche più recentemente, la Suprema Corte, con Sentenza n. 13214 del 14.5.2024, ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c., quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale pagina7 di 13 era stata commissionata. La Suprema Corte afferma, infatti, “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa
e, quindi, a fornire l'utilità presagita”. Viceversa, in caso di mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria di merce cui il compratore intendeva destinare la cosa, si fuoriesce da tale categoria giuridica e si rientra piuttosto nella fattispecie di vizi redibitori, oppure in quella della mancanza di qualità essenziali.
In sostanza, la fattispecie di aliud pro alio si applica in caso di deficienza strutturale del bene tale da pregiudicarne l'appartenenza al genus; pertanto, occorre effettuare l'indagine sull'incidenza del difetto eccepito rispetto alla possibilità del bene di assolvere alle sue funzioni.
3.Il contratto stipulato fra le parti.
La società attrice ha acquistato con contratto dell'11.4.2022 (Doc. 1 parte attrice) l'Autocarro usato con accertata percorrenza di 181.600 km e con data di prima Controparte_4 immatricolazione all'1.9.2016. Nel contratto sono indicati la targa e il telaio e nei ripristini concordati vi è indicato il “controllo generale, garanzia 24 mesi Easy, codifica seconda chiave, tagliando base, regolazione cofano anteriore, maniglia lato passeggero da sistemare, doppio treno.”
Nelle condizioni generali di contratto all'art. 9 vi è specifica indicazione e conseguente sottoscrizione della clausola “visto e piaciuto”.
Detta clausola costituisce un patto di limitazione/esonero della garanzia, mediante il quale il rischio che la cosa venduta non funzioni passa dal venditore all'acquirente. Con essa l'acquirente dichiara di aver preso visione del bene nello stato in cui si trova e di accettarlo così com'è.
Secondo al Suprema Corte “In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede “
(Cassazione civile, sez. II, 11 Luglio 2024, n. 19061).
La validità ed efficacia della clausola nel caso in esame è confermata dalla specifica approvazione della stessa con doppia sottoscrizione apposta dall'acquirente in calce al contratto.
Pertanto, nel caso di specie, l'acquirente poteva invocare solamente la garanzia per vizi occulti o sottaciuti dal venditore come inevitabile conseguenza dell'accettazione della suddetta clausola.
pagina8 di 13 Ebbene, si osserva dalla carta di circolazione, depositata nel fascicolo di parte , che il CP_3 veicolo è un furgone isotermico con gruppo frigorifero. Per tale tipo di furgone risulta obbligatorio avere un AT in corso di validità.
Il certificato AT viene descritto dal CTU come l'attestazione che riporta informazioni specifiche indispensabile per tutti i furgoni frigorifero. In esso vengono riportate le notizie che identificano il mezzo come marca, tipo, numero di telaio, targa, estremi del verbale di isotermia che determina il valore “K” del veicolo e rese frigorifere, numero di verbale del gruppo frigorifero, classificazione
Atp del mezzo e scadenza del certificato. Come espressamente affermato dal CTU: “La durata dell'attestazione Atp sui furgoni isotermici ha una validità di 6 anni dalla data di rilascio e può essere rinnovata per due volte, per tre anni. Dopo 9 anni i camion refrigerati di classe FRC e RRC
(-20°C) vengono declassati a livello FNA (0°C). Per mantenere lo standard originale bisogna rinnovare l'attestazione Atp. Il rinnovo Atp può essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data di scadenza Atp, è retroattivo e perciò la certificazione è valida con continuità. I trasportatori che continuano a percorrere le strade europee nonostante la scadenza dell'attestazione di idoneità dei veicoli isotermici incorrono in sanzioni pecuniarie che variano da EUR 38,00 a EUR 7.369,00.
Afferma il CTU che “nell'annuncio si specifica che il furgone è dotato di frigo isotermico thermoking rete – strada classe c rinforzato frcx 0 +4 fino -20, atp valida fino agosto 2022 …. Il
Venditore non ha esposto dati errati, ha semplicemente preso i dati contenuti sul documento ufficiale del Ministero”, pertanto anche secondo quanto riscontrato dal CTU, l'AT del furgone era valido al momento della compravendita in quanto aveva scadenza in agosto 2022 mentre alla data del sopralluogo del CTU nel luglio 2023 non era stato rinnovato.
4. Stato del veicolo accertato dal CTU
Si richiamano i punti della CTU da cui emerge la descrizione precisa del veicolo “Il veicolo si presenta in ordine, funzionante e marciante, tant'è che è stato condotto presso lo studio del sottoscritto direttamente dal CTP che l'ha guidato in prima persona…
…Il gruppo frigorifero, visionato in contraddittorio, risulta essere identificato dalla targhetta che si riporta sotto in fotografia e risulta corrispondere nominalmente ai dati contenuti nel certificato
AT presente in atti
Da scheda tecnica risulterebbe una capacità di refrigerazione di 945 W quando all'esterno la temperatura è 30 gradi e all'interno -20.
Appare evidente che i furgoni isotermici sono soggetti a potenziale “usura” e pertanto è possibile attendersi che dopo anni di utilizzo le prestazioni globali diminuiscano di livello.
In questa sede si ritiene sufficiente effettuare una analisi formale della documentazione disponibile
a livello ufficiale, e in particolare l'attestato AT, e al più confrontarlo con la scheda tecnica del
pagina9 di 13 gruppo frigorifero, documento “ufficioso”, reperito in rete che al momento ha un valore molto minore anche in virtù delle specificazioni e delle manleve in esso contenute…..
