Sentenza 4 gennaio 2019
Decreto decisorio 24 marzo 2020
Ordinanza collegiale 7 settembre 2020
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2020
Sentenza 1 giugno 2021
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Parere definitivo 24 ottobre 2022
Parere definitivo 20 aprile 2023
Accoglimento
Sentenza 19 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Decreto cautelare 4 maggio 2024
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 17 febbraio 2025
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- 1. La pavimentazione esterna è edilizia libera?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/02/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01253/2025REG.PROV.COLL.
N. 02404/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2404 del 2024, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Tor Sapienza s.r.l., anche quale capogruppo del Rti con A.S.D. Roma Soccer, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 00623/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Alberto Urso, si dà atto che l’avvocato Carlo Rienzi e l’avvocato Rodolfo Murra hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la A.S.D. Tor Sapienza s.r.l. ha chiesto la revocazione per errore di fatto della sentenza n. 623 del 2024 di questo Consiglio di Stato che ha accolto l’appello principale ( sub r.g. n. 10619/2021) di Roma Capitale e respinto quello della stessa Tor Sapienza ( sub r.g. n. 155/2022, riunito al precedente) avverso la sentenza di primo grado con cui il Tar Lazio aveva accolto i terzi motivi aggiunti proposti dall’odierna ricorrente e conseguentemente annullato la d.d. con cui Roma Capitale aveva respinto l’istanza di rideterminazione della durata della concessione di impianto sportivo sito in Roma, via Alberini, in favore della stessa Tor Sapienza.
Con la sentenza revocanda, dunque, in riforma della decisione di primo grado, l’intero ricorso della Tor Sapienza veniva respinto.
La ricorrente deduce, a fini revocatori:
I) errore di fatto ex art. 395, n. 4), Cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’assenza di eventuali abusi edilizi costituirebbe, in base all’art. 1, comma 3, del disciplinare di concessione, presupposto per il prolungamento della concessione quale corrispettivo dei lavori, realizzati dal concessionario, preventivamente autorizzati dall’amministrazione;
II) errore di fatto ex art. 395 Cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata sembra aver ritenuto che tutti i lavori realizzati dall’odierno ricorrente sarebbero abusivi;
III) errore di fatto ex art. 395, n. 4), Cod. proc. civ., con riferimento all’ omessa pronunzia in cui è incorsa la sentenza impugnata, in relazione una parte della domanda di cui al secondo motivo dell’appello incidentale che era stato proposto dall’odierna ricorrente in revocazione;
IV) errore di fatto ex art. 395, n. 4), Cod. proc. civ., con riferimento alla domanda risarcitoria di cui al terzo motivo dell’appello incidentale.
2. Resiste al gravame Roma Capitale, chiedendone la reiezione.
3. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Col primo motivo di ricorso, la Tor Sapienza deduce un vizio revocatorio consistente nell’errore di fatto commesso dal giudice d’appello nel non avvedersi che l’assenza di abusi edilizi non costituiva in realtà, a norma del pertinente disciplinare ( sub art. 1, comma 3), presupposto per il prolungamento della concessione, come invece ritenuto dal giudicante che su tale assunto perveniva alla riforma della sentenza del Tar.
Di qui l’erronea conclusione circa la legittimità del provvedimento di diniego dell’istanza di prolungamento adottato da Roma Capitale.
In tale contesto, l’affermazione per cui l’assenza di abusi edilizi da parte del concessionario costituirebbe in base all’art. 1, comma 3, del disciplinare, una condizione per il prolungamento della concessione quale corrispettivo dei lavori realizzati dallo stesso concessionario risulterebbe inficiata da errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, Cod. proc. civ., atteso che il suddetto disciplinare non contiene alcuna previsione in tal senso. Il che parimenti varrebbe per l’art. 3 del disciplinare di concessione e per i pertinenti Regolamenti comunali, che non contengono alcuna previsione di tale tenore.
Il giudice d’appello sarebbe dunque incorso in un abbaglio dei sensi, ritenendo sussistente un necessario presupposto per il prolungamento della concessione in realtà inesistente e non emergente dagli atti di causa.
A fini rescissori, la ricorrente pone in risalto che, se non fosse incorso nel suddetto errore di fatto, il giudice d’appello avrebbe dovuto rigettare il gravame di Roma Capitale, in quanto la presenza di un eventuale abuso edilizio non impedirebbe in realtà il prolungamento della concessione.
Sotto altro profilo, la sentenza revocanda avrebbe ignorato che il Municipio IV, con nota del 12 marzo 2018, aveva già riconosciuto il prolungamento della concessione, a fronte dei lavori realizzati a proprie spese dalla Tor Sapienza.
