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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
- seconda sezione civile -
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 261 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall' Avv. Augusto Conte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza della Resistenza, n.11 Parte_1
appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Antonello Bruno e Francesca Vantaggiato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Bruno in Brindisi, alla Via Cairoli n. 28
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati 1 e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 fissata ex art. 352 cpc
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MOTIVAZIONE
1- Con sentenza n. 1533/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 06.11.2023, il Tribunale di
Brindisi, in parziale accoglimento della domanda proposta con atto di citazione del 16.02.2017 da
[...] nei confronti del riconosceva la concorrente responsabilità causale CP_1 Parte_1 nella verificazione del sinistro nella misura del 60% a carico del convenuto e per la restante percentuale del 40% a carico dell'attrice e, per l'effetto, condannava il Controparte_1 Parte_1 al risarcimento del danno in favore di liquidato in € 10.650,72, oltre rivalutazione ed Controparte_1 interessi legali dalla data dell'evento al dì del soddisfo. yuk
2- Invero, agiva in giudizio chiedendo che fosse accertata la responsabilità del Controparte_1
nella sua qualità di proprietario e custode dell'area stradale, per i pregiudizi Parte_1 subiti in occasione del sinistro occorso in data 10.06.2016, alle ore 23.30 circa, allorquando, mentre scendeva la scalinata di Via G. Mele nel centro storico, giunta all'altezza del civico n. 43, incappava in una profonda buca apertasi sulla superficie di uno scalone e cadeva rovinosamente a terra, riportando diverse lesioni. A causa dell'occorso, veniva condotta presso il nosocomio di Francavilla Fontana, ove il
14.06.2016 veniva sottoposta ad intervento di osteosintesi in due tempi, con dimissioni datate 16.06.2016
e diagnosi di “frattura-lussazione bimalleolare tibio-tarsica sinistra”. Aggiungeva che l'incidente aveva comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 40, seguiti da ulteriori 20 giorni di inabilità parziale al 75%, 30 giorni di ITP al 50% ed ulteriori 20 al 25%, con postumi permanenti quantificabili come danno biologico nella misura del 10%. Secondo la prospettazione attorea, la responsabilità per l'accaduto era da addebitarsi all' convenuto per non aver svolto alcuna attività di CP_2 manutenzione al fine di garantire un'adeguata segnalazione dell'insidia stradale, resa impercettibile dalla conformazione della scalinata e dall'insufficienza dell'illuminazione pubblica. L'attrice chiedeva, quindi, la condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti a causa delle lesioni riportate nell'incidente, da liquidarsi nella misura di € 35.000,00.
3- Ritualmente costituitosi in giudizio, il contestava le avverse Parte_1 pretese, non sussistendo i presupposti per l'affermazione di responsabilità né per cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., né ex art. 2043 c.c. A parere del convenuto, la caduta era stata cagionata dall'imprudente condotta dall'attrice per aver omesso di adottare le opportune cautele nel discendere la scalinata.
Contestando anche il quantum della pretesa risarcitoria, chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
2 4- All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante prova testimoniale e CTU medico-legale, il primo giudice, richiamati i principi in tema di responsabilità della P.A. per danni da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., nonché per i danni derivanti da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., riconosceva la concorrente responsabilità causale delle parti nel verificarsi dell'evento, con graduazione delle rispettive responsabilità nella misura del 60% a carico dell'Amministrazione Comunale e del 40% a carico dell'attrice danneggiata. In particolare, valutato il compendio probatorio agli atti, il Tribunale rilevava una condotta omissiva in capo alla danneggiata, per non aver adottato un comportamento prudente nella fase di discesa della scalinata. Invero, lo stato dei luoghi, ossia le condizioni della pavimentazione, caratterizzata da un basolato non uniforme, malfermo e distaccato, la scarsa illuminazione, la tarda ora, oltre ad una buona conoscenza del paese da parte della , ivi residente, erano tutte circostanze che CP_1 avrebbero richiesto una maggiore attenzione nel percorrere la scalinata e che avrebbero consentito di scorgere l'ostacolo, di non piccole dimensioni. D'altro canto, il convenuto avrebbe dovuto Pt_1 predisporre adeguate misure di sicurezza per eliminare ogni situazione di pericolo. Conseguentemente, il
Tribunale, sulla base degli esiti della CTU e sulla scorta dei criteri individuati dalle Tabelle di Milano, condannava il convenuto al risarcimento del 60 % del danno patito da , pari a Pt_1 Controparte_1
€ 10.650,72, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo, posto che la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali consentiva di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, mentre gli interessi compensativi erano volti a compensare il danneggiato dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario subito. Le spese del giudizio, al pari di quelle della
CTU, venivano poste a carico del convenuto nella misura del 60%, mentre la parte residua, pari al 40%, veniva compensata.
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5- Con atto di citazione notificato il 19.03.2024 il ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi a cinque motivi di gravame,
e segnatamente:
1. Indeterminatezza e genericità della qualificazione giuridica: l'appellante contesta che il primo giudice abbia condannato il convenuto omettendo di specificare la qualificazione giuridica della responsabilità, ossia senza esplicitare se trattasi di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., o responsabilità per fatto illecito, ex art. 2043 c.c. Conseguentemente, il primo giudice avrebbe, altresì, trascurato di analizzare la tematica afferente alla prova della correlazione causale dell'evento con l'eventuale condotta omissiva o commissiva, quale elemento materiale del fatto illecito, ex art. 2043 c.c., e della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2. Errata ricostruzione dei fatti in particolare con riferimento alle caratteristiche stradali: il deducente lamenta che il primo giudice, sulla scorta di un malgoverno delle risultanze
3 istruttorie, sia pervenuto ad una errata descrizione dello stato dei luoghi. La conformazione stradale, lungi dall'essere “basculante”, “malferma” o “distaccata”, sarebbe invece regolare, sicché
l'appellata sarebbe incappata non già in una buca, ma in una semplice “scrostatura” della pavimentazione, che non solo non costituisce un'insidia, ma non è in rapporto di incidenza causale con l'evento, evitabile con l'uso della normale diligenza.
