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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3699/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3699/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GANDINI ELISA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MERCANTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA AL COLLEGIO DEI NOBILI 4 PARMA, presso il difensore avv. GANDINI ELISA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GERVASI BARBARA, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI N. 3 MILANO, presso il difensore avv. GERVASI BARBARA
CONVENUTO
(già (P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
COLUCCINO LUIGI e dell'avv. POLVERINO LUCA, elettivamente domiciliato in VIA ADOLFO
RAVA', 75 ROMA, presso il difensore avv. COLUCCINO LUIGI
Conservatoria di Milano 2
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria sia di rito sia di merito e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: I. In via preliminare Accertare e dichiarare la tardività, novità ed inammissibilità delle pagina 1 di 12 nuove domande, eccezioni e contestazioni svolte da nella memoria Controparte_4 istruttoria e a verbale dell'udienza del 15.9.2020. II. In via principale 2.1. Accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4 per la condotta illecita descritta in atti.
2.2. Per l'effetto, condannare Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire di tutti i danni dallo Parte_1 stesso patiti e patendi, per i titoli e le causali di cui in atti, in misura di € 15.521,01, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi, rivalutazione monetaria, e ai danni che dovessero essere successivamente scoperti.
2.3. Qualora venisse accertata, in capo a e/o alla Controparte_3
Conservatoria di Milano 2, in via esclusiva o concorrente tra di loro o con Controparte_4
per l'intero o pro quota, se del caso anche in via solidale, una responsabilità nella causazione dei
[...]
danni patiti e patendi da si chiede la condanna di Parte_1 Controparte_1
e Conservatoria di Milano 2 a risarcire in via solidale, di tutti i Controparte_3 Parte_1 danni da patiti e patendi, per i titoli e le causali di cui in atti, nella misura di € Parte_1
15.521,01, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi, rivalutazione monetaria, e ai danni che dovessero essere successivamente scoperti.
2.4. Rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte nei confronti di III. In via istruttoria Si chiede l'ammissione dei seguenti Parte_1 capitoli di prova per testimoni: 1) E' vero che ha eseguito, su incarico di Controparte_5 [...]
(in allora Banco Popolare Soc. Coop.), le attività descritte nella fattura che Le si rammostra Parte_1
sub doc. 9 di parte attrice, relative alla reiscrizione di ipoteca a seguito della cancellazione totale dell'ipoteca n. 15022 reg. gen. e n. 3625 reg. part. del 7.2.2004 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale di Milano-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, e che
[...]
(in allora Banco Popolare Soc. Coop.) ha provveduto al pagamento del relativo importo;
2) Parte_1
E' vero che l'avv. Cristina Biglia, socia dello studio NT OR e Associati, Associazione
Professionale (ora NT e Associati, ) ha svolto, su incarico di Controparte_6 [...]
(in allora Banco Popolare Soc. Coop.), le attività descritte nella fattura che Le si rammostra Parte_1
sub doc. 9 di parte attrice, relative alla consulenza legale resa a fronte della cancellazione totale dell'ipoteca n. 15022 reg. gen. e n. 3625 reg. part. del 7.2.2004 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale di Milano-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, e che
[...]
(in allora Banco Popolare Soc. Coop.) ha provveduto al pagamento del relativo importo. Si Parte_1
indicano a testi: il legale rappresentante di con sede in via Solferino n. 57, Lodi, Controparte_5
il dott. c/o via Solferino n. 57, Lodi, e le signore Testimone_1 Controparte_5 Testimone_2
pagina 2 di 12 e c/o NT e , con sede in Verona, vicolo Testimone_3 Controparte_7
Pietrone 1/b. ribadisce di non prestare il consenso alla testimonianza scritta richiesta Parte_1 da all'udienza del 15.9.2020. In ogni caso Emettere ogni altro provvedimento pertinente Controparte_3
e consequenziale, anche in ordine alle spese, diritti, onorari ed oneri accessori del presente procedimento, da porre ad esclusivo carico di controparte”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adìto: nel merito: in via principale, dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque respingere tutte le domande ed istanze, anche istruttorie, proposte da nei confronti di nel Parte_1 Controparte_8 presente giudizio;
in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, condannare direttamente la società (ora , in persona del Controparte_3 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, o in subordine riconoscere nella emittenda sentenza il diritto di ad essere tenuta indenne e/o manlevata dalla suddetta società, per tutto Controparte_8 quanto dovesse essere tenuta a pagare in forza della sentenza stessa;
in ogni caso: con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre ad i.v.a., c.p.a. ed al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%”;
Conclusioni per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE: - autorizzare la chiamata in causa della Conservatoria di Milano 2, in persona dell'Ill.mo Conservatore dei Registri Immobiliari, con sede in Milano, Via Manin n. 27. Si chiede dunque che il Giudice differisca l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all' art. 163 bis c.p.c.; - sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, conseguentemente l'improcedibilità e/o l'inammissibilità di Controparte_3
qualsivoglia domanda svolta nei confronti della stessa;
NEL MERITO: - in via principale, respingere integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa, tutte le domande, le istanze e le richieste risarcitorie formulate nei confronti di;
- sempre nel CP_3
merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande risarcitorie e di manleva formulate dalla convenuta , condannare la Conservatoria di Controparte_1
Milano 2, in persona del Conservatore dei Registri Immobiliari, al pagamento di quanto dovuto ed eventualmente accertato in corso di causa, in favore di parte attrice, quale soggetto effettivamente responsabile dell'erronea cancellazione ipotecaria oggetto di contestazione;
- sempre nel merito, nell'ipotesi di mancata autorizzazione alla chiamata in causa della Conservatoria di Milano 2, in persona del Conservatore dei Registri Immobiliari, accertare e dichiarare, la responsabilità della
[...]
quale soggetto effettivamente responsabile dell'erronea cancellazione Controparte_1
ipotecaria oggetto di contestazione e per l'effetto condannare la stessa, al pagamento di quanto dovuto pagina 3 di 12 ed eventualmente accertato in corso di causa, in favore di parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18.7.2017 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma chiedendo di sentirla condannare al risarcimento Controparte_1
del danno quantificato in euro 15.521,01, per aver questa indebitamente richiesto la cancellazione totale dell'ipoteca iscritta con nota di presentazione del 7.2.2004, num. 224/1, reg. gen. N. 15022, reg. part.
N. 3652, Ufficio provinciale di Milano. Allegava l'attrice che in data 4.2.2004 era stato concesso a un mutuo fondiario per complessivi euro 45 milioni, di cui 30 milioni da Banco Popolare Controparte_9
di Verona e Novara S.c. a r.l., ora e i restanti 15 milioni dall'allora Credito Parte_1
Bergamasco S.p.A., ora parimenti A garanzia del predetto credito veniva iscritta Parte_1
ipoteca su di immobili siti in Vimodrone e Segrate di proprietà della mutuataria, nonché di
[...]