Anche qui, in assenza dell’errore commesso, il giudice avrebbe dovuto riconoscere il diritto al prolungamento della concessione, e così respingere l’appello dell’amministrazione.
1.1. Col secondo motivo di ricorso, la Tor Sapienza si duole dell’errore in cui il giudice sarebbe incorso nel respingere il quinto motivo del terzo atto di motivi aggiunti, volto a ottenere, in caso di accoglimento dell’appello di Roma Capitale, la restituzione delle somme investite dalla ricorrente nella ristrutturazione dell’impianto sportivo.
Al riguardo, sembrerebbe che la sentenza sia incorsa in equivoco ritenendo che tutti i lavori effettuati dalla Tor Sapienza sarebbero abusivi, e come tali non darebbero diritto alla restituzione, quando in realtà i lavori posti alla base dell’istanza di prolungamento della concessione erano stati regolarmente autorizzati dal Comune.
In tale contesto, l’asserito abuso riguardava esclusivamente una parte degli spogliatoi, che non figuravano fra i lavori posti a base del Pef ai fini del prolungamento della concessione.
A fini rescissori, la ricorrente deduce che in assenza dell’errore occorso, il giudice d’appello avrebbe dovuto riconoscere che i lavori funzionali al prolungamento della concessione erano stati regolarmente autorizzati dal Comune, così legittimando appunto la rideterminazione della durata della concessione, con rigetto dell’appello dell’amministrazione; inoltre, in relazione alla “colpa” della Tor Sapienza, la sentenza non considerava che lo stesso giudice penale, in relazione ai prospettati abusi, aveva evidenziato che le opere rispondevano a un effettivo interesse pubblico.
1.2. Col terzo motivo di ricorso, la Tor Sapienza deduce l’errore di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel non esaminare la domanda proposta con appello incidentale per la restituzione di somme, in relazione al mancato godimento dell’impianto per il residuo periodo di ammortamento rispetto a quello (coincidente col 2037) in cui sarebbe dovuta giungere a scadenza la concessione per effetto del prolungamento dei lavori di ristrutturazione.
Ancora, nel far riferimento a “ perdite economiche imputabili esclusivamente alla negligenza della concessionaria ”, il giudice d’appello avrebbe trascurato l’arricchimento senza giusta causa a vantaggio di Roma Capitale per effetto della fine anticipata della concessione: di qui l’omessa pronuncia anche sulla domanda restitutoria formulata dalla Tor Sapienza ai sensi degli artt. 936 e 2041 Cod. civ.
1.3. Col quarto motivo, la ricorrente si duole dell’errore che il giudice d’appello avrebbe commesso nel rigettare la domanda risarcitoria benché fondata su circostanze antecedenti alla realizzazione dell’asserito abuso, e cioè, in specie, sul danno subito per aver confidato nelle previsioni del bando che prevedevano un prolungamento della concessione in caso di effettuazione di investimenti da parte del concessionario.
In assenza dell’errore prospettato, il giudice avrebbe dovuto accogliere la suddetta domanda di risarcimento del danno per illegittimità del bando.
1.4. Il ricorso è inammissibile.
1.4.1. Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, Cod. proc. civ., dovrebbe consistere ed esaurirsi nella semplice “ errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto ” ( ex permultis , Cons. Stato, V, 23 gennaio 2024, n. 744; 9 maggio 2023, n. 4644; IV, 18 aprile 2023, n. 3893; III, 30 marzo 2023, n. 3318; V, 28 dicembre 2022, n. 11487; II, 29 novembre 2022, n. 10490; III, 3 novembre 2022, n. 9659; 31 dicembre 2021, n. 8752; V, 14 dicembre 2021, n. 8323; IV, 31 dicembre 2020, n. 8566; III, 19 ottobre 2020, n. 6316; V, 17 dicembre 2019, n. 8533; 1° ottobre 2018, n. 5608; cfr. anche Cons. Stato, IV, 2 aprile 2019, n. 2163; V, 20 marzo 2019, n. 1818; 10 giugno 2019, n. 3880; 26 ottobre 2018, n. 6113; cfr. ancora, inter multis , Id., V, 14 luglio 2021, n. 5319, in cui si pone in risalto come l’errore revocatorio sia confìgurabile esclusivamente nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo, mentre lo stesso “ non coinvolge la successiva attività di ragionamento , di apprezzamento , di interpretazione e di valutazione del contenuto della documentazione processuale, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio ”).
