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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/08/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. 140/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa NA GO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 140/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marietta De Rango;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Francesca S. Giordano;
appellato
e
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_2 tempore;
appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2533/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 29.11.2018, avente ad oggetto azione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado, reiterate in sede di precisazione conclusioni in primo grado nonché nella presente sede, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta, produzione e conclusione, accogliere l'appello proposto e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto e comunque, dichiarare ed accertare, come da conclusioni proposte nella memoria di prime cure, l'inadempimento delle parti avverse o comunque il loro comportamento contrario alle norme di legge e conseguentemente:
1. accertarne e dichiararne la responsabilità in ordine alla mancata conclusione dei contatti di vendita e di locazione relativi all'immobile per cui è causa;
2. condannare gli originari attori in solido o, subordinatamente, secondo le singole responsabilità, al risarcimento dei danni in favore di parte appellante, da determinarsi secondo le risultanze istruttorie e comunque anche in via equitativa;
3. dichiarare in ogni caso il diritto dell'esponente a trattenere le somme ricevute per i lavori realizzati sull'immobile per cui è causa. Con interessi e rivalutazione. Con il favore delle spese ed onorari, da distrarsi, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, anche in modifica della condanna alle spese contenuta nella decisione di prime cure”.
Per Gullà: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e reietta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere: in via preliminare:
(I) dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 2533/2018, resa nel procedimento RG 4650/2014 tribunale di Cosenza, per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; (II) nel merito: a) rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla Parte_1 confermando sentenza n. 2533/2018 pubbl. il 29.11.2018, pronunciata dal Tribunale di Cosenza – Sez. I Civile – G.I. Dott. Massimo Lento, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
b) respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante per i motivi esposti in narrativa;
(III) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. in proprio e la in persona dei legali CP_2 CP_1 rappresentanti e , convenivano, innanzi al Tribunale CP_2 CP_3 di Cosenza, la rappresentando che: unitamente ad Parte_1 CP_2
, con cui avrebbe costituito la Società aveva avviato nel CP_3 CP_1 giugno 2013 la ricerca di immobile da adibire a centro fitness intrattenendo trattative con i soci della per la concessione in locazione di un immobile di circa Parte_1
1200 mq;
nel corso delle trattative venivano effettuati versamenti in acconto a titolo di caparra ed ulteriori versamenti richiesti dalla per l'esecuzione dei lavori Parte_1 necessari per rendere l'immobile idoneo agli scopi indicati;
le trattative proseguivano per la stipula di un contratto di compravendita e con il versamento di ulteriori acconti da detrarre dal prezzo dovuto;
nel dicembre 2013, dopo aver effettuato versamenti per € 127.192,00, il inviava diffida per la formalizzazione del contratto CP_2 preliminare di compravendita;
su istanza della , che aveva comunicato Pt_3
l'impossibilità di consegnare i locali per la necessità di disporre di tempo per ultimare i lavori, la trattativa tornava all'opzione iniziale con conseguenti scambi di nuove bozze per l'individuazione definitiva del contratto;
l'appuntamento fissato per il
16.4.2014 per la stipula del contratto di locazione andava deserto per la mancata comparizione dei rappresentanti di Sulla base delle suddette circostanze, Parte_1 parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare che per conto e CP_2 nell'interesse della società aveva effettuato versamenti in favore della CP_1 per un importo complessivo di euro 127.192,00, di accertare che la Parte_1 Pt_1
[... aveva esercitato un ingiustificato recesso dalle trattative e di dichiarare che i pagamenti effettuati erano indebiti essendo venuta meno la ragione giustificatrice, chiedendo di condannare la pagamento della somma di euro 127.192 Parte_1 detenuta “sine titulo” ed al risarcimento dei danni provocati, quantificati in euro
12.433,32 pari all'importo delle spese sostenute per i lavori effettuati all'interno dell'immobile di proprietà della e, in via gradata, di accertare e dichiarare Parte_1
l'ingiustificato arricchimento per l'importo di euro 127.192 e di euro 12.433,32 e di condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento da quantificarsi in euro 139.625,32.
