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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/11/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 217/2025
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Cieri (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F.: , rappresentanti e difesi dagli Avv. G. A.
[...] C.F._4
TA (C.F.: ) e G. IN (C.F.: C.F._5
C.F._6
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria integrativa ritualmente depositata in data 23.04.2025 ai sensi dell'art. 426 c.p.c. – a seguito di ordinanza emessa in data 05.03.2025 dal Tribunale di Vasto con cui è stata disposta la separazione di cause nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria iscritto al relativo n.R.G. 709/2024 instaurato con atto di citazione notificato in data 12.09.2024 ed in relazione alla domanda riconvenzionale in detto giudizio spiegata dall'odierno ricorrente in quanto rientrante nella competenza per materia del Giudice del Lavoro -, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio i Sig.ri e e, dopo aver premesso di aver Controparte_1 Controparte_2
prestato attività lavorativa di natura domestica dal 04.02.2020 al 04.02.2021 in favore del comune genitore occupandosi della gestione della casa, Controparte_3
dei pasti e della spesa, nonché della cura dell'anziana madre, per un monte orario di
15 ore settimanali, sebbene assicurando, di fatto, la sua presenza per l'intera giornata, comprese le ore notturne ed i week-end, a mezzo di prestazione continuativa e personale resa in sostituzione ed integrazione dell'assistenza esterna, in un periodo eccezionale ed in assenza di alternative concrete, attività che si è aggiunta, in quanto diversa ed ulteriore, rispetto a quella di Amministratore di Sostegno della anziana madre per cui era stato nominato, ha domandato accertarsi il suo diritto a sentire dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico per tutto il predetto arco temporale di riferimento e, quindi, la congruità e proporzionalità degli emolumenti a lui corrisposti a tale titolo, per la complessiva somma di € 8.207,18, o di quella ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dei resistenti al pagamento delle prefate spettanze retributive, ovvero, in subordine, accertarsi un indebito arricchimento dei resistenti ai sensi dell'art. 2041 c.c. in misura pari o equipollente alle somme già percepite, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico intercorso tra e Parte_1
Pag. 2 di 14 nel periodo compreso tra il 04.02.2020 e il 04.02.2021 per un Controparte_3
impegno di 15 ore settimanali, senza considerare gli straordinari soprattutto in orario notturno, con conseguente legittimità delle somme percepite a titolo di compenso e pari ad € 8.207,18 o in quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) In subordine, accertare e dichiarare che l'attività prestata dal ricorrente ha comportato un arricchimento senza causa in favore di , con Controparte_3
conseguente condanna alla corresponsione di una indennità e/o indennizzo ai sensi dell'art. 2041 C.C., in misura pari o equipollente alle somme già percepite o in quell'altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria integrativa ritualmente depositata ai sensi dell'art. 426 c.p.c. in data
14.05.2025, parte resistente ha domandato il rigetto della domanda, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio e condanna di parte ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda è infondata e, in quanto tale, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
1) Sulla domanda principale: accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di natura domestica
Il petitum del giudizio richiede di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura domestica tra il ricorrente e la madre, comune genitore delle parti, per il periodo e con gli orari dedotti in memoria, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico indefettibile al fine di vagliare il suo diritto a percepire
Pag. 3 di 14 e, quindi, mantenere gli emolumenti retributivi invocati in causa, per la somma complessiva di € 8.207,18, che il ricorrente stesso ha provveduto a versarsi in qualità di Amministratore di Sostegno dell'amministrata
Preliminarmente, deve osservarsi che nel presente giudizio risulta pacifico – in quanto in parte non contestato e in parte documentalmente dimostrato – che l'odierno ricorrente ha ricoperto la qualifica di Amministratore di Sostegno in favore della madre, Sig.ra dal 17.01.2019 al 20.06.2022, data del decesso Controparte_3
dell'amministrata; che, nell'ambito di tale attività, egli si è autoliquidato la somma di
€ 8.207,18 a titolo di emolumenti retributivi per lo svolgimento di attività di prestatore di lavoro domestico in favore della madre medesima per l'arco temporale che va dal febbraio 2020 al febbraio 2021, come attestato dalle denunce di avvio e cessazione del rapporto e dalle buste paga prodotte in atti (cfr. doc. nn. 4, 5 e 9 fascicolo parte ricorrente); che la predetta attività è consistita nel prestare assistenza personale, continuativa ed ininterrotta in favore dell'anziana madre, convivendo con la stessa e provvedendo gestione della casa, dei pasti e della spesa e, più in generale, alla cura della stessa, in considerazione delle di lei condizioni di salute precarie, in quanto invalida e non vedente, in aggiunta alla diversa attività di Amministratore di
Sostegno, dapprima in sostituzione e poi anche in affiancamento all'attività di assistenza domestica già prestata da altre dipendenti assunte nel corso del predetto arco temporale.
