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Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08102/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/03/2026
N. 01758 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08102/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8102 del 2025, proposto dalla prof.ssa SA
NN AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Cineca - Consorzio Interuniversitario, non costituita in giudizio
nei confronti N. 08102/2025 REG.RIC.
MO La SC, IL ET, ER ON, NN LL, AM
RI, DR RP, SArio IC, DR AV, RC Di BE,
RU MA, non costituiti in giudizio
per l'ottemperanza
al decreto del Presidente della Repubblica, n. 251/A del 9 aprile 2025
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il Consigliere Michele
EC e uditi per le parti gli avvocati Claudia Pironti e Aurelio Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 30 marzo 2022, l'odierna ricorrente - in qualità di professoressa associata dell'Università di Firenze - presentava una domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione di finanziamenti di progetti di ricerca indetta dal Ministero dell'università e della ricerca (nel prosieguo anche il “Ministero”) con bando del 2 febbraio 2022 (D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022, nel prosieguo anche il “Bando”) nell'ambito del programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale) per il settore PE7 (Gruppo Scientifico Disciplinare 09 E2 Ingegneria dell'Energia Elettrica).
Il PRIN era finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(RR). N. 08102/2025 REG.RIC.
2. I progetti di ricerca avrebbero potuto affrontare tematiche relative a qualsiasi campo del sapere nell'ambito dei tre seguenti macrosettori dell'ERC (european research council):
(i) Scienze della vita (sigla LS);
(ii) Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (sigla PE);
(iii) Scienze sociali e umanistiche (sigla SH).
3. Ciascuno di questi macrosettori si articolava, a sua volta, in plurimi sotto-settori: segnatamente il macrosettore Scienze della vita (LS) si articolava in nove sotto-settori, il macrosettore Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE) si articolava in undici sotto-settori, il macrosettore Scienze sociali e umanistiche (SH) si articolava in sette sotto-settori.
4. L'art. 6 del Bando prevedeva che per ognuno dei ventisette sotto-settori sopra indicati il competente Comitato di Valutazione affidasse la valutazione scientifica dei relativi progetti a tre revisori esterni anonimi.
In particolare, il succitato art. 6 disponeva ai primi due commi che:
(i) “la valutazione è effettuata dai Comitati di Valutazione (CdV), uno per ciascuno dei ventisette settori di ricerca ERC, scelti dal CNVR sulla base di comprovata e specifica competenza nel settore di riferimento. Il MUR, con successivo decreto, provvede alla nomina dei Comitati di Valutazione, composti da cinque a quindici esperti scientifici scelti dal CNVR, in funzione della eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute per ciascun settore, designandone uno come coordinatore” (primo comma);
(ii) “per la valutazione scientifica dei progetti, i Comitati di Valutazione scelgono tre revisori esterni (c.d. referee) individuati nel rispetto del criterio della competenza scientifica. I tre revisori esterni sono scelti dall'albo di esperti scientifici del MUR
(REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nonché da eventuali altre banche dati, anche internazionali, in conformità con i principi di cui N. 08102/2025 REG.RIC.
all'art. 64 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge
29 luglio 2021, n. 108. I revisori sono anonimi ed operano in completa indipendenza secondo i criteri di valutazione di cui all'Allegato 3, che forma parte integrante del presente bando. I nominativi dei componenti dei Comitati di Valutazione e gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alla procedura di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando” (secondo comma).
5. L'Allegato III del Bando stabiliva poi, all'art. 2.4, che “ogni progetto è soggetto ad una soglia di punteggio massimo pari a 100 e ad una soglia di punteggio minimo pari
a 75. Tutti i progetti che totalizzino un punteggio inferiore alla citata soglia minima
(pari a 75) non sono finanziabili”.
6. All'esito della procedura, con atto pubblicato in data 25 maggio 2023, la Direzione
Generale della Ricerca del Ministero approvava la graduatoria di merito della procedura de qua. Al progetto presentato dall'odierna ricorrente venivano assegnati
83 punti. Tale punteggio - sebbene superiore rispetto alla soglia minima di 75 punti - non si rivelava però sufficiente per accedere al finanziamento in base ai fondi stanziati e ai progetti complessivamente presentati.
7. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'odierna ricorrente impugnava l'atto di approvazione della graduatoria finale e i verbali della procedura.
Il gravame era affidato a plurimi motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente contestava la scelta del Comitato di Valutazione del settore PE7 di non avvalersi dei revisori esterni in violazione dell'allegato 3 del
Bando, il quale – come visto – affidava la valutazione a tre revisori esterni anonimi.
Il Comitato di Valutazione obiettava che la scelta di prescindere dall'apporto valutativo dei revisori esterni sarebbe stata imposta dal sopravvenuto art. 28, comma
2 quater, del d.l. n. 50/2022 (convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022) recepito con il decreto direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022. La ricorrente replicava, tuttavia, che tale norma non consentiva affatto di prescindere dall'apporto valutativo dei N. 08102/2025 REG.RIC.
revisori esterni, posto che essa si limitava soltanto a disciplinare il numero massimo dei revisori da ingaggiare (ciò implicando, quindi, che non si sarebbe comunque potuto fare a meno dell'apporto dei revisori).
Con il secondo motivo, la ricorrente sosteneva che alcuni dei componenti del Comitato di Valutazione avrebbero omesso di segnalare le incompatibilità esistenti con due candidati in violazione dell'art. 11 del Bando e dell'art. 1.6 delle “Linee guida per i comitati di valutazione – PRIN 2022”: tale incompatibilità sarebbe stata determinata dalle numerose pubblicazioni (oltre 20) di cui un commissario e un candidato risultavano coautori nei cinque anni precedenti al progetto di ricerca, come si ricavava dalla documentazione estratta dalla piattaforma Internazionale Scopus accreditata dal
Ministero MUR ed utilizzata per valutare la qualità della ricerca.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamentava che uno dei componenti del Comitato di
Valutazione del settore PE7, nominato con decreto direttoriale n. 1608/2022, sarebbe stato privo della competenza specifica in relazione ai progetti di ricerca ricadenti nel settore PE7.
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente censurava la correttezza del punteggio assegnatole (83 punti) e sosteneva che avrebbe avuto diritto a conseguire il maggior punteggio di 96 punti.
8. Con il parere n. 1411 del 18 novembre 2024, reso all'esito dell'adunanza del 16 ottobre 2024 e successivamente sfociato nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 251/A del 9 aprile 2025, la sezione prima del Consiglio di Stato aveva espresso l'avviso di accogliere il ricorso (con conseguente annullamento della graduatoria di merito per il settore PE7) con esclusivo riguardo al primo dei motivi di gravame sopra elencati.
In sintesi, quindi, il parere posto a fondamento del decreto presidenziale ora in ottemperanza respingeva la gran parte dei motivi e ne accoglieva, invece, soltanto uno. N. 08102/2025 REG.RIC.
Per quel che concerne i motivi respinti, il parere del Consiglio di Stato si esprimeva nei seguenti termini:
(i) “come ripetutamente affermato dalla consolidata giurisprudenza, le valutazioni delle commissioni di gara o di concorso costituiscono espressione dell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta loro per lo svolgimento delle delicate competenze di cui sono titolare, così che esse sfuggono al sindacato di legittimità salvo la manifesta irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e arbitrarietà, che non si apprezzano nel caso di specie”;
(ii) “anche l'opinabilità di dette valutazioni non costituisce illegittimità delle stesse”;
(iii) “le deduzioni della ricorrente circa la pretesa erroneità del punteggio attribuito al proprio progetto è frutto di una mera opinione personale e si sostanzia in un mero dissenso dalle valutazioni espresse dalla commissione, che come tale non è indice di illegittimità di quelle valutazioni”;
(iv) “quanto al profilo delle asserite incompatibilità tra commissari e candidati, deve ricordarsi che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale le cause di incompatibilità sono di stretta interpretazione, per quanto la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste, salvo che tale collaborazione si caratterizzi per l'intensità e la protrazione nel tempo così determinando in concreto il condizionamento del commissario, circostanza di cui non vi è alcuna prova nel caso di specie, né sono stati rappresentati obiettivi elementi indiziari”.
