Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17197/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. ti GAMBA PAOLO LORENZO e CIMINI Parte_1 C.F._1
MARIAPIA)
e
(avv.ti GAMBA PAOLO LORENZO e CIMINI MARIAPIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
3/2/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sarà assegnata in godimento alla signora proprietaria esclusiva dell'immobile, che Parte_1 continuerà a viverci con le figlie, mentre il signor si trasferirà a vivere in un bilocale al piano terra dello Parte_2 stabile in cui si trova la casa coniugale;
3) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento per le figlie la somma mensile di euro 200,00 per ciascuna figlia, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti si faranno carico del pagamento del 50% delle spese che si renderanno necessarie per le figlie, ivi compresa la rata del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura per le figlie, fino alla loro completa indipendenza economica secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e che qui si riporta. Il rimborso della spesa straordinaria sostenuta da un genitore avverrà, da parte dell'altro genitore, entro quindici giorni dalla produzione dei giustificativi di spesa, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo delle spese fosse consistente, potrà chiedere all'altro il
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IV) ticket sanitari - visite allergologiche;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
II) cure termali e fisioterapiche, III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione A) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici: II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico, mensa;
B) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi dì recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi di istruzione e vacanze.
4) i ricorrenti concordano che l'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla madre signora
[...]
. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/09/1991, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Poncarale (BS) (atto n. 18, parte II, serie A, anno 1991) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 23/3/2000) ed (21/6/2005) entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge anche nell'interesse della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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