Le suddette circostanze risultano comprovate, altresì, dalla prova orale escussa in corso di causa.
Più nello specifico, i testi di parte ricorrente hanno confermato le circostanze che la
Sig.ra nel febbraio 2020, restò senza ausilio di badante e il Controparte_3
Pag. 4 di 14 figlio ha dovuto occuparsi da solo della propria madre sino a luglio Parte_1
e da agosto unitamente ad altra badante, prestando attività continuativa e personale in modo ininterrotto, tutto il giorno, compresa la notte, ed anche durante i fine settimana, nonostante l'affiancamento nel tempo dell'attività lavorativa svolta da altri lavoratori domestici dall'agosto 2020 in avanti, nonché il contenuto concreo dell'attività di assistenza, consistita nella pulizia della casa, nella cura dell'igiene personale della madre, nella somministrazione di farmaci, nella preparazione pasti ed in ogni attività di supporto nella vita quotidiana, compresa la cura e il soddisfacimento dei bisogni dell'anziana nelle ore notturne.
Cionondimeno, le suddette circostanze, pure integralmente confermate dalla documentazione agli atti e dalle risultanze della prova orale escussa, non possono comunque reputarsi idonee ai fini dell'accoglimento della domanda spiegata in giudizio.
A tal riguardo, deve anzitutto richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, quanto allo schema normativo di cui all'articolo 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del prestatore ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità
Pag. 5 di 14 della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. (SS.UU. n. 379/1999; Cass. n. 9623/2002; Cass. n.
13935/2006; Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 24154/2019; Cass. n. 1095/2023). E tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale (SS.UU. n. 584/2008; Cass. n. 9108/2012; Cass. n. n.
24154/2019 cit.; Cass. n. 1095/2023 cit.).
Con specifico riferimento, poi, alla peculiare ipotesi del familiare convivente che invochi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato domestico e, quindi, le corrispondenti spettanze retributive, deve prestarsi adesione – non essendoci motivi per discostarsene – all'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di prestazioni di cura ed assistenza svolte dal familiare convivente tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevotentiae causa, con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo- organizzativo altrui e l'onerosità (Cass. n. 17992/2010; Cass. n. 8070/2011; Cass. n.
9043/2011; Cass. n. 8364/2014; Cass. n. 30899/2018). Si è precisato, a tal riguardo, che dette prestazioni, in quanto presumibilmente svolte per adempiere a doveri morali e sociali da parte del familiare, a fortiori se convivente, rientrano nell'alveo delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c., per le quali, dunque, vige il divieto di ripetibilità nei confronti degli altri familiari (Cass. n. 3578/2023). E la sussistenza
Pag. 6 di 14 della prefata presunzione di gratuità, tale da escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, può essere superata e vinta solo offrendo prova in maniera rigorosa, nel senso che la presenza di versamenti contributivi non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato, perché è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato (ex multis Cass. n. 9043/2011 cit.). In altri termini, nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro e tale presunzione può essere vinta dalla dimostrazione, incombente alla parte che sostiene l'esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità delle rispettive prestazioni, purché si tratti di prova precisa e rigorosa, non evincibile dalla sola circostanza che le attività in questione, anziché svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all'esercizio di un'impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata con criteri prevalentemente familiari, di per sé soli non compatibili con l'entità economica dell'intrapresa e con le sue empiriche variabili strutturali ed organizzative.
Applicando le su esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve osservarsi che dagli atti di causa – in particolare dalle prove documentali offerte e dalle risultanze delle prove orali – non è emersa la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato di natura domestica.
