CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 maggio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 413 /2023 promossa da:
già Parte_1 Parte_2
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti G LAPO P.IVA_1
UADALUPI ( ) e ROBERTO CALABRESI C.F._1
( ) C.F._2
appellante / appellata incidentale contro
(CF: ). , CP_1 C.F._3 CP_2
(CF: ), (CF: C.F._4 Controparte_3
) assistiti e difesi dall'Avv.ta Nicoletta Cervia C.F._5
( ) C.F._6
appellati / appellanti incidentali
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI: per l'appellante / appellata incidentale: come da nota per trattazione scritta. per gli appellati / appellanti incidentali: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 137 pubblicata in data 14/06/2023 il Tribunale di Massa, in accoglimento del ricorso originariamente depositato in data 3/3/2021 da
, , e Parte_3 CP_1 CP_2 [...]
, e proseguito dagli eredi in seguito al sopravvenuto CP_3
decesso di , ha condannato Parte_3 [...]
(già a risarcire ai ricorrenti Parte_1 Parte_2
“il danno non patrimoniale terminale subito dal congiunto”, liquidato “in via equitativa per ciascuno dei tre ricorrenti, nella somma di € 53.511,71, nonché a risarcire il danno non patrimoniale parentale”, liquidato “in via equitativa in € 265.835,00 in favore di in € 252.375,00 in CP_1
favore di e in € 171.615,00 in favore di CP_2 [...]
, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate CP_3
dalla sentenza al saldo”, nonché alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento delle spese di CTU.
Il Tribunale - acquisita la CTU ambientale effettuata in procedimenti analoghi, disposta CTU medico-legale ed escussi i testi ammessi - ha accertato la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione ad amianto subita da quale dipendente con mansioni di saldatore della Parte_3
società resistente dal 1963 al 1998, ed il mesotelioma pleurico dallo stesso contratto, nonché il collegamento causale tra la tecnopatia ed il decesso, intervenuto pendente il giudizio (30 luglio 2021).
Il Tribunale, tenuto conto della particolarità del caso di specie nonché dei criteri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021, con le pag. 2/15 integrazioni apportate nel giugno 2022, ha pertanto liquidato il danno biologico terminale “nell'importo di € 188.953,50 (€ 53.235,00 per i 100 giorni a partire dal quarto + 50% per la personalizzazione in ragione della gravità della malattia e delle sofferenze provocate dalla tossicità della chemioterapia + 30.000,00 per i primi tre giorni successivi alla diagnosi +
€ 79101,00 per il danno biologico temporaneo ordinario successivo fino al decesso: € 99,00 X gg. 799 dal 23 maggio 2019 al decesso del 30-07-21)”
Tenuto conto che l' ha riconosciuto il danno biologico dell'80% ed ha CP_4
indennizzato, così come certificato in atti, la quota parte del valore capitale ex art. 13 lett. a) DL 38/00 in euro € 28.418,36, il Tribunale ha defalcato tale importo dal risarcimento, ritenendo irrilevante “il fatto che il danno non patrimoniale qui riconosciuto sia riferito, sostanzialmente, ad un'invalidità temporanea, laddove l' ha costituito la rendita in favore del de cuius CP_4
dell'80% sul presupposto dell'esistenza di postumi permanenti.
L'indennizzo riconosciuto dall' afferisce, infatti, ad un danno non CP_4
patrimoniale e pertanto deve essere detratto”.
Ha quindi individuato l'entità del danno differenziale nell'importo di €
160.535,14 “equitativamente quantificato nel valore attuale”, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza sino al saldo ex art. 429
c.p.c.
Il Tribunale ha infine liquidato il danno iure proprio “parentale” tenuto conto “dell'età della vittima, dell'età dei superstiti, del grado di parentela, della convivenza e di tutte le circostanze del caso concreto (natura ed intensità dei rapporti col de cuius)”, dando conto di quanto emergente dall'escussione testimoniale. In particolare, ha tenuto conto “dell'età
pag. 3/15 avanzata del de cuius, 77 anni al momento del decesso, della convivenza del figlio (46 anni al momento del decesso), che unitamente CP_2
alla madre si occupava di ed usufruiva della l.n. 104/1992, Parte_3
della prospettiva della moglie convivente (quasi ottantenne al momento del decesso), che assisteva il marito, di condividere col predetto la fase terminale della vita” nonché del fatto che “il figlio Controparte_3
(59 anni al momento del decesso) abitava nello stesso stabile del padre” e gli era molto legato.