Per quel che riguarda, invece, il motivo accolto, il dictum della sezione consultiva del
Consiglio di Stato era in sintesi il seguente:
(i) “la ricorrente ha lamentato che il Comitato di Valutazione del Settore PE7 ha deciso di non avvalersi dei revisori in violazione dell'allegato 3 del bando (di cui al N. 08102/2025 REG.RIC.
decreto direttoriale, n. 104 del 2 febbraio 2022) che affidava la valutazione a tre revisori esterni anonimi”;
(ii) “secondo l'Amministrazione la scelta contestata dalla ricorrente sarebbe stata determinata dalla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 28, comma 2 quater, d.l. n.
50/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022, recepita con il decreto direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022. Secondo l'Amministrazione tale nuova disciplina statale avrebbe imposto una modifica del bando con l'attribuzione al
Comitato di valutazione del pertinente settore ERC, previa discussione collegiale, della valutazione dei progetti di ricerca, con la facoltà di rivolgersi ai revisori esterni.
Secondo tale ricostruzione, ciascun progetto di ricerca sarebbe stato valutato mediante compilazione e approvazione collegiale da parte del competente Comitato di valutazione (segnatamente PE7) di una sola scheda di valutazione, denominata
“c.d. Evaluation Summary Report”, senza avvalersi dei revisori, motivo per il quale non esistevano né schede valutative di quest'ultimi, né le schede valutative redatte dai singoli componenti del Comitato di valutazione”;
(iii) tuttavia, “dalla agevole lettura di tale disposizione si evince che l'attività valutativa dei progetti PRIN doveva essere affidata ai revisori e al competente comitato di valutazione. L'unica modifica apportata infatti da tale dettato normativo attiene al numero massimo dei revisori da incaricarsi per l'attività valutativa in questione. È da escludere, pertanto, che possa accogliersi la interpretazione del
Ministero resistente secondo la quale l'anzidetta normativa sopravvenuta alla pubblicazione del bando in questione avrebbe giustificato l'adozione del decreto direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022, che all'art. 2 prevede che: “i Comitati di
Valutazione valutano le proposte progettuali avvalendosi, ove necessario, di revisori esterni competenti in materia, nel numero massimo di 800 per ciascun bando, ai sensi dell'art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91” precisando all'art. 3 che “l'unico N. 08102/2025 REG.RIC.
documento ufficiale agli atti di procedura sarebbe costituito dall'“Evaluation
Summary Report – ESR”. 6.- Ne segue che il decreto direttoriale n. 1580/2022 è illegittimo perché in contrasto con l'art. 28, d.l. 50/2022, convertito in l. n. 91/2022, che non contempla una facoltà di utilizzo dei revisori, né legittima l'assenza di verbalizzazione delle operazioni valutative dei revisori e/o dei componenti del
Comitato di valutazione”.
9. Successivamente, al fine di dare esecuzione al decreto del Presidente della
Repubblica n. 251/A del 9 aprile 2025, il Ministero ha adottato il D.D. n. 1032 del 5 agosto 2025, con cui ha approvato la nuova graduatoria a seguito della rivalutazione delle sole proposte progettuali aventi ad oggetto il settore PE7 presentate dall'odierna ricorrente e da dieci dei trecentottantatre candidati in concorso per il settore in questione (segnatamente i signori La SC MO, ET IL, ON
ER, LL NN, RI AM, RP DR, IC SArio,
AV DR, Di BE RC e RU MA).
Per effetto di questa nuova rivalutazione, pertanto, il finanziamento è stato nuovamente accordato ai dieci candidati in questione, ma non anche all'odierna ricorrente.
10. Con l'odierno ricorso per ottemperanza, pertanto, la ricorrente impugna il summenzionato atto di riesercizio del potere (id est la D.D. n. 1032 del 5 agosto 2025)
e ne censura la natura asseritamente violativa e/o elusiva del giudicato.
In particolare, sul presupposto della violazione o elusione del giudicato, la ricorrente insta:
(i) in primo luogo per la dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'atto amministrativo impugnato e di tutti gli atti da esso presupposti;
(ii) in secondo luogo (ed in subordine) per il risarcimento di tutti i danni “subìti e subendi dalla ricorrente in ragione della ingiustificata inottemperanza del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 251/A del 9 aprile 2025, chiedendo, altresì, che il N. 08102/2025 REG.RIC.
Giudice adito indichi, in applicazione del meccanismo di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., l'importo dovuto dalla p.a. resistente in caso di successive, perpetrate violazioni e/o inosservanza delle statuizioni di cui al presente giudizio, ovvero per ogni ipotesi di ritardo nell'esecuzione di quanto statuito con pronuncia esecutiva, con richiesta di nomina del Commissario ad acta”.
11. Il Ministero si è ritualmente costituito nel giudizio di ottemperanza per resistere al ricorso.
In particolare, la difesa erariale ha innanzitutto eccepito che il presente giudizio – in quanto finalizzato alla declaratoria di nullità e/o all'annullamento di atti amministrativi adottati nell'ambito di una procedura finanziata con le risorse del
RR – dovrebbe:
(a) anzitutto soggiacere al rito abbreviato prescritto dall'art. 12 bis, comma 3, del d.l.
n. 68/2022 (il quale prevede al comma 5 - proprio per i giudizi relativi a procedure aventi ad oggetto interventi finanziati con il RR - che a tali giudizi “si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”), da ciò derivandone, in tesi, la necessità di una “conversione di rito”;
(b) inoltre essere sottoposto ad un'integrazione del contraddittorio “nei confronti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze “Servizio Centrale per il RR” e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Europei, il RR
e le Politiche di Coesione, in quanto parti necessarie del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, d.l. n. 68/22”.
Inoltre, la difesa erariale ha instato per la reiezione nel merito di tutte le censure sollevate dalla parte ricorrente.
12. Successivamente, all'esito della camera di consiglio del 3 marzo 2026, il Collegio ha assunto la causa in decisione. N. 08102/2025 REG.RIC.
DIRITTO
13. In limine litis, va rilevato che, sebbene il presente giudizio ricada nel campo di applicazione dell'art. 12 bis, comma 3, del d.l. n. 68/2022 (il quale prevede che ai giudizi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate con le risorse del RR
“si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104”), cionondimeno il presente giudizio risulta già coerente con il rito speciale previsto dal summenzionato articolo.
Viene in rilievo, infatti, un giudizio di ottemperanza che è già di per sé sottoposto alla dimidiazione dei termini processuali propria e tipica di tutti i giudizi camerali (cfr. art. 87, co. 3, c.p.a.).
Ne discende, pertanto, che il rito camerale dimidiato già instaurato con il presente giudizio di ottemperanza, è coerente con la disposizione processuale applicabile alle controversie in materia di RR (e cioè l'art. 119, co. 2, c.p.a., a cui rinvia l'art. 12 bis del d.l. n. 68 del 2022, secondo il quale “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati dal presente articolo”).
Ne discende, quindi, che non è necessaria alcuna conversione di rito.
14. Sempre in via preliminare, va anche osservato che non è necessario disporre alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ed infatti, l'art. 12 bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022 prevede che “sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel RR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che N. 08102/2025 REG.RIC.
prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica
l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
Nel caso di specie, l'amministrazione centrale “titolare degli interventi previsti nel
RR” – così come si evince dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 – è il già evocato Ministero dell'università e della ricerca (e non il
MEF).