La costituitasi in giudizio, contestava la ricostruzione di parte avversa Parte_1 sostenendo che: con mail del 21 luglio 2013 il prospettava la locazione con CP_2 opzione di vendita non chiarendo a chi dovesse intestare il bene;
l'attore chiedeva di iniziare i lavori di modificazione dell'immobile versando un primo acconto in data
22 luglio 2014; il contratto non veniva concluso perché il mutando l'iniziale CP_2 decisione, si orientava verso la stipula di un contratto di vendita sin da settembre
2013; venivano versati ulteriori acconti nell'attesa della costituzione della società che avrebbe dovuto concludere l'acquisto e per l'istruttoria della pratica di leasing che veniva affidata all' a seguito del rifiuto della madre del di prestare CP_4 CP_2 la fideiussione richiesta dall'istituto di credito per concludere la pratica, l'attore si trovava nell'impossibilità di perfezionare il leasing chiedendo alla controparte di trovare una soluzione con altra banca;
il con mail del 17 dicembre 2013, CP_2 imponeva una serie di termini mai concordati e pretendeva la vendita dell'immobile finito e rifinito il 10 gennaio 2014; il essendo nell'impossibilità di acquistare, CP_2 chiedeva la cortesia di ritornare alla trattativa per la locazione dell'immobile; la convenuta si vedeva costretta a rifiutare la vendita in favore di un terzo che aveva offerto la disponibilità ad acquistare l'immobile per la somma di euro 2.650.000,00; nell'aprile 2014, dopo una serie di trattative tra i legali, si perveniva alla stesura definitiva della bozza che doveva essere sottoposta all'approvazione ed alla firma dell'amministratore della l'immobile era pronto per la consegna mancando Parte_1 di elementi assolutamente trascurabili;
la aveva trovato nuovi acquirenti in Parte_1
e ; la bozza del contratto definitivo non veniva firmato Persona_1 CP_5 dall'amministratore della perché la bozza della garanzia non rispondeva agli Pt_1 standard previsti dal contratto e gli attori interrompevano ogni trattativa. Sulla base delle considerazioni su indicate parte convenuta deduceva che la mancata vendita era imputabile alla precedente trattativa con il che, non avendo ottenuto il CP_2 finanziamento, aveva rifiutato l'acquisto e concludeva chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la responsabilità in ordine alla mancata conclusione dei contratti di vendita e di locazione e di condannare gli attori in solido,
o, subordinatamente, secondo le singole responsabilità, al risarcimento dei danni da determinarsi secondo le risultanze istruttorie o in via equitativa, nonché di dichiarare il diritto della parte convenuta a trattenere le somme ricevute per i lavori realizzati sull'immobile in controversia.
Espletate le prove testimoniali richieste dalle parti, con sentenza n. 2533/2018 il
Tribunale così statuiva: “rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Pt_1
[...
in accoglimento della domanda principale di parte attrice, condanna la Pt_1 [... alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di euro 127.192,00 oltre interessi al taso legale dalla domanda. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio, comprese quelle della fase cautelare”.
Il giudice di primo grado, richiamate le dichiarazioni rese dai testi escussi, riteneva che dal quadro complessivo delle stesse fosse emerso che: le trattative risultavano essere state particolarmente complesse con mutamento dell'oggetto del contratto da sottoscrivere (vendita, locazione-leasing con prelazione di acquisto); le parti avevano raggiunto un sostanziale accordo tale da condurre ad un incontro per la sottoscrizione del contratto presso lo studio dell'avvocato D'Alessandro che assisteva la;
le garanzie in ordine al pagamento del corrispettivo che Pt_1 risultavano essere state richieste nel corso delle trattative, erano state oggetto di ulteriore richiesta di modifica. Riteneva, quindi, che le trattative si fossero arenate a causa dell'ulteriore specificazione delle garanzie richieste dalla al fine di Pt_1 tutelare la corretta erogazione del credito e per la richiesta di eliminare la clausola che consentiva la prelazione di acquisto in favore della “The one”.
Passando ad esaminare per ragioni di priorità logica la domanda riconvenzionale proposta dalla diretta al riconoscimento della responsabilità degli attori per Pt_1
l'interruzione delle trattative ed alla conseguente richiesta risarcitoria, il Tribunale osservava che le trattative, in fase di avanzata definizione, essendo stato fissato un incontro presso lo studio dell'avvocato D'Alessandro per la sottoscrizione dell'accordo, non erano proseguite per la mancata fornitura delle garanzie e per le ulteriori richieste di parte convenuta nonchè per la divergenza sulla esclusione della clausola che consentiva la prelazione nell'acquisto dell'immobile e che, se era pur vero che le difficoltà di reperire validi finanziamenti avevano indotto il a CP_2 modificare nel corso delle trattative l'oggetto del contratto, era altrettanto vero che la disponibilità offerta dalla di rivedere le opzioni prospettate dimostrava il Pt_1 reciproco affidamento manifestato dalle parti sulla conclusione del contratto e non poteva ritenersi che l'interruzione fosse dovuta ad un comportamento ingiustificato del poichè l'esclusione della prelazione nell'acquisto dell'immobile non era CP_2 inizialmente prevista ma era sopravvenuta, soprattutto per la volontà di un socio della che richiedeva ulteriori e più specifiche nonché stringenti garanzie. Tali Pt_1 richieste, provenienti dalla stessa , escludevano, quindi, che si fosse ingenerato Pt_1 nella convenuta il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Il
Tribunale riteneva, quindi, che non potesse essere configurata alcuna responsabilità precontrattuale per l'interruzione delle trattative in capo agli attori, con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla . Pt_1
Passando ad esaminare la richiesta di condanna avanzata dagli attori, fondata non già sulla responsabilità precontrattuale della convenuta ma sulla mancanza di giustificazione causale della attribuzione delle somme versate in anticipo per l'esecuzione dei lavori sull'immobile oggetto di trattative, il giudice di primo grado rilevava che non essendo stato raggiunto un accordo, il versamento delle somme di denaro, sostanzialmente riconosciuto dalla , risultava indebito in quanto non Pt_1 più imputabile all'acconto sul corrispettivo del contratto non più stipulato e che la convenuta doveva essere condannata alla restituzione della somma di euro
127.192,00, ricevuta sine titulo, oltre interessi legali dalla domanda.
