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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1633/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
(CF: , residente in [...]
Bari,n.8 ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Vincenzo Pigliacelli, n.1, presso lo studio del suo procuratore Avv. Cinzia Tempera
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Majorano, e Piera Di Sante, giusta procura generale alle liti rilasciata dal dr. , domiciliata in Teramo alla via Controparte_2
Francesco Franchi n. 37.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE, come da note ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10.6.2025: “ Il sottoscritto procuratore, nell'interesse del proprio assistito, , si riporta ai propri scritti difensivi impugnando e Parte_1 contestando tutto quanto riportato nell'atto di costituzione dell'Istituto e nei successivi scritti.
La CTU svolta, ha confermato la presenza della M.P. richiesta e, pertanto, nel fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dr. che ha riconosciuto al Persona_1 ricorrente: “….omissis… la seguente malattia professionale: sindrome da conflitto spalla dx e sx con tendinopatia bilaterale. Sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000, la Malattia Professionale riscontrata al
Signor esprime un danno biologico complessivo quantificabile Parte_1
nella misura del 5% con decorrenza a partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia Professionale;
in considerazione delle malattie preesistenti per cui è stato riconosciuto un danno biologico del 9%, procedendo all'unificazione della rendita ed evitando la sommatoria algebrica, si può concludere che dal momento della domanda amministrativa relativa alla MP oggetto di questa causa, lo stesso presenti un danno biologico pari al 13%.” si insiste, alla luce di quanto sopra riportato per l'accoglimento del ricorso, facendo presente, inoltre, che nei termini prescritti, 30 giorni dal deposito della bozza, i medici dell'Istituto non ha fatto pervenire osservazioni alla stessa”.
Per parte resistente:
“I procuratori dell' , si riportano all'atto di costituzione e risposta, osservano che CP_1
il CTU ha espresso una valutazione del danno biologico eccessiva e, comunque, non correlata alle reali condizioni cliniche del ricorrente, inoltre, ha affermato, ma non accertato, il nesso eziologico fra malattia e lavoro, pertanto, chiedono che il ricorso sia respinto”.
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 8 Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha evocato Parte_1 in giudizio l' deducendo: a) di aver lavorato dal 1990 al 2001 presso industrie CP_1
metalmeccaniche con la qualifica di operaio generico e, successivamente, come operaio tornitore, nonché di essere stato assunto, a partire dal 2002, dalla M.I.V.V. Spa di
Sant'Omero che produce marmitte per auto, moto e mezzi agricoli, come operaio generico sino alla data odierna;
b) che – a partire dal 2005 – gli veniva riconosciuta la qualifica di operaio curvatore;
c) che le mansioni concretamente svolte, dunque, consistevano nell'inserire tubi all'interno di specifici macchinari volti a plasmare gli stessi e che, mediamente, il ricorrente sollevava ed inseriva negli appositi strumenti, circa 300 tubi aventi peso medio di circa 5 kg e lunghezza pari a metri 2; d) che saltuariamente svolgeva anche mansioni di rifilatura e calibratura dei tubi curvati e) che, patendo da oltre 10 anni dolore alle spalle ed avendo subito una oggettiva limitazione funzionale delle stesse, al medesimo veniva riconosciuto dall' un danno CP_1
biologico pari al 9% per epicondilite e tunnel carpale al braccio destro;
f) che quest'ultimo formulava opposizione tramite il Patronato INCA volta ad ottenere una maggiorazione della percentuale di invalidità, con esiti discordanti.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto il riconoscimento di un'invalidità pari al 16% da ponderare, in via complessiva, assieme alla percentuale del 9% già riconosciuta da
. CP_1
CP_ Si è costituito l' resistente il quale ha chiesto il rigetto della domanda argomentando come, trattandosi di malattia professionale non tabellata, fosse onere dell'istante fornire prova del nesso causale tra la patologia e l'origine professionale.
Il procedimento è stato istruito mediante escussione testimoniale;
all'udienza del
10.6.2025 – svolta in modalità cartolare – le stesse hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
*
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale non tabellata (Sindrome da conflitto spalla dx e sx con tendinopatia bilaterale) nella misura complessiva del 16% , ottenuta unificando la percentuale di invalidità in oggetto con il danno biologico già riconosciuto da , CP_1
pari al 9% a fronte della riscontrata epicondilite e tunnel carpale al braccio destro
Pag. 3 di 8 Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Ciò premesso, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili (soprattutto in quanto provenienti da un collega di lavoro che svolgeva le medesime mansioni del ricorrente) le dichiarazioni di
[...]
. Tes_1
Il consulente tecnico, dott. sulla scorta di adeguati accertamenti e Persona_1 tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “Dai DVR aziendali presenti agli atti, datati anno
2021, non risultano fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori per quanto riguarda la mansione svolta attualmente dal periziando.
Risulta tuttavia la prescrizione di “idoneità con limitazione”, datata anche essa anno
2021, da parte
Pag. 4 di 8 del Medico Competente Dott. con indicazione a “evitare sovraccarichi Persona_2
scapoloomerale sin e gomiti bilateralmente.
Risultano inoltre riconosciute dalla stessa le Malattie Professionali “epicondilite CP_1 ds e sindrome del tunnel carpale” ascrivibili anche esse a attività determinanti sovraccarico biomeccanico degli arti superiori relative a valutazione degli anni 2011 e
2012.
Pertanto, almeno in passato ed in particolare nel periodo antecedente l'idoneità con limitazione del
2021, è stato verificato dalla stessa il rischio di sovraccarico biomeccanico degli CP_1
arti superiori per le mansioni svolte dal Periziando.
Nel corso della visita peritale è stata verificata la presenza di algia alle spalle bilateralmente per sd da conflitto subacromiale bilaterale con riduzione dell'escursione articolare a carico della spalla sinistra;
alla diagnostica per immagini è stata verificata una infiammazione articolare bilaterale sostanzialmente diffusa con minima breccia di lesione sul sovraspinoso della spalla dx e possibile piccola lesione del sovraspinoso della spalla sinistra.
Da un punto di vista biomeccanico considerando che dal 2005 il Periziando ha lavorato nel reparto curvatura il cui lavoro consisteva nel prendere il tubo inserirlo nel macchinario “curva tubi e che il tubo si inseriva all'interno del macchinario con una spinta e la successiva rimozione del tubo curvato si svolgeva, sempre con spinta, all'altezza del piano spalle (per una media di 300 pezzi di tubo che mediamente pesavano 5 kg ed erano lunghi 2 metri) si può considerare che quell'attività abbia determinato, almeno in termini concausali, una noxa patogena a carico di ambedue le spalle.
Pertanto, la tipologia di lavoro e la lunga esposizione alla noxa patogena possono essere considerati
Pag. 5 di 8 fattori concausali allo sviluppo della patologia che pertanto può essere ritenuta di tipo tecnopatico.
Nel corso della visita peritale è stata verificata la presenza di algia alle spalle bilateralmente per sd da conflitto subacromiale bilaterale con riduzione dell'escursione articolare a carico della spalla sinistra;
alla diagnostica per immagini è stata verificata una infiammazione articolare bilaterale sostanzialmente diffusa con minima breccia di lesione sul sovraspinoso della spalla dx
e possibile piccola lesione del sovraspinoso della spalla sinistra.”
Il CTU ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “il Signor ha Parte_1 riportato, a causa dell'attività lavorativa svolta, la seguente malattia professionale: sindrome da conflitto spalla dx e sx con tendinopatia bilaterale.
Sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000, la Malattia
Professionale riscontrata al Signor esprime un danno biologico Parte_1
complessivo quantificabile nella misura del 5% con decorrenza a partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia Professionale;
in considerazione delle malattie preesistenti per cui è stato riconosciuto un danno biologico del 9%, procedendo all'unificazione della rendita ed evitando la sommatoria algebrica, si può concludere che dal momento della domanda amministrativa relativa Cont alla oggetto di questa causa, lo stesso presenti un danno biologico pari al 13%”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pag. 6 di 8 Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo del 13%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, CP_1
come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia)
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1633/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia - sindrome da conflitto spalla dx e sx con tendinopatia bilaterale- che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 5% che, cumulata con il precedente riconoscimento del 9%, pur in assenza di sommatoria algebrica, fa affermare un danno biologico globale del 13%;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 13%, corrispondendo, in suo favore, il relativo importo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
Pag. 7 di 8 • condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 2.697,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
separato decreto.
