Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 1388 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2019
Vertente tra
E con Avv.ti Pasquale Moscato e Parte_1 Parte_2
Osvaldo Piccoli
-opponente e in persona del legale rappresentante p.t., con Avv.ti Luigi Controparte_1
Coluccino e Luca Polverino
-opposta
Avente ad
OGGETTO: Opposizione a D.I. n. 159/2019 (R.G. n. 343/2019) con oggetto pagamento di somme in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI: quelle rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 4.12.2024 che richiamano quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il D.I. n. 159/2019 (R.G. n. 343/2019) con cui ingiungeva loro il pagamento di € 27.129,78 quale ratei insoluti Controparte_1 del contratto di finanziamento sottoscritto dalle opponenti, la prima in qualità di obbligata principale e la seconda quale garante, con Banca RE SPA in data
4.4.2012 ed oggetto di cessione in favore dell'odierna opposta giusta operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti del 12.04.2016, lamentandone l'erroneità e l'illegittimità sotto molteplici profili. Più in
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Sulla base di tali premesse, chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo e rigettarsi la domanda di pagamento di parte opposta. Vinte le spese e i compensi di giudizio.
Si costituiva che, impugnando e contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 159/2019 e nel merito il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma dell'opposto decreto;
in via subordinata chiedeva la condanna delle opponenti alla diversa somma eventualmente accertata in corso di giudizio maggiorata degli interessi legali dalla data del primo inadempimento sino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza di prima comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. n. 159/2019 e venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c..
In corso di causa veniva disposta C.T.U. e conferito incarico alla dott.ssa Per_1
al fine di verificare l'eccepita usurarietà dei tassi di interesse pattuiti e la
[...] difformità tra il TAEG indicato e il TAEG applicato con ricostruzione del rapporto dare-avere in relazione al contratto di finanziamento del 4.4.2012. Depositata la
CTU, fatte rassegnare alle parti le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.. All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall' opponente solo in comparsa conclusionale ma rispetto alla quale occorre comunque prendere posizione trattandosi di accertamento delle condizioni dell'azione. Sul punto va rilevato che ha compiutamente CP_1
2 provato la titolarità del rapporto di credito di cui è causa, oggetto di cessione in blocco, producendo già in sede monitoria non solo l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. dal quale si ricava che tra i rapporti oggetto di cessione vi è anche quello di cui è causa, ma ha depositato ed allegato anche il contratto di cessione stipulato con RE e il contratto di finanziamento stipulato dagli odierni opponenti con la creditrice cedente. Alla luce della documentazione in atti deve pertanto ritenersi pienamente provata la legittimazione attiva in capo all'odierna opposta.
Quanto al merito del credito ingiunto, in primo luogo va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto della prova scritta. Basti sul punto rilevare che ha agito in via monitoria sulla base della certificazione del credito ex CP_1 art. 50 T.U.B. emessa da RE, titolare originaria del rapporto di credito, e di cui può avvalersi anche il cessionario del credito ai fini dell'emissione del d.i. (cfr.
Cass. n. 31577/2019).
Ancora, vanno disattese le eccezioni di usurarietà e di anatocismo.
In punto di diritto deve osservarsi che il carattere usurario dei tassi di interessi applicati ai contratti di mutuo si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti (T.E.GM. tasso effettivo globale medio) al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con cadenza trimestrale al Ministero del Tesoro, di concerto con la Banca d'Italia e l'ufficio dei Cambi ex art. 2 l.n. 108/1996. La norma in esame prevede, altresì, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (c.d. costo del finanziamento). Al contempo, ai fini dell'accertamento dell'usura vanno inclusi nel costo del finanziamento tutte le spese, le commissioni e penali pattuite, tenendo conto che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
3 La CTU espletata ha accertato che per il contratto di finanziamento di cui è causa sono stati pattuiti e comunque applicati tassi di interesse corrispettivi e moratori inferiori al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/10/2012 -
31/12/2012 per le operazioni classificate come CREDITI PERSONALI pari a 18,25%.
La consulente ha condotto l'accertamento in maniera conforme ai principi di diritto innanzi richiamati e le conclusioni cui è pervenuta devono per tali motivi ritenersi corrette e pienamente condivisibili.
In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento "alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'1820
c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale (cfr.
Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, n.1168, Cassazione civile sez. un., 29/05/2024,
n.15130).
Per tali motivi anche l'eccezione di anatocismo va rigettata.
Merita invece di essere accolta l'eccezione di nullità della clausola del TAEG per violazione dell'art. 125 bis, comma 6, T.U.B., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, trattandosi di contratto di credito al consumo di importo inferiore a 75.000,00 Euro stipulato in data successiva all'entrata in vigore della novella legislativa del 19/9/2010 che ha modificato il citato art. 125 bis T.U.B.
La CTU ha compiuto l'accertamento relativo al TAEG includendovi anche le spese per le due polizze assicurative che l'odierna opposta sottoscriveva a garanzia del credito oggetto di finanziamento ed ha concluso che, così calcolato, il TAEG risulta
4 pari al 15,23% (tasso comunque inferiore al tasso soglia usura) e che differisce da quello contrattualmente previsto pari al 12,45%.
Le conclusioni cui è pervenuta la CTU sono corrette e sono fatte proprie da questo
Giudice tenuto conto dell'accessorietà e della stretta correlazione tra le polizze assicurative sottoscritte dalla parte mutuataria contestualmente alla stipulazione del contratto di finanziamento, mediante adesione ad un modulo unilateralmente predisposto e sottoposto all'aspirante finanziata dalla banca mutuante, e la concessione del credito.
Sul punto appare non dirimente ai fini dell'esclusione delle spese assicurative dal costo totale del credito, l'asserita e dichiarata facoltatività della polizza assicurativa. Ed infatti, il novellato art. 121 T.U.B al comma 1 lett.m) ed al successivo comma 2 (modificato dall'art. 1° del Decreto Legislativo n° 141 del
2010 entrato in vigore il 19.09.2010 che ha recepito e dato attuazione alla
Direttiva CE n° 48 del 2008) prevede che:
“m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito,
o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Non vi è più alcun riferimento, contenuto invece nel previgente art. 2 del D.M.
08.07.1992, al requisito dell'obbligatorietà e dell'imposizione della stipula dell'assicurazione per l'accesso al credito, le cui spese e costi, a norma di quanto disposto dal citato art. 2, sono ricomprese nel calcolo e nella definizione del TAEG se “imposte dal creditore” con la conseguenza che a rilevare, ai fini dell'inclusione nel calcolo del TAEG dei costi per assicurazioni, non è tanto l'obbligatorietà o la facoltatività della stipulazione, quanto il nesso di stretta accessorietà di questa con la concessione del credito, a prescindere dalla circostanza che la relativa sottoscrizione sia stata liberamente assunta dalla parte mutuataria.
Nello stesso senso anche Corte di Cassazione che in materia di accertamento dell'usura ha affermato che il requisito che rileva è quello dell'accessorietà e
5 connessione della polizza assicurativa con l'erogazione del credito, sicchè, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri e le spese di assicurazione comunque collegate alla concessione del credito valgono a determinare e comporre il costo complessivo del TAEG. In tal senso la Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 8806/2017, ha in particolare posto in luce il collegamento delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento, così pronunciandosi: "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (nello stesso senso anche Cass. n.
5160/2018, Cass. ord. n. 3025 del 01/02/2022).
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del
5/04/2017).
Ebbene, nel caso di specie, le polizze assicurative sono state sottoscritte dalla lo stesso giorno di sottoscrizione del contratto di finanziamento, in data Pt_1
4.04.2012, mediante adesione a modulo unilateralmente predisposto che gli veniva sottoposto dalla stessa RE in sede di stipulazione del contratto di finanziamento.
A fronte della presunzione di accessorietà, derivante dalla contestualità della sottoscrizione del finanziamento e delle polizze assicurative, la creditrice opposta non ha fornito prova della non ricorrenza nel caso di specie di una connessione funzionale e strumentale tra le due pattuizioni che consenta di ritenere correttamente escluse le spese assicurative dal costo globale del credito pubblicizzato e indicato in contratto. Ed infatti a tal fine deve ritenersi del tutto irrilevante la dicitura “polizza vita assicurativa facoltativa” presente nell'intestazione del modulo di adesione così come la dichiarazione unilateralmente predisposta dall'intermediaria che “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere
6 un'assicurazione che garantisca il credito” con indicazione della casella
“NO”, tenuto conto che l'accessorietà e la connessione della polizza all'erogazione del credito sono da ricavarsi da elementi oggettivi e non dalle dichiarazioni unilaterali e formali di una delle parti. L'importo assicurato coincide con l'importo finanziato. I premi assicurativi per la copertura del rischio di sopravvenuta impossibilità restitutoria del finanziamento per morte o perdita dell'impiego della finanziata sono stati calcolati in base all'importo del finanziamento e alla durata dello stesso ed il relativo importo è stato prelevato direttamente al momento dell'erogazione del prestito e decurtato dalla somma percepita, che si è derivatamene ridotta.
Per tutte le esposte ragioni correttamente la CTU ha ricompreso le spese di assicurazione nel costo globale del credito ai fini dell'accertamento del TAEG.
Rilevata la difformità tra il TAEG effettivo così ricostruito e quello indicato in contratto, in applicazione dell'art. 125 bis T.U.B., la CTU ha provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento al tasso BOT rilevato nei 12 mesi precedenti il periodo di decorrenza degli interessi, accertando un residuo in conto capitale ancora dovuto dalla parte mutuataria in favore della mutuante pari a € 17.441,48.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali come richiesti dalla creditrice opposta.
Per gli esposti motivi, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il d.i. n. 159/2019 e accertata la debenza e legittimità del credito dell'odierna opposta nei limiti sopra evidenziati, vanno condannate le opponenti in solido al pagamento in favore di della somma di € 17.441,48 oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda e quindi dalla data di iscrizione al ruolo del ricorso monitorio del 25.01.2019, sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, in ragione della parziale reciproca soccombenza possono essere compensate per 1/3 e per i restanti 2/3 sono poste a carico delle opponenti prevalenti soccombenti e liquidate in conformità dei vigenti parametri forensi tenendo conto del valore della controversia (scaglione di valore fino a € 26.000,00) e della fasi di studio, introduttiva, di trattazione e conclusiva espletate.
PQM
7 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di , in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 159/2019;
- condanna e in solido a pagare € 17.441,48 in Parte_1 Parte_2 favore di parte opposta, oltre interessi legali dalla domanda (25.01.2019, data di iscrizione al ruolo del ricorso per D.I.) sino all'effettivo soddisfo;
- compensando per 1/3 le spese di lite, incluse quelle di CTU, condanna le opponenti al pagamento dei residui 2/3 in favore di parte opposta che liquida in tale ridotta misura in € 3.385,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario al 15%. Pone definitivamente i 2/3 delle spese di CTU a carico delle parti opponenti.
Così deciso in Benevento il 18/03/2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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