Versione
2 novembre 1990
2 novembre 1990
Art. 1. 1. All'articolo 1 della legge 3 gennaio l981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 6/1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Prestazioni). - La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici".
"Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 6/1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Prestazioni). - La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Velletri, sentenza 05/05/2022, n. 517Provvedimento: N. R.G. 3213/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza “figurata a trattazione scritta” del 5/05/2022, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, da ultimo prorogato al 31.12.2022 dall'art. 16 comma 1 del D.L. n. 228/2021, ha pronunciato la seguente SENTENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 429 C.P.C. E 83 COMMA 7 LETTERA H) D.L. N. 18/2020 CON MOD. DALLA L. 27/2020 E SUCC. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. nella causa civile di …Leggi di più...
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