Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/09/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Tartarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento-OMISSIS-, portante ammonimento ai sensi dell’art. 3 L. 119/2013 e successive modifiche;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile con cui è stato disposto l’ammonimento ai sensi dell’art. 3 del DL n. 93/2013, convertito in L. n. 119/2013, in materia di violenza domestica.
2) Il ricorrente, dopo avere intrattenuto una relazione sentimentale con la ex compagna (evocata in giudizio come controinteressata, ma non costituita), l’ha interrotta in data 7.4.2024 in seguito ad un insanabile dissidio, anche a causa delle insistenti richieste di aiuti economici da parte della donna che avrebbe pure utilizzato indebitamente la sua carta di credito ed avrebbe tenuto un comportamento scorretto, debitamente denunciato dal ricorrente alla Procura della Repubblica.
3) In data 16.4.2024 il ricorrente, affermando di non avere ricevuto risposta ai tentativi di contatto telefonico, si è recato presso l'abitazione della donna per chiedere la restituzione delle chiavi di casa e della carta di credito.
4) La controinteressata non ha acconsentito a riceverlo in casa, anche perché aveva un ospite, sicché gli avrebbe lasciato le chiavi (ma non la carta di credito) sullo zerbino.
5) Il ricorrente ha, quindi, suonato il campanello per ottenere anche la carta mancante e la ex compagna ha aperto solo parzialmente la porta per comunicare di non avere intenzione di riceverlo in casa, ma il ricorrente con un calcio alla porta è entrato nell’appartamento ed ha iniziato a litigare con la ex compagna e poi l’ha afferrata per la gola e l’ha spinta con violenza contro il muro, tanto che è stata chiamata una pattuglia della Polizia di Stato che è intervenuta in loco ed ha segnalato i fatti alla Questura.
6) Successivamente per tali fatti il ricorrente ha querelato la ex compagna per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis CP (poi oggetto di richiesta di archiviazione), mentre la controinteressata non ha ritenuto di sporgere la querela.
7) La Questura di Genova, sulla base della segnalazione della pattuglia intervenuta in loco ha avviato il procedimento per l’ammonimento ai sensi dell’art. 3 del DL n. 93/2013, convertito in L. n. 119/2013, a carico del ricorrente.
8) Nel corso dell’istruttoria ha acquisito sia le deduzioni procedimentali del ricorrente che dichiarazioni dell’ospite della ex compagna quale del teste oculare in quanto presente nell’appartamento della donna al momento dei fatti.
Secondo tale teste suddetto il ricorrente “ Si è presentato sotto casa della ragazza [la ex compagna, n.d.e.] di propria iniziativa, lei non voleva che entrasse nel condominio quindi ha cercato di consegnarli gli oggetti aprendo solamente in parte la porta; ma lui con insistenza ha tirato un calcio alla porta aprendola con forza e facendo sbattere la-OMISSIS- contro il muro. Dopo di ciò è iniziata una lite, inizialmente verbale che poi è sfociata in percosse, lui l’ha bloccata al muro con forza, poi l’ha lasciata andare ed io ho cercato d smorzare la lite provando a parlare con entrambi …”.
Il dichiarante, inoltre, ha fornito anche la sua valutazione sulle “intenzioni” del ricorrente che “ non erano mai state manesche ”.
9) Con deduzioni procedimentali il ricorrente ha negato di avere aggredito la ex compagna, affermando di essersi solamente difeso dall’aggressione della stessa.
10) Il Questore, con verbale del 4.12.2024, ha ammonito il ricorrente ai sensi dell’art. 3 DL n. 93/2013, convertito in L. n. 119/2013, invitandolo a “ tenere una condotta conforme alla legge interrompendo ed evitando per il futuro ogni genere di violenza fisica e/o psicologica nei confronti della …” ex compagna.
11) Con il ricorso di cui in epigrafe è stato impugnato il suddetto verbale di ammonimento del 4.12.2024.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura Genova, con richiesta di rigetto del gravame in quanto infondato.
In esito alla camera di consiglio del 21.2.2025 l’istanza cautelare è stata respinta e, all’udienza del 4.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
12) Il ricorso è infondato.
13) Con DUE MOTIVI, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 del DL n. 93/2013 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e conseguente travisamento.
Tali censure sono infondate.
14) In primo luogo il ricorrente ha lamentato il difetto di istruttoria e il conseguente travisamento in quanto il Questore avrebbe omesso di rilevare che la supposta aggressione non sarebbe avvenuta, come sempre affermato dal ricorrente con dichiarazione attendibile perché lo stesso non è mai stato accusato in passato di comportamenti violenti e, secondo quanto riferito dal teste, anche nel caso in questione non avrebbe avuto “ intenzioni manesche ”.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
14.1) Preliminarmente si rileva che l’ammonimento ai sensi dell’art. 3 DL n. 93/2013 ha natura di misura di prevenzione finalizzata ad evitare le varie forme di violenza o molestia nell’ambito delle relazioni domestiche (o sentimentali) e, come tale, soggiace al regime probatorio meno rigoroso rispetto a quello del reato penale.
Infatti la costante giurisprudenza – anche di questo Tribunale - afferma che “ Posto che il provvedimento di ammonimento di cui all'art. 3, d.l. n. 93/2013 mira non già a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli artt. 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) c.p., quanto piuttosto a prevenire la commissione di tali reati — ai fini dell'adozione di tale provvedimento, non occorre la piena prova della consumazione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore ” (T.A.R. Trento, sez. I, 19/1/2023, n. 9; cfr. anche: T.A.R. IA, sez. I, 13.9.2023, n. 790; T.A.R. IA, sez. I, 28/3/2025, n.337; Cons. Stato, sez. III, 3.4.2023, n. 3420; T.A.R. Piemonte, sez. I, 3/3/2025, n. 458; T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. I, 28/9/2020, n. 1486).
Pertanto il Questore effettua una valutazione ampiamente discrezionale del quadro indiziario risultante dagli atti quando appare verosimile l'esistenza di condotte di violenza domestica, con la conseguenza per cui “ il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione ” (cfr. T.A.R. Piemonte n. 458/25 cit.; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 19/4/2022, n. 352).
14.2) Nel caso in questione gli elementi probatori in ordine ai fatti sono stati correttamente acquisiti dal Questore il quale, attivatosi in seguito alla segnalazione della pattuglia di PS intervenuta in loco , ha vagliato sia le dichiarazioni rese dal ricorrente, sia quelle rese dal testimone presente nell’appartamento, ritenendo più attendibile quanto affermato dal teste che ha riferito del comportamento violento tenuto dal ricorrente nei confronti della ex compagna.
La valutazione effettuata dal Questore in ordine all’attendibilità del teste non è viziata da manifesta erroneità o illogicità, essendo razionale ritenere che tale testimone riferisca il vero in quanto è soggetto terzo rispetto ai contendenti, non risulta sentimentalmente legato dalla controinteressata ed ha anche lealmente effettuato una dichiarazione favorevole al ricorrente affermando che le “intenzioni” di esso “non erano mai state manesche”, così dimostrando un atteggiamento non ostile al ricorrente.
Tale ultima circostanza favorevole al ricorrente – unitamente al fatto che nessun evento simile a quello del 16.4.2024 sia mai stato a lui contestato - può contribuire a descriverlo come persona non tendenzialmente violenta e tale aspetto potrà essere valutato – unitamente ad eventuali altri - in sede di revoca della misura dopo il triennio previsto dalla normativa.
Tali profili, tuttavia, non eliminano la sussistenza del fatto violento commesso dal ricorrente in data 16.4.2024 a danno della ex compagna che, per quanto detto, risulta correttamente accertato e legittimamente posto a fondamento del provvedimento impugnato.
15) Il ricorrente ha, altresì, dedotto la violazione dell’art. 3 del DL n. 93/2013 in quanto un solo episodio violento non consentirebbe di disporre l’ammonimento il quale richiederebbe una pluralità di fatti e questi, inoltre, dovrebbero anche ingenerale ansia o paura nella persona offesa.
La censura è infondata.
15.1) Preliminarmente si deve precisare che il Legislatore, con l’art. 8 del DL n. 11/2009 e s.m.i. ha introdotto l’ammonimento per atti persecutori (cd. “stalking”) di cui all’art. 612-bis CP, stabilendo che: “ 1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale … ”.
