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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5406 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Avverso la sentenza n. 967 del 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
, codice fiscale nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ERTA alla Via ll to e difeso
O (codice fiscale - P.E.C. C.F._2
- FAX 0823343733) giust resente atto Email_1
.c. e dell'art. 10 del D.P.R. 13/02/2001 n. 123, e con lo stesso elettivamente domiciliato in CASERTA al Corso Pietro Giannone n. 44, presso lo Studio Legale GIANNICO;
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. : ) , in qualità di erede del fu IG. C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Caserta (CE) il Persona_1 mandato in calce al vv.ti Francesco d'Atri (C.F.: e Stefania Noto (C.F.: ), ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domicili lla seconda, sito in C li n. 17, i quali difensori e procuratori dichiarano, ai fini e per gli effetti degli artt. 136, 176 co. 2 e 170 co. 4, c.p.c., di volere ricevere le comunicazioni, gli atti ed i provvedimenti emessi nel corso del giudizio, in via alter ci 0823.968731 od indirizzi p.e.c. e Email_2 Email_3
EL
E
codice fiscale e partita I.V.A. corrente in CASERTA alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Gae n. 31, in perso atore Unico, legale rappresentante, IG. , codice fiscale , nato a [...] il [...] (come CP_3 C.F._6 da visura eseguita presso la C.C.I.A.A. domiciliato per ragione di carica - indirizzo di Posta Elettronica Certificata parte Email_4
EL (contumace)
1 OGGETTO: inadempimento contrattuale – nullità della notifica dell'atto di citazione.
CONCLUSIONI: Per l'appellante , l'Avv. Bruno Giannico, insiste per l' “accoglimento Parte_1 dell'appello, ed i entenza di primo grado, voglia la Corte di Appello adita dichiarare la nullità della sentenza emessa per sottesa invalidità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio, e disporre la trasmissione al Giudice di Primo Grado, con vittoria di spese e compensi della presente fase di giudizio a liquidare con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. In ogni caso, ed in via sub dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva dell'appellante IG. , Parte_1 atteso che nessun collegamento con l'obbligazione è stato dimostrato, l punto, ha totalmente omesso ogni motivazione in ordine alla riconosciuta legittimazione passiva. In via meramente subordinata ritto ogni diritto eventualmente vantabile dall'attore nei confronti del IG. in proprio. Si conclude, pertanto, Parte_1 nella riforma della decisione appellata nel senso sopra indicato, con spese e compensi a regolare come per legge, ed a liquidare in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Per la parte appellata , gli Avv.ti Stefania Noto e Francesco d'Atri così Controparte_1 insistono: “Piaccia alla Appello adita: 1) In via pregiudiziale, rigettare la proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ricorrendo, nella specie, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) In via preliminare, pronunciare la nullità dell'appello per omesso avvertimento di cui all'art. 163, co. 7, c.p.c.; 3) Ancora, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per mancato rispetto dei principi di chiarezza, sinteticità e specificità, di cui all'art. 342, c.p.c.; 4) In via principale e nel merito, dichiarare la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado e, conseguentemente, della sentenza impugnata;
5) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado, procedersi alla rinnovazione degli atti nulli, procedendo all'ammissione ed all'assunzione ovverossia alla rinnovazione delle attività del giudizio di mprese quelle istruttorie;
6) In ogni caso, rigettare il gravame proposto dal sig. , poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti dispiegati in narrativa, con conferma della sentenza di prime cure. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. la Persona_1
società in persona del l.r.p.t. al fine di dichiarare la risoluzione Controparte_2 Parte_1
del contratto di appalto – con la stessa sottoscritto in data 07.12.2004 e avente ad oggetto la costruzione di una cappella gentilizia – per inadempimento, con conseguente condanna alla restituzione, in favore della parte attrice, della somma di euro 15.000,00; somma versata dal in favore di , a titolo di acconto, in ragione di un contratto di valore CP_1 Parte_1
complessivo pari ad euro 18.000,00.