15. Passando ora all'esame dei motivi di gravame, va rilevato che essi sono complessivamente infondati.
SUL PRIMO MOTIVO DI RICORSO
16. Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che in base al parere del
Consiglio di Stato posto a fondamento del decreto presidenziale ora in ottemperanza l'atto impugnato avrebbe dovuto rivalutare (con il doveroso apporto valutativo dei revisori esterni) non già soltanto i progetti di ricerca della ricorrente e dei dieci controinteressati che la ricorrente aveva evocato in giudizio con il ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato, bensì i progetti di ricerca di tutti i 383 candidati che avevano presentato progetti di ricerca per il settore PE7.
Sennonché, l'atto ora impugnato in sede di ottemperanza dichiara apertamente di aver rivalutato i soli progetti di ricerca dell'odierna ricorrente e degli altri dieci candidati evocati in giudizio.
Il fulcro argomentativo della doglianza consiste, quindi, nel rilevare che il parere del
Consiglio di Stato (poi sfociato nel decreto presidenziale) avrebbe statuito
“l'illegittimità dell'intera graduatoria del settore PE7, avendo accertato che l'attività valutativa dei progetti PRIN 2022 doveva essere affidata non solo al Comitato di valutazione ma anche ai revisori, mediante specifica verbalizzazione delle singole operazioni valutative, vizi che, tra l'altro, per natura travolgono inevitabilmente tutti
i progetti presenti in graduatoria”. N. 08102/2025 REG.RIC.
In sintesi, la tesi della ricorrente è che il parere posto a fondamento del decreto presidenziale in ottemperanza – avendo accertato un vizio radicale che inficiava l'intera procedura (id est l'omesso coinvolgimento dei revisori nell'attività di valutazione dei progetti di ricerca) – avrebbe dovuto spingere il Ministero a rivalutare
(mercé i revisori) tutti i 383 progetti di ricerca presentati per il settore PE7 (e non soltanto il progetto di ricerca della ricorrente e degli altri dieci candidati evocati in giudizio).
Ciò che, però, non è mai avvenuto (con conseguente asserita violazione del giudicato).
16.1. Il motivo è infondato.
Va premesso che l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica dell'esatto adempimento - ad opera dell'amministrazione - dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione. Questa verifica, che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, comporta per il giudice dell'ottemperanza un'attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum - causa petendi - motivi – decisum” (Cons. Stato,
Sez. VII, 23 luglio 2024, n. 6623).
Orbene, proprio principiando dal petitum del giudizio di cognizione, non si può fare a meno di rilevare che:
(i) l'originaria domanda di annullamento proposta dalla ricorrente con il ricorso straordinario al Capo dello Stato era diretta alla caducazione della graduatoria finale di merito della procedura de qua soltanto “per quanto di interesse della ricorrente”
(cfr. pag. 2 del ricorso straordinario);
(ii) gli atti di valutazione dei progetti di ricerca di cui era stato chiesto l'annullamento sono soltanto quelli relativi ai dieci candidati evocati in giudizio (la ricorrente instava, N. 08102/2025 REG.RIC.
infatti, per l'annullamento delle sole “griglie di valutazione compilate dai Comitati di valutazione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dal Comitato per la posizione dei candidati La SC MO,
ET IL, ON ER, LL NN, RI AM, RP DR,
IC SArio, AV DR, Di BE RC e RU MA”) (cfr. ancora pag. 2 del ricorso straordinario);
(iii) ad ulteriore conferma di quanto precede, si chiedeva l'annullamento dei “verbali
e le valutazioni operate dai revisori limitatamente ai 10 candidati suindicati nonché della prof.ssa ing. AS”.
In base ad un complessivo esame delle domande formulate dalla ricorrente con il ricorso straordinario, pertanto, emerge chiaramente che se da un lato la ricorrente aveva censurato la scelta del Ministero di non avvalersi dei revisori esterni, dall'altro lato, tuttavia, la volontà della ricorrente era quella di caducare (e successivamente rinnovare) i soli atti di valutazione dei progetti di ricerca della stessa ricorrente e degli altri dieci candidati evocati in giudizio, e non gli atti di valutazione dei progetti di ricerca di tutti i candidati che avevano presentato progetti per il settore PE7.
Diversamente opinando, del resto, la ricorrente avrebbe dovuto instare (nel giudizio incardinato con il ricorso straordinario) per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'intera platea di candidati interessati dalla procedura, ciò che però non è mai avvenuto.
Il che conferma, quindi, che la reale volontà della ricorrente – per come essa emerge dalle domande articolate con il ricorso straordinario – era quella di annullare le valutazioni dei soli dieci candidati evocati in giudizio.
Pertanto, siccome l'accoglimento della domanda non può mai andare oltre i “limiti della domanda” (cfr. art. 34, co. 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.) il decreto decisorio posto ora in ottemperanza obbliga giocoforza il Ministero a rivalutare i soli progetti di ricerca della ricorrente e degli altri dieci candidati evocati in giudizio. N. 08102/2025 REG.RIC.
Il che risulta avvenuto con gli atti impugnati nel presente giudizio, ciò che esclude, quindi, il primo profilo di violazione del giudicato agitato con il primo motivo di ricorso.
SUL SECONDO MOTIVO DI RICORSO
17. Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che, in sede di rivalutazione del progetto della ricorrente e degli altri dieci candidati, il Ministero avrebbe nuovamente omesso - ancora una volta in asserita violazione del giudicato - di avvalersi dei revisori esterni, così sostanzialmente reiterando il vizio già stigmatizzato con il parere posto in ottemperanza.
17.1. Anche questo motivo è infondato.
Risulta ex actis, infatti, che:
(i) con decreto direttoriale del 3 giugno 2025 adottato a valle del giudicato posto ora in ottemperanza, il Ministero stabiliva - all'art. 3 comma 3 - che “per ogni progetto il
Comitato di Valutazione designa tre revisori esterni mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato ed individuati nel rispetto del criterio della competenza scientifica, nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione
Europea, dal Ministero stesso (REPRISE), da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie e da banche dati, anche internazionali, selezionate dal
CNVR. All'interno della terna di revisori assegnata a ciascun progetto, il competente
Comitato di Valutazione individua un revisore, detto “rapporteur””;
(ii) con verbale di insediamento del 5 giugno 2025, il Comitato di Valutazione ha dato atto che “il Comitato, dunque, riavvia le attività di valutazione per i progetti dei 10 candidati individuati nonché della Prof.ssa SA NN AS secondo le modalità previste dall'Allegato 3 al bando PRIN 2022 e delle relative Linee Guida di valutazione. In particolare, il Comitato prende atto che la valutazione di ciascun progetto dovrà essere affidata a tre revisori esterni anonimi scelti dall'albo di esperti N. 08102/2025 REG.RIC.
scientifici del MUR (REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nonché da eventuali altre banche dati, anche internazionali.
All'interno della terna di revisori assegnata a ciascun progetto, il Comitato di
Valutazione individua un “rapporteur””;
(iii) con verbale finale del 28 luglio 2025, il Comitato di Valutazione ha infine attestato che “la rivalutazione è stata condotta secondo le modalità previste dall'Allegato 3 al
Bando PRIN 2022 e nel rispetto delle relative Linee Guida di valutazione”.
Sono presenti in atti, quindi, specifici atti di verbalizzazione con i quali il Comitato di
Valutazione certifica l'avvenuto coinvolgimento dei revisori esterni nel rispetto dell'Allegato 3 del Bando.
Tali dichiarazioni, contenute in verbali redatti da pubblici ufficiali (quali senz'altro sono i componenti del Comitato di Valutazione nell'esercizio delle funzioni assegnategli dalla lex specialis) devono ritenersi fidefacenti sino a querela di falso, giammai esperita dalla ricorrente.