Successivamente, con l’art, 3 del DL n. 93/2013 e s.m.i., ha introdotto l’ammonimento per la cd. “violenza domestica” estendendo il potere questorile di ammonimento a nuove fattispecie, prevedendo che “ 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato , in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima ”. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 … ”.
Pertanto il potere di ammonimento per “violenza domestica” riguarda, oltre agli atti persecutori di cui all’art. 612-bis CP (cd. stalking ), anche altre plurime fattispecie riconducibili a numerosi ulteriori reati, quali le percosse (581 CP), le lesioni personali (582 CP), la violenza privata (610 CP); la minaccia (612 CP), la violazione di domicilio (614 CP) e il danneggiamento (635 CP).
Inoltre l’ammonimento per “violenza domestica” si differenzia da quello per “stalking” perché può essere disposto;
- a prescindere dalla richiesta proveniente dalla vittima;
- su una semplice segnalazione purché non anonima (non occorre la querela);
- anche in presenza della querela penale (a differenza dell’ammonimento per stalking );
- anche in presenza di un solo episodio, purché connotato dalla gravità ai sensi dell’art. 3, comma 1, DL n. 93/2013, che presume tale gravità quando il fatto sia stato commesso in presenza di minorenni o con “ violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano … tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva …”.
Pertanto ai sensi dell’art. 3 del DL n. 93/2013 - applicato dal provvedimento impugnato - l’ammonimento può essere disposto anche in assenza di atti persecutori di cui all’art. 612-bis CP, quando sussistano fatti riconducibili ad uno degli ulteriori reati presupposti sopra menzionati.
Ne consegue che non sono necessari i presupposti propri del citato art. 612-bis CP ossia le “condotte reiterate” e l’avere causato nella persona offesa il “ perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria ” e il mutamento non voluto delle proprie abitudini di vita), essendo sufficiente che sia avvenuto un solo fatto grave secondo la definizione fornita dall’a stesso art. 3, comma 1, DL n. 93/2013 sopra illustrata.
15.2) L’atto impugnato, sulla base dell’art. 3 del DL n. 93/2013, ha disposto l’ammonimento sulla base del fatto per cui il ricorrente “ durante una lite con la ex compagna, la aggrediva fisicamente afferrandola per la gola e spingendola con violenza contro il muro ”.
Ebbene fatto non è riconducibile agli atti persecutori ex art 612-bis CP, ma piuttosto alle percosse (589 CP), con conseguente legittimità dell’atto impugnato che correttamente non ha applicato gli elementi peculiari del reato di atti persecutori costituiti dalla reiterazione delle condotte e dalla generazione dello stato di ansia nella persona offesa.
Inoltre l’ammonimento impugnato ha legittimamente ritenuto sufficiente tale unico fatto in quanto connotato da gravita per essere avvenuto con violenza fisica ai danni della ex compagna.
16) Infine è stato lamentato il difetto di istruttoria e il travisamento sotto ulteriore profilo, in quanto la Questura non avrebbe effettuato alcuna istruttoria per accertare la veridicità di quanto sostenuto dal ricorrente nelle deduzioni procedimentali in merito al fatto che la ex compagna facesse abuso di alcool e psicofarmaci (circostanza che sarebbe stata confermata anche dalla madre della donna, se fosse stata sentita dalla Questura) e che, durante la relazione, avesse tenuto un comportamento scorretto (avendo prelevato somme con la carta di credito del ricorrente) e a volte aggressivo, come dichiarato nella querela penale presentata dallo stesso ricorrente.
Tali doglianze sono del tutto irrilevanti nel caso in esame, atteso che se anche tali fatti fossero dimostrati, non potrebbero in alcun modo giustificare la violenza sulla donna, potendo unicamente – ma efficacemente – legittimare:
- il blocco della carta di credito indebitamente utilizzata, senza alcuna necessità di ottenerne il rilascio brevi manu all’interno dell’abitazione della ex compagna (men che meno facendo ricorso alla violenza);
- il cambio della serratura, nel caso di mancata restituzione delle chiavi di casa;
- la richiesta alle Autorità competenti di assumere le misure idonee a protezione della sicurezza e dell’incolumità fisica del denunciante, se del caso anche ai sensi dell’art. 3 del DL n. 73/2013, il quale non riserva lo strumento dell’ammonimento alle sole donne.
17) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.
18) La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.