Teramo, 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
(CF: , residente in [...]
Bari,n.8 ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Vincenzo Pigliacelli, n.1, presso lo studio del suo procuratore Avv. Cinzia Tempera
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Majorano, e Piera Di Sante, giusta procura generale alle liti rilasciata dal dr. , domiciliata in Teramo alla via Controparte_2
Francesco Franchi n. 37.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE, come da note ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10.6.2025: “ Il sottoscritto procuratore, nell'interesse del proprio assistito, , si riporta ai propri scritti difensivi impugnando e Parte_1 contestando tutto quanto riportato nell'atto di costituzione dell'Istituto e nei successivi scritti.
La CTU svolta, ha confermato la presenza della M.P. richiesta e, pertanto, nel fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dr. che ha riconosciuto al Persona_1 ricorrente: “….omissis… la seguente malattia professionale: sindrome da conflitto spalla dx e sx con tendinopatia bilaterale. Sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000, la Malattia Professionale riscontrata al
Signor esprime un danno biologico complessivo quantificabile Parte_1
nella misura del 5% con decorrenza a partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia Professionale;
in considerazione delle malattie preesistenti per cui è stato riconosciuto un danno biologico del 9%, procedendo all'unificazione della rendita ed evitando la sommatoria algebrica, si può concludere che dal momento della domanda amministrativa relativa alla MP oggetto di questa causa, lo stesso presenti un danno biologico pari al 13%.” si insiste, alla luce di quanto sopra riportato per l'accoglimento del ricorso, facendo presente, inoltre, che nei termini prescritti, 30 giorni dal deposito della bozza, i medici dell'Istituto non ha fatto pervenire osservazioni alla stessa”.
Per parte resistente:
“I procuratori dell' , si riportano all'atto di costituzione e risposta, osservano che CP_1
il CTU ha espresso una valutazione del danno biologico eccessiva e, comunque, non correlata alle reali condizioni cliniche del ricorrente, inoltre, ha affermato, ma non accertato, il nesso eziologico fra malattia e lavoro, pertanto, chiedono che il ricorso sia respinto”.
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 8 Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha evocato Parte_1 in giudizio l' deducendo: a) di aver lavorato dal 1990 al 2001 presso industrie CP_1
metalmeccaniche con la qualifica di operaio generico e, successivamente, come operaio tornitore, nonché di essere stato assunto, a partire dal 2002, dalla M.I.V.V. Spa di
Sant'Omero che produce marmitte per auto, moto e mezzi agricoli, come operaio generico sino alla data odierna;
b) che – a partire dal 2005 – gli veniva riconosciuta la qualifica di operaio curvatore;
c) che le mansioni concretamente svolte, dunque, consistevano nell'inserire tubi all'interno di specifici macchinari volti a plasmare gli stessi e che, mediamente, il ricorrente sollevava ed inseriva negli appositi strumenti, circa 300 tubi aventi peso medio di circa 5 kg e lunghezza pari a metri 2; d) che saltuariamente svolgeva anche mansioni di rifilatura e calibratura dei tubi curvati e) che, patendo da oltre 10 anni dolore alle spalle ed avendo subito una oggettiva limitazione funzionale delle stesse, al medesimo veniva riconosciuto dall' un danno CP_1
biologico pari al 9% per epicondilite e tunnel carpale al braccio destro;
f) che quest'ultimo formulava opposizione tramite il Patronato INCA volta ad ottenere una maggiorazione della percentuale di invalidità, con esiti discordanti.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto il riconoscimento di un'invalidità pari al 16% da ponderare, in via complessiva, assieme alla percentuale del 9% già riconosciuta da
. CP_1
CP_ Si è costituito l' resistente il quale ha chiesto il rigetto della domanda argomentando come, trattandosi di malattia professionale non tabellata, fosse onere dell'istante fornire prova del nesso causale tra la patologia e l'origine professionale.
Il procedimento è stato istruito mediante escussione testimoniale;
all'udienza del
10.6.2025 – svolta in modalità cartolare – le stesse hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
*
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale non tabellata (Sindrome da conflitto spalla dx e sx con tendinopatia bilaterale) nella misura complessiva del 16% , ottenuta unificando la percentuale di invalidità in oggetto con il danno biologico già riconosciuto da , CP_1
pari al 9% a fronte della riscontrata epicondilite e tunnel carpale al braccio destro
Pag. 3 di 8 Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Ciò premesso, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili (soprattutto in quanto provenienti da un collega di lavoro che svolgeva le medesime mansioni del ricorrente) le dichiarazioni di
[...]
