Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 4
In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può quindi dare luogo ad una "reformatio in peius" in danno di quest'ultimo. (Nella specie, il giudice di rinvio, determinando il valore espropriativo di un immobile, con applicazione di criteri estimativi diversi, era pervenuto a valori superiori a quelli ritenuti dalla precedente sentenza di merito cassata, in riferimento alla procedura valutativa adottata, su ricorso del Comune espropriante).
Il sistema indennitario disciplinato dall'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, prevedente una netta divisione tra suoli edificabili e non edificabili, non tollera, con riferimento alle aree non edificabili l'introduzione di varianti valutative ispirate alla configurabilità di un "tertium genus" e idonee a valorizzare potenzialità reddituali o paraedificatorie, con la conseguenza che, in relazione ad un'area destinata in massima parte a parcheggio pubblico e in minima parte a utilizzazione commerciale o direzionale, la prima va indennizzata ricorrendo ai criteri applicabili ai suoli agricoli, senza introduzione di correttivi artificiosamente commisurati al numero dei posti macchina, la seconda ricorrendo al metodo della semisomma sulla base del valore venale accertato in prospettiva delle volumetrie concretamente realizzabili.
Nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di merito, salvo che la necessità sorga dalla sentenza di Cassazione, restando irrilevante che la controparte non ne abbia rilevato l'inammissibilità. (Nella specie la S.C., cassando la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio che aveva accolto la domanda di indennità di occupazione non costituente oggetto del precedente giudizio che verteva sull'indennità di esproprio, ha affermato che la domanda di indennità di occupazione non può essere considerata accessoria rispetto a quella di indennita di esproprio, essendo l'occupazione e l'espropriazione fenomeni ontologicamente diversi, anche se l'indennità dovuta per la prima è commisurabile all'importo liquidabile per l'indennità relativa alla seconda).
La liquidazione del danno da ritardo sul pagamento di un debito di valuta, richiesta al giudice di rinvio "fino al saldo", costituisce domanda nuova ammissibile ai sensi del combinato disposto degli art. 394 comma primo e 345 comma primo cod. proc. civ., per quanto concerne il periodo successivo alla sentenza di merito parzialmente cassata, e come tale richiede autonoma valutazione, in particolare con riferimento al criterio di liquidazione, non potendosi apoditticamente adottare la misura percentuale ritenuta dalla precedente sentenza di merito, dichiaratamente ispirata alle condizioni del credito bancario allora esistenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso l'avvocato L. MEDUGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA CALZOLAIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SI VA, SI OR, SI AF o FF LU, AL LL Ved. SI, SI CORRADINO, SI FABIOLA;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 10272/95 proposto da:
SI OR in proprio e quale procuratore di SI NA LU, nonché per AL LL Ved. SI, SI CORRADINO, SI FABIOLA, questi ultimi tre quali eredi e successori di SI VA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso l'avvocato MORABITO M.C., rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIO OLIVIERI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI FERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso l'avvocato L. MEDUGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA CALZOLAIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 135/95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 16/02/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Calzolaio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Olivieri, che ha chiesto l'inammissibilità del controricorso principale, l'inammissibilità del ricorso avversario, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del primo, terzo, quarto motivo del ricorso principale;
l'assorbimento di tutti gli altri motivi;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.10.1982, IS IA e OR IS, quest'ultimo anche quale procuratore di IS AE, convenivano in giudizio il Comune di Fermo davanti alla Corte d'appello di Ancona, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di esproprio relativamente a terreni di loro proprietà, situati in località Orzolo, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta. Si costituiva in giudizio il Comune di Fermo, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La sentenza della Corte d'Appello di Ancona, depositata l'8.6.1987, con cui era determinata l'indennità di esproprio in L. 825.720.000, era impugnata dal Comune di Fermo, per questioni sostanzialmente attinenti l'edificabilità dei terreni e la rivalutazione dell'indennità.
La Corte di Cassazione, con sentenza 29.11.1989 n. 5215, cassava la pronuncia di merito, rinviando, per un nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Bologna.
La sentenza depositata il 16.2.1995 all'esito del giudizio di rinvio, recepisce integralmente le conclusioni di una nuova consulenza tecnica, e applicando il nuovo criterio di cui all'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, ridetermina l'indennità di esproprio in L.
