Articolo 8 della Legge 17 dicembre 1949, n. 905
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 gennaio 1950
Art. 8.
Al sottoscrittore mediante titoli al portatore indicati nel precedente art. 5 sono consegnati, all'atto della sottoscrizione, a mezzo dei partecipanti al Consorzio, titoli provvisori per i quali e' ammessa la procedura di ammortamento.
La consegna dei titoli definitivi sara' effettuata su presentazione dei titoli provvisori presso la Sezione di tesoreria emittente.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1950