3. Errata valutazione della condotta dell'attrice ed errata valutazione della condotta del – Indebito attribuzione delle responsabilità parziale del e indebita Pt_1 Pt_1 esclusione della responsabilità totale nell'evento da parte dell'attrice: il deducente rileva la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dapprima addebita la responsabilità dell'occorso all'attrice/appellata, salvo poi individuare la colpa concorrente del convenuto, Pt_1 conclusione che si pone in contrasto con l'art. 1227 c.c. A parere dell'appellante, la caduta dovrebbe essere ricondotta unicamente all'imprudente condotta adottata dalla , la quale, CP_1 considerata la concreta possibilità di percepire o prevedere la situazione di pericolo, avrebbe dovuto porre in essere tutte quelle misure idonee ad evitare l'evento. Conseguentemente, trattandosi di una circostanza prevedibile e, quindi, evitabile, l' sarebbe sollevato CP_3 da qualsiasi responsabilità, avendo assolto l'obbligo generale di non arrecare danni a terzi, ex art. 2043 c.c.
4. Errata ricostruzione della responsabilità del da cose in custodia: la difesa Pt_1 del censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità Pt_1 dell'Amministrazione Comunale per cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., pur in assenza di prova del nesso di causalità tra la “sconnessione” della scala e l'evento. Ad ogni buon conto, assume che la “scrostatura” sia compatibile con un normale utilizzo della scalinata, per cui la caduta è imputabile esclusivamente all'incauto contegno della danneggiata, tale da integrare il caso fortuito, con conseguente esclusione di responsabilità in capo al convenuto. Pt_1
5. Erronea liquidazione di rivalutazione e interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo – Violazione di legge – Contraddittorietà della sentenza – Mancanza di motivazione: il lamenta l'errata liquidazione della rivalutazione monetaria e degli Pt_1 interessi dalla data dell'evento al soddisfo, laddove, invece, gli interessi dovrebbero decorrere dalla sentenza e non già dal giorno della caduta.
6- Si è costituita in giudizio eccependo genericamente l'inammissibilità, Controparte_1 improcedibilità e gradatamente per infondatezza dell'impugnazione, siccome destituita di ogni fondamento giuridico, concludendo, quindi, la conferma dell'impugnata sentenza.
4 7- All'udienza del 03 ottobre 2024, il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 4.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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8- L'appello è fondato per quanto di ragione.
9- Il primo motivo di censura in scrutinio lamenta l'omesso inquadramento della responsabilità del nell'ottica degli artt. 2043 e /o 2051 cc. per non aver specificato il tribunale la qualificazione Pt_1 giuridica della responsabilità, se cioè trattavasi di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., o responsabilità per fatto illecito, ex art. 2043 c.c. La doglianza, per invero formulata in maniera generica, tuttavia non coglie nel segno. Va premesso che nell'atto introduttivo di primo grado la domanda risarcitoria è stata formulata invocando, a base della responsabilità dell'ente convenuto, la violazione sia dell'obbligo di “manutenzione e custodia” stradale, nascente ex art. 2051 cc, sia la esistenza di una
“insidia”, fonte di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. Il tribunale ha inteso inquadrare la vicenda nell'ambito della disciplina dell'art. 2051 cc, perché nell'ottica di detta disciplina ha riportato il comportamento della PA e quello della danneggiata, valutandolo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. (per aver usato il bene pubblico senza la normale diligenza e/o con affidamento soggettivo anomalo), secondo lo schema del caso fortuito, rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ. per una riduzione della responsabilità dell'ente custode, tanto che ha accertato un concorso di responsabilità ed accolto solo in parte (60%) la domanda risarcitoria, implicitamente escludendo la sussumibilità della fattispecie nell'ambito della responsabilità generica ex art. 2043 cc. Tale inquadramento è peraltro non solo chiaro tanto che alcuna lacuna è rinvenibile nel percorso motivazionale della sentenza, ma è anche corretto e conforme alla giurisprudenza di legittimità più recente, orientata in tale ottica, sicché l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa ( anche Cassazione civile sez. III, 22/10/2013, n.23919). Il richiamo a tale disciplina da parte del tribunale va inteso quindi nel senso di un inquadramento della domanda nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 cc, sicché il primo giudice non è incorso in alcuna delle denunciate incongruità
e contraddittorietà della motivazione, avendo valutato le prove della correlazione causale dell'evento con l'eventuale condotta omissiva o commissiva secondo lo schema delineato dalla disciplina della responsabilità per omessa custodia.
5 10- Sono parimenti infondati anche il secondo, terzo e quarto motivo di censura dedotti in appello, che si appuntano avverso l'affermazione di una responsabilità concorrente del per danni Pt_1 da cose in custodia ex art. 2051 cc., in luogo della affermazione di una responsabilità esclusiva della danneggiata.