Invero, in disparte la conferma – risultante dalle testimonianze scusse – delle prestazioni svolte dal ricorrente in favore dell'anziana madre, con la quale conviveva, per il periodo ed agli orari dedotti in ricorso, parte ricorrente non ha fornito rigorosa prova del requisito della sottoposizione al potere direttivo ed organizzativo che connota la subordinazione, non essendo stata articolata alcuna prova, documentale o
Pag. 7 di 14 orale, su questo specifico punto. E, a tal riguardo, non risulta dirimente la prova offerta con la produzione della dichiarazione di inizio e cessazione del rapporto di lavoro (cfr. doc. nn. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente cit.), trattandosi di atti di natura meramente formale che possono, al più, costituire un principio di prova, salva la dimostrazione in concreto dello svolgimento di attività lavorativa subordinata, dimostrazione che, come detto, non si ritiene raggiunta;
allo stesso modo e per ragioni non dissimili, non è dirimente la produzione in giudizio delle buste paga afferenti al periodo lavorativo dedotto in ricorso (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente), solo in astratto idonee a dimostrare la corresponsione di retribuzioni con cadenza periodica e fissa, atteso che, come innanzi esposto, detta circostanza non è, da sé sola, sufficiente a comprovare il vincolo della subordinazione, specie a fronte dell'esclusione di tutti gli altri indici, in particolare dell'assoggettamento al potere direttivo/organizzativo datoriale.
A tale ultimo riguardo, peraltro, non può sottacersi la peculiarità del caso concreto, ove è stato lo stesso ricorrente, in qualità di Amministratore di Sostegno, ad aver disposto la sua stessa assunzione e ad elargirsi gli emolumenti retributivi, ciò che, di fatto, come correttamente sostenuto dai resistenti, la ha reso “datore di lavoro di sé stesso”, elemento, quest'ultimo, che rende ancor più evidente l'incompatibilità con qualsivoglia requisito di una effettiva subordinazione. A ciò si aggiunga che - come pacifico in giudizio, in quanto non contestato ed ammesso dallo stesso ricorrente - quest'ultimo, sempre nella spiegata qualità di Amministratore di Sostegno, ha provveduto, nel corso del periodo dedotto in causa, ad assumere nel tempo altri assistenti domiciliari della anziana madre, ciò che consente ulteriormente di qualificare come obbligazione naturale – e comunque difettante degli elementi della subordinazione – delle prestazione svolte in favore della beneficiaria.
Pag. 8 di 14 Le su esposte argomentazioni inducono, dunque, al rigetto della domanda principale spiegata da parte ricorrente.
2) Sulla domanda subordinata: accertamento di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Venendo, ora, alla domanda subordinata di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., anch'essa non può trovare accoglimento.
A tal riguardo, deve evidenziarsi quanto segue.
L'art. 2041 c.c., nell'introdurre la disciplina dell'ingiustificato arricchimento, prevede che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
La disposizione, nell'intento di evitare spostamenti patrimoniali ingiustificati e di soddisfare, così, esigenze equitative, contempla la corresponsione di un indennizzo che postula un ingiustificato incremento patrimoniale in favore dell'arricchito, il depauperamento dell'impoverito e il nesso causale tra arricchimento e impoverimento;
l'indennizzo va parametrato entro i limiti dell'arricchimento e dell'impoverimento, nel senso che non deve essere maggiore né del primo né del secondo. L'art. 2042 c.c. completa la disciplina prevedendo la natura residuale dell'azione de qua, disponendo che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Circa l'ubi consistam del carattere di residualità, le Sezioni Unite della Suprema
Corte, a composizione del contrasto giurisprudenziale delineatosi in materia e muovendo dalla ratio dell'istituto - volto ad offrire una forma di giustizia
Pag. 9 di 14 commutativa di tipo residuale atta a costituire un rimedio restitutorio di chiusura del sistema legislativo, sì da impedire spostamenti patrimoniali e locupletazioni a vantaggio di un soggetto ed a detrimento di un altro non sorretti da idonea causa in concreto - hanno affermato che, posto che l'art. 2042 c.c. “pone la regola della sussidiarietà̀ in termini generali, senza quindi distinzione tra le diverse azioni suscettibili di essere dedotte in via principale”, l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti quei casi in cui l'esperibilità della domanda principale non sia ammissibile a causa del comportamento negligente dell'impoverito, come accade a seguito del dell'intervenuta prescrizione o decadenza di un diritto, nel caso della nullità del titolo contrattuale derivante da illiceità del contratto per contrasto alle norme di ordine pubblico o alle norme imperative e, infine, l'improponibilità nel merito della domanda principale per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore. La Corte di Cassazione ha quindi statuito il principio di diritto secondo cui “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (SS.UU. n. 33954/2023).