Successivamente il mutuo concesso era stato frazionato in 101 quote, in larga parte accollate CP_10
o surrogate ad altri istituti di credito. In particolare, la quota n. 104 era stata surrogata in favore dell'allora ora che, Controparte_11 Controparte_1
in data 26.4.2010, a seguito dell'estinzione della quota surrogata di mutuo, aveva erroneamente richiesto all'Agenzia delle Entrate la cancellazione integrale dell'ipoteca, e non quindi della sola quota frazionata. Avendovi il Conservatore provveduto, l'attrice aveva dovuto procedere a nuova iscrizione ipotecaria a garanzia del credito ancora esistente, sostenendo un esborso pari ad euro 15.521,01.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.1.2018 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di ora
[...] Controparte_3 [...]
che si era occupata di inviare la richiesta di cancellazione dell'ipoteca, in forza di CP_2
contratto stipulato in data 28.7.2007, con il quale le era stato conferito espresso mandato in tal senso. In via preliminare, la convenuta eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la richiesta di cancellazione integrale dell'ipoteca era stata inviata da Nel merito, faceva Controparte_3 rilevare che non vi era stato nessun errore nella trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle
Entrate, in quanto era correttamente evidenziato che la cancellazione doveva riguardare unicamente l'ipoteca iscritta sull'unità negoziale n. 49, cosicché il mero richiamo al codice di comunicazione
“100”, indicante la cancellazione totale, anziché “101”, per quella parziale, non era idoneo a giustificare l'errore commesso dalla conservatoria, cosicché ogni responsabilità per la cancellazione totale dell'ipoteca doveva essere imputata a quest'ultima. Aggiungeva che non era legittimata CP_3
a richiedere la cancellazione totale dell'ipoteca, in quanto iscritta in favore di soggetti diversi dalla mandante , cosicché la cancellazione totale avrebbe dovuto ritenersi inesistente. Tanto Controparte_1 pagina 4 di 12 premesso, la convenuta chiedeva che il Tribunale volesse rigettare la pretesa risarcitoria avversaria. In subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, insisteva affinché fosse CP_3
condannata al pagamento della somma dovuta in favore dell'attrice o comunque affinché la manlevasse per tutto quanto fosse tenuta a corrispondere all'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di risposta depositata in data 11.3.2019 si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata Controparte_3
in causa della Conservatoria di Milano 2, affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, questa fosse condannata a risarcire all'attrice il danno o, quanto meno, la manlevasse per tutto quanto dovuto all'attrice o alla convenuta. A sostegno delle proprie pretese deduceva CP_3 di aver correttamente indicato nell'istanza presentata al Conservatore che la cancellazione dell'ipoteca doveva avere ad oggetto unicamente l'iscrizione insistente sull'unità negoziale 49, a nulla rilevando l'erronea indicazione del codice relativo alla cancellazione totale di ipoteca, anziché parziale, tanto più che ella non aveva legittimazione alcuna per richiedere la cancellazione di ipoteche iscritte da soggetti diversi dalla mandante. Aggiungeva che lo scorretto richiamo al codice “100”, anziché “101”, nell'intestazione della richiesta era conseguenza di istruzioni non corrette impartitele da
[...]
che le aveva chiesto di inviare una comunicazione di cancellazione totale Controparte_1 dell'ipoteca.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata del terzo e contestualmente differita l'udienza di comparizione al 6.11.2019, in tale sede veniva dichiarata la contumacia della Conservatoria, nonché concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale e ordine di esibizione a Controparte_1
del tracciato informatico delle comunicazioni intervenute con a
[...] Controparte_3
seguito del fallimento del tentativo di raggiungere un accordo in seno al procedimento di mediazione delegata, con ordinanza del 27.6.2024 alle parti venivano concessi termini per il deposito di memorie ex art. 101, comma II, c.p.c., avendo il Tribunale rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della Conservatoria Milano 2.
Con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 20.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
È necessario premettere che è pacifico in causa che, con atto notarile del 4.2.2004, sia stato concesso a un mutuo fondiario per la complessiva somma di euro 45 milioni e che, alle originarie Controparte_9
banche mutuanti, sia succeduta l'odierna attrice. Non è altresì contestato che, a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione della mutuataria, sia stata rilasciata ipoteca da nonché Controparte_9
pagina 5 di 12 dal terzo datore su plurimi immobili siti in Segrate e Vimodrone. L'ipoteca è stata Controparte_10 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Milano, servizio di pubblicità immobiliare di Milano 2, con nota di presentazione del 7.2.2004, num. 224/1, e contraddistinta da reg. gen. N.
15022, reg. part. N. 3652 (v. doc. n. 4, fascicolo attoreo). Le parti concordano altresì sul fatto che il mutuo sia stato oggetto di successivo frazionamento e che Controparte_11
ora sia stata surrogata in una delle quote del mutuo, con
[...] Controparte_1 conseguente frazionamento anche dell'ipoteca. Non vi è contestazione nemmeno relativamente ad un'altra circostanza, vale a dire che, a seguito di comunicazione invitata in data 26.4.2010 alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari da parte di che agiva su incarico di Controparte_3 [...]
il Conservatore abbia provveduto alla cancellazione dell'integralità Controparte_1 dell'ipoteca e non solo della porzione del diritto reale di cui era titolare CP_1 Controparte_1
in forza del predetto frazionamento (v. doc. n. 4, fascicolo attoreo). La cancellazione è avvenuta
[...] il giorno successivo rispetto a quello della comunicazione, in forza della previsione di cui all'art. 13, commi 8 sexies e ss., del d.l. 2/2007 (conv. l. 40/2007) oggi confluito nell'art. 40bis, D.Lgs. n. 385/93, che, in ottica di semplificare la cancellazione ipotecaria a seguito di frazionamento del credito e della relativa garanzia, prevede l'automatica estinzione dell'ipoteca al momento dell'estinzione dell'obbligazione garantita, cosicché è sufficiente che il creditore rilasci al debitore quietanza e che lo comunichi al conservatore entro trenta giorni, secondo le modalità determinate dall'Agenzia del
Territorio. Indi, verificata la presenza della comunicazione, senza che il creditore abbia nel medesimo termine richiesto la permanenza della garanzia, il conservatore cancella d'ufficio l'ipoteca. Con la circolare n. 2/2008, l'Agenzia del Territorio ha determinato le modalità per trasmettere la comunicazione d'estinzione dell'ipoteca, predisponendo, per quel che qui interessa, i seguenti codici:
“100”, per la comunicazione di cancellazione totale d'ipoteca; “101”, per la comunicazione di cancellazione di quota di ipoteca frazionata (v. doc. n. 17, fascicolo attrice).
È altresì fatto pacifico che la comunicazione proveniente da Controparte_11 recasse il codice “100” e che quindi sia stata catalogata dall'Ufficio provinciale di Milano,
[...]
servizio di pubblicità immobiliare di Milano 2, come “comunicazione di cancellazione totale di ipoteca” e ciò è avvenuto nonostante la predetta comunicazione recasse nel corpo dell'atto delle indicazioni contrastanti con il codice richiamato (v. doc. n. 5, fascicolo attoreo). Ed infatti, nella parte dedicata alle “ulteriori specificazioni fornite dal mittente” si legge: “ipoteca iscritta originariamente a favore di Banco popolare di Verona e Novara S.c.r.l. – frazionata con ann. 14442/3491 del 30/01/2007
– è stata surrogata con atto 176760/28923 del 23/12/2009 a favore di Controparte_11
relativamente alla seguente unità negoziale in Comune di Vimodrone – unità negoziale n. 49
[...]
pagina 6 di 12 immobile n. 1 cat. Fabb. Fg. 2 part. 379 sub. 147 – immobile n. 2 cat. Fabb. Fg. 2 part. 679 sub. 242.
Quota capitale euro 116300,00 totale ipoteca euro 232600,00”. Pertanto, nonostante fosse richiamato il codice della cancellazione totale e non quello relativo alla cancellazione di quota di ipoteca frazionata, nelle ulteriori specifiche della comunicazione si faceva riferimento soltanto all'ipoteca frazionata a favore di e quindi a specifici beni immobili, nonché, quale Controparte_11
quota di capitale, ad una somma di gran lunga inferiore rispetto al mutuo in origine concesso.
Parte convenuta ha tardivamente contestato, soltanto nella propria memoria ex art. 183 comma VI, num. 3, c.p.c., il fatto che alla cancellazione dell'ipoteca sia seguita la necessità per parte attrice di procedere a nuova iscrizione, con relativo esborso della somma di euro 15.521,01, cosicché anche l'esistenza del danno conseguenza deve ritenersi provata in ragione della previsione di cui all'art. 115,
c.p.c.
Ciò su cui le parti non concordano è l'individuazione del soggetto al quale la condotta illecita è riferibile. Ed infatti, sin dalla propria costituzione, parte convenuta ha sostenuto che vera obbligata sarebbe la terza chiamata ora poiché, in forza di contratto stipulato Controparte_3 Controparte_2
in data 28.7.2007, aveva affidato a questa il compito di eseguire le comunicazioni imposte dall'attuale art. 40bis T.U.B., tanto che della richiesta per cui è causa si era occupata la terza chiamata, la quale aveva erroneamente inserito nella dichiarazione il codice “100” e richiesto così la cancellazione totale di ipoteca (v. doc. n. 2, fascicolo convenuta). La terza chiamata, costituendosi, ha fatto valere che l'indicazione a che si dovesse procedere ad una cancellazione totale dell'ipoteca le era stata trasmessa dalla stessa convenuta. Entrambe le parti sostengono poi che il danno sarebbe stato evitato laddove il
Conservatore avesse operato i dovuti controlli con la diligenza qualificata richiesta, posto che – in tesi - era evidente la contraddizione esistente tra il codice utilizzato e le indicazioni contenute nella parte motiva della comunicazione, contraddizione che avrebbe richiesto al Conservatore una maggiore prudenza, con conseguente rifiuto della cancellazione o comunque una richiesta di chiarimenti.
Tanto premesso, si evidenzia che il danno evento, e quindi la cancellazione totale dell'ipoteca iscritta, è certamente conseguente alla trasmissione di una richiesta errata, contenente il codice “100” e quindi catalogata dalla Conservatoria come estinzione totale di ipoteca. Tale comunicazione è stata materialmente trasmessa da in forza del contratto concluso con la convenuta, ma su Controparte_3
richiesta proveniente dalla stessa convenuta. Dalla disamina dei flussi informatici depositati dalla terza chiamata, flussi che hanno contenuto identico rispetto a quelli versati in atti dalla convenuta all'esito di ordine di esibizione, si evince che è stata proprio a richiedere alla terza chiamata la Controparte_1
comunicazione della cancellazione totale dell'ipoteca. A tal riguardo si premette che il meccanismo elaborato dalle parti prevedeva che comunicasse periodicamente a Controparte_1
pagina 7 di 12 i dati relativi alle dichiarazioni di cancellazione di ipoteche che questa avrebbe dovuto Controparte_3
effettuare alle Conservatorie. La trasmissione dei dati avveniva tramite utilizzo di sistemi informatici, mediante il ricorso a codici contenuti in stringhe informatiche. I codici contenuti nelle stringhe possono essere decifrati facendo ricorso alle “istruzioni per la compilazione dei tracciati di flussi per le richieste di cancellazione delle ipoteche”, versate in atti dalla terza chiamata (v. doc. n. 9, fascicolo Sistemia). In particolare, per i fini che qui interessano, si osserva che nella stringa informatica inizialmente inoltrata dalla convenuta alla terza chiamata è riportato il codice “ZIC”, poi seguito dal codice “F2052”, identificativo dell'Ufficio di Conservatoria di Milano 2 (v. doc. n. 6, fascicolo Sistemia). Dalla consultazione delle istruzioni poc'anzi richiamate, si evince che il codice “ZIC” sta per “cancellazione ipoteche con ricerca su RR.II.”, mentre, laddove la convenuta avesse voluto inoltrare a una CP_3
richiesta di cancellazione frazionata di ipoteca, avrebbe dovuto ricorrere al codice “ZIF”. Si aggiunga che, dopo aver ricevuto le predette istruzioni, il personale di si è premurato di richiedere CP_3
chiarimenti alla convenuta, poiché nella successiva stringa si legge “canc. totale o parziale” (v. doc. n.
7, fascicolo Sistemia). A fronte di tale istanza, la convenuta ha risposto facendo riferimento al codice
“ZI+”, che sta ad indicare “una risposta al back office”, ancora una volta omettendo di richiamare il corretto codice “ZIF” (v. doc. n. 8, fascicolo ). Ne deriva che, in linea con le istruzioni CP_3
originariamente impartite dalla convenuta, che aveva richiesto a la cancellazione totale CP_3
dell'ipoteca, quest'ultima ha provveduto ad inoltrare al Conservatore una segnalazione con il codice
“100”. Nessuna negligenza può quindi essere imputata a , se non quella di aver erroneamente CP_3
indicato la particella catastale 379, anziché quella corretta 679, come invece indicato dalla convenuta, negligenza che però non ha avuto alcun rilievo causale ai fini della produzione del danno evento. Si aggiunga che non sarebbe stato in ogni caso esigibile da un grado di diligenza Controparte_3
superiore, anche perché alla stessa era affidato unicamente il compito di trasmettere alla Conservatoria le comunicazioni di cancellazione di ipoteca, senza dover verificare la correttezza delle informazioni inviate da parte della convenuta.
Si osserva altresì che il nesso causale tra l'invio della comunicazione contenente il codice erroneo e la cancellazione dell'ipoteca non può considerarsi interrotto in forza della condotta imperita della
Conservatoria. Ed infatti, a norma dell'art. 41, c.p., non è escluso il rapporto di causalità fra l'azione od omissione laddove alla causazione dell'evento dannoso contribuiscano cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche quando consistano nel fatto illecito altrui e non dipendano dall'azione od omissione del colpevole. Le cause sopravvenute, infatti, escludono il nesso di causalità solo quando siano state da sole sufficienti a determinare l'evento. Ciò significa che, con riguardo all'illecito civile, il nesso causale s'interrompe solo quando la causa sopravvenuta sia autonoma, eccezionale e atipica pagina 8 di 12 rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (v. Cass. sent. n. 21563/22). Per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità esclude che, a interrompere il nesso causale, valga l'altrui errore professionale, dal momento che esso non è, di per sé, del tutto imprevedibile, ma s'inserisce nella catena causale originata dall'azione preesistente (v. Cass sent. n. 15789/03). A questo, si aggiunga che il conservatore dei pubblici registri nemmeno avrebbe potuto elidere il contributo causale antecedente, annullando d'ufficio la cancellazione ipotecaria indebita, posto che essa costituisce una formalità che, quand'anche eseguita in carenza dei presupposti normativi, estingue irreversibilmente l'ipoteca, cosicché l'unico rimedio è offerto dall'iscrizione di nuova ipoteca e dal risarcimento del danno (v.
