Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori all'udienza del
26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N 25763/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA, con elezione di domicilio in SALVADOR ALLENDE,36/A
80053 80053 Castellammare di Stabia ITALIA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI, in persona del ministro p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il , Controparte_1
premettendo di aver prestato servizio come docente a tempo determinato. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto incarichi come docente precario per le annualità scolastiche 2020/21, 2021/2022 e 2024/2025.
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di €
500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n.
29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedevano che questo Giudice volesse
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulati negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2024/25.
ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la
“Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2024/25 pari ad €
1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”; con condanna al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il , benché ritualmente citato in giudizio, non è costituito Controparte_1
e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con note di trattazione scritta del 4.6.2025, la ricorrente ha versato in atti i contratti di lavoro a tempo determinato muniti di sottoscrizione.
La causa, all'udienza odierna, è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M.
28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio
2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L.
n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha dimostrato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche, avendo ottenuto nuovo incarico di docenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. contratti di docenza in atti). Ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati), rispetto agli anni dedotti, di essere stata destinataria di incarichi di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come
“annualità didattica” ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema
Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto degli istanti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolatici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione. Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di
“obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di CP_1 legittimità e secondo l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico delle Amministrazioni soccombenti e liquidate come in dispositivo.
PQM
1) accerta il diritto della ricorrente ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2024/2025 in favore di Parte_1
2) per l'effetto, ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore dei ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1), con conseguente emissione in favore degli stessi di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, della
[...] CP_3
residua metà, metà che liquida in euro 566,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli 26.6.2025
Il Giudice
Dott. Laura Liguori