Il che basta a respingere il secondo motivo di ricorso.
SUL TERZO MOTIVO DI RICORSO
18. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole del fatto che l'atto ora impugnato non è stato preceduto da alcuna verbalizzazione dell'attività svolta dal Comitato di
Valutazione. In particolare, l'appellante deduce che “nello spatium temporis tra
l'inizio e la fine dei lavori di rivalutazione non risultano essere stati redatti verbali, ignorando quanto statuito dal Consiglio di Stato con il parere reso inter partes, allorquando ha statuito l'illegittimità dell'originaria graduatoria di cui al
D.D.716/2023 e del sotteso D.D. n. 1580/2022 per “assenza di verbalizzazione delle operazioni valutative dei revisori e/o dei componenti del Comitato di valutazione””.
A tal proposito, l'appellante soggiunge che “se la valutazione di ogni singolo progetto di ricerca è stata affidata ad una decisione collegiale riassunta in una scheda di valutazione, denominata “c.d. Evaluation Summary Report”, ci si domanda come N. 08102/2025 REG.RIC.
siano state concretamente gestite le rilevate situazioni di incompatibilità, posto che non vi è traccia dell'effettiva astensione dei componenti del Comitato di valutazione che presentano (e presentavano) conflitti di interesse, tanto in violazione dell'art. 11 del bando nonché del principio di imparzialità e buon andamento della p.a.”.
18.1. Anche questo motivo è infondato.
Alla base di tale motivo è presente, infatti, un'erronea ricostruzione dell'effettivo dictum del parere posto in ottemperanza.
In base ad una complessiva lettura di tale parere, invero, emerge chiaramente che il vizio effettivamente stigmatizzato dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato non
è tanto il profilo meramente formale dell'assenza di verbali “intermedi” dell'attività dei revisori esterni, quanto piuttosto il profilo sostanziale dell'omesso coinvolgimento di tali revisori in violazione della normativa in materia.
Detto in altri termini, il giudicato posto ora in ottemperanza ha annullato la prima graduatoria non certamente per il vizio meramente procedimentale dell'assenza di atti di verbalizzazione intermedi delle valutazioni dei revisori esterni, bensì per il vizio sostanziale della riscontrata assenza di qualsiasi valutazione di tali revisori.
In tale contesto, pertanto, il fatto che manchino – in sede di rivalutazione dei progetti di ricerca de quibus – atti di verbalizzazione intermedi dell'attività dei revisori esterni, non può configurare alcuna violazione o elusione del giudicato.
Come già visto, infatti, sia il verbale di inizio delle attività del Comitato di Valutazione
(datato 5 giugno 2025) sia il verbale di conclusione delle attività del medesimo
Comitato (datato 28 luglio 2025) attestano chiaramente che i revisori esterni sono stati effettivamente coinvolti – in ossequio al dictum del giudicato – nella rivalutazione dei progetti di ricerca.
A ciò si aggiunga che la ricorrente ha avuto pieno accesso all'Evaluation Summary
Report, dal quale si possono evincere chiaramente i contenuti effettivi della N. 08102/2025 REG.RIC.
valutazione del proprio progetto di ricerca (attraverso giudizi non soltanto numerici ma anche discorsivi dei revisori esterni).
Va da sé che è presente agli atti una traccia evidente dell'attività valutativa compiuta dai revisori esterni, in base alla quale la ricorrente ha potuto certamente conoscere il razionale completo del punteggio assegnato a lei e agli altri dieci candidati evocati in giudizio.
In ogni caso, il vizio meramente procedimentale della mancata adozione di atti di verbalizzazione “intermedi” (attestanti le operazioni valutative concretamente compiute dai revisori esterni) non potrebbe comunque condurre all'annullamento dell'atto ora impugnato, non essendovi alcuna prova dell'incidenza sostanziale dello stesso sull'esito dispositivo finale dell'atto impugnato (cfr. art. 21-octies, secondo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241).
Va soggiunto, infine, che la regola dell'anonimato dei revisori esterni non può non avere un peso determinante sulla mancata predisposizione di verbali “intermedi” capaci di disvelare l'identità di detti revisori; orbene, tale regola di anonimato era stata espressamente sancita dall'art. 6 del Bando, e cioè da una disposizione della lex specialis che la ricorrente, tuttavia, non ha mai impugnato.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il terzo motivo va respinto.
SUL QUARTO MOTIVO DI RICORSO
19. Con il quarto motivo, l'appellante si duole del fatto che il Ministero, all'atto di rivalutare il progetto di ricerca della ricorrente e degli altri dieci candidati, avrebbe dovuto insediare un Comitato di Valutazione in diversa composizione.
Pertanto, il fatto che la rivalutazione sia stata effettuata dal Comitato di Valutazione nella medesima composizione soggettiva di quello che aveva adottato l'atto annullato con il decreto presidenziale del 9 aprile 2025, integrerebbe un ulteriore profilo di violazione del giudicato. N. 08102/2025 REG.RIC.
La tesi secondo cui i progetti di ricerca avrebbero dovuto essere rivalutati (in base al giudicato posto in ottemperanza) da un Comitato di Valutazione in diversa composizione, riceverebbe conferma (ad avviso della ricorrente) dai due seguenti elementi:
(i) primo elemento: l'erronea attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente con riferimento al sub-criterio “Impatto del progetto – max 20 punti”;
(ii) secondo elemento: l'asserita carenza di competenza specifica (con riferimento ai progetti di ricerca ricadenti nel settore PE7) di uno dei componenti del Comitato di
Valutazione, segnatamente il sig. WD KR IN (osserva in proposito la ricorrente che “la necessità di rivalutare i progetti tramite un Comitato di valutazione in diversa composizione emerge ancora di più se si considera che le operazioni risultano condotte anche da un soggetto privo della necessaria competenza specifica”).
In sintesi, la ricorrente “riprende” due argomenti censori originariamente respinti dal
Consiglio di Stato con il parere ora azionato in ottemperanza (segnatamente l'argomento dell'erronea valutazione tecnica del progetto della ricorrente e l'argomento dell'incompatibilità di alcuni componenti del Comitato di Valutazione) non già come vizi autonomi, bensì come indizi della necessità che il Comitato di
Valutazione si rideterminasse (a valle del giudicato) in una diversa composizione.
19.1. Anche questo motivo è infondato.
Il decreto decisorio posto ora in ottemperanza non prescriveva affatto che il Comitato di Valutazione si dovesse rideterminare in diversa composizione.
In assenza di siffatta prescrizione, pertanto, rientrava nello spettro delle legittime facoltà del Comitato quella di rideterminarsi in medesima composizione.
Lì dove la ricorrente avesse voluto censurare autonomi vizi sostanziali o procedurali del nuovo atto di valutazione del proprio progetto di ricerca, avrebbe ben potuto proporre un ricorso autonomo al T.A.R. finalizzato a censurare proprio questi vizi. N. 08102/2025 REG.RIC.
In difetto, tali vizi non possono essere dedotti nel giudizio di ottemperanza sub specie di violazione di una regola (quella della medesima composizione del Comitato di
Valutazione) che il decreto decisorio non ha mai posto.
20. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, va escluso qualsiasi profilo di violazione o esclusione del giudicato, con conseguente infondatezza sia della domanda di nullità
e/o annullamento, sia della domanda di risarcimento dei danni per mancata esecuzione del giudicato.
21. In conclusione, il ricorso per ottemperanza va respinto.
22. Per quel che concerne le spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del Ministero dell'Università e della
Ricerca.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca e le liquida in misura complessivamente pari ad euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA SS, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere N. 08102/2025 REG.RIC.