953.459.990, determina altresì l'indennità di occupazione in L. 95.250.000, e dichiara il Comune tenuto al risarcimento del danno per il ritardo nella misura del 10% annuo dal 19.7.1983 al saldo. Avverso la nuova sentenza di merito propone ricorso per cassazione il Comune di Fermo affidandosi a otto articolati motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso IS OR in proprio e quale procuratore di IS LA, e, in qualità di eredi di IS IA, AL IE, IS NO e IS FA, che a loro volta propongono ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Fermo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 l. 22.10.1971 n.865 e 394 c.p.c., ed omessa motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver erroneamente liquidato l'indennità di occupazione: essa non ha costituito oggetto del contendere nelle precedenti fasi del giudizio, ne' era compresa nell'originaria domanda, e sulla relativa indennità non può farsi questione nell'ambito del presente giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme oggetto del primo motivo, il Comune di Fermo censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l'incompetenza del giudice adito, tenendo conto che nella causa di opposizione alla stima vige la competenza funzionale della Corte d'appello del luogo ove è situato l'immobile.
Con il terzo motivo di ricorso, il Comune di Fermo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 392 e ss. c.p.c. in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., e 1224 c.c., insufficienza e difetto di motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver liquidato il risarcimento del danno da ritardo nella corresponsione dell'indennità, nella misura del 10% annuo, sull'erroneo presupposto che su tale punto si fosse formato il giudicato, mentre la Suprema Corte aveva annullato la statuizione della Corte anconetana che determinava l'importo del danno da svalutazione, o, diversamente, se anche si fosse formato il giudicato, il criterio di liquidazione adottato nel primo giudizio di merito riguardava il ritardo nel pagamento solo relativamente al periodo preso in considerazione da quel giudice, non anche il futuro fino al saldo, per il quale mancava ogni prova di maggior danno. Con il quarto motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 284 e 394 c.p.c., il Comune di Fermo censura la sentenza impugnata per non aver applicato il principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, in ordine alla necessità di prendere in considerazione ai fini della stima gli elementi oggettivi indicati nella stessa.
Subordinatamente il Comune ricorrente propone le seguenti ulteriori censure.
Con il quinto motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., censura la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione per ciò che attiene la determinazione e la condanna ad un ammontare dell'indennità di esproprio eccedente l'importo ritenuto dalla Corte anconetana: il valore espropriativo, come stimato dalla prima sentenza, va considerato elemento di fatto, che la Suprema Corte ha contraddetto solo per l'enunciazione di un principio di diritto avente effetti riduttivi, e che dunque costituiva importo non modificabile in peius per il Comune, vincitore nel giudizio di legittimità. Con il sesto motivo di ricorso, il Comune di Fermo, denunciando difetto e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, riferisce che la sentenza impugnata, recependo le conclusioni del c.t.u. (che contrariamente alle indicazioni della Suprema Corte affermava, prescindendo da una doverosa indagine conoscitiva, non sussistere le condizioni per procedere all'applicazione del metodo sintetico-comparativo, e procedeva con il metodo analitico), assume erroneamente essere stato applicato il metodo sintetico-comparativo, senza dar conto, in sostanza, dei criteri seguiti.
Con il settimo motivo di ricorso, il Comune di Fermo, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi di diritto secondo cui deve tenersi conto della edificabilità concreta dell'area e prescindere dalla edificabilità indotta dal vincolo espropriativo, violazione e falsa applicazione dei principi affermati dalla Corte Suprema di Cassazione, difetto e insufficienza di motivazione, illogicità manifesta, censura la sentenza della Corte bolognese per aver indebitamente duplicato il valore dell'area espropriata con attribuzione di autonomo valore dell'area destinata a parcheggio in aggiunta al valore proprio della cubatura edificabile. Con l'ottavo motivo di ricorso, il Comune di Fermo, denunciando violazione e falsa applicazione delle medesime norme e principi di diritto di cui sopra, difetto, carenza e contraddittorietà di motivazione, illogicità manifesta, censura la sentenza di merito per non aver tenuto conto della pendenza dell'area, pari al 15%, che impedisce la costruzione di edifici e di parcheggio, per non aver tenuto conto dei prezzi delle aree indicate nella sentenza di legittimità quali elementi di comparazione, e, nella determinazione del valore di quella parte dell'area propriamente destinata all'edificazione, per aver errato nell'applicazione stessa del metodo analitico, limitandosi ad esaminare una sola costruzione e senza svolgere una doverosa indagine conoscitiva per individuare l'esistenza di immobili comparabili, e, infine, nella determinazione del valore del terreno restante, da adibire a parcheggio, aver attribuito un autonomo valore con riferimento ad un'area, pure destinata a pubblico parcheggio, ma ritenuta espressamente non comparabile dalla sentenza di Cassazione.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, gli OR lamentano il difetto di motivazione circa un punto decisivo, perché nel considerare i volumi concretamente realizzabili sui terreni oggetto dell'esproprio, nella misura di mc. 6.203, la Corte d'appello di Bologna ha dichiaratamente utilizzato le indicazioni di un progetto planivolumerico di dettaglio, posteriore all'esproprio, anziché le indicazioni del piano particolareggiato all'epoca vigente (che consentivano l'edificazione di mc. 34.405), o almeno tutto il volume definito dal piano planivolumetrico (mc. 11.650). Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Nel giudizio di rinvio reso necessario dalla cassazione della sentenza di merito, le parti non possono prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di merito, salvo che la necessità sorga dalla sentenza di cassazione (art. 394, comma 3, c.p.c.). Che nel giudizio di rinvio si riproponga lo stesso oggetto della precedente fase di merito, è confermato, se pur ve ne fosse bisogno, dalla disposizione in base alla quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quella fase (art. 394, comma 2, c.p.c.). Il divieto di proporre domande nuove, analogamente a quello sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, di cui l'art. 394, comma 3, c.p.c., costituisce a ben vedere applicazione, risponde a un principio di ordine pubblico, che induce, indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio, alla rilevazione di ufficio della inammissibilità della domanda nuova (Cass. 18.11.1972, n. 3425). Nè può sostenersi che la stessa domanda fosse un'articolazione di quella concernente l'indennità di esproprio, ritualmente proposta: pur essendo diventata l'occupazione di urgenza momento fisiologico e quasi indefettibile del procedimento ablatorio, la domanda della relativa indennità non può essere considerata accessoria, bensì autonoma rispetto a quella dovuta per la definitiva ablazione del terreno, costituendo, l'occupazione e l'espropriazione, fenomeni ontologicamente diversi e cronologicamente in sequenza, pur se l'indennità della prima è commisurabile all'importo liquidabile per l'indennità della seconda. A proposito del rapporto tra la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, e la precedente sentenza di merito, cassata dalla pronuncia della Corte di Cassazione, si rendono necessarie alcune considerazioni che tuttavia, per ragioni di ordine logico, è necessario posporre all'esame del quarto motivo. Il secondo motivo di ricorso, attinente alla questione di competenza sulla domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione, resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Anche il terzo motivo è fondato. Il giudice di rinvio ha liquidato il danno da ritardo nell'adempimento facendolo decorrere dalla data 19.7.1983 indicata dalla sentenza rescindente, e applicando il tasso, ritenuto congruo dalla precedente sentenza di merito, del 10% sul capitale. Tale condanna è riferibile anche al periodo successivo alla sentenza da ultimo citata: a ciò inducono sia la circostanza che le conclusioni adottate dalla controparte, creditrice del debito indennitario, in sede di giudizio di rinvio, mirano alla liquidazione del danno nel pagamento del debito indennitario "fino al saldo", sia il doveroso riferimento al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Del resto, la liquidazione degli accessori alla condanna (interessi e rivalutazione monetaria), maturati successivamente alla prima sentenza di merito, ben può essere oggetto di specifica domanda da proporre al giudice di rinvio (art. 345, comma 1, ult. parte, richiamabile in base all'art. 394, comma 1: Cass. I 28.3.1995, n. 3618). La statuizione della Corte d'appello di Bologna si sottrae a censura in ordine al criterio di liquidazione del danno per il periodo che afferisce alla data della precedente decisione, atteso che su detto criterio (e limitatamente a tale periodo), che non è stato oggetto del ricorso per cassazione, è maturato il giudicato, ma risulta arbitraria per il periodo successivo: la domanda di risarcimento per il ritardo fino al saldo, è da ritenere domanda ulteriore ed autonoma per quanto concerne il periodo successivo alla sentenza di merito (che liquidava il danno non fino al saldo ma limitatamente al quadriennio anteriore), e come tale suscettibile di distinta valutazione anche relativamente all'entità del pregiudizio, che non può essere apoditticamente liquidato con gli stessi criteri che il precedente giudice aveva commisurato alle particolari condizioni del credito bancario allora vigenti. Sarà compito del giudice di rinvio liquidare il danno per l'ulteriore ritardo in base ad autonomi criteri, rispettosi della reale entità della svalutazione intervenuta.
Venendo ora alle censure riguardanti l'indennità di espropriazione, il ricorrente si duole in primo luogo che il giudice di rinvio non abbia tenuto in alcun conto le indicazioni contenute nel precedente arresto di questa Suprema Corte (quarto motivo), per poi passare (ma solo subordinatamente) ad una serie di doglianze sostanziali, concernenti la concreta applicazione dei criteri indennitari. L'opzione processuale del ricorso, comunque, non esime da una considerazione di ordine sostanziale, pur se l'accoglimento del quarto motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori. È necessario precisare che la sentenza 29.11.1989 n. 5215 di questa Suprema Corte è partita dal presupposto, costituente, peraltro, la ratio della nuova disciplina di cui all'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, che l'edificabilità di un'area deve essere valutata con specifico riguardo alla sua classificazione urbanistica (che presuppone la corretta considerazione dei vincoli, se conformativi o espropriativi), e ove considerata edificabile, debbono valutarsi tutti quegli elementi che contribuiscono a definirne l'edificabilità di fatto (in tal senso Cass.28.11.1996, n. 10575; 11.6.1998, n. 5851):
nella specie, essendo ormai indiscutibile, e coperto da giudicato, che l'area di proprietà IS sia parzialmente edificabile, occorre verificare l'incidenza sul valore del bene in primo luogo della condizione giuridico-urbanistica, e successivamente delle particolari caratteristiche fisico-topografiche. La stima del fondo espropriato, al fine della determinazione dell'indennità espropriativa, postula necessariamente il preventivo riscontro nel carattere edificatorio o agricolo del fondo, perché si possa poi procedere alla comparazione con immobili aventi analoghe caratteristiche (Cass. 10.3.1980, n. 1589), con considerazione delle peculiarità morfologiche del bene in considerazione. A questo proposito s'impone l'esame del ricorso incidentale, che attiene alla concreta individuazione di un indice di edificabilità da applicare a tutto il compendio espropriato, e non in proporzione alla presumibile estensione dell'area fabbricabile. Va detto subito che tale ricorso si palesa infondato. La limitazione dell'area da riservare concretamente alla edificazione, concepita dalla sentenza impugnata in mc. 6.203, appare rispettosa della classificazione urbanistica dell'area, promiscuamente destinata, al momento dell'esproprio, in virtù di piano particolareggiato, nella maggior parte a parcheggio pubblico, e residualmente a insediamenti di attività complementari e di pubblico servizio, con densità di mc. 2,5/mq. Proprio per il carattere minimale che nel contesto zonale assume l'area destinata alle costruzioni, appare immune da censure la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui distribuisce proporzionalmente la proprietà IS in area a parcheggio, da una parte, e volumetria ricavabile a destinazione commerciale, direzionale e servizi, attribuendo potenzialità edificatoria, pari a mc. 6.203, solo a quest'ultima. Nè si può condividere la doglianza dei ricorrenti incidentali, secondo cui al momento dell'esproprio non era ancora stato emanato il programma planivolumetrico, in base al quale è stata attuata la ripartizione delle aree espropriate a seconda delle destinazioni enunciate. Già dal piano particolareggiato può desumersi l'utilizzabilità solo parziale dell'area a fini edificatori, e dunque appare condivisibile, ai fini di una corretta estimazione, riferirsi a elementi desumibili dalla strumentazione di ulteriore dettaglio, anche se emanata posteriormente. E neppure è consentito concentrare sulla porzione edificabile della proprietà IS tutta la potenzialità edificatoria del comprensorio, anche quella spettante ad altri proprietari, risultando viceversa congruamente motivata la scelta della Corte bolognese di una attribuzione della volumetria in proporzione all'estensione della proprietà. Passando ora direttamente all'esame del quarto motivo del ricorso principale, è in ossequio ai principi affermati nel precedente arresto di questa Corte, secondo cui nella valutazione del terreno deve tenersi conto delle limitazioni inerenti alla disciplina urbanistica del territorio e alla suddivisione in zone funzionali (e a tal fine debbono considerarsi rilevanti destinazioni dei suoli a verde o a servizi: vedi, oltre alla richiamata Cass. 5215/89, le recenti Cass. 14.1.1998, n. 259; 17.4.1998, n. 3905; 16.5.1998, n. 4921), che alla superficie destinata a parcheggio non può attribuirsi valore para - edificatorio, artificiosamente commisurato al numero dei posti macchina, con il risultato, contrastante con i principi che sovrintendono alla nuova disciplina sulla determinazione dell'indennità di esproprio, di conferire al parcheggio un'autonoma potenzialità edificatoria da aggiungere al valore attribuito alla parte edificabile dei suoli. Va osservato a tal proposito che il sistema indennitario articolato dall'art. 5 bis l. 359/92, che si rende applicabile a tutti i procedimenti in corso, ruota intorno alla summa divisio tra suoli edificabili e suoli non edificabili, nel senso che ai primi è applicabile il metodo della semisomma, di cui al comma 1, e agli altri i criteri di valutazione dei suoli agricoli, stabiliti dal titolo II della l. 22.10.1971 n. 865. Tale sistema non tollera correttivi ne', per quanto concerne le aree non edificabili, l'introduzione di varianti valutative ispirate alla configurabilità di un tertium genus e idonee a valorizzare eventuali potenzialità reddituali o paraedificatorie (Cass.18.8.1997, n. 7663; 20.1.1998, n. 483; 20.3.1998, n. 2929; 3.7.1998, n. 6522; 29.8.1998, n. 8634). In conclusione, se appare legittimo ricorrere al primo criterio nella estimazione della parte di suolo, come determinata dalla Corte di Bologna, destinata ad ospitare costruzioni, per la parte da adibire a parcheggio, occorre applicare i metodi di valutazione dei suoli agricoli, di cui alla l. 865/71: valutazione peraltro conforme alla precedente destinazione del suolo.