Rigettava, invece, l'ulteriore domanda risarcitoria in quanto non provata.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'08.01.2019, la sulla base dei seguenti motivi: 1) Violazione della Parte_1 disciplina relativa alla prova testimoniale (violazione degli artt. 2697 e 2735 c.c., e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.). Assumeva l'appellante che il giudice avrebbe fondato il suo convincimento su dichiarazioni erroneamente ritenute convergenti e comunque nulle in quanto de relato actoris;
2) Violazione della disciplina relativa alla responsabilità precontrattuale ed ai principi di correttezza e buona fede (artt. 2
Cost. e 1175, 1322, 1337 e 1375 cc.). La sentenza giungeva al convincimento per cui l'interruzione delle trattative fosse dovuta a fatto della che avrebbe introdotto, Pt_1 dopo la firma della proposta di contratto di locazione da parte della CP_1 nell'aprile 2014, due elementi nuovi cioè la richiesta del riconoscimento della non operatività del diritto di prelazione della in ipotesi di acquisto da parte CP_1 di un socio della e la pretesa di nuove e più stringenti garanzie ma tale CP_6 ricostruzione non rispondeva ai fatti ed alle prove e, per di più, dipendeva da un preliminare errore nella prospettiva giuridica;
3) Violazione delle norme sull'ammissione e valutazione della prova orale;
travisamento del fatto ed omessa analisi della prova documentale e delle risultanze processuali derivanti dal principio di non contestazione in relazione alla prova per testi. Mancata applicazione del principio di vicinanza della prova (violazione degli art. 2721 e ss. e 2730 e ss. cc e
115 cpc). Secondo l'appellante sarebbe mancata la valutazione preliminare dell'ammissibilità della prova orale di controparte a fronte della copiosa documentazione allegata agli atti di causa dalla e consistente in un contratto Pt_1 firmato dalla (con valore confessorio e quindi di prova legale quanto ai CP_1 fatti in esso rappresentati), ed in mail e pec, per giunta non contestate con gli effetti previsti dall'art. 115 cpc;
sarebbe del tutto mancata la motivazione sull'ammissione della prova orale rispetto ai parametri normativi richiamati;
sarebbe mancato del tutto qualsiasi confronto fra la prova documentale e la prova testimoniale, come emergeva chiaramente dalla motivazione della decisione, fondata esclusivamente sulla considerazione delle prove testimoniali degli avvocati delle parti;
era mancato il dovuto confronto fra la prova documentale acquisita e la prova orale, nonostante il carattere decisivo ed oggetto di ampia discussione della documentazione medesima
(pec, mail e contratto con relativi allegati firmato dalla . La sentenza CP_1 ometteva qualsiasi valutazione del contratto firmato dalla e si fondava sulla CP_1 testimonianza, inutilizzabile, degli avv.ti Trevisan e Passarelli. Inoltre, per il principio di vicinanza della prova, doveva essere parte avversa a dimostrare la propria capacità patrimoniale e la propria capacità di adempiere, cosa che era del tutto mancata. Sulla scorta dei predetti motivi formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa depositata in data 08.04.2019 si costituiva il quale CP_2 eccepiva in via preliminare la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.05.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa NA GO, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 14.04.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. § 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. I motivi di appello, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto tutti fondati su una supposta errata valutazione delle emergenze istruttorie, devono essere rigettati.
La lamenta innanzitutto il mancato rispetto, nella sentenza oggetto di Pt_1 gravame, delle norme poste a presidio della prova testimoniale. In particolare, rileva l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto che la aveva leso Pt_1
l'affidamento della controparte in pendenza delle trattative, pretendendo di introdurre in contratto elementi nuovi e che a tale conclusione sarebbe giunto sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, sia di parte attrice che convenuta, sostanzialmente convergenti sul punto. A parere dell'appellante, invece, tali testimonianze erano divergenti e si verterebbe, addirittura, in una ipotesi di nullità, con conseguente inutilizzabilità, della prova testimoniale degli avv.ti Trevisan e
Passarelli perché, a suo dire, de relato.