Applicando i suddetti principi, appare evidente come, nel caso di specie, la domanda subordinata spiegata dal ricorrente sia inammissibile, avendo questi promosso azione tipica a sua disposizione volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto
Pag. 10 di 14 lavorativo domestico dedotto in causa, domanda che, per tutte le ragioni già esposte, non è meritevole di accoglimento nel merito, in ragione dell'assenza di specifica e rigorosa prova dei requisiti della subordinazione atti a vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni effettuate. In altri termini, ammettere la suddetta azione di ingiustificato arricchimento significherebbe consentire al ricorrente di eludere l'esito sfavorevole della domanda già promossa in via principale e rigettata nel merito.
3) Sulla domanda per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Da ultimo, dovendo decidersi sulla domanda per responsabilità aggravata spiegata da parte resistente, la stessa non può trovare accoglimento.
A tal riguardo, si basti osservare che parte resistente non ha prodotto idonea e sufficiente prova dei fatti costitutivi della domanda ex art. 96 c.p.c., con particolare riferimento ai requisiti del dolo o della colpa grave della parte che avrebbe agito temerariamente, atteso che così non possono qualificarsi i provvedimenti resi dal
Giudice tutelare, avverso i quali parte ricorrente ha legittimamente – ancorché infondatamente – agito per far valere le proprie ragioni, deducendo le medesime argomentazioni fatte valere nel presente giudizio ai fini dell'accertamento della natura subordinata e domestica delle prestazioni svolte e, quindi, del diritto a mantenere i relativi emolumenti retributivi.
In ragione delle suddette considerazioni, non vi sono sufficienti elementi probatori atti a dimostrare la mala fede – intesa come dolo o colpa grave – del ricorrente nell'aver agito in giudizio, di talché non può reputarsi provata la temerarietà dell'azione.
4) Conclusioni
Pag. 11 di 14 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, la domanda principale spiegata da parte ricorrente va rigettata;
deve, inoltre, dichiararsi inammissibile la domanda subordinata spiegata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 2041 c.c.; infine, deve rigettarsi la domanda spiegata da parte resistente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della natura seriale della controversia e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta la domanda principale;
Pag. 12 di 14 - dichiara inammissibile la domanda subordinata;
- rigetta la domanda di parte resistente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 13 di 14 Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 217/2025
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Cieri (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F.: , rappresentanti e difesi dagli Avv. G. A.
[...] C.F._4
TA (C.F.: ) e G. IN (C.F.: C.F._5
C.F._6
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria integrativa ritualmente depositata in data 23.04.2025 ai sensi dell'art. 426 c.p.c. – a seguito di ordinanza emessa in data 05.03.2025 dal Tribunale di Vasto con cui è stata disposta la separazione di cause nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria iscritto al relativo n.R.G. 709/2024 instaurato con atto di citazione notificato in data 12.09.2024 ed in relazione alla domanda riconvenzionale in detto giudizio spiegata dall'odierno ricorrente in quanto rientrante nella competenza per materia del Giudice del Lavoro -, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio i Sig.ri e e, dopo aver premesso di aver Controparte_1 Controparte_2
prestato attività lavorativa di natura domestica dal 04.02.2020 al 04.02.2021 in favore del comune genitore occupandosi della gestione della casa, Controparte_3
dei pasti e della spesa, nonché della cura dell'anziana madre, per un monte orario di
15 ore settimanali, sebbene assicurando, di fatto, la sua presenza per l'intera giornata, comprese le ore notturne ed i week-end, a mezzo di prestazione continuativa e personale resa in sostituzione ed integrazione dell'assistenza esterna, in un periodo eccezionale ed in assenza di alternative concrete, attività che si è aggiunta, in quanto diversa ed ulteriore, rispetto a quella di Amministratore di Sostegno della anziana madre per cui era stato nominato, ha domandato accertarsi il suo diritto a sentire dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico per tutto il predetto arco temporale di riferimento e, quindi, la congruità e proporzionalità degli emolumenti a lui corrisposti a tale titolo, per la complessiva somma di € 8.207,18, o di quella ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dei resistenti al pagamento delle prefate spettanze retributive, ovvero, in subordine, accertarsi un indebito arricchimento dei resistenti ai sensi dell'art. 2041 c.c. in misura pari o equipollente alle somme già percepite, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico intercorso tra e Parte_1
