Articolo 7 della Legge 22 marzo 1971, n. 184
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 maggio 1971
Art. 7.
Alla costituzione e all'attivita' della societa' finanziaria di cui al precedente articolo, nonche' ai suoi rapporti con le societa' collegate, si applica il trattamento tributario indicato nel primo comma del precedente articolo 4.
Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.
Gli aumenti dei fondi di dotazione ed il conferimento di cui al precedente articolo, nonche' il capitale della societa' finanziaria, sono esenti dall'imposta di cui all' articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile.
Entrata in vigore il 13 maggio 1971