Dette doglianze possono essere esaminate congiuntamente, perché ruotano tutte intorno al medesimo asse concettuale, vertente sulla non corretta ricostruzione in fatto della vicenda e sul malgoverno del materiale probatorio, laddove una adeguata valutazione delle prove avrebbe escluso ogni responsabilità, anche solo concorrente del Pt_1
Ed invero, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del tribunale del quadro probatorio complessivamente acquisito agli atti, la errata lettura della disciplina di cui all'art. 2051 cc tale da essere pervenuto ad una affermazione di responsabilità che in realtà non sarebbe giustificata, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1227 c.c., con particolare riferimento alla condotta della danneggiata, in quanto questa era tale da integrare il caso fortuito, che interrompeva del tutto il nesso causale fra situazione ed evento, escludendo ogni responsabilità del custode. Pt_1
10-1. Tutti i contestati passaggi motivazionali della sentenza di primo grado appaiono, invero, corretti e condivisibili. Va ricordato, infatti, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario/custode solamente dal caso fortuito, qualificazione che – incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito
(cfr. Cass. Civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. Civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – è comprensiva anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini della esclusione e/o del concorso di responsabilità, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere parziale ovvero anche esclusiva (ancora
Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018 n. 27724; in senso conforme Cass. Civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. Civ.
19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. Civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
10.2- Di recente i giudici di legittimità hanno ribadito che “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno” (Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27724). Ne consegue che il corollario della regola sancita dall'art. 2051 c.c. è quella dettata dall'art. 1227 c.c., comma 1. Giova ricordare che 6 comunque il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civ., Sez.
VI – 3, ord. n. 34886 del 17.11.2021).
10.3- In tale prospettiva, la possibilità di riscontrare nel comportamento del danneggiato un tasso di imprudenza e di disattenzione, tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento, andrà scrutinata alla luce dell'assetto dato dalla Suprema Corte agli oneri probatori gravanti sulle parti nelle azioni di responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. nonché tenendo conto del contesto spaziale e temporale in cui ha avuto luogo l'incidente.
11- Rileva il Collegio come, avuto riguardo al compendio probatorio in esame, emerge effettivamente raggiunta la prova del nesso causale fra evento e danno: dall'istruttoria svolta in primo grado emerge provata la presenza di una buca nella pavimentazione così come è provato in modo certo che la caduta sia stata cagionata dalla buca.
11.1- I due testi escussi in primo grado, (ud. 25.9.2018) e Testimone_1 Testimone_2
(ud 12.2.2019) riferiscono, avendo direttamente assistito ai fatti, che la caduta è avvenuta perché la CP_1 aveva messo in fallo un piede nella buca, tanto da subire una torsione della caviglia. I due testimoni precisano poi che la strada era scarsamente illuminata, pur essendo poco distante dalla piazza del paese;
inoltre riconoscono con certezza nelle foto agli atti – rispettivamente in particolare nella foto 10.c e in quella 10.b – la buca in questione.
11.2- Tali esiti probatori sono poi rafforzati dal dato che rinviene dalle fotografie prodotte in atti
( con la precisazione che le stesse non sono state depositate nel fascicolo telematico di appello, ma sono acquisite al processo, perché contenute nel fascicolo di primo grado della appellata depositato solo in forma cartacea in giudizio ), che evidenziano la presenza di una buca di modeste dimensioni, riempita di detriti ( come se la buca fosse il risultato di una rottura della pavimentazione con scheggiatura del materiale calcareo) posta sulla pedata del gradino, proprio a ridotto della alzata di quello precedente, in corrispondenza del punto in cui va abitualmente poggiato il piede nella discesa. Tale dato – adeguatamente valutato dal tribunale, che vi ha fondato il suo convincimento - è idoneo per le dimensioni e le caratteristiche del dissesto ad affermare una responsabilità del Pt_1
7 11. 3- Giova precisare che la strada teatro del sinistro presenta, effettivamente, per come emerge pacificamente dalle foto in atti, una pavimentazione di basolato antico ( è nel centro storico) con un disallineamento delle lastre del basolato stesso, peraltro alcune consumate dall'uso, tuttavia la caduta si
è verificata per una buca presente su una lastra di basolato, del tutto indipendentemente dalle caratteristiche proprie della pavimentazione della strada, sicché non può del tutto escludersi che possa, peraltro in una situazione di carenza di illuminazione ed in un orario notturno ( le ore 23.30), come confermato dai testi escussi, essere non del tutto visibile, anche per le modeste dimensioni del dissesto, anche se il tratto di strada in questione si trovava nel centro del comune di residenza e quindi si trattava di un luogo noto alla , che lo percorreva abitualmente ed avrebbe dovuto prestarvi maggior CP_1 attenzione.
11.4- Alla luce di tali evidenze la Corte esclude il dedotto malgoverno del corredo probatorio da parte del tribunale, considerato che, nell'ottica del regime probatorio cui soggiace la responsabilità in scrutinio, l'unico onere imposto al danneggiato è fornire prova rigorosa della dinamica del fatto e del nesso causale tra cosa in custodia e danno: grava infatti sul danneggiato l'onere di provare, cioè, che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, che deve quindi presentarsi come 'causa' dell'incidente e non come mera
'occasione' dello stesso, perché solo in difetto di prova del nesso causale la domanda non può essere accolta, tenuto conto anche del fatto che, solo dopo che il danneggiato abbia adempiuto a tale suo onere, può sorgere a carico del custode quello di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità.
12- Emerge dunque che il rapporto eziologico sia provato e che tale nesso causale sia stato interrotto solo in parte dal comportamento colposo della danneggiata, perché l'incidente si è verificato in luoghi conosciuti, in orario notturno, in condizione di scarsa illuminazione, durante la discesa di una scalinata, in condizioni fattuali che quindi imponevano una maggiore prudenza ed una particolare attenzione, in considerazione della prevedibilità dell'evento dannoso, con esigibilità di comportamenti alternativi da parte dell'utente. La danneggiata ha invece proceduto incautamente, ben sapendo che la pavimentazione presentava delle sconnessioni, che la scarsa illuminazione poteva non consentire di avvistare per tempo, disponendo di tutte le condizioni ottimali per evitare la caduta;
con ragionamento controfattuale può dirsi che ove avesse rispettato le regole di prudenza e diligenza consone alle contingenti condizioni dei luoghi a lei note la rovinosa caduta probabilmente non ci sarebbe stata o non avrebbe avuto tutte le conseguenze che invece si sono verificate. A tale riguardo la Suprema Corte ha più volte chiarito che “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza
l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica. L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per
8 difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”. (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011 n. 15375, 22 ottobre 2013 n. 23919, 26 maggio 2014 n.
11664, 18 febbraio 2014 n. 3793 e 17 ottobre 2013 n. 23584).
12.1- La esigibilità di comportamenti alternativi da parte dell'utente, una necessaria maggior prudenza, in considerazione della prevedibilità dell'evento dannoso a livello fattuale, rende il sinistro ascrivibile non integralmente ad una omessa manutenzione della strada, ma in certa misura anche alla condotta disattenta del danneggiato, che non ha fatto doverosa attenzione alla sconnessione della strada.
Tanto, se non esclude una responsabilità dell'ente custode, la riduce perché la condotta del danneggiato, colposamente incauta, ha attenuato in parte il nesso causale fra la res e l'evento, con conseguente affermazione di un concorso della danneggiata ex art 1227 cc. come disposto dal Tribunale. La danneggiata non ha utilizzato il bene usando una adeguata diligenza e adottando tutte le ordinarie cautele atte a evitare la caduta, pur avendo la concreta possibilità di percepire e prevedere la situazione di pericolo, così finendo per incidere, riducendolo, sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno con esclusione della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. La valutazione del comportamento della danneggiata come idoneo a incidere sul nesso causale, integrando caso fortuito, è valutazione che si collega all'obbligo per il danneggiato di provare il nesso causale, sicché prescinde dalla prova liberatoria fornita dal custode e dall'onere di contestazione di controparte (Cassazione civile sez. III, 24/05/2023,
n.14372).
12.2- Tali argomentazioni sono già di per sé sufficienti al rigetto del gravame sul punto, escludendo il dedotto malgoverno delle prove. Giova ricordare infine, che, come ribadito dalla Suprema
Corte, occorre considerare l'eterogeneità dei concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode, di talché per escludere la responsabilità del custode, si esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e imprudente e che quella condotta non fosse prevedibile (In tal senso Cass. Civ., Sez. III, ord. 31.10.2017 n° 25837). Nella specie, entrambe dette condizioni ricorrono ma non in maniera preponderante, quindi deve anche sotto tale profilo confermarsi una responsabilità concorrente del nella causazione del sinistro, Pt_1 configurandosi la comprovata negligente, imprudente e di certo imprevedibile condotta tenuta dalla non del tutto incidente sul nesso di causalità, in considerazione delle circostanze di tempo e di CP_1 luogo di verificazione del sinistro.
13- Anche la graduazione delle rispettive responsabilità appare al Collegio corretta e condivisibile, apparendo prevalente, ai fini del verificarsi dell'evento, l'incidenza eziologica della omessa custodia rispetto a quella della negligenza della danneggiata. Deriva, da quanto sin qui detto, la infondatezza dei rilievi mossi dall'appellante alla sentenza, che va pertanto integralmente confermata in relazione alla
9 affermazione di una responsabilità concorrente del in ragione del 60% in relazione ai danni Pt_1 subiti dalla odierna appellata.
14- Ferma, in difetto di censura, l'entità del ristoro liquidata in primo grado, è invece fondato il quinto ed ultimo motivo di appello, perché effettivamente è errato il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma liquidata a titolo di danni con decorrenza dalla data dell'evento al soddisfo, contenuta in sentenza.
La liquidazione del danno è debito di valore, che ne imporrebbe la rivalutazione monetaria della somma dovuta, riferita al momento della sua liquidazione;
tuttavia, la liquidazione nella specie è stata effettuata dal tribunale sulla base delle Tabelle di Milano di liquidazione del danno, in vigore al momento della liquidazione, il che rende il debito risarcitorio già riferito all'attualità e tale da escluderne quindi la rivalutazione. Sull'importo di € 10.650,72 liquidato in sentenza e già calcolato all'attualità, non spetta pertanto alcuna rivalutazione. Detta somma va invece maggiorata degli interessi legali maturati sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso (2016) e maggiorata di quanto maturato sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici Istat da tale data fino alla data della presente sentenza. Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così liquidata, posto che il credito si converte in credito di valuta.
15- La sentenza in accoglimento dell'appello va pertanto entro detti termini riformata.
