TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1938 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2020, promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI ANTONIO LAMPIS che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CAGLIARI, CP_1
presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI DOMENICO MELIS che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Affido figlio. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Diritto di visita. In ordine ai diritti di visita del minore il signor genitore Per_1 CP_1
non collocatario, potrà vederlo e tenerlo con sé secondo gli accordi già in uso tra le parti e tenuto conto anche delle volontà e dei tempi del figlio Per_1
In difetto di accordo, sempre previo consenso e disponibilità del minore, con le seguenti modalità:
- a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato fino al lunedì mattina;
- due pomeriggi a settimana nei giorni del lunedì e del mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle 20,
con prolungamento per la cena se gradito dal bimbo;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito) e le festività pasquali alternativamente ( trascorrerà con ciascun Per_1
genitore o il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo);
- nelle vacanze estive, per 3 settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 1°
giugno;
- nelle giornate festive infrasettimanali, ad anni alterni con la madre, il 28 aprile o il 2 giugno, il 1°
novembre o l'8 dicembre;
Pagina 2 - anche in deroga ai tempi ordinari di visita, nel giorno del proprio compleanno e nel giorno della
Festa del Papà (nei medesimi termini, la madre potrà tenere con sé il piccolo per il giorno del proprio compleanno e per la Festa della Mamma);
- ad anni alterni con la madre, nel giorno del compleanno del bambino.
4. Assegno mantenimento. Il signor corrisponderà mensilmente, a titolo di assegno di CP_1
mantenimento per il figlio minore l'importo di euro 350,00, somma da versare entro il 5 di Per_1
ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano che in caso di missione all'estero, il signor corrisponderà mensilmente, a titolo di assegno di mantenimento CP_1
per il figlio minore l'ulteriore importo di euro 350,00, ovvero, in detto periodo Per_1
corrisponderà un assegno di euro 700,00.
Le parti concordano, inoltre, che l'assegno di mantenimento per il figlio minore non sarà Per_1
soggetto a modifiche per alcuna causale, neppure in caso di nascita di un ulteriore figlio del signor fatta salva l'impossibilità oggettiva dell'onerato di provvedere al pagamento per perdita CP_1
della occupazione e del relativo reddito, anche da pensione.
L'assegno unico spettante al figlio minore verrà percepito integralmente dalla signora Per_1
Pt_1
5. Spese straordinarie. Spese straordinarie per i figli in ragione del 50% ciascuno, previamente concordate e documentate, comunque nei termini precisati dal protocollo del CNF.
Le Parti si danno reciprocamente atto che nessuna somma è dovuta da alcuna delle Parti nei confronti dell'altra per alcun titolo o ragione diverso da quelli indicati nel presente accordo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato dalla in data 12/03/2020 e costituzione del in
[...] Pt_1 CP_1
data 20/10/2020, assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti e mutato il rito, pronunciata con sentenza parziale n.3462/2021 la separazione dei coniugi, respinte le istanze istruttorie formulate, e intrapreso un percorso di mediazione e supporto familiare per la soluzione delle criticità insorte nella gestione del figlio minore, all'udienza del 20/06/2024 le parti hanno dato atto di avere
Pagina 3 raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le condizioni concordate fra le parti devono essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto eque e conformi agli interessi del minore nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 3462/2021, pubblicata il 24/11/2021, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. Affida il minore (12/02/2018) ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando sempre concordemente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali,
mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente.
2. Dispone, in ordine ai diritti di visita del minore che , genitore non Per_1 CP_1
collocatario, potrà vederlo e tenerlo con sé secondo gli accordi già in uso tra le parti e tenuto conto anche delle volontà e dei tempi del figlio Per_1
In difetto di accordo, sempre previo consenso e disponibilità del minore, con le seguenti modalità:
- a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato fino al lunedì mattina;
- due pomeriggi a settimana nei giorni del lunedì e del mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle 20,
con prolungamento per la cena se gradito dal bimbo;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito) e le festività pasquali alternativamente ( trascorrerà con ciascun Per_1
genitore o il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo);
- nelle vacanze estive, per 3 settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 1°
giugno;
Pagina 4 - nelle giornate festive infrasettimanali, ad anni alterni con la madre, il 28 aprile o il 2 giugno, il 1°
novembre o l'8 dicembre;
- anche in deroga ai tempi ordinari di visita, nel giorno del proprio compleanno e nel giorno della
Festa del Papà (nei medesimi termini, la madre potrà tenere con sé il piccolo per il giorno del proprio compleanno e per la Festa della Mamma);
- ad anni alterni con la madre, nel giorno del compleanno del bambino.
3. Dispone che corrisponda in favore di la somma di CP_1 Parte_1
euro 350,00, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4. Dà atto che le parti hanno pattuito che, in caso di missione all'estero, CP_1
corrisponda mensilmente, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio l'ulteriore Per_1
importo di euro 350,00, per un totale complessivo di euro 700,00 al mese;
5. Dà atto che le parti hanno previsto che l'assegno di mantenimento per il figlio non sarà Per_1
soggetto a modifiche per alcuna causale, neppure in caso di nascita di un ulteriore figlio di
, fatta salva l'impossibilità oggettiva dell'onerato di provvedere al pagamento CP_1
per perdita della occupazione e del relativo reddito, anche da pensione.
6. Dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio siano suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno, e dovranno essere previamente concordate e documentate nei termini precisati dal protocollo del CNF.
7. Dà atto che le parti convengono che l'assegno unico spettante al figlio minore sia Per_1
percepito integralmente dalla madre Parte_1
8. Dà atto che, per accordo fra le parti, nessuna somma è reciprocamente dovuta per alcun titolo o ragione diversa da quelli indicati nel presente accordo.
9. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
22/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pagina 5 Dott. Francesca Lucchesi
Pagina 6
Dott. Giorgio Latti