Cass. sent. n. 33740/22).
Pertanto, non si può ritenere che la condotta del Conservatore sia idonea ad elidere il nesso causale tra l'erronea comunicazione e la cancellazione totale dell'ipoteca. Certamente però è ravvisabile un errore professionale del Conservatore e quindi una violazione del parametro di diligenza qualificata impostogli, tenuto conto che, come già rilevato, la comunicazione conteneva diverse incongruenze, che avrebbero meritato un maggiore approfondimento da parte del Conservatore. Ed infatti, in uno con l'utilizzo del codice “100”, nella parte motiva era espressamente chiarito che l'ipoteca era quella successivamente frazionata e surrogata a favore di ed insisteva Controparte_11
sul seguente bene immobile “unità negoziale in Comune di Vimodrone – unità negoziale n. 49 immobile n. 1 cat. Fabb. Fg. 2 part. 379 sub. 147 – immobile n. 2 cat. Fabb. Fg. 2 part. 679 sub. 242” e per il seguente importo “Quota capitale euro 116300,00 totale ipoteca euro 232600,00”. Inoltre, la richiesta proveniva da , poi Controparte_11 Controparte_1
che era legittimata a richiedere la cancellazione soltanto dell'ipoteca frazionata in suo favore e non certamente dell'integralità della stessa. Peraltro, ad ulteriore conferma dell'imperizia del Conservatore, si rileva che, successivamente alla cancellazione totale di ipoteca, e prima che l'attrice chiedesse una nuova iscrizione ipotecaria in data 28.10.2015, la Conservatoria ha eseguito ulteriori cancellazioni parziali in data 27.2.2013 e 4.4.2014 (v. doc. n. 4, fascicolo attoreo).
In forza della previsione di cui all'art. 2055, c.c., è quindi ravvisabile una responsabilità solidale nella causazione del danno. Tuttavia, nonostante parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma VI, num. 1, c.p.c., abbia espressamente esteso la sua domanda anche nei confronti della Conservatoria
Milano 2, tale domanda non può trovare accoglimento. Ed infatti, come già rilevato con ordinanza del
27.6.2024, la Conservatoria Milano 2 è priva di legittimazione passiva, poiché l'art. 232-bis disp. att.,
c.c., dispone che la responsabilità per i danni cagionati dal conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato. Tali norme sono contenute nell'art. 22 del pagina 9 di 12 d.p.r. 3/1957, a mente del quale l'impiegato che, nell'esercizio delle sue attribuzioni conferite da leggi o regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto è personalmente obbligato a risarcirlo, ma congiuntamente può essere esercitata l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora sussista anche la responsabilità dello Stato. L'art. 6 l. 22/1983 stabilisce che, per i danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari, risponde il Ministero delle Finanze. Successivamente, l'art. 57, D.Lgs. 30 luglio 1999 n.
300, ha previsto la istituzione delle Agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle Finanze. Testualmente, il citato articolo, al comma 1, dispone che: "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l' , l'agenzia del territorio e l' , di seguito Controparte_12 Controparte_13
denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia”. In particolare, per i fini che qui interessano, tale previsione ha comportato una successione a titolo particolare dell'Agenzia del Territorio nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dei compiti in precedenza esercitati dai Dipartimenti del Territorio del Ministero (v.
Cass. ord. n. 30642/24). Successivamente all'entrata in vigore di tale disposizione, la Suprema Corte si
è espressa nel senso che l'Agenzia del territorio, istituita ex art. 57, primo comma, del d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300, per la gestione delle competenze relative ai servizi del catasto, a quelli geotopocartografici e a quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, è titolare esclusiva, in quanto autonomo soggetto di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2001 della legittimazione "ad causam" ed "ad processum" nei procedimenti relativi al ricorso avverso il rifiuto del Conservatore di provvedere alla trascrizione degli atti indicati nell'art. 2657 cod. civ.(v. Cass. sent. n. 6628/2008). Sebbene la fattispecie concreta posta all'attenzione della Suprema Corte fosse differente rispetto a quella che ci occupa, le conclusioni alle quali è pervenuta la Suprema Corte sono certamente applicabili al caso di specie, poiché è riconosciuta una generalizzata legittimazione ad causam e ad processum dell'Agenzia del territorio in caso di doglianze avverso atti compiuti dal Conservatore. Si aggiunga altresì che la disciplina è stata oggetto di ulteriori modifiche legislative, in quanto l'Agenzia del territorio è stata successivamente incorporata all'Agenzia delle Entrate, in forza della previsione di cui all'art. 23-quater d.lgs. 95/2012, cosicché la legittimazione è ora spettante alla Direzione provinciale dell' Parte_2
(v. Cass. ord. n. 16431/24; Cass. ord. n. 6713/20).
[...]
Pertanto, da tale quadro normativo si ricava che, per il danno cagionato dal conservatore dei registri immobiliari, il danneggiato può agire, alternativamente o congiuntamente, nei confronti dell'impiegato-
pagina 10 di 12 persona fisica che ha commesso il fatto illecito (nei limiti del dolo e della colpa grave), oppure della competente direzione provinciale dell'ufficio territorio dell'Agenzia delle Entrate (senza le predette limitazioni di responsabilità), mentre nessuna norma gli consente di domandare il risarcimento del danno all'ufficio di conservatoria.
Deve quindi trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della sola convenuta e pertanto deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di euro 15.521,01. Trattandosi di obbligazione di valore, tale Parte_1
somma deve essere rivalutata, a far data dal 27.4.2010. Su tale somma, anno per anno rivalutata, decorrono interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e sino al saldo sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., divenendo l'obbligazione di valore un'obbligazione di valuta in forza di liquidazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in forza della previsione di cui all'art. 91, c.p.c., cosicché
è tenuta a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in euro 5.077,00, calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda. Inoltre, come richiesto dall'attrice, la convenuta deve corrisponderle anche le spese per l'avvio della negoziazione assistita e della mediazione, pari a complessivi euro
882,00, tenuto conto della sola fase di attivazione.
Del pari, è tenuta a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
presente giudizio, liquidate in euro 4.227,00 (fase decisionale ai minimi, non avendo la terza chiamata depositato scritti conclusivi).
Nulla invece va disposto con riferimento alle spese di lite nel rapporto processuale esistente tra le parti e la Conservatoria Milano 2, stante la contumacia della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3699/17, introdotta da
[...]
ei confronti di con la chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e Conservatoria Milano 2, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
[...]
1) Condanna a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 15.521,01, oltre rivalutazione, a far data dal 27.4.2010. Su tale somma, anno per anno rivalutata, decorrono interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e sino al saldo sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I,
c.c.;
pagina 11 di 12 2) Condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, liquidate in euro 5.959,00, oltre IVA, se e in quanto dovuta, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
presente giudizio, liquidate in euro 4.227,00, oltre IVA, se e in quanto dovuta, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
4) Nulla sulle spese verso Conservatoria Milano 2.