Pag. 2 di 14 nel periodo compreso tra il 04.02.2020 e il 04.02.2021 per un Controparte_3
impegno di 15 ore settimanali, senza considerare gli straordinari soprattutto in orario notturno, con conseguente legittimità delle somme percepite a titolo di compenso e pari ad € 8.207,18 o in quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) In subordine, accertare e dichiarare che l'attività prestata dal ricorrente ha comportato un arricchimento senza causa in favore di , con Controparte_3
conseguente condanna alla corresponsione di una indennità e/o indennizzo ai sensi dell'art. 2041 C.C., in misura pari o equipollente alle somme già percepite o in quell'altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria integrativa ritualmente depositata ai sensi dell'art. 426 c.p.c. in data
14.05.2025, parte resistente ha domandato il rigetto della domanda, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio e condanna di parte ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda è infondata e, in quanto tale, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
1) Sulla domanda principale: accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di natura domestica
Il petitum del giudizio richiede di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura domestica tra il ricorrente e la madre, comune genitore delle parti, per il periodo e con gli orari dedotti in memoria, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico indefettibile al fine di vagliare il suo diritto a percepire
Pag. 3 di 14 e, quindi, mantenere gli emolumenti retributivi invocati in causa, per la somma complessiva di € 8.207,18, che il ricorrente stesso ha provveduto a versarsi in qualità di Amministratore di Sostegno dell'amministrata
Preliminarmente, deve osservarsi che nel presente giudizio risulta pacifico – in quanto in parte non contestato e in parte documentalmente dimostrato – che l'odierno ricorrente ha ricoperto la qualifica di Amministratore di Sostegno in favore della madre, Sig.ra dal 17.01.2019 al 20.06.2022, data del decesso Controparte_3
dell'amministrata; che, nell'ambito di tale attività, egli si è autoliquidato la somma di
€ 8.207,18 a titolo di emolumenti retributivi per lo svolgimento di attività di prestatore di lavoro domestico in favore della madre medesima per l'arco temporale che va dal febbraio 2020 al febbraio 2021, come attestato dalle denunce di avvio e cessazione del rapporto e dalle buste paga prodotte in atti (cfr. doc. nn. 4, 5 e 9 fascicolo parte ricorrente); che la predetta attività è consistita nel prestare assistenza personale, continuativa ed ininterrotta in favore dell'anziana madre, convivendo con la stessa e provvedendo gestione della casa, dei pasti e della spesa e, più in generale, alla cura della stessa, in considerazione delle di lei condizioni di salute precarie, in quanto invalida e non vedente, in aggiunta alla diversa attività di Amministratore di
Sostegno, dapprima in sostituzione e poi anche in affiancamento all'attività di assistenza domestica già prestata da altre dipendenti assunte nel corso del predetto arco temporale.
Le suddette circostanze risultano comprovate, altresì, dalla prova orale escussa in corso di causa.
Più nello specifico, i testi di parte ricorrente hanno confermato le circostanze che la
Sig.ra nel febbraio 2020, restò senza ausilio di badante e il Controparte_3
Pag. 4 di 14 figlio ha dovuto occuparsi da solo della propria madre sino a luglio Parte_1
e da agosto unitamente ad altra badante, prestando attività continuativa e personale in modo ininterrotto, tutto il giorno, compresa la notte, ed anche durante i fine settimana, nonostante l'affiancamento nel tempo dell'attività lavorativa svolta da altri lavoratori domestici dall'agosto 2020 in avanti, nonché il contenuto concreo dell'attività di assistenza, consistita nella pulizia della casa, nella cura dell'igiene personale della madre, nella somministrazione di farmaci, nella preparazione pasti ed in ogni attività di supporto nella vita quotidiana, compresa la cura e il soddisfacimento dei bisogni dell'anziana nelle ore notturne.
Cionondimeno, le suddette circostanze, pure integralmente confermate dalla documentazione agli atti e dalle risultanze della prova orale escussa, non possono comunque reputarsi idonee ai fini dell'accoglimento della domanda spiegata in giudizio.
A tal riguardo, deve anzitutto richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, quanto allo schema normativo di cui all'articolo 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del prestatore ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità
Pag. 5 di 14 della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. (SS.UU. n. 379/1999; Cass. n. 9623/2002; Cass. n.
13935/2006; Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 24154/2019; Cass. n. 1095/2023). E tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale (SS.UU. n. 584/2008; Cass. n. 9108/2012; Cass. n. n.
24154/2019 cit.; Cass. n. 1095/2023 cit.).