Stringendo al dato minimo indispensabile, l'attestato AT certifica che nelle condizioni standard di prova, considerando componenti nuovi nel 2016 (cioè cella nuova e gruppo frigorifero nuovo) una temperatura esterna di 30 °C in condizioni normate e una temperatura interna non da raggiungere ma solo da mantenere di -20°C (cioè 20 gradi sotto zero) la potenza frigorifera utile fornita nominalmente dal gruppo V200/20 così come fornito dalla casa, senza modifiche di sorta, è pari a
1022 W (evidentemente con alimentazione di rete) e risulta sufficiente per compensare le perdite di
“freddo” attraverso le pareti.
ESAME DEI DATI INDICATIVI DISPONIBILI IN RETE
Dai dati disponibili in rete si evince che nelle condizioni standard di prova, considerando una temperatura esterna di 30 °C e una temperatura interna da mantenere di -20°C (cioè 20 gradi sotto zero) la potenza frigorifera utile fornita nominalmente dal gruppo V200/20 così come fornito dalla casa, senza modifiche di sorta, è pari a 945 W in condizioni di alimentazione da rete.
Ciò detto, al momento si ritiene che abbia valore fino a prova contraria il documento emesso redatto e firmato dal Ministero dei Trasporti, datato 2014 e riferito alle condizioni fisiche del sistema nell'anno 2016, con scadenza nell'agosto 2022.
IN MERITO AL DIFETTO LAMENTATO
L'Attore lamenta il difetto del mezzo che non raggiungerebbe 20 gradi sottozero ma solo 12 gradi sottozero.
Tuttavia non si trova in atti alcun dettaglio circa le condizioni in cui tale “scadimento” prestazionale si verificherebbe.
Non è specificato a quale temperatura la merce viene caricata nel furgone (è merce che si trova già a 20 gradi sotto zero? Oppure a temperatura maggiore o inferiore?); non è specificato quanto tempo passa tra il carico della merce e la partenza del trasporto, non è specificata la durata del trasporto non è specificato il numero di aperture degli accessi al cassone refrigerato…
In base al contratto, il bene compravenduto risulta effettivamente un automezzo conforme alla descrizione del contratto stesso, in quanto non emergono differenze tra quanto scritto nel contratto
e quanto fornito. ….(omissis)
Il gruppo frigorifero oggetto di contrato ammette l'utilizzo del solo refrigerante R134A come da scheda tecnica reperibile in rete……(omissis)
In base alla documentazione redatta dal Ministero dei Trasporti nell'anno 2016, in tale data il sistema composto da cella + gruppo frigorifero risultava idoneo a mantenere al proprio interno la temperatura di -20 gradi centigradi (venti gradi sotto zero) considerando le condizioni standard di
pagina10 di 13 prova (aria esterna a 30 °C in condizioni normate, tempo di durata della prova definito, restanti parametri come da protocollo di prova)…..(omissis)
Quello che succedeva nell'anno della compravendita 2022 non possiamo accertarlo in contraddittorio. Dall'esame degli atti sembra che l'Attore non abbia fornito alcun dato tecnico verificabile circa le condizioni di utilizzo per le quali lamentava la non possibilità di raggiungere le temperature sottozero desiderate, o quantomeno non esistono tali dati nei fascicoli del presente procedimento. …(omissis)
Le informazioni a cui possiamo ragionevolmente accedere sono le seguenti:
-Alla data del certificato AT risulta indiscutibile che il sistema cella + frigo fosse in grado di rispettare la richiesta di mantenere -20°C con temperatura esterna di +30°C alle condizioni di prova (cfr cetificato AT).
- Il funzionamento tra l'agosto 2022 e il febbraio 2023 non possiamo accertarlo in contraddittorio né tantomeno desumerlo con certezza da un certificato del 2016
-Il funzionamento del sistema da marzo 2023 in poi, dopo la scadenza definitiva dell'AT presente al momento della compravendita, potremmo teoricamente accertarlo in contraddittorio a fronte di una complessa prova in un centro autorizzato, ma appare abbastanza inutile effettuare tale prova in quanto, per come si legge la norma relativa ai trasporti refrigerati, il certificato di classe C –
FRC X appare scaduto e sembra trascorso il periodo massimo per il rinnovo.
-Quello che risulta documentalmente evidente è che il mezzo compravenduto, dotato di certificazione AT che all'epoca era ancora valida per qualche mese, non presentava difetti documentali di alcun genere, e non presentava difetti immediatamente rilevabili in termini di visione diretta, in quanto non si riscontrano eccezioni sul contratto.
E' possibile, si ribadisce, che la caratteristica prestazionale documentalmente raggiunta nel 2016 si sia deteriorata nei quasi 6 anni successivi per semplice vetustà, ma sembra che tale deterioramento sia insito nella normativa AT quando specifica che trascorso un certo periodo la classe utile “diminuisce” di livello.
Oltre a questo, se anche volessimo considerare l'ipotesi che l'AT sia stato generato mediante calcolo e non mediante collaudo diretto, risulta che le potenze del gruppo frigorifero indicate sul certificato AT a firma del Ministero dei Trasporti risultano compatibili con la classe attribuita da calcolo al mezzo oggetto di quesito;
invece se utilizziamo le potenze del gruppo frigorifero indicate nel certificato di omologazione proposto dal CTP e non presente in atti, la classe da attribuire risulterebbe inferiore;
il tutto, si ripete, nell'eventualità che il certificato AT sia stato redatto tramite CALCOLO e non tramite
DO come invece indicato sul certificato stesso.
pagina11 di 13 La differenza riscontrata dal CTP è quindi tra le potenze riportate sul certificato di omologazione del gruppo frigorifero (documento emesso dal Ministero dei Trasporti non presente in atti e pertanto non acquisibile) e le potenze indicate sempre dal Ministero dei Trasporti sul certificato
AT associato al mezzo in esame.
A parere del sottoscritto non è possibile allo stato attuale definire se esista o meno una discrepanza tra i due documenti e, nel caso, quale dei due sia più corretto e quale dei due sia più errato. Sono entrambi documenti emessi dal Ministero dei Trasporti e pertanto entrambi documenti validi oltre ogni ragionevole dubbio.
