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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3551 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22907/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Manzo Nadia, in forza di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano, in forza di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte depositate rispettivamente il 12.05.2025 e il 14.05.2025):
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati.
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza dei medesimi presso la madre sig.ra e con esercizio Parte_1 disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione.
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Pinerolo (TO), via Pasubio n. 2/5 con gli arredi ivi contenuti alla sig.ra con la quale i figli minori risiedono Parte_1 pagina 1 di 4 - Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, disporre che il padre possa vedere i figli:
-A settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00, occupandosi il padre di andarli a prendere ove si trovino per poi ricondurli presso l'abitazione materna.
-Nelle settimane in cui il padre avrà i figli nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il mercoledì), dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00 dopo cena, occupandosi il padre di andarli a prendere ove si trovino per poi riportarli presso l'abitazione materna.
-Nelle settimane in cui il padre non avrà i figli nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il mercoledì) con eventuale pernottamento in base agli orari e permessi di lavoro del sig. . CP_1
-Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dal mattino del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre oppure dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 5 gennaio (primo Natale con la madre). In ogni caso i figli potranno vedere il genitore con cui non trascorrono il Natale il giorno della Vigilia per gli auguri e scambio dei regali.
-Nelle vacanze pasquali i figli potranno trascorrere metà periodo di astensione scolastica alternativamente con ciascun genitore, prevedendo l'alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo e viceversa (prima Pasqua con il papà);
-Nel periodo delle vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di contestazione per gli anni pari deciderà il padre e per gli anni dispari la madre.
- Dare atto che i genitori sono concordi a che i figli minori e continuino i loro percorsi Per_1 Per_2 scolastici presso gli istituti che stanno attualmente frequentando, che venga iscritto per il Per_2 prossimo anno alla scuola primaria dell'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo, che gli stessi frequentino il pre e il dopo scuole e nel periodo estivo i centri estivi.
- Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario per i figli l'importo mensile di € 530,00 (€ 265,00 cadauno) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT (mese di riferimento febbraio 2025), oltre al 50% delle spese extraassegno, così come da Protocollo di Intesa siglato in data 15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama integralmente. L'A.U.U verrà ripartito al 50% tra i genitori.
- Le parti rinunciano ad assegni di mantenimento essendo autonomi economicamente.
Considerato che
il sig. ha già lasciato la casa coniugale, le parti concordemente stabiliscono che fino al CP_1 31.12.2024 le spese utenze relative alla casa coniugale verranno suddivise al 50%, mentre da gennaio 2025 in poi saranno a carico la sig.ra quale coniuge assegnatario;
la Tari verrà Parte_1 suddivisa al 50% fino al cambio di residenza in Comune.
- Spese compensate tra le parti”.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 PINEROLO il 13/09/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02.07.2015 e il 19.02.2019. Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato il 17/12/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. . Chiedeva, Controparte_1 inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente e residenza presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale a sé, un regime di visita padre-figli secondo il calendario indicato in ricorso ed un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di 400,00 mensili per ciascun figlio e così per euro 800,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata il 20.03.2025 si costituiva in giudizio CP_1
, dando atto della volontà delle parti di addivenire ad una separazione consensuale, riservando
[...] il deposito dell'intervenuto accordo tra le stesse.
Con memoria congiunta depositata il 25.03.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, disposta la sostituzione dell'udienza in presenza ex art. 473bis 21 cpc con il deposito di note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc.
Nel termine assegnato le parti rassegnavano conclusioni conformi e il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, in quanto rispondente al principio della bigenitorialità e non ostandovi circostanze in fatto ed in diritto.
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua e non necessaria ai fini del decidere, atteso l'accordo delle parti su tutte le questioni che direttamente la riguardano.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto degli accordi fra le parti ed in conformità ad essi, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza dei medesimi presso la madre sig.ra e con esercizio disgiunto Parte_1 della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Pinerolo (TO), via Pasubio n. 2/5 con gli arredi ivi contenuti alla sig.ra con la quale i figli minori risiedono. Parte_1
DISPONE, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, che il padre possa vedere i figli:
− a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00, occupandosi il padre di andarli a prendere ove si trovino per poi ricondurli presso l'abitazione materna.
pagina 3 di 4 − nelle settimane in cui il padre avrà i figli nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il mercoledì), dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00 dopo cena, occupandosi il padre di andarli a prendere ove si trovino per poi riportarli presso l'abitazione materna.