2 All'udienza di prima comparizione il Tribunale autorizzava la rinnovazione dell'atto di citazione e rinviava all'udienza del 25.11.2014; all'udienza del 15.05.2016 il Giudice, ritenuta la nullità della citazione in quanto non indicava i termini di 20 giorni per la costituzione del convenuto, rinviava all'udienza del 27.10.2015 per la sua rinotifica nei confronti dei convenuti;
precisate le conclusioni, all'udienza del 10.11.2022, lette la memoria in atti per la trattazione della udienza cartolare e le conclusioni rassegnate dall'attore, assegnava la causa in decisione.
Il Tribunale, dopo aver preliminarmente accertato la legittimazione attiva e passiva delle parti e dichiarato la contumacia della società e di , accoglieva le Controparte_2 Parte_1
pretese attoree nei seguenti termini:
I) dichiarava risolto il contratto di appalto per grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.;
II) condannava i convenuti e in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentate pro tempore, in solido al pagamento in favore dell'attore
[...]
, della somma di euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla Persona_1
data di costituzione in mora (29.5.2013), al soddisfo;
III) condannava i convenuti e in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentate pro tempore, in solido al pagamento in favore dell'attore
[...]
, delle spese di lite liquidate in euro 458,00, per spese, ed Persona_1
euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. D'Atri Francesco.
Avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere propone appello Parte_1
affidando le sorti dell'impugnazione a tre motivi di gravame.
[...]
Con il primo motivo l'appellante denuncia l'invalidità della sentenza appellata – con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, in caso di inesistenza della notifica, ovvero chiedendo la rimessione in termini, in caso di nullità della stessa –, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la contumacia del convenuto, non considerando che al momento della notificazione dell'atto di citazione il IG. risiedesse in Caserta, Parte_1
3 Via Francesco Marchesiello n. 131, non a SA, Via Monza, n. 22 (luogo di destinazione della notifica).
Con il secondo motivo d'appello viene eccepito il difetto di legittimazione passiva del IG.
in considerazione del fatto che il rapporto contrattuale era intercorso Parte_1
esclusivamente tra il e la società di cui il IG. era pro tempore CP_1 Controparte_2 Pt_1
amministratore (carica dismessa in data 10.11.2005). Pertanto – continua l'appellante – “ogni eventuale inadempimento rispetto al contratto firmato in data 07/12/2004, per una mancata esecuzione di un manufatto che doveva essere realizzato nell'anno 2006, non può, in alcun modo, essere imputato all'odierno appellante, atteso che non era più neppure nella possibilità giuridica di ottemperare.”.
Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante prospetta, da un lato, l'avvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c. “di ogni eventuale diritto vantabile per eventuale responsabilità extracontrattuale, per fatti non propri, ma riconducibili eventualmente alla società di cui è stato Amministratore” e, dall'altro, l'avvenuta prescrizione ordinaria ai sensi dell'art. 2966 c.c.
“rispetto al contratto firmato dalla società in data 07/12/2004, in quanto Controparte_2
nessun valido atto interruttivo della prescrizione è mai pervenuto al IG. , a Parte_1
tal fine, disconoscendo espressamente la riferita “diffida ad adempiere” del 28/05/2013, richiamata nella sentenza, che l'attore avrebbe inviato ad un non meglio noto indirizzo, privo di ogni collegamento fattuale con l'appellante”.
Il IG. chiedeva altresì di sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della Parte_1
sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
In qualità di erede del IG. (deceduto in Caserta in data Persona_1
07.04.2021), si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta con cui deduceva: in via preliminare, la nullità dell'appello per omesso avvertimento di cui all'art. 163, co. 7, c.p.c., per essere l'atto di appello mancante sia dell'avvertimento relativo all'obbligatorietà della difesa tecnica nonché della possibilità per la parte di presentare istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
in via ulteriormente preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi;
nel merito, l'infondatezza dell'appello per essersi il procedimento notificatorio correttamente
4 perfezionato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nonché – per le medesime ragioni riferite però all'atto di precetto – l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.
Infondate si rivelavano, altresì, le censure relative al difetto di legittimazione passiva e, di conseguenza, la lamentata eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c.
Laddove, invece, il secondo giudice dovesse ritenere fondata l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione – precisava la parte appellata –, era necessario procedere alla rinnovazione degli atti nulli con conseguente trattazione della causa nel merito, non anche alla rimessione degli atti al giudice di primo grado.