Tenuto conto dei parametri indicati nelle citate Tabelle, il Tribunale ha così quantificato il risarcimento:
“ risarcimento di € 265.835,00 (€ 3.365,00 X 79 PUNTI: CP_1
punti 12 sub A, 8 sub B, 20 sub C, 9 sub D, 30 sub E).
: risarcimento di € 252.375,00 (€ 3.365,00 X 75 PUNTI: CP_2
punti 12 sub A, 14 sub B, 20 sub C, 9 punti sub D, 20 punti sub E).
, risarcimento di € 171.615,00 (€ 3.365,00 X 51 Controparte_3
PUNTI: punti 12 sub A, 12 sub B, 8 sub C, 9 punti sub D, 10 punti sub E)”.
Le spese di lite e di CTU sono state poste a carico di parte resistente.
Con ricorso depositato in data 14/12/2023
[...]
propone appello contestando l'accertata Controparte_5
sussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta da
, in quanto basata sulla sola CTU medico – legale, senza tener Parte_3
conto dei rilievi critici svolti dal CTP dell'appellante, chiedendo il rinnovo della CTU.
Gli eredi di resistono all'appello proponendo appello Parte_3
incidentale in quanto lo stato di depressione in cui è caduta la moglie del giustificava il riconoscimento del risarcimento nell'importo Pt_3
pag. 4/15 massimo di € 336.500,00, e dunque la condanna della controparte a risarcirle l'ulteriore importo di € 70.665,00. Lamentano inoltre l'ingiustificata disparità nella liquidazione del danno parentale ai due fratelli, con una differenza di oltre 80.000,00 in danno del figlio maggiore
, e ciò nonostante l'impegno da questi profuso nella cura del CP_3
padre durante il periodo di malattia ed il legame con il padre. Chiedono pertanto che controparte venga condannata a pagare a Controparte_3
l'ulteriore importo di € 80.760,00.
Quanto al danno terminale, gli appellanti incidentali sottolineano che la malattia è durata 3 anni e 9 mesi, invocando la necessità che la liquidazione riguardi anche il danno catastrofale, secondo un criterio equitativo puro ed in base a quanto previsto dalle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano.
Lamentano infine l'esiguità delle spese di lite liquidate dal Tribunale, indicando il compenso liquidabile in complessive € 41.320,88 in luogo dell'importo di € 13.395,00 riconosciuto dal giudice di prime cure.
Espletato vanamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 maggio 2025
e decisa alla camera di consiglio del 13 maggio 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello principale è infondato.
L'unico motivo di appello si fonda sull'affermazione secondo cui la condanna si baserebbe unicamente su di una CTU medico legale “di solo 9 pagine” che, senza confrontarsi con i rilievi del CTP dell'appellante, avrebbe applicato “coefficienti astratti” e “contrari ai parametri medici previsti dalla letteratura”. In particolare, il CTU avrebbe “dato per
pag. 5/15 accertata e scontata la diagnosi di mesotelioma pleurico effettuata dall'Ospedale di Pisa senza fare ulteriori accertamenti di natura istologica”, non avrebbe considerato che non tutti i casi di mesotelioma sono riconducibili ad esposizione ad amianto, ed avrebbe errato nell'avvalorare le proprie conclusioni adducendo all'avvenuto riconoscimento della natura professionale della malattia da parte dell' . CP_4
Ora, nella sentenza impugnata viene in primo luogo dato ampio rilievo alle condizioni di lavoro in cui , saldatore presso Parte_3 Parte_2
dal 1963 al 1998, si è trovato ad operare, e ciò tramite il puntuale
[...]
riferimento a CTU ambientale acquisita agli atti e descrittiva del ciclo produttivo dell'azienda, dei luoghi di lavoro e dei livelli di esposizione all'amianto in particolare dei saldatori, calandratori, calderai, fornaioli ed elettricisti. Dalla CTU ambientale emerge in particolare che “i pezzi da trattare venivano rivestiti e coibentati con materiale ignifugo, precisamente teli di amianto (…) usurati e riutilizzati più volte” e che quindi si sfaldavano, provocando l'emissione di fibre di amianto nell'unico capannone in cui le maestranze di trovavano ad operare.
Il Tribunale ha dato anche conto degli esiti delle indagini svolte nel 1974 dall'Istituto di Medicina del Lavoro dell e Controparte_6
dal Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori del Comune di Massa, le cui relazioni sono in atti, da cui emerge l'inadeguatezza dei sistemi di aspirazione adottati dalla datrice di lavoro, e che “in corrispondenza delle posizioni occupate dagli addetti alla saldatura, in presenza di aspirazione localizzata” i livelli di esposizione erano pari “a circa 15 fibre di amianto
pag. 6/15 per cc di lunghezza superiore ai 5 micron, con stima passibile di errore in difetto”.
