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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1068/2024 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANGIONI Parte_1 C.F._1
FILIPPO
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. QUARTIERI ILARIA
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 584/2024 del Tribunale di Pisa pubblicata il 29/04/2024
CONCLUSIONI
In data 16 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza n.
584/2024 del Tribunale di Pisa emessa il 28.04.2024 pubblicata il 29.04.2024 resa nel giudizio recante R.G. 5779/2017 dal Giudice Dr.ssa Teresa Guerrieri, in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichia- rare, per tutti i motivi indicati nel presente atto di appello, la totale infondatezza delle domande avanzate nei confronti del sig. dal sig. , do- Parte_1 Controparte_1 mande si chiede siano integralmente rigettate. Con vittoria di spese e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in via pre- liminare e di rito dichiarare inammissibile l'appello proposto da per i mo- Parte_1 tivi esposti in narrativa, in tesi rigettare l'appello perché infondati i motivi di impu- gnazione in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado per i capi/parti oggetto del presente giudizio. Con ogni consequenziale pronuncia di ragio- ne e di legge e con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva da- Controparte_1 vanti al Tribunale di Pisa esponendo: Parte_1
- di aver corrisposto a tra l'anno 2009 e l'anno 2010, la somma di € Parte_1
25.440,46 mediante assegni bancari;
2 - che dette somme erano state corrisposte a titolo di prestito per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dello stesso sito in San Miniato via Tosco Romagnola Pt_1
Est;
- che per disporre della suddetta cifra in data 3 agosto 2009 aveva acce- CP_1 so un finanziamento con Ducato s.p.a.;
- che nell'agosto 2010 andava a convivere con figlia di CP_1 Parte_2
nell'immobile ristrutturato concesso in comodato alla figlia;
Parte_1
- che la convivenza con la figlia del era poi cessata;
CP_1
- che il convenuto aveva restituito solo € 2.000,00 della somma mutuata;
- che inutili erano stati i tentativi di recuperare la somma mediante diffida stragiu- diziale.
Parte attrice chiedeva pertanto la condanna del convenuto: in via principale, alla restituzione ex art. 1813 c.c. della somma di euro € 23.440,46, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
in via su- bordinata, la restituzione ex art. 2033 c.c. ovvero ex art. 2041 c.c. della medesima som- ma.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendo: Parte_1
- in via principale e nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, non avendo parte attrice alcuna titolarità per richiedere somme così come indicato in atto di citazione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che fosse ridotto quanto ritenuto dovuto al in proporzione a quanto ricevuto dallo stesso da parte del- CP_1 la sig.ra e dal per € 9.000. Parte_2 Parte_1
Chiedeva ancora il nelle conclusioni della comparsa di costituzione che il Pt_1
Giudice riducesse ulteriormente la somma per il periodo in cui il aveva vissu- CP_1 to nell'immobile senza pagare alcun canone di locazione, quantificando il mancato pa- gamento della locazione in € 8.400,00 o nella maggior o minor somma ritenuta di giu- stizia.
Istruita la causa con prove orali e documenti, il Tribunale con sentenza n.
584/2024 pubblicata il 29/04/2024 così statuiva:
3 “1) condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
23.440,46 oltre interessi legali dalla data di messa in mora (11.03.2013) fino al soddi- sfo;
2) condanna a corrispondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 5077 per compensi ed € 264 per esborsi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Nel giudizio in esame, risulta pacifico oltreché documentato che Controparte_2 ha corrisposto a tra l'anno 2009 e l'anno 2010, la somma di €
[...] Parte_1
25.440,46 mediante assegni bancari tratti sulla CA CR Firenze filiale S. Miniato
Basso (PI). Entrambe le parti allegano che detta corresponsione risultava finalizzata ad eseguire lavori di ristrutturazione della porzione d'immobile di proprietà di Pt_1 concesso in comodato a ed alla figlia con la
[...] Controparte_1 Parte_2 quale aveva a quel tempo una relazione sentimentale, per consentirne la CP_1 convivenza. I lavori -consistiti nell'ampliamento dell'immobile, sovrapposizione di nuovo pavimento sulla superficie della mansarda, rivestimento, pavimentazione e rifi- nitura del bagno, realizzazione di una parete divisoria - vennero commissionati alla ditta RE, per come riferito dal teste Deve, quindi, presumersi che Testimone_1
l'incarico alla ditta RE per eseguire i lavori nell'immobile di proprietà di Pt_1 venne dato dal medesimo Ciò sia perché la ditta RE era la stes-
[...] Parte_1 sa ditta che si occupò dei lavori di ristrutturazione della mansarda nell'anno 2002, cir- costanza che fa propendere per l'esistenza di un rapporto fiduciario tra e Parte_1 la ditta RE, sia perché la circostanza è stata ammessa dalla teste di parte convenu- ta la quale ha dichiarato che i lavori di ristrutturazione della mansarda Pt_1
(nell'anno 2009) vennero commissionati e pagati dal padre Da tali elementi Pt_1 fattuali, uniti al fatto non contestato del probabile godimento dei benefici fiscali con- nessi alla ristrutturazione in capo al proprietario, appare innegabile che vi fosse la cer- ta volontà del proprietario dell'immobile di eseguire i lavori di ristruttu- Parte_1 razione di cui si discute.