16- Ferme, pur in presenza di una riforma della sentenza, le spese di lite di primo grado, non essendo intervenuta alcuna modifica nell'assetto degli interessi che possa incidere sulla soccombenza, le spese del grado vanno liquidate in base all'esito complessivo della lite, sicché, compensate per ¼, in ragione della natura secondaria della questione accolta, nel resto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, con atto di citazione notificato il 19.03.2024, nei
[...] confronti di avverso la sentenza n. 1533/2023 del Tribunale di Brindisi, pubblicata in Controparte_1 data 06.11.2023, così provvede:
a) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1 in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma, dispone che la somma di €
10.650,72 liquidata a titolo risarcitorio sia maggiorata dei soli interessi legali, con le decorrenze e le modalità indicate in motivazione;
10 b) Compensa per ¼ le spese di lite del grado e condanna il al Parte_1 pagamento, in favore di dei restanti ¾ delle spese del presente grado, che per Controparte_1
l'intero liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
- seconda sezione civile -
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 261 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall' Avv. Augusto Conte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza della Resistenza, n.11 Parte_1
appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Antonello Bruno e Francesca Vantaggiato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Bruno in Brindisi, alla Via Cairoli n. 28
appellata
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati 1 e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 fissata ex art. 352 cpc
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MOTIVAZIONE
1- Con sentenza n. 1533/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 06.11.2023, il Tribunale di
Brindisi, in parziale accoglimento della domanda proposta con atto di citazione del 16.02.2017 da
[...] nei confronti del riconosceva la concorrente responsabilità causale CP_1 Parte_1 nella verificazione del sinistro nella misura del 60% a carico del convenuto e per la restante percentuale del 40% a carico dell'attrice e, per l'effetto, condannava il Controparte_1 Parte_1 al risarcimento del danno in favore di liquidato in € 10.650,72, oltre rivalutazione ed Controparte_1 interessi legali dalla data dell'evento al dì del soddisfo. yuk
2- Invero, agiva in giudizio chiedendo che fosse accertata la responsabilità del Controparte_1
nella sua qualità di proprietario e custode dell'area stradale, per i pregiudizi Parte_1 subiti in occasione del sinistro occorso in data 10.06.2016, alle ore 23.30 circa, allorquando, mentre scendeva la scalinata di Via G. Mele nel centro storico, giunta all'altezza del civico n. 43, incappava in una profonda buca apertasi sulla superficie di uno scalone e cadeva rovinosamente a terra, riportando diverse lesioni. A causa dell'occorso, veniva condotta presso il nosocomio di Francavilla Fontana, ove il
14.06.2016 veniva sottoposta ad intervento di osteosintesi in due tempi, con dimissioni datate 16.06.2016
e diagnosi di “frattura-lussazione bimalleolare tibio-tarsica sinistra”. Aggiungeva che l'incidente aveva comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 40, seguiti da ulteriori 20 giorni di inabilità parziale al 75%, 30 giorni di ITP al 50% ed ulteriori 20 al 25%, con postumi permanenti quantificabili come danno biologico nella misura del 10%. Secondo la prospettazione attorea, la responsabilità per l'accaduto era da addebitarsi all' convenuto per non aver svolto alcuna attività di CP_2 manutenzione al fine di garantire un'adeguata segnalazione dell'insidia stradale, resa impercettibile dalla conformazione della scalinata e dall'insufficienza dell'illuminazione pubblica. L'attrice chiedeva, quindi, la condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti a causa delle lesioni riportate nell'incidente, da liquidarsi nella misura di € 35.000,00.
3- Ritualmente costituitosi in giudizio, il contestava le avverse Parte_1 pretese, non sussistendo i presupposti per l'affermazione di responsabilità né per cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., né ex art. 2043 c.c. A parere del convenuto, la caduta era stata cagionata dall'imprudente condotta dall'attrice per aver omesso di adottare le opportune cautele nel discendere la scalinata.
Contestando anche il quantum della pretesa risarcitoria, chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
2 4- All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante prova testimoniale e CTU medico-legale, il primo giudice, richiamati i principi in tema di responsabilità della P.A. per danni da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., nonché per i danni derivanti da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., riconosceva la concorrente responsabilità causale delle parti nel verificarsi dell'evento, con graduazione delle rispettive responsabilità nella misura del 60% a carico dell'Amministrazione Comunale e del 40% a carico dell'attrice danneggiata. In particolare, valutato il compendio probatorio agli atti, il Tribunale rilevava una condotta omissiva in capo alla danneggiata, per non aver adottato un comportamento prudente nella fase di discesa della scalinata. Invero, lo stato dei luoghi, ossia le condizioni della pavimentazione, caratterizzata da un basolato non uniforme, malfermo e distaccato, la scarsa illuminazione, la tarda ora, oltre ad una buona conoscenza del paese da parte della , ivi residente, erano tutte circostanze che CP_1 avrebbero richiesto una maggiore attenzione nel percorrere la scalinata e che avrebbero consentito di scorgere l'ostacolo, di non piccole dimensioni. D'altro canto, il convenuto avrebbe dovuto Pt_1 predisporre adeguate misure di sicurezza per eliminare ogni situazione di pericolo. Conseguentemente, il
Tribunale, sulla base degli esiti della CTU e sulla scorta dei criteri individuati dalle Tabelle di Milano, condannava il convenuto al risarcimento del 60 % del danno patito da , pari a Pt_1 Controparte_1
€ 10.650,72, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo, posto che la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali consentiva di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, mentre gli interessi compensativi erano volti a compensare il danneggiato dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario subito. Le spese del giudizio, al pari di quelle della
CTU, venivano poste a carico del convenuto nella misura del 60%, mentre la parte residua, pari al 40%, veniva compensata.
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5- Con atto di citazione notificato il 19.03.2024 il ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi a cinque motivi di gravame,
e segnatamente:
1. Indeterminatezza e genericità della qualificazione giuridica: l'appellante contesta che il primo giudice abbia condannato il convenuto omettendo di specificare la qualificazione giuridica della responsabilità, ossia senza esplicitare se trattasi di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., o responsabilità per fatto illecito, ex art. 2043 c.c. Conseguentemente, il primo giudice avrebbe, altresì, trascurato di analizzare la tematica afferente alla prova della correlazione causale dell'evento con l'eventuale condotta omissiva o commissiva, quale elemento materiale del fatto illecito, ex art. 2043 c.c., e della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2. Errata ricostruzione dei fatti in particolare con riferimento alle caratteristiche stradali: il deducente lamenta che il primo giudice, sulla scorta di un malgoverno delle risultanze
3 istruttorie, sia pervenuto ad una errata descrizione dello stato dei luoghi. La conformazione stradale, lungi dall'essere “basculante”, “malferma” o “distaccata”, sarebbe invece regolare, sicché
l'appellata sarebbe incappata non già in una buca, ma in una semplice “scrostatura” della pavimentazione, che non solo non costituisce un'insidia, ma non è in rapporto di incidenza causale con l'evento, evitabile con l'uso della normale diligenza.
