TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/11/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2193/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2193/2022 R.G.
Promossa da
, nata in [...] il [...], residente in [...]
n. 127, c.f. , elettivamente domiciliata in Siracusa, via Tisia Ronco II n. 1/B, C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Vito Cosentino e Mario Vaccarella, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti, CP_ elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio legale
Resistente
Pagina 1 Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.09.2022 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000256443 con cui si intimava alla signora il pagamento della complessiva somma di Euro 20.006,60 per Parte_1 omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2013, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
A fondamento della domanda deduceva, nel merito, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto, atteso che, sebbene in ingiunzione si presuma la preliminare notifica alla ricorrente dell'atto di accertamento . n. 7600.14/07/2017.0111247 - propedeutico CP_1 all'integrazione della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 1-bis, DL 463/1983 – in realtà tale attività non era mai stata posta in essere. Deduceva quindi l'inesigibilità delle somme richieste per intervenuta decadenza, ex art. 14, L. 689/1981, dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la relativa sanzione amministrativa, nonché per intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere le somme, essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28, L. 689/1981. Nel merito deduceva, inoltre, l'illegittimo rinvio per relationem operato verso atti presupposti, in palese violazione dei principi posti dalla legge 212/2000 a presidio di legalità del contenzioso, per cui tutti gli atti richiamati dall'ordinanza ingiunzione devono essere notificati con essa o quantomeno integralmente trascritti e riportati a pena di nullità della stessa. In via gradata eccepiva l'eccessiva sproporzione tra presunta violazione e sanzione, con richiesta di rideterminazione della sanzione irrogata in misura non superiore al minimo edittale di € 10.000,00.
Con provvedimento del 29.09.2022, depositato in cancelleria il 30.09.2022, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque infondate, stante la correttezza e ritualità dell'iter amministrativo seguito dall' CP_1 nell'adozione del provvedimento, avendo l' emesso e motivato tale atto in conformità alla CP_1 specifica disciplina legale prevista. Eccepiva inoltre l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso, con conferma dell'atto impugnato.
All'udienza del 04.04.2023 i fascicoli nn. 2298/2022 e 2301/2022 venivano riuniti al presente fascicolo.
Pagina 2 All'udienza del 11.04.2023 il fascicolo n. 2300/2022 veniva riunito al presente fascicolo. CP_ Nelle more del giudizio interveniva la rideterminazione da parte dell' di tutte le sanzioni impugnate (oggetto del presente fascicolo e di quelli riuniti) e del relativo del pagamento da parte della ricorrente, di cui le parti fornivano prova.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 04.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
Assorbente su ogni prospettazione, stante la rideterminazione delle sanzioni oggetto della presente opposizione (e di quelle relative ai fascicoli riuniti 2298/2022, 2301/2022, 2300/2022) ed il relativo pagamento, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso che è intervenuta una rideterminazione delle sanzioni di cui resta il presupposto delle violazioni di legge,, si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 04.11.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2193/2022 R.G.
Promossa da
, nata in [...] il [...], residente in [...]
n. 127, c.f. , elettivamente domiciliata in Siracusa, via Tisia Ronco II n. 1/B, C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Vito Cosentino e Mario Vaccarella, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti, CP_ elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio legale
Resistente
Pagina 1 Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.09.2022 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000256443 con cui si intimava alla signora il pagamento della complessiva somma di Euro 20.006,60 per Parte_1 omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2013, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
A fondamento della domanda deduceva, nel merito, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto, atteso che, sebbene in ingiunzione si presuma la preliminare notifica alla ricorrente dell'atto di accertamento . n. 7600.14/07/2017.0111247 - propedeutico CP_1 all'integrazione della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 1-bis, DL 463/1983 – in realtà tale attività non era mai stata posta in essere. Deduceva quindi l'inesigibilità delle somme richieste per intervenuta decadenza, ex art. 14, L. 689/1981, dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la relativa sanzione amministrativa, nonché per intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere le somme, essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28, L. 689/1981. Nel merito deduceva, inoltre, l'illegittimo rinvio per relationem operato verso atti presupposti, in palese violazione dei principi posti dalla legge 212/2000 a presidio di legalità del contenzioso, per cui tutti gli atti richiamati dall'ordinanza ingiunzione devono essere notificati con essa o quantomeno integralmente trascritti e riportati a pena di nullità della stessa. In via gradata eccepiva l'eccessiva sproporzione tra presunta violazione e sanzione, con richiesta di rideterminazione della sanzione irrogata in misura non superiore al minimo edittale di € 10.000,00.
Con provvedimento del 29.09.2022, depositato in cancelleria il 30.09.2022, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque infondate, stante la correttezza e ritualità dell'iter amministrativo seguito dall' CP_1 nell'adozione del provvedimento, avendo l' emesso e motivato tale atto in conformità alla CP_1 specifica disciplina legale prevista. Eccepiva inoltre l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso, con conferma dell'atto impugnato.
All'udienza del 04.04.2023 i fascicoli nn. 2298/2022 e 2301/2022 venivano riuniti al presente fascicolo.
Pagina 2 All'udienza del 11.04.2023 il fascicolo n. 2300/2022 veniva riunito al presente fascicolo. CP_ Nelle more del giudizio interveniva la rideterminazione da parte dell' di tutte le sanzioni impugnate (oggetto del presente fascicolo e di quelli riuniti) e del relativo del pagamento da parte della ricorrente, di cui le parti fornivano prova.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 04.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
Assorbente su ogni prospettazione, stante la rideterminazione delle sanzioni oggetto della presente opposizione (e di quelle relative ai fascicoli riuniti 2298/2022, 2301/2022, 2300/2022) ed il relativo pagamento, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso che è intervenuta una rideterminazione delle sanzioni di cui resta il presupposto delle violazioni di legge,, si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 04.11.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3