CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 23/02/2026, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2756/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente e Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT BE MARIA, Giudice
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5884/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8863 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 8863 relativo all'anno d'imposta 2017, notificato da Roma Capitale in data 20 ottobre 2022. L'atto impositivo ha contestato una maggiore imposta pari complessivamente ad euro 9.377,80, riferita ad alcune unità immobiliari ubicate in
Luogo_1, tra Indirizzo_3 e Indirizzo_1, che l'Ente ha ritenuto non correttamente dichiarate ai fini dell'imposta.
La contribuente ha dedotto che gli immobili oggetto dell'avviso erano destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008 e della convenzione stipulata con Roma Capitale il 24 settembre 2010, nell'ambito del programma di edilizia residenziale agevolata. Secondo la ricorrente, tale destinazione ha comportato l'esenzione dall'imposta municipale propria, come già comunicato all'Ente tramite dichiarazione IMU trasmessa il 25 giugno 2015. La società ha affermato inoltre che l'Amministrazione avrebbe potuto verificare tali elementi attraverso i contratti di locazione registrati presso l'Agenzia delle
Entrate.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, contestando integralmente le deduzioni della ricorrente.
L'Amministrazione ha evidenziato che l'esenzione prevista per gli alloggi sociali richiede stringenti condizioni normative, tra cui l'effettiva locazione permanente degli immobili, la destinazione a soggetti svantaggiati, la sussistenza di una specifica attestazione regionale e la riconducibilità delle locazioni alla convenzione urbanistica.
L'Ente ha eccepito inoltre che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione incombe sul contribuente, non essendo sufficiente la mera presentazione della dichiarazione IMU. Quanto alla motivazione dell'atto impugnato, Roma Capitale ne ha rivendicato la piena completezza, richiamando le fonti normative, gli archivi consultati e la giurisprudenza secondo cui l'avviso di accertamento può essere motivato anche sinteticamente, purché consenta al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.
L'Amministrazione ha infine richiamato un precedente giudizio instaurato dalla stessa contribuente in relazione alla TASI 2017 sugli stessi immobili, conclusosi con il rigetto del ricorso per difetto di prova dei presupposti del regime agevolativo.
La causa è stata posta in decisione all'udienza 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si riferisce all'IMU relativa a numerosi immobili di proprietà della contribuente, siti in Luogo_1 alla Indirizzo_3, Indirizzo_2 e Indirizzo_1. La ricorrente sostiene che l'imposta non sarebbe dovuta per l'annualità 2017 in quanto gli immobili sarebbero esenti in quanto costituenti alloggio sociale ai sensi del
D.M. 22 aprile 2008 e della convenzione stipulata con Roma Capitale il 24 settembre 2010.
Tale tipologia abitativa è costituita dal “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati” che non siano in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
Grava sulla ricorrente che invoca l'esenzione l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per poterne beneficiare.
E tuttavia nel caso di specie tale prova è totalmente assente in relazione a tutti gli immobili in esame, poiché non è stata prodotta la relativa convenzione (il documento definito come tale nelle produzioni è costituito solo da un coacervo confuso e illeggibile che non consente di comprenderne il contenuto), né la prova della destinazione della locazione a soggetti svantaggiati, della sussistenza di una specifica attestazione regionale e la dichiarazione della Regione Lazio dalla quale avrebbe dovuto risultare che il conduttore facente parte di una graduatoria, è titolare dei requisiti necessari per essere assegnatario.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese giudiziali, che liquida in €. 2.091,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente e Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT BE MARIA, Giudice
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5884/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8863 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 8863 relativo all'anno d'imposta 2017, notificato da Roma Capitale in data 20 ottobre 2022. L'atto impositivo ha contestato una maggiore imposta pari complessivamente ad euro 9.377,80, riferita ad alcune unità immobiliari ubicate in
Luogo_1, tra Indirizzo_3 e Indirizzo_1, che l'Ente ha ritenuto non correttamente dichiarate ai fini dell'imposta.
La contribuente ha dedotto che gli immobili oggetto dell'avviso erano destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008 e della convenzione stipulata con Roma Capitale il 24 settembre 2010, nell'ambito del programma di edilizia residenziale agevolata. Secondo la ricorrente, tale destinazione ha comportato l'esenzione dall'imposta municipale propria, come già comunicato all'Ente tramite dichiarazione IMU trasmessa il 25 giugno 2015. La società ha affermato inoltre che l'Amministrazione avrebbe potuto verificare tali elementi attraverso i contratti di locazione registrati presso l'Agenzia delle
Entrate.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, contestando integralmente le deduzioni della ricorrente.
L'Amministrazione ha evidenziato che l'esenzione prevista per gli alloggi sociali richiede stringenti condizioni normative, tra cui l'effettiva locazione permanente degli immobili, la destinazione a soggetti svantaggiati, la sussistenza di una specifica attestazione regionale e la riconducibilità delle locazioni alla convenzione urbanistica.
L'Ente ha eccepito inoltre che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione incombe sul contribuente, non essendo sufficiente la mera presentazione della dichiarazione IMU. Quanto alla motivazione dell'atto impugnato, Roma Capitale ne ha rivendicato la piena completezza, richiamando le fonti normative, gli archivi consultati e la giurisprudenza secondo cui l'avviso di accertamento può essere motivato anche sinteticamente, purché consenta al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.
L'Amministrazione ha infine richiamato un precedente giudizio instaurato dalla stessa contribuente in relazione alla TASI 2017 sugli stessi immobili, conclusosi con il rigetto del ricorso per difetto di prova dei presupposti del regime agevolativo.
La causa è stata posta in decisione all'udienza 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si riferisce all'IMU relativa a numerosi immobili di proprietà della contribuente, siti in Luogo_1 alla Indirizzo_3, Indirizzo_2 e Indirizzo_1. La ricorrente sostiene che l'imposta non sarebbe dovuta per l'annualità 2017 in quanto gli immobili sarebbero esenti in quanto costituenti alloggio sociale ai sensi del
D.M. 22 aprile 2008 e della convenzione stipulata con Roma Capitale il 24 settembre 2010.
Tale tipologia abitativa è costituita dal “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati” che non siano in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
Grava sulla ricorrente che invoca l'esenzione l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per poterne beneficiare.
E tuttavia nel caso di specie tale prova è totalmente assente in relazione a tutti gli immobili in esame, poiché non è stata prodotta la relativa convenzione (il documento definito come tale nelle produzioni è costituito solo da un coacervo confuso e illeggibile che non consente di comprenderne il contenuto), né la prova della destinazione della locazione a soggetti svantaggiati, della sussistenza di una specifica attestazione regionale e la dichiarazione della Regione Lazio dalla quale avrebbe dovuto risultare che il conduttore facente parte di una graduatoria, è titolare dei requisiti necessari per essere assegnatario.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese giudiziali, che liquida in €. 2.091,00 oltre accessori come per legge.