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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 74/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Settembre n.46 (C.F. ), in proprio e in qualità di genitore CodiceFiscale_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli nato ad [...] Persona_1
(PG) il 11.5.2004 e nata a [...] il [...], CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Galligari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Piazza XX Settembre n.7, in forza di procura apposta in calce all'atto di appello;
-Appellante=
nei confronti di
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ); Parte_4 CodiceFiscale_4 pagina 1 di 5 (C.F. ); Parte_5 CodiceFiscale_5
-Appellati contumaci=
OGGETTO: mantenimento figli (istanza ex artt. 148 e 316-bis c.c.)
CONCLUSIONI:
per parte appellante, come da note di precisazione delle conclusioni del 14.3.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso proposto ex artt. 148 e 316-bis c.c. del 6.5.2019 in proprio e Parte_1
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli Persona_1
e richiedeva al Presidente del Tribunale di Spoleto di ingiungere a CP_1
rispettivamente Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in qualità di padre, nonni e zia dei figli, in via solidale tra loro, il pagamento alla stessa di un assegno mensile di almeno €.500,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei citati figli, con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.
Il Presidente del Tribunale, in seguito all'assunzione di informazioni per mezzo di testimonianze e acquisizione di accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza, in data
11.7.2023, in parziale accoglimento del ricorso, condannava al pagamento Parte_6
della somma mensile rivalutabile di €.450,00 (€.225,00 per ciascun figlio) da versare entro il giorno 5 del mese alla ricorrente, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la ricorrente lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza per aver condannato al pagamento del contributo di mantenimento solo ME JD, anziché tutti i convenuti in solido tra loro.
Non si sono costituiti in giudizio Parte_2 Parte_3 Parte_4
di cui si dichiara pertanto la contumacia. Parte_5
pagina 2 di 5 All'esito della trattazione telematica dell'udienza del 21.5.2025, lette le note depositate dalla parte appellante e il parere della Procura Generale, che ha concluso per il rigetto dell'appello, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
*****
L'appello è inammissibile.
In effetti ha proposto innanzi al Tribunale di Spoleto un ricorso ai sensi Parte_1
degli artt. 148 e 316-bis c.c. al fine di ottenere una ingiunzione di pagamento a titolo di contributo nel mantenimento dei figli a carico di Parte_2 Parte_3
(padre, nonni e zia). Parte_4 Parte_5
Trattasi di una speciale tutela monitoria che consente di rivolgersi direttamente al
Presidente del Tribunale al fine di ottenere un decreto di condanna per le ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli. Tale
decreto, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 316-bis, è suscettibile di opposizione secondo le norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione e non nelle forme del reclamo alla Corte d'appello (in termini vedi Cass. n.9132/2007; per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, in forza delle modifiche operate con D.lgs. n.
148/2022, l'opposizione è regolata secondo le norme del nuovo procedimento uniforme relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie).
Ne consegue che il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale che,
evidentemente per mero disguido, è indicato come sentenza -ma che presenta tutti i caratteri del decreto citato- non era suscettibile di appello, ma soltanto di opposizione dinanzi allo stesso Tribunale.
È infatti principio pacifico in giurisprudenza quello per cui ai fini della qualificazione di un provvedimento sia necessario aver riguardo al contenuto sostanziale dello stesso e non già alla forma esteriore ed alla denominazione adottata dal giudice (ex multis Cass. pagina 3 di 5 n.3945/2018). Nel caso di specie non sussistono dubbi in merito al contenuto sostanziale del provvedimento, presentando lo stesso tutte le caratteristiche dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 316-bis c.c.
Quanto all'identificazione del mezzo di impugnazione proponibile, inoltre, deve evidenziarsi come essa deve avvenire “con riferimento esclusivo alla qualificazione
dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo sia essa corretta o meno, e a
prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti” (Cass. n.26919/2009); nel caso in oggetto deve rilevarsi come lo stesso Presidente del Tribunale di Spoleto abbia espressamente qualificato l'azione in termini di ricorso ai sensi dell'art. 316-bis c.c.
Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, deve infine evidenziarsi come l'opposizione sia proponibile soltanto dal soggetto ingiunto e non anche dal soggetto ricorrente che, in caso di rigetto della domanda, può soltanto riproporla, anche in via ordinaria;
ovvia la considerazione che avrebbe potuto riproporre il Parte_1
ricorso per ingiunzione (nei confronti dei soggetti nei cui confronti non è stata accolta la domanda) e non anche proporre una opposizione/impugnazione.
*****
Dalle esposte ragioni deriva che l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli odierni appellati sia nel primo che nel presente grado di giudizio.
Considerato che il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così decide: Parte_1
pagina 4 di 5 - dichiara inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 316-bis c.c.;
- nulla per le spese.