Inoltre, l’errore revocatorio deve “ attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato ”, e deve altresì consistere in “ un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa ” (Cons. Stato, n. 744 del 2024, cit.; Id., V, 4 dicembre 2023, n. 10447; VII, 12 aprile 2023, n. 3705; V, 8 aprile 2021, n. 2845; 16 giugno 2020, n. 3877; VI, 6 febbraio 2020, n. 947; V, 2 dicembre 2019, n. 8245; 25 giugno 2019, n. 4339; 21 febbraio 2019, n. 1212; 2 marzo 2018, n. 1297; 7 febbraio 2018, n. 813; 11 maggio 2017, n. 2194; III, 25 marzo 2019, n. 1971; 4 febbraio 2019, n. 862; IV, 14 giugno 2018, n. 3671; sul profilo della causalità, cfr. anche Cons. Stato, IV, 19 aprile 2023, n. 3968; V, 3 agosto 2023, n. 7491).
1.4.2. Nel caso di specie difettano i suindicati elementi necessari ai fini della revocazione in relazione agli errori invocati dalla ricorrente.
1.4.2.1. Quanto al primo motivo di doglianza, non è dato ravvisare alcun errore senso-percettivo in ordine al contenuto del disciplinare e dei Regolamenti comunali in ordine ai presupposti per il prolungamento della concessione.
Infatti, il capo della sentenza per cui “ La regolarità dei lavori rappresenta, invero, il presupposto per l’applicazione dell’art. 3 del disciplinare della concessione, la condicio sine qua non per poter affermare l’insorgenza del diritto al prolungamento della concessione ” contiene un’affermazione in diritto espressa dal giudicante, che prescinde da specifiche previsioni della lex specialis o dei Regolamenti, e che si risolve in un convincimento del giudice d’appello, per cui “ Legittimamente […] Roma Capitale, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto di negare il rilascio di un provvedimento formale di prolungamento del termine di durata della concessione, atteso che la società concessionaria aveva realizzato opere abusive all’interno dell’impianto sportivo e non le aveva rimosse ”.
In tale contesto, non v’è evidenza dell’integrazione di errori di fatto rilevanti ai fini della revocazione, considerato peraltro che la sentenza riporta anche, trascrivendolo, il tenore dell’art. 1, comma 3, del disciplinare, e lo richiama al (solo) fine di porre in risalto la necessaria presentazione (e conseguente autorizzazione dall’amministrazione) dei progetti da realizzare.
In tale contesto, la individuazione della “ regolarità dei lavori ” quale “ presupposto per l’applicazione dell’art. 3 del disciplinare ” costituisce nient’altro che il risultato della valutazione in diritto del giudicante, rispetto a cui non è dato ravvisare un errore di natura percettiva sui documenti (cfr. anche successivamente: “ Legittimamente […] Roma Capitale, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto di negare il rilascio di un provvedimento formale di prolungamento del termine di durata della concessione, atteso che la società concessionaria aveva realizzato opere abusive all’interno dell’impianto sportivo e non le aveva rimosse, nonostante l’ordine impartito dall’amministrazione concedente […]”).
A ben vedere, la sentenza infatti ritiene di confutare l’affermazione del giudice di primo grado in ordine al fatto che i “ lavori abusivi [sarebbero stati] ‘elementi’ che esulano ‘dall’ambito della rideterminazione della durata della concessione’ ”, e ciò fa richiamando il “ preciso iter procedimentale ” (in specie “ totalmente disatteso ”) che si sarebbe dovuto seguire, e poi ritenendo che la “ regolarità dei lavori rappresenta, invero […] la condicio sine qua non per poter affermare l’insorgenza del diritto al prolungamento della concessione ” (tanto che, per la stessa sentenza, il corretto modo di agire della Tor Sapienza l’avrebbe condotta a riscontrare “ la presenza del vincolo ambientale ”, con conseguente dovuta “ om [issione della] realizzazione delle opere abusive ”).
Si tratta, a ben vedere, di attività interpretativa e valutativa del giudicante, dunque di giudizio , rispetto a cui non è dato ravvisare errori materiali, di natura senso-percettiva, causalmente determinanti per la decisione.
Anche in relazione al secondo profilo dedotto, inerente alla mancata considerazione della nota comunale del 12 marzo 2018 che già avrebbe riconosciuto il prolungamento del rapporto, non è dato ravvisare alcun errore di natura revocatoria.
La sentenza revocanda dà infatti espressamente conto della “ nota prot. n. 30524 del 12 marzo 2018 [con cui] Roma Capitale ha dichiarato di avere avviato l’istruttoria sulla precedente domanda di rideterminazione della durata della concessione e, attesa ‘ l’entità economica degli investimenti effettuati - come da relazioni tecniche e atti acquisiti all’Ufficio ’, di ritenere ancora in essere il rapporto concessorio scaduto ad aprile 2017 in vista dell’approvazione della nuova disciplina regolamentare e della verifica della regolarità contabile ”.