Con specifico riferimento, poi, alla peculiare ipotesi del familiare convivente che invochi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato domestico e, quindi, le corrispondenti spettanze retributive, deve prestarsi adesione – non essendoci motivi per discostarsene – all'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di prestazioni di cura ed assistenza svolte dal familiare convivente tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevotentiae causa, con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo- organizzativo altrui e l'onerosità (Cass. n. 17992/2010; Cass. n. 8070/2011; Cass. n.
9043/2011; Cass. n. 8364/2014; Cass. n. 30899/2018). Si è precisato, a tal riguardo, che dette prestazioni, in quanto presumibilmente svolte per adempiere a doveri morali e sociali da parte del familiare, a fortiori se convivente, rientrano nell'alveo delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c., per le quali, dunque, vige il divieto di ripetibilità nei confronti degli altri familiari (Cass. n. 3578/2023). E la sussistenza
Pag. 6 di 14 della prefata presunzione di gratuità, tale da escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, può essere superata e vinta solo offrendo prova in maniera rigorosa, nel senso che la presenza di versamenti contributivi non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato, perché è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato (ex multis Cass. n. 9043/2011 cit.). In altri termini, nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro e tale presunzione può essere vinta dalla dimostrazione, incombente alla parte che sostiene l'esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità delle rispettive prestazioni, purché si tratti di prova precisa e rigorosa, non evincibile dalla sola circostanza che le attività in questione, anziché svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all'esercizio di un'impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata con criteri prevalentemente familiari, di per sé soli non compatibili con l'entità economica dell'intrapresa e con le sue empiriche variabili strutturali ed organizzative.
Applicando le su esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve osservarsi che dagli atti di causa – in particolare dalle prove documentali offerte e dalle risultanze delle prove orali – non è emersa la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato di natura domestica.
Invero, in disparte la conferma – risultante dalle testimonianze scusse – delle prestazioni svolte dal ricorrente in favore dell'anziana madre, con la quale conviveva, per il periodo ed agli orari dedotti in ricorso, parte ricorrente non ha fornito rigorosa prova del requisito della sottoposizione al potere direttivo ed organizzativo che connota la subordinazione, non essendo stata articolata alcuna prova, documentale o
Pag. 7 di 14 orale, su questo specifico punto. E, a tal riguardo, non risulta dirimente la prova offerta con la produzione della dichiarazione di inizio e cessazione del rapporto di lavoro (cfr. doc. nn. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente cit.), trattandosi di atti di natura meramente formale che possono, al più, costituire un principio di prova, salva la dimostrazione in concreto dello svolgimento di attività lavorativa subordinata, dimostrazione che, come detto, non si ritiene raggiunta;
allo stesso modo e per ragioni non dissimili, non è dirimente la produzione in giudizio delle buste paga afferenti al periodo lavorativo dedotto in ricorso (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente), solo in astratto idonee a dimostrare la corresponsione di retribuzioni con cadenza periodica e fissa, atteso che, come innanzi esposto, detta circostanza non è, da sé sola, sufficiente a comprovare il vincolo della subordinazione, specie a fronte dell'esclusione di tutti gli altri indici, in particolare dell'assoggettamento al potere direttivo/organizzativo datoriale.
A tale ultimo riguardo, peraltro, non può sottacersi la peculiarità del caso concreto, ove è stato lo stesso ricorrente, in qualità di Amministratore di Sostegno, ad aver disposto la sua stessa assunzione e ad elargirsi gli emolumenti retributivi, ciò che, di fatto, come correttamente sostenuto dai resistenti, la ha reso “datore di lavoro di sé stesso”, elemento, quest'ultimo, che rende ancor più evidente l'incompatibilità con qualsivoglia requisito di una effettiva subordinazione. A ciò si aggiunga che - come pacifico in giudizio, in quanto non contestato ed ammesso dallo stesso ricorrente - quest'ultimo, sempre nella spiegata qualità di Amministratore di Sostegno, ha provveduto, nel corso del periodo dedotto in causa, ad assumere nel tempo altri assistenti domiciliari della anziana madre, ciò che consente ulteriormente di qualificare come obbligazione naturale – e comunque difettante degli elementi della subordinazione – delle prestazione svolte in favore della beneficiaria.
Pag. 8 di 14 Le su esposte argomentazioni inducono, dunque, al rigetto della domanda principale spiegata da parte ricorrente.
