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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/09/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3568/2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Salierno ed elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla via Dalbono n. 15;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 come da procura in atti, dall'avv. Rosario Petrazzuolo ed elettivamente domiciliato in Napoli al Corso
Umberto I n. 23;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. del 24.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 21.07.2014, CP_1 confermando le statuizioni economiche e relative alla minore già adottate in sede di separazione. Per_1
In punto di fatto la parte, dopo aver premesso che dall'unione coniugale è nata la figlia il Per_1
18.05.2015, ha esposto che non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale con il resistente in seguito alla sentenza di separazione del 18.10.2023 resa dal Tribunale di Nola. La parte ha, poi, esposto di essere insegnante scolastica mentre il resistente lavora presso una tabaccheria a conduzione familiare. 1/4 Con memoria difensiva del 5.02.2025 si è costituito in giudizio che, pur non CP_1 opponendosi alla declaratoria della cessazione degli effetti civili e alla conferma delle condizioni già statuite in separazione, ha chiesto al Tribunale di modificare il diritto di visita, prevedendolo, durante i giorni infrasettimanali, il lunedì dalle ore 18:00 fino al martedì alle ore 19:00 e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00 e, per i fine settimana, solo l'ultimo del mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore
16:00 della domenica. In merito, la parte ha esposto di essere impegnato lavorativamente al tabacchino di famiglia per i primi tre fine settimana e che, nel quarto, ha il sabato libero e lavora dalle ore 17:00 alle ore 20:00 di domenica.
Con memoria del 17.02.2025 la ricorrente si è riportata alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo contestando la richiesta di modifica del diritto di visita formulata dal resistente. In particolare, la parte ha osservato che la regolamentazione era stata adottata non più di un anno prima in base alle esigenze lavorative di entrambe le parti e che risultava sospetta la circostanza con cui il ricorrente, soltanto tredici giorni dopo la notifica del ricorso, aveva ricevuto la lettera di assunzione del fratello con l'indicazione degli orari lavorativi. Infine, la ricorrente ha dedotto che un cambio di calendarizzazione del diritto di visita pregiudicherebbe le sue attività scolastiche ed extrascolastiche svolte sia di mattina che di pomeriggio ed anche il sabato mattina. Quanto ai giorni infrasettimanali, la parte ha contestato la richiesta di spostare la giornata del mercoledì al giovedì, evidenziando le difficoltà ad accompagnare prima la figlia a scuola sita in San Sebastiano al Vesuvio e poi raggiungere la propria sede di lavoro in San Giorgio a
Cremano.
Con note scritte depositate per l'udienza del 31.03.2025 la parte resistente si è riportata alle proprie osservazioni e conclusioni. La parte ha, inoltre, evidenziato di aver documentato i propri impegni ed orari lavorativi. In riferimento al diritto di visita infrasettimanale, ha osservato che il mercoledì potrebbe garantire la presa in carico della figlia solo in un orario serale inconciliabile con le esigenze fisiologiche e psicopedagogiche della minore, mentre la scelta del giovedì quale nuovo giorno sostitutivo del mercoledì, non pregiudicherebbe la ricorrente, poiché l'orario scolastico della figlia (con apertura alle ore 7:45) non impedirebbe alla madre di raggiungere la sede scolastica lavorativa, trattandosi di comuni limitrofi.
Con note scritte depositate per l'udienza del 31.03.2025 la parte ricorrente si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. In riferimento alla propria situazione lavorativa, la ricorrente ha precisato di svolgere diciotto ore di servizio curriculare, oltre quaranta ore di attività funzionali all'insegnamento, evidenziando, altresì, di occuparsi dei genitori invalidi poiché le due sorelle sono entrambi residenti a [...].
Con note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 26.06.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di corresponsione del 50% della retta scolastica della scuola privata poiché la minore aveva concluso le scuole elementari.
Con note scritte depositate per l'udienza del 26.06.2025 il resistente si è riportato alle conclusioni
2/4 rassegnate in atti, osservando che i progetti PON non vengono svolti nei fine settimana;
che la ricorrente aveva sempre partecipato a tali attività anche prima della sottoscrizione dell'accordo di separazione;
che le esigenze familiari della stessa non possono prevalere sui propri impegni lavorativi, rigidamente organizzati per le esigenze legate alle scommesse sportive e di ricevitoria. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il resistente ha chiesto che la figlia stia con la madre durante i fine settimana, con esclusione del quarto fine settimana, in cui rimarrà presso di lui, dalle 10:00 del sabato alle 16:00 della domenica;
durante la settimana, ha invece proposto di tenere la figlia il lunedì dalle ore 18:00, prelevandola dalla casa della madre per riaccompagnarla a scuola il martedì seguente, per poi prenderla all'uscita di scuola e riaccompagnarla dalla madre alle ore 19:00 ed il giovedì, prelevandola all'uscita di scuola e riaccompagnarla dalla madre alle ore 19:00.