4 Né in senso contrario o escludente può valere la circostanza che i lavori fossero stati materialmente seguiti dai comodatari ovvero che nel 2002 il proprietario avesse già realizzato importanti lavori di ristrutturazione, tali da rendere superflui e non ur- genti quelli realizzati nel 2009.
Resta comunque provato che i lavori del 2009 furono commissionati dal proprie- tario dell'immobile.
Se così è, non può ritenersi applicabile al caso di specie l'art.1808 cod.civ. a mente del quale “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa”, disposizione invocabile solo nel caso in cui sia il comodatario a sostenere personalmente le spese e non possa pretenderne il rimborso dal comodante.
Ed allora, se i lavori furono commissionati dal proprietario dell'immobile e non personalmente sostenuti dal comodatario, deve desumersi che il passaggio di denaro da a per la realizzazione dei lavori abbia avuto quale Controparte_1 Parte_1 causa il finanziamento degli stessi.
Detto in altri termini, se la volontà delle parti fosse stata diversa da quella espo- sta, avrebbe provveduto ad eseguire tutti i lavori della mansarda Controparte_1 in autonomia, senza poterne richiedere il rimborso al proprietario La circostan- Pt_1 za che abbia invece consegnato il denaro a per eseguire i lavori si spiega Parte_1 solo in termini di somma consegnata a titolo di prestito.
In questa chiave interpretativa, può inserirsi anche la dazione della somma di €
2.000,00 da parte di a nell'agosto 2012, passaggio di Controparte_1 Parte_1 denaro solo genericamente giustificato dal convenuto ed invece riconducibile, anche in forza delle dichiarazioni dei testi di parte attrice, quale inizio della restituzione delle somme date in prestito.
Risulta pertanto la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, che obbliga il mutuatario alla restituzione delle somme date in prestito.
Restano assorbite le eccezioni di compensazione del convenuto solo genericamen- te formulate.”
L'appello.
5 2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza gravata errata e in- Parte_1 giusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) errata ricostruzione dei fatti;
2) confusione ed errore da parte del Giudice di prime cure nell'individuazione della ditta esecutrice dei lavori (abbellimento) alla mansarda nell'anno 2009 e della ditta ese- cutrice della ristrutturazione dell'immobile nell'anno 2002;
3) errata interpretazione da parte del giudice di prime cure della testimonianza del- la sig.ra e di conseguenza errato convincimento del giudice che i lavori del Parte_3
2009 furono commissionati dal Pt_1
4) errata presunzione del Giudice di primo grado che il proprietario dell'immobile avesse realizzato importanti lavori di ristrutturazione;
5) errata desunzione in ordine alla circostanza che il passaggio di denaro sia stata la causa del finanziamento dei lavori;
6) errata convinzione del giudice di primo grado circa la dazione dell'importo di €
2.000,00;
7) erronea interpretazione dell'art. 1808 c.c.;
8) erronea configurazione di contratto di mutuo;
9) mancata considerazione delle eccezioni di parte convenuta;
10) errata condanna al pagamento delle spese legali;
11) errata condanna del al pagamento in favore del dell'importo di Pt_1 CP_1
€ 23.440,46.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 6 352 c.p.c. in data 16 ottobre 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
3. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Parte appellante in sintesi deduce “nei propri atti difensivi ha sempre contestato l'assunto che fossero necessarie opere di ristrutturazione della mansarda difatti i lavori effettuati dai comodatari sono consistiti in semplici opere di abbellimento della porzio- ne di immobile concesso da Tale circostanza risultava confermata in sede Parte_1 testimoniale dai testi sentiti […] In sede istruttoria emergeva che i lavori di amplia- mento (non lavori di abbellimento della mansarda) fossero stati commissionati alla ditta e pagati dal così come da dichiarazione testimo- Testimone_1 Parte_1 niale della teste escussa all'udienza del 08.09.2021 […] mentre i lavori di Parte_3 abbellimento ossia sovrapposizione di nuovo pavimento sulla superficie della mansar- da, rivestimento e pavimentazione del bagno, nonché cambio predisposizione della cu- cina nella mansarda erano stati commissionati dal , così come da Controparte_1 dichiarazioni testimoniali […] Il Giudice di prime cure di contro avrebbe dovuto ritene- re, a seguito delle testimonianze, che essendo state effettuate importanti opere di ri- strutturazione della mansarda negli anni 2001/2002 e che quindi la mansarda era perfettamente abitabile, i lavori del alla suddetta mansarda nel 2009 fosse- CP_1 ro superflui o meglio non straordinari ed urgenti […] il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dare il giusto peso alle dichiarazioni testimoniali ed affermare che i lavori di abbellimento della mansarda effettuati nel 2009 venivano commissionati dal CP_2
così come emerso dall'istruttoria […] il Giudice di primo grado avrebbe dovuto af-
[...] fermare che avendo il effettuato dei lavori di abbellimento alla mansarda CP_1 concessagli in comodato d'uso gratuito dal o meglio lavori straordinari non ne- Pt_1 cessari e né urgenti non aveva diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute ai sensi del secondo comma dell'art.1808 c.c. […] il Giudice fondava l'accoglimento della domanda attorea sull'errata convinzione che fosse stata data prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, che obbligava il mutuatario alla restituzione delle somme date in
7 prestito. […] Il Giudice di prime cure di contro avrebbe dovuto, sulla base dell'istruttoria espletata e pertanto delle dichiarazioni testimoniali non ritenere prova- ta la domanda attorea, non essendoci alcun contratto di mutuo tra le parti né tanto meno alcun prestito in essere.”
I motivi, complessivamente valutati, sono fondati.
3.2. In fatto, come risulta dall'istruttoria del primo grado:
- ha corrisposto a tra il mese di settembre 2009 al Controparte_1 Parte_4 mese di marzo 2010 la somma totale di € 25.440,56 mediante assegni bancari tratti sulla
CA CR (v. doc. dal n.1 al n.7, fascicolo di primo grado parte appellata);
- ha convissuto per circa due anni con la figlia dell'appellante, Controparte_1
nell'immobile concesso in comodato alla coppia dall'appellante; Parte_2
- ha contestato che siano stati eseguiti lavori di “ristrutturazione” di Parte_1 detto immobile o che questi fossero comunque necessari per rendere abitabile l'immobile, fornendo prova della già avvenuta ristrutturazione nell'anno 2001/2002 e che pertanto aveva fatto presente che avrebbe contribuito economicamente ad ulteriori lavori (v. dichiarazioni teste nell'udienza dell'8/9/2021 “…anzi mio padre Parte_3 più volte li sollecitava di non fare tutti questi stravolgimenti perché l'appartamento era finito, era nuovo;
una volta ero presente e ho sentito dire da a mio padre “Ce- CP_1 sare dormi tranquillo, sono cose nostre, non ti interessare” più o meno era questo il senso, ed è stato poco prima che iniziassero i lavori”);
- più specificamente, detto immobile fu oggetto di ristrutturazione da parte di
[...] nell'anno 2001/2002, con lavori eseguiti dalla ditta individuale di US Parte_5
RE (v. fatture ditta US RE nn. 32/21-12-2001, 29/6-11-2001 e 02/18-01-
2002, doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante e dichiarazioni teste Testimone_2
[...
nell'udienza del 26/4/2021, interrogato sui capi di cui alla memoria ex art. 183 co. VI
n. 2 cpc del “Il signor mi ha incaricato di ristrutturare il suo immobile… ho Pt_1 Pt_1 smontato il tetto, ho demolito una parte della mansarda ed ho ricostruito;
i lavori che ho eseguito sono quelli descritti nelle fattura che mi si mostrano, la n. 32 del
21.12.2001; la nr 29 del 6.11.2001 e la nr. 2 del 18.1.2002, che riconosco. Sono stato pa- gato dal ho smontato il tetto e l'ho rifatto nuovo in cemento armato;
…..la man- Pt_6
8 sarda è stata smantellata e rifatta di nuovo ed è stata fatta abitabile, con pavimenti, rivestimenti e con la realizzazione di un bagno…”) nonché da altri fornitori per vari la- vori (v. fattura ditta Lensi srl n. 119/23-5-2022, fatture L.N. Impianti nn. 20/31-5-2002,
40/20-5-2002, 39/17-5-2002, 33/4-4-2002, 9/28-2-2002, fatture TE ME LU PI nn.34/6-9-2002, 6/25-2-2002 doc. 2 fascicolo primo grado parte appellan- te);
- nell'anno 2009 il e la compagna, avevano deciso di ap- CP_1 Parte_2 portare migliorie e modifiche a tale immobile (v. dichiarazioni teste Testimone_3 nell'udienza del 26/4/2021 “So perché ne hanno parlato al bar, me presente, il CP_2
e la sua fidanzata e dicevano che si erano messi insieme e che stava-
[...] Parte_2 no facendo la ristrutturazione della casa…”; teste nell'udienza Parte_3 dell'8/9/2021 “… e il hanno deciso di apportare delle modifiche alla Pt_2 CP_1 mansarda: l'appartamento era finito, ma hanno deciso di fare delle modifiche…”; teste nell'udienza dell'8/9/2021 “…Mio marito aveva prestato a e a Testimone_4 CP_1
5.000,oo euro per comprare la cucina per tornarci a vivere finiti i lavori, poi Pt_2 hanno deciso di fare i lavori di ampliamento di ristrutturazione…”);
- detti lavori furono commissionati dalla coppia, e Controparte_1 Parte_7
[..
alla ditta di e fu la coppia a impartire istruzioni durante l'esecuzione Testimone_1 delle opere (v. dichiarazioni teste udienza dell'8/9/2021 “….sono venu- Testimone_1 ti loro – il e la – a dare istruzioni: prima di iniziare la posa mi in- CP_1 Pt_2 formo su come i clienti vogliono la posa della pavimentazione…”, “il non CP_1 veniva tutti giorni;
quando veniva controllava l'avanzamento dei lavori e visionava i lavori.”);
- per detti lavori non è stato prodotto dalle parti alcun documento comprovante la tipologia dei lavori, il loro costo o altre circostanze idonee ai fini dell'accertamento della fondatezza delle richieste del dall'istruttoria testimoniale del primo grado ri- CP_1 sulta solamente una descrizione generica degli interventi effettuati (v. dichiarazioni teste sul capo 15 di cui alla memoria ex art. 183 VI co. n.2 c.p.c. di parte con- Testimone_1 venuta, udienza dell'8/9/2021 “Confermo la circostanza;
i lavori realizzati sono quelli descritti nel capitolo”, ovvero “…un nuovo rivestimento, una nuova pavimentazione e la
9 rifinitura del bagno della mansarda dell'immobile sito in Via Tosco Romagnola Est a
San Miniato n.408 di proprietà del sig. ” V. memoria ex art. 183 VI co. n.2 Parte_1
c.p.c. di parte convenuta).
3.3. In generale i giudici di legittimità hanno chiarito che “l'attore che chiede la re- stituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a pro- vare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in ecce- zione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova
[...] Tuttavia, è stato altresì precisato che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un parti- colare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustifi- care che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'al- tra. (Cass. n. 17050/2014).” (così in motivazione Cassazione civile sez. II, 08/10/2021,
n.27372; vedi anche Cass. 24/06/2022, n.20433: “La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, a opera dell'accipiens, della sussi- stenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un di- verso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso so-
10 stanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”; Cass. 16/12/2020, n.28827).
3.4. Nella fattispecie, come esposto, risulta provato che le somme erano destinate a lavori di risistemazione dell'immobile di proprietà Sig. concesso in comodato alla Pt_1 figlia ed al di lei compagno e convivente Sig. l'immobile peraltro era già CP_1 stato ristrutturato dal non molto tempo prima, quindi gli ulteriori lavori, come Pt_1 emerso anche dalle deposizioni testimoniali in precedenza richiamate, erano ragione- volmente frutto della volontà della coppia di effettuare ulteriori modifiche ed adattamen- ti in prospettiva della stabile convivenza nell'abitazione del padre di lei.
In tale contesto (immobile già abitabile concesso in comodato;
relazione di stabile convivenza con la figlia del comodante;
somme pacificamente destinate ad opere eseguiti in tale immobile) il trasferimento delle somme non appare di per sé indicativo della con- clusione di un contratto di mutuo con conseguente obbligo di restituzione.
3.5. Il Tribunale ha accolto la domanda principale di restituzione delle somme a ti- tolo di mutuo (“Risulta pertanto la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, che obbliga il mutuatario alla restituzione delle somme date in prestito”); parte appellata in questa sede, con la comparsa di costituzione, non ha espressamente riproposto, come era suo onere ex art. 346 c.p.c. le domande assorbite subordinate di restituzione ex art. 2033 c.c. e di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; non è quindi necessario valu- tare se ed in quale misura vi sia un obbligo restitutorio correlato (non ad un mutuo ma) ex art. 1808 c.c. a spese “necessarie ed urgenti” sostenute (vedi per fattispecie in parte analoga Cass. 14/06/2018, n.15699: “il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può libe- ramente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal como- dante. Deriva da quanto precede, pertanto, che se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso
11 delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari duran- te la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale ope- re”); né è necessario valutare se ed in quale misura vi sia un obbligo (non di restituzione di somme mutuate ma) di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
(vedi per fattispecie in parte analoga: Cass., 01/07/2021, n.18721: “in tema di conviven- za more uxorio, un'attribuzione patrimoniale a favore del partner convivente può con- figurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni so- ciali del solvens (fattispecie relativa alla richiesta di restituzione delle somme versate per eseguire una serie di lavori ed opere nell'immobile dell'ex compagna convivente)”).
4. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Avuto riguardo alla particolarità della vicenda come in precedenza esposto (pacifica destinazione delle somme ad opere di ristrutturazione di immobile di proprietà dell'appellante; mancata riproposizione delle domande ex artt. 2033 e 2041 c.c.; inseri- mento della vicenda nell'ambito di una relazione sentimentale di convivenza tra la figlia dell'appellante e l'appellato poi cessata) sussistono i motivi ex art. 92 c.p.c. come integra- to dalla sentenza 77/2018 Corte Costituzionale, per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 584/2024 del Tribunale di Controparte_1
Pisa pubblicata il 29/04/2024, così provvede:
IN RIFORMA
12 della sentenza impugnata
1) rigetta le domande nei confronti di Parte_1
2) dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1068/2024 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANGIONI Parte_1 C.F._1
FILIPPO
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. QUARTIERI ILARIA
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 584/2024 del Tribunale di Pisa pubblicata il 29/04/2024
CONCLUSIONI
In data 16 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza n.
584/2024 del Tribunale di Pisa emessa il 28.04.2024 pubblicata il 29.04.2024 resa nel giudizio recante R.G. 5779/2017 dal Giudice Dr.ssa Teresa Guerrieri, in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichia- rare, per tutti i motivi indicati nel presente atto di appello, la totale infondatezza delle domande avanzate nei confronti del sig. dal sig. , do- Parte_1 Controparte_1 mande si chiede siano integralmente rigettate. Con vittoria di spese e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in via pre- liminare e di rito dichiarare inammissibile l'appello proposto da per i mo- Parte_1 tivi esposti in narrativa, in tesi rigettare l'appello perché infondati i motivi di impu- gnazione in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado per i capi/parti oggetto del presente giudizio. Con ogni consequenziale pronuncia di ragio- ne e di legge e con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva da- Controparte_1 vanti al Tribunale di Pisa esponendo: Parte_1
- di aver corrisposto a tra l'anno 2009 e l'anno 2010, la somma di € Parte_1
25.440,46 mediante assegni bancari;
2 - che dette somme erano state corrisposte a titolo di prestito per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dello stesso sito in San Miniato via Tosco Romagnola Pt_1
Est;
- che per disporre della suddetta cifra in data 3 agosto 2009 aveva acce- CP_1 so un finanziamento con Ducato s.p.a.;
- che nell'agosto 2010 andava a convivere con figlia di CP_1 Parte_2
nell'immobile ristrutturato concesso in comodato alla figlia;
Parte_1
- che la convivenza con la figlia del era poi cessata;
CP_1
- che il convenuto aveva restituito solo € 2.000,00 della somma mutuata;
- che inutili erano stati i tentativi di recuperare la somma mediante diffida stragiu- diziale.
Parte attrice chiedeva pertanto la condanna del convenuto: in via principale, alla restituzione ex art. 1813 c.c. della somma di euro € 23.440,46, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
in via su- bordinata, la restituzione ex art. 2033 c.c. ovvero ex art. 2041 c.c. della medesima som- ma.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendo: Parte_1
- in via principale e nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, non avendo parte attrice alcuna titolarità per richiedere somme così come indicato in atto di citazione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che fosse ridotto quanto ritenuto dovuto al in proporzione a quanto ricevuto dallo stesso da parte del- CP_1 la sig.ra e dal per € 9.000. Parte_2 Parte_1
Chiedeva ancora il nelle conclusioni della comparsa di costituzione che il Pt_1
Giudice riducesse ulteriormente la somma per il periodo in cui il aveva vissu- CP_1 to nell'immobile senza pagare alcun canone di locazione, quantificando il mancato pa- gamento della locazione in € 8.400,00 o nella maggior o minor somma ritenuta di giu- stizia.
Istruita la causa con prove orali e documenti, il Tribunale con sentenza n.
584/2024 pubblicata il 29/04/2024 così statuiva:
3 “1) condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
23.440,46 oltre interessi legali dalla data di messa in mora (11.03.2013) fino al soddi- sfo;
2) condanna a corrispondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 5077 per compensi ed € 264 per esborsi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Nel giudizio in esame, risulta pacifico oltreché documentato che Controparte_2 ha corrisposto a tra l'anno 2009 e l'anno 2010, la somma di €
[...] Parte_1
25.440,46 mediante assegni bancari tratti sulla CA CR Firenze filiale S. Miniato
Basso (PI). Entrambe le parti allegano che detta corresponsione risultava finalizzata ad eseguire lavori di ristrutturazione della porzione d'immobile di proprietà di Pt_1 concesso in comodato a ed alla figlia con la
[...] Controparte_1 Parte_2 quale aveva a quel tempo una relazione sentimentale, per consentirne la CP_1 convivenza. I lavori -consistiti nell'ampliamento dell'immobile, sovrapposizione di nuovo pavimento sulla superficie della mansarda, rivestimento, pavimentazione e rifi- nitura del bagno, realizzazione di una parete divisoria - vennero commissionati alla ditta RE, per come riferito dal teste Deve, quindi, presumersi che Testimone_1
l'incarico alla ditta RE per eseguire i lavori nell'immobile di proprietà di Pt_1 venne dato dal medesimo Ciò sia perché la ditta RE era la stes-
[...] Parte_1 sa ditta che si occupò dei lavori di ristrutturazione della mansarda nell'anno 2002, cir- costanza che fa propendere per l'esistenza di un rapporto fiduciario tra e Parte_1 la ditta RE, sia perché la circostanza è stata ammessa dalla teste di parte convenu- ta la quale ha dichiarato che i lavori di ristrutturazione della mansarda Pt_1
(nell'anno 2009) vennero commissionati e pagati dal padre Da tali elementi Pt_1 fattuali, uniti al fatto non contestato del probabile godimento dei benefici fiscali con- nessi alla ristrutturazione in capo al proprietario, appare innegabile che vi fosse la cer- ta volontà del proprietario dell'immobile di eseguire i lavori di ristruttu- Parte_1 razione di cui si discute.