Resta l'evidenza del fatto che esiste ed è prodotto in atti, un documento AT emesso dal Ministero dei Trasporti nell'agosto 2016 che afferma che il mezzo oggetto di quesito aveva, alla data del documento (7 anni fa!) i requisiti per appartenere alla classe indicata e cioè quella classe che, da nuovo in condizione di prova, riesce a mantenere la temperatura di -20°C per il tempo previsto dalla normativa.”
5. Infondatezza della domanda di parte attrice
Ebbene, alla luce di tutto quanto esposto, si deve accertare quanto segue.
Il veicolo acquistato nel 2022 si trovava in condizioni conformi a quanto specificamente indicato in contratto e nel certificato Atp.
Non presentava difetti occulti e l'acquirente, con la clausola visto e piaciuto, si suppone avesse effettuato tutte le verifiche del caso al fine di accertare la potenzialità del mezzo secondo i suoi scopi.
Pertanto ad oggi, l'infondatezza della domanda deriva da una duplice considerazione.
L'accertata assenza di vizi occulti o sottaciuti dal venditore, in presenza della clausola visto e piaciuto non attribuisce alla società attrice la facoltà di eccepire i difetti lamentati.
Detta affermazione è ancor più confermata dalla mancanza indicazione nelle clausole contrattuali
“ripristini concordati” di una volontà di attestare l'effettiva potenza refrigerante del furgone, cosa che l'attrice aveva tutta la possibilità di verificare qualora avesse davvero ritenuto essenziale detta qualità.
In secondo luogo, anche qualora tali difetti fossero emersi, essi non possono certamente essere considerati tali da supporre l'aliud pro alio. Infatti, il furgone, con il cambio della cella frigorifera non si manifestava affatto inidoneo all'uso cui era destinato.
Infatti, la giurisprudenza in materia, in casi di veicoli, ritiene ricorrere la fattispecie di aliud pro alio in casi di estrema gravità quali la contraffazione di telaio o la vendita di veicolo di altezza immodificabile e tale da non poter circolare nel paese di destinazione.
pagina12 di 13 Nel caso in esame il veicolo è risultato pienamente conforme a quanto dichiarato dal venditore e comunque non tale da essere totalmente inidoneo all'uso.
Del pari non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per la sostituzione dell'albero di trasmissione in virtù della garanzia (12+12) SI Easy, in quanto in atti non vi è prova documentale dell'effettivo pagamento della relativa fattura (Doc. 8 di parte attrice)
Pertanto, da tutto quanto sopra esposto, deriva il totale rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14 n.55 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Pertanto, parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, che si liquidano, secondo i parametri indicati, con applicazione dello scaglione medio (e minimo per attività decisionale) fino ad euro 26.000,00 e dunque quantificate nell'importo complessivo di Euro 5.077,00 oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori di legge.
Le spese di CTU seguono la soccombenza e spettano definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:
_ Rigetta la domanda di parte attrice;
_Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della convenuta, che liquida in complessivi € 5.077,00 (parametri medi), oltre spese generali, spese non imponibili ed accessori di legge.
_ Spese di CTU a carico di parte attrice in via definitiva.
La presente sentenza si intende pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 4.10.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
AR TE CI
pagina13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa AR TE CI, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3433 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da :
(P.IVA: ) con sede in Savignano sul Controparte_1 P.IVA_1
NE (FC) in Corso Gino Vendemini n.13, in persona del legale rappresentate pro tempore
difeso e rappresentato dall'Avv. Davide Grassi del Foro di Rimini, elettivamente CP_2 domiciliata presso lo studio del difensore in Rimini, Piazzetta Zavagli n.1, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;
Attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva: , con sede CP_3 P.IVA_2
a Riccione, Via Del Commercio n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Pericle Tajariol, del Foro di
Rimini, con studio ivi in Viale Tripoli n. 17, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
OGGETTO: Aliud pro alio, risarcimento del danno.
La causa è stata iscritta a ruolo il 5.11.2022 e trattenuta a sentenza ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 15.5.2025.
Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza, il Giudice così provvede
Art. 281 quinquies C.p.c.
Motivi in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.11.2022 la società Controparte_1 onveniva in giudizio la società per ivi per sentire accogliere le
[...] CP_3
pagina1 di 13 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento della mancanza delle qualità riportate sull'AT del frigo montato sull Controparte_4
e della copertura della Garanzia (12+12) SI Easy, per i danni sofferti da detto mezzo
[...] per la rottura dell'albero di trasmissione, in accoglimento dei motivi su esposti, condannare
(P.I. e C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3 P.IVA_2 risarcimento di tutti i danni subiti in ragione delle argomentazioni di cui in narrativa e perciò al complessivo importo di €.16.319,00 oltre IVA, o al maggior o minor importo che si riterrà di giustizia.”.