La prova dell'esposizione a rischio del per fatto imputabile Pt_3
all'appellante è stata quindi accertata con solida motivazione, che non è peraltro fatta oggetto di censura.
La diagnosi di mesotelioma pleurico è stata fatta all'esito di visita in data
22/01/2019 presso la Chirurgia Toracica Robotica e Mininvasiva di Pisa, dove veniva eseguito lavaggio e aspirato 70 ml di liquido siero ematico ed esame istologico sulle biopsie eseguite durante l'intervento chirurgico. Il paziente veniva quindi avviato alla valutazione oncologica specialistica per il prosieguo dell'iter diagnostico e terapeutico e preso in carico dalla U.O. della che nell'assumere le decisioni di CP_7 CP_8
competenza deve ritenersi abbia confermato la suddetta diagnosi.
Parte appellante contesta il profilo “procedurale” seguito dalla CTU, cui si imputa di non aver esaminato i preparati istologici e le TAC torace eseguite nel corso degli anni, essendosi limitata ad esaminare i referti delle TAC
“senza fare ulteriori accertamenti di natura istologica”.
A parte il fatto che è deceduto mentre la consulenza tecnica Parte_3
era in corso, i rilievi dell'appellante appaiono pretestuosi, in quanto lo stesso CTP non evidenzia motivi per dubitare della coerenza dei referti rispetto ai plurimi esami diagnostici cui il è stato sottoposto, ed Pt_3
essendovi peraltro piena coerenza con la complessiva vicenda clinica ed il successivo decorso della malattia.
Ulteriormente, l'appellante rileva che non tutti i casi di mesotelioma sono riconducibili ad esposizione ad amianto.
pag. 7/15 Come correttamente evidenziato dal CTU, se certamente vi sono dei mesoteliomi che non riconoscono nell'amianto una noxa, è altrettanto vero che nei mesoteliomi l'anamnesi per esposizione l'amianto rappresenta il
70-80%, come riconosciuto dallo stesso CTP di parte appellante, e quindi il criterio del più probabile è all'evidenza soddisfatto.
L'appello principale viene conseguentemente rigettato.
L'appello incidentale è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve in primo luogo ritenersi che la quantificazione del danno parentale patito dalla moglie del sia congrua e vada Pt_3 CP_1
confermata, in quanto coerente con i parametri offerti dalle Tabelle di
Milano, puntualmente richiamati dalla sentenza impugnata, ed essendo stato correttamente attribuito il punteggio massimo per la piena valorizzazione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto dalla CP_1
Nell'attribuzione del punteggio massimo deve quindi ritenersi inclusa la valorizzazione della particolare sofferenza interiore patita dalla moglie nonché lo stravolgimento delle relative abitudini di vita.
Quanto alla liquidazione del danno parentale in favore di
[...]
, va premesso che non è vero che al suddetto sarebbe stato CP_3
riconosciuto un ammontare inferiore al valore minimo previsto dalla
Tabella applicata dal giudice di prime cure, in quanto le Tabelle del
Tribunale di Milano 2021, come integrate al giungo 2022, indicano quale valore minimo l'importo di € 168.250,00. Peraltro si condividono i principi ispiratori alla base delle indicazioni delle Tabelle milanesi, che a riguardo sottolineano come il danno in questione non sia in re ipsa, e non esista pag. 8/15 alcun “minimo garantito” (vedi Tabelle 2021, del pari utilizzate nella sentenza impugnata).
Per contro, verosimilmente per errore materiale, risulta scorrettamente imputato il punteggio relativo all'età della vittima secondaria (51 – 60 anni) che, effettivamente, comporta l'attribuzione di 18 punti in luogo dei 12 riconosciuti. Il che comporta una differenza in difetto, in termini di liquidazione, pari ad € 20.190,00 (3.365,00 x 6).
Inoltre, non risulta effettivamente giustificata l'attribuzione al figlio maggiore di un punteggio dimezzato rispetto al figlio minore in relazione alla qualità ed intensità della vita affettiva, senza che peraltro siffatto distinguo risulti motivato.
L'esito dell'istruttoria testimoniale attesta per contro il forte legame del con entrambi i figli, in quanto la famiglia viveva nello stesso stabile Pt_3
ed il condivideva con i figli talune passioni e parte del tempo libero. Pt_3
Il fatto che il figlio minore convivesse con il padre ed il maggiore abitasse semplicemente nel medesimo immobile non basta a giustificare l'operata distinzione.
Pare pertanto corretto attribuire a il punteggio medio Controparte_3
dallo stesso richiesto (15) con conseguente condanna dell'appellante a pagare in favore di l'ulteriore importo di € 16.825,00 Controparte_3
(3.365,00 x 5), e così la complessiva somma di € 37.015,00, da ritenersi liquidata in via equitativa alla data della sentenza di primo grado, e da maggiorarsi degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal
14.6.2023 al saldo.
Quanto al danno iure ereditario, la qualificazione in termini di danno biologico terminale e catastrofale del periodo di malattia patito dal Pt_3
pag. 9/15 dalla diagnosi al decesso e la relativa quantificazione sono corrette e condivisibili unicamente in relazione al periodo di 100 giorni di inabilità temporanea totale che ha preceduto il decesso, in quanto coerenti con gli esiti dell'accertamento medico – legale effettuato dal CTU, gli approdi giurisprudenziali sul tema e le indicazioni delle Tabelle del Tribunale di
Milano, di cui il giudice di prime cure si è avvalso, stante la riconosciuta personalizzazione del 50% a ristoro delle sofferenze patite durante la malattia, essendosi dato conto della consapevolezza dei relativi esiti da parte del Pt_3
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la massima personalizzazione, giustificandola in relazione alla particolarità della patologia e dalla conseguente inevitabile consapevolezza dell'approssimarsi della fine, tenuto conto delle condizioni fisiche in cui versava il de cuius nel periodo di riferimento (in particolare, del totale sconvolgimento delle normali abitudini di vita conseguenti e al grave crollo psicologico ed alla tossicità delle cure, siccome emergenti dalla CTU espletata in primo grado).
Deve quindi ritenersi che nella valutazione del Tribunale relativa a siffatto periodo di sopravvivenza del de cuius sia incluso il cosiddetto “danno catastrofale”.
Non risulta per contro adeguato l'apprezzamento riservato all'ulteriore periodo di inabilità temporanea, decorrente dalla diagnosi.
Occorre in primo luogo dare conto dei condivisibili principi enunciati dalla
Suprema Corte, secondo cui “il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità
pag. 10/15 temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus". (cfr. ex multis Cass ord n. 37145 del
2022).
La Suprema Corte ha inoltre anche di recente confermato “la correttezza”
() di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. nn. 12041/2020, 15491/2014, 23053/2009, 9959/2006,
3549/2004);
In particolare, con la pronuncia n. 12041/2020 la Suprema Corte ha chiarito che:
“a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio
pag. 11/15 comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);
b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente
e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” − ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare
pag. 12/15 rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014);
e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n.
21837/2019);
f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale
e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056
c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n.
9950/2017)” (cfr. Cass. 36841/2022).
Come detto, gli ulteriori giorni di inabilità temporanea sono stati liquidati sulla base del seguente calcolo: € 99 x 799 giorni, per un totale di €
79.101,00.
Manca pertanto un adeguato apprezzamento del “danno catastrofale” che viceversa deve essere risarcito per l'intero periodo di malattia, emergendo agli atti gli elementi idonei ad affermare la sussistenza dei relativi presupposti, come enucleati dalla citata giurisprudenza della Suprema
Corte e come sopra evidenziati.
pag. 13/15 Facendo ricorso ad un criterio equitativo puro, apprezzate tutte le circostanze del caso di specie, tale danno viene liquidato tramite il raddoppio di quanto riconosciuto dal Tribunale in termini di danno terminale per il suddetto periodo.
Parte appellata incidentale va pertanto condannata a corrispondere agli appellanti incidentali, pro quota, l'ulteriore importo di € 79.101,00 a titolo di danno iure hereditaris, oltre accessori come da dispositivo.
Quanto all'ultimo motivo di appello incidentale, a fronte dell'indubbia complessità della controversia e dell'istruttoria espletata, le spese del primo grado di giudizio vengono riliquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi e dell'attività istruttoria espletata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello principale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Respinge l'appello principale.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, ridetermina il danno iure proprio di favore di in € 208.630,00, oltre interessi Controparte_3
legali sulla somma annualmente rivalutata dalla sentenza di primo grado al saldo.
Condanna a corrispondere agli Controparte_9
appellanti incidentali, pro quota, l'ulteriore importo di € 79.101,00 a titolo pag. 14/15 di danno iure hereditatis, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla sentenza di primo grado al saldo.
Ridetermina le spese di lite del primo grado a carico di
[...]
in € 29.193,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e Parte_1
c.p.a..
