Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 465
CASS
Sentenza 19 gennaio 1999

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In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può quindi dare luogo ad una "reformatio in peius" in danno di quest'ultimo. (Nella specie, il giudice di rinvio, determinando il valore espropriativo di un immobile, con applicazione di criteri estimativi diversi, era pervenuto a valori superiori a quelli ritenuti dalla precedente sentenza di merito cassata, in riferimento alla procedura valutativa adottata, su ricorso del Comune espropriante).

Il sistema indennitario disciplinato dall'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, prevedente una netta divisione tra suoli edificabili e non edificabili, non tollera, con riferimento alle aree non edificabili l'introduzione di varianti valutative ispirate alla configurabilità di un "tertium genus" e idonee a valorizzare potenzialità reddituali o paraedificatorie, con la conseguenza che, in relazione ad un'area destinata in massima parte a parcheggio pubblico e in minima parte a utilizzazione commerciale o direzionale, la prima va indennizzata ricorrendo ai criteri applicabili ai suoli agricoli, senza introduzione di correttivi artificiosamente commisurati al numero dei posti macchina, la seconda ricorrendo al metodo della semisomma sulla base del valore venale accertato in prospettiva delle volumetrie concretamente realizzabili.

Nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di merito, salvo che la necessità sorga dalla sentenza di Cassazione, restando irrilevante che la controparte non ne abbia rilevato l'inammissibilità. (Nella specie la S.C., cassando la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio che aveva accolto la domanda di indennità di occupazione non costituente oggetto del precedente giudizio che verteva sull'indennità di esproprio, ha affermato che la domanda di indennità di occupazione non può essere considerata accessoria rispetto a quella di indennita di esproprio, essendo l'occupazione e l'espropriazione fenomeni ontologicamente diversi, anche se l'indennità dovuta per la prima è commisurabile all'importo liquidabile per l'indennità relativa alla seconda).

La liquidazione del danno da ritardo sul pagamento di un debito di valuta, richiesta al giudice di rinvio "fino al saldo", costituisce domanda nuova ammissibile ai sensi del combinato disposto degli art. 394 comma primo e 345 comma primo cod. proc. civ., per quanto concerne il periodo successivo alla sentenza di merito parzialmente cassata, e come tale richiede autonoma valutazione, in particolare con riferimento al criterio di liquidazione, non potendosi apoditticamente adottare la misura percentuale ritenuta dalla precedente sentenza di merito, dichiaratamente ispirata alle condizioni del credito bancario allora esistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 465
    Data del deposito : 19 gennaio 1999

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