Parte attrice rammentava in fatto che:
1)in data 11.04.2022 rappresentante legale della CP_2 Controparte_1 sottoscriveva con in persona di , un contratto di
[...] Controparte_3 Persona_1 compravendita di autoveicolo usato per l'importo di €. 26.700,00;
2)l'acquisto era destinato alle esigenze lavorative di detta ditta, in particolare per il trasporto di derrate reperibili da mantenere a temperature di -20 ° C sino al luogo di destinazione (Doc.1);
3) il contratto prevedeva la Garanzia 24 SI (12+12) Easy per interventi di riparazione e ripristino del veicolo venduto (Doc. 2);
4) in data 22.04.2022 veniva perciò ritirato l'autocarro isotermico contenente un frigorifero
TERMO IN V200/20 rinforzato di classe C -FRC X, con proprietà isotermiche, con coefficiente k di 0.338 W/mq, che avrebbe dovuto garantire una temperatura di -20° C in ragione della merce usualmente trasportata dalla ditta attrice;
5) tali peculiarità venivano certificate con Attestato AT (Doc. 3 );
6) sin dal primo viaggio del 26.04.2022 veniva constatato che la temperatura all'interno del frigo segnava -12 ° C e dunque era inidonea al trasporto della merce deperibile;
7) tale circostanza determinava il a commissionare il cambio del gas refrigerante (nella Pt_1 specie r134a) unico da poter immettere nell'impianto (non anche l'r452a che non poteva essere caricato) nel vano freezer, sostenendo una spesa di € 369,66 (Doc. 4);
8) la problematica, nonostante la sostituzione del gas (r134a), si riprospettava quasi subito, mettendo a repentaglio tutta l'integrità della merce da consegnare;
9) questo ulteriore accadimento, oltre ad imporre dei fermi obbligati al mezzo in ragione dell'impossibilità di impiego dello stesso per consegne per appalti statali di merce da mantenere esclusivamente a temperature di -20 °C, veniva prontamente portato a conoscenza il Per_1
(rivenditore della , il quale, in uno scambio di chat con il confermava Controparte_3 CP_2 il difetto funzionale della cella frigorifera comunicando a quest'ultimo che la risoluzione del pagina2 di 13 problema era insita nella sostituzione del gas r134a con quello r452a (Doc. 5) da parte del frigorista di loro fiducia;
10) questo stato di cose imponeva un fermo non previsto delle consegne per 6 giorni della merce deperibile a -20 ° C;
11) la natura della problematica era dovuta al fatto che il frigo dell'autocarro, sebbene fosse stato autorizzato con attestazione AT dell'11.08.2016, valevole fino ad Agosto 2022, era caricato con gas refrigerante r134a che non avrebbe mai potuto mantenere una temperatura di -20 ° C, temperatura garantita invece solo da un'alimentazione con l'r452a, più idonea e potente;
12) la necessaria sostituzione del gas r134a con quello r452a era stata riconosciuta anche dal rivenditore il quale invitava a lasciare il mezzo presso il loro frigorista di fiducia per Per_1 realizzare detta sostituzione, imponendo cambi di componenti strutturali del frigo per la cifra di
€.1.116,30 come da preventivo e fattura della D. M. di UC DO e AN NN s.n.c.
(Doc. 6);
12) la ditta attrice provvedeva a lasciare il mezzo presso la D. M. di UC DO e AN
NN s.n.c., la quale metteva in atto la sostituzione di componenti del frigo montato sull'autocarro per poter permettere il caricamento del gasr452a, il quale diversamente, non avrebbe potuto esser inserito;
13) successivamente il una volta notato che la problematica era sempre presente, si CP_2 rivolgeva al suo frigorista di fiducia, la di Cesena, la quale osservava che la CP_5 sostituzione dei componenti del gruppo frigo per la risoluzione del problema, messa in atto dalla D.
M. di UC DO e AN NN s.n.c., non era stata risolutiva, posto che era necessario montare un nuovo gruppo frigo;
14) per tale ragione, la ., prospettava all'attrice, come azione risolutiva, per un prezzo di CP_6
€ 5.500,00 oltre IVA, la sostituzione del refrigeratore già esistente, che di fatto non supportava originariamente un gas non idoneo alle caratteristiche isotermiche di -20°C di cui in attestazione e che continuava a non mantenere la temperatura idonea al trasporto neppure dopo il cambiamento di numerosi componenti, con un frigo con peculiarità conformi alla legge e con caricamento di gas r452a idoneo al mantenimento dell'anzidetta temperatura (Doc. 7);
15) oltre a tale problema, che cagionava all'attrice un'ingente danno per imposizione di fermi del trasporto e della consegna di merci e la necessità di dover cambiare tutto il gruppo di refrigerazione, si aggiungeva il fatto che in data 12.05.2022 si verificava la rottura dell'albero di trasmissione con sostituzione di cambi originali con spesa di €.395,28, come da fattura di Motor Point di Coppi
OR in Cesena, che si allega (Doc. 8 );
pagina3 di 13 16) il fermo di 3 giorni sotto il periodo pasquale presso la Motor Point di Coppi OR per il motivo indicato, determinava un danno quantificabile in €.1.540,00;
17) tale ultimo problema del mezzo risultava garantito dalla Garanzia (12+12) SI Easy, posta come integrazione del contratto di compravendita dell'Autocarro Renault Master 135 DCI, per interventi di riparazione e ripristino del veicolo venduto;
18) in data 27.05.2022, il legale della provvedeva Controparte_7 tempestivamente, a mezzo PEC, alla messa in mora della di Riccione, ai fini di CP_3 specificare e concordare un bonario risarcimento dei danni subiti dall'attrice, sia in relazione a quello subito da tutto il gruppo frigo da sostituire, che in ordine alla rottura dell'albero, (Doc. 2 ) e tuttavia si vedeva rispondere, a mezzo PEC, in data 31.05.2022, con cui negava ogni CP_3 forma di risarcimento;
19) successivamente, parte attrice doveva affrontare una spesa di €.1.037,00 (cfr. doc. n.9) in ragione della sostituzione del compressore sul furgone del gas refrigerante (sempre meno idoneo al mantenimento della temperatura di -20°C al fine del trasporto delle su descritte merci) e altri lavori sul veicolo.
Poste tali premesse in fatto, l'attore lamentava, in diritto, che il veicolo vendutogli dalla convenuta rappresentava un'ipotesi di vendita “aliud pro alio”, in ragione del fatto che, nonostante l'attestazione AT rilasciata dal Ministero dei Trasporti l'11.08.2016 in ordine alla capacità del sistema refrigerante montato sull'Autocarro Renault Master DCI mostrasse l'idoneità al mantenimento di temperatura di -20° C, in realtà il frigo stesso non soltanto supportava un gas non idoneo, ma andava sostituito in blocco proprio perché strutturalmente incapace “di fatto” a detto scopo.