Così deciso in Perugia, lì 3 Novembre 2025
Il Presidente Relatore dott. Simone Salcerini
minuta di sentenza redatta dal M.O.T. dott.ssa Martina Sforna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 74/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Settembre n.46 (C.F. ), in proprio e in qualità di genitore CodiceFiscale_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli nato ad [...] Persona_1
(PG) il 11.5.2004 e nata a [...] il [...], CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Galligari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Piazza XX Settembre n.7, in forza di procura apposta in calce all'atto di appello;
-Appellante=
nei confronti di
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ); Parte_4 CodiceFiscale_4 pagina 1 di 5 (C.F. ); Parte_5 CodiceFiscale_5
-Appellati contumaci=
OGGETTO: mantenimento figli (istanza ex artt. 148 e 316-bis c.c.)
CONCLUSIONI:
per parte appellante, come da note di precisazione delle conclusioni del 14.3.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso proposto ex artt. 148 e 316-bis c.c. del 6.5.2019 in proprio e Parte_1
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli Persona_1
e richiedeva al Presidente del Tribunale di Spoleto di ingiungere a CP_1
rispettivamente Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in qualità di padre, nonni e zia dei figli, in via solidale tra loro, il pagamento alla stessa di un assegno mensile di almeno €.500,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei citati figli, con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.
Il Presidente del Tribunale, in seguito all'assunzione di informazioni per mezzo di testimonianze e acquisizione di accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza, in data
11.7.2023, in parziale accoglimento del ricorso, condannava al pagamento Parte_6
della somma mensile rivalutabile di €.450,00 (€.225,00 per ciascun figlio) da versare entro il giorno 5 del mese alla ricorrente, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la ricorrente lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza per aver condannato al pagamento del contributo di mantenimento solo ME JD, anziché tutti i convenuti in solido tra loro.
Non si sono costituiti in giudizio Parte_2 Parte_3 Parte_4
di cui si dichiara pertanto la contumacia. Parte_5
pagina 2 di 5 All'esito della trattazione telematica dell'udienza del 21.5.2025, lette le note depositate dalla parte appellante e il parere della Procura Generale, che ha concluso per il rigetto dell'appello, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
*****
L'appello è inammissibile.
In effetti ha proposto innanzi al Tribunale di Spoleto un ricorso ai sensi Parte_1
degli artt. 148 e 316-bis c.c. al fine di ottenere una ingiunzione di pagamento a titolo di contributo nel mantenimento dei figli a carico di Parte_2 Parte_3
(padre, nonni e zia). Parte_4 Parte_5
Trattasi di una speciale tutela monitoria che consente di rivolgersi direttamente al
Presidente del Tribunale al fine di ottenere un decreto di condanna per le ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli. Tale
decreto, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 316-bis, è suscettibile di opposizione secondo le norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione e non nelle forme del reclamo alla Corte d'appello (in termini vedi Cass. n.9132/2007; per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, in forza delle modifiche operate con D.lgs. n.
148/2022, l'opposizione è regolata secondo le norme del nuovo procedimento uniforme relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie).
Ne consegue che il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale che,
evidentemente per mero disguido, è indicato come sentenza -ma che presenta tutti i caratteri del decreto citato- non era suscettibile di appello, ma soltanto di opposizione dinanzi allo stesso Tribunale.
È infatti principio pacifico in giurisprudenza quello per cui ai fini della qualificazione di un provvedimento sia necessario aver riguardo al contenuto sostanziale dello stesso e non già alla forma esteriore ed alla denominazione adottata dal giudice (ex multis Cass. pagina 3 di 5 n.3945/2018). Nel caso di specie non sussistono dubbi in merito al contenuto sostanziale del provvedimento, presentando lo stesso tutte le caratteristiche dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 316-bis c.c.
Quanto all'identificazione del mezzo di impugnazione proponibile, inoltre, deve evidenziarsi come essa deve avvenire “con riferimento esclusivo alla qualificazione
dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo sia essa corretta o meno, e a
prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti” (Cass. n.26919/2009); nel caso in oggetto deve rilevarsi come lo stesso Presidente del Tribunale di Spoleto abbia espressamente qualificato l'azione in termini di ricorso ai sensi dell'art. 316-bis c.c.
Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, deve infine evidenziarsi come l'opposizione sia proponibile soltanto dal soggetto ingiunto e non anche dal soggetto ricorrente che, in caso di rigetto della domanda, può soltanto riproporla, anche in via ordinaria;
ovvia la considerazione che avrebbe potuto riproporre il Parte_1
ricorso per ingiunzione (nei confronti dei soggetti nei cui confronti non è stata accolta la domanda) e non anche proporre una opposizione/impugnazione.
*****
Dalle esposte ragioni deriva che l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli odierni appellati sia nel primo che nel presente grado di giudizio.
Considerato che il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così decide: Parte_1
pagina 4 di 5 - dichiara inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 316-bis c.c.;
- nulla per le spese.
Così deciso in Perugia, lì 3 Novembre 2025
Il Presidente Relatore dott. Simone Salcerini
minuta di sentenza redatta dal M.O.T. dott.ssa Martina Sforna
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