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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1277/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14560/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_2 S.r.l. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN PT n. 20250002464760225102151 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1110/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'atto di pignoramento di cui all'epigrafe, a lei direttamente comunicato dal datore di lavoro, chiedendone l'annullamento non avendo mai ricevuto nessua notifica degli atti prodromici.
Nessuno si costituiva per 'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza camerale la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto .
L'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 prevede che l'esecuzione forzata possa essere intrapresa solo previa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo.
Nel caso di specie, non è stata data la prova della notifica alla contribuente di alcuna cartella, avviso di accertamento esecutivo o intimazione di pagamento, in violazione del corretto andamento del procediemnto di riscossione tributaria.
Cass. civ., sez. V, n. 17012/2021: “In assenza della prova della notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, il pignoramento è nullo per difetto di titolo”.
Cass. civ., sez. V, n. 26316/2019: “L'assenza di notifica degli atti prodromici rende invalido l'intero procedimento esecutivo”.
Il comportamento processuale della parte convenuta che non costituendosi non si è opposta alle pretese della ricorrente giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14560/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_2 S.r.l. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN PT n. 20250002464760225102151 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1110/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'atto di pignoramento di cui all'epigrafe, a lei direttamente comunicato dal datore di lavoro, chiedendone l'annullamento non avendo mai ricevuto nessua notifica degli atti prodromici.
Nessuno si costituiva per 'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza camerale la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto .
L'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 prevede che l'esecuzione forzata possa essere intrapresa solo previa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo.
Nel caso di specie, non è stata data la prova della notifica alla contribuente di alcuna cartella, avviso di accertamento esecutivo o intimazione di pagamento, in violazione del corretto andamento del procediemnto di riscossione tributaria.
Cass. civ., sez. V, n. 17012/2021: “In assenza della prova della notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, il pignoramento è nullo per difetto di titolo”.
Cass. civ., sez. V, n. 26316/2019: “L'assenza di notifica degli atti prodromici rende invalido l'intero procedimento esecutivo”.
Il comportamento processuale della parte convenuta che non costituendosi non si è opposta alle pretese della ricorrente giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese