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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5628 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024 e vertente
TRA
Avv. (C.F. ) rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 sé medesimo e domiciliato in Roma, Via La Marmora n. 8,
Attore in riassunzione
E
, , , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , rappresentati Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Franco Ongaro (C.F.
) ed Alessandro Ongaro (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, Via Paolo Emilio
7, giusta procura in atti,
Convenuti in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito della Sentenza della Corte di cassazione n.
14100/2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma
n. 3039/12. Conclusioni
Per l'appellante “a) dichiarare nullo l'appello dei avverso la sentenza del CP_1
Tribunale civile di Roma n. 26642/05 per inammissibilità della citazione appello
a nome della e mancata integrazione contraddittorio (ove Controparte_10 possibile);
b) confermare la cessazione della materia del contendere tra Controparte_10 ed;
Parte_1
c) dichiarare inammissibile e/o infondata o respingere la eccezione di prescrizione dei crediti come eccepita dai (per incompatibilità con la CP_1 eccezione di pagamento, per genericità ecc.) in ogni caso per richiesta dilazione del pagamento, e/o per tempestività dell'azione in base a norme professionali ed obblighi connessi all'unicità dell'azione di recupero, e/o per una delle cause esplicate e specificate in narrativa e come recepite dalla Cassazione;
d) dichiarare e/o riconoscere insussistente un qualsiasi pagamento del CP_1 per le procedure azionate come attestato dagli atti correttamente esaminati;
e) riconoscere la temerarietà plurima della impugnazione (come richiesto e non pronunciato) per il danno prodotto (credito esigibile dopo vent'anni) con triplicazione del capitale anche per la pluralità dell'abuso;
f) disporre la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza
3839/12 della corte di Appello pari ad euro 31.119,05 oltre interessi dell'esborso al soddisfo, salva la sentenza di 1^ grado e condanna per sorte e spese oltre che caducati anche gli effetti della sentenza di revocazione 9234/18;
g) condannare i al pagamento solidale delle spese e compensi per tutte CP_1 le fasi del procedimento comprese quelle per il ricorso per Cassazione;
Con vittoria delle spese e compensi anche per questa fase tenendo conto dell'incremento per il numero di controparti secondo l'art 5 della Tariffa Forense.
Per gli appellati: “Voglia la Corte di rinvio, dopo una valutazione di ogni singolo credito vantato dal ., per rilevarne la riferibilità al e Parte_1 Persona_1 quindi ai suoi Eredi., esclusivo o concorrente, e la eventuale prescrizione intervenuta o pagamento da chiunque effettuato e modificando la pronuncia di inammissibilità del teste (in quanto motivo dichiarato assorbito e quindi Tes_1 rivalutabile) così giudicare:
a) dichiarare la deposizione della teste totalmente inattendibile anche Tes_2 perché è smentita dalla accertata disponibilità da parte del di consistenti CP_1 mezzi economici;
b) dichiarare altresì la validità della deposizione del teste comunque Tes_1 confermata da documenti autentici acquisiti agli atti e non contestati nel contenuto, attestanti l'avvenuto versamento, in corso di conversione, di una somma ingente;
c) dichiarare la rilevanza probatoria della testimonianza dell'Amministratore del
Condominio, Sig. ; CP_11
d) dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva immobiliare fatta espletare dal
al senza che quest'ultimo fosse abilitato dai titoli Parte_1 Persona_1 posti a base della medesima a proporla, circostanza confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3538/14;
e) dichiarare che la liquidazione degli onorari a favore degli , CP_12 operata dalla Corte d'Appello di Roma è rispondente alle tariffe legali aumentate come per legge, in considerazione del numero delle persone assistite, rappresentate, (10), normativa applicata anche nel giudizio di revocazione n.r.g.
5611/12 come un'analoga decisione pronunciata sempre dalla Corte d'Appello di
Roma con sentenza n. 6765/18, pronunciata nel giudizio di revocazione proposto dal si è ugualmente pronunciata e il suo decisum non è stato Parte_1 impugnato dallo stesso;
f) respingere ogni altra domanda formulata dal nel presente Parte_1 procedimento riassuntivo perché totalmente infondate in fatto e diritto.
Disattese, comunque, tutte le ulteriori richieste formulate dal riassumente. Con vittoria di spese, compensi e spese forfettarie anche del procedimento di
Cassazione e di quelle relative al presente grado, da liquidare in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
l'Avv. ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Roma gli eredi Parte_1 del Dr ovvero , , , Persona_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , e per sentirli
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 condannare al pagamento degli onorari relativi a prestazioni professionali rese in favore del de cuius, nell'arco di circa un decennio, in un contesto di assistenza professionale, a suo dire, quasi quotidiana. Nello specifico, l'Avv. Parte_1 riferiva di aver prestato attività professionale in relazione alle seguenti posizioni:
- Pratica n. 9512 e Pratica n. 9768, senza richiesta di onorari ma di sole spese e competenze, aventi ad oggetto due denunce, la prima contro il
Sig. ; la seconda contro i Sigg. , Persona_2 Persona_2 CP_13
e CP_14
- Pratica n. 9781/2 (9731) e Pratica n. 9732, aventi ad oggetto due azioni da parte del (più altri) contro il locatore di un appartamento CP_1 adibito a dimora di extracomunitari;
- Pratica n. 9787, avente ad oggetto 3 ricorsi, tra attivi e passivi, di CP_1
(più altri) per la nomina od opposizione a nomina di un amministratore giudiziario nel Condominio di Via La Marmora 8;
- Pratica n. 9782, Pratica n. 9783 e Pratica n. 1057 avente ad oggetto azioni di contro il Condominio e contro l'Amministratore in proprio Persona_3
Dr , per pretese responsabilità nella gestione condominiale, e CP_1 contro alcuni ex amministratori in proprio, tra cui il Dr , tese ad CP_1 ottenere la nullità di molte assemblee, oltre al risarcimento dei danni.
Nel giudizio promosso, l'attore documentava l'attività riferita attraverso copiosa documentazione e richiedeva la prova per testi. Nel giudizio si costituivano i convenuti contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, contestavano, per tutte le pratiche, che l'attività era stata prestata nell'interesse del Condominio del quale il era amministratore, CP_1
e non nei confronti di in proprio, e solo per alcune, invece, eccepivano CP_1 la prescrizione del credito. Contestavano, inoltre, l'autenticità delle firme attribuite al ed apposte sugli atti di riconoscimento di debito, allegati ai CP_1 nn. 10, 55 e 86 dell'atto di citazione. Chiedevano, infine, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ad essi arrecati per la responsabilità professionale nella quale lo stesso sarebbe incorso nel giudizio di esecuzione immobiliare numero 69548 pendente innanzi al Tribunale di Roma.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 12476 dell'11 giugno 2008, accoglieva la domanda attorea, ritenendo provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali su incarico del dottor , condannava i convenuti al CP_1 pagamento pro quota della somma di euro 27.405,39, oltre al pagamento in solido delle spese di lite (euro 3000 per onorari e 1000 per diritti oltre accessori di legge) e rigettava la domanda riconvenzionale.