Condanna a rimborsare alle controparti Parte_1
le spese del presente grado, che liquida in € 18.511,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso alla camera di consiglio del 13 maggio 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 maggio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 413 /2023 promossa da:
già Parte_1 Parte_2
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti G LAPO P.IVA_1
UADALUPI ( ) e ROBERTO CALABRESI C.F._1
( ) C.F._2
appellante / appellata incidentale contro
(CF: ). , CP_1 C.F._3 CP_2
(CF: ), (CF: C.F._4 Controparte_3
) assistiti e difesi dall'Avv.ta Nicoletta Cervia C.F._5
( ) C.F._6
appellati / appellanti incidentali
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI: per l'appellante / appellata incidentale: come da nota per trattazione scritta. per gli appellati / appellanti incidentali: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 137 pubblicata in data 14/06/2023 il Tribunale di Massa, in accoglimento del ricorso originariamente depositato in data 3/3/2021 da
, , e Parte_3 CP_1 CP_2 [...]
, e proseguito dagli eredi in seguito al sopravvenuto CP_3
decesso di , ha condannato Parte_3 [...]
(già a risarcire ai ricorrenti Parte_1 Parte_2
“il danno non patrimoniale terminale subito dal congiunto”, liquidato “in via equitativa per ciascuno dei tre ricorrenti, nella somma di € 53.511,71, nonché a risarcire il danno non patrimoniale parentale”, liquidato “in via equitativa in € 265.835,00 in favore di in € 252.375,00 in CP_1
favore di e in € 171.615,00 in favore di CP_2 [...]
, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate CP_3
dalla sentenza al saldo”, nonché alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento delle spese di CTU.
Il Tribunale - acquisita la CTU ambientale effettuata in procedimenti analoghi, disposta CTU medico-legale ed escussi i testi ammessi - ha accertato la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione ad amianto subita da quale dipendente con mansioni di saldatore della Parte_3
società resistente dal 1963 al 1998, ed il mesotelioma pleurico dallo stesso contratto, nonché il collegamento causale tra la tecnopatia ed il decesso, intervenuto pendente il giudizio (30 luglio 2021).
Il Tribunale, tenuto conto della particolarità del caso di specie nonché dei criteri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021, con le pag. 2/15 integrazioni apportate nel giugno 2022, ha pertanto liquidato il danno biologico terminale “nell'importo di € 188.953,50 (€ 53.235,00 per i 100 giorni a partire dal quarto + 50% per la personalizzazione in ragione della gravità della malattia e delle sofferenze provocate dalla tossicità della chemioterapia + 30.000,00 per i primi tre giorni successivi alla diagnosi +
€ 79101,00 per il danno biologico temporaneo ordinario successivo fino al decesso: € 99,00 X gg. 799 dal 23 maggio 2019 al decesso del 30-07-21)”
Tenuto conto che l' ha riconosciuto il danno biologico dell'80% ed ha CP_4
indennizzato, così come certificato in atti, la quota parte del valore capitale ex art. 13 lett. a) DL 38/00 in euro € 28.418,36, il Tribunale ha defalcato tale importo dal risarcimento, ritenendo irrilevante “il fatto che il danno non patrimoniale qui riconosciuto sia riferito, sostanzialmente, ad un'invalidità temporanea, laddove l' ha costituito la rendita in favore del de cuius CP_4
dell'80% sul presupposto dell'esistenza di postumi permanenti.
L'indennizzo riconosciuto dall' afferisce, infatti, ad un danno non CP_4
patrimoniale e pertanto deve essere detratto”.
Ha quindi individuato l'entità del danno differenziale nell'importo di €
160.535,14 “equitativamente quantificato nel valore attuale”, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza sino al saldo ex art. 429
c.p.c.
Il Tribunale ha infine liquidato il danno iure proprio “parentale” tenuto conto “dell'età della vittima, dell'età dei superstiti, del grado di parentela, della convivenza e di tutte le circostanze del caso concreto (natura ed intensità dei rapporti col de cuius)”, dando conto di quanto emergente dall'escussione testimoniale. In particolare, ha tenuto conto “dell'età
pag. 3/15 avanzata del de cuius, 77 anni al momento del decesso, della convivenza del figlio (46 anni al momento del decesso), che unitamente CP_2
alla madre si occupava di ed usufruiva della l.n. 104/1992, Parte_3
della prospettiva della moglie convivente (quasi ottantenne al momento del decesso), che assisteva il marito, di condividere col predetto la fase terminale della vita” nonché del fatto che “il figlio Controparte_3
(59 anni al momento del decesso) abitava nello stesso stabile del padre” e gli era molto legato.