Richiedeva, inoltre, per la rottura dell'albero di trasmissione del furgone, l'applicazione della
Garanzia (12+12) SI Easy.
Complessivamente la richiesta di danni da parte della ditta attrice nei confronti dell' CP_3 veniva quantificata in €. 16.319,00 oltre IVA, di cui chiedeva il risarcimento, come di seguito specificati: per la sostituzione del gas l'attrice pagava € 303,00 oltre IVA;
per il fermo di 6 giorni per mancato impiego del mezzo la subiva un danno di €.3.200,00; Controparte_1 per la rottura dell'albero in garanzia affrontava una spesa di €.324,00 oltre IVA e per il fermo conseguente di 3 giorni subiva un danno di €.1.540,00; per un ulteriore fermo un danno di
€.3.500,00; per la sostituzione dei componenti del frigo originario una spesa complessiva di
€.915,00 oltre IVA;
per la sostituzione dell'intero gruppo frigo un importo di €.5.500,00 oltre IVA;
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.05.2020, si costituiva in giudizio la società CP_3 contestando la domanda attorea ed invocandone il rigetto.
[...]
pagina4 di 13 In particolare, la convenuta evidenziava che:
1. Nulla era indicato in contratto sulla specifica richiesta da parte del compratore che il veicolo usato avesse una cella frigorifera che mantenesse una temperatura di -20 gradi;
se tale peculiarità fosse stata effettivamente necessaria per il compratore, egli avrebbe certamente fatto apporre sul contratto una precisa clausola che prevedesse tale caratteristica.
2. Il compratore afferma che tale peculiarità, e cioè il mantenimento di una temperatura costante di -
20 gradi, emergerebbe dall'attestazione così detta A.T.P. che gli veniva consegnata, certificante le qualità della cella frigorifera, e tuttavia anche alla lettura di tale attestazione di cui al doc. 3) attoreo, nulla si evince del fatto che tale cella frigorifera mantenesse la temperatura di -20 gradi, salva l'indicazione che il veicolo è dotato di un frigorifero rinforzato non autonomo di classe C-FRC X che dovrebbe sopportare una temperatura minima fino a -20 gradi.
3. Nella stessa attestazione A.T.P. emerge che il frigorifero è dotato di un motore MO IN
V200/20 e tale compressore deve essere utilizzato con refrigerante denominato R-134a e non con altro tipo di refrigerante;
soltanto con il gas refrigerante R-452a, che tuttavia può essere montato solo su un compressore più potente rispetto a quello acquistato, con necessità di un mezzo più grande e più robusto, poteva in ipotesi raggiungersi e mantenersi una temperatura di -20 gradi;
in ogni caso, la cella frigorifera compravenduta poteva sopportare la temperatura di -20 gradi.
4. Pertanto, il problema non era dovuto alla cella frigorifera che rispettava le indicazioni dell'attestato A.T.P., bensì al compressore MO IN V200/20, indicato in tale attestato, che non consentiva il raggiungimento della temperatura di -20 gradi.
5. L'indicazione nel certificato AT di “Frigorifero Rinforzato classe C – FRC X” che, effettivamente dovrebbe sopportare una temperatura minima di -20 gradi, significava che su tale cella frigorifera potessero essere trasportate derrate alimentari sino alla temperatura di -20 gradi, ma non significava che tale temperatura dovesse rimanere costante durante i trasporti.
6. L'erroneità della tesi attorea risiedeva nel ritenere che il venditore si fosse obbligato a vendere l'autocarro dotato di un frigorifero che mantenesse tale temperatura costantemente e ciò perché bisognava distinguere la cella frigorifera (che può sopportare una temperatura fino a -20 gradi, dal compressore che alimenta la cella frigorifera).
7. Poiché il compressore venduto ed indicato nell'attestazione A.T.P., denominato MO IN
V200/20 è dotato di refrigerante R-134a che non garantisce il raggiungimento della temperatura costante di -20 gradi, come riconosciuto dallo stesso compratore, ed avendo egli avuto modo di controllare tutta la documentazione inerente al bene compravenduto, consegnatagli circa una settimana prima della conclusione della compravendita, avrebbe dovuto optare per un'altra soluzione, viste le sue necessità (tutte da provare e mai dichiarate al venditore) ed acquistare un pagina5 di 13 mezzo dotato di un compressore con diverso refrigerante che potesse far sì che la cella frigorifera mantenesse una temperatura costante di -20 gradi.
Pertanto nulla poteva censurarsi in capo al venditore il quale aveva venduto al Messadi esattamente ciò che gli era stato richiesto in quanto, in fase precontrattuale 1) il compratore non aveva chiesto al venditore che la cella frigorifera alimentata dal motore/compressore V-200 raggiungesse una temperatura costante di -20 gradi;
2) ciò che era stato garantito al compratore era solo la circostanza che tale cella frigorifera potesse sopportare la temperatura di -20 gradi, non altro;
3) La copia dell'attestato A.T.P., come pure la copia della carta di circolazione, venivano consegnata al Messadi una settimana prima della conclusione del contratto perciò costui aveva avuto modo di verificare le peculiari caratteristiche della cella frigorifera ed accertarsi che il gruppo frigo MO IN V-
200 monta gas refrigerante R-134a che poteva sopportare la temperatura di -20 gradi, ma anche che quel tipo di compressore che utilizza il refrigerante R-134a non potesse raggiungere la temperatura di -20 gradi in modo costante;
4) particolari esigenze del compratore per le quali fosse necessario l'acquisto di gas diverso non potevano essere imputate al venditore il quale, sul punto, non era stato informato;
5) in ogni caso la durata di validità dell'attestazione A.T.P. veniva indicata proprio in tale attestazione fino ad Agosto 2022 quindi ben sapeva il che avrebbe dovuto comunque CP_2 revisionare la cella frigorifera ed adattarla alle sue esigenze che, in ogni caso, mai sono state riferite al venditore.