Gli eredi proponevano appello articolandolo in cinque motivi cui CP_1 resisteva il contestandone l'inammissibilità e chiedendone il rigetto Parte_1 nel merito.
La Corte d'Appello, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tra l'attore e , con compensazione integrale tra loro Controparte_10 delle spese di lite del secondo grado, per intervenuta transazione depositata agli atti, ha per il resto accolto integralmente l'appello e respinto la domanda proposta dal , condannandolo al pagamento delle spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio (per il primo grado, euro 2126,00 per diritti ed euro
8425,00 per onorari;
per il secondo, euro 1375,00 per diritti ed euro 6435,00 per onorari).
La Corte, in particolare, ha ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione sul presupposto che i convenuti avevano ritualmente e tempestivamente contestato, ai sensi dell'articolo 214 cpc, l'imputabilità delle ricognizioni di debito al loro dante causa e, conseguentemente, non risultando proposta dal Parte_1 l'istanza di verificazione, il Tribunale non avrebbe dovuto tenere in alcun conto i documenti prodotti, poiché, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa. Secondo la Corte, inoltre, il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale risultando essa elusiva della mancata verificazione delle scritture, e non potendo così sortire l'effetto interruttivo della prescrizione che invece il Tribunale le ha attribuito. Peraltro, secondo la Corte, le scritture prodotte in giudizio dal , non contenendo Parte_1 alcun riferimento a debiti liquidi ed esigibili, in quanto riferite a parcelle non ancora emesse ed a giudizi ancora da definire, non sortirebbero l'effetto del riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione, come invece erratamente valutato dal Tribunale.
La Corte, inoltre, ha ritenuto fondato il secondo, terzo e quarto motivo di appello con i quali gli appellanti censuravano l'erronea valutazione delle prove operata dal Giudicante.
L'Avv. , con ricorso notificato il 4.7/1/2013, ha chiesto la cassazione Parte_1 della sentenza della Corte d'Appello di Roma proponendo 8 motivi di gravame.
Hanno resistito con controricorso , Controparte_5 Controparte_3 [...]
e mentre , , CP_15 Controparte_8 CP_1 CP_2
, , e Controparte_9 Controparte_10 Controparte_16 CP_7
sono rimasti intimati.
[...]
Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per nullità del procedimento, per non aver la Corte di appello provveduto a disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della in relazione Controparte_5 al motivo di impugnazione attraverso il quale gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza di primo grado per essere stati condannati al rimborso delle spese del giudizio in maniera solidale e non pro quota. Con il secondo motivo, lamentando violazione di legge, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, non osservando il limite imposto dall'art. 112 cpc, ha ritenuto disconosciuti i documenti di cui ai numeri 10, 66 e 82, laddove i convenuti avevano invece disconosciuto i documenti numero 10, 55 e 86, in tal modo, a suo dire, pronunciando la Corte d'appello ultra petita. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la
Corte d'appello ha ritenuto tempestivo il disconoscimento operato dagli appellanti nonostante la costituzione non tempestiva rispetto ai venti giorni previsti dall'art. 167 cpc. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione all'articolo 215 cpc per falsa applicazione di legge, per avere la Corte d'appello applicato tale norma a documenti recanti numeri diversi da quelli formalmente disconosciuti dai convenuti.
I quattro motivi di ricorso esposti sono stati ritenuti infondati dalla Corte di
Cassazione. In relazione al primo, è stato sottolineato che alcuna integrazione del contraddittorio necessitava in quanto era già parte del Controparte_5 giudizio d'impugnazione; in relazione al secondo e quarto motivo, per non esserci dubbio in relazione ai documenti disconosciuti dai convenuti, cioè quelli contenenti dichiarazioni di riconoscimento di debito da parte del , CP_1 conseguendone la correttezza dell'operato della Corte di Appello;
in relazione al terzo motivo, la Corte di Cassazione ne ha statuito l'infondatezza precisando come non sia onere per il convenuto disconoscere la scrittura privata nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparazione, risultando sufficiente che il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, come avvenuto nel caso esaminato.
Con il quinto motivo, il ricorrente ha lamentato la falsa applicazione delle norme sulla prescrizione e ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte degli effetti interruttivi provocati dalla notifica della citazione intervenuta in data 10/15 ottobre 2002 e delle diffide di pagamento inviate dal novembre
2001 ad agosto del 2002 e delle comunicazioni annuali mai contestate, la Corte
d'appello ha ritenuto di applicare la prescrizione indiscriminatamente a tutte le prestazioni, senza esaminare le singole posizioni individuandone la data di verificazione.
Con il settimo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, cumulando in modo indistinto pagamenti per fatti e cause diverse, la Corte d'Appello ha ritenuto che lo stesso avesse ottenuto il pagamento anche in relazione alle pretese oggetto di odierno giudizio, senza tuttavia considerare che il ricorrente aveva rappresentato e difeso in giudizio tanto il quanto CP_1 il Condominio ed altri condomini ovvero che i soggetti tenuti al pagamento fossero diversi e non cumulabili e che nessuno dei pagamenti attestati dalle dichiarazioni testimoniali si riferiva alle procedure oggetto della richiesta.
Secondo la Cassazione, il quinto e il settimo motivo, trattati congiuntamente, sono fondati. Sostiene infatti la Corte che “La sentenza impugnata, in effetti, dopo aver escluso l'efficacia interruttiva degli atti di riconoscimento di debito, ha, evidentemente, ritenuto prescritti, in tutto o in parte, i crediti vantati dall'attore senza, tuttavia, procedere, relativamente ai crediti maturati nei confronti del de cuius per i quali la prescrizione era stata formalmente eccepita, ad un esame distinto delle singole pretese azionate - e delle prove ad esse pertinenti - individuando quelle maturate nei confronti del ed, in ordine CP_1 alle stesse, verificando se, alla luce degli atti interruttivi dedotti o comunque documentati in giudizio, tali pretese si erano o meno prescritte per il per il decorso del relativo termine. Secondo la Suprema Corte, inoltre, “Nello stesso modo, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i crediti azionati dall'attore in conseguenza dei pagamenti che lo stesso aveva ricevuto, senza, però, distinguere in via preliminare, alla luce delle prove raccolte, tra debiti contratti dal in proprio e quelli invece imputabili al Condominio (o a CP_1 terzi) ed, in ordine ai primi (se e nella misura in cui non risultino prescritti o altrimenti estinti), partitamente verificare quelli in tutto o in parte soddisfatti.”.
Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la falsa applicazione delle norme previste dagli articoli 2721, 2723 e 2726 c.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto che fossero inattendibili le dichiarazioni della ed invece attendibile il nonostante la Pt_2 Tes_1 condanna allo stesso comminata per aver impedito al ricorrente lo svolgimento della sua attività difensiva aggredendolo in udienza;
ed ancora, la Corte di
Appello non avrebbe valutato che le deposizioni dei testimoni indicati dall'attore erano tese a dimostrare non tanto i pagamenti promessi all'attore dal , CP_1 quanto una continua richiesta di dilazione da parte di quest'ultimo.
Tale motivo è stato ritenuto dalla Suprema Corte assorbito dall'accoglimento del quinto e del settimo. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 92 cpc e censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado laddove, in realtà, la soccombenza nel giudizio è risultata reciproca e, pertanto, la somma liquidata eccessiva. La Cassazione ha ritenuto anche il tale motivo assorbito.
I Supremi Giudici, dunque, nei limiti esposti, hanno accolto il ricorso e per l'effetto cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il ha dunque notificato atto di citazione in riassunzione ai convenuti Parte_1 in data 06.09.2019, i quali si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2019. Si teneva la prima udienza di comparizione il 18.12.2019, poi rinviata a quella di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 2.10.2024, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Alla stregua di quanto sopra ripercorso, risulta necessario procedere ad una disamina specifica per ogni singola posizione rispetto alla quale l'Avv. Parte_1 rivendica il pagamento per l'opera professionale prestata nei confronti del Dr
, al fine di operare, con riguardo a quanto specificatamente demandato CP_1 dalla Suprema Corte, una duplice verifica tesa, da un lato, ad accertare se eccepita, e nel caso intervenuta, la prescrizione dei crediti richiesti dall'attore,
e, dall'altro, se vi siano stati pagamenti da parte del in relazione a tali CP_1 pretese.
- Per quanto attiene alle pratiche contraddistinte dai nn. 9512, 9731
(9781/2), 9768 e 1057 non risulta eccepita la prescrizione dagli eredi
(pag. 3 comparsa di costituzione e risposta primo grado). CP_1
Sul punto, è dato pacifico come l'eccezione di prescrizione sia una eccezione in senso stretto, quindi, come tale, rientrante nella sola disponibilità della parte, come chiaramente indicato dall'art. 2938 c.c., e dunque non opera automaticamente. La Corte di Cassazione ha ricordato che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte abbia dimostrato l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. Chi vuole difendersi dalla pretesa altrui eccependo la prescrizione deve, quindi, semplicemente sollevare la questione davanti al giudice, dimostrando come il titolare del diritto sia stato inerte: sarà poi il giudice a valutare se effettivamente l'eccezione è fondata, individuando anche il giusto termine prescrizionale (Corte di
Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021).
Si ritiene, pertanto, che le pratiche contraddistinte dai nn. 9512, 9731
(9781/2), 9768 non risultando per esse eccepita la prescrizione, vadano remunerate ovvero se ne riconosce il diritto in capo all'attore.
- In relazione alle pratiche contraddistinte dai nn. 9732, 9787, 9782 e 9783 risulta genericamente eccepita la prescrizione dagli eredi , ed al CP_1 contempo contestata l'attività del in quanto, secondo i Parte_1 convenuti, la stessa sarebbe stata svolta nel favore del Condominio di Via
La Marmora 8 e/o di altri condomini (pag. 3 comparsa di costituzione primo grado). Esse, invece, riguardano: la n. 9732, l'assistenza prestata dall'attore al (ed Persona_1 altri condomini) nei confronti della Sig.a con ricorso ex art CP_17
700 cpc (p.to RG 20325/95). Tale attività risulta documentata dalla produzione offerta dall'attore (allegati dal 31 al 53 citazione primo grado); la n. 9787, l'assistenza prestata (ricorsi attivi e passivi per la nomina di amministratore giudiziario nel Condominio di Via La Marmora 8) dall'attore al . Tale attività risulta documentata dalla Persona_1 produzione offerta dall'attore (allegati dal 56 al 69); le nn. 9782 e 9783, l'assistenza prestata (per impugnative di delibere da parte del condomino ) dall'attore al Persona_3 Per_1
(più altri e più il Condominio) (RG 57069/95 ed RG 57835/95).
[...]
Tale attività risulta provata dalla documentazione offerta dall'attore
(allegati dal 75 al 90 citazione primo grado). Ne consegue, quindi, che le tali attività non risultano prestate nell'interesse del solo Condominio e/o di altri condomini come invece sostenuto dai convenuti.
Per quanto attiene, invece, alla verifica della prescrizione eccepita da parte convenuta, si ritiene che debba escludersi l'accertamento in relazione alla prescrizione presuntiva: da un lato, per non essere stata la stessa specificatamente dedotta dai convenuti, risultando l'eccezione formulata genericamente;
dall'altro, per aver gli stessi contestato l'esistenza stessa dell'obbligazione, da un lato negando che l'attività riferita dall'attore sia stata posta in essere nel favore del de cuius, dall'altra che sia stata resa e pagata da altri condomini, rendendo in tal modo inopponibile la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c..
Secondo la Cassazione, infatti, la prescrizione presuntiva si fonda sull'idea che il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Tuttavia,
l'ammissione da parte del debitore di non aver estinto
l'obbligazione – anche implicitamente – rende inopponibile tale eccezione. Questa, infatti, non può essere opposta dal debitore che abbia contestato l'originaria sussistenza dell'obbligazione o negato l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la pretesa attorea o comunque la loro estinzione. Pertanto, colui che nega il rapporto non può pretendere che si presuma l'avvenuta sua estinzione. L'eccezione può essere paralizzata o dall'ammissione della non avvenuta estinzione dell'obbligazione fatta in giudizio dal presunto debitore, tale essendo anche la negazione dell'esistenza stessa del credito oggetto di domanda, o l'eccezione sulla identità della persona del creditore diversa da colui che agisce in giudizio,
o dalla predisposizione di difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza o che si incentrino sulla contestazione dell'entità della somma richiesta in quanto in questo modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta
(ordinanza n. 1057/2025 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il
16 gennaio 2025). Da quanto sopra deriva che, per le pratiche in relazione alle quali parte convenuta ha eccepito la prescrizione, devesi guardare al decorso del termine ordinario di 10 anni, e non quello proprio della prescrizione presuntiva
Per quanto riguarda, invece, la decorrenza della prescrizione, secondo la Cassazione, la “conclusione della prestazione” si verifica con
“l'esaurimento dell'affare”, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (ordinanza n. 2618/2024). Questa interpretazione assicura che eventuali azioni successive, connesse alla decisione finale, e analogamente le altre, riferite a diversi affari, siano considerate nuove attività con un proprio termine di prescrizione.
Dalla documentazione agli atti, si desume che: per la pratica n. 9732, il provvedimento a definizione del procedimento
RG 20325/95 risulta pubblicato il 17.10.1995 (all. 51); per la pratica n. 9787, il provvedimento di volontaria giurisdizione emesso a seguito di ricorso promosso dall'attore in favore del CP_1
(più altri) appare pubblicato in cancelleria il 27.01.1996 (all.65); per le pratiche nn. 9782 e 9783, la sentenza n. 21491/97 che definisce il procedimento RG 57835/95 risulta emessa in data 21.11.1997 e pubblicata in data 3.12.1997 (per la pratica 9782 - all. 74) mentre, per stessa ammissione dell'attore, la causa RG 57069/95, risulta cancellata il 26.03.96 (per la pratica 9783 - all. 55).
Non si ritiene, invece, atteso il tenore delle stesse, che la decorrenza della prescrizione debba calcolarsi dall'inoltro delle notule
(rispettivamente del 20.04.96, all. 29, per la pratica n. 9732; del
30.04.96 e del 12.10.1998, all. 61, 62, 68 e 69, per la pratica n. 9787; del 13.01.1998, all. 87, per la pratica 9782, e del 3.5.96, all. 54/55, e del 23.11.2001, all. 6°, per le pratiche 9782 e 9783) e delle lettere del
05.01.2000 e del 23.11.2001 (all. 3 e 7 citazione primo grado) come invocato dall'attore.
Sul punto, secondo giurisprudenza consolidata, per avere efficacia interruttiva un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito richiede solo la forma scritta e non è soggetto a rigore di forme, non necessita l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti. È sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Tale requisito non è ravvisabile invece, nel caso in cui il creditore formuli al debitore semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento (Cassazione civile, ordinanza n. 15140 del 2021 e n. 7835 del 10.03.2022).
Nel caso esaminato, così come le notule che non risultano contenere richieste di adempimento, le comunicazioni del 05.01.2000 e del
23.11.2001 (all. 3 e 7 citazione primo grado) non appaiono costituire diffide e/o intimazioni, e pertanto, rivestire valore di atto interruttivo, come invece dall'attore invocato. Dal tenore delle stesse, infatti, “..le accludo in sintesi le richieste a suo tempo inoltrato al dr. e via CP_1 via procrastinate per esigenze esclusive del medesimo..” (quella del
2000) “..Per quanto riguarda invece le posizioni condominiali era stato sempre rimandato il dettaglio delle questioni, che io ho elencato e riassunto in base agli atti ufficiali a suo tempo inviati anche al
Condominio. Per essi mi sono limitato alle richieste assolutamente significative essendo stato detto periodo di una completa allucinazione per causa di un solo condomino (che peraltro continua) escludendo quelle da attribuire doverosamente al Condominio, ma anche quelle che si è potuto attribuire in tal modo, riconducendole al Condominio.
Accludo l'estratto conto della situazione contabile che riguarda le procedure residue non considerate e mai definite di affrontate.” (quella del 2001) esse risultano mere comunicazioni agli eredi contenenti un riepilogo delle attività professionali prestate nel favore del de cuius.
Alla stregua di quanto sopra, si ritiene che le pratiche contraddistinte dai nn. 9732, 9787, 9782 e 9783 vadano comunque remunerate ovvero se ne riconosce il diritto in capo all'attore, non essendo maturata la prescrizione ordinaria alla data di notifica della citazione del 10/15 ottobre 2002.
Per quanto attiene, invece, alla verifica dei pagamenti se del caso intervenuti nel favore del per l'opera prestata nell'interesse Parte_1 del Dr , dalla documentazione prodotta da parte convenuta CP_1 emergono fatture ed assegni pagati all'attore in relazione a prestazioni professionali diverse da quelle richieste nel giudizio che ci occupa (all. dall'1 al 12 della comparsa di costituzione del primo grado ed all. B, C,
D, E, F e G della memoria ex art. 184 cpc). Nello specifico, poi, i docc.
F e G, prodotti da parte convenuta ed attestanti pagamenti nel favore dell'Avv. , fanno riferimento alle pratiche 9782 e 9783, Parte_1 oggetto anche del presente giudizio, ma che a ben vedere riguardano distinte prestazioni rese dall'Avvocato, le une nell'interesse del
Condominio, le altre nell'interesse del Dr in proprio. CP_1
Da quanto osservato, pertanto, e nei limiti imposti dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rimessione, questa Corte riconosce in capo all'Avv. Parte_1 la somma di euro 27.405,39, come liquidata in primo grado, non risultando sul punto specifica contestazione sul quantum della pretesa, né prova contraria, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di compensi per l'opera prestata nei confronti del de cuius dei convenuti, con condanna di questi ultimi al pagamento.
Per quanto attiene alle ulteriori domande proposte dall'attore, come indicate nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, questa Corte in relazione a quelle contraddistinte dalle lettere a) e b), dichiara la cessazione della materia del contendere tra ed , con integrale Controparte_10 Parte_1 compensazione delle spese per intervenuta transazione tra le parti;
rigetta quella contraddistinta dalla lettera e) per non risultare sussistenti i presupposti della temerarietà; accoglie la domanda di cui alla lettera f), primo periodo, assorbita dall'accoglimento delle domande di cui alle lettere c) e d) mentre rigetta la domanda tesa ad ottenere la caducazione degli effetti della sentenza di revocazione 9234/18 in quanto inammissibile;
accoglie la domanda di cui al punto g) risultando possibile la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale oppure una comunanza di interessi (Cass. civ. n. 17281/2011).
In relazione, invece, alle conclusioni spiegate dagli appellati, formulate nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, la Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, in quanto non maturata, e quella di pagamento, in quanto non provata;
dichiara prive di rilievo le domande di cui alle lettere a), b) e c); rigetta la domanda di cui alla lettera d) in quanto inammissibile;
rigetta le domande di cui alle lettere e) ed f) in quanto assorbite dall'accoglimento della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza, anche in relazione al giudizio di primo grado, a quelle di legittimità e di rinvio, e si liquidano in base al valore e natura della causa, al numero delle parti, secondo i D.M. per tempo vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sul giudizio in riassunzione proposto dall'Avv. , avverso la sentenza n. 3839/2012 emessa dalla Corte Parte_1 di Appello di Roma, Terza Sezione Civile, in data 10.04.2012, pubblicata in data
17.07.2012, in riforma della stessa così provvede:
1- Dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto processuale tra ed e dichiara le spese processuali Controparte_10 Parte_1 del secondo grado e del presente giudizio interamente compensate tra le stesse parti;
2- Accoglie, in riforma integrale della sentenza impugnata, la domanda proposta da contro , , Parte_1 CP_1 CP_2 , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e li condanna al pagamento ciascuno pro quota in favore di
[...]
della somma di euro 27.405,39 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda;
3- Condanna , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e al pagamento in solido
[...] Controparte_8 Controparte_9 delle spese di primo grado che liquida in € 3000 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
4- Condanna , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e al pagamento in solido
[...] Controparte_8 Controparte_9 delle spese del grado d'appello e del presente grado in favore di
[...]
che liquida in euro 2.906,00 oltre spese generali ed accessori di Parte_1 legge;
5- Condanna , Controparte_5 Controparte_3 Controparte_15
e al pagamento in solido delle spese del giudizio
[...] Controparte_8 di legittimità in favore di che liquida in euro 3012,00 oltre Parte_1 iva, cpa e oneri di legge.
Roma, 18.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5628 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024 e vertente
TRA
Avv. (C.F. ) rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 sé medesimo e domiciliato in Roma, Via La Marmora n. 8,
Attore in riassunzione
E
, , , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , rappresentati Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Franco Ongaro (C.F.
) ed Alessandro Ongaro (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, Via Paolo Emilio
7, giusta procura in atti,
Convenuti in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito della Sentenza della Corte di cassazione n.
14100/2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma
n. 3039/12. Conclusioni
Per l'appellante “a) dichiarare nullo l'appello dei avverso la sentenza del CP_1
Tribunale civile di Roma n. 26642/05 per inammissibilità della citazione appello
a nome della e mancata integrazione contraddittorio (ove Controparte_10 possibile);
b) confermare la cessazione della materia del contendere tra Controparte_10 ed;
Parte_1
c) dichiarare inammissibile e/o infondata o respingere la eccezione di prescrizione dei crediti come eccepita dai (per incompatibilità con la CP_1 eccezione di pagamento, per genericità ecc.) in ogni caso per richiesta dilazione del pagamento, e/o per tempestività dell'azione in base a norme professionali ed obblighi connessi all'unicità dell'azione di recupero, e/o per una delle cause esplicate e specificate in narrativa e come recepite dalla Cassazione;
d) dichiarare e/o riconoscere insussistente un qualsiasi pagamento del CP_1 per le procedure azionate come attestato dagli atti correttamente esaminati;
e) riconoscere la temerarietà plurima della impugnazione (come richiesto e non pronunciato) per il danno prodotto (credito esigibile dopo vent'anni) con triplicazione del capitale anche per la pluralità dell'abuso;
f) disporre la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza
3839/12 della corte di Appello pari ad euro 31.119,05 oltre interessi dell'esborso al soddisfo, salva la sentenza di 1^ grado e condanna per sorte e spese oltre che caducati anche gli effetti della sentenza di revocazione 9234/18;
g) condannare i al pagamento solidale delle spese e compensi per tutte CP_1 le fasi del procedimento comprese quelle per il ricorso per Cassazione;
Con vittoria delle spese e compensi anche per questa fase tenendo conto dell'incremento per il numero di controparti secondo l'art 5 della Tariffa Forense.
Per gli appellati: “Voglia la Corte di rinvio, dopo una valutazione di ogni singolo credito vantato dal ., per rilevarne la riferibilità al e Parte_1 Persona_1 quindi ai suoi Eredi., esclusivo o concorrente, e la eventuale prescrizione intervenuta o pagamento da chiunque effettuato e modificando la pronuncia di inammissibilità del teste (in quanto motivo dichiarato assorbito e quindi Tes_1 rivalutabile) così giudicare:
a) dichiarare la deposizione della teste totalmente inattendibile anche Tes_2 perché è smentita dalla accertata disponibilità da parte del di consistenti CP_1 mezzi economici;
b) dichiarare altresì la validità della deposizione del teste comunque Tes_1 confermata da documenti autentici acquisiti agli atti e non contestati nel contenuto, attestanti l'avvenuto versamento, in corso di conversione, di una somma ingente;
c) dichiarare la rilevanza probatoria della testimonianza dell'Amministratore del
Condominio, Sig. ; CP_11
d) dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva immobiliare fatta espletare dal
al senza che quest'ultimo fosse abilitato dai titoli Parte_1 Persona_1 posti a base della medesima a proporla, circostanza confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3538/14;
e) dichiarare che la liquidazione degli onorari a favore degli , CP_12 operata dalla Corte d'Appello di Roma è rispondente alle tariffe legali aumentate come per legge, in considerazione del numero delle persone assistite, rappresentate, (10), normativa applicata anche nel giudizio di revocazione n.r.g.
5611/12 come un'analoga decisione pronunciata sempre dalla Corte d'Appello di
Roma con sentenza n. 6765/18, pronunciata nel giudizio di revocazione proposto dal si è ugualmente pronunciata e il suo decisum non è stato Parte_1 impugnato dallo stesso;
f) respingere ogni altra domanda formulata dal nel presente Parte_1 procedimento riassuntivo perché totalmente infondate in fatto e diritto.
Disattese, comunque, tutte le ulteriori richieste formulate dal riassumente. Con vittoria di spese, compensi e spese forfettarie anche del procedimento di
Cassazione e di quelle relative al presente grado, da liquidare in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
l'Avv. ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Roma gli eredi Parte_1 del Dr ovvero , , , Persona_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , e per sentirli
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 condannare al pagamento degli onorari relativi a prestazioni professionali rese in favore del de cuius, nell'arco di circa un decennio, in un contesto di assistenza professionale, a suo dire, quasi quotidiana. Nello specifico, l'Avv. Parte_1 riferiva di aver prestato attività professionale in relazione alle seguenti posizioni:
- Pratica n. 9512 e Pratica n. 9768, senza richiesta di onorari ma di sole spese e competenze, aventi ad oggetto due denunce, la prima contro il
Sig. ; la seconda contro i Sigg. , Persona_2 Persona_2 CP_13
e CP_14
- Pratica n. 9781/2 (9731) e Pratica n. 9732, aventi ad oggetto due azioni da parte del (più altri) contro il locatore di un appartamento CP_1 adibito a dimora di extracomunitari;
- Pratica n. 9787, avente ad oggetto 3 ricorsi, tra attivi e passivi, di CP_1
(più altri) per la nomina od opposizione a nomina di un amministratore giudiziario nel Condominio di Via La Marmora 8;
- Pratica n. 9782, Pratica n. 9783 e Pratica n. 1057 avente ad oggetto azioni di contro il Condominio e contro l'Amministratore in proprio Persona_3
Dr , per pretese responsabilità nella gestione condominiale, e CP_1 contro alcuni ex amministratori in proprio, tra cui il Dr , tese ad CP_1 ottenere la nullità di molte assemblee, oltre al risarcimento dei danni.
Nel giudizio promosso, l'attore documentava l'attività riferita attraverso copiosa documentazione e richiedeva la prova per testi. Nel giudizio si costituivano i convenuti contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, contestavano, per tutte le pratiche, che l'attività era stata prestata nell'interesse del Condominio del quale il era amministratore, CP_1
e non nei confronti di in proprio, e solo per alcune, invece, eccepivano CP_1 la prescrizione del credito. Contestavano, inoltre, l'autenticità delle firme attribuite al ed apposte sugli atti di riconoscimento di debito, allegati ai CP_1 nn. 10, 55 e 86 dell'atto di citazione. Chiedevano, infine, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ad essi arrecati per la responsabilità professionale nella quale lo stesso sarebbe incorso nel giudizio di esecuzione immobiliare numero 69548 pendente innanzi al Tribunale di Roma.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 12476 dell'11 giugno 2008, accoglieva la domanda attorea, ritenendo provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali su incarico del dottor , condannava i convenuti al CP_1 pagamento pro quota della somma di euro 27.405,39, oltre al pagamento in solido delle spese di lite (euro 3000 per onorari e 1000 per diritti oltre accessori di legge) e rigettava la domanda riconvenzionale.
Gli eredi proponevano appello articolandolo in cinque motivi cui CP_1 resisteva il contestandone l'inammissibilità e chiedendone il rigetto Parte_1 nel merito.
La Corte d'Appello, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tra l'attore e , con compensazione integrale tra loro Controparte_10 delle spese di lite del secondo grado, per intervenuta transazione depositata agli atti, ha per il resto accolto integralmente l'appello e respinto la domanda proposta dal , condannandolo al pagamento delle spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio (per il primo grado, euro 2126,00 per diritti ed euro
8425,00 per onorari;
per il secondo, euro 1375,00 per diritti ed euro 6435,00 per onorari).
La Corte, in particolare, ha ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione sul presupposto che i convenuti avevano ritualmente e tempestivamente contestato, ai sensi dell'articolo 214 cpc, l'imputabilità delle ricognizioni di debito al loro dante causa e, conseguentemente, non risultando proposta dal Parte_1 l'istanza di verificazione, il Tribunale non avrebbe dovuto tenere in alcun conto i documenti prodotti, poiché, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa. Secondo la Corte, inoltre, il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale risultando essa elusiva della mancata verificazione delle scritture, e non potendo così sortire l'effetto interruttivo della prescrizione che invece il Tribunale le ha attribuito. Peraltro, secondo la Corte, le scritture prodotte in giudizio dal , non contenendo Parte_1 alcun riferimento a debiti liquidi ed esigibili, in quanto riferite a parcelle non ancora emesse ed a giudizi ancora da definire, non sortirebbero l'effetto del riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione, come invece erratamente valutato dal Tribunale.
La Corte, inoltre, ha ritenuto fondato il secondo, terzo e quarto motivo di appello con i quali gli appellanti censuravano l'erronea valutazione delle prove operata dal Giudicante.
L'Avv. , con ricorso notificato il 4.7/1/2013, ha chiesto la cassazione Parte_1 della sentenza della Corte d'Appello di Roma proponendo 8 motivi di gravame.
Hanno resistito con controricorso , Controparte_5 Controparte_3 [...]
e mentre , , CP_15 Controparte_8 CP_1 CP_2
, , e Controparte_9 Controparte_10 Controparte_16 CP_7
sono rimasti intimati.
[...]
Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per nullità del procedimento, per non aver la Corte di appello provveduto a disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della in relazione Controparte_5 al motivo di impugnazione attraverso il quale gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza di primo grado per essere stati condannati al rimborso delle spese del giudizio in maniera solidale e non pro quota. Con il secondo motivo, lamentando violazione di legge, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, non osservando il limite imposto dall'art. 112 cpc, ha ritenuto disconosciuti i documenti di cui ai numeri 10, 66 e 82, laddove i convenuti avevano invece disconosciuto i documenti numero 10, 55 e 86, in tal modo, a suo dire, pronunciando la Corte d'appello ultra petita. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la
Corte d'appello ha ritenuto tempestivo il disconoscimento operato dagli appellanti nonostante la costituzione non tempestiva rispetto ai venti giorni previsti dall'art. 167 cpc. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione all'articolo 215 cpc per falsa applicazione di legge, per avere la Corte d'appello applicato tale norma a documenti recanti numeri diversi da quelli formalmente disconosciuti dai convenuti.
I quattro motivi di ricorso esposti sono stati ritenuti infondati dalla Corte di
Cassazione. In relazione al primo, è stato sottolineato che alcuna integrazione del contraddittorio necessitava in quanto era già parte del Controparte_5 giudizio d'impugnazione; in relazione al secondo e quarto motivo, per non esserci dubbio in relazione ai documenti disconosciuti dai convenuti, cioè quelli contenenti dichiarazioni di riconoscimento di debito da parte del , CP_1 conseguendone la correttezza dell'operato della Corte di Appello;
in relazione al terzo motivo, la Corte di Cassazione ne ha statuito l'infondatezza precisando come non sia onere per il convenuto disconoscere la scrittura privata nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparazione, risultando sufficiente che il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, come avvenuto nel caso esaminato.
Con il quinto motivo, il ricorrente ha lamentato la falsa applicazione delle norme sulla prescrizione e ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte degli effetti interruttivi provocati dalla notifica della citazione intervenuta in data 10/15 ottobre 2002 e delle diffide di pagamento inviate dal novembre
2001 ad agosto del 2002 e delle comunicazioni annuali mai contestate, la Corte
d'appello ha ritenuto di applicare la prescrizione indiscriminatamente a tutte le prestazioni, senza esaminare le singole posizioni individuandone la data di verificazione.
Con il settimo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, cumulando in modo indistinto pagamenti per fatti e cause diverse, la Corte d'Appello ha ritenuto che lo stesso avesse ottenuto il pagamento anche in relazione alle pretese oggetto di odierno giudizio, senza tuttavia considerare che il ricorrente aveva rappresentato e difeso in giudizio tanto il quanto CP_1 il Condominio ed altri condomini ovvero che i soggetti tenuti al pagamento fossero diversi e non cumulabili e che nessuno dei pagamenti attestati dalle dichiarazioni testimoniali si riferiva alle procedure oggetto della richiesta.
Secondo la Cassazione, il quinto e il settimo motivo, trattati congiuntamente, sono fondati. Sostiene infatti la Corte che “La sentenza impugnata, in effetti, dopo aver escluso l'efficacia interruttiva degli atti di riconoscimento di debito, ha, evidentemente, ritenuto prescritti, in tutto o in parte, i crediti vantati dall'attore senza, tuttavia, procedere, relativamente ai crediti maturati nei confronti del de cuius per i quali la prescrizione era stata formalmente eccepita, ad un esame distinto delle singole pretese azionate - e delle prove ad esse pertinenti - individuando quelle maturate nei confronti del ed, in ordine CP_1 alle stesse, verificando se, alla luce degli atti interruttivi dedotti o comunque documentati in giudizio, tali pretese si erano o meno prescritte per il per il decorso del relativo termine. Secondo la Suprema Corte, inoltre, “Nello stesso modo, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i crediti azionati dall'attore in conseguenza dei pagamenti che lo stesso aveva ricevuto, senza, però, distinguere in via preliminare, alla luce delle prove raccolte, tra debiti contratti dal in proprio e quelli invece imputabili al Condominio (o a CP_1 terzi) ed, in ordine ai primi (se e nella misura in cui non risultino prescritti o altrimenti estinti), partitamente verificare quelli in tutto o in parte soddisfatti.”.
Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la falsa applicazione delle norme previste dagli articoli 2721, 2723 e 2726 c.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto che fossero inattendibili le dichiarazioni della ed invece attendibile il nonostante la Pt_2 Tes_1 condanna allo stesso comminata per aver impedito al ricorrente lo svolgimento della sua attività difensiva aggredendolo in udienza;
ed ancora, la Corte di
Appello non avrebbe valutato che le deposizioni dei testimoni indicati dall'attore erano tese a dimostrare non tanto i pagamenti promessi all'attore dal , CP_1 quanto una continua richiesta di dilazione da parte di quest'ultimo.
Tale motivo è stato ritenuto dalla Suprema Corte assorbito dall'accoglimento del quinto e del settimo. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 92 cpc e censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado laddove, in realtà, la soccombenza nel giudizio è risultata reciproca e, pertanto, la somma liquidata eccessiva. La Cassazione ha ritenuto anche il tale motivo assorbito.
I Supremi Giudici, dunque, nei limiti esposti, hanno accolto il ricorso e per l'effetto cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il ha dunque notificato atto di citazione in riassunzione ai convenuti Parte_1 in data 06.09.2019, i quali si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2019. Si teneva la prima udienza di comparizione il 18.12.2019, poi rinviata a quella di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 2.10.2024, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Alla stregua di quanto sopra ripercorso, risulta necessario procedere ad una disamina specifica per ogni singola posizione rispetto alla quale l'Avv. Parte_1 rivendica il pagamento per l'opera professionale prestata nei confronti del Dr
, al fine di operare, con riguardo a quanto specificatamente demandato CP_1 dalla Suprema Corte, una duplice verifica tesa, da un lato, ad accertare se eccepita, e nel caso intervenuta, la prescrizione dei crediti richiesti dall'attore,
e, dall'altro, se vi siano stati pagamenti da parte del in relazione a tali CP_1 pretese.
- Per quanto attiene alle pratiche contraddistinte dai nn. 9512, 9731
(9781/2), 9768 e 1057 non risulta eccepita la prescrizione dagli eredi
(pag. 3 comparsa di costituzione e risposta primo grado). CP_1
Sul punto, è dato pacifico come l'eccezione di prescrizione sia una eccezione in senso stretto, quindi, come tale, rientrante nella sola disponibilità della parte, come chiaramente indicato dall'art. 2938 c.c., e dunque non opera automaticamente. La Corte di Cassazione ha ricordato che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte abbia dimostrato l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. Chi vuole difendersi dalla pretesa altrui eccependo la prescrizione deve, quindi, semplicemente sollevare la questione davanti al giudice, dimostrando come il titolare del diritto sia stato inerte: sarà poi il giudice a valutare se effettivamente l'eccezione è fondata, individuando anche il giusto termine prescrizionale (Corte di
Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021).
Si ritiene, pertanto, che le pratiche contraddistinte dai nn. 9512, 9731
(9781/2), 9768 non risultando per esse eccepita la prescrizione, vadano remunerate ovvero se ne riconosce il diritto in capo all'attore.
- In relazione alle pratiche contraddistinte dai nn. 9732, 9787, 9782 e 9783 risulta genericamente eccepita la prescrizione dagli eredi , ed al CP_1 contempo contestata l'attività del in quanto, secondo i Parte_1 convenuti, la stessa sarebbe stata svolta nel favore del Condominio di Via
La Marmora 8 e/o di altri condomini (pag. 3 comparsa di costituzione primo grado). Esse, invece, riguardano: la n. 9732, l'assistenza prestata dall'attore al (ed Persona_1 altri condomini) nei confronti della Sig.a con ricorso ex art CP_17
700 cpc (p.to RG 20325/95). Tale attività risulta documentata dalla produzione offerta dall'attore (allegati dal 31 al 53 citazione primo grado); la n. 9787, l'assistenza prestata (ricorsi attivi e passivi per la nomina di amministratore giudiziario nel Condominio di Via La Marmora 8) dall'attore al . Tale attività risulta documentata dalla Persona_1 produzione offerta dall'attore (allegati dal 56 al 69); le nn. 9782 e 9783, l'assistenza prestata (per impugnative di delibere da parte del condomino ) dall'attore al Persona_3 Per_1
(più altri e più il Condominio) (RG 57069/95 ed RG 57835/95).
[...]
Tale attività risulta provata dalla documentazione offerta dall'attore
(allegati dal 75 al 90 citazione primo grado). Ne consegue, quindi, che le tali attività non risultano prestate nell'interesse del solo Condominio e/o di altri condomini come invece sostenuto dai convenuti.
Per quanto attiene, invece, alla verifica della prescrizione eccepita da parte convenuta, si ritiene che debba escludersi l'accertamento in relazione alla prescrizione presuntiva: da un lato, per non essere stata la stessa specificatamente dedotta dai convenuti, risultando l'eccezione formulata genericamente;
dall'altro, per aver gli stessi contestato l'esistenza stessa dell'obbligazione, da un lato negando che l'attività riferita dall'attore sia stata posta in essere nel favore del de cuius, dall'altra che sia stata resa e pagata da altri condomini, rendendo in tal modo inopponibile la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c..
Secondo la Cassazione, infatti, la prescrizione presuntiva si fonda sull'idea che il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Tuttavia,
l'ammissione da parte del debitore di non aver estinto
l'obbligazione – anche implicitamente – rende inopponibile tale eccezione. Questa, infatti, non può essere opposta dal debitore che abbia contestato l'originaria sussistenza dell'obbligazione o negato l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la pretesa attorea o comunque la loro estinzione. Pertanto, colui che nega il rapporto non può pretendere che si presuma l'avvenuta sua estinzione. L'eccezione può essere paralizzata o dall'ammissione della non avvenuta estinzione dell'obbligazione fatta in giudizio dal presunto debitore, tale essendo anche la negazione dell'esistenza stessa del credito oggetto di domanda, o l'eccezione sulla identità della persona del creditore diversa da colui che agisce in giudizio,
o dalla predisposizione di difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza o che si incentrino sulla contestazione dell'entità della somma richiesta in quanto in questo modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta
(ordinanza n. 1057/2025 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il
16 gennaio 2025). Da quanto sopra deriva che, per le pratiche in relazione alle quali parte convenuta ha eccepito la prescrizione, devesi guardare al decorso del termine ordinario di 10 anni, e non quello proprio della prescrizione presuntiva
Per quanto riguarda, invece, la decorrenza della prescrizione, secondo la Cassazione, la “conclusione della prestazione” si verifica con
“l'esaurimento dell'affare”, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (ordinanza n. 2618/2024). Questa interpretazione assicura che eventuali azioni successive, connesse alla decisione finale, e analogamente le altre, riferite a diversi affari, siano considerate nuove attività con un proprio termine di prescrizione.
Dalla documentazione agli atti, si desume che: per la pratica n. 9732, il provvedimento a definizione del procedimento
RG 20325/95 risulta pubblicato il 17.10.1995 (all. 51); per la pratica n. 9787, il provvedimento di volontaria giurisdizione emesso a seguito di ricorso promosso dall'attore in favore del CP_1
(più altri) appare pubblicato in cancelleria il 27.01.1996 (all.65); per le pratiche nn. 9782 e 9783, la sentenza n. 21491/97 che definisce il procedimento RG 57835/95 risulta emessa in data 21.11.1997 e pubblicata in data 3.12.1997 (per la pratica 9782 - all. 74) mentre, per stessa ammissione dell'attore, la causa RG 57069/95, risulta cancellata il 26.03.96 (per la pratica 9783 - all. 55).
Non si ritiene, invece, atteso il tenore delle stesse, che la decorrenza della prescrizione debba calcolarsi dall'inoltro delle notule
(rispettivamente del 20.04.96, all. 29, per la pratica n. 9732; del
30.04.96 e del 12.10.1998, all. 61, 62, 68 e 69, per la pratica n. 9787; del 13.01.1998, all. 87, per la pratica 9782, e del 3.5.96, all. 54/55, e del 23.11.2001, all. 6°, per le pratiche 9782 e 9783) e delle lettere del
05.01.2000 e del 23.11.2001 (all. 3 e 7 citazione primo grado) come invocato dall'attore.
Sul punto, secondo giurisprudenza consolidata, per avere efficacia interruttiva un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito richiede solo la forma scritta e non è soggetto a rigore di forme, non necessita l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti. È sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Tale requisito non è ravvisabile invece, nel caso in cui il creditore formuli al debitore semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento (Cassazione civile, ordinanza n. 15140 del 2021 e n. 7835 del 10.03.2022).
Nel caso esaminato, così come le notule che non risultano contenere richieste di adempimento, le comunicazioni del 05.01.2000 e del
23.11.2001 (all. 3 e 7 citazione primo grado) non appaiono costituire diffide e/o intimazioni, e pertanto, rivestire valore di atto interruttivo, come invece dall'attore invocato. Dal tenore delle stesse, infatti, “..le accludo in sintesi le richieste a suo tempo inoltrato al dr. e via CP_1 via procrastinate per esigenze esclusive del medesimo..” (quella del
2000) “..Per quanto riguarda invece le posizioni condominiali era stato sempre rimandato il dettaglio delle questioni, che io ho elencato e riassunto in base agli atti ufficiali a suo tempo inviati anche al
Condominio. Per essi mi sono limitato alle richieste assolutamente significative essendo stato detto periodo di una completa allucinazione per causa di un solo condomino (che peraltro continua) escludendo quelle da attribuire doverosamente al Condominio, ma anche quelle che si è potuto attribuire in tal modo, riconducendole al Condominio.
Accludo l'estratto conto della situazione contabile che riguarda le procedure residue non considerate e mai definite di affrontate.” (quella del 2001) esse risultano mere comunicazioni agli eredi contenenti un riepilogo delle attività professionali prestate nel favore del de cuius.
Alla stregua di quanto sopra, si ritiene che le pratiche contraddistinte dai nn. 9732, 9787, 9782 e 9783 vadano comunque remunerate ovvero se ne riconosce il diritto in capo all'attore, non essendo maturata la prescrizione ordinaria alla data di notifica della citazione del 10/15 ottobre 2002.
Per quanto attiene, invece, alla verifica dei pagamenti se del caso intervenuti nel favore del per l'opera prestata nell'interesse Parte_1 del Dr , dalla documentazione prodotta da parte convenuta CP_1 emergono fatture ed assegni pagati all'attore in relazione a prestazioni professionali diverse da quelle richieste nel giudizio che ci occupa (all. dall'1 al 12 della comparsa di costituzione del primo grado ed all. B, C,
D, E, F e G della memoria ex art. 184 cpc). Nello specifico, poi, i docc.
F e G, prodotti da parte convenuta ed attestanti pagamenti nel favore dell'Avv. , fanno riferimento alle pratiche 9782 e 9783, Parte_1 oggetto anche del presente giudizio, ma che a ben vedere riguardano distinte prestazioni rese dall'Avvocato, le une nell'interesse del
Condominio, le altre nell'interesse del Dr in proprio. CP_1
Da quanto osservato, pertanto, e nei limiti imposti dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rimessione, questa Corte riconosce in capo all'Avv. Parte_1 la somma di euro 27.405,39, come liquidata in primo grado, non risultando sul punto specifica contestazione sul quantum della pretesa, né prova contraria, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di compensi per l'opera prestata nei confronti del de cuius dei convenuti, con condanna di questi ultimi al pagamento.
Per quanto attiene alle ulteriori domande proposte dall'attore, come indicate nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, questa Corte in relazione a quelle contraddistinte dalle lettere a) e b), dichiara la cessazione della materia del contendere tra ed , con integrale Controparte_10 Parte_1 compensazione delle spese per intervenuta transazione tra le parti;
rigetta quella contraddistinta dalla lettera e) per non risultare sussistenti i presupposti della temerarietà; accoglie la domanda di cui alla lettera f), primo periodo, assorbita dall'accoglimento delle domande di cui alle lettere c) e d) mentre rigetta la domanda tesa ad ottenere la caducazione degli effetti della sentenza di revocazione 9234/18 in quanto inammissibile;
accoglie la domanda di cui al punto g) risultando possibile la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale oppure una comunanza di interessi (Cass. civ. n. 17281/2011).
In relazione, invece, alle conclusioni spiegate dagli appellati, formulate nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, la Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, in quanto non maturata, e quella di pagamento, in quanto non provata;
dichiara prive di rilievo le domande di cui alle lettere a), b) e c); rigetta la domanda di cui alla lettera d) in quanto inammissibile;
rigetta le domande di cui alle lettere e) ed f) in quanto assorbite dall'accoglimento della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza, anche in relazione al giudizio di primo grado, a quelle di legittimità e di rinvio, e si liquidano in base al valore e natura della causa, al numero delle parti, secondo i D.M. per tempo vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sul giudizio in riassunzione proposto dall'Avv. , avverso la sentenza n. 3839/2012 emessa dalla Corte Parte_1 di Appello di Roma, Terza Sezione Civile, in data 10.04.2012, pubblicata in data
17.07.2012, in riforma della stessa così provvede:
1- Dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto processuale tra ed e dichiara le spese processuali Controparte_10 Parte_1 del secondo grado e del presente giudizio interamente compensate tra le stesse parti;
2- Accoglie, in riforma integrale della sentenza impugnata, la domanda proposta da contro , , Parte_1 CP_1 CP_2 , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e li condanna al pagamento ciascuno pro quota in favore di
[...]
della somma di euro 27.405,39 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda;
3- Condanna , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e al pagamento in solido
[...] Controparte_8 Controparte_9 delle spese di primo grado che liquida in € 3000 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
4- Condanna , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e al pagamento in solido
[...] Controparte_8 Controparte_9 delle spese del grado d'appello e del presente grado in favore di
[...]
che liquida in euro 2.906,00 oltre spese generali ed accessori di Parte_1 legge;
5- Condanna , Controparte_5 Controparte_3 Controparte_15
e al pagamento in solido delle spese del giudizio
[...] Controparte_8 di legittimità in favore di che liquida in euro 3012,00 oltre Parte_1 iva, cpa e oneri di legge.
Roma, 18.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati