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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 26 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2997/ 2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] Parte_1
(CF: ) rappresentata e difesa dall'Avv.Ascanio Maria di Chio e CodiceFiscale_1
domiciliata presso il di lui studio in Melfi (Pz) in Viale Gabriele d'Annunzio n.13
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Savastano Maria giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indennità di accompagnamento
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 17.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe insorge avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha negato la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della domandata indennità di accompagnamento. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della
CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria ritualmente depositata, l' ha domandato il rigetto della domanda, CP_1
deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 26 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il CTU della prima fase, dott. chiamato a rendere chiarimenti ha confermato le Per_2
conclusioni cui era giunto, escludendo che le infermità di cui la ricorrente è affetta siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato il 17.10.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
Potenza, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
2 Dott.ssa Giuseppina Valestra
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