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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 986 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto Fideiussione - Polizza fideiussoria, riservata in decisione all'udienza del 07.11.2024 e vertente
TRA
, C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Palummo Fabio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato in atti
Opponente
E
P.I. , codice fiscale , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Casamorata Carlotta e
Vandini Marina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in virtù di mandato allegato in atti
Opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio la al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 19/2021 Controparte_1
(r.g. 2285/2020) con il quale le era stato intimato il pagamento di € 40.137,70, oltre spese del procedimento monitorio, in virtù di un finanziamento sottoscritto dal sig.
(marito dell'ingiunta) in data 07.10.2009 per un importo di € Parte_2
30.000,00, a cui venivano aggiunti € 200,00 “per spese istruttoria pratica”, ed €
1.479,50 “per premio assicurazione sul credito”; in particolare, in sede monitoria l'odierna parte opposta aveva dedotto che il piano di ammortamento del debito
1 prevedeva la restituzione dell'importo finanziato in n. 72 rate mensili di € 540,00 cadauno, ma che - a partire dal 31.05.2012 - il beneficiario si rendeva inadempiente, decedendo poi il 14.4.2019, di talchè la sig.ra veniva individuata quale destinataria Pt_1
del provvedimento monitorio quale coniuge fideiussore.
Con l'opposizione in esame, la sig. ra eccepiva preliminarmente il proprio difetto Pt_1 di legittimazione passiva per aver espressamente rinunciato all'eredità del coniuge e stante la nullità della clausola fideiussoria, in quanto confusoria e non facilmente interpretabile;
l'opponente, inoltre, eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché la genericità del ricorso del decreto ingiuntivo ed – in ogni caso - il mancato esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010. Nel merito, invece, eccepiva l'intervenuta applicazione di tassi d'interesse ultra-soglia legale, nonché il limite di €
5.000,00 alla garanzia prestata;
infine, chiedeva in ogni caso di decurtare in compensazione la somma già corrisposta dal sig. di € 19.793,03. Pt_2
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto CP_1
e prodotto da controparte ed – in particolare – evidenziando che l'opponente aveva specificamente accettato la fideiussione e non aveva fornito la prova dell'intervenuta rinuncia all'eredità del coniuge ed argomentando in ordine ai calcoli eseguiti per quantificare l'importo ingiunto (frutto della somma del capitale residuo rimasto insoluto, delle rate non pagate e relativi interessi maturati e degli interessi di mora maturati sulla sorte capitale a seguito della risoluzione), contestando specificamente i conteggi avversari tesi a dimostrare l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati, nonché
l'ammissibilità di una CTU contabile richiesta dall'opponente, ritenuta meramente esplorativa.
Con ordinanza del 10.12.2021 il precedente G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. alla luce dell'intervenuto decesso del debitore principale e della polizza assicurativa da questi sottoscritta.
Espletato invano il tentativo di mediazione, per assenza di parte opponente (cfr. verbale depositato l'11.2.2022) ed espletata la CTU nei termini indicati con ordinanza del 27.1.2024 dalla sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo), all'udienza del
07.11.2024, la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 DIRITTO
Preliminarmente, viste le ragioni che indussero il precedente G.I. a rigettare l'istanza ex art. 648 c.p.c. appare necessario ribadire in questa sede quanto già evidenziato nell'ordinanza del 31.5.2023: “il contratto di finanziamento sottoscritto dal coniuge dell'opponente risultava essere stato risolto già dal 2013 per inadempimento del debitore, ragion per cui non poteva essere attivata la polizza assicurativa al momento del suo decesso, intervenuto nel 2019.”
Nel merito, l'opposizione è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
Preliminarmente, infatti, occorre rigettare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva da un lato alla luce della irrilevanza della qualifica di erede, giacchè il decreto ingiuntivo opposto in questa sede veniva chiesto ed emesso nei confronti di in proprio e non nella qualità di erede del proprio coniuge (pur Parte_1
non potendosi esimere dall'evidenziare che l'opponente depositava in data 6.9.2021 il verbale redatto presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, con la quale lei e i figli avevano rinunciato all'eredità di e dall'altro alla luce delle tre Parte_2
sottoscrizioni apposte dall'odierna opponente sulla prima pagina del contratto (allegato sia al ricorso monitorio che all'atto di opposizione) in qualità di coniuge garante, con specifica approvazione – tra l'altro – dell'art. 23 delle condizioni generali del contratto ove è dato leggere: “Nel caso in cui anche il coniuge del Cliente sottoscrive la presente richiesta, tesa a soddisfare i bisogni della famiglia, lo stesso presta a favore di
Findomestic garanzia fideiussoria per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai rapporti di cui a questo atto. Pertanto, si costituisce garante, fino all'estinzione del debito, del pagamento della somma di cui al prospetto a pagina 3 alla voce “totale da rimborsare” oltre quant'altro dovuto in virtù delle clausole che regolano il finanziamento con particolare riferimento alla decadenza del cliente dai termini di pagamento ed a qualunque mutazione dell'originario negozio anche in caso di variazione di termini, cifre e condizioni, proroga o novazione di obbligazioni. La garanzia sarà estesa anche agli utilizzi legati all'eventuale apertura di carta di credito predeterminata nella misura di € 1.500,00, il Coniuge firmatario, inoltre, è a conoscenza ed accetta che tale importo, con specifici accordi tra le parti, potrà, in corso di rapporto, essere elevato sino ad un massimo di € 5000,00 oltre interessi convenzionali ed accessori, estendendo in tal senso la propria garanzia. Dispensa, inoltre, Findomestic dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 Cod. Civ.”.
3 Alla luce della completezza e della chiarezza della clausola specificamente sottoscritta, quindi, risultano infondate le eccezioni relative alla nullità della fideiussione ed al valore massimo del debito garantito, avendo l'odierna opponente sottoscritto la garanzia
“fino all'estinzione del debito, del pagamento della somma di cui al prospetto a pagina
3 alla voce “totale da rimborsare”, pari ad € 38.880,00, così come riportato nel contratto (pag.
3 - lett. m), come del pari infondata è l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. stante l'espressa deroga sottoscritta (come pure già evidenziato nell'ordinanza del 31.05.2023).
Alla luce della CTU espletata, infine, devono essere rigettate anche le eccezioni relative al merito del credito ingiunto.
L'ausiliario del giudice, infatti, concludeva dichiarando che: “Non vi è “usura ab origine”, gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il
07/10/2009, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono superiori al limite di legge (tasso soglia)” (cfr. pag. 24 della CTU depositata il 22.7.2024). Nel dettaglio, in ottemperanza al quesito posto dal G.I., il perito eseguiva uno sviluppo analitico del TAEG, evidenziando, innanzitutto, che “il TAN per il periodo di ammortamento è fisso ed è pari al 6,99%” quindi precisando che il tasso di mora fisso convenuto era pari al
14,99%, con previsione di una maggiorazione di 8,00 punti percentuali del tasso corrispettivo, da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento (cfr. pag. 15 della CTU), per concludere che aggiungendo le spese iniziali (spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc...) e quelle preventivate contrattualmente per ogni rata, si perveniva ad un TAEG pari al 9,51%, tasso inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 per le operazioni classificate come Credito finalizzati all'acquisto rateale pari al 16,14%.
Allo stesso modo, il tasso di mora convenuto dalle parti al momento della stipula del contratto (07/10/2009) si attestava attorno al 14,990%, il quale “risulta inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati” (pag. 16 CTU).
Non possono condividersi, invece, le osservazioni formulate dal CTP di parte opponente, che – senza tener conto dei tassi di interesse specificamente sottoscritti – chiedeva al CTU di effettuare un ulteriore calcolo applicando gli interessi nella misura
4 legale, quesito mai conferito dalla sottoscritta al CTU alla luce della documentazione contrattuale acquisita regolarmente sottoscritta, tant'è vero che anche il CTU così concludeva: “In definitiva, il contratto in oggetto risulta pienamente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate.” (cfr. pag. 16 della CTU).
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo alla luce del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e – per l'effetto - conferma il decreto ingiuntivo n.
19/2021 r.g. 2285/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in data 08.01.2021 dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2. Condanna a corrispondere in favore di le spese di Parte_1 CP_1 lite relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.356,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 903,00 per la fase istruttoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
3. Pone definitivamente a carico della sig.ra le spese di CTU. Parte_1
Benevento, 28/05/2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario AUPP.
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