La necessità di ulteriori connotazioni per il sistema valutativo di quella parte dei fondi cui è stato attribuito carattere edificatorio, induce alla verifica delle caratteristiche morfologiche, cui pure faceva riferimento la sentenza 5215/89 di questa Corte. Verifica che il giudice di rinvio, sulla scorta delle indicazioni del c.t.u., appare aver eseguito pervenendo, tuttavia, al risultato di escludere in assoluto la rilevanza dei parametri oggettivi indicati dalla Suprema Corte. Va osservato per inciso che gli elementi obiettivi di cui il giudice di rinvio doveva tener conto, la sentenza di cassazione li ha, si badi bene, indicati come termini di riferimento, e non imposti, trattandosi in concreto di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. S'imponeva al giudice di rinvio l'obbligo specifico di tenere in considerare quei parametri, e di motivare la loro eventuale inapplicabilità: in realtà, se appare rispettosa dei principi e correttamente motivata la sentenza della Corte bolognese ove esclude l'incidenza sul valore commerciale del fondo dell'esposizione a nord, non altrettanto può affermarsi per i riferimenti costituiti dalla pendenza del terreno, e della comparazione con diciannove immobili circonvicini i cui proprietari avevano accettato l'indennità offerta in via amministrativa. Sotto il primo profilo, il giudice ha affermato che la pendenza non incide sulla realizzazione del parcheggio: ha però omesso di motivare in ordine alla realizzazione delle opere edilizie da adibire ad uso commerciale, direzionale e servizi, che la classificazione urbanistica dell'area consente in parte, e della quale deve tenersi conto, in ottemperanza al criterio dell'edificabilità di fatto, cui sopra si accennava. Sotto il secondo profilo, la sentenza di merito ha ritenuto di non poter parametrare il valore del bene con le somme ricevute dai proprietari per le aree circonvicine, atteso il carattere periferico delle stesse rispetto alle restanti proprietà (che dunque non offrivano necessario incentivo all'opposizione degli interessati), e la posizione centrale dell'area IS nella globalità del comprensorio espropriato, suscettibile di autonoma utilizzazione. Ma la motivazione della sentenza appare sul punto contraddittoria perché, come messo in rilievo dal ricorso, scarta il riferimento ai due appezzamenti (dei diciannove) che superano l'estensione di mq. 5.000, ma ne prende in considerazione un altro, situato in diversa zona, di estensione minore. Il precedente arresto di questa Suprema Corte ha escluso la comparabilità con aree situate in altre zone, che non assumono valore rappresentativo assoluto, ma non ha inteso escludere la possibilità di tale comparazione in associazione con i dati concernenti i terreni circonvicini, specie qualora questi ultimi appaiano di per sè insufficienti, secondo un apprezzamento di merito, ad esprimere valori attendibili. La questione, inoltre, riguarda solo quella parte dell'area espropriata concretamente ritenuta edificabile: per la superficie proporzionalmente destinata a parcheggio, la già avvenuta enunciazione del principio cui dovrà attenersi il giudice di rinvio nella determinazione del valore toglie attualità alla questione della comparazione con altre aree, in particolare alla circostanza che il giudice di rinvio si era ispirato al valore della c.d. area Sagrini, con cui questa Corte aveva escluso nella precedente sentenza potersi operare una comparazione.