Orbene, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 ed è, altresì, provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
Relativamente agli aspetti economici e alle restanti condizioni devono essere confermati integralmente gli accordi presi nel giudizio di separazione consensuale ad eccezione del punto relativo all'obbligo di corresponsione del 50% della retta della scuola privata per cessazione della frequenza, come richiesto dalle parti.
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita, vale osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 337 bis c.c., 1° comma, e seguenti “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” In merito deve essere evidenziato che la funzione del diritto di visita è quella di assicurare al minore il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi genitori, in un contesto idoneo a garantire stabilità ed armonia di vita e, quindi, del pieno rispetto del principio di bigenitorialità, superiore rispetto ad eventuali conflitti tra i genitori stessi (tra le altre, cfr. Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 9764 dell'8.04.2019). Infine, vale ricordare che il regime di affidamento condiviso non implica una rigida ripartizione al 50% del tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore, ma deve essere flessibile ed adattarsi alle esigenze concrete del minore stesso, tenendo conto della sua età, dell'attività scolastica ed extrascolastica e, in generale, del suo benessere, senza trasformarsi in uno strumento di rivendicazione nei confronti dell'altro genitore (cfr. Ord. Cass., Sez. I., n. 17221 del 16.06.2021). Sul punto si osserva che le condizioni di separazione hanno previsto un collocamento della figlia minore sostanzialmente di tipo paritario tra i genitori e un assegno di mantenimento per la minore posto a carico del padre.
Ciò premesso ritiene il Tribunale che, al fine di garantire un equilibrio tra le opposte esigenze dei genitori e l'interesse della minore alla continuità dei rapporti con il padre, il diritto di visita andrà modificato nei
3/4 seguenti termini: il padre terrà con sé la figlia minore il lunedì dalle ore 18:00 fino alle ore 19:00 del martedì; il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 19:00; il quarto fine settimana del mese, dal venerdì alle ore 21:00 fino alla domenica alle ore 16:00 e il primo fine settimana del mese dalle 14.00 del sabato alle ore 16:00 della domenica. Rimangono ferme le altre condizioni relative alle modalità di visita e al regime di alternanza delle festività e delle vacanze scolastiche già previsti, in assenza di contrasto.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
il 21.07.2014; CP_1
-conferma le condizioni consensualmente raggiunte dai coniugi in fase di separazione come indicato in parte motiva;
-regolamenta il diritto di visita del padre nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
-dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
-dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3568/2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Salierno ed elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla via Dalbono n. 15;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 come da procura in atti, dall'avv. Rosario Petrazzuolo ed elettivamente domiciliato in Napoli al Corso
Umberto I n. 23;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. del 24.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 21.07.2014, CP_1 confermando le statuizioni economiche e relative alla minore già adottate in sede di separazione. Per_1
In punto di fatto la parte, dopo aver premesso che dall'unione coniugale è nata la figlia il Per_1
18.05.2015, ha esposto che non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale con il resistente in seguito alla sentenza di separazione del 18.10.2023 resa dal Tribunale di Nola. La parte ha, poi, esposto di essere insegnante scolastica mentre il resistente lavora presso una tabaccheria a conduzione familiare. 1/4 Con memoria difensiva del 5.02.2025 si è costituito in giudizio che, pur non CP_1 opponendosi alla declaratoria della cessazione degli effetti civili e alla conferma delle condizioni già statuite in separazione, ha chiesto al Tribunale di modificare il diritto di visita, prevedendolo, durante i giorni infrasettimanali, il lunedì dalle ore 18:00 fino al martedì alle ore 19:00 e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00 e, per i fine settimana, solo l'ultimo del mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore
16:00 della domenica. In merito, la parte ha esposto di essere impegnato lavorativamente al tabacchino di famiglia per i primi tre fine settimana e che, nel quarto, ha il sabato libero e lavora dalle ore 17:00 alle ore 20:00 di domenica.
Con memoria del 17.02.2025 la ricorrente si è riportata alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo contestando la richiesta di modifica del diritto di visita formulata dal resistente. In particolare, la parte ha osservato che la regolamentazione era stata adottata non più di un anno prima in base alle esigenze lavorative di entrambe le parti e che risultava sospetta la circostanza con cui il ricorrente, soltanto tredici giorni dopo la notifica del ricorso, aveva ricevuto la lettera di assunzione del fratello con l'indicazione degli orari lavorativi. Infine, la ricorrente ha dedotto che un cambio di calendarizzazione del diritto di visita pregiudicherebbe le sue attività scolastiche ed extrascolastiche svolte sia di mattina che di pomeriggio ed anche il sabato mattina. Quanto ai giorni infrasettimanali, la parte ha contestato la richiesta di spostare la giornata del mercoledì al giovedì, evidenziando le difficoltà ad accompagnare prima la figlia a scuola sita in San Sebastiano al Vesuvio e poi raggiungere la propria sede di lavoro in San Giorgio a
Cremano.