2) Sulla domanda subordinata: accertamento di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Venendo, ora, alla domanda subordinata di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., anch'essa non può trovare accoglimento.
A tal riguardo, deve evidenziarsi quanto segue.
L'art. 2041 c.c., nell'introdurre la disciplina dell'ingiustificato arricchimento, prevede che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
La disposizione, nell'intento di evitare spostamenti patrimoniali ingiustificati e di soddisfare, così, esigenze equitative, contempla la corresponsione di un indennizzo che postula un ingiustificato incremento patrimoniale in favore dell'arricchito, il depauperamento dell'impoverito e il nesso causale tra arricchimento e impoverimento;
l'indennizzo va parametrato entro i limiti dell'arricchimento e dell'impoverimento, nel senso che non deve essere maggiore né del primo né del secondo. L'art. 2042 c.c. completa la disciplina prevedendo la natura residuale dell'azione de qua, disponendo che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Circa l'ubi consistam del carattere di residualità, le Sezioni Unite della Suprema
Corte, a composizione del contrasto giurisprudenziale delineatosi in materia e muovendo dalla ratio dell'istituto - volto ad offrire una forma di giustizia
Pag. 9 di 14 commutativa di tipo residuale atta a costituire un rimedio restitutorio di chiusura del sistema legislativo, sì da impedire spostamenti patrimoniali e locupletazioni a vantaggio di un soggetto ed a detrimento di un altro non sorretti da idonea causa in concreto - hanno affermato che, posto che l'art. 2042 c.c. “pone la regola della sussidiarietà̀ in termini generali, senza quindi distinzione tra le diverse azioni suscettibili di essere dedotte in via principale”, l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti quei casi in cui l'esperibilità della domanda principale non sia ammissibile a causa del comportamento negligente dell'impoverito, come accade a seguito del dell'intervenuta prescrizione o decadenza di un diritto, nel caso della nullità del titolo contrattuale derivante da illiceità del contratto per contrasto alle norme di ordine pubblico o alle norme imperative e, infine, l'improponibilità nel merito della domanda principale per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore. La Corte di Cassazione ha quindi statuito il principio di diritto secondo cui “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (SS.UU. n. 33954/2023).
Applicando i suddetti principi, appare evidente come, nel caso di specie, la domanda subordinata spiegata dal ricorrente sia inammissibile, avendo questi promosso azione tipica a sua disposizione volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto
Pag. 10 di 14 lavorativo domestico dedotto in causa, domanda che, per tutte le ragioni già esposte, non è meritevole di accoglimento nel merito, in ragione dell'assenza di specifica e rigorosa prova dei requisiti della subordinazione atti a vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni effettuate. In altri termini, ammettere la suddetta azione di ingiustificato arricchimento significherebbe consentire al ricorrente di eludere l'esito sfavorevole della domanda già promossa in via principale e rigettata nel merito.
3) Sulla domanda per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Da ultimo, dovendo decidersi sulla domanda per responsabilità aggravata spiegata da parte resistente, la stessa non può trovare accoglimento.
A tal riguardo, si basti osservare che parte resistente non ha prodotto idonea e sufficiente prova dei fatti costitutivi della domanda ex art. 96 c.p.c., con particolare riferimento ai requisiti del dolo o della colpa grave della parte che avrebbe agito temerariamente, atteso che così non possono qualificarsi i provvedimenti resi dal
Giudice tutelare, avverso i quali parte ricorrente ha legittimamente – ancorché infondatamente – agito per far valere le proprie ragioni, deducendo le medesime argomentazioni fatte valere nel presente giudizio ai fini dell'accertamento della natura subordinata e domestica delle prestazioni svolte e, quindi, del diritto a mantenere i relativi emolumenti retributivi.
In ragione delle suddette considerazioni, non vi sono sufficienti elementi probatori atti a dimostrare la mala fede – intesa come dolo o colpa grave – del ricorrente nell'aver agito in giudizio, di talché non può reputarsi provata la temerarietà dell'azione.
4) Conclusioni
Pag. 11 di 14 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, la domanda principale spiegata da parte ricorrente va rigettata;
deve, inoltre, dichiararsi inammissibile la domanda subordinata spiegata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 2041 c.c.; infine, deve rigettarsi la domanda spiegata da parte resistente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della natura seriale della controversia e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta la domanda principale;
Pag. 12 di 14 - dichiara inammissibile la domanda subordinata;
- rigetta la domanda di parte resistente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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