Parma, 28 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3699/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GANDINI ELISA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MERCANTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA AL COLLEGIO DEI NOBILI 4 PARMA, presso il difensore avv. GANDINI ELISA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GERVASI BARBARA, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI N. 3 MILANO, presso il difensore avv. GERVASI BARBARA
CONVENUTO
(già (P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
COLUCCINO LUIGI e dell'avv. POLVERINO LUCA, elettivamente domiciliato in VIA ADOLFO
RAVA', 75 ROMA, presso il difensore avv. COLUCCINO LUIGI
Conservatoria di Milano 2
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria sia di rito sia di merito e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: I. In via preliminare Accertare e dichiarare la tardività, novità ed inammissibilità delle pagina 1 di 12 nuove domande, eccezioni e contestazioni svolte da nella memoria Controparte_4 istruttoria e a verbale dell'udienza del 15.9.2020. II. In via principale 2.1. Accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4 per la condotta illecita descritta in atti.
2.2. Per l'effetto, condannare Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire di tutti i danni dallo Parte_1 stesso patiti e patendi, per i titoli e le causali di cui in atti, in misura di € 15.521,01, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi, rivalutazione monetaria, e ai danni che dovessero essere successivamente scoperti.
2.3. Qualora venisse accertata, in capo a e/o alla Controparte_3
Conservatoria di Milano 2, in via esclusiva o concorrente tra di loro o con Controparte_4
per l'intero o pro quota, se del caso anche in via solidale, una responsabilità nella causazione dei
[...]
danni patiti e patendi da si chiede la condanna di Parte_1 Controparte_1
e Conservatoria di Milano 2 a risarcire in via solidale, di tutti i Controparte_3 Parte_1 danni da patiti e patendi, per i titoli e le causali di cui in atti, nella misura di € Parte_1
15.521,01, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi, rivalutazione monetaria, e ai danni che dovessero essere successivamente scoperti.
2.4. Rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte nei confronti di III. In via istruttoria Si chiede l'ammissione dei seguenti Parte_1 capitoli di prova per testimoni: 1) E' vero che ha eseguito, su incarico di Controparte_5 [...]
(in allora Banco Popolare Soc. Coop.), le attività descritte nella fattura che Le si rammostra Parte_1
sub doc. 9 di parte attrice, relative alla reiscrizione di ipoteca a seguito della cancellazione totale dell'ipoteca n. 15022 reg. gen. e n. 3625 reg. part. del 7.2.2004 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale di Milano-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, e che
[...]
(in allora Banco Popolare Soc. Coop.) ha provveduto al pagamento del relativo importo;
2) Parte_1
E' vero che l'avv. Cristina Biglia, socia dello studio NT OR e Associati, Associazione
Professionale (ora NT e Associati, ) ha svolto, su incarico di Controparte_6 [...]
(in allora Banco Popolare Soc. Coop.), le attività descritte nella fattura che Le si rammostra Parte_1
sub doc. 9 di parte attrice, relative alla consulenza legale resa a fronte della cancellazione totale dell'ipoteca n. 15022 reg. gen. e n. 3625 reg. part. del 7.2.2004 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale di Milano-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, e che
[...]
(in allora Banco Popolare Soc. Coop.) ha provveduto al pagamento del relativo importo. Si Parte_1
indicano a testi: il legale rappresentante di con sede in via Solferino n. 57, Lodi, Controparte_5
il dott. c/o via Solferino n. 57, Lodi, e le signore Testimone_1 Controparte_5 Testimone_2
pagina 2 di 12 e c/o NT e , con sede in Verona, vicolo Testimone_3 Controparte_7
Pietrone 1/b. ribadisce di non prestare il consenso alla testimonianza scritta richiesta Parte_1 da all'udienza del 15.9.2020. In ogni caso Emettere ogni altro provvedimento pertinente Controparte_3
e consequenziale, anche in ordine alle spese, diritti, onorari ed oneri accessori del presente procedimento, da porre ad esclusivo carico di controparte”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adìto: nel merito: in via principale, dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque respingere tutte le domande ed istanze, anche istruttorie, proposte da nei confronti di nel Parte_1 Controparte_8 presente giudizio;
in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, condannare direttamente la società (ora , in persona del Controparte_3 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, o in subordine riconoscere nella emittenda sentenza il diritto di ad essere tenuta indenne e/o manlevata dalla suddetta società, per tutto Controparte_8 quanto dovesse essere tenuta a pagare in forza della sentenza stessa;
in ogni caso: con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre ad i.v.a., c.p.a. ed al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%”;
Conclusioni per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE: - autorizzare la chiamata in causa della Conservatoria di Milano 2, in persona dell'Ill.mo Conservatore dei Registri Immobiliari, con sede in Milano, Via Manin n. 27. Si chiede dunque che il Giudice differisca l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all' art. 163 bis c.p.c.; - sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, conseguentemente l'improcedibilità e/o l'inammissibilità di Controparte_3
qualsivoglia domanda svolta nei confronti della stessa;
NEL MERITO: - in via principale, respingere integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa, tutte le domande, le istanze e le richieste risarcitorie formulate nei confronti di;
- sempre nel CP_3
merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande risarcitorie e di manleva formulate dalla convenuta , condannare la Conservatoria di Controparte_1
Milano 2, in persona del Conservatore dei Registri Immobiliari, al pagamento di quanto dovuto ed eventualmente accertato in corso di causa, in favore di parte attrice, quale soggetto effettivamente responsabile dell'erronea cancellazione ipotecaria oggetto di contestazione;
- sempre nel merito, nell'ipotesi di mancata autorizzazione alla chiamata in causa della Conservatoria di Milano 2, in persona del Conservatore dei Registri Immobiliari, accertare e dichiarare, la responsabilità della
[...]
quale soggetto effettivamente responsabile dell'erronea cancellazione Controparte_1
ipotecaria oggetto di contestazione e per l'effetto condannare la stessa, al pagamento di quanto dovuto pagina 3 di 12 ed eventualmente accertato in corso di causa, in favore di parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18.7.2017 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma chiedendo di sentirla condannare al risarcimento Controparte_1
del danno quantificato in euro 15.521,01, per aver questa indebitamente richiesto la cancellazione totale dell'ipoteca iscritta con nota di presentazione del 7.2.2004, num. 224/1, reg. gen. N. 15022, reg. part.
N. 3652, Ufficio provinciale di Milano. Allegava l'attrice che in data 4.2.2004 era stato concesso a un mutuo fondiario per complessivi euro 45 milioni, di cui 30 milioni da Banco Popolare Controparte_9
di Verona e Novara S.c. a r.l., ora e i restanti 15 milioni dall'allora Credito Parte_1
Bergamasco S.p.A., ora parimenti A garanzia del predetto credito veniva iscritta Parte_1
ipoteca su di immobili siti in Vimodrone e Segrate di proprietà della mutuataria, nonché di
[...]