Invero, quanto al teste Trevisan, rileva il Collegio che dall'esame dei verbali riguardanti la sua deposizione emerge come lo stesso non abbia mai riferito alcunché de relato, avendo seguito la vicenda sin dal principio perché condivideva lo studio con il CP_2
Quanto al teste Passarelli, questi ha riferito di alcune circostanze apprese dal CP_2 ma inerenti solo a vicende antecedenti al suo intervento come legale, delle quali il teste ha parlato unicamente per chiarire come e quando fosse intervenuta, quale avvocato del nella vicenda, fatti e circostanze peraltro già documentalmente CP_2 provati in giudizio dallo scambio di e-mail e di bozze di contratto tra le parti.
Sugli aspetti principali sui quali l'attenzione del Giudice si è concentrata - e cioè, in particolare, l'inserimento di nuove condizioni in contratto da parte della - Pt_1
l'avv. Passarelli ha riferito per averne avuto cognizione diretta, avendo la stessa partecipato all'incontro previsto per la sottoscrizione del contratto, avvenuta poi da parte del solo legale rappresentante della Controparte_1
La sentenza impugnata riporta pedissequamente le dichiarazioni rese da ciascuno dei testi (cfr. pag.
5-7 della sentenza) e la lettura unitaria delle stesse avvalora la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure e cioè che le trattative si siano arenate a causa dell'ulteriore specificazione delle garanzie richieste dalla al Pt_1 fine di tutelare la corretta erogazione del credito e per la richiesta, sopravvenuta in sede di sottoscrizione del contratto, di eliminare la clausola che consentiva la prelazione di acquisto in favore della “The one”.
Né risponde al vero l'assunto dell'appellante secondo cui era mancata qualsiasi forma di garanzia da parte del Il teste D'Alessandro, che ha dichiarato di aver CP_2 seguito le trattative nell'interesse di , ha infatti riferito che la bozza di garanzia Pt_1 prodotta dal era stata ritenuta inidonea. CP_2
Avendo, dunque, la richiesto, solo dopo la stesura definitiva della bozza di Pt_1 contratto e la fissazione dell'incontro per la sua sottoscrizione, l'inserimento di una garanzia ulteriore rispetto a quella concordata fino ad allora, e di una prelazione sull'acquisto prima non prevista, il Tribunale ha correttamente escluso in capo agli attori la responsabilità precontrattuale per l'interruzione delle trattative, avendo condivisibilmente ritenuto che le richieste formulate dalla in limine, cioè il Pt_1 giorno della data fissata per la sottoscrizione del contratto definitivo, involgendo modifiche sostanziali rispetto al testo precedentemente concordato, escludevano che si fosse ingenerato nella convenuta odierna appellante il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, da essa ritenuto incompleto ed inidoneo. D'altra parte neppure può rimproverarsi al la mancata adesione alle richieste della CP_2 Pt_1 dal momento che esse riguardavano aspetti tutt'altro che marginali del complessivo assetto di interessi sotteso al contratto.
L'assunto dell'appellante secondo cui il avrebbe intavolato trattative in CP_2 assenza di capacità economica e che lo stesso avrebbe fatto affidamento sull'appoggio di un familiare per concludere l'affare, negatogli il quale non avrebbe avuto modo di condurre a termine l'operazione, non solo non è stato provato ma è smentito dal fatto che il durante le trattative ha versato circa € 130.000,00, così CP_2 dimostrando sia la propria capacità economica che la evidente possibilità di avere accesso al credito bancario.
Nessun rilievo può essere sul punto attribuito alla deposizione del sig. Tes_1
Le dichiarazioni dello stesso si appalesano, infatti, contraddittorie in quanto
[...] se da un lato egli ha riferito di aver personalmente trattato con il che le CP_2 trattative sono state svolte da lui e da e di aver definito la Persona_2 stesura definitiva della bozza di contratto, dall'altro ha detto di non ricordare i termini degli accordi indicati nella bozza. La stessa dichiarazione di “aver appreso informalmente dal Banco di Napoli..” priva di affidabilità la circostanza riferita.
In mancanza della stipulazione dell'accordo correttamente il giudice di prime cure ha escluso il diritto della di trattenere le somme versate dal quale Pt_1 CP_2 acconto sul corrispettivo del contratto.
Quanto alla fattura Fullone, per euro 25.140,00 relativa all'acquisto di arredi, il fatto che essa corrisponda all'ordine firmato dal del 29.8.2013 non modifica la CP_2 causa dell'esborso ricollegato alla futura stipulazione del contratto di locazione dell'immobile. Né peraltro vi è prova che il abbia mai conseguito la CP_2 disponibilità degli arredi de quibus.
Per tutte le considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Nei rapporti tra le parti costituite le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del
2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1 notificata l'08.01.2019, nei confronti di in persona Controparte_7 del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 2533/2018 del
Tribunale di Cosenza, pubblicata il 29.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese CP_2 del presente grado che liquida in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva;
c) nulla sulle spese nei rapporti con . CP_1
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa NA GO dott. Alberto Nicola Filardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa NA GO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 140/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marietta De Rango;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Francesca S. Giordano;
appellato
e
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_2 tempore;
appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2533/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 29.11.2018, avente ad oggetto azione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado, reiterate in sede di precisazione conclusioni in primo grado nonché nella presente sede, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta, produzione e conclusione, accogliere l'appello proposto e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto e comunque, dichiarare ed accertare, come da conclusioni proposte nella memoria di prime cure, l'inadempimento delle parti avverse o comunque il loro comportamento contrario alle norme di legge e conseguentemente:
1. accertarne e dichiararne la responsabilità in ordine alla mancata conclusione dei contatti di vendita e di locazione relativi all'immobile per cui è causa;
2. condannare gli originari attori in solido o, subordinatamente, secondo le singole responsabilità, al risarcimento dei danni in favore di parte appellante, da determinarsi secondo le risultanze istruttorie e comunque anche in via equitativa;
3. dichiarare in ogni caso il diritto dell'esponente a trattenere le somme ricevute per i lavori realizzati sull'immobile per cui è causa. Con interessi e rivalutazione. Con il favore delle spese ed onorari, da distrarsi, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, anche in modifica della condanna alle spese contenuta nella decisione di prime cure”.
Per Gullà: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e reietta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere: in via preliminare:
(I) dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 2533/2018, resa nel procedimento RG 4650/2014 tribunale di Cosenza, per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; (II) nel merito: a) rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla Parte_1 confermando sentenza n. 2533/2018 pubbl. il 29.11.2018, pronunciata dal Tribunale di Cosenza – Sez. I Civile – G.I. Dott. Massimo Lento, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
b) respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante per i motivi esposti in narrativa;
(III) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. in proprio e la in persona dei legali CP_2 CP_1 rappresentanti e , convenivano, innanzi al Tribunale CP_2 CP_3 di Cosenza, la rappresentando che: unitamente ad Parte_1 CP_2
, con cui avrebbe costituito la Società aveva avviato nel CP_3 CP_1 giugno 2013 la ricerca di immobile da adibire a centro fitness intrattenendo trattative con i soci della per la concessione in locazione di un immobile di circa Parte_1
1200 mq;
nel corso delle trattative venivano effettuati versamenti in acconto a titolo di caparra ed ulteriori versamenti richiesti dalla per l'esecuzione dei lavori Parte_1 necessari per rendere l'immobile idoneo agli scopi indicati;
le trattative proseguivano per la stipula di un contratto di compravendita e con il versamento di ulteriori acconti da detrarre dal prezzo dovuto;
nel dicembre 2013, dopo aver effettuato versamenti per € 127.192,00, il inviava diffida per la formalizzazione del contratto CP_2 preliminare di compravendita;
su istanza della , che aveva comunicato Pt_3
l'impossibilità di consegnare i locali per la necessità di disporre di tempo per ultimare i lavori, la trattativa tornava all'opzione iniziale con conseguenti scambi di nuove bozze per l'individuazione definitiva del contratto;
l'appuntamento fissato per il
16.4.2014 per la stipula del contratto di locazione andava deserto per la mancata comparizione dei rappresentanti di Sulla base delle suddette circostanze, Parte_1 parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare che per conto e CP_2 nell'interesse della società aveva effettuato versamenti in favore della CP_1 per un importo complessivo di euro 127.192,00, di accertare che la Parte_1 Pt_1
[... aveva esercitato un ingiustificato recesso dalle trattative e di dichiarare che i pagamenti effettuati erano indebiti essendo venuta meno la ragione giustificatrice, chiedendo di condannare la pagamento della somma di euro 127.192 Parte_1 detenuta “sine titulo” ed al risarcimento dei danni provocati, quantificati in euro
12.433,32 pari all'importo delle spese sostenute per i lavori effettuati all'interno dell'immobile di proprietà della e, in via gradata, di accertare e dichiarare Parte_1
l'ingiustificato arricchimento per l'importo di euro 127.192 e di euro 12.433,32 e di condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento da quantificarsi in euro 139.625,32.
La costituitasi in giudizio, contestava la ricostruzione di parte avversa Parte_1 sostenendo che: con mail del 21 luglio 2013 il prospettava la locazione con CP_2 opzione di vendita non chiarendo a chi dovesse intestare il bene;
l'attore chiedeva di iniziare i lavori di modificazione dell'immobile versando un primo acconto in data
22 luglio 2014; il contratto non veniva concluso perché il mutando l'iniziale CP_2 decisione, si orientava verso la stipula di un contratto di vendita sin da settembre
2013; venivano versati ulteriori acconti nell'attesa della costituzione della società che avrebbe dovuto concludere l'acquisto e per l'istruttoria della pratica di leasing che veniva affidata all' a seguito del rifiuto della madre del di prestare CP_4 CP_2 la fideiussione richiesta dall'istituto di credito per concludere la pratica, l'attore si trovava nell'impossibilità di perfezionare il leasing chiedendo alla controparte di trovare una soluzione con altra banca;
il con mail del 17 dicembre 2013, CP_2 imponeva una serie di termini mai concordati e pretendeva la vendita dell'immobile finito e rifinito il 10 gennaio 2014; il essendo nell'impossibilità di acquistare, CP_2 chiedeva la cortesia di ritornare alla trattativa per la locazione dell'immobile; la convenuta si vedeva costretta a rifiutare la vendita in favore di un terzo che aveva offerto la disponibilità ad acquistare l'immobile per la somma di euro 2.650.000,00; nell'aprile 2014, dopo una serie di trattative tra i legali, si perveniva alla stesura definitiva della bozza che doveva essere sottoposta all'approvazione ed alla firma dell'amministratore della l'immobile era pronto per la consegna mancando Parte_1 di elementi assolutamente trascurabili;
la aveva trovato nuovi acquirenti in Parte_1
e ; la bozza del contratto definitivo non veniva firmato Persona_1 CP_5 dall'amministratore della perché la bozza della garanzia non rispondeva agli Pt_1 standard previsti dal contratto e gli attori interrompevano ogni trattativa. Sulla base delle considerazioni su indicate parte convenuta deduceva che la mancata vendita era imputabile alla precedente trattativa con il che, non avendo ottenuto il CP_2 finanziamento, aveva rifiutato l'acquisto e concludeva chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la responsabilità in ordine alla mancata conclusione dei contratti di vendita e di locazione e di condannare gli attori in solido,
o, subordinatamente, secondo le singole responsabilità, al risarcimento dei danni da determinarsi secondo le risultanze istruttorie o in via equitativa, nonché di dichiarare il diritto della parte convenuta a trattenere le somme ricevute per i lavori realizzati sull'immobile in controversia.
Espletate le prove testimoniali richieste dalle parti, con sentenza n. 2533/2018 il
Tribunale così statuiva: “rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Pt_1
[...
in accoglimento della domanda principale di parte attrice, condanna la Pt_1 [... alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di euro 127.192,00 oltre interessi al taso legale dalla domanda. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio, comprese quelle della fase cautelare”.
Il giudice di primo grado, richiamate le dichiarazioni rese dai testi escussi, riteneva che dal quadro complessivo delle stesse fosse emerso che: le trattative risultavano essere state particolarmente complesse con mutamento dell'oggetto del contratto da sottoscrivere (vendita, locazione-leasing con prelazione di acquisto); le parti avevano raggiunto un sostanziale accordo tale da condurre ad un incontro per la sottoscrizione del contratto presso lo studio dell'avvocato D'Alessandro che assisteva la;
le garanzie in ordine al pagamento del corrispettivo che Pt_1 risultavano essere state richieste nel corso delle trattative, erano state oggetto di ulteriore richiesta di modifica. Riteneva, quindi, che le trattative si fossero arenate a causa dell'ulteriore specificazione delle garanzie richieste dalla al fine di Pt_1 tutelare la corretta erogazione del credito e per la richiesta di eliminare la clausola che consentiva la prelazione di acquisto in favore della “The one”.
Passando ad esaminare per ragioni di priorità logica la domanda riconvenzionale proposta dalla diretta al riconoscimento della responsabilità degli attori per Pt_1
l'interruzione delle trattative ed alla conseguente richiesta risarcitoria, il Tribunale osservava che le trattative, in fase di avanzata definizione, essendo stato fissato un incontro presso lo studio dell'avvocato D'Alessandro per la sottoscrizione dell'accordo, non erano proseguite per la mancata fornitura delle garanzie e per le ulteriori richieste di parte convenuta nonchè per la divergenza sulla esclusione della clausola che consentiva la prelazione nell'acquisto dell'immobile e che, se era pur vero che le difficoltà di reperire validi finanziamenti avevano indotto il a CP_2 modificare nel corso delle trattative l'oggetto del contratto, era altrettanto vero che la disponibilità offerta dalla di rivedere le opzioni prospettate dimostrava il Pt_1 reciproco affidamento manifestato dalle parti sulla conclusione del contratto e non poteva ritenersi che l'interruzione fosse dovuta ad un comportamento ingiustificato del poichè l'esclusione della prelazione nell'acquisto dell'immobile non era CP_2 inizialmente prevista ma era sopravvenuta, soprattutto per la volontà di un socio della che richiedeva ulteriori e più specifiche nonché stringenti garanzie. Tali Pt_1 richieste, provenienti dalla stessa , escludevano, quindi, che si fosse ingenerato Pt_1 nella convenuta il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Il
Tribunale riteneva, quindi, che non potesse essere configurata alcuna responsabilità precontrattuale per l'interruzione delle trattative in capo agli attori, con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla . Pt_1
Passando ad esaminare la richiesta di condanna avanzata dagli attori, fondata non già sulla responsabilità precontrattuale della convenuta ma sulla mancanza di giustificazione causale della attribuzione delle somme versate in anticipo per l'esecuzione dei lavori sull'immobile oggetto di trattative, il giudice di primo grado rilevava che non essendo stato raggiunto un accordo, il versamento delle somme di denaro, sostanzialmente riconosciuto dalla , risultava indebito in quanto non Pt_1 più imputabile all'acconto sul corrispettivo del contratto non più stipulato e che la convenuta doveva essere condannata alla restituzione della somma di euro
127.192,00, ricevuta sine titulo, oltre interessi legali dalla domanda.
Rigettava, invece, l'ulteriore domanda risarcitoria in quanto non provata.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'08.01.2019, la sulla base dei seguenti motivi: 1) Violazione della Parte_1 disciplina relativa alla prova testimoniale (violazione degli artt. 2697 e 2735 c.c., e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.). Assumeva l'appellante che il giudice avrebbe fondato il suo convincimento su dichiarazioni erroneamente ritenute convergenti e comunque nulle in quanto de relato actoris;
2) Violazione della disciplina relativa alla responsabilità precontrattuale ed ai principi di correttezza e buona fede (artt. 2
Cost. e 1175, 1322, 1337 e 1375 cc.). La sentenza giungeva al convincimento per cui l'interruzione delle trattative fosse dovuta a fatto della che avrebbe introdotto, Pt_1 dopo la firma della proposta di contratto di locazione da parte della CP_1 nell'aprile 2014, due elementi nuovi cioè la richiesta del riconoscimento della non operatività del diritto di prelazione della in ipotesi di acquisto da parte CP_1 di un socio della e la pretesa di nuove e più stringenti garanzie ma tale CP_6 ricostruzione non rispondeva ai fatti ed alle prove e, per di più, dipendeva da un preliminare errore nella prospettiva giuridica;
3) Violazione delle norme sull'ammissione e valutazione della prova orale;
travisamento del fatto ed omessa analisi della prova documentale e delle risultanze processuali derivanti dal principio di non contestazione in relazione alla prova per testi. Mancata applicazione del principio di vicinanza della prova (violazione degli art. 2721 e ss. e 2730 e ss. cc e
115 cpc). Secondo l'appellante sarebbe mancata la valutazione preliminare dell'ammissibilità della prova orale di controparte a fronte della copiosa documentazione allegata agli atti di causa dalla e consistente in un contratto Pt_1 firmato dalla (con valore confessorio e quindi di prova legale quanto ai CP_1 fatti in esso rappresentati), ed in mail e pec, per giunta non contestate con gli effetti previsti dall'art. 115 cpc;
sarebbe del tutto mancata la motivazione sull'ammissione della prova orale rispetto ai parametri normativi richiamati;
sarebbe mancato del tutto qualsiasi confronto fra la prova documentale e la prova testimoniale, come emergeva chiaramente dalla motivazione della decisione, fondata esclusivamente sulla considerazione delle prove testimoniali degli avvocati delle parti;
era mancato il dovuto confronto fra la prova documentale acquisita e la prova orale, nonostante il carattere decisivo ed oggetto di ampia discussione della documentazione medesima
(pec, mail e contratto con relativi allegati firmato dalla . La sentenza CP_1 ometteva qualsiasi valutazione del contratto firmato dalla e si fondava sulla CP_1 testimonianza, inutilizzabile, degli avv.ti Trevisan e Passarelli. Inoltre, per il principio di vicinanza della prova, doveva essere parte avversa a dimostrare la propria capacità patrimoniale e la propria capacità di adempiere, cosa che era del tutto mancata. Sulla scorta dei predetti motivi formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa depositata in data 08.04.2019 si costituiva il quale CP_2 eccepiva in via preliminare la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.05.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa NA GO, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 14.04.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. § 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. I motivi di appello, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto tutti fondati su una supposta errata valutazione delle emergenze istruttorie, devono essere rigettati.
La lamenta innanzitutto il mancato rispetto, nella sentenza oggetto di Pt_1 gravame, delle norme poste a presidio della prova testimoniale. In particolare, rileva l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto che la aveva leso Pt_1
l'affidamento della controparte in pendenza delle trattative, pretendendo di introdurre in contratto elementi nuovi e che a tale conclusione sarebbe giunto sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, sia di parte attrice che convenuta, sostanzialmente convergenti sul punto. A parere dell'appellante, invece, tali testimonianze erano divergenti e si verterebbe, addirittura, in una ipotesi di nullità, con conseguente inutilizzabilità, della prova testimoniale degli avv.ti Trevisan e
Passarelli perché, a suo dire, de relato.