Con note scritte depositate per l'udienza del 31.03.2025 la parte resistente si è riportata alle proprie osservazioni e conclusioni. La parte ha, inoltre, evidenziato di aver documentato i propri impegni ed orari lavorativi. In riferimento al diritto di visita infrasettimanale, ha osservato che il mercoledì potrebbe garantire la presa in carico della figlia solo in un orario serale inconciliabile con le esigenze fisiologiche e psicopedagogiche della minore, mentre la scelta del giovedì quale nuovo giorno sostitutivo del mercoledì, non pregiudicherebbe la ricorrente, poiché l'orario scolastico della figlia (con apertura alle ore 7:45) non impedirebbe alla madre di raggiungere la sede scolastica lavorativa, trattandosi di comuni limitrofi.
Con note scritte depositate per l'udienza del 31.03.2025 la parte ricorrente si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. In riferimento alla propria situazione lavorativa, la ricorrente ha precisato di svolgere diciotto ore di servizio curriculare, oltre quaranta ore di attività funzionali all'insegnamento, evidenziando, altresì, di occuparsi dei genitori invalidi poiché le due sorelle sono entrambi residenti a [...].
Con note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 26.06.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di corresponsione del 50% della retta scolastica della scuola privata poiché la minore aveva concluso le scuole elementari.
Con note scritte depositate per l'udienza del 26.06.2025 il resistente si è riportato alle conclusioni
2/4 rassegnate in atti, osservando che i progetti PON non vengono svolti nei fine settimana;
che la ricorrente aveva sempre partecipato a tali attività anche prima della sottoscrizione dell'accordo di separazione;
che le esigenze familiari della stessa non possono prevalere sui propri impegni lavorativi, rigidamente organizzati per le esigenze legate alle scommesse sportive e di ricevitoria. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il resistente ha chiesto che la figlia stia con la madre durante i fine settimana, con esclusione del quarto fine settimana, in cui rimarrà presso di lui, dalle 10:00 del sabato alle 16:00 della domenica;
durante la settimana, ha invece proposto di tenere la figlia il lunedì dalle ore 18:00, prelevandola dalla casa della madre per riaccompagnarla a scuola il martedì seguente, per poi prenderla all'uscita di scuola e riaccompagnarla dalla madre alle ore 19:00 ed il giovedì, prelevandola all'uscita di scuola e riaccompagnarla dalla madre alle ore 19:00.
Orbene, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 ed è, altresì, provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
Relativamente agli aspetti economici e alle restanti condizioni devono essere confermati integralmente gli accordi presi nel giudizio di separazione consensuale ad eccezione del punto relativo all'obbligo di corresponsione del 50% della retta della scuola privata per cessazione della frequenza, come richiesto dalle parti.
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita, vale osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 337 bis c.c., 1° comma, e seguenti “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” In merito deve essere evidenziato che la funzione del diritto di visita è quella di assicurare al minore il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi genitori, in un contesto idoneo a garantire stabilità ed armonia di vita e, quindi, del pieno rispetto del principio di bigenitorialità, superiore rispetto ad eventuali conflitti tra i genitori stessi (tra le altre, cfr. Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 9764 dell'8.04.2019). Infine, vale ricordare che il regime di affidamento condiviso non implica una rigida ripartizione al 50% del tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore, ma deve essere flessibile ed adattarsi alle esigenze concrete del minore stesso, tenendo conto della sua età, dell'attività scolastica ed extrascolastica e, in generale, del suo benessere, senza trasformarsi in uno strumento di rivendicazione nei confronti dell'altro genitore (cfr. Ord. Cass., Sez. I., n. 17221 del 16.06.2021). Sul punto si osserva che le condizioni di separazione hanno previsto un collocamento della figlia minore sostanzialmente di tipo paritario tra i genitori e un assegno di mantenimento per la minore posto a carico del padre.
Ciò premesso ritiene il Tribunale che, al fine di garantire un equilibrio tra le opposte esigenze dei genitori e l'interesse della minore alla continuità dei rapporti con il padre, il diritto di visita andrà modificato nei
3/4 seguenti termini: il padre terrà con sé la figlia minore il lunedì dalle ore 18:00 fino alle ore 19:00 del martedì; il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 19:00; il quarto fine settimana del mese, dal venerdì alle ore 21:00 fino alla domenica alle ore 16:00 e il primo fine settimana del mese dalle 14.00 del sabato alle ore 16:00 della domenica. Rimangono ferme le altre condizioni relative alle modalità di visita e al regime di alternanza delle festività e delle vacanze scolastiche già previsti, in assenza di contrasto.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
il 21.07.2014; CP_1
-conferma le condizioni consensualmente raggiunte dai coniugi in fase di separazione come indicato in parte motiva;
-regolamenta il diritto di visita del padre nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
-dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
-dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
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