. Tes_1
Il consulente tecnico, dott. sulla scorta di adeguati accertamenti e Persona_1 tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “Dai DVR aziendali presenti agli atti, datati anno
2021, non risultano fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori per quanto riguarda la mansione svolta attualmente dal periziando.
Risulta tuttavia la prescrizione di “idoneità con limitazione”, datata anche essa anno
2021, da parte
Pag. 4 di 8 del Medico Competente Dott. con indicazione a “evitare sovraccarichi Persona_2
scapoloomerale sin e gomiti bilateralmente.
Risultano inoltre riconosciute dalla stessa le Malattie Professionali “epicondilite CP_1 ds e sindrome del tunnel carpale” ascrivibili anche esse a attività determinanti sovraccarico biomeccanico degli arti superiori relative a valutazione degli anni 2011 e
2012.
Pertanto, almeno in passato ed in particolare nel periodo antecedente l'idoneità con limitazione del
2021, è stato verificato dalla stessa il rischio di sovraccarico biomeccanico degli CP_1
arti superiori per le mansioni svolte dal Periziando.
Nel corso della visita peritale è stata verificata la presenza di algia alle spalle bilateralmente per sd da conflitto subacromiale bilaterale con riduzione dell'escursione articolare a carico della spalla sinistra;
alla diagnostica per immagini è stata verificata una infiammazione articolare bilaterale sostanzialmente diffusa con minima breccia di lesione sul sovraspinoso della spalla dx e possibile piccola lesione del sovraspinoso della spalla sinistra.
Da un punto di vista biomeccanico considerando che dal 2005 il Periziando ha lavorato nel reparto curvatura il cui lavoro consisteva nel prendere il tubo inserirlo nel macchinario “curva tubi e che il tubo si inseriva all'interno del macchinario con una spinta e la successiva rimozione del tubo curvato si svolgeva, sempre con spinta, all'altezza del piano spalle (per una media di 300 pezzi di tubo che mediamente pesavano 5 kg ed erano lunghi 2 metri) si può considerare che quell'attività abbia determinato, almeno in termini concausali, una noxa patogena a carico di ambedue le spalle.
Pertanto, la tipologia di lavoro e la lunga esposizione alla noxa patogena possono essere considerati
Pag. 5 di 8 fattori concausali allo sviluppo della patologia che pertanto può essere ritenuta di tipo tecnopatico.
Nel corso della visita peritale è stata verificata la presenza di algia alle spalle bilateralmente per sd da conflitto subacromiale bilaterale con riduzione dell'escursione articolare a carico della spalla sinistra;
alla diagnostica per immagini è stata verificata una infiammazione articolare bilaterale sostanzialmente diffusa con minima breccia di lesione sul sovraspinoso della spalla dx
e possibile piccola lesione del sovraspinoso della spalla sinistra.”
Il CTU ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “il Signor ha Parte_1 riportato, a causa dell'attività lavorativa svolta, la seguente malattia professionale: sindrome da conflitto spalla dx e sx con tendinopatia bilaterale.
Sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000, la Malattia
Professionale riscontrata al Signor esprime un danno biologico Parte_1
complessivo quantificabile nella misura del 5% con decorrenza a partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia Professionale;
in considerazione delle malattie preesistenti per cui è stato riconosciuto un danno biologico del 9%, procedendo all'unificazione della rendita ed evitando la sommatoria algebrica, si può concludere che dal momento della domanda amministrativa relativa Cont alla oggetto di questa causa, lo stesso presenti un danno biologico pari al 13%”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pag. 6 di 8 Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo del 13%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, CP_1
come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia)
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1633/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia - sindrome da conflitto spalla dx e sx con tendinopatia bilaterale- che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 5% che, cumulata con il precedente riconoscimento del 9%, pur in assenza di sommatoria algebrica, fa affermare un danno biologico globale del 13%;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 13%, corrispondendo, in suo favore, il relativo importo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
Pag. 7 di 8 • condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 2.697,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
separato decreto.
Teramo, 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 8 di 8