Successivamente il mutuo concesso era stato frazionato in 101 quote, in larga parte accollate CP_10
o surrogate ad altri istituti di credito. In particolare, la quota n. 104 era stata surrogata in favore dell'allora ora che, Controparte_11 Controparte_1
in data 26.4.2010, a seguito dell'estinzione della quota surrogata di mutuo, aveva erroneamente richiesto all'Agenzia delle Entrate la cancellazione integrale dell'ipoteca, e non quindi della sola quota frazionata. Avendovi il Conservatore provveduto, l'attrice aveva dovuto procedere a nuova iscrizione ipotecaria a garanzia del credito ancora esistente, sostenendo un esborso pari ad euro 15.521,01.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.1.2018 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di ora
[...] Controparte_3 [...]
che si era occupata di inviare la richiesta di cancellazione dell'ipoteca, in forza di CP_2
contratto stipulato in data 28.7.2007, con il quale le era stato conferito espresso mandato in tal senso. In via preliminare, la convenuta eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la richiesta di cancellazione integrale dell'ipoteca era stata inviata da Nel merito, faceva Controparte_3 rilevare che non vi era stato nessun errore nella trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle
Entrate, in quanto era correttamente evidenziato che la cancellazione doveva riguardare unicamente l'ipoteca iscritta sull'unità negoziale n. 49, cosicché il mero richiamo al codice di comunicazione
“100”, indicante la cancellazione totale, anziché “101”, per quella parziale, non era idoneo a giustificare l'errore commesso dalla conservatoria, cosicché ogni responsabilità per la cancellazione totale dell'ipoteca doveva essere imputata a quest'ultima. Aggiungeva che non era legittimata CP_3
a richiedere la cancellazione totale dell'ipoteca, in quanto iscritta in favore di soggetti diversi dalla mandante , cosicché la cancellazione totale avrebbe dovuto ritenersi inesistente. Tanto Controparte_1 pagina 4 di 12 premesso, la convenuta chiedeva che il Tribunale volesse rigettare la pretesa risarcitoria avversaria. In subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, insisteva affinché fosse CP_3
condannata al pagamento della somma dovuta in favore dell'attrice o comunque affinché la manlevasse per tutto quanto fosse tenuta a corrispondere all'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di risposta depositata in data 11.3.2019 si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata Controparte_3
in causa della Conservatoria di Milano 2, affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, questa fosse condannata a risarcire all'attrice il danno o, quanto meno, la manlevasse per tutto quanto dovuto all'attrice o alla convenuta. A sostegno delle proprie pretese deduceva CP_3 di aver correttamente indicato nell'istanza presentata al Conservatore che la cancellazione dell'ipoteca doveva avere ad oggetto unicamente l'iscrizione insistente sull'unità negoziale 49, a nulla rilevando l'erronea indicazione del codice relativo alla cancellazione totale di ipoteca, anziché parziale, tanto più che ella non aveva legittimazione alcuna per richiedere la cancellazione di ipoteche iscritte da soggetti diversi dalla mandante. Aggiungeva che lo scorretto richiamo al codice “100”, anziché “101”, nell'intestazione della richiesta era conseguenza di istruzioni non corrette impartitele da
[...]
che le aveva chiesto di inviare una comunicazione di cancellazione totale Controparte_1 dell'ipoteca.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata del terzo e contestualmente differita l'udienza di comparizione al 6.11.2019, in tale sede veniva dichiarata la contumacia della Conservatoria, nonché concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale e ordine di esibizione a Controparte_1
del tracciato informatico delle comunicazioni intervenute con a
[...] Controparte_3
seguito del fallimento del tentativo di raggiungere un accordo in seno al procedimento di mediazione delegata, con ordinanza del 27.6.2024 alle parti venivano concessi termini per il deposito di memorie ex art. 101, comma II, c.p.c., avendo il Tribunale rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della Conservatoria Milano 2.
Con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 20.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
È necessario premettere che è pacifico in causa che, con atto notarile del 4.2.2004, sia stato concesso a un mutuo fondiario per la complessiva somma di euro 45 milioni e che, alle originarie Controparte_9
banche mutuanti, sia succeduta l'odierna attrice. Non è altresì contestato che, a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione della mutuataria, sia stata rilasciata ipoteca da nonché Controparte_9
pagina 5 di 12 dal terzo datore su plurimi immobili siti in Segrate e Vimodrone. L'ipoteca è stata Controparte_10 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Milano, servizio di pubblicità immobiliare di Milano 2, con nota di presentazione del 7.2.2004, num. 224/1, e contraddistinta da reg. gen. N.
15022, reg. part. N. 3652 (v. doc. n. 4, fascicolo attoreo). Le parti concordano altresì sul fatto che il mutuo sia stato oggetto di successivo frazionamento e che Controparte_11
ora sia stata surrogata in una delle quote del mutuo, con
[...] Controparte_1 conseguente frazionamento anche dell'ipoteca. Non vi è contestazione nemmeno relativamente ad un'altra circostanza, vale a dire che, a seguito di comunicazione invitata in data 26.4.2010 alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari da parte di che agiva su incarico di Controparte_3 [...]
il Conservatore abbia provveduto alla cancellazione dell'integralità Controparte_1 dell'ipoteca e non solo della porzione del diritto reale di cui era titolare CP_1 Controparte_1
in forza del predetto frazionamento (v. doc. n. 4, fascicolo attoreo). La cancellazione è avvenuta
[...] il giorno successivo rispetto a quello della comunicazione, in forza della previsione di cui all'art. 13, commi 8 sexies e ss., del d.l. 2/2007 (conv. l. 40/2007) oggi confluito nell'art. 40bis, D.Lgs. n. 385/93, che, in ottica di semplificare la cancellazione ipotecaria a seguito di frazionamento del credito e della relativa garanzia, prevede l'automatica estinzione dell'ipoteca al momento dell'estinzione dell'obbligazione garantita, cosicché è sufficiente che il creditore rilasci al debitore quietanza e che lo comunichi al conservatore entro trenta giorni, secondo le modalità determinate dall'Agenzia del
Territorio. Indi, verificata la presenza della comunicazione, senza che il creditore abbia nel medesimo termine richiesto la permanenza della garanzia, il conservatore cancella d'ufficio l'ipoteca. Con la circolare n. 2/2008, l'Agenzia del Territorio ha determinato le modalità per trasmettere la comunicazione d'estinzione dell'ipoteca, predisponendo, per quel che qui interessa, i seguenti codici:
“100”, per la comunicazione di cancellazione totale d'ipoteca; “101”, per la comunicazione di cancellazione di quota di ipoteca frazionata (v. doc. n. 17, fascicolo attrice).
È altresì fatto pacifico che la comunicazione proveniente da Controparte_11 recasse il codice “100” e che quindi sia stata catalogata dall'Ufficio provinciale di Milano,
[...]
servizio di pubblicità immobiliare di Milano 2, come “comunicazione di cancellazione totale di ipoteca” e ciò è avvenuto nonostante la predetta comunicazione recasse nel corpo dell'atto delle indicazioni contrastanti con il codice richiamato (v. doc. n. 5, fascicolo attoreo). Ed infatti, nella parte dedicata alle “ulteriori specificazioni fornite dal mittente” si legge: “ipoteca iscritta originariamente a favore di Banco popolare di Verona e Novara S.c.r.l. – frazionata con ann. 14442/3491 del 30/01/2007
– è stata surrogata con atto 176760/28923 del 23/12/2009 a favore di Controparte_11
relativamente alla seguente unità negoziale in Comune di Vimodrone – unità negoziale n. 49
[...]
pagina 6 di 12 immobile n. 1 cat. Fabb. Fg. 2 part. 379 sub. 147 – immobile n. 2 cat. Fabb. Fg. 2 part. 679 sub. 242.