RC Morgantini, Consigliere
Michele EC, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Michele EC
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LA SS
Pubblicato il 05/03/2026
N. 01758 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08102/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8102 del 2025, proposto dalla prof.ssa SA
NN AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Cineca - Consorzio Interuniversitario, non costituita in giudizio
nei confronti N. 08102/2025 REG.RIC.
MO La SC, IL ET, ER ON, NN LL, AM
RI, DR RP, SArio IC, DR AV, RC Di BE,
RU MA, non costituiti in giudizio
per l'ottemperanza
al decreto del Presidente della Repubblica, n. 251/A del 9 aprile 2025
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il Consigliere Michele
EC e uditi per le parti gli avvocati Claudia Pironti e Aurelio Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 30 marzo 2022, l'odierna ricorrente - in qualità di professoressa associata dell'Università di Firenze - presentava una domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione di finanziamenti di progetti di ricerca indetta dal Ministero dell'università e della ricerca (nel prosieguo anche il “Ministero”) con bando del 2 febbraio 2022 (D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022, nel prosieguo anche il “Bando”) nell'ambito del programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale) per il settore PE7 (Gruppo Scientifico Disciplinare 09 E2 Ingegneria dell'Energia Elettrica).
Il PRIN era finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(RR). N. 08102/2025 REG.RIC.
2. I progetti di ricerca avrebbero potuto affrontare tematiche relative a qualsiasi campo del sapere nell'ambito dei tre seguenti macrosettori dell'ERC (european research council):
(i) Scienze della vita (sigla LS);
(ii) Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (sigla PE);
(iii) Scienze sociali e umanistiche (sigla SH).
3. Ciascuno di questi macrosettori si articolava, a sua volta, in plurimi sotto-settori: segnatamente il macrosettore Scienze della vita (LS) si articolava in nove sotto-settori, il macrosettore Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE) si articolava in undici sotto-settori, il macrosettore Scienze sociali e umanistiche (SH) si articolava in sette sotto-settori.
4. L'art. 6 del Bando prevedeva che per ognuno dei ventisette sotto-settori sopra indicati il competente Comitato di Valutazione affidasse la valutazione scientifica dei relativi progetti a tre revisori esterni anonimi.
In particolare, il succitato art. 6 disponeva ai primi due commi che:
(i) “la valutazione è effettuata dai Comitati di Valutazione (CdV), uno per ciascuno dei ventisette settori di ricerca ERC, scelti dal CNVR sulla base di comprovata e specifica competenza nel settore di riferimento. Il MUR, con successivo decreto, provvede alla nomina dei Comitati di Valutazione, composti da cinque a quindici esperti scientifici scelti dal CNVR, in funzione della eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute per ciascun settore, designandone uno come coordinatore” (primo comma);
(ii) “per la valutazione scientifica dei progetti, i Comitati di Valutazione scelgono tre revisori esterni (c.d. referee) individuati nel rispetto del criterio della competenza scientifica. I tre revisori esterni sono scelti dall'albo di esperti scientifici del MUR
(REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nonché da eventuali altre banche dati, anche internazionali, in conformità con i principi di cui N. 08102/2025 REG.RIC.
all'art. 64 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge
29 luglio 2021, n. 108. I revisori sono anonimi ed operano in completa indipendenza secondo i criteri di valutazione di cui all'Allegato 3, che forma parte integrante del presente bando. I nominativi dei componenti dei Comitati di Valutazione e gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alla procedura di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando” (secondo comma).
5. L'Allegato III del Bando stabiliva poi, all'art. 2.4, che “ogni progetto è soggetto ad una soglia di punteggio massimo pari a 100 e ad una soglia di punteggio minimo pari
a 75. Tutti i progetti che totalizzino un punteggio inferiore alla citata soglia minima
(pari a 75) non sono finanziabili”.
6. All'esito della procedura, con atto pubblicato in data 25 maggio 2023, la Direzione
Generale della Ricerca del Ministero approvava la graduatoria di merito della procedura de qua. Al progetto presentato dall'odierna ricorrente venivano assegnati
83 punti. Tale punteggio - sebbene superiore rispetto alla soglia minima di 75 punti - non si rivelava però sufficiente per accedere al finanziamento in base ai fondi stanziati e ai progetti complessivamente presentati.
7. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'odierna ricorrente impugnava l'atto di approvazione della graduatoria finale e i verbali della procedura.
Il gravame era affidato a plurimi motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente contestava la scelta del Comitato di Valutazione del settore PE7 di non avvalersi dei revisori esterni in violazione dell'allegato 3 del
Bando, il quale – come visto – affidava la valutazione a tre revisori esterni anonimi.
Il Comitato di Valutazione obiettava che la scelta di prescindere dall'apporto valutativo dei revisori esterni sarebbe stata imposta dal sopravvenuto art. 28, comma
2 quater, del d.l. n. 50/2022 (convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022) recepito con il decreto direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022. La ricorrente replicava, tuttavia, che tale norma non consentiva affatto di prescindere dall'apporto valutativo dei N. 08102/2025 REG.RIC.
revisori esterni, posto che essa si limitava soltanto a disciplinare il numero massimo dei revisori da ingaggiare (ciò implicando, quindi, che non si sarebbe comunque potuto fare a meno dell'apporto dei revisori).
Con il secondo motivo, la ricorrente sosteneva che alcuni dei componenti del Comitato di Valutazione avrebbero omesso di segnalare le incompatibilità esistenti con due candidati in violazione dell'art. 11 del Bando e dell'art. 1.6 delle “Linee guida per i comitati di valutazione – PRIN 2022”: tale incompatibilità sarebbe stata determinata dalle numerose pubblicazioni (oltre 20) di cui un commissario e un candidato risultavano coautori nei cinque anni precedenti al progetto di ricerca, come si ricavava dalla documentazione estratta dalla piattaforma Internazionale Scopus accreditata dal
Ministero MUR ed utilizzata per valutare la qualità della ricerca.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamentava che uno dei componenti del Comitato di
Valutazione del settore PE7, nominato con decreto direttoriale n. 1608/2022, sarebbe stato privo della competenza specifica in relazione ai progetti di ricerca ricadenti nel settore PE7.
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente censurava la correttezza del punteggio assegnatole (83 punti) e sosteneva che avrebbe avuto diritto a conseguire il maggior punteggio di 96 punti.
8. Con il parere n. 1411 del 18 novembre 2024, reso all'esito dell'adunanza del 16 ottobre 2024 e successivamente sfociato nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 251/A del 9 aprile 2025, la sezione prima del Consiglio di Stato aveva espresso l'avviso di accogliere il ricorso (con conseguente annullamento della graduatoria di merito per il settore PE7) con esclusivo riguardo al primo dei motivi di gravame sopra elencati.
In sintesi, quindi, il parere posto a fondamento del decreto presidenziale ora in ottemperanza respingeva la gran parte dei motivi e ne accoglieva, invece, soltanto uno. N. 08102/2025 REG.RIC.
Per quel che concerne i motivi respinti, il parere del Consiglio di Stato si esprimeva nei seguenti termini:
(i) “come ripetutamente affermato dalla consolidata giurisprudenza, le valutazioni delle commissioni di gara o di concorso costituiscono espressione dell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta loro per lo svolgimento delle delicate competenze di cui sono titolare, così che esse sfuggono al sindacato di legittimità salvo la manifesta irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e arbitrarietà, che non si apprezzano nel caso di specie”;
(ii) “anche l'opinabilità di dette valutazioni non costituisce illegittimità delle stesse”;
(iii) “le deduzioni della ricorrente circa la pretesa erroneità del punteggio attribuito al proprio progetto è frutto di una mera opinione personale e si sostanzia in un mero dissenso dalle valutazioni espresse dalla commissione, che come tale non è indice di illegittimità di quelle valutazioni”;
(iv) “quanto al profilo delle asserite incompatibilità tra commissari e candidati, deve ricordarsi che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale le cause di incompatibilità sono di stretta interpretazione, per quanto la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste, salvo che tale collaborazione si caratterizzi per l'intensità e la protrazione nel tempo così determinando in concreto il condizionamento del commissario, circostanza di cui non vi è alcuna prova nel caso di specie, né sono stati rappresentati obiettivi elementi indiziari”.