Rimane contumace Controparte_2
In prossimità dell'udienza del 17.10.2025, deposita, ai sensi dell'art. 352, Parte_1
primo comma, c.p.c., nota di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali riportandosi integralmente al contenuto dell'appello.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello è fondato.
La notificazione dell'atto di citazione nonché le successive notificazioni effettuate in conseguenza degli ordini di rinnovazione della citazione disposti dal giudice di primo grado sono nulle perché effettuate in un luogo diverso da quello in cui il IG. era Parte_1
residente.
Tale circostanza emerge ex actis e, in particolare, sia dal certificato storico di residenza, prodotta nel presente giudizio dal , sia dal verbale di esecuzione dell'ordinanza Pt_1
applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Invero, la citazione a comparire all'udienza del 21 aprile del 2014, infatti, è stata notificata – ad istanza dell'Avv. F. D'Atri – in data 23 dicembre del 2013 mediante consegna di copia dell'atto in via Monza 22, presso il Comune di SA. E così anche le ulteriori e successive notificazioni dell'atto di citazione disposte su ordine del giudice, avvenute allo stesso indirizzo e caratterizzate dalla stessa sorte della prima notifica ovvero: perfezionamento del procedimento notificatorio per compiuta giacenza (come risulta dal timbro dell'ufficiale
5 giudiziario apposto sulle raccomandate) in quanto, ai sensi dell'art. 8, co. 4, della l. 20 novembre n. 890 del 1982, erano ormai decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui viene dato avviso del tentativo di notifica e del suo deposito presso l'ufficio postale più vicino al destinatario.
Tale notificazione – e, a cascata, tutte le successive, – sono, dunque, posteriori rispetto al cambio di residenza nel Comune di Caserta da parte del IG. ; passaggio risultante a Pt_1
far data dal 26 aprile del 2013.
Del resto, il fatto che il avesse a Caserta (e, in particolare, presso via Francesco Pt_1
Marchesiello) la residenza non solo formale ma effettiva in un momento antecedente alla prima notificazione dell'atto di citazione è confermato dal verbale di sottoposizione dello stesso al regime degli arresti domiciliari predisposto in sede di esecuzione della relativa misura personale (emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.02.2013 e divenuta definitiva in data 26.09.2013), cui la PG ha dato esecuzione in data 3 ottobre 2013 in Caserta, via
Marchesiello; ulteriore fattore che conferma, evidentemente, come ben due mesi prima dell'avvio del primo iter notificatorio il IG. non fosse più residente nel Comune di Pt_1
SA.
Né valgono a superare le seguenti conclusioni le argomentazioni spese dal all'interno CP_1
della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello a sostegno della tesi della validità della notificazione, in quanto effettuata “presso la residenza dichiarata e documentata” (cioè, via Monza, n. 22, Comune di SA). In particolare, parte appellata così afferma: “Invero, la notifica dell'atto di citazione in primo grado veniva effettuata presso la residenza dichiarata proprio dal , imputato, per gli stessi fatti di cui al Parte_1
presente giudizio civile, nel proc. pen. R.G.N.R. n. 23068/2013 già pendente innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ed indicata sul frontespizio del fascicolo d'indagine della Procura sede (doc. in allegato sub 6), in SA (CE) alla via Monza. Il dato è confortato e corroborato anche dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di
SA in data 17.11.2023 (doc. in allegato sub 7). È appena il caso di rammentare che la coniuge separata ma non divorziata del , sig.ra , continua a Pt_1 Controparte_4
6 risiedere nella predetta abitazione e, in quella veste, ritirava la racc.ta di messa in mora, previa rispetto all'iscrizione del giudizio di primo grado (doc. in allegato sub 8).” (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Privo di pregio è, anzitutto, il richiamo alla residenza indicata sul frontespizio del fascicolo d'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere (via Monza, n. 22, SA) essendo tale procedimento autonomo e distinto rispetto al processo civile, pur se in astratto collegati in quanto aventi ad oggetto gli stessi fatti. Per altro, dalle affermazioni rese sul punto da parte appellata non si comprendere in che circostanza di tempo e di luogo, connessa al procedimento penale, il IG. abbia “dichiarato” quella come la sua residenza. Pt_1
Dall'altro lato, non è possibile considerare come prova della residenza presso il Comune di
SA nemmeno la circostanza che la raccomandata relativa all'atto di messa in mora
(per sua natura antecedente rispetto ad un eventuale giudizio di primo grado) sia stata ritirata
– come risulta dagli atti – dalla IG.ra , separata dal IG. e Controparte_4 Pt_1
residente ancora presso quella che era la loro casa coniugale, in via Monza, n. 22.