4 Né in senso contrario o escludente può valere la circostanza che i lavori fossero stati materialmente seguiti dai comodatari ovvero che nel 2002 il proprietario avesse già realizzato importanti lavori di ristrutturazione, tali da rendere superflui e non ur- genti quelli realizzati nel 2009.
Resta comunque provato che i lavori del 2009 furono commissionati dal proprie- tario dell'immobile.
Se così è, non può ritenersi applicabile al caso di specie l'art.1808 cod.civ. a mente del quale “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa”, disposizione invocabile solo nel caso in cui sia il comodatario a sostenere personalmente le spese e non possa pretenderne il rimborso dal comodante.
Ed allora, se i lavori furono commissionati dal proprietario dell'immobile e non personalmente sostenuti dal comodatario, deve desumersi che il passaggio di denaro da a per la realizzazione dei lavori abbia avuto quale Controparte_1 Parte_1 causa il finanziamento degli stessi.
Detto in altri termini, se la volontà delle parti fosse stata diversa da quella espo- sta, avrebbe provveduto ad eseguire tutti i lavori della mansarda Controparte_1 in autonomia, senza poterne richiedere il rimborso al proprietario La circostan- Pt_1 za che abbia invece consegnato il denaro a per eseguire i lavori si spiega Parte_1 solo in termini di somma consegnata a titolo di prestito.
In questa chiave interpretativa, può inserirsi anche la dazione della somma di €
2.000,00 da parte di a nell'agosto 2012, passaggio di Controparte_1 Parte_1 denaro solo genericamente giustificato dal convenuto ed invece riconducibile, anche in forza delle dichiarazioni dei testi di parte attrice, quale inizio della restituzione delle somme date in prestito.
Risulta pertanto la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, che obbliga il mutuatario alla restituzione delle somme date in prestito.
Restano assorbite le eccezioni di compensazione del convenuto solo genericamen- te formulate.”
L'appello.
5 2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza gravata errata e in- Parte_1 giusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) errata ricostruzione dei fatti;
2) confusione ed errore da parte del Giudice di prime cure nell'individuazione della ditta esecutrice dei lavori (abbellimento) alla mansarda nell'anno 2009 e della ditta ese- cutrice della ristrutturazione dell'immobile nell'anno 2002;
3) errata interpretazione da parte del giudice di prime cure della testimonianza del- la sig.ra e di conseguenza errato convincimento del giudice che i lavori del Parte_3
2009 furono commissionati dal Pt_1
4) errata presunzione del Giudice di primo grado che il proprietario dell'immobile avesse realizzato importanti lavori di ristrutturazione;
5) errata desunzione in ordine alla circostanza che il passaggio di denaro sia stata la causa del finanziamento dei lavori;
6) errata convinzione del giudice di primo grado circa la dazione dell'importo di €
2.000,00;
7) erronea interpretazione dell'art. 1808 c.c.;
8) erronea configurazione di contratto di mutuo;
9) mancata considerazione delle eccezioni di parte convenuta;
10) errata condanna al pagamento delle spese legali;
11) errata condanna del al pagamento in favore del dell'importo di Pt_1 CP_1
€ 23.440,46.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 6 352 c.p.c. in data 16 ottobre 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
3. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Parte appellante in sintesi deduce “nei propri atti difensivi ha sempre contestato l'assunto che fossero necessarie opere di ristrutturazione della mansarda difatti i lavori effettuati dai comodatari sono consistiti in semplici opere di abbellimento della porzio- ne di immobile concesso da Tale circostanza risultava confermata in sede Parte_1 testimoniale dai testi sentiti […] In sede istruttoria emergeva che i lavori di amplia- mento (non lavori di abbellimento della mansarda) fossero stati commissionati alla ditta e pagati dal così come da dichiarazione testimo- Testimone_1 Parte_1 niale della teste escussa all'udienza del 08.09.2021 […] mentre i lavori di Parte_3 abbellimento ossia sovrapposizione di nuovo pavimento sulla superficie della mansar- da, rivestimento e pavimentazione del bagno, nonché cambio predisposizione della cu- cina nella mansarda erano stati commissionati dal , così come da Controparte_1 dichiarazioni testimoniali […] Il Giudice di prime cure di contro avrebbe dovuto ritene- re, a seguito delle testimonianze, che essendo state effettuate importanti opere di ri- strutturazione della mansarda negli anni 2001/2002 e che quindi la mansarda era perfettamente abitabile, i lavori del alla suddetta mansarda nel 2009 fosse- CP_1 ro superflui o meglio non straordinari ed urgenti […] il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dare il giusto peso alle dichiarazioni testimoniali ed affermare che i lavori di abbellimento della mansarda effettuati nel 2009 venivano commissionati dal CP_2
così come emerso dall'istruttoria […] il Giudice di primo grado avrebbe dovuto af-
[...] fermare che avendo il effettuato dei lavori di abbellimento alla mansarda CP_1 concessagli in comodato d'uso gratuito dal o meglio lavori straordinari non ne- Pt_1 cessari e né urgenti non aveva diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute ai sensi del secondo comma dell'art.1808 c.c. […] il Giudice fondava l'accoglimento della domanda attorea sull'errata convinzione che fosse stata data prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, che obbligava il mutuatario alla restituzione delle somme date in
7 prestito. […] Il Giudice di prime cure di contro avrebbe dovuto, sulla base dell'istruttoria espletata e pertanto delle dichiarazioni testimoniali non ritenere prova- ta la domanda attorea, non essendoci alcun contratto di mutuo tra le parti né tanto meno alcun prestito in essere.”
