Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6710/2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 14/11/2024, da
) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Rappresentati e difesi la prima dall'Avv. MARINI CLAUDIA e il secondo dall'Avv. TEDESCHI
ROBERTA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
Le parti con note scritte depositate in data 28.05.2025 hanno dichiarato di aver trovato un'intesa e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“a) Affidarsi la minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Persona_1
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- a week end alternati dal venerdì dalle ore 17.30 alla domenica sera alle ore 20.30, quando, dopo cena, la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- il giovedì dalle ore 17.30 sino alle ore 20.30, quando, dopo cena, il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Eventuali variazioni del giorno di visita saranno concordate preventivamente tra i genitori, nel rispetto del superiore interesse della figlia e tenendo conto delle rispettive disponibilità;
-vacanze natalizie e pasquali come da Protocollo Famiglia, avendo cura di alternare ogni anno il giorno di Natale e di Pasqua tra genitori;
- durante le ferie estive due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- ponti e festività scolastiche alternate tra genitori;
- compleanno dei genitori, festa della mamma e del papà, da trascorrere con ciascun festeggiato.
b) Disporsi a carico del sig. , a far data dal mese di maggio 2025 l'obbligo di versare Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 150,00, entro il Per_1
giorno 10 di ogni mese, assegno mensile che dal marzo 2028 sarà di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal giorno, mese ed anno successivi al deposito della domanda.
c) Disporsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al 50% al pagamento delle Controparte_1
seguenti spese straordinarie della figlia, giusto protocollo famiglia del 13.12.2024 e precisamente:
-spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco, ancorchè prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €150,00) tutori plantari ortopedici;
-spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino pagina 2 di 4 alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle sciole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
-spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
-spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsi per quelli comunali o parrocchiali;
-spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby sitting;
viaggi e vacanza senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV, VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro, questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore la spesa dovrà essere comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
d) Darsi atto che il sig. si onera del pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
della somma complessiva di € 10.000,00, a totale definizione delle pendenze arretrate, che
[...]
verrà versato a mezzo bonifico bancario, alle coordinate della ricorrente, con le seguenti modalità:
- € 6.000,00 entro il 31.5.2025
- € 4.000,00 in 32 rate in scadenza al 10 del mese, della misura di € 125,00 l'una, a partire da giugno
2025.
e) Darsi atto che l'assegno unico universale viene percepito dalla sig.ra in misura pari al Pt_1
100%.
pagina 3 di 4 f) Spese e compensi di causa compensati.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il giudice delegato;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
viste le conclusioni congiunte depositate con foglio del 26.5.25 da Parte_1 [...]
CP_1
rilevato che dalla relazione tra le parti è nata la figlia in data 15.12.2013; Persona_1 ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia minore, alle condizioni di affidamento della stessa ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della medesima;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle descritte condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto della minore;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
- Dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento della figlia minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui note scritte depositate in Persona_1
data 28.05.2025 da intendersi qui integralmente richiamato, prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti.
- Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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