Invero, quanto al teste Trevisan, rileva il Collegio che dall'esame dei verbali riguardanti la sua deposizione emerge come lo stesso non abbia mai riferito alcunché de relato, avendo seguito la vicenda sin dal principio perché condivideva lo studio con il CP_2
Quanto al teste Passarelli, questi ha riferito di alcune circostanze apprese dal CP_2 ma inerenti solo a vicende antecedenti al suo intervento come legale, delle quali il teste ha parlato unicamente per chiarire come e quando fosse intervenuta, quale avvocato del nella vicenda, fatti e circostanze peraltro già documentalmente CP_2 provati in giudizio dallo scambio di e-mail e di bozze di contratto tra le parti.
Sugli aspetti principali sui quali l'attenzione del Giudice si è concentrata - e cioè, in particolare, l'inserimento di nuove condizioni in contratto da parte della - Pt_1
l'avv. Passarelli ha riferito per averne avuto cognizione diretta, avendo la stessa partecipato all'incontro previsto per la sottoscrizione del contratto, avvenuta poi da parte del solo legale rappresentante della Controparte_1
La sentenza impugnata riporta pedissequamente le dichiarazioni rese da ciascuno dei testi (cfr. pag.
5-7 della sentenza) e la lettura unitaria delle stesse avvalora la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure e cioè che le trattative si siano arenate a causa dell'ulteriore specificazione delle garanzie richieste dalla al Pt_1 fine di tutelare la corretta erogazione del credito e per la richiesta, sopravvenuta in sede di sottoscrizione del contratto, di eliminare la clausola che consentiva la prelazione di acquisto in favore della “The one”.
Né risponde al vero l'assunto dell'appellante secondo cui era mancata qualsiasi forma di garanzia da parte del Il teste D'Alessandro, che ha dichiarato di aver CP_2 seguito le trattative nell'interesse di , ha infatti riferito che la bozza di garanzia Pt_1 prodotta dal era stata ritenuta inidonea. CP_2
Avendo, dunque, la richiesto, solo dopo la stesura definitiva della bozza di Pt_1 contratto e la fissazione dell'incontro per la sua sottoscrizione, l'inserimento di una garanzia ulteriore rispetto a quella concordata fino ad allora, e di una prelazione sull'acquisto prima non prevista, il Tribunale ha correttamente escluso in capo agli attori la responsabilità precontrattuale per l'interruzione delle trattative, avendo condivisibilmente ritenuto che le richieste formulate dalla in limine, cioè il Pt_1 giorno della data fissata per la sottoscrizione del contratto definitivo, involgendo modifiche sostanziali rispetto al testo precedentemente concordato, escludevano che si fosse ingenerato nella convenuta odierna appellante il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, da essa ritenuto incompleto ed inidoneo. D'altra parte neppure può rimproverarsi al la mancata adesione alle richieste della CP_2 Pt_1 dal momento che esse riguardavano aspetti tutt'altro che marginali del complessivo assetto di interessi sotteso al contratto.
L'assunto dell'appellante secondo cui il avrebbe intavolato trattative in CP_2 assenza di capacità economica e che lo stesso avrebbe fatto affidamento sull'appoggio di un familiare per concludere l'affare, negatogli il quale non avrebbe avuto modo di condurre a termine l'operazione, non solo non è stato provato ma è smentito dal fatto che il durante le trattative ha versato circa € 130.000,00, così CP_2 dimostrando sia la propria capacità economica che la evidente possibilità di avere accesso al credito bancario.
Nessun rilievo può essere sul punto attribuito alla deposizione del sig. Tes_1
Le dichiarazioni dello stesso si appalesano, infatti, contraddittorie in quanto
[...] se da un lato egli ha riferito di aver personalmente trattato con il che le CP_2 trattative sono state svolte da lui e da e di aver definito la Persona_2 stesura definitiva della bozza di contratto, dall'altro ha detto di non ricordare i termini degli accordi indicati nella bozza. La stessa dichiarazione di “aver appreso informalmente dal Banco di Napoli..” priva di affidabilità la circostanza riferita.
In mancanza della stipulazione dell'accordo correttamente il giudice di prime cure ha escluso il diritto della di trattenere le somme versate dal quale Pt_1 CP_2 acconto sul corrispettivo del contratto.
Quanto alla fattura Fullone, per euro 25.140,00 relativa all'acquisto di arredi, il fatto che essa corrisponda all'ordine firmato dal del 29.8.2013 non modifica la CP_2 causa dell'esborso ricollegato alla futura stipulazione del contratto di locazione dell'immobile. Né peraltro vi è prova che il abbia mai conseguito la CP_2 disponibilità degli arredi de quibus.
Per tutte le considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Nei rapporti tra le parti costituite le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del
2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1 notificata l'08.01.2019, nei confronti di in persona Controparte_7 del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 2533/2018 del
Tribunale di Cosenza, pubblicata il 29.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese CP_2 del presente grado che liquida in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva;
c) nulla sulle spese nei rapporti con . CP_1
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa NA GO dott. Alberto Nicola Filardo