I motivi, complessivamente valutati, sono fondati.
3.2. In fatto, come risulta dall'istruttoria del primo grado:
- ha corrisposto a tra il mese di settembre 2009 al Controparte_1 Parte_4 mese di marzo 2010 la somma totale di € 25.440,56 mediante assegni bancari tratti sulla
CA CR (v. doc. dal n.1 al n.7, fascicolo di primo grado parte appellata);
- ha convissuto per circa due anni con la figlia dell'appellante, Controparte_1
nell'immobile concesso in comodato alla coppia dall'appellante; Parte_2
- ha contestato che siano stati eseguiti lavori di “ristrutturazione” di Parte_1 detto immobile o che questi fossero comunque necessari per rendere abitabile l'immobile, fornendo prova della già avvenuta ristrutturazione nell'anno 2001/2002 e che pertanto aveva fatto presente che avrebbe contribuito economicamente ad ulteriori lavori (v. dichiarazioni teste nell'udienza dell'8/9/2021 “…anzi mio padre Parte_3 più volte li sollecitava di non fare tutti questi stravolgimenti perché l'appartamento era finito, era nuovo;
una volta ero presente e ho sentito dire da a mio padre “Ce- CP_1 sare dormi tranquillo, sono cose nostre, non ti interessare” più o meno era questo il senso, ed è stato poco prima che iniziassero i lavori”);
- più specificamente, detto immobile fu oggetto di ristrutturazione da parte di
[...] nell'anno 2001/2002, con lavori eseguiti dalla ditta individuale di US Parte_5
RE (v. fatture ditta US RE nn. 32/21-12-2001, 29/6-11-2001 e 02/18-01-
2002, doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante e dichiarazioni teste Testimone_2
[...
nell'udienza del 26/4/2021, interrogato sui capi di cui alla memoria ex art. 183 co. VI
n. 2 cpc del “Il signor mi ha incaricato di ristrutturare il suo immobile… ho Pt_1 Pt_1 smontato il tetto, ho demolito una parte della mansarda ed ho ricostruito;
i lavori che ho eseguito sono quelli descritti nelle fattura che mi si mostrano, la n. 32 del
21.12.2001; la nr 29 del 6.11.2001 e la nr. 2 del 18.1.2002, che riconosco. Sono stato pa- gato dal ho smontato il tetto e l'ho rifatto nuovo in cemento armato;
…..la man- Pt_6
8 sarda è stata smantellata e rifatta di nuovo ed è stata fatta abitabile, con pavimenti, rivestimenti e con la realizzazione di un bagno…”) nonché da altri fornitori per vari la- vori (v. fattura ditta Lensi srl n. 119/23-5-2022, fatture L.N. Impianti nn. 20/31-5-2002,
40/20-5-2002, 39/17-5-2002, 33/4-4-2002, 9/28-2-2002, fatture TE ME LU PI nn.34/6-9-2002, 6/25-2-2002 doc. 2 fascicolo primo grado parte appellan- te);
- nell'anno 2009 il e la compagna, avevano deciso di ap- CP_1 Parte_2 portare migliorie e modifiche a tale immobile (v. dichiarazioni teste Testimone_3 nell'udienza del 26/4/2021 “So perché ne hanno parlato al bar, me presente, il CP_2
e la sua fidanzata e dicevano che si erano messi insieme e che stava-
[...] Parte_2 no facendo la ristrutturazione della casa…”; teste nell'udienza Parte_3 dell'8/9/2021 “… e il hanno deciso di apportare delle modifiche alla Pt_2 CP_1 mansarda: l'appartamento era finito, ma hanno deciso di fare delle modifiche…”; teste nell'udienza dell'8/9/2021 “…Mio marito aveva prestato a e a Testimone_4 CP_1
5.000,oo euro per comprare la cucina per tornarci a vivere finiti i lavori, poi Pt_2 hanno deciso di fare i lavori di ampliamento di ristrutturazione…”);
- detti lavori furono commissionati dalla coppia, e Controparte_1 Parte_7
[..
