Versione
25 dicembre 2010
25 dicembre 2010
>
Versione
1 giugno 2021
1 giugno 2021
>
Versione
31 luglio 2021
31 luglio 2021
>
Versione
15 marzo 2025
15 marzo 2025
Articolo 216-ter (Comunicazioni alla Commissione europea) 1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonche' sulla raccolta e trattamento degli ((olii usati)) . I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI ((alla decisione di esecuzione (UE) 2019/ 1004 della Commissione, del 7 giugno 2019)) . Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ((corredati di)) una relazione di controllo della qualita' secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, ((nonche' di)) una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti ((inerenti alla gestione dei rifiuti)) , sono comunicati alla Commissione europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonche' sulla raccolta e trattamento degli ((olii usati)) . I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI ((alla decisione di esecuzione (UE) 2019/ 1004 della Commissione, del 7 giugno 2019)) . Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ((corredati di)) una relazione di controllo della qualita' secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, ((nonche' di)) una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti ((inerenti alla gestione dei rifiuti)) , sono comunicati alla Commissione europea.
Commentario • 1
- 1. Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30 ter a livello di gruppo. 2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216 ter, comma 2, e 216 quinquies, l'ultima società controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo. 3. L'ultima società controllante italiana può, con …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 30/10/2014, n. 588Provvedimento: N. 00110/2014 REG.RIC. N. 00588/2014 REG.PROV.COLL. N. 00110/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 110 del 2014, proposto da AC (Coordinamento associazioni tutela ambientale e diritti consumatori e utenti), in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Roma, e AC - IS, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Massimo Romano, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23, contro - Regione IS, in persona del …Leggi di più...
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- valutazione d'impatto ambientale (VIA)·
- difetto di interesse·
- interesse processuale·
- annullamento di atti amministrativi·
- ammissibilità del ricorso·
- progetti preliminari di impianto di trattamento rifiuti·
- tutela degli interessi diffusi dei consumatori·
- principio di autosufficienza processuale·
- violazione di norme sulla gestione dei rifiuti