La società eccepiva quindi l'infondatezza delle doglianze attoree ed invocava il rigetto della domanda.
Per tali motivi la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Vorrà l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza od eccezione disattesa rigettare nel merito la domanda perché infondata e non provata con il favore delle spese.”
Concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, la causa veniva istruita mediante lo svolgimento di
CTU e ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la decisione ex art. 281 quinquies cpc all'odierna udienza con la concessione dei termini ex art. 189 cpc.
*****
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
1.La domanda di parte attrice
L'attore invoca l'applicazione della fattispecie di vendita “aliud pro alio” del furgone acquistato con contratto del 11.4.2022 previo accertamento della mancanza delle qualità riportate sull'AT del frigo montato sull'Autocarro RENAULT e della copertura della Garanzia CP_4
(12+12) SI Easy.
pagina6 di 13 Sostiene, infatti, che nonostante l'attestazione AT, rilasciata dal Ministero dei Trasporti
l'11.08.2016 in ordine alla capacità del sistema refrigerante montato sull'Autocarro Renault Master
DCI, mostrasse l'idoneità al mantenimento di temperatura di -20° C, in realtà il frigo stesso non soltanto supportava un gas non idoneo, ma andava sostituito in blocco proprio perché strutturalmente incapace “di fatto” a detto scopo.
Invoca, inoltre, l'applicazione della garanzia contrattuale 24 SI Easy (12+12) per via della rottura dell'albero di trasmissione con conseguente richiesta di risarcimento globale della somma di Euro
16.319,00 oltre IVA.
2. Definizione e qualificazione di aliud pro alio
Occorre rammentare che la fattispecie aliud pro alio sussiste quando la cosa consegnata è completamente diversa da quella pattuita, ovvero, la cosa venduta non presenta solo un difetto, ma una vera e propria inidoneità oggettiva a soddisfare lo scopo del contratto. In questo caso l'obbligazione non si ritiene adempiuta, perché non c'è corrispondenza tra oggetto promesso e oggetto consegnato. Ne consegue giuridicamente che l'acquirente può agire per risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per l'inadempimento e chiedere il risarcimento del danno.
Diversa è la mancanza di qualità della cosa venduta che riguarda il caso in cui la cosa consegnata sia quella pattuita, ma priva delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui era destinata. Non si tratta di “altra cosa”, ma di una cosa viziata o difettosa con la conseguente applicazione delle regole sulla garanzia per vizi della cosa venduta (artt. 1490 e ss. c.c.).
Afferma la Suprema Corte che la “consegna di aliud pro alio - che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cc - ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto» (Cassazione civile, sez. I, sentenza 05/02/2016 n° 2313).
Inoltre, anche più recentemente, la Suprema Corte, con Sentenza n. 13214 del 14.5.2024, ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c., quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale pagina7 di 13 era stata commissionata. La Suprema Corte afferma, infatti, “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa
e, quindi, a fornire l'utilità presagita”. Viceversa, in caso di mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria di merce cui il compratore intendeva destinare la cosa, si fuoriesce da tale categoria giuridica e si rientra piuttosto nella fattispecie di vizi redibitori, oppure in quella della mancanza di qualità essenziali.
In sostanza, la fattispecie di aliud pro alio si applica in caso di deficienza strutturale del bene tale da pregiudicarne l'appartenenza al genus; pertanto, occorre effettuare l'indagine sull'incidenza del difetto eccepito rispetto alla possibilità del bene di assolvere alle sue funzioni.
3.Il contratto stipulato fra le parti.
La società attrice ha acquistato con contratto dell'11.4.2022 (Doc. 1 parte attrice) l'Autocarro usato con accertata percorrenza di 181.600 km e con data di prima Controparte_4 immatricolazione all'1.9.2016. Nel contratto sono indicati la targa e il telaio e nei ripristini concordati vi è indicato il “controllo generale, garanzia 24 mesi Easy, codifica seconda chiave, tagliando base, regolazione cofano anteriore, maniglia lato passeggero da sistemare, doppio treno.”
Nelle condizioni generali di contratto all'art. 9 vi è specifica indicazione e conseguente sottoscrizione della clausola “visto e piaciuto”.
Detta clausola costituisce un patto di limitazione/esonero della garanzia, mediante il quale il rischio che la cosa venduta non funzioni passa dal venditore all'acquirente. Con essa l'acquirente dichiara di aver preso visione del bene nello stato in cui si trova e di accettarlo così com'è.
Secondo al Suprema Corte “In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede “
(Cassazione civile, sez. II, 11 Luglio 2024, n. 19061).
La validità ed efficacia della clausola nel caso in esame è confermata dalla specifica approvazione della stessa con doppia sottoscrizione apposta dall'acquirente in calce al contratto.
Pertanto, nel caso di specie, l'acquirente poteva invocare solamente la garanzia per vizi occulti o sottaciuti dal venditore come inevitabile conseguenza dell'accettazione della suddetta clausola.
pagina8 di 13 Ebbene, si osserva dalla carta di circolazione, depositata nel fascicolo di parte , che il CP_3 veicolo è un furgone isotermico con gruppo frigorifero. Per tale tipo di furgone risulta obbligatorio avere un AT in corso di validità.
Il certificato AT viene descritto dal CTU come l'attestazione che riporta informazioni specifiche indispensabile per tutti i furgoni frigorifero. In esso vengono riportate le notizie che identificano il mezzo come marca, tipo, numero di telaio, targa, estremi del verbale di isotermia che determina il valore “K” del veicolo e rese frigorifere, numero di verbale del gruppo frigorifero, classificazione
Atp del mezzo e scadenza del certificato. Come espressamente affermato dal CTU: “La durata dell'attestazione Atp sui furgoni isotermici ha una validità di 6 anni dalla data di rilascio e può essere rinnovata per due volte, per tre anni. Dopo 9 anni i camion refrigerati di classe FRC e RRC
(-20°C) vengono declassati a livello FNA (0°C). Per mantenere lo standard originale bisogna rinnovare l'attestazione Atp. Il rinnovo Atp può essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data di scadenza Atp, è retroattivo e perciò la certificazione è valida con continuità. I trasportatori che continuano a percorrere le strade europee nonostante la scadenza dell'attestazione di idoneità dei veicoli isotermici incorrono in sanzioni pecuniarie che variano da EUR 38,00 a EUR 7.369,00.
Afferma il CTU che “nell'annuncio si specifica che il furgone è dotato di frigo isotermico thermoking rete – strada classe c rinforzato frcx 0 +4 fino -20, atp valida fino agosto 2022 …. Il
Venditore non ha esposto dati errati, ha semplicemente preso i dati contenuti sul documento ufficiale del Ministero”, pertanto anche secondo quanto riscontrato dal CTU, l'AT del furgone era valido al momento della compravendita in quanto aveva scadenza in agosto 2022 mentre alla data del sopralluogo del CTU nel luglio 2023 non era stato rinnovato.
4. Stato del veicolo accertato dal CTU
Si richiamano i punti della CTU da cui emerge la descrizione precisa del veicolo “Il veicolo si presenta in ordine, funzionante e marciante, tant'è che è stato condotto presso lo studio del sottoscritto direttamente dal CTP che l'ha guidato in prima persona…
…Il gruppo frigorifero, visionato in contraddittorio, risulta essere identificato dalla targhetta che si riporta sotto in fotografia e risulta corrispondere nominalmente ai dati contenuti nel certificato
AT presente in atti
Da scheda tecnica risulterebbe una capacità di refrigerazione di 945 W quando all'esterno la temperatura è 30 gradi e all'interno -20.
Appare evidente che i furgoni isotermici sono soggetti a potenziale “usura” e pertanto è possibile attendersi che dopo anni di utilizzo le prestazioni globali diminuiscano di livello.
In questa sede si ritiene sufficiente effettuare una analisi formale della documentazione disponibile
a livello ufficiale, e in particolare l'attestato AT, e al più confrontarlo con la scheda tecnica del
pagina9 di 13 gruppo frigorifero, documento “ufficioso”, reperito in rete che al momento ha un valore molto minore anche in virtù delle specificazioni e delle manleve in esso contenute…..
Stringendo al dato minimo indispensabile, l'attestato AT certifica che nelle condizioni standard di prova, considerando componenti nuovi nel 2016 (cioè cella nuova e gruppo frigorifero nuovo) una temperatura esterna di 30 °C in condizioni normate e una temperatura interna non da raggiungere ma solo da mantenere di -20°C (cioè 20 gradi sotto zero) la potenza frigorifera utile fornita nominalmente dal gruppo V200/20 così come fornito dalla casa, senza modifiche di sorta, è pari a
1022 W (evidentemente con alimentazione di rete) e risulta sufficiente per compensare le perdite di
“freddo” attraverso le pareti.
ESAME DEI DATI INDICATIVI DISPONIBILI IN RETE
Dai dati disponibili in rete si evince che nelle condizioni standard di prova, considerando una temperatura esterna di 30 °C e una temperatura interna da mantenere di -20°C (cioè 20 gradi sotto zero) la potenza frigorifera utile fornita nominalmente dal gruppo V200/20 così come fornito dalla casa, senza modifiche di sorta, è pari a 945 W in condizioni di alimentazione da rete.
Ciò detto, al momento si ritiene che abbia valore fino a prova contraria il documento emesso redatto e firmato dal Ministero dei Trasporti, datato 2014 e riferito alle condizioni fisiche del sistema nell'anno 2016, con scadenza nell'agosto 2022.
IN MERITO AL DIFETTO LAMENTATO
L'Attore lamenta il difetto del mezzo che non raggiungerebbe 20 gradi sottozero ma solo 12 gradi sottozero.
Tuttavia non si trova in atti alcun dettaglio circa le condizioni in cui tale “scadimento” prestazionale si verificherebbe.
Non è specificato a quale temperatura la merce viene caricata nel furgone (è merce che si trova già a 20 gradi sotto zero? Oppure a temperatura maggiore o inferiore?); non è specificato quanto tempo passa tra il carico della merce e la partenza del trasporto, non è specificata la durata del trasporto non è specificato il numero di aperture degli accessi al cassone refrigerato…
In base al contratto, il bene compravenduto risulta effettivamente un automezzo conforme alla descrizione del contratto stesso, in quanto non emergono differenze tra quanto scritto nel contratto
e quanto fornito. ….(omissis)
Il gruppo frigorifero oggetto di contrato ammette l'utilizzo del solo refrigerante R134A come da scheda tecnica reperibile in rete……(omissis)
In base alla documentazione redatta dal Ministero dei Trasporti nell'anno 2016, in tale data il sistema composto da cella + gruppo frigorifero risultava idoneo a mantenere al proprio interno la temperatura di -20 gradi centigradi (venti gradi sotto zero) considerando le condizioni standard di
pagina10 di 13 prova (aria esterna a 30 °C in condizioni normate, tempo di durata della prova definito, restanti parametri come da protocollo di prova)…..(omissis)
Quello che succedeva nell'anno della compravendita 2022 non possiamo accertarlo in contraddittorio. Dall'esame degli atti sembra che l'Attore non abbia fornito alcun dato tecnico verificabile circa le condizioni di utilizzo per le quali lamentava la non possibilità di raggiungere le temperature sottozero desiderate, o quantomeno non esistono tali dati nei fascicoli del presente procedimento. …(omissis)
Le informazioni a cui possiamo ragionevolmente accedere sono le seguenti:
-Alla data del certificato AT risulta indiscutibile che il sistema cella + frigo fosse in grado di rispettare la richiesta di mantenere -20°C con temperatura esterna di +30°C alle condizioni di prova (cfr cetificato AT).