Quota capitale euro 116300,00 totale ipoteca euro 232600,00”. Pertanto, nonostante fosse richiamato il codice della cancellazione totale e non quello relativo alla cancellazione di quota di ipoteca frazionata, nelle ulteriori specifiche della comunicazione si faceva riferimento soltanto all'ipoteca frazionata a favore di e quindi a specifici beni immobili, nonché, quale Controparte_11
quota di capitale, ad una somma di gran lunga inferiore rispetto al mutuo in origine concesso.
Parte convenuta ha tardivamente contestato, soltanto nella propria memoria ex art. 183 comma VI, num. 3, c.p.c., il fatto che alla cancellazione dell'ipoteca sia seguita la necessità per parte attrice di procedere a nuova iscrizione, con relativo esborso della somma di euro 15.521,01, cosicché anche l'esistenza del danno conseguenza deve ritenersi provata in ragione della previsione di cui all'art. 115,
c.p.c.
Ciò su cui le parti non concordano è l'individuazione del soggetto al quale la condotta illecita è riferibile. Ed infatti, sin dalla propria costituzione, parte convenuta ha sostenuto che vera obbligata sarebbe la terza chiamata ora poiché, in forza di contratto stipulato Controparte_3 Controparte_2
in data 28.7.2007, aveva affidato a questa il compito di eseguire le comunicazioni imposte dall'attuale art. 40bis T.U.B., tanto che della richiesta per cui è causa si era occupata la terza chiamata, la quale aveva erroneamente inserito nella dichiarazione il codice “100” e richiesto così la cancellazione totale di ipoteca (v. doc. n. 2, fascicolo convenuta). La terza chiamata, costituendosi, ha fatto valere che l'indicazione a che si dovesse procedere ad una cancellazione totale dell'ipoteca le era stata trasmessa dalla stessa convenuta. Entrambe le parti sostengono poi che il danno sarebbe stato evitato laddove il
Conservatore avesse operato i dovuti controlli con la diligenza qualificata richiesta, posto che – in tesi - era evidente la contraddizione esistente tra il codice utilizzato e le indicazioni contenute nella parte motiva della comunicazione, contraddizione che avrebbe richiesto al Conservatore una maggiore prudenza, con conseguente rifiuto della cancellazione o comunque una richiesta di chiarimenti.
Tanto premesso, si evidenzia che il danno evento, e quindi la cancellazione totale dell'ipoteca iscritta, è certamente conseguente alla trasmissione di una richiesta errata, contenente il codice “100” e quindi catalogata dalla Conservatoria come estinzione totale di ipoteca. Tale comunicazione è stata materialmente trasmessa da in forza del contratto concluso con la convenuta, ma su Controparte_3
richiesta proveniente dalla stessa convenuta. Dalla disamina dei flussi informatici depositati dalla terza chiamata, flussi che hanno contenuto identico rispetto a quelli versati in atti dalla convenuta all'esito di ordine di esibizione, si evince che è stata proprio a richiedere alla terza chiamata la Controparte_1
comunicazione della cancellazione totale dell'ipoteca. A tal riguardo si premette che il meccanismo elaborato dalle parti prevedeva che comunicasse periodicamente a Controparte_1
pagina 7 di 12 i dati relativi alle dichiarazioni di cancellazione di ipoteche che questa avrebbe dovuto Controparte_3
effettuare alle Conservatorie. La trasmissione dei dati avveniva tramite utilizzo di sistemi informatici, mediante il ricorso a codici contenuti in stringhe informatiche. I codici contenuti nelle stringhe possono essere decifrati facendo ricorso alle “istruzioni per la compilazione dei tracciati di flussi per le richieste di cancellazione delle ipoteche”, versate in atti dalla terza chiamata (v. doc. n. 9, fascicolo Sistemia). In particolare, per i fini che qui interessano, si osserva che nella stringa informatica inizialmente inoltrata dalla convenuta alla terza chiamata è riportato il codice “ZIC”, poi seguito dal codice “F2052”, identificativo dell'Ufficio di Conservatoria di Milano 2 (v. doc. n. 6, fascicolo Sistemia). Dalla consultazione delle istruzioni poc'anzi richiamate, si evince che il codice “ZIC” sta per “cancellazione ipoteche con ricerca su RR.II.”, mentre, laddove la convenuta avesse voluto inoltrare a una CP_3
richiesta di cancellazione frazionata di ipoteca, avrebbe dovuto ricorrere al codice “ZIF”. Si aggiunga che, dopo aver ricevuto le predette istruzioni, il personale di si è premurato di richiedere CP_3
chiarimenti alla convenuta, poiché nella successiva stringa si legge “canc. totale o parziale” (v. doc. n.
7, fascicolo Sistemia). A fronte di tale istanza, la convenuta ha risposto facendo riferimento al codice
“ZI+”, che sta ad indicare “una risposta al back office”, ancora una volta omettendo di richiamare il corretto codice “ZIF” (v. doc. n. 8, fascicolo ). Ne deriva che, in linea con le istruzioni CP_3
originariamente impartite dalla convenuta, che aveva richiesto a la cancellazione totale CP_3
dell'ipoteca, quest'ultima ha provveduto ad inoltrare al Conservatore una segnalazione con il codice
“100”. Nessuna negligenza può quindi essere imputata a , se non quella di aver erroneamente CP_3
indicato la particella catastale 379, anziché quella corretta 679, come invece indicato dalla convenuta, negligenza che però non ha avuto alcun rilievo causale ai fini della produzione del danno evento. Si aggiunga che non sarebbe stato in ogni caso esigibile da un grado di diligenza Controparte_3
superiore, anche perché alla stessa era affidato unicamente il compito di trasmettere alla Conservatoria le comunicazioni di cancellazione di ipoteca, senza dover verificare la correttezza delle informazioni inviate da parte della convenuta.
Si osserva altresì che il nesso causale tra l'invio della comunicazione contenente il codice erroneo e la cancellazione dell'ipoteca non può considerarsi interrotto in forza della condotta imperita della
Conservatoria. Ed infatti, a norma dell'art. 41, c.p., non è escluso il rapporto di causalità fra l'azione od omissione laddove alla causazione dell'evento dannoso contribuiscano cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche quando consistano nel fatto illecito altrui e non dipendano dall'azione od omissione del colpevole. Le cause sopravvenute, infatti, escludono il nesso di causalità solo quando siano state da sole sufficienti a determinare l'evento. Ciò significa che, con riguardo all'illecito civile, il nesso causale s'interrompe solo quando la causa sopravvenuta sia autonoma, eccezionale e atipica pagina 8 di 12 rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (v. Cass. sent. n. 21563/22). Per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità esclude che, a interrompere il nesso causale, valga l'altrui errore professionale, dal momento che esso non è, di per sé, del tutto imprevedibile, ma s'inserisce nella catena causale originata dall'azione preesistente (v. Cass sent. n. 15789/03). A questo, si aggiunga che il conservatore dei pubblici registri nemmeno avrebbe potuto elidere il contributo causale antecedente, annullando d'ufficio la cancellazione ipotecaria indebita, posto che essa costituisce una formalità che, quand'anche eseguita in carenza dei presupposti normativi, estingue irreversibilmente l'ipoteca, cosicché l'unico rimedio è offerto dall'iscrizione di nuova ipoteca e dal risarcimento del danno (v.