− nelle settimane in cui il padre non avrà i figli nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il mercoledì) con eventuale pernottamento in base agli orari e permessi di lavoro del sig. . CP_1
− durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dal mattino del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre oppure dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 5 gennaio (primo Natale con la madre). In ogni caso i figli potranno vedere il genitore con cui non trascorrono il Natale il giorno della Vigilia per gli auguri e scambio dei regali.
− nelle vacanze pasquali i figli potranno trascorrere metà periodo di astensione scolastica alternativamente con ciascun genitore, prevedendo l'alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa (prima Pasqua con il papà);
− nel periodo delle vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di contestazione per gli anni pari deciderà il padre e per gli anni dispari la madre.
DÀ ATTO che i genitori sono concordi a che i figli minori e continuino i loro percorsi Per_1 Per_2 scolastici presso gli istituti che stanno attualmente frequentando, che venga iscritto per il Per_2 prossimo anno alla scuola primaria dell'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo, che gli stessi frequentino il pre e il dopo scuola e nel periodo estivo i centri estivi.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario per i figli l'importo mensile di € 530,00 (€ 265,00 cadauno) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT (mese di riferimento febbraio 2025), oltre al 50% delle spese extra-assegno, così come da Protocollo di Intesa siglato in data 15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama integralmente.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'A.U.U verrà ripartito al 50% tra i genitori.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare ad assegni di mantenimento essendo autonomi economicamente.
DÀ ATTO che, considerato che il sig. ha già lasciato la casa coniugale, le parti concordemente CP_1 stabiliscono che fino al 31.12.2024 le spese utenze relative alla casa coniugale verranno suddivise al 50%, mentre da gennaio 2025 in poi saranno a carico la sig.ra quale coniuge Parte_1 assegnatario;
la Tari verrà suddivisa al 50% fino al cambio di residenza in Comune.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22907/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Manzo Nadia, in forza di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano, in forza di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte depositate rispettivamente il 12.05.2025 e il 14.05.2025):
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati.
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza dei medesimi presso la madre sig.ra e con esercizio Parte_1 disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione.
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Pinerolo (TO), via Pasubio n. 2/5 con gli arredi ivi contenuti alla sig.ra con la quale i figli minori risiedono Parte_1 pagina 1 di 4 - Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, disporre che il padre possa vedere i figli:
-A settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00, occupandosi il padre di andarli a prendere ove si trovino per poi ricondurli presso l'abitazione materna.
-Nelle settimane in cui il padre avrà i figli nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il mercoledì), dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00 dopo cena, occupandosi il padre di andarli a prendere ove si trovino per poi riportarli presso l'abitazione materna.
-Nelle settimane in cui il padre non avrà i figli nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il mercoledì) con eventuale pernottamento in base agli orari e permessi di lavoro del sig. . CP_1
-Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dal mattino del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre oppure dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 5 gennaio (primo Natale con la madre). In ogni caso i figli potranno vedere il genitore con cui non trascorrono il Natale il giorno della Vigilia per gli auguri e scambio dei regali.
-Nelle vacanze pasquali i figli potranno trascorrere metà periodo di astensione scolastica alternativamente con ciascun genitore, prevedendo l'alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo e viceversa (prima Pasqua con il papà);
-Nel periodo delle vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di contestazione per gli anni pari deciderà il padre e per gli anni dispari la madre.
- Dare atto che i genitori sono concordi a che i figli minori e continuino i loro percorsi Per_1 Per_2 scolastici presso gli istituti che stanno attualmente frequentando, che venga iscritto per il Per_2 prossimo anno alla scuola primaria dell'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo, che gli stessi frequentino il pre e il dopo scuole e nel periodo estivo i centri estivi.
- Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario per i figli l'importo mensile di € 530,00 (€ 265,00 cadauno) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT (mese di riferimento febbraio 2025), oltre al 50% delle spese extraassegno, così come da Protocollo di Intesa siglato in data 15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama integralmente. L'A.U.U verrà ripartito al 50% tra i genitori.
- Le parti rinunciano ad assegni di mantenimento essendo autonomi economicamente.
Considerato che
il sig. ha già lasciato la casa coniugale, le parti concordemente stabiliscono che fino al CP_1 31.12.2024 le spese utenze relative alla casa coniugale verranno suddivise al 50%, mentre da gennaio 2025 in poi saranno a carico la sig.ra quale coniuge assegnatario;
la Tari verrà Parte_1 suddivisa al 50% fino al cambio di residenza in Comune.
- Spese compensate tra le parti”.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 PINEROLO il 13/09/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02.07.2015 e il 19.02.2019. Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato il 17/12/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. . Chiedeva, Controparte_1 inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente e residenza presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale a sé, un regime di visita padre-figli secondo il calendario indicato in ricorso ed un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di 400,00 mensili per ciascun figlio e così per euro 800,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata il 20.03.2025 si costituiva in giudizio CP_1
, dando atto della volontà delle parti di addivenire ad una separazione consensuale, riservando
[...] il deposito dell'intervenuto accordo tra le stesse.
Con memoria congiunta depositata il 25.03.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, disposta la sostituzione dell'udienza in presenza ex art. 473bis 21 cpc con il deposito di note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc.
Nel termine assegnato le parti rassegnavano conclusioni conformi e il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, in quanto rispondente al principio della bigenitorialità e non ostandovi circostanze in fatto ed in diritto.
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua e non necessaria ai fini del decidere, atteso l'accordo delle parti su tutte le questioni che direttamente la riguardano.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto degli accordi fra le parti ed in conformità ad essi, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza dei medesimi presso la madre sig.ra e con esercizio disgiunto Parte_1 della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Pinerolo (TO), via Pasubio n. 2/5 con gli arredi ivi contenuti alla sig.ra con la quale i figli minori risiedono. Parte_1
DISPONE, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, che il padre possa vedere i figli:
− a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00, occupandosi il padre di andarli a prendere ove si trovino per poi ricondurli presso l'abitazione materna.
pagina 3 di 4 − nelle settimane in cui il padre avrà i figli nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il mercoledì), dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00 dopo cena, occupandosi il padre di andarli a prendere ove si trovino per poi riportarli presso l'abitazione materna.
− nelle settimane in cui il padre non avrà i figli nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il mercoledì) con eventuale pernottamento in base agli orari e permessi di lavoro del sig. . CP_1
− durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dal mattino del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre oppure dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 5 gennaio (primo Natale con la madre). In ogni caso i figli potranno vedere il genitore con cui non trascorrono il Natale il giorno della Vigilia per gli auguri e scambio dei regali.
− nelle vacanze pasquali i figli potranno trascorrere metà periodo di astensione scolastica alternativamente con ciascun genitore, prevedendo l'alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa (prima Pasqua con il papà);
− nel periodo delle vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di contestazione per gli anni pari deciderà il padre e per gli anni dispari la madre.
DÀ ATTO che i genitori sono concordi a che i figli minori e continuino i loro percorsi Per_1 Per_2 scolastici presso gli istituti che stanno attualmente frequentando, che venga iscritto per il Per_2 prossimo anno alla scuola primaria dell'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo, che gli stessi frequentino il pre e il dopo scuola e nel periodo estivo i centri estivi.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario per i figli l'importo mensile di € 530,00 (€ 265,00 cadauno) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT (mese di riferimento febbraio 2025), oltre al 50% delle spese extra-assegno, così come da Protocollo di Intesa siglato in data 15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama integralmente.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'A.U.U verrà ripartito al 50% tra i genitori.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare ad assegni di mantenimento essendo autonomi economicamente.
DÀ ATTO che, considerato che il sig. ha già lasciato la casa coniugale, le parti concordemente CP_1 stabiliscono che fino al 31.12.2024 le spese utenze relative alla casa coniugale verranno suddivise al 50%, mentre da gennaio 2025 in poi saranno a carico la sig.ra quale coniuge Parte_1 assegnatario;
la Tari verrà suddivisa al 50% fino al cambio di residenza in Comune.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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