Per quel che riguarda, invece, il motivo accolto, il dictum della sezione consultiva del
Consiglio di Stato era in sintesi il seguente:
(i) “la ricorrente ha lamentato che il Comitato di Valutazione del Settore PE7 ha deciso di non avvalersi dei revisori in violazione dell'allegato 3 del bando (di cui al N. 08102/2025 REG.RIC.
decreto direttoriale, n. 104 del 2 febbraio 2022) che affidava la valutazione a tre revisori esterni anonimi”;
(ii) “secondo l'Amministrazione la scelta contestata dalla ricorrente sarebbe stata determinata dalla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 28, comma 2 quater, d.l. n.
50/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022, recepita con il decreto direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022. Secondo l'Amministrazione tale nuova disciplina statale avrebbe imposto una modifica del bando con l'attribuzione al
Comitato di valutazione del pertinente settore ERC, previa discussione collegiale, della valutazione dei progetti di ricerca, con la facoltà di rivolgersi ai revisori esterni.
Secondo tale ricostruzione, ciascun progetto di ricerca sarebbe stato valutato mediante compilazione e approvazione collegiale da parte del competente Comitato di valutazione (segnatamente PE7) di una sola scheda di valutazione, denominata
“c.d. Evaluation Summary Report”, senza avvalersi dei revisori, motivo per il quale non esistevano né schede valutative di quest'ultimi, né le schede valutative redatte dai singoli componenti del Comitato di valutazione”;
(iii) tuttavia, “dalla agevole lettura di tale disposizione si evince che l'attività valutativa dei progetti PRIN doveva essere affidata ai revisori e al competente comitato di valutazione. L'unica modifica apportata infatti da tale dettato normativo attiene al numero massimo dei revisori da incaricarsi per l'attività valutativa in questione. È da escludere, pertanto, che possa accogliersi la interpretazione del
Ministero resistente secondo la quale l'anzidetta normativa sopravvenuta alla pubblicazione del bando in questione avrebbe giustificato l'adozione del decreto direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022, che all'art. 2 prevede che: “i Comitati di
Valutazione valutano le proposte progettuali avvalendosi, ove necessario, di revisori esterni competenti in materia, nel numero massimo di 800 per ciascun bando, ai sensi dell'art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91” precisando all'art. 3 che “l'unico N. 08102/2025 REG.RIC.
documento ufficiale agli atti di procedura sarebbe costituito dall'“Evaluation
Summary Report – ESR”. 6.- Ne segue che il decreto direttoriale n. 1580/2022 è illegittimo perché in contrasto con l'art. 28, d.l. 50/2022, convertito in l. n. 91/2022, che non contempla una facoltà di utilizzo dei revisori, né legittima l'assenza di verbalizzazione delle operazioni valutative dei revisori e/o dei componenti del
Comitato di valutazione”.
9. Successivamente, al fine di dare esecuzione al decreto del Presidente della
Repubblica n. 251/A del 9 aprile 2025, il Ministero ha adottato il D.D. n. 1032 del 5 agosto 2025, con cui ha approvato la nuova graduatoria a seguito della rivalutazione delle sole proposte progettuali aventi ad oggetto il settore PE7 presentate dall'odierna ricorrente e da dieci dei trecentottantatre candidati in concorso per il settore in questione (segnatamente i signori La SC MO, ET IL, ON
ER, LL NN, RI AM, RP DR, IC SArio,
AV DR, Di BE RC e RU MA).
Per effetto di questa nuova rivalutazione, pertanto, il finanziamento è stato nuovamente accordato ai dieci candidati in questione, ma non anche all'odierna ricorrente.
10. Con l'odierno ricorso per ottemperanza, pertanto, la ricorrente impugna il summenzionato atto di riesercizio del potere (id est la D.D. n. 1032 del 5 agosto 2025)
e ne censura la natura asseritamente violativa e/o elusiva del giudicato.
In particolare, sul presupposto della violazione o elusione del giudicato, la ricorrente insta:
(i) in primo luogo per la dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'atto amministrativo impugnato e di tutti gli atti da esso presupposti;
(ii) in secondo luogo (ed in subordine) per il risarcimento di tutti i danni “subìti e subendi dalla ricorrente in ragione della ingiustificata inottemperanza del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 251/A del 9 aprile 2025, chiedendo, altresì, che il N. 08102/2025 REG.RIC.
Giudice adito indichi, in applicazione del meccanismo di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., l'importo dovuto dalla p.a. resistente in caso di successive, perpetrate violazioni e/o inosservanza delle statuizioni di cui al presente giudizio, ovvero per ogni ipotesi di ritardo nell'esecuzione di quanto statuito con pronuncia esecutiva, con richiesta di nomina del Commissario ad acta”.
11. Il Ministero si è ritualmente costituito nel giudizio di ottemperanza per resistere al ricorso.
In particolare, la difesa erariale ha innanzitutto eccepito che il presente giudizio – in quanto finalizzato alla declaratoria di nullità e/o all'annullamento di atti amministrativi adottati nell'ambito di una procedura finanziata con le risorse del
RR – dovrebbe:
(a) anzitutto soggiacere al rito abbreviato prescritto dall'art. 12 bis, comma 3, del d.l.
n. 68/2022 (il quale prevede al comma 5 - proprio per i giudizi relativi a procedure aventi ad oggetto interventi finanziati con il RR - che a tali giudizi “si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”), da ciò derivandone, in tesi, la necessità di una “conversione di rito”;
(b) inoltre essere sottoposto ad un'integrazione del contraddittorio “nei confronti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze “Servizio Centrale per il RR” e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Europei, il RR
e le Politiche di Coesione, in quanto parti necessarie del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, d.l. n. 68/22”.
Inoltre, la difesa erariale ha instato per la reiezione nel merito di tutte le censure sollevate dalla parte ricorrente.
12. Successivamente, all'esito della camera di consiglio del 3 marzo 2026, il Collegio ha assunto la causa in decisione. N. 08102/2025 REG.RIC.
DIRITTO
13. In limine litis, va rilevato che, sebbene il presente giudizio ricada nel campo di applicazione dell'art. 12 bis, comma 3, del d.l. n. 68/2022 (il quale prevede che ai giudizi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate con le risorse del RR
“si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104”), cionondimeno il presente giudizio risulta già coerente con il rito speciale previsto dal summenzionato articolo.
Viene in rilievo, infatti, un giudizio di ottemperanza che è già di per sé sottoposto alla dimidiazione dei termini processuali propria e tipica di tutti i giudizi camerali (cfr. art. 87, co. 3, c.p.a.).
Ne discende, pertanto, che il rito camerale dimidiato già instaurato con il presente giudizio di ottemperanza, è coerente con la disposizione processuale applicabile alle controversie in materia di RR (e cioè l'art. 119, co. 2, c.p.a., a cui rinvia l'art. 12 bis del d.l. n. 68 del 2022, secondo il quale “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati dal presente articolo”).
Ne discende, quindi, che non è necessaria alcuna conversione di rito.
14. Sempre in via preliminare, va anche osservato che non è necessario disporre alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ed infatti, l'art. 12 bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022 prevede che “sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel RR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che N. 08102/2025 REG.RIC.
prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica
l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
Nel caso di specie, l'amministrazione centrale “titolare degli interventi previsti nel
RR” – così come si evince dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 – è il già evocato Ministero dell'università e della ricerca (e non il
MEF).
