Articolo 53 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
Articolo 52Articolo 54
Versione
13 agosto 1967
Art. 53.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri per la sanita' e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967