Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 9834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9834 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09834/2025REG.PROV.COLL.
N. 05506/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Principe Eugenio, 15, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione I- ter , 4 marzo n. 4658, resa tra le parti, non notificata e concernente il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il consigliere UC Di RA e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del rigetto della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma ha disposto il rigetto della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato da lui presentata tramite kit postale il 30 giugno 2017.
Il Tar ha respinto il ricorso con sentenza 4 marzo 2025, n. 4658, con la quale ha ritenuto immune dai vizi denunciati il diniego impugnato, motivato sulla base della falsità del modulo di cessione di fabbricato, che l’interessato ha prodotto in sede procedimentale dopo aver ricevuto preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per mancanza di idonea sistemazione abitativa.
3. Con appello notificato il 6 giugno 2025 e depositato il 7 luglio successivo, il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la citata decisione di prime cure, deducendo di aver dimostrato già in sede procedimentale il possesso del requisito concernente la situazione alloggiativa, documentato attraverso la produzione di un contratto di locazione, attestante il cambio di residenza, prodotto alla Questura di Roma prima dell’emissione del diniego.
4. Il gravame è affidato ad un unico motivo, con il quale, anche in chiave critica della decisione del Tar, l’appellante ripropone le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando:
“ Eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego. Violazione di legge, art. 3 L. 241/90-caenza di motivazione. Violazione-falsa applicazione artt. 6 comma 8, 5 comma 4 e 5 D.Lgs. 286/98. Violazione-falsa applicazione di legge: 5, comma 1e 12L. 109/2012 ”: a detta dell’appellante, la sentenza sarebbe da riformare perché il Tribunale territoriale avrebbe erroneamente applicato le disposizioni in materia di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, non valorizzando adeguatamente il contratto di locazione prodotto dal ricorrente nell’ambito del procedimento conclusosi con il provvedimento di diniego impugnato.
5. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio con atto di stile depositato il giorno 11 luglio 2025.
6. Con ordinanza 18 luglio 2025, n. 2672, la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, ritenendo sussistente il requisito del periculum e riservando l’esame dei motivi di gravame alla propria sede di merito.
7. Nessuna delle parti costituite ha depositato ulteriori difese e all’udienza del 4 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
8. Osserva preliminarmente il Collegio che, contrariamente a quanto erroneamente riportato nell’epigrafe della sentenza appellata, il diniego impugnato in prime cure aveva ad oggetto il rinnovo di permesso di soggiorno non di lungo periodo, bensì per lavoro subordinato.
9. Passando all’esame del merito, l’appello non può trovare accoglimento.
10. Deduce il signor -OMISSIS- che il diniego impugnato sarebbe erroneamente motivato sulla base della produzione da parte sua del “ modulo di cessione di fabbricato, utilizzato anche al fine del rilascio del certificato di residenza presso anagrafe del Comune di Fiumicino che risultava essere falso ” (cfr. provvedimento impugnato in primo grado) e di aver presentato denuncia nei confronti del concittadino che si era dichiarato in grado di assisterlo per la definizione della pratica e che lo avrebbe truffato, sfruttando la sua condizione di fragilità e di ignoranza della lingua e delle procedure (cfr. allegato n. 2 al fascicolo di parte appellante).
Aggiunge l’appellante - senza allegare né provare la circostanza, sebbene sul punto l’Amministrazione procedente non abbia mosso alcun rilievo o obiezione in giudizio - di essersi recato nel corso dell’istruttoria presso la Questura di Roma per comunicare il cambio di residenza nel Comune di Roma presso l’immobile sito in -OMISSIS-, come dimostrano il relativo contratto di locazione (allegato n. 15 al fascicolo di parte appellante), registrato il -OMISSIS- 2019 (allegato n. 13 al fascicolo di parte appellante) e il certificato di residenza del Comune di Roma Capitale datato 8 marzo 2023 (allegato n. 10 al fascicolo di parte appellante).
In questa prospettiva, in disparte gli sviluppi del procedimento penale promosso nei confronti dell’appellante, deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 483, 489 e 648 c.p. in relazione all’articolo 5, comma 8- bis, del decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286 (cfr. provvedimento impugnato), e fermo restando che dal certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale non risulta nulla a carico dell’appellante (cfr. allegato n. 8 al fascicolo di parte appellante), emerge in rilievo che il richiedente il permesso di soggiorno non fosse oggettivamente in possesso del requisito concernente la sistemazione abitativa, oltre agli altri che riguardano la sua posizione lavorativa e reddituale (cfr. allegati nn. 5, 6, 7 e 16 del fascicolo di parte appellante).
11. In via generale, l’insussistenza di un’idonea sistemazione alloggiativa costituisce certamente una legittima ragione di diniego del permesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate nel provvedimento impugnato, e a fortiori allorché, come nel caso di specie, si tratti di domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato già detenuto dal ricorrente.
12. A ciò si aggiunga che, nella fattispecie in esame, non essendo contestata la non veridicità della documentazione prodotta con l’istanza in ordine al luogo di dimora del richiedente, la carenza di un’idonea sistemazione alloggiativa è destinata a rilevare in maniera oggettiva, indipendentemente dalla sua ascrivibilità a responsabilità dell’istante (il quale comunque, al di là di quanto assume sul punto, non ha chiarito quale fosse il suo luogo di domicilio al momento della presentazione dell’istanza).
13. Va da ultimo in ogni caso rilevato che la denuncia-querela presentata dall’odierno appellante contro il presunto responsabile della contraffazione (tardivamente depositata dallo stesso appellante solo in grado di appello) è di data successiva al provvedimento di diniego impugnato in prime cure, non potendosi così escludere la possibilità che sia stata presentata ex post per supportare l’impugnazione dell’atto dinanzi al giudice amministrativo, mentre non trova alcun riscontro probatorio l’affermazione dell’appellante circa il fatto che si sarebbe presentato in Questura e non gli sarebbe stato possibile comunicare formalmente il cambio di residenza in tempo utile per incidere sull’esito del procedimento.
14. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
15. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, dovendosi confermare l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, già ammesso in via provvisoria dalla competente Commissione con decreto n. 134/2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ammette definitivamente l’appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FF EC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
UC Di RA, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Di RA | FF EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.