Articolo 2 della Legge 8 novembre 1966, n. 1043
Articolo 1
Versione
24 dicembre 1966
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 dicembre 1966