- Il funzionamento tra l'agosto 2022 e il febbraio 2023 non possiamo accertarlo in contraddittorio né tantomeno desumerlo con certezza da un certificato del 2016
-Il funzionamento del sistema da marzo 2023 in poi, dopo la scadenza definitiva dell'AT presente al momento della compravendita, potremmo teoricamente accertarlo in contraddittorio a fronte di una complessa prova in un centro autorizzato, ma appare abbastanza inutile effettuare tale prova in quanto, per come si legge la norma relativa ai trasporti refrigerati, il certificato di classe C –
FRC X appare scaduto e sembra trascorso il periodo massimo per il rinnovo.
-Quello che risulta documentalmente evidente è che il mezzo compravenduto, dotato di certificazione AT che all'epoca era ancora valida per qualche mese, non presentava difetti documentali di alcun genere, e non presentava difetti immediatamente rilevabili in termini di visione diretta, in quanto non si riscontrano eccezioni sul contratto.
E' possibile, si ribadisce, che la caratteristica prestazionale documentalmente raggiunta nel 2016 si sia deteriorata nei quasi 6 anni successivi per semplice vetustà, ma sembra che tale deterioramento sia insito nella normativa AT quando specifica che trascorso un certo periodo la classe utile “diminuisce” di livello.
Oltre a questo, se anche volessimo considerare l'ipotesi che l'AT sia stato generato mediante calcolo e non mediante collaudo diretto, risulta che le potenze del gruppo frigorifero indicate sul certificato AT a firma del Ministero dei Trasporti risultano compatibili con la classe attribuita da calcolo al mezzo oggetto di quesito;
invece se utilizziamo le potenze del gruppo frigorifero indicate nel certificato di omologazione proposto dal CTP e non presente in atti, la classe da attribuire risulterebbe inferiore;
il tutto, si ripete, nell'eventualità che il certificato AT sia stato redatto tramite CALCOLO e non tramite
DO come invece indicato sul certificato stesso.
pagina11 di 13 La differenza riscontrata dal CTP è quindi tra le potenze riportate sul certificato di omologazione del gruppo frigorifero (documento emesso dal Ministero dei Trasporti non presente in atti e pertanto non acquisibile) e le potenze indicate sempre dal Ministero dei Trasporti sul certificato
AT associato al mezzo in esame.
A parere del sottoscritto non è possibile allo stato attuale definire se esista o meno una discrepanza tra i due documenti e, nel caso, quale dei due sia più corretto e quale dei due sia più errato. Sono entrambi documenti emessi dal Ministero dei Trasporti e pertanto entrambi documenti validi oltre ogni ragionevole dubbio.
Resta l'evidenza del fatto che esiste ed è prodotto in atti, un documento AT emesso dal Ministero dei Trasporti nell'agosto 2016 che afferma che il mezzo oggetto di quesito aveva, alla data del documento (7 anni fa!) i requisiti per appartenere alla classe indicata e cioè quella classe che, da nuovo in condizione di prova, riesce a mantenere la temperatura di -20°C per il tempo previsto dalla normativa.”
5. Infondatezza della domanda di parte attrice
Ebbene, alla luce di tutto quanto esposto, si deve accertare quanto segue.
Il veicolo acquistato nel 2022 si trovava in condizioni conformi a quanto specificamente indicato in contratto e nel certificato Atp.
Non presentava difetti occulti e l'acquirente, con la clausola visto e piaciuto, si suppone avesse effettuato tutte le verifiche del caso al fine di accertare la potenzialità del mezzo secondo i suoi scopi.
Pertanto ad oggi, l'infondatezza della domanda deriva da una duplice considerazione.
L'accertata assenza di vizi occulti o sottaciuti dal venditore, in presenza della clausola visto e piaciuto non attribuisce alla società attrice la facoltà di eccepire i difetti lamentati.
Detta affermazione è ancor più confermata dalla mancanza indicazione nelle clausole contrattuali
“ripristini concordati” di una volontà di attestare l'effettiva potenza refrigerante del furgone, cosa che l'attrice aveva tutta la possibilità di verificare qualora avesse davvero ritenuto essenziale detta qualità.
In secondo luogo, anche qualora tali difetti fossero emersi, essi non possono certamente essere considerati tali da supporre l'aliud pro alio. Infatti, il furgone, con il cambio della cella frigorifera non si manifestava affatto inidoneo all'uso cui era destinato.
Infatti, la giurisprudenza in materia, in casi di veicoli, ritiene ricorrere la fattispecie di aliud pro alio in casi di estrema gravità quali la contraffazione di telaio o la vendita di veicolo di altezza immodificabile e tale da non poter circolare nel paese di destinazione.
pagina12 di 13 Nel caso in esame il veicolo è risultato pienamente conforme a quanto dichiarato dal venditore e comunque non tale da essere totalmente inidoneo all'uso.
Del pari non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per la sostituzione dell'albero di trasmissione in virtù della garanzia (12+12) SI Easy, in quanto in atti non vi è prova documentale dell'effettivo pagamento della relativa fattura (Doc. 8 di parte attrice)
Pertanto, da tutto quanto sopra esposto, deriva il totale rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14 n.55 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Pertanto, parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, che si liquidano, secondo i parametri indicati, con applicazione dello scaglione medio (e minimo per attività decisionale) fino ad euro 26.000,00 e dunque quantificate nell'importo complessivo di Euro 5.077,00 oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori di legge.
Le spese di CTU seguono la soccombenza e spettano definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:
_ Rigetta la domanda di parte attrice;
_Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della convenuta, che liquida in complessivi € 5.077,00 (parametri medi), oltre spese generali, spese non imponibili ed accessori di legge.
_ Spese di CTU a carico di parte attrice in via definitiva.
La presente sentenza si intende pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 4.10.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
AR TE CI
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