Articolo 105 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 80Articolo 106
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
15 gennaio 1993
Art. 105.

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, bastera' una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

((Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa))

Per le fotografie e' escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1993
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