15. Passando ora all'esame dei motivi di gravame, va rilevato che essi sono complessivamente infondati.
SUL PRIMO MOTIVO DI RICORSO
16. Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che in base al parere del
Consiglio di Stato posto a fondamento del decreto presidenziale ora in ottemperanza l'atto impugnato avrebbe dovuto rivalutare (con il doveroso apporto valutativo dei revisori esterni) non già soltanto i progetti di ricerca della ricorrente e dei dieci controinteressati che la ricorrente aveva evocato in giudizio con il ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato, bensì i progetti di ricerca di tutti i 383 candidati che avevano presentato progetti di ricerca per il settore PE7.
Sennonché, l'atto ora impugnato in sede di ottemperanza dichiara apertamente di aver rivalutato i soli progetti di ricerca dell'odierna ricorrente e degli altri dieci candidati evocati in giudizio.
Il fulcro argomentativo della doglianza consiste, quindi, nel rilevare che il parere del
Consiglio di Stato (poi sfociato nel decreto presidenziale) avrebbe statuito
“l'illegittimità dell'intera graduatoria del settore PE7, avendo accertato che l'attività valutativa dei progetti PRIN 2022 doveva essere affidata non solo al Comitato di valutazione ma anche ai revisori, mediante specifica verbalizzazione delle singole operazioni valutative, vizi che, tra l'altro, per natura travolgono inevitabilmente tutti
i progetti presenti in graduatoria”. N. 08102/2025 REG.RIC.
In sintesi, la tesi della ricorrente è che il parere posto a fondamento del decreto presidenziale in ottemperanza – avendo accertato un vizio radicale che inficiava l'intera procedura (id est l'omesso coinvolgimento dei revisori nell'attività di valutazione dei progetti di ricerca) – avrebbe dovuto spingere il Ministero a rivalutare
(mercé i revisori) tutti i 383 progetti di ricerca presentati per il settore PE7 (e non soltanto il progetto di ricerca della ricorrente e degli altri dieci candidati evocati in giudizio).
Ciò che, però, non è mai avvenuto (con conseguente asserita violazione del giudicato).
16.1. Il motivo è infondato.
Va premesso che l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica dell'esatto adempimento - ad opera dell'amministrazione - dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione. Questa verifica, che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, comporta per il giudice dell'ottemperanza un'attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum - causa petendi - motivi – decisum” (Cons. Stato,
Sez. VII, 23 luglio 2024, n. 6623).
Orbene, proprio principiando dal petitum del giudizio di cognizione, non si può fare a meno di rilevare che:
(i) l'originaria domanda di annullamento proposta dalla ricorrente con il ricorso straordinario al Capo dello Stato era diretta alla caducazione della graduatoria finale di merito della procedura de qua soltanto “per quanto di interesse della ricorrente”
(cfr. pag. 2 del ricorso straordinario);
(ii) gli atti di valutazione dei progetti di ricerca di cui era stato chiesto l'annullamento sono soltanto quelli relativi ai dieci candidati evocati in giudizio (la ricorrente instava, N. 08102/2025 REG.RIC.
infatti, per l'annullamento delle sole “griglie di valutazione compilate dai Comitati di valutazione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dal Comitato per la posizione dei candidati La SC MO,
ET IL, ON ER, LL NN, RI AM, RP DR,
IC SArio, AV DR, Di BE RC e RU MA”) (cfr. ancora pag. 2 del ricorso straordinario);
(iii) ad ulteriore conferma di quanto precede, si chiedeva l'annullamento dei “verbali
e le valutazioni operate dai revisori limitatamente ai 10 candidati suindicati nonché della prof.ssa ing. AS”.
In base ad un complessivo esame delle domande formulate dalla ricorrente con il ricorso straordinario, pertanto, emerge chiaramente che se da un lato la ricorrente aveva censurato la scelta del Ministero di non avvalersi dei revisori esterni, dall'altro lato, tuttavia, la volontà della ricorrente era quella di caducare (e successivamente rinnovare) i soli atti di valutazione dei progetti di ricerca della stessa ricorrente e degli altri dieci candidati evocati in giudizio, e non gli atti di valutazione dei progetti di ricerca di tutti i candidati che avevano presentato progetti per il settore PE7.
Diversamente opinando, del resto, la ricorrente avrebbe dovuto instare (nel giudizio incardinato con il ricorso straordinario) per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'intera platea di candidati interessati dalla procedura, ciò che però non è mai avvenuto.
Il che conferma, quindi, che la reale volontà della ricorrente – per come essa emerge dalle domande articolate con il ricorso straordinario – era quella di annullare le valutazioni dei soli dieci candidati evocati in giudizio.
Pertanto, siccome l'accoglimento della domanda non può mai andare oltre i “limiti della domanda” (cfr. art. 34, co. 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.) il decreto decisorio posto ora in ottemperanza obbliga giocoforza il Ministero a rivalutare i soli progetti di ricerca della ricorrente e degli altri dieci candidati evocati in giudizio. N. 08102/2025 REG.RIC.
Il che risulta avvenuto con gli atti impugnati nel presente giudizio, ciò che esclude, quindi, il primo profilo di violazione del giudicato agitato con il primo motivo di ricorso.
SUL SECONDO MOTIVO DI RICORSO
17. Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che, in sede di rivalutazione del progetto della ricorrente e degli altri dieci candidati, il Ministero avrebbe nuovamente omesso - ancora una volta in asserita violazione del giudicato - di avvalersi dei revisori esterni, così sostanzialmente reiterando il vizio già stigmatizzato con il parere posto in ottemperanza.
17.1. Anche questo motivo è infondato.
Risulta ex actis, infatti, che:
(i) con decreto direttoriale del 3 giugno 2025 adottato a valle del giudicato posto ora in ottemperanza, il Ministero stabiliva - all'art. 3 comma 3 - che “per ogni progetto il
Comitato di Valutazione designa tre revisori esterni mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato ed individuati nel rispetto del criterio della competenza scientifica, nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione
Europea, dal Ministero stesso (REPRISE), da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie e da banche dati, anche internazionali, selezionate dal
CNVR. All'interno della terna di revisori assegnata a ciascun progetto, il competente
Comitato di Valutazione individua un revisore, detto “rapporteur””;
(ii) con verbale di insediamento del 5 giugno 2025, il Comitato di Valutazione ha dato atto che “il Comitato, dunque, riavvia le attività di valutazione per i progetti dei 10 candidati individuati nonché della Prof.ssa SA NN AS secondo le modalità previste dall'Allegato 3 al bando PRIN 2022 e delle relative Linee Guida di valutazione. In particolare, il Comitato prende atto che la valutazione di ciascun progetto dovrà essere affidata a tre revisori esterni anonimi scelti dall'albo di esperti N. 08102/2025 REG.RIC.
scientifici del MUR (REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nonché da eventuali altre banche dati, anche internazionali.
All'interno della terna di revisori assegnata a ciascun progetto, il Comitato di
Valutazione individua un “rapporteur””;
(iii) con verbale finale del 28 luglio 2025, il Comitato di Valutazione ha infine attestato che “la rivalutazione è stata condotta secondo le modalità previste dall'Allegato 3 al
Bando PRIN 2022 e nel rispetto delle relative Linee Guida di valutazione”.
Sono presenti in atti, quindi, specifici atti di verbalizzazione con i quali il Comitato di
Valutazione certifica l'avvenuto coinvolgimento dei revisori esterni nel rispetto dell'Allegato 3 del Bando.
Tali dichiarazioni, contenute in verbali redatti da pubblici ufficiali (quali senz'altro sono i componenti del Comitato di Valutazione nell'esercizio delle funzioni assegnategli dalla lex specialis) devono ritenersi fidefacenti sino a querela di falso, giammai esperita dalla ricorrente.