3. Errata valutazione della condotta dell'attrice ed errata valutazione della condotta del – Indebito attribuzione delle responsabilità parziale del e indebita Pt_1 Pt_1 esclusione della responsabilità totale nell'evento da parte dell'attrice: il deducente rileva la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dapprima addebita la responsabilità dell'occorso all'attrice/appellata, salvo poi individuare la colpa concorrente del convenuto, Pt_1 conclusione che si pone in contrasto con l'art. 1227 c.c. A parere dell'appellante, la caduta dovrebbe essere ricondotta unicamente all'imprudente condotta adottata dalla , la quale, CP_1 considerata la concreta possibilità di percepire o prevedere la situazione di pericolo, avrebbe dovuto porre in essere tutte quelle misure idonee ad evitare l'evento. Conseguentemente, trattandosi di una circostanza prevedibile e, quindi, evitabile, l' sarebbe sollevato CP_3 da qualsiasi responsabilità, avendo assolto l'obbligo generale di non arrecare danni a terzi, ex art. 2043 c.c.
4. Errata ricostruzione della responsabilità del da cose in custodia: la difesa Pt_1 del censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità Pt_1 dell'Amministrazione Comunale per cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., pur in assenza di prova del nesso di causalità tra la “sconnessione” della scala e l'evento. Ad ogni buon conto, assume che la “scrostatura” sia compatibile con un normale utilizzo della scalinata, per cui la caduta è imputabile esclusivamente all'incauto contegno della danneggiata, tale da integrare il caso fortuito, con conseguente esclusione di responsabilità in capo al convenuto. Pt_1
5. Erronea liquidazione di rivalutazione e interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo – Violazione di legge – Contraddittorietà della sentenza – Mancanza di motivazione: il lamenta l'errata liquidazione della rivalutazione monetaria e degli Pt_1 interessi dalla data dell'evento al soddisfo, laddove, invece, gli interessi dovrebbero decorrere dalla sentenza e non già dal giorno della caduta.
6- Si è costituita in giudizio eccependo genericamente l'inammissibilità, Controparte_1 improcedibilità e gradatamente per infondatezza dell'impugnazione, siccome destituita di ogni fondamento giuridico, concludendo, quindi, la conferma dell'impugnata sentenza.
4 7- All'udienza del 03 ottobre 2024, il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 4.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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8- L'appello è fondato per quanto di ragione.
9- Il primo motivo di censura in scrutinio lamenta l'omesso inquadramento della responsabilità del nell'ottica degli artt. 2043 e /o 2051 cc. per non aver specificato il tribunale la qualificazione Pt_1 giuridica della responsabilità, se cioè trattavasi di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., o responsabilità per fatto illecito, ex art. 2043 c.c. La doglianza, per invero formulata in maniera generica, tuttavia non coglie nel segno. Va premesso che nell'atto introduttivo di primo grado la domanda risarcitoria è stata formulata invocando, a base della responsabilità dell'ente convenuto, la violazione sia dell'obbligo di “manutenzione e custodia” stradale, nascente ex art. 2051 cc, sia la esistenza di una
“insidia”, fonte di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. Il tribunale ha inteso inquadrare la vicenda nell'ambito della disciplina dell'art. 2051 cc, perché nell'ottica di detta disciplina ha riportato il comportamento della PA e quello della danneggiata, valutandolo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. (per aver usato il bene pubblico senza la normale diligenza e/o con affidamento soggettivo anomalo), secondo lo schema del caso fortuito, rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ. per una riduzione della responsabilità dell'ente custode, tanto che ha accertato un concorso di responsabilità ed accolto solo in parte (60%) la domanda risarcitoria, implicitamente escludendo la sussumibilità della fattispecie nell'ambito della responsabilità generica ex art. 2043 cc. Tale inquadramento è peraltro non solo chiaro tanto che alcuna lacuna è rinvenibile nel percorso motivazionale della sentenza, ma è anche corretto e conforme alla giurisprudenza di legittimità più recente, orientata in tale ottica, sicché l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa ( anche Cassazione civile sez. III, 22/10/2013, n.23919). Il richiamo a tale disciplina da parte del tribunale va inteso quindi nel senso di un inquadramento della domanda nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 cc, sicché il primo giudice non è incorso in alcuna delle denunciate incongruità
e contraddittorietà della motivazione, avendo valutato le prove della correlazione causale dell'evento con l'eventuale condotta omissiva o commissiva secondo lo schema delineato dalla disciplina della responsabilità per omessa custodia.
5 10- Sono parimenti infondati anche il secondo, terzo e quarto motivo di censura dedotti in appello, che si appuntano avverso l'affermazione di una responsabilità concorrente del per danni Pt_1 da cose in custodia ex art. 2051 cc., in luogo della affermazione di una responsabilità esclusiva della danneggiata.
