Articolo 20 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383
Articolo 19Articolo 21
Versione
11 gennaio 2001
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Versione
3 agosto 2017
Art. 20. (Prestazioni in favore dei familiari degli associati) 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera g)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 ".
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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