Il che basta a respingere il secondo motivo di ricorso.
SUL TERZO MOTIVO DI RICORSO
18. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole del fatto che l'atto ora impugnato non è stato preceduto da alcuna verbalizzazione dell'attività svolta dal Comitato di
Valutazione. In particolare, l'appellante deduce che “nello spatium temporis tra
l'inizio e la fine dei lavori di rivalutazione non risultano essere stati redatti verbali, ignorando quanto statuito dal Consiglio di Stato con il parere reso inter partes, allorquando ha statuito l'illegittimità dell'originaria graduatoria di cui al
D.D.716/2023 e del sotteso D.D. n. 1580/2022 per “assenza di verbalizzazione delle operazioni valutative dei revisori e/o dei componenti del Comitato di valutazione””.
A tal proposito, l'appellante soggiunge che “se la valutazione di ogni singolo progetto di ricerca è stata affidata ad una decisione collegiale riassunta in una scheda di valutazione, denominata “c.d. Evaluation Summary Report”, ci si domanda come N. 08102/2025 REG.RIC.
siano state concretamente gestite le rilevate situazioni di incompatibilità, posto che non vi è traccia dell'effettiva astensione dei componenti del Comitato di valutazione che presentano (e presentavano) conflitti di interesse, tanto in violazione dell'art. 11 del bando nonché del principio di imparzialità e buon andamento della p.a.”.
18.1. Anche questo motivo è infondato.
Alla base di tale motivo è presente, infatti, un'erronea ricostruzione dell'effettivo dictum del parere posto in ottemperanza.
In base ad una complessiva lettura di tale parere, invero, emerge chiaramente che il vizio effettivamente stigmatizzato dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato non
è tanto il profilo meramente formale dell'assenza di verbali “intermedi” dell'attività dei revisori esterni, quanto piuttosto il profilo sostanziale dell'omesso coinvolgimento di tali revisori in violazione della normativa in materia.
Detto in altri termini, il giudicato posto ora in ottemperanza ha annullato la prima graduatoria non certamente per il vizio meramente procedimentale dell'assenza di atti di verbalizzazione intermedi delle valutazioni dei revisori esterni, bensì per il vizio sostanziale della riscontrata assenza di qualsiasi valutazione di tali revisori.
In tale contesto, pertanto, il fatto che manchino – in sede di rivalutazione dei progetti di ricerca de quibus – atti di verbalizzazione intermedi dell'attività dei revisori esterni, non può configurare alcuna violazione o elusione del giudicato.
Come già visto, infatti, sia il verbale di inizio delle attività del Comitato di Valutazione
(datato 5 giugno 2025) sia il verbale di conclusione delle attività del medesimo
Comitato (datato 28 luglio 2025) attestano chiaramente che i revisori esterni sono stati effettivamente coinvolti – in ossequio al dictum del giudicato – nella rivalutazione dei progetti di ricerca.
A ciò si aggiunga che la ricorrente ha avuto pieno accesso all'Evaluation Summary
Report, dal quale si possono evincere chiaramente i contenuti effettivi della N. 08102/2025 REG.RIC.
valutazione del proprio progetto di ricerca (attraverso giudizi non soltanto numerici ma anche discorsivi dei revisori esterni).
Va da sé che è presente agli atti una traccia evidente dell'attività valutativa compiuta dai revisori esterni, in base alla quale la ricorrente ha potuto certamente conoscere il razionale completo del punteggio assegnato a lei e agli altri dieci candidati evocati in giudizio.
In ogni caso, il vizio meramente procedimentale della mancata adozione di atti di verbalizzazione “intermedi” (attestanti le operazioni valutative concretamente compiute dai revisori esterni) non potrebbe comunque condurre all'annullamento dell'atto ora impugnato, non essendovi alcuna prova dell'incidenza sostanziale dello stesso sull'esito dispositivo finale dell'atto impugnato (cfr. art. 21-octies, secondo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241).
Va soggiunto, infine, che la regola dell'anonimato dei revisori esterni non può non avere un peso determinante sulla mancata predisposizione di verbali “intermedi” capaci di disvelare l'identità di detti revisori; orbene, tale regola di anonimato era stata espressamente sancita dall'art. 6 del Bando, e cioè da una disposizione della lex specialis che la ricorrente, tuttavia, non ha mai impugnato.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il terzo motivo va respinto.
SUL QUARTO MOTIVO DI RICORSO
19. Con il quarto motivo, l'appellante si duole del fatto che il Ministero, all'atto di rivalutare il progetto di ricerca della ricorrente e degli altri dieci candidati, avrebbe dovuto insediare un Comitato di Valutazione in diversa composizione.
Pertanto, il fatto che la rivalutazione sia stata effettuata dal Comitato di Valutazione nella medesima composizione soggettiva di quello che aveva adottato l'atto annullato con il decreto presidenziale del 9 aprile 2025, integrerebbe un ulteriore profilo di violazione del giudicato. N. 08102/2025 REG.RIC.
La tesi secondo cui i progetti di ricerca avrebbero dovuto essere rivalutati (in base al giudicato posto in ottemperanza) da un Comitato di Valutazione in diversa composizione, riceverebbe conferma (ad avviso della ricorrente) dai due seguenti elementi:
(i) primo elemento: l'erronea attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente con riferimento al sub-criterio “Impatto del progetto – max 20 punti”;
(ii) secondo elemento: l'asserita carenza di competenza specifica (con riferimento ai progetti di ricerca ricadenti nel settore PE7) di uno dei componenti del Comitato di
Valutazione, segnatamente il sig. WD KR IN (osserva in proposito la ricorrente che “la necessità di rivalutare i progetti tramite un Comitato di valutazione in diversa composizione emerge ancora di più se si considera che le operazioni risultano condotte anche da un soggetto privo della necessaria competenza specifica”).
In sintesi, la ricorrente “riprende” due argomenti censori originariamente respinti dal
Consiglio di Stato con il parere ora azionato in ottemperanza (segnatamente l'argomento dell'erronea valutazione tecnica del progetto della ricorrente e l'argomento dell'incompatibilità di alcuni componenti del Comitato di Valutazione) non già come vizi autonomi, bensì come indizi della necessità che il Comitato di
Valutazione si rideterminasse (a valle del giudicato) in una diversa composizione.
19.1. Anche questo motivo è infondato.
Il decreto decisorio posto ora in ottemperanza non prescriveva affatto che il Comitato di Valutazione si dovesse rideterminare in diversa composizione.
In assenza di siffatta prescrizione, pertanto, rientrava nello spettro delle legittime facoltà del Comitato quella di rideterminarsi in medesima composizione.
Lì dove la ricorrente avesse voluto censurare autonomi vizi sostanziali o procedurali del nuovo atto di valutazione del proprio progetto di ricerca, avrebbe ben potuto proporre un ricorso autonomo al T.A.R. finalizzato a censurare proprio questi vizi. N. 08102/2025 REG.RIC.
In difetto, tali vizi non possono essere dedotti nel giudizio di ottemperanza sub specie di violazione di una regola (quella della medesima composizione del Comitato di
Valutazione) che il decreto decisorio non ha mai posto.
20. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, va escluso qualsiasi profilo di violazione o esclusione del giudicato, con conseguente infondatezza sia della domanda di nullità
e/o annullamento, sia della domanda di risarcimento dei danni per mancata esecuzione del giudicato.
21. In conclusione, il ricorso per ottemperanza va respinto.
22. Per quel che concerne le spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del Ministero dell'Università e della
Ricerca.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca e le liquida in misura complessivamente pari ad euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA SS, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere N. 08102/2025 REG.RIC.
RC Morgantini, Consigliere
Michele EC, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Michele EC
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LA SS