Dalla notifica dell'atto di messa in mora alla IG.ra , infatti, non è possibile desumere CP_4
la correttezza del procedimento notificatorio relativo al processo civile instaurato a carico del
IG. in quanto si farebbe desumere la circostanza della conoscenza/conoscibilità della Pt_1
sussistenza di un (per altro, futuro) giudizio a suo carico, dall'aver consegnato l'atto di messa in mora ad una persona che non presenta con il primo più alcun collegamento. In mancanza di affermazioni di senso contrario, infatti, questa Corte non può che prendere in considerazione i soli elementi oggettivi che emergono dagli atti e concernenti: 1) il fatto che, a far data alla data di spedizione (28.05.2013) e a far data alla data di consegna (29.05.2013) dell'atto di messa in mora, il fosse già emigrato verso il Comune di Caserta;
2) il fatto Pt_1
che, in data 11.10.2011, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avesse omologato la separazione consensuale tra il IG. e la IG.ra . Parte_1 Controparte_4
Infine, data la non rilevanza delle documentazioni che asseritamente confermerebbero la residenza del nel Comune di SA, privo di pregio è anche il riferimento al Pt_1
7 certificato storico di residenza prodotto da parte appellata che, a contrario, confermerebbe proprio come nel lasso temporale rilevante ai fini del processo (così come sopra esposto), il fosse già residente presso altro Comune. Pt_1
Correttamente individuato l'indirizzo di residenza del al momento della pendenza del Pt_1
processo nel e superate le argomentazioni contrarie di parte appellata, Controparte_5
occorre fare applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui i vizi che attengono al luogo di notificazione dell'atto di citazione determinano la nullità della stessa (Cass. SU, Sent. 14916 del 2016) con conseguente nullità di tutti gli atti del processo e, a cascata, della sentenza impugnata nel presente giudizio.
Infine, rientrando la nullità della notificazione dell'atto di citazione tra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., la causa non può essere in questa sede ulteriormente trattata nel merito.
Essendo, infatti, un'ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado prevista dall'art. 354, primo comma, c.p.c., prive di pregio sono le richieste di parte appellata circa l'esigenza di procedere alla rinnovazione degli atti nulli, trovando la stessa fondamento solo al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate dalla citata disposizione. (Cass. n. 30969/2023;
Cass. n. 11219/2021; Cass. n. 21219/2016).
Gli altri motivi risultano assorbiti.
Spese processuali
Le spese processuali – da liquidare anche in caso di rimessione della causa al primo giudice
(Cass. Sez. III, n. 10794 del 2025) – vanno poste a carico della parte soccombente nel presente giudizio, cioè il IG. . Controparte_1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
8 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Alle spese così determinate va poi aggiunta la somma dovuta a titolo di spese vive, quantificate in euro € 382,50 (€ 355,5, a titolo di contributo unificato + € 27,00, a titolo di spese fisse).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 967 del 2023 emessa in data 10 marzo 2023, così provvede:
• in accoglimento del primo motivo di appello (assorbiti i successivi) dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione con conseguente nullità della sentenza impugnata;
• rimette la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.;
• condanna la parte soccombente nel presente giudizio, il IG. Persona_1
, al pagamento in favore del IG. , delle spese e competenze
[...] Parte_1
del giudizio di revocazione pari ad € 382,50 per spese vive, ed € 5809,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Bruno Giannico che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, Napoli, 30 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dr. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione della Dott.ssa
ED Ponticelli – Magistrato ordinario in tirocinio (MOT).
