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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/09/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. NICOLI CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CHELI STEFANIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.2.2025, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , celebrato in Castiglione delle Stiviere (Mn) in data CP_1
27/09/2003, premettendo che in data 13.11.2018 i coniugi comparivano avanti al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 22.11.2018 pronunciava decreto di omologa della separazione personale.
Sin dall'udienza presidenziale si è costituita parte resistente, concludendo come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza del 16.9.2025, all'esito negativo del tentativo di conciliazione la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti. pagina 1 di 2 ***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso di specie, invero, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2018), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Spese al definitivo, trattandosi di sentenza parziale.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1 celebrato a Castiglione delle Stiviere (Mn) il 27/09/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2003, parte I n. 29;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile competente per le annotazioni di legge;
3) dichiara che la ricorrente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. NICOLI CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CHELI STEFANIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.2.2025, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , celebrato in Castiglione delle Stiviere (Mn) in data CP_1
27/09/2003, premettendo che in data 13.11.2018 i coniugi comparivano avanti al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 22.11.2018 pronunciava decreto di omologa della separazione personale.
Sin dall'udienza presidenziale si è costituita parte resistente, concludendo come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza del 16.9.2025, all'esito negativo del tentativo di conciliazione la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti. pagina 1 di 2 ***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso di specie, invero, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2018), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Spese al definitivo, trattandosi di sentenza parziale.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1 celebrato a Castiglione delle Stiviere (Mn) il 27/09/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2003, parte I n. 29;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile competente per le annotazioni di legge;
3) dichiara che la ricorrente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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