Successivamente, prende anche espressa posizione in merito, rappresentando che “ In presenza di opere realizzate abusivamente e non autorizzabili perché in contrasto con un vincolo ambientale, a nulla può valere tale nota [ i.e. , proprio la “ nota prot. n. 30524 del 12 marzo 2018 ”, poco prima di nuovo richiamata dalla sentenza] , anche in considerazione del fatto che il termine di durata della concessione era scaduto e che, ciononostante, la concessionaria ha continuato a gestire l’impianto per sei anni (pari alla durata della originaria concessione) in assenza di copertura provvedimentale ”.
Ne consegue che alcun errore senso-percettivo in ordine al suddetto documento la sentenza ha commesso, e che le critiche mosse dalla ricorrente si risolvono in doglianze di diritto, sulla valutazione del materiale istruttorio, e dunque su profili di giudizio , non già di fatto, che esulano dallo spettro del rimedio revocatorio.
Conferma di ciò emerge peraltro dalle stesse difese della ricorrente, in cui si afferma che la sentenza avrebbe deciso “ sulla base di una norma da essa inventata ” (cfr. memoria, pag. 4), ciò che chiaramente coinciderebbe se del caso con un errore di diritto, non già con una svista senso-percettiva.
1.4.2.2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso.
Sotto un primo profilo, la doglianza non è conducente in ordine all’elemento dell’inferenza causale dell’errore invocato, giacché da un lato denuncia l’errore di omessa percezione del fatto che solo alcuni degli interventi edilizi sarebbero abusivi, e ciò in funzione della “ riproposta domanda restitutoria […] , con cui si chiedeva, nella denegata ipotesi che fosse stato ritenuto fondato l’appello principale, di voler accogliere la domanda di cui al quinto motivo del suddetto terzo atto di motivi aggiunti […] volta alla restituzione delle somme investite dall’ASD Tor Sapienza nella ristrutturazione dell’impianto sportivo […]” (ricorso, pag. 20-21); dall’altro, in conclusione (richiamando la “ fase rescissoria ”), invoca invece la “ rideterminazione ” della durata della concessione, affermando che “ ove la sentenza impugnata non fosse incorsa nell’errore di fatto sopra illustrato, avrebbe dovuto riconoscere che tutti i lavori, in relazione ai quali era stata chiesta la rideterminazione della durata della concessione, erano stati regolarmente autorizzati dal Comune resistente, e, conseguentemente, avrebbe dovuto riconoscere con riferimento a tali lavori, il diritto a tale rideterminazione, con conseguente rigetto dell’appello che era stato proposto da Roma Capitale ” (ricorso, pag. 24).
In tale prospettiva, l’errore invocato in relazione alla corrispondente domanda proposta ( i.e. , di restituzione, in subordine all’accoglimento dell’appello), e rispetto a cui la ricorrente si duole appunto che “ la sentenza impugnata ha ritenuto di rigettare anche tale domanda ” (pag. 22), non ha a ben vedere inferenza causale con la decisione richiesta (e, dunque, con la statuizione della sentenza di cui si chiede infine la correzione), che attiene (nuovamente) al prolungamento della durata della concessione (non già all’accoglimento della domanda restitutoria), e così al rigetto dell’appello principale (il cui accoglimento è invece presupposto per l’accoglimento della domanda di restituzione su cui l’errore denunciato si anniderebbe).
In ogni caso, anche al di là di ciò, va osservato che, nuovamente, non v’è alcuna evidenza dell’errore percettivo denunciato dalla ricorrente, giacché la sentenza non afferma che tutti i lavori eseguiti fossero abusivi (né su ciò basa le proprie statuizioni), bensì dà espressamente conto di quali siano le opere ritenute abusive, a queste riconducendo il predicato effetto di mancato prolungamento della concessione, oltre al rigetto della domanda di restituzione (cfr. le opere indicate dalla sentenza: “ installazione di otto containers in profilato lamellare con pannelli modulari delle dimensioni di mr. 4,70x7,10, con finestre ad anta ribalti, poggianti su una serie di plinti prefabbricati in cemento, dotati di ambienti separati wc, doccia lavandino utilizzati come spogliatoi a servizio dell’impianto sportivo, arredati con panche ed appendiabiti ”; e già in precedenza: “ spogliatoi risultati abusivi in quanto in contrasto con il vincolo paesaggistico apposto sull’area ”).
