Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1937/2023
Udienza del 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1937/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Di Pietro, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore e, per esso, l'
[...]
Controparte_2
), in persona del Dirigente pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
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avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/08/2023, ha Parte_1 chiesto che le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015), per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, così, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00.
La ricorrente è stata infatti esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.
2. Si è costituito il che ha aderito Controparte_1 alla domanda della ricorrente limitatamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mentre ha chiesto il rigetto della domanda con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, in quanto la ricorrente ha svolto, in tale anno, solo supplenze brevi e saltuarie.
Il ha altresì chiesto che venga disposta la compensazione delle CP_1 spese di lite.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. La c.d. “Carta elettronica del docente” è stata istituita dal comma 121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
La disposizione precisa che «La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1937/2023
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.
5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio
2022 resa nella causa C-450/21 (UC / ), ha ritenuto Controparte_1 che:
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».
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6. Recependo la decisione europea, la Sezione Lavoro della Suprema
Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363- bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza n. 29961/2023 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
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ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Sez. Lav., Sent. n. 29961/2023).
7. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i contratti individuali di lavoro a tempo determinato: doc. n. 2 allegato al ricorso) risulta provato che la ricorrente sia in possesso dei requisiti enucleati dalla Suprema Corte e necessari per beneficiare, negli anni scolastici oggetto della domanda, della Carta elettronica del docente, atteso che:
- nell'anno scolastico 2018/2019 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 16/10/2018 fino al 07/06/2019 in forza di una pluralità di contratti che si sono susseguiti sostanzialmente senza soluzione di continuità, per un periodo sicuramente superiore a 180 giorni (sul punto si tornerà subito);
- nell'anno scolastico 2019/2020 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 21/10/2019 fino al 30/06/2020;
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- nell'anno scolastico 2020/2021 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 23/09/2020 fino 30/06/2021;
- nell'anno scolastico 2021/2022 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 13/09/2021 fino al 30/06/2022;
- nell'anno scolastico 2022/2023 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 02/09/2022 fino al 30/06/2023 (si veda il prospetto R1 in atti).
7.1. Con particolare riferimento all'anno scolastico 2018/2019, rispetto al quale il non ha aderito alla domanda della ricorrente, si deve CP_4 osservare che, seppur l'attività di supplenza sia stata svolta non in forza di un unico contratto, ma di una pluralità di contratti a tempo determinato
(ovvero con il conferimento di supplenze brevi e temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999), tali contratti si sono susseguiti sostanzialmente senza soluzione di continuità. La ricorrente ha quindi svolto un servizio del tutto equiparabile, quanto a durata minima (sei mesi), a quello prestato dai docenti incaricati per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, in relazione ai quali “si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” ovvero sino al 30 giugno (art. 4, comma
2, della legge n. 124/1999), per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al bonus per cui è causa.
Conseguentemente, alla ricorrente non può essere negato, a pena di una discriminazione irragionevole, il beneficio richiesto per l'anno scolastico in esame.
7.2. Dallo stato matricolare prodotto dal emerge, poi, che la CP_4 ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, essendo stata assegnataria di una supplenza per l'anno scolastico in corso
(2024/2025) fino al termine delle attività didattiche (precisamente dal
09/09/2024 al 30/06/2025), sicché ella ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
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dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, quindi, per un importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della ricorrente la c.d. “Carta elettronica del docente”
e ad accreditarvi l'importo sopra specificato;
- condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore degli Avv.ti Marco Di Pietro, Nicola Zampieri,
Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci.
Così deciso in Catanzaro, in data 1° aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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