Dette doglianze possono essere esaminate congiuntamente, perché ruotano tutte intorno al medesimo asse concettuale, vertente sulla non corretta ricostruzione in fatto della vicenda e sul malgoverno del materiale probatorio, laddove una adeguata valutazione delle prove avrebbe escluso ogni responsabilità, anche solo concorrente del Pt_1
Ed invero, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del tribunale del quadro probatorio complessivamente acquisito agli atti, la errata lettura della disciplina di cui all'art. 2051 cc tale da essere pervenuto ad una affermazione di responsabilità che in realtà non sarebbe giustificata, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1227 c.c., con particolare riferimento alla condotta della danneggiata, in quanto questa era tale da integrare il caso fortuito, che interrompeva del tutto il nesso causale fra situazione ed evento, escludendo ogni responsabilità del custode. Pt_1
10-1. Tutti i contestati passaggi motivazionali della sentenza di primo grado appaiono, invero, corretti e condivisibili. Va ricordato, infatti, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario/custode solamente dal caso fortuito, qualificazione che – incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito
(cfr. Cass. Civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. Civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – è comprensiva anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini della esclusione e/o del concorso di responsabilità, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere parziale ovvero anche esclusiva (ancora
Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018 n. 27724; in senso conforme Cass. Civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. Civ.
19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. Civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
10.2- Di recente i giudici di legittimità hanno ribadito che “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno” (Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27724). Ne consegue che il corollario della regola sancita dall'art. 2051 c.c. è quella dettata dall'art. 1227 c.c., comma 1. Giova ricordare che 6 comunque il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civ., Sez.
VI – 3, ord. n. 34886 del 17.11.2021).
10.3- In tale prospettiva, la possibilità di riscontrare nel comportamento del danneggiato un tasso di imprudenza e di disattenzione, tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento, andrà scrutinata alla luce dell'assetto dato dalla Suprema Corte agli oneri probatori gravanti sulle parti nelle azioni di responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. nonché tenendo conto del contesto spaziale e temporale in cui ha avuto luogo l'incidente.
11- Rileva il Collegio come, avuto riguardo al compendio probatorio in esame, emerge effettivamente raggiunta la prova del nesso causale fra evento e danno: dall'istruttoria svolta in primo grado emerge provata la presenza di una buca nella pavimentazione così come è provato in modo certo che la caduta sia stata cagionata dalla buca.
11.1- I due testi escussi in primo grado, (ud. 25.9.2018) e Testimone_1 Testimone_2
(ud 12.2.2019) riferiscono, avendo direttamente assistito ai fatti, che la caduta è avvenuta perché la CP_1 aveva messo in fallo un piede nella buca, tanto da subire una torsione della caviglia. I due testimoni precisano poi che la strada era scarsamente illuminata, pur essendo poco distante dalla piazza del paese;
inoltre riconoscono con certezza nelle foto agli atti – rispettivamente in particolare nella foto 10.c e in quella 10.b – la buca in questione.
11.2- Tali esiti probatori sono poi rafforzati dal dato che rinviene dalle fotografie prodotte in atti
( con la precisazione che le stesse non sono state depositate nel fascicolo telematico di appello, ma sono acquisite al processo, perché contenute nel fascicolo di primo grado della appellata depositato solo in forma cartacea in giudizio ), che evidenziano la presenza di una buca di modeste dimensioni, riempita di detriti ( come se la buca fosse il risultato di una rottura della pavimentazione con scheggiatura del materiale calcareo) posta sulla pedata del gradino, proprio a ridotto della alzata di quello precedente, in corrispondenza del punto in cui va abitualmente poggiato il piede nella discesa. Tale dato – adeguatamente valutato dal tribunale, che vi ha fondato il suo convincimento - è idoneo per le dimensioni e le caratteristiche del dissesto ad affermare una responsabilità del Pt_1
7 11. 3- Giova precisare che la strada teatro del sinistro presenta, effettivamente, per come emerge pacificamente dalle foto in atti, una pavimentazione di basolato antico ( è nel centro storico) con un disallineamento delle lastre del basolato stesso, peraltro alcune consumate dall'uso, tuttavia la caduta si
è verificata per una buca presente su una lastra di basolato, del tutto indipendentemente dalle caratteristiche proprie della pavimentazione della strada, sicché non può del tutto escludersi che possa, peraltro in una situazione di carenza di illuminazione ed in un orario notturno ( le ore 23.30), come confermato dai testi escussi, essere non del tutto visibile, anche per le modeste dimensioni del dissesto, anche se il tratto di strada in questione si trovava nel centro del comune di residenza e quindi si trattava di un luogo noto alla , che lo percorreva abitualmente ed avrebbe dovuto prestarvi maggior CP_1 attenzione.
11.4- Alla luce di tali evidenze la Corte esclude il dedotto malgoverno del corredo probatorio da parte del tribunale, considerato che, nell'ottica del regime probatorio cui soggiace la responsabilità in scrutinio, l'unico onere imposto al danneggiato è fornire prova rigorosa della dinamica del fatto e del nesso causale tra cosa in custodia e danno: grava infatti sul danneggiato l'onere di provare, cioè, che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, che deve quindi presentarsi come 'causa' dell'incidente e non come mera
'occasione' dello stesso, perché solo in difetto di prova del nesso causale la domanda non può essere accolta, tenuto conto anche del fatto che, solo dopo che il danneggiato abbia adempiuto a tale suo onere, può sorgere a carico del custode quello di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità.