Tenuto conto dei parametri indicati nelle citate Tabelle, il Tribunale ha così quantificato il risarcimento:
“ risarcimento di € 265.835,00 (€ 3.365,00 X 79 PUNTI: CP_1
punti 12 sub A, 8 sub B, 20 sub C, 9 sub D, 30 sub E).
: risarcimento di € 252.375,00 (€ 3.365,00 X 75 PUNTI: CP_2
punti 12 sub A, 14 sub B, 20 sub C, 9 punti sub D, 20 punti sub E).
, risarcimento di € 171.615,00 (€ 3.365,00 X 51 Controparte_3
PUNTI: punti 12 sub A, 12 sub B, 8 sub C, 9 punti sub D, 10 punti sub E)”.
Le spese di lite e di CTU sono state poste a carico di parte resistente.
Con ricorso depositato in data 14/12/2023
[...]
propone appello contestando l'accertata Controparte_5
sussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta da
, in quanto basata sulla sola CTU medico – legale, senza tener Parte_3
conto dei rilievi critici svolti dal CTP dell'appellante, chiedendo il rinnovo della CTU.
Gli eredi di resistono all'appello proponendo appello Parte_3
incidentale in quanto lo stato di depressione in cui è caduta la moglie del giustificava il riconoscimento del risarcimento nell'importo Pt_3
pag. 4/15 massimo di € 336.500,00, e dunque la condanna della controparte a risarcirle l'ulteriore importo di € 70.665,00. Lamentano inoltre l'ingiustificata disparità nella liquidazione del danno parentale ai due fratelli, con una differenza di oltre 80.000,00 in danno del figlio maggiore
, e ciò nonostante l'impegno da questi profuso nella cura del CP_3
padre durante il periodo di malattia ed il legame con il padre. Chiedono pertanto che controparte venga condannata a pagare a Controparte_3
l'ulteriore importo di € 80.760,00.
Quanto al danno terminale, gli appellanti incidentali sottolineano che la malattia è durata 3 anni e 9 mesi, invocando la necessità che la liquidazione riguardi anche il danno catastrofale, secondo un criterio equitativo puro ed in base a quanto previsto dalle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano.
Lamentano infine l'esiguità delle spese di lite liquidate dal Tribunale, indicando il compenso liquidabile in complessive € 41.320,88 in luogo dell'importo di € 13.395,00 riconosciuto dal giudice di prime cure.
Espletato vanamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 maggio 2025
e decisa alla camera di consiglio del 13 maggio 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello principale è infondato.
L'unico motivo di appello si fonda sull'affermazione secondo cui la condanna si baserebbe unicamente su di una CTU medico legale “di solo 9 pagine” che, senza confrontarsi con i rilievi del CTP dell'appellante, avrebbe applicato “coefficienti astratti” e “contrari ai parametri medici previsti dalla letteratura”. In particolare, il CTU avrebbe “dato per
pag. 5/15 accertata e scontata la diagnosi di mesotelioma pleurico effettuata dall'Ospedale di Pisa senza fare ulteriori accertamenti di natura istologica”, non avrebbe considerato che non tutti i casi di mesotelioma sono riconducibili ad esposizione ad amianto, ed avrebbe errato nell'avvalorare le proprie conclusioni adducendo all'avvenuto riconoscimento della natura professionale della malattia da parte dell' . CP_4
Ora, nella sentenza impugnata viene in primo luogo dato ampio rilievo alle condizioni di lavoro in cui , saldatore presso Parte_3 Parte_2
dal 1963 al 1998, si è trovato ad operare, e ciò tramite il puntuale
[...]
riferimento a CTU ambientale acquisita agli atti e descrittiva del ciclo produttivo dell'azienda, dei luoghi di lavoro e dei livelli di esposizione all'amianto in particolare dei saldatori, calandratori, calderai, fornaioli ed elettricisti. Dalla CTU ambientale emerge in particolare che “i pezzi da trattare venivano rivestiti e coibentati con materiale ignifugo, precisamente teli di amianto (…) usurati e riutilizzati più volte” e che quindi si sfaldavano, provocando l'emissione di fibre di amianto nell'unico capannone in cui le maestranze di trovavano ad operare.
Il Tribunale ha dato anche conto degli esiti delle indagini svolte nel 1974 dall'Istituto di Medicina del Lavoro dell e Controparte_6
dal Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori del Comune di Massa, le cui relazioni sono in atti, da cui emerge l'inadeguatezza dei sistemi di aspirazione adottati dalla datrice di lavoro, e che “in corrispondenza delle posizioni occupate dagli addetti alla saldatura, in presenza di aspirazione localizzata” i livelli di esposizione erano pari “a circa 15 fibre di amianto
pag. 6/15 per cc di lunghezza superiore ai 5 micron, con stima passibile di errore in difetto”.
La prova dell'esposizione a rischio del per fatto imputabile Pt_3
all'appellante è stata quindi accertata con solida motivazione, che non è peraltro fatta oggetto di censura.
La diagnosi di mesotelioma pleurico è stata fatta all'esito di visita in data
22/01/2019 presso la Chirurgia Toracica Robotica e Mininvasiva di Pisa, dove veniva eseguito lavaggio e aspirato 70 ml di liquido siero ematico ed esame istologico sulle biopsie eseguite durante l'intervento chirurgico. Il paziente veniva quindi avviato alla valutazione oncologica specialistica per il prosieguo dell'iter diagnostico e terapeutico e preso in carico dalla U.O. della che nell'assumere le decisioni di CP_7 CP_8
competenza deve ritenersi abbia confermato la suddetta diagnosi.
Parte appellante contesta il profilo “procedurale” seguito dalla CTU, cui si imputa di non aver esaminato i preparati istologici e le TAC torace eseguite nel corso degli anni, essendosi limitata ad esaminare i referti delle TAC
“senza fare ulteriori accertamenti di natura istologica”.
A parte il fatto che è deceduto mentre la consulenza tecnica Parte_3
era in corso, i rilievi dell'appellante appaiono pretestuosi, in quanto lo stesso CTP non evidenzia motivi per dubitare della coerenza dei referti rispetto ai plurimi esami diagnostici cui il è stato sottoposto, ed Pt_3
essendovi peraltro piena coerenza con la complessiva vicenda clinica ed il successivo decorso della malattia.
Ulteriormente, l'appellante rileva che non tutti i casi di mesotelioma sono riconducibili ad esposizione ad amianto.
pag. 7/15 Come correttamente evidenziato dal CTU, se certamente vi sono dei mesoteliomi che non riconoscono nell'amianto una noxa, è altrettanto vero che nei mesoteliomi l'anamnesi per esposizione l'amianto rappresenta il
70-80%, come riconosciuto dallo stesso CTP di parte appellante, e quindi il criterio del più probabile è all'evidenza soddisfatto.
L'appello principale viene conseguentemente rigettato.
L'appello incidentale è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve in primo luogo ritenersi che la quantificazione del danno parentale patito dalla moglie del sia congrua e vada Pt_3 CP_1
confermata, in quanto coerente con i parametri offerti dalle Tabelle di
Milano, puntualmente richiamati dalla sentenza impugnata, ed essendo stato correttamente attribuito il punteggio massimo per la piena valorizzazione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto dalla CP_1
Nell'attribuzione del punteggio massimo deve quindi ritenersi inclusa la valorizzazione della particolare sofferenza interiore patita dalla moglie nonché lo stravolgimento delle relative abitudini di vita.
Quanto alla liquidazione del danno parentale in favore di
[...]
, va premesso che non è vero che al suddetto sarebbe stato CP_3
riconosciuto un ammontare inferiore al valore minimo previsto dalla
Tabella applicata dal giudice di prime cure, in quanto le Tabelle del
Tribunale di Milano 2021, come integrate al giungo 2022, indicano quale valore minimo l'importo di € 168.250,00. Peraltro si condividono i principi ispiratori alla base delle indicazioni delle Tabelle milanesi, che a riguardo sottolineano come il danno in questione non sia in re ipsa, e non esista pag. 8/15 alcun “minimo garantito” (vedi Tabelle 2021, del pari utilizzate nella sentenza impugnata).
Per contro, verosimilmente per errore materiale, risulta scorrettamente imputato il punteggio relativo all'età della vittima secondaria (51 – 60 anni) che, effettivamente, comporta l'attribuzione di 18 punti in luogo dei 12 riconosciuti. Il che comporta una differenza in difetto, in termini di liquidazione, pari ad € 20.190,00 (3.365,00 x 6).
Inoltre, non risulta effettivamente giustificata l'attribuzione al figlio maggiore di un punteggio dimezzato rispetto al figlio minore in relazione alla qualità ed intensità della vita affettiva, senza che peraltro siffatto distinguo risulti motivato.
L'esito dell'istruttoria testimoniale attesta per contro il forte legame del con entrambi i figli, in quanto la famiglia viveva nello stesso stabile Pt_3
ed il condivideva con i figli talune passioni e parte del tempo libero. Pt_3
Il fatto che il figlio minore convivesse con il padre ed il maggiore abitasse semplicemente nel medesimo immobile non basta a giustificare l'operata distinzione.
Pare pertanto corretto attribuire a il punteggio medio Controparte_3
dallo stesso richiesto (15) con conseguente condanna dell'appellante a pagare in favore di l'ulteriore importo di € 16.825,00 Controparte_3
(3.365,00 x 5), e così la complessiva somma di € 37.015,00, da ritenersi liquidata in via equitativa alla data della sentenza di primo grado, e da maggiorarsi degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal
14.6.2023 al saldo.
Quanto al danno iure ereditario, la qualificazione in termini di danno biologico terminale e catastrofale del periodo di malattia patito dal Pt_3
pag. 9/15 dalla diagnosi al decesso e la relativa quantificazione sono corrette e condivisibili unicamente in relazione al periodo di 100 giorni di inabilità temporanea totale che ha preceduto il decesso, in quanto coerenti con gli esiti dell'accertamento medico – legale effettuato dal CTU, gli approdi giurisprudenziali sul tema e le indicazioni delle Tabelle del Tribunale di
Milano, di cui il giudice di prime cure si è avvalso, stante la riconosciuta personalizzazione del 50% a ristoro delle sofferenze patite durante la malattia, essendosi dato conto della consapevolezza dei relativi esiti da parte del Pt_3
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la massima personalizzazione, giustificandola in relazione alla particolarità della patologia e dalla conseguente inevitabile consapevolezza dell'approssimarsi della fine, tenuto conto delle condizioni fisiche in cui versava il de cuius nel periodo di riferimento (in particolare, del totale sconvolgimento delle normali abitudini di vita conseguenti e al grave crollo psicologico ed alla tossicità delle cure, siccome emergenti dalla CTU espletata in primo grado).
Deve quindi ritenersi che nella valutazione del Tribunale relativa a siffatto periodo di sopravvivenza del de cuius sia incluso il cosiddetto “danno catastrofale”.
Non risulta per contro adeguato l'apprezzamento riservato all'ulteriore periodo di inabilità temporanea, decorrente dalla diagnosi.
Occorre in primo luogo dare conto dei condivisibili principi enunciati dalla
Suprema Corte, secondo cui “il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità
pag. 10/15 temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus". (cfr. ex multis Cass ord n. 37145 del
2022).
La Suprema Corte ha inoltre anche di recente confermato “la correttezza”
() di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. nn. 12041/2020, 15491/2014, 23053/2009, 9959/2006,
3549/2004);
In particolare, con la pronuncia n. 12041/2020 la Suprema Corte ha chiarito che:
“a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio
pag. 11/15 comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);
b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente
e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” − ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare
pag. 12/15 rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014);
e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n.
21837/2019);
f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale
e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056
c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n.
9950/2017)” (cfr. Cass. 36841/2022).
Come detto, gli ulteriori giorni di inabilità temporanea sono stati liquidati sulla base del seguente calcolo: € 99 x 799 giorni, per un totale di €
79.101,00.
Manca pertanto un adeguato apprezzamento del “danno catastrofale” che viceversa deve essere risarcito per l'intero periodo di malattia, emergendo agli atti gli elementi idonei ad affermare la sussistenza dei relativi presupposti, come enucleati dalla citata giurisprudenza della Suprema
Corte e come sopra evidenziati.
pag. 13/15 Facendo ricorso ad un criterio equitativo puro, apprezzate tutte le circostanze del caso di specie, tale danno viene liquidato tramite il raddoppio di quanto riconosciuto dal Tribunale in termini di danno terminale per il suddetto periodo.
Parte appellata incidentale va pertanto condannata a corrispondere agli appellanti incidentali, pro quota, l'ulteriore importo di € 79.101,00 a titolo di danno iure hereditaris, oltre accessori come da dispositivo.
Quanto all'ultimo motivo di appello incidentale, a fronte dell'indubbia complessità della controversia e dell'istruttoria espletata, le spese del primo grado di giudizio vengono riliquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi e dell'attività istruttoria espletata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello principale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Respinge l'appello principale.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, ridetermina il danno iure proprio di favore di in € 208.630,00, oltre interessi Controparte_3
legali sulla somma annualmente rivalutata dalla sentenza di primo grado al saldo.
Condanna a corrispondere agli Controparte_9
appellanti incidentali, pro quota, l'ulteriore importo di € 79.101,00 a titolo pag. 14/15 di danno iure hereditatis, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla sentenza di primo grado al saldo.
Ridetermina le spese di lite del primo grado a carico di
[...]
in € 29.193,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e Parte_1
c.p.a..
Condanna a rimborsare alle controparti Parte_1
le spese del presente grado, che liquida in € 18.511,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso alla camera di consiglio del 13 maggio 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 15/15