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Avverso la sentenza n. 967 del 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
, codice fiscale nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ERTA alla Via ll to e difeso
O (codice fiscale - P.E.C. C.F._2
- FAX 0823343733) giust resente atto Email_1
.c. e dell'art. 10 del D.P.R. 13/02/2001 n. 123, e con lo stesso elettivamente domiciliato in CASERTA al Corso Pietro Giannone n. 44, presso lo Studio Legale GIANNICO;
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. : ) , in qualità di erede del fu IG. C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Caserta (CE) il Persona_1 mandato in calce al vv.ti Francesco d'Atri (C.F.: e Stefania Noto (C.F.: ), ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domicili lla seconda, sito in C li n. 17, i quali difensori e procuratori dichiarano, ai fini e per gli effetti degli artt. 136, 176 co. 2 e 170 co. 4, c.p.c., di volere ricevere le comunicazioni, gli atti ed i provvedimenti emessi nel corso del giudizio, in via alter ci 0823.968731 od indirizzi p.e.c. e Email_2 Email_3
EL
E
codice fiscale e partita I.V.A. corrente in CASERTA alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Gae n. 31, in perso atore Unico, legale rappresentante, IG. , codice fiscale , nato a [...] il [...] (come CP_3 C.F._6 da visura eseguita presso la C.C.I.A.A. domiciliato per ragione di carica - indirizzo di Posta Elettronica Certificata parte Email_4
EL (contumace)
1 OGGETTO: inadempimento contrattuale – nullità della notifica dell'atto di citazione.
CONCLUSIONI: Per l'appellante , l'Avv. Bruno Giannico, insiste per l' “accoglimento Parte_1 dell'appello, ed i entenza di primo grado, voglia la Corte di Appello adita dichiarare la nullità della sentenza emessa per sottesa invalidità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio, e disporre la trasmissione al Giudice di Primo Grado, con vittoria di spese e compensi della presente fase di giudizio a liquidare con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. In ogni caso, ed in via sub dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva dell'appellante IG. , Parte_1 atteso che nessun collegamento con l'obbligazione è stato dimostrato, l punto, ha totalmente omesso ogni motivazione in ordine alla riconosciuta legittimazione passiva. In via meramente subordinata ritto ogni diritto eventualmente vantabile dall'attore nei confronti del IG. in proprio. Si conclude, pertanto, Parte_1 nella riforma della decisione appellata nel senso sopra indicato, con spese e compensi a regolare come per legge, ed a liquidare in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Per la parte appellata , gli Avv.ti Stefania Noto e Francesco d'Atri così Controparte_1 insistono: “Piaccia alla Appello adita: 1) In via pregiudiziale, rigettare la proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ricorrendo, nella specie, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) In via preliminare, pronunciare la nullità dell'appello per omesso avvertimento di cui all'art. 163, co. 7, c.p.c.; 3) Ancora, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per mancato rispetto dei principi di chiarezza, sinteticità e specificità, di cui all'art. 342, c.p.c.; 4) In via principale e nel merito, dichiarare la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado e, conseguentemente, della sentenza impugnata;
5) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado, procedersi alla rinnovazione degli atti nulli, procedendo all'ammissione ed all'assunzione ovverossia alla rinnovazione delle attività del giudizio di mprese quelle istruttorie;
6) In ogni caso, rigettare il gravame proposto dal sig. , poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti dispiegati in narrativa, con conferma della sentenza di prime cure. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. la Persona_1
società in persona del l.r.p.t. al fine di dichiarare la risoluzione Controparte_2 Parte_1
del contratto di appalto – con la stessa sottoscritto in data 07.12.2004 e avente ad oggetto la costruzione di una cappella gentilizia – per inadempimento, con conseguente condanna alla restituzione, in favore della parte attrice, della somma di euro 15.000,00; somma versata dal in favore di , a titolo di acconto, in ragione di un contratto di valore CP_1 Parte_1
complessivo pari ad euro 18.000,00.
2 All'udienza di prima comparizione il Tribunale autorizzava la rinnovazione dell'atto di citazione e rinviava all'udienza del 25.11.2014; all'udienza del 15.05.2016 il Giudice, ritenuta la nullità della citazione in quanto non indicava i termini di 20 giorni per la costituzione del convenuto, rinviava all'udienza del 27.10.2015 per la sua rinotifica nei confronti dei convenuti;
precisate le conclusioni, all'udienza del 10.11.2022, lette la memoria in atti per la trattazione della udienza cartolare e le conclusioni rassegnate dall'attore, assegnava la causa in decisione.
Il Tribunale, dopo aver preliminarmente accertato la legittimazione attiva e passiva delle parti e dichiarato la contumacia della società e di , accoglieva le Controparte_2 Parte_1
pretese attoree nei seguenti termini:
I) dichiarava risolto il contratto di appalto per grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.;
II) condannava i convenuti e in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentate pro tempore, in solido al pagamento in favore dell'attore
[...]
, della somma di euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla Persona_1
data di costituzione in mora (29.5.2013), al soddisfo;
III) condannava i convenuti e in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentate pro tempore, in solido al pagamento in favore dell'attore
[...]
, delle spese di lite liquidate in euro 458,00, per spese, ed Persona_1
euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. D'Atri Francesco.
Avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere propone appello Parte_1
affidando le sorti dell'impugnazione a tre motivi di gravame.
[...]
Con il primo motivo l'appellante denuncia l'invalidità della sentenza appellata – con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, in caso di inesistenza della notifica, ovvero chiedendo la rimessione in termini, in caso di nullità della stessa –, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la contumacia del convenuto, non considerando che al momento della notificazione dell'atto di citazione il IG. risiedesse in Caserta, Parte_1
3 Via Francesco Marchesiello n. 131, non a SA, Via Monza, n. 22 (luogo di destinazione della notifica).
Con il secondo motivo d'appello viene eccepito il difetto di legittimazione passiva del IG.
in considerazione del fatto che il rapporto contrattuale era intercorso Parte_1
esclusivamente tra il e la società di cui il IG. era pro tempore CP_1 Controparte_2 Pt_1
amministratore (carica dismessa in data 10.11.2005). Pertanto – continua l'appellante – “ogni eventuale inadempimento rispetto al contratto firmato in data 07/12/2004, per una mancata esecuzione di un manufatto che doveva essere realizzato nell'anno 2006, non può, in alcun modo, essere imputato all'odierno appellante, atteso che non era più neppure nella possibilità giuridica di ottemperare.”.
Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante prospetta, da un lato, l'avvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c. “di ogni eventuale diritto vantabile per eventuale responsabilità extracontrattuale, per fatti non propri, ma riconducibili eventualmente alla società di cui è stato Amministratore” e, dall'altro, l'avvenuta prescrizione ordinaria ai sensi dell'art. 2966 c.c.
“rispetto al contratto firmato dalla società in data 07/12/2004, in quanto Controparte_2
nessun valido atto interruttivo della prescrizione è mai pervenuto al IG. , a Parte_1
tal fine, disconoscendo espressamente la riferita “diffida ad adempiere” del 28/05/2013, richiamata nella sentenza, che l'attore avrebbe inviato ad un non meglio noto indirizzo, privo di ogni collegamento fattuale con l'appellante”.
Il IG. chiedeva altresì di sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della Parte_1
sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
In qualità di erede del IG. (deceduto in Caserta in data Persona_1
07.04.2021), si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta con cui deduceva: in via preliminare, la nullità dell'appello per omesso avvertimento di cui all'art. 163, co. 7, c.p.c., per essere l'atto di appello mancante sia dell'avvertimento relativo all'obbligatorietà della difesa tecnica nonché della possibilità per la parte di presentare istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
in via ulteriormente preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi;
nel merito, l'infondatezza dell'appello per essersi il procedimento notificatorio correttamente
4 perfezionato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nonché – per le medesime ragioni riferite però all'atto di precetto – l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.
Infondate si rivelavano, altresì, le censure relative al difetto di legittimazione passiva e, di conseguenza, la lamentata eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c.
Laddove, invece, il secondo giudice dovesse ritenere fondata l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione – precisava la parte appellata –, era necessario procedere alla rinnovazione degli atti nulli con conseguente trattazione della causa nel merito, non anche alla rimessione degli atti al giudice di primo grado.
Rimane contumace Controparte_2
In prossimità dell'udienza del 17.10.2025, deposita, ai sensi dell'art. 352, Parte_1
primo comma, c.p.c., nota di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali riportandosi integralmente al contenuto dell'appello.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello è fondato.
La notificazione dell'atto di citazione nonché le successive notificazioni effettuate in conseguenza degli ordini di rinnovazione della citazione disposti dal giudice di primo grado sono nulle perché effettuate in un luogo diverso da quello in cui il IG. era Parte_1
residente.
Tale circostanza emerge ex actis e, in particolare, sia dal certificato storico di residenza, prodotta nel presente giudizio dal , sia dal verbale di esecuzione dell'ordinanza Pt_1
applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Invero, la citazione a comparire all'udienza del 21 aprile del 2014, infatti, è stata notificata – ad istanza dell'Avv. F. D'Atri – in data 23 dicembre del 2013 mediante consegna di copia dell'atto in via Monza 22, presso il Comune di SA. E così anche le ulteriori e successive notificazioni dell'atto di citazione disposte su ordine del giudice, avvenute allo stesso indirizzo e caratterizzate dalla stessa sorte della prima notifica ovvero: perfezionamento del procedimento notificatorio per compiuta giacenza (come risulta dal timbro dell'ufficiale
5 giudiziario apposto sulle raccomandate) in quanto, ai sensi dell'art. 8, co. 4, della l. 20 novembre n. 890 del 1982, erano ormai decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui viene dato avviso del tentativo di notifica e del suo deposito presso l'ufficio postale più vicino al destinatario.
Tale notificazione – e, a cascata, tutte le successive, – sono, dunque, posteriori rispetto al cambio di residenza nel Comune di Caserta da parte del IG. ; passaggio risultante a Pt_1
far data dal 26 aprile del 2013.
Del resto, il fatto che il avesse a Caserta (e, in particolare, presso via Francesco Pt_1
Marchesiello) la residenza non solo formale ma effettiva in un momento antecedente alla prima notificazione dell'atto di citazione è confermato dal verbale di sottoposizione dello stesso al regime degli arresti domiciliari predisposto in sede di esecuzione della relativa misura personale (emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.02.2013 e divenuta definitiva in data 26.09.2013), cui la PG ha dato esecuzione in data 3 ottobre 2013 in Caserta, via
Marchesiello; ulteriore fattore che conferma, evidentemente, come ben due mesi prima dell'avvio del primo iter notificatorio il IG. non fosse più residente nel Comune di Pt_1
SA.
Né valgono a superare le seguenti conclusioni le argomentazioni spese dal all'interno CP_1
della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello a sostegno della tesi della validità della notificazione, in quanto effettuata “presso la residenza dichiarata e documentata” (cioè, via Monza, n. 22, Comune di SA). In particolare, parte appellata così afferma: “Invero, la notifica dell'atto di citazione in primo grado veniva effettuata presso la residenza dichiarata proprio dal , imputato, per gli stessi fatti di cui al Parte_1
presente giudizio civile, nel proc. pen. R.G.N.R. n. 23068/2013 già pendente innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ed indicata sul frontespizio del fascicolo d'indagine della Procura sede (doc. in allegato sub 6), in SA (CE) alla via Monza. Il dato è confortato e corroborato anche dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di
SA in data 17.11.2023 (doc. in allegato sub 7). È appena il caso di rammentare che la coniuge separata ma non divorziata del , sig.ra , continua a Pt_1 Controparte_4
6 risiedere nella predetta abitazione e, in quella veste, ritirava la racc.ta di messa in mora, previa rispetto all'iscrizione del giudizio di primo grado (doc. in allegato sub 8).” (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Privo di pregio è, anzitutto, il richiamo alla residenza indicata sul frontespizio del fascicolo d'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere (via Monza, n. 22, SA) essendo tale procedimento autonomo e distinto rispetto al processo civile, pur se in astratto collegati in quanto aventi ad oggetto gli stessi fatti. Per altro, dalle affermazioni rese sul punto da parte appellata non si comprendere in che circostanza di tempo e di luogo, connessa al procedimento penale, il IG. abbia “dichiarato” quella come la sua residenza. Pt_1
Dall'altro lato, non è possibile considerare come prova della residenza presso il Comune di
SA nemmeno la circostanza che la raccomandata relativa all'atto di messa in mora
(per sua natura antecedente rispetto ad un eventuale giudizio di primo grado) sia stata ritirata
– come risulta dagli atti – dalla IG.ra , separata dal IG. e Controparte_4 Pt_1
residente ancora presso quella che era la loro casa coniugale, in via Monza, n. 22.
Dalla notifica dell'atto di messa in mora alla IG.ra , infatti, non è possibile desumere CP_4
la correttezza del procedimento notificatorio relativo al processo civile instaurato a carico del
IG. in quanto si farebbe desumere la circostanza della conoscenza/conoscibilità della Pt_1
sussistenza di un (per altro, futuro) giudizio a suo carico, dall'aver consegnato l'atto di messa in mora ad una persona che non presenta con il primo più alcun collegamento. In mancanza di affermazioni di senso contrario, infatti, questa Corte non può che prendere in considerazione i soli elementi oggettivi che emergono dagli atti e concernenti: 1) il fatto che, a far data alla data di spedizione (28.05.2013) e a far data alla data di consegna (29.05.2013) dell'atto di messa in mora, il fosse già emigrato verso il Comune di Caserta;
2) il fatto Pt_1
che, in data 11.10.2011, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avesse omologato la separazione consensuale tra il IG. e la IG.ra . Parte_1 Controparte_4
Infine, data la non rilevanza delle documentazioni che asseritamente confermerebbero la residenza del nel Comune di SA, privo di pregio è anche il riferimento al Pt_1
7 certificato storico di residenza prodotto da parte appellata che, a contrario, confermerebbe proprio come nel lasso temporale rilevante ai fini del processo (così come sopra esposto), il fosse già residente presso altro Comune. Pt_1
Correttamente individuato l'indirizzo di residenza del al momento della pendenza del Pt_1
processo nel e superate le argomentazioni contrarie di parte appellata, Controparte_5
occorre fare applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui i vizi che attengono al luogo di notificazione dell'atto di citazione determinano la nullità della stessa (Cass. SU, Sent. 14916 del 2016) con conseguente nullità di tutti gli atti del processo e, a cascata, della sentenza impugnata nel presente giudizio.
Infine, rientrando la nullità della notificazione dell'atto di citazione tra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., la causa non può essere in questa sede ulteriormente trattata nel merito.
Essendo, infatti, un'ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado prevista dall'art. 354, primo comma, c.p.c., prive di pregio sono le richieste di parte appellata circa l'esigenza di procedere alla rinnovazione degli atti nulli, trovando la stessa fondamento solo al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate dalla citata disposizione. (Cass. n. 30969/2023;
Cass. n. 11219/2021; Cass. n. 21219/2016).
Gli altri motivi risultano assorbiti.
Spese processuali
Le spese processuali – da liquidare anche in caso di rimessione della causa al primo giudice
(Cass. Sez. III, n. 10794 del 2025) – vanno poste a carico della parte soccombente nel presente giudizio, cioè il IG. . Controparte_1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
8 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Alle spese così determinate va poi aggiunta la somma dovuta a titolo di spese vive, quantificate in euro € 382,50 (€ 355,5, a titolo di contributo unificato + € 27,00, a titolo di spese fisse).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 967 del 2023 emessa in data 10 marzo 2023, così provvede:
• in accoglimento del primo motivo di appello (assorbiti i successivi) dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione con conseguente nullità della sentenza impugnata;
• rimette la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.;
• condanna la parte soccombente nel presente giudizio, il IG. Persona_1
, al pagamento in favore del IG. , delle spese e competenze
[...] Parte_1
del giudizio di revocazione pari ad € 382,50 per spese vive, ed € 5809,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Bruno Giannico che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, Napoli, 30 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dr. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione della Dott.ssa
ED Ponticelli – Magistrato ordinario in tirocinio (MOT).
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