12- Emerge dunque che il rapporto eziologico sia provato e che tale nesso causale sia stato interrotto solo in parte dal comportamento colposo della danneggiata, perché l'incidente si è verificato in luoghi conosciuti, in orario notturno, in condizione di scarsa illuminazione, durante la discesa di una scalinata, in condizioni fattuali che quindi imponevano una maggiore prudenza ed una particolare attenzione, in considerazione della prevedibilità dell'evento dannoso, con esigibilità di comportamenti alternativi da parte dell'utente. La danneggiata ha invece proceduto incautamente, ben sapendo che la pavimentazione presentava delle sconnessioni, che la scarsa illuminazione poteva non consentire di avvistare per tempo, disponendo di tutte le condizioni ottimali per evitare la caduta;
con ragionamento controfattuale può dirsi che ove avesse rispettato le regole di prudenza e diligenza consone alle contingenti condizioni dei luoghi a lei note la rovinosa caduta probabilmente non ci sarebbe stata o non avrebbe avuto tutte le conseguenze che invece si sono verificate. A tale riguardo la Suprema Corte ha più volte chiarito che “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza
l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica. L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per
8 difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”. (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011 n. 15375, 22 ottobre 2013 n. 23919, 26 maggio 2014 n.
11664, 18 febbraio 2014 n. 3793 e 17 ottobre 2013 n. 23584).
12.1- La esigibilità di comportamenti alternativi da parte dell'utente, una necessaria maggior prudenza, in considerazione della prevedibilità dell'evento dannoso a livello fattuale, rende il sinistro ascrivibile non integralmente ad una omessa manutenzione della strada, ma in certa misura anche alla condotta disattenta del danneggiato, che non ha fatto doverosa attenzione alla sconnessione della strada.
Tanto, se non esclude una responsabilità dell'ente custode, la riduce perché la condotta del danneggiato, colposamente incauta, ha attenuato in parte il nesso causale fra la res e l'evento, con conseguente affermazione di un concorso della danneggiata ex art 1227 cc. come disposto dal Tribunale. La danneggiata non ha utilizzato il bene usando una adeguata diligenza e adottando tutte le ordinarie cautele atte a evitare la caduta, pur avendo la concreta possibilità di percepire e prevedere la situazione di pericolo, così finendo per incidere, riducendolo, sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno con esclusione della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. La valutazione del comportamento della danneggiata come idoneo a incidere sul nesso causale, integrando caso fortuito, è valutazione che si collega all'obbligo per il danneggiato di provare il nesso causale, sicché prescinde dalla prova liberatoria fornita dal custode e dall'onere di contestazione di controparte (Cassazione civile sez. III, 24/05/2023,
n.14372).
12.2- Tali argomentazioni sono già di per sé sufficienti al rigetto del gravame sul punto, escludendo il dedotto malgoverno delle prove. Giova ricordare infine, che, come ribadito dalla Suprema
Corte, occorre considerare l'eterogeneità dei concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode, di talché per escludere la responsabilità del custode, si esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e imprudente e che quella condotta non fosse prevedibile (In tal senso Cass. Civ., Sez. III, ord. 31.10.2017 n° 25837). Nella specie, entrambe dette condizioni ricorrono ma non in maniera preponderante, quindi deve anche sotto tale profilo confermarsi una responsabilità concorrente del nella causazione del sinistro, Pt_1 configurandosi la comprovata negligente, imprudente e di certo imprevedibile condotta tenuta dalla non del tutto incidente sul nesso di causalità, in considerazione delle circostanze di tempo e di CP_1 luogo di verificazione del sinistro.
13- Anche la graduazione delle rispettive responsabilità appare al Collegio corretta e condivisibile, apparendo prevalente, ai fini del verificarsi dell'evento, l'incidenza eziologica della omessa custodia rispetto a quella della negligenza della danneggiata. Deriva, da quanto sin qui detto, la infondatezza dei rilievi mossi dall'appellante alla sentenza, che va pertanto integralmente confermata in relazione alla
9 affermazione di una responsabilità concorrente del in ragione del 60% in relazione ai danni Pt_1 subiti dalla odierna appellata.
14- Ferma, in difetto di censura, l'entità del ristoro liquidata in primo grado, è invece fondato il quinto ed ultimo motivo di appello, perché effettivamente è errato il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma liquidata a titolo di danni con decorrenza dalla data dell'evento al soddisfo, contenuta in sentenza.
La liquidazione del danno è debito di valore, che ne imporrebbe la rivalutazione monetaria della somma dovuta, riferita al momento della sua liquidazione;
tuttavia, la liquidazione nella specie è stata effettuata dal tribunale sulla base delle Tabelle di Milano di liquidazione del danno, in vigore al momento della liquidazione, il che rende il debito risarcitorio già riferito all'attualità e tale da escluderne quindi la rivalutazione. Sull'importo di € 10.650,72 liquidato in sentenza e già calcolato all'attualità, non spetta pertanto alcuna rivalutazione. Detta somma va invece maggiorata degli interessi legali maturati sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso (2016) e maggiorata di quanto maturato sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici Istat da tale data fino alla data della presente sentenza. Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così liquidata, posto che il credito si converte in credito di valuta.
15- La sentenza in accoglimento dell'appello va pertanto entro detti termini riformata.
16- Ferme, pur in presenza di una riforma della sentenza, le spese di lite di primo grado, non essendo intervenuta alcuna modifica nell'assetto degli interessi che possa incidere sulla soccombenza, le spese del grado vanno liquidate in base all'esito complessivo della lite, sicché, compensate per ¼, in ragione della natura secondaria della questione accolta, nel resto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, con atto di citazione notificato il 19.03.2024, nei
[...] confronti di avverso la sentenza n. 1533/2023 del Tribunale di Brindisi, pubblicata in Controparte_1 data 06.11.2023, così provvede:
a) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1 in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma, dispone che la somma di €
10.650,72 liquidata a titolo risarcitorio sia maggiorata dei soli interessi legali, con le decorrenze e le modalità indicate in motivazione;
10 b) Compensa per ¼ le spese di lite del grado e condanna il al Parte_1 pagamento, in favore di dei restanti ¾ delle spese del presente grado, che per Controparte_1
l'intero liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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