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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/07/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2307 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA PASSO SAN BERNARDINO,124 83036 MIRABELLA ECLANO presso lo studio dell'Avv.ANGELO FIORE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
INAIL SEDE LEGALE ROMA, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PARRELLA SERGIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA IANNACCONE C/O 83100 CP_1
AVELLINO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/05/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. esponendo di aver riportato, a seguito dello svolgimento di attività lavorativa di parrucchiere,
“sindrome del tunnel carpale bilaterale, ernie discali cervicali ed ernie discali lombari L4-L5 ed L5- S1”; che presentava domanda amministrativa, rigettata dapprima per mancanza di nesso causale e, successivamente, con riconoscimento del 3%, al di sotto della soglia indennizzabile. Concludeva chiedendo “In via principale, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, accertare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall'INAIL, ex
1 D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, dichiarare, che il sig. ha Parte_2 diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado di menomazione complessivo del 15%; 2) Per l'effetto, condannare l'INAIL, in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento della somma di € 27.767,41 corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 15%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
3) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ente convenuto, voglia l'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall'INAIL, ex D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, per l'effetto, condannare l'Inail, in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, in ogni caso non inferiore al 6%, anche a mezzo di disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Regolarmente costituitasi l'I.N.A.I.L. si opponeva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente, quanto al rileivo sollevato da INAIL nelle note e relativo al difetto di comunicazione della boza di relazione al difensore dell'Ente, in allegato alla relazione vi è prova dell'invio della bozza a mezzo PEC, all'indirizzo in Email_1 data 14.04.2025. Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico, “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.
2 Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che la patologia sindrome del tunnel carpale bilaterale, complesso menomativo già riconosciuto dall'INAIL come dipendente dal servizio ma quantificato nella misura del 3% con Provvedimento INAIL del 4.12.2023, è in rapporto causale con l'attività lavorativa e determina un danno biologico in misura del 6%, in analogia e proporzione al Cod. 163 della tabella delle menomazioni allegate al Dlgs 38/2000, a far data 25.1.2024 . La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Né può dirsi che tale domanda non fosse stata formulata in ricorso, come smentito dalle conclusioni riportate nello svolgimento del processo. Tanto premesso il ricorso va accolto con condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti pari al 6% oltre interessi legali . Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell'I.N.A.I.L., così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la dipendenza
3 della patologia dall'attività lavorativa e condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti pari al 6% oltre interessi legali a decorrere dal 25.01.2024 e fino al soddisfo;
2) condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €1.312 oltre rimborso forf. 15%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU.
Così deciso in Benevento il 15.07.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti) 4
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2307 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA PASSO SAN BERNARDINO,124 83036 MIRABELLA ECLANO presso lo studio dell'Avv.ANGELO FIORE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
INAIL SEDE LEGALE ROMA, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PARRELLA SERGIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA IANNACCONE C/O 83100 CP_1
AVELLINO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/05/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. esponendo di aver riportato, a seguito dello svolgimento di attività lavorativa di parrucchiere,
“sindrome del tunnel carpale bilaterale, ernie discali cervicali ed ernie discali lombari L4-L5 ed L5- S1”; che presentava domanda amministrativa, rigettata dapprima per mancanza di nesso causale e, successivamente, con riconoscimento del 3%, al di sotto della soglia indennizzabile. Concludeva chiedendo “In via principale, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, accertare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall'INAIL, ex
1 D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, dichiarare, che il sig. ha Parte_2 diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado di menomazione complessivo del 15%; 2) Per l'effetto, condannare l'INAIL, in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento della somma di € 27.767,41 corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 15%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
3) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ente convenuto, voglia l'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall'INAIL, ex D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, per l'effetto, condannare l'Inail, in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, in ogni caso non inferiore al 6%, anche a mezzo di disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Regolarmente costituitasi l'I.N.A.I.L. si opponeva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente, quanto al rileivo sollevato da INAIL nelle note e relativo al difetto di comunicazione della boza di relazione al difensore dell'Ente, in allegato alla relazione vi è prova dell'invio della bozza a mezzo PEC, all'indirizzo in Email_1 data 14.04.2025. Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico, “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.
2 Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che la patologia sindrome del tunnel carpale bilaterale, complesso menomativo già riconosciuto dall'INAIL come dipendente dal servizio ma quantificato nella misura del 3% con Provvedimento INAIL del 4.12.2023, è in rapporto causale con l'attività lavorativa e determina un danno biologico in misura del 6%, in analogia e proporzione al Cod. 163 della tabella delle menomazioni allegate al Dlgs 38/2000, a far data 25.1.2024 . La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Né può dirsi che tale domanda non fosse stata formulata in ricorso, come smentito dalle conclusioni riportate nello svolgimento del processo. Tanto premesso il ricorso va accolto con condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti pari al 6% oltre interessi legali . Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell'I.N.A.I.L., così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la dipendenza
3 della patologia dall'attività lavorativa e condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti pari al 6% oltre interessi legali a decorrere dal 25.01.2024 e fino al soddisfo;
2) condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €1.312 oltre rimborso forf. 15%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU.
Così deciso in Benevento il 15.07.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti) 4
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