Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 settembre 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 giugno 1982 |
Commentari • 12
- 1. Dalla scuola della separazione alla scuola di tutti: evoluzione giuridica e culturale dell’inclusione scolastica in ItaliaDi : Luca Caponetti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 27 ottobre 2025
testo integrale con note e bibliografia 1. Introduzione In una società che tendenzialmente può apparire per certi versi impegnata e superficiale perché tendente a semplificare i concetti, le relazioni, i percorsi, le attese, i traguardi, occorre guardarsi con autoriflessione e senso critico, riflettendo su quel velato spirito che forse ogni tanto può coinvolgere qualcuno inconsciamente. Mi sto riferendo a quella gelosia sottile e inconscia, che nasce nel vedere qualcuno godere di una tutela o attenzione speciale: non un'invidia esplicita, ma un senso velato di ingiustizia o esclusione, come se quel privilegio altrui mettesse in dubbio il proprio valore o la propria sicurezza. È …
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Giurisprudenza • 218
- 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/07/2025, n. 5800Provvedimento: Pubblicato il 04/07/2025 N. 05800/2025REG.PROV.COLL. N. 09591/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9591 del 2024, proposto da IA BR, MA DO, IA US TO, TT IA AL BA, GE OT, IG NC GI, RO MP, IA IA SA, PA SA, TT CA, CE CU, NA De AN, EL De AR, AL Di FR, MA OM IA, AL AC, SS AL, ER CA, IA NT NO, LO IA ME RO, HE LL, OR MU, NR LO, US RO, EP QU, ET IC, AR RS, AN OR, RA TO, IGE MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti, NC Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio NC Vannicelli in Roma, via …Leggi di più...
- art. 13 Direttiva 2013/55/UE·
- giurisdizione amministrativa·
- compensazione spese·
- riconoscimento titoli esteri·
- specializzazione su sostegno·
- ricorso collettivo·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- principio di libertà di stabilimento·
- art. 16 d.lgs. n. 206/2007
Versioni del testo
- Titolo I : Scuola elementare
- Art. 1.
A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.
L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attivita' educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.
La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio.
L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione. - Art. 2.
Ferma restando l'unita' di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalita' degli alunni, la programmazione educativa puo' comprendere attivita' scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Nell'ambito di tali attivita' la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 . Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilita' di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attivita' di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unita' di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonche' delle disponibilita' edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.
Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attivita' didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.