Cass. sent. n. 33740/22).
Pertanto, non si può ritenere che la condotta del Conservatore sia idonea ad elidere il nesso causale tra l'erronea comunicazione e la cancellazione totale dell'ipoteca. Certamente però è ravvisabile un errore professionale del Conservatore e quindi una violazione del parametro di diligenza qualificata impostogli, tenuto conto che, come già rilevato, la comunicazione conteneva diverse incongruenze, che avrebbero meritato un maggiore approfondimento da parte del Conservatore. Ed infatti, in uno con l'utilizzo del codice “100”, nella parte motiva era espressamente chiarito che l'ipoteca era quella successivamente frazionata e surrogata a favore di ed insisteva Controparte_11
sul seguente bene immobile “unità negoziale in Comune di Vimodrone – unità negoziale n. 49 immobile n. 1 cat. Fabb. Fg. 2 part. 379 sub. 147 – immobile n. 2 cat. Fabb. Fg. 2 part. 679 sub. 242” e per il seguente importo “Quota capitale euro 116300,00 totale ipoteca euro 232600,00”. Inoltre, la richiesta proveniva da , poi Controparte_11 Controparte_1
che era legittimata a richiedere la cancellazione soltanto dell'ipoteca frazionata in suo favore e non certamente dell'integralità della stessa. Peraltro, ad ulteriore conferma dell'imperizia del Conservatore, si rileva che, successivamente alla cancellazione totale di ipoteca, e prima che l'attrice chiedesse una nuova iscrizione ipotecaria in data 28.10.2015, la Conservatoria ha eseguito ulteriori cancellazioni parziali in data 27.2.2013 e 4.4.2014 (v. doc. n. 4, fascicolo attoreo).
In forza della previsione di cui all'art. 2055, c.c., è quindi ravvisabile una responsabilità solidale nella causazione del danno. Tuttavia, nonostante parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma VI, num. 1, c.p.c., abbia espressamente esteso la sua domanda anche nei confronti della Conservatoria
Milano 2, tale domanda non può trovare accoglimento. Ed infatti, come già rilevato con ordinanza del
27.6.2024, la Conservatoria Milano 2 è priva di legittimazione passiva, poiché l'art. 232-bis disp. att.,
c.c., dispone che la responsabilità per i danni cagionati dal conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato. Tali norme sono contenute nell'art. 22 del pagina 9 di 12 d.p.r. 3/1957, a mente del quale l'impiegato che, nell'esercizio delle sue attribuzioni conferite da leggi o regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto è personalmente obbligato a risarcirlo, ma congiuntamente può essere esercitata l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora sussista anche la responsabilità dello Stato. L'art. 6 l. 22/1983 stabilisce che, per i danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari, risponde il Ministero delle Finanze. Successivamente, l'art. 57, D.Lgs. 30 luglio 1999 n.
300, ha previsto la istituzione delle Agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle Finanze. Testualmente, il citato articolo, al comma 1, dispone che: "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l' , l'agenzia del territorio e l' , di seguito Controparte_12 Controparte_13
denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia”. In particolare, per i fini che qui interessano, tale previsione ha comportato una successione a titolo particolare dell'Agenzia del Territorio nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dei compiti in precedenza esercitati dai Dipartimenti del Territorio del Ministero (v.
Cass. ord. n. 30642/24). Successivamente all'entrata in vigore di tale disposizione, la Suprema Corte si
è espressa nel senso che l'Agenzia del territorio, istituita ex art. 57, primo comma, del d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300, per la gestione delle competenze relative ai servizi del catasto, a quelli geotopocartografici e a quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, è titolare esclusiva, in quanto autonomo soggetto di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2001 della legittimazione "ad causam" ed "ad processum" nei procedimenti relativi al ricorso avverso il rifiuto del Conservatore di provvedere alla trascrizione degli atti indicati nell'art. 2657 cod. civ.(v. Cass. sent. n. 6628/2008). Sebbene la fattispecie concreta posta all'attenzione della Suprema Corte fosse differente rispetto a quella che ci occupa, le conclusioni alle quali è pervenuta la Suprema Corte sono certamente applicabili al caso di specie, poiché è riconosciuta una generalizzata legittimazione ad causam e ad processum dell'Agenzia del territorio in caso di doglianze avverso atti compiuti dal Conservatore. Si aggiunga altresì che la disciplina è stata oggetto di ulteriori modifiche legislative, in quanto l'Agenzia del territorio è stata successivamente incorporata all'Agenzia delle Entrate, in forza della previsione di cui all'art. 23-quater d.lgs. 95/2012, cosicché la legittimazione è ora spettante alla Direzione provinciale dell' Parte_2
(v. Cass. ord. n. 16431/24; Cass. ord. n. 6713/20).
[...]
Pertanto, da tale quadro normativo si ricava che, per il danno cagionato dal conservatore dei registri immobiliari, il danneggiato può agire, alternativamente o congiuntamente, nei confronti dell'impiegato-
pagina 10 di 12 persona fisica che ha commesso il fatto illecito (nei limiti del dolo e della colpa grave), oppure della competente direzione provinciale dell'ufficio territorio dell'Agenzia delle Entrate (senza le predette limitazioni di responsabilità), mentre nessuna norma gli consente di domandare il risarcimento del danno all'ufficio di conservatoria.
Deve quindi trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della sola convenuta e pertanto deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di euro 15.521,01. Trattandosi di obbligazione di valore, tale Parte_1
somma deve essere rivalutata, a far data dal 27.4.2010. Su tale somma, anno per anno rivalutata, decorrono interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e sino al saldo sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., divenendo l'obbligazione di valore un'obbligazione di valuta in forza di liquidazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in forza della previsione di cui all'art. 91, c.p.c., cosicché
è tenuta a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in euro 5.077,00, calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda. Inoltre, come richiesto dall'attrice, la convenuta deve corrisponderle anche le spese per l'avvio della negoziazione assistita e della mediazione, pari a complessivi euro
882,00, tenuto conto della sola fase di attivazione.
Del pari, è tenuta a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
presente giudizio, liquidate in euro 4.227,00 (fase decisionale ai minimi, non avendo la terza chiamata depositato scritti conclusivi).
Nulla invece va disposto con riferimento alle spese di lite nel rapporto processuale esistente tra le parti e la Conservatoria Milano 2, stante la contumacia della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3699/17, introdotta da
[...]
ei confronti di con la chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e Conservatoria Milano 2, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
[...]
1) Condanna a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 15.521,01, oltre rivalutazione, a far data dal 27.4.2010. Su tale somma, anno per anno rivalutata, decorrono interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e sino al saldo sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I,
c.c.;
pagina 11 di 12 2) Condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, liquidate in euro 5.959,00, oltre IVA, se e in quanto dovuta, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
presente giudizio, liquidate in euro 4.227,00, oltre IVA, se e in quanto dovuta, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
4) Nulla sulle spese verso Conservatoria Milano 2.
Parma, 28 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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