Il quarto motivo va dunque accolto per quanto di ragione. Il tema del rispetto dei principi enunciati nella sentenza rescindente implica altresì la necessità di alcune precisazioni, di cui sopra si è fatta riserva, a proposito del rapporto tra sentenza di merito cassata e sentenza emessa a conclusione del giudizio di rinvio.
In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dar luogo alla sua reformatio in peius in danno di quest'ultima (Cass. 15.4.1994, n. 3557; Cass. 6.5.1997, n. 3941, quest'ultima in tema di quantificazione del danno da occupazione appropriativa). Nella specie il giudice d'appello aveva determinato l'indennità di esproprio in L. 825.720.000, mentre il giudice di rinvio, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza rescindente, è pervenuto al risultato di L. 953.459.990, che oltre ad essere più penalizzante per il Comune di Fermo, che fu il solo a ricorrere per cassazione, costituisce la semisomma prescritta dallo ius superveniens, e applicata ad un valore venale base di ben L. 1.905.000.000. È pur vero che la pronuncia della Suprema Corte ha imposto una metodologia completamente diversa di determinazione del valore base dei terreni, che, come sopra osservato, ha indotto una procedura estimativa al cospetto della quale viene meno il carattere vincolante dell'accertamento del fatto contenuto nella prima sentenza di merito. Ma è anche vero che il risultato ultimo cui concretamente approda la pronuncia oggetto di impugnazione non può essere sostituito da un valore che si ritorca a svantaggio di quella stessa parte i cui motivi di doglianza in sede di legittimità sono stati ritenuti fondati: ne consegue che anche ad ammettere che la pronuncia rescindente abbia necessitato, nel giudizio di determinazione dell'indennità di esproprio, un diverso sistema di calcolo, il risultato deteriore (per la parte vittoriosa nel giudizio rescindente) cui si dovesse per assurdo pervenire, dovrebbe esser ridotto in modo da attuare una sistemazione dei rapporti inter partes che non sortisca per la parte vittoriosa effetti peggiori di quelli determinati dalla sentenza impugnata. Tali considerazioni non sono infirmate dalla obiezione indotta dai controricorrenti nella memoria illustrativa e in sede di discussione, per cui solo con il giudizio di rinvio gli stessi avrebbero potuto chiedere il conguaglio la cui salvezza era assicurata dalla legge 29.7.1980 n.385. A parte il fatto che ciò avrebbe richiesto una domanda specificamente diretta a far valere questo diritto, l'oggetto della pronuncia della Corte anconetana, concernente la determinazione della giusta indennità configurabile al momento della pronuncia, e dunque dopo l'intervento della Corte Costituzionale che rese riapplicabile il criterio del valore venale di cui all'art. 39 l.25.6.1865 n. 2359, assorbiva teoricamente ogni pretesa indennitaria degli espropriati: solo con l'impugnazione di tale sentenza essi avrebbero potuto garantirsi la possibilità di un miglioramento delle disposizioni indennitarie in essa stabilite. Il corretto svolgimento della procedura valutativa del bene, in conclusione, non dovrà approdare ad un valore venale del bene espropriato superiore a L. 825.720.000 (che poi deve essere mediato, ai sensi dell'art. 5 bis l. 359/92, al reddito dominicale rivalutato), perché se così fosse,
il risultato deteriore per il Comune dovrebbe automaticamente essere ridotto a quell'importo: a tale principio dovrà necessariamente attenersi il giudice di rinvio, nel nuovo giudizio che si rende necessario a seguito della cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna, per l'accoglimento del quarto motivo. L'accoglimento dei motivi formulati in via principale comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi, sia per la scelta del ricorrente di subordinarne l'esame al mancato accoglimento dei precedenti, sia per la considerazione logica che il loro contenuto coincide sostanzialmente con quanto questa Corte ha ritenuto di affermare come corollario all'accoglimento del ricorso principale, sia sotto il profilo dei compiti istituzionali del giudice di rinvio in rapporto alla precedente sentenza di merito e al decisum della Corte rescindente, sia sotto il profilo dei criteri cui il giudice di merito deve attenersi in ossequio alla sentenza di cassazione ed ai principi sanciti dallo ius superveniens in tema di determinazione dell'indennità di esproprio.
Alla cassazione della sentenza di merito segue il rinvio, per un nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo, il terzo e per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 9.10.1998.
Depositata in Cancelleria il 19/1/1999.