alla ditta di e fu la coppia a impartire istruzioni durante l'esecuzione Testimone_1 delle opere (v. dichiarazioni teste udienza dell'8/9/2021 “….sono venu- Testimone_1 ti loro – il e la – a dare istruzioni: prima di iniziare la posa mi in- CP_1 Pt_2 formo su come i clienti vogliono la posa della pavimentazione…”, “il non CP_1 veniva tutti giorni;
quando veniva controllava l'avanzamento dei lavori e visionava i lavori.”);
- per detti lavori non è stato prodotto dalle parti alcun documento comprovante la tipologia dei lavori, il loro costo o altre circostanze idonee ai fini dell'accertamento della fondatezza delle richieste del dall'istruttoria testimoniale del primo grado ri- CP_1 sulta solamente una descrizione generica degli interventi effettuati (v. dichiarazioni teste sul capo 15 di cui alla memoria ex art. 183 VI co. n.2 c.p.c. di parte con- Testimone_1 venuta, udienza dell'8/9/2021 “Confermo la circostanza;
i lavori realizzati sono quelli descritti nel capitolo”, ovvero “…un nuovo rivestimento, una nuova pavimentazione e la
9 rifinitura del bagno della mansarda dell'immobile sito in Via Tosco Romagnola Est a
San Miniato n.408 di proprietà del sig. ” V. memoria ex art. 183 VI co. n.2 Parte_1
c.p.c. di parte convenuta).
3.3. In generale i giudici di legittimità hanno chiarito che “l'attore che chiede la re- stituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a pro- vare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in ecce- zione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova
[...] Tuttavia, è stato altresì precisato che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un parti- colare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustifi- care che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'al- tra. (Cass. n. 17050/2014).” (così in motivazione Cassazione civile sez. II, 08/10/2021,
n.27372; vedi anche Cass. 24/06/2022, n.20433: “La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, a opera dell'accipiens, della sussi- stenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un di- verso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso so-
10 stanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”; Cass. 16/12/2020, n.28827).
3.4. Nella fattispecie, come esposto, risulta provato che le somme erano destinate a lavori di risistemazione dell'immobile di proprietà Sig. concesso in comodato alla Pt_1 figlia ed al di lei compagno e convivente Sig. l'immobile peraltro era già CP_1 stato ristrutturato dal non molto tempo prima, quindi gli ulteriori lavori, come Pt_1 emerso anche dalle deposizioni testimoniali in precedenza richiamate, erano ragione- volmente frutto della volontà della coppia di effettuare ulteriori modifiche ed adattamen- ti in prospettiva della stabile convivenza nell'abitazione del padre di lei.
In tale contesto (immobile già abitabile concesso in comodato;
relazione di stabile convivenza con la figlia del comodante;
somme pacificamente destinate ad opere eseguiti in tale immobile) il trasferimento delle somme non appare di per sé indicativo della con- clusione di un contratto di mutuo con conseguente obbligo di restituzione.
3.5. Il Tribunale ha accolto la domanda principale di restituzione delle somme a ti- tolo di mutuo (“Risulta pertanto la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, che obbliga il mutuatario alla restituzione delle somme date in prestito”); parte appellata in questa sede, con la comparsa di costituzione, non ha espressamente riproposto, come era suo onere ex art. 346 c.p.c. le domande assorbite subordinate di restituzione ex art. 2033 c.c. e di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; non è quindi necessario valu- tare se ed in quale misura vi sia un obbligo restitutorio correlato (non ad un mutuo ma) ex art. 1808 c.c. a spese “necessarie ed urgenti” sostenute (vedi per fattispecie in parte analoga Cass. 14/06/2018, n.15699: “il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può libe- ramente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal como- dante. Deriva da quanto precede, pertanto, che se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso
11 delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari duran- te la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale ope- re”); né è necessario valutare se ed in quale misura vi sia un obbligo (non di restituzione di somme mutuate ma) di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
(vedi per fattispecie in parte analoga: Cass., 01/07/2021, n.18721: “in tema di conviven- za more uxorio, un'attribuzione patrimoniale a favore del partner convivente può con- figurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni so- ciali del solvens (fattispecie relativa alla richiesta di restituzione delle somme versate per eseguire una serie di lavori ed opere nell'immobile dell'ex compagna convivente)”).
4. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Avuto riguardo alla particolarità della vicenda come in precedenza esposto (pacifica destinazione delle somme ad opere di ristrutturazione di immobile di proprietà dell'appellante; mancata riproposizione delle domande ex artt. 2033 e 2041 c.c.; inseri- mento della vicenda nell'ambito di una relazione sentimentale di convivenza tra la figlia dell'appellante e l'appellato poi cessata) sussistono i motivi ex art. 92 c.p.c. come integra- to dalla sentenza 77/2018 Corte Costituzionale, per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 584/2024 del Tribunale di Controparte_1
Pisa pubblicata il 29/04/2024, così provvede:
IN RIFORMA
12 della sentenza impugnata
1) rigetta le domande nei confronti di Parte_1
2) dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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