Alla luce di ciò, la sentenza perviene alla suddetta conclusione per cui “ Legittimamente […] Roma Capitale, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto di negare il rilascio di un provvedimento formale di prolungamento del termine di durata della concessione, atteso che la società concessionaria aveva realizzato opere abusive all’interno dell’impianto sportivo e non le aveva rimosse ”: rispetto a ciò privo di rilievo risulta, di suo, il richiamo al fatto che la stessa sentenza avrebbe presupposto che “tutti” gli interventi realizzati dalla Tor Sapienza erano abusivi, così come quello per cui l’abuso non riguarderebbe interventi ricompresi “ tra i lavori posti a base del PEF, ai fini del prolungamento ” (ricorso, pag. 24), circostanza anch’essa non posta specificamente dal giudicante a fondamento della decisione.
In tale contesto, anche in relazione allo specifico capo dedicato al rigetto della domanda restitutoria, la sentenza ricollega espressamente la insussistenza di “ alcun diritto alla restituzione ” alla “ succitata abusività dei lavori e del mancato conseguente ripristino dello stato dei luoghi ” ( i.e. , “ tale abusività ”, come subito dopo definita nell’esaminare la domanda restitutoria); anche rispetto a tale statuizione, l’assunto per cui il giudicante avrebbe ritenuto abusivi “tutti” i lavori eseguiti dalla Tor Sapienza non risulta dimostrato, dovendo anzi il passo della sentenza (che fa riferimento alla “ succitata ” abusività) leggersi insieme con quelli precedenti che indicano specificamente i lavori ritenuti abusivi e reputati nondimeno idonei a sostenere le conclusioni raggiunte.
Tutto ciò in un contesto in cui peraltro la Tor Sapienza non declina neanche diversamente, in sede di ricorso, la domanda restitutoria, che anzi, come visto, neppure valorizza in funzione dell’errore di fatto denunciato, riconnettendo al contrario gli effetti di quest’ultimo alla mancata proroga della concessione, e ricavandone conseguentemente il necessario rigetto dell’appello dell’amministrazione (cfr. inoltre infra , al successivo §, in ordine al rigetto della domanda restitutoria).
1.4.2.3. Considerazioni non dissimili valgono per il terzo motivo di ricorso, inerente alla mancata pronuncia sulla domanda di restituzione per mancato godimento del bene, nonché per arricchimento senza giusta causa.
La sentenza afferma espressamente, al riguardo, l’insussistenza di “ alcun diritto alla restituzione […] anche in considerazione di tutti gli anni in cui la società ha già gestito la concessione ”, con ciò volendo chiaramente escludere la sussistenza di un diritto alla ripetizione di quanto già versato, o un corrispondente indennizzo, in un contesto in cui la ricorrente aveva già gestito per numerosi anni la concessione. Poco dopo, la stessa sentenza aggiunge peraltro che le “ perdite economiche ” invocate dalla Tor Sapienza erano “ imputabili esclusivamente alla negligenza della concessionaria ”.
S’è in presenza, a ben vedere, di precise affermazioni di giudizio sulle domande avanzate dalla ricorrente, in relazione alle quali non è dato ravvisare gli errori di fatto lamentati, bensì statuizioni valutative del giudicante, rientranti appunto nei profili di giudizio , al di fuori dal perimetro dell’errore revocatorio, non essendovi del resto evidenza dell’omessa percezione in fatto degli atti processuali recanti le domande (che trovano risposta, appunto, nelle suddette statuizioni) qui richiamate dalla Tor Sapienza.
1.4.2.4. Il che parimenti vale per la domanda risarcitoria, di cui al quarto motivo di revocazione, considerato che, di nuovo, quelle per cui l’abusività degli interventi esclude di per sé un diritto “ al risarcimento del danno ”, e che le perdite economiche erano “ imputabili esclusivamente alla negligenza della concessionaria ”, così precludendo il diritto al risarcimento, costituiscono statuizioni in diritto, non incise dalle circostanze (e dai dedotti correlati errori) in fatto invocati dalla ricorrente.
Nella specie, che la domanda risarcitoria fosse ancorata a vicende anteriori (in specie, l’adozione della lex specialis ) non presenta di per sé un’inferenza causale con quanto complessivamente ritenuto dal giudicante nei sensi suindicati.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che la stessa sentenza afferma come del danno invocato “ peraltro, non è stata fornita alcuna prova ”, ciò che valeva comunque al rigetto della domanda, e che la ricorrente non ha criticato in via revocatoria.
2. In conclusione, per le suesposte ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. Le spese vanno poste a carico della ricorrente, secondo criterio di soccombenza, e liquidante nella misura di cui in dispositivo in favore dell’amministrazione costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO