TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 5429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5429 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
RE RI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 659/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e , nata C.F._1 Parte_2
ad ACreale (CT) il 15.08.1960, C.F.: , entrambi residenti C.F._2
in AC Sant'Antonio (CT), via Tropea 27, rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Luigi Bonanno Feldmann, RI
FI e RI D'Amico;
- parte attrice -
contro pagina 1 di 12 in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, corrente in Catania, Via del Bosco n. 105, P. IVA:
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Luca P.IVA_1
NR ST e GI ST presso il cui studio in Catania, Viale XX
Settembre n. 45/G, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
- parte convenuta -
con la chiamata in causa di
1) , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2
Sant'Antonio, via Francesco Riso n. 54, cod. fisc. , C.F._3
rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Randazzo presso il cui studio in
Catania, via Nicola Coviello n. 27, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
2) - C.F. e P.IVA con sede legale Parte_3 P.IVA_2
in San Cesario Sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli
Avvocati Andrea Sirena e TO Palazzo;
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
--------------------
In fatto ed in diritto pagina 2 di 12 Con ricorso ex art. 702 bis, notificato a mezzo pec il 22.03.2021, Parte_1
e hanno chiesto quanto segue: “accertare,
[...] Parte_2
ritenere e dichiarare, per tutto quanto esposto, la responsabilità sanitaria per negligenza, imprudenza ed imperizia della resistente nell'esecuzione dell'intervento sul ricorrente;
accertare, ritenere e dichiarare Parte_1
l'inadeguatezza del consenso informato sottoscritto dal , e per Parte_1
l'effetto accertare e dichiarare il diritto dello stesso ad ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso patiti per violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente e del diritto alla salute;
in via subordinata, nell'ipotesi di mancato riconoscimento di responsabilità per colpa dei sanitari della resistente, accertare, ritenere e dichiarare in ogni caso il diritto del al risarcimento dei danni Parte_1
patiti per la violazione del diritto all'autodeterminazione e per lesione del diritto alla salute, a causa della mancanza/insufficienza del consenso informato;
accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente Parte_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali dalla stessa subiti per
[...]
lesione della propria sfera sessuale, affettiva e del rapporto con il proprio coniuge, come conseguenza dei danni biologici subiti dal ricorrente Parte_1
a seguito dell'intervento; condannare la resistente al risarcimento in
[...]
favore dei ricorrenti delle somme, così come sopra richieste e qui riportate per ciascuno degli aventi diritto: €. 90.000,00 in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso a seguito dell'intervento de quo, ovvero pari alla minor o maggior somma che risulterà dovuta, entro i limiti dello scaglione di valore sotto indicato nella
pagina 3 di 12 dichiarazione di valore della presente causa, al pagamento della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat del costo della vita di operai e impiegati dal
2018 (atteso che i valori monetari delle tabelle milanesi sono attualizzati al 2018) nonché al pagamento degli interessi legali sulla sorte capitale devalutata alla data del fatto e via via rivalutata dalla data dell'intervento fino all'effettivo soddisfo;
€.
50.000,00 in favore di a titolo di risarcimento di Parte_4
tutti i danni non patrimoniali subiti iure proprio ovvero pari alla minor o maggior somma che risulterà dovuta, entro i limiti dello scaglione di valore sotto indicato nella dichiarazione di valore della presente causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come specificati per la vittima primaria;
condannare la resistente al pagamento di spese e compensi di causa, ivi compresi quelli relativi al giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. (inclusi gli esborsi per CTU collegiale ed i due CTP) oltre spese generali al 15%, CPA e IVA”.
Si aggiungeva che il presente procedimento ex art. 702 bis c.p.c. faceva seguito al procedimento di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al R.G. n. 19935/18.
Si precisava che sussistevano profili di responsabilità medica del convenuto in ordine all'intervento di TURV (o TU) effettuato nel gennaio 2014 dal Parte_1
; in particolare, il in data 15.01.2014 veniva ricoverato presso la
[...] Parte_1
Casa di Cura G.B. Morgagni con diagnosi di neoplasia vescicale per la quale veniva sottoposto, in data 16.01.2014, ad intervento di asportazione mediante
TURV eseguito dal medico . CP_2
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici,
pagina 4 di 12 nonché la chiamata in garanzia del dott. al fine di essere Controparte_2
tenuto indenne da quest'ultimo per la eventuale condanna relativa a responsabilità non ascrivibile al convenuto.
Il si costituiva in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda giudiziale CP_2
proposta nei suoi confronti nonché la chiamata in garanzia della
[...]
Quest'ultima si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della Parte_3
domanda giudiziale proposta nei suoi confronti.
Con ordinanza del 20 settembre 2021 veniva disposto il mutamento di rito.
Le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Infatti, alla stregua delle puntuali, esaustive e condivisibili risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata deve escludersi la lamentata responsabilità professionale, malgrado le ampie ed articolate doglianze svolte da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale.
Più esattamente, i consulenti d'ufficio hanno accertato quanto segue: “Il Signor
era affetto da neoplasia vescicale e fu trattato chirurgicamente per Parte_1
via endoscopica con intervento di TU (resezione trans-uretrale di neoplasia vescicale). L'esito istologico fu: “Carcinoma uroteliale papillare, di basso grado, non invasivo. pTa G1” (neoplasia vescicale allo stato iniziale). In considerazione della storia clinica del paziente, in riferimento all'attività del Dott. , per CP_2
quanto argomentato precedentemente, la diagnosi posta dal sanitario fu corretta e tempestiva, così come l'indicazione al trattamento e l'intervento proposto.
Il trattamento chirurgico per via endoscopica con intervento di TU (resezione trans-uretrale di neoplasia vescicale) ad oggi è Gold Standard per il trattamento
pagina 5 di 12 delle neoplasie vescicali non infiltranti.
Relativamente all'esecuzione della procedura, dagli atti e dalla descrizione dell'intervento procedura non sono emersi elementi per ritenere che l'operatore sia incorso in errori nella esecuzione dell'atto operatorio.
Quella della creazione di una falsa strada, per quanto argomentato precedentemente, è ipotesi che non trova adeguato riscontro alla luce di quanto riportato in cartella clinica in riferimento sia alla descrizione dell'intervento chirurgico sia a quanto riportato relativamente al postoperatorio.
Relativamente all'insorgenza della stenosi uretrale, non essendo emersi elementi che provino una lesione diretta creata dal resettore, quanto si evince dal cartiglio sanitario consente soltanto di formulare ipotesi.
Quella maggiormente compatibile con i dati clinico-anamnestico-strumentali agli atti è che durante l'intervento chirurgico e segnatamente nel corso della manovra di inserimento del resettore all'interno del canale uretrale in seguito all'inevitabile trauma meccanico dato del passaggio dello strumento ed in ragione di una maggior suscettibilità individuale della mucosa uretrale si sia innescata una flogosi cronica presente ancora allo stato attuale.
La stenosi uretrale rientra tra le complicanze più frequenti richiamate dalla comunità scientifica.
Allo stato attuale il Sig. è affetto da una stenosi uretrale quale esito di Parte_1
una TUT e delle successive recidive dopo uretrotomie, con sintomatologia disurica e disturbi della sfera sessuale in soggetto con infiammazione cronica dell'uretra. Giova ribadire, in riferimento allo stato attuale del paziente, che non
pagina 6 di 12 sono emersi elementi o circostanze che possano far ritenere errata l'esecuzione della procedura chirurgica”.
In particolare, i CTU hanno specificato quanto segue: “Giova ribadire che
l'intervento di è una metodica abbastanza standardizzata, che prevede Pt_5
l'inserimento dello strumento (resettore) dotato di un'ansa elettrificata, all'interno della vescica, attraverso il canale uretrale, garantendo così la chiara visione all'operatore del campo operatorio;
per tale motivo la creazione di una “falsa strada” durante l'atto operatorio con il resettore è, nel caso che ci occupa, una evenienza estremamente improbabile;
ciò in ragione del fatto che se il resettore avesse lesionato l'uretra creando una falsa strada, la complicanza sarebbe stata pressoché immediata e di estrema gravità per l'imponente emorragia, obbligando, peraltro, gli operatori ad un prolungamento dei tempi dell'intervento per il tentativo di riparazione. Inoltre, la creazione di una “falsa strada” prodotta quale lesione iatrogena con il catetere vescicale è evenienza che può essere esclusa in ragione della circostanza che il paziente, come si evince dalla cartella clinica, è stato posto dopo l'intervento in cistoclisi continua (lavaggio vescicale continuo con liquido sterile) senza che sia riportata in cartella alcuna menzione a difficoltà nel deflusso del liquido di lavaggio. Per quanto si evince dalla compilazione della cartella clinica deve dedursi che il catetere vescicale fosse ben posizionato e nella sede corretta”.
I CTU hanno altresì risposto in maniera puntuale ed esaustiva ai rilievi critici alla loro relazione svolti da parte attrice. In particolare, relativamente alla lubrificazione della camicia metallica, dell'uretra e del catetere, i CTU hanno pagina 7 di 12 spiegato che si tratta di una metodica consolidata da decenni, imprescindibile nella pratica della procedura e adoperata da qualsiasi struttura;
sebbene sia raccomandata la buona lubrificazione, la descrizione della stessa non viene mai riportata nei referti operatori poiché, appunto, rientra nelle procedure imprescindibili all'esame. Il ragionamento operato dai CTU si basa sulla circostanza oggettiva che lo strumentario utilizzato nell'intervento di TU
(resettore endoscopico, catetere), se non abbondantemente lubrificato è impossibile da inserire all'interno dell'uretra. Inoltre, non solo da nessun atto clinico si evince che l'operatore abbia attivato l'ansa metallica in prossimità della camicia, ma se così fosse stato sarebbe stata causata una stenosi dell'uretra prostatica o del collo vescicale e non una stenosi a circa 5 cm dal meato uretrale esterno come nel caso de quo. I CTU hanno precisato che la lubrificazione è una metodica consolidata ed imprescindibile che normalmente viene rispettata in qualsiasi struttura sanitaria e che il cateterismo vescicale senza una corretta lubrificazione dello stesso e del meato uretrale è impossibile da eseguire.
In merito poi al rilievo degli attori secondo cui i CTU non avrebbero dato rilievo al dolore accusato dal paziente dopo la procedura e riferito in sede di operazioni peritali, gli stessi hanno sottolineato come all'atto della rimozione del catetere vescicale venne riscontrato dolore che su scala da 1 a 10 è valutato come 5
(moderato), assolutamente fisiologico dopo una manovra endoscopica endouretrale.
Inoltre, i c.t.u. hanno correttamente precisato che l'ematuria non poteva rappresentare nel caso concreto una indicazione di una lesione uretrale post TU.
pagina 8 di 12 Infatti, le urine descritte come a tratti ematiche ed a lavatura di carne sono certamente riferibili a esiti di resezione della neoplasia vescicale per altro successivamente trattata con chemioterapia adiuvante con Mitomicina C 40 mg, che nel 10% circa dei casi ha proprio l'ematuria come complicanza. I CTU hanno altresì precisato con riferimento alla localizzazione della stenosi uretrale a 5 cm dal meato uretrale esterno, che la eventuale lesione a quest'altezza non si manifesterebbe assolutamente con ematuria o urine a lavatura di carne come nel caso del ma con uretrorragia franca (condizione mai verificatasi). Parte_1
Per quanto riguarda poi possibile causa elettrica come eziopatogenesi della stenosi ureterale i CTU hanno rilevato che lo strumentario utilizzato per l'esecuzione dell'intervento endoscopico di è un resettore metallico dotato di un'ansa Pt_5
elettrificata, la quale mediante l'energia erogata consente di resecare la neoplasia vescicale e di coagulare. Il potere lesivo si esplica nel momento in cui viene utilizzata l'energia elettrica, all'interno della vescica, in prossimità della lesione tumorale. Tale energia nel corso di una TU potrebbe potenzialmente perforare la vescica, ledere gli sbocchi ureterali o comunque arrecare danno alla mucosa vescicale in generale. Nella fattispecie concreta, essendovi una stenosi uretrale nella porzione distale dell'uretra, a circa 5 cm dal meato uretrale esterno, l'ipotesi di un danno lesivo cagionato dall'energia elettrica dello strumento è da escludere e non rispondente al criterio topografico poiché appunto la lesione dista parecchi centimetri (in media oltre una decina) dal punto in cui viene usata l'energia elettrica in corso di TU.
I CTU hanno poi chiarito che la tecnica chirurgica endoscopica della TURP
pagina 9 di 12 (resezione trasuretrale di prostata), necessita di numerosi movimenti di va e vieni della guaina del resettore, ma questo differisce radicalmente dalla tecnica chirurgica endoscopica della TU (resezione transuretrale di neoplasia vescicale), utilizzata nel caso dell'attore, in cui non vi è alcun movimento di va e vieni ripetuto ma viene resecata en block la neoplasia vescicale.
Infine, con riferimento all'eziopatogenesi della stenosi uretrale patita dal Parte_1
va evidenziato che i CTU hanno affermato, nelle risposte alle osservazioni di parte ricorrente, quanto segue: “La stenosi uretrale è peraltro complicanza ampiamente documentata in letteratura. Essa può essere anche conseguenza di uno stato infiammatorio cronico;
nel caso che ci occupa non risulta che il periziando abbia mai eseguito un tampone uretrale al fine di verificare la presenza di infezione cronica;
non risulta, altresì, che siano stati eseguiti l'esame colturale delle urine e tampone uretrale, che furono prescritti alla visita del 18/02/2015 dal Prof.
e l'urinocoltura prescritta alla visita del 15/06/2015 della Dott.ssa Per_1
. In mancanza dell'esecuzione del tampone uretrale e di un esame Per_2
colturale delle urine l'eventuale presenza di un'infezione batterica/micotica suscettibile di miglioramento con terapia resta, sebbene la più verosimile, soltanto un'ipotesi”.
Pertanto si deve ritenere che l'intervento chirurgico de quo è stato eseguito correttamente. Si ribadisce che nell'intervento chirurgico non venne affatto aperta una falsa strada col resettore o col catetere né ciò avvenne al momento della rimozione del catetere apposto al termine dell'intervento in cui secondo parte attrice vi sarebbe stato un dolore intenso seguito da uretrorragia, di cui non vi è
pagina 10 di 12 alcuna traccia nella documentazione sanitaria. Si aggiunge che l'eventuale apertura di una falda si sarebbe dovuta manifestare durante e immediatamente dopo l'intervento, ma di ciò non vi è alcun riscontro dalla documentazione clinica.
Si osserva che i rilievi critici svolti da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale appaiono non idonei a superare le puntuali conclusioni dei consulenti d'ufficio medico-legale; anche per tale ragione non si è ritenuto di disporre una nuova consulenza d'ufficio medico-legale, per come richiesto da parte attrice.
Va altresì rigettata la domanda attrice avente ad oggetto il risarcimento del danno per violazione del diritto al consenso informato.
Infatti, pur tenendo conto di quanto rilevato al riguardo dai CTU, si osserva che da un attento esame del consenso informato sottoscritto dall'attore in data 15 gennaio 2014 ed allegato alla cartella clinica in atti emerge che in realtà lo stesso è stato sufficientemente informato della diagnosi, del tipo di trattamento proposto nonché dei rischi correlati alla chirurgia dell'uretra (tra cui la stenosi) cui si sottopose, così acconsentendo in maniera cosciente al trattamento proposto. Più esattamente, l'atto di consenso informato riporta la stenosi ureterale quale complicanza dell'intervento sicché, proprio con riferimento alla principale censura che viene mossa a controparte, l'attore ne aveva sicuramente conoscenza.
Il rigetto delle domande attrici esonera dall'esaminare le suindicate due distinte domande di garanzia proposte.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (nel testo da pagina 11 di 12 applicare alla fattispecie concreta) per compensare per intero le spese processuali tra tutte le parti in causa;
va invece disposto che le spese di consulenza d'ufficio rimangano a carico di parte attrice in quanto espletata su richiesta ed interesse di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, TO BE, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 659/21 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che rimangono a carico di parte attrice le spese di consulenza d'ufficio, come già liquidate in atti.
Catania, 10 novembre 2025
Il giudice
TO BE
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
RE RI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 659/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e , nata C.F._1 Parte_2
ad ACreale (CT) il 15.08.1960, C.F.: , entrambi residenti C.F._2
in AC Sant'Antonio (CT), via Tropea 27, rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Luigi Bonanno Feldmann, RI
FI e RI D'Amico;
- parte attrice -
contro pagina 1 di 12 in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, corrente in Catania, Via del Bosco n. 105, P. IVA:
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Luca P.IVA_1
NR ST e GI ST presso il cui studio in Catania, Viale XX
Settembre n. 45/G, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
- parte convenuta -
con la chiamata in causa di
1) , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2
Sant'Antonio, via Francesco Riso n. 54, cod. fisc. , C.F._3
rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Randazzo presso il cui studio in
Catania, via Nicola Coviello n. 27, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
2) - C.F. e P.IVA con sede legale Parte_3 P.IVA_2
in San Cesario Sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli
Avvocati Andrea Sirena e TO Palazzo;
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
--------------------
In fatto ed in diritto pagina 2 di 12 Con ricorso ex art. 702 bis, notificato a mezzo pec il 22.03.2021, Parte_1
e hanno chiesto quanto segue: “accertare,
[...] Parte_2
ritenere e dichiarare, per tutto quanto esposto, la responsabilità sanitaria per negligenza, imprudenza ed imperizia della resistente nell'esecuzione dell'intervento sul ricorrente;
accertare, ritenere e dichiarare Parte_1
l'inadeguatezza del consenso informato sottoscritto dal , e per Parte_1
l'effetto accertare e dichiarare il diritto dello stesso ad ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso patiti per violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente e del diritto alla salute;
in via subordinata, nell'ipotesi di mancato riconoscimento di responsabilità per colpa dei sanitari della resistente, accertare, ritenere e dichiarare in ogni caso il diritto del al risarcimento dei danni Parte_1
patiti per la violazione del diritto all'autodeterminazione e per lesione del diritto alla salute, a causa della mancanza/insufficienza del consenso informato;
accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente Parte_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali dalla stessa subiti per
[...]
lesione della propria sfera sessuale, affettiva e del rapporto con il proprio coniuge, come conseguenza dei danni biologici subiti dal ricorrente Parte_1
a seguito dell'intervento; condannare la resistente al risarcimento in
[...]
favore dei ricorrenti delle somme, così come sopra richieste e qui riportate per ciascuno degli aventi diritto: €. 90.000,00 in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso a seguito dell'intervento de quo, ovvero pari alla minor o maggior somma che risulterà dovuta, entro i limiti dello scaglione di valore sotto indicato nella
pagina 3 di 12 dichiarazione di valore della presente causa, al pagamento della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat del costo della vita di operai e impiegati dal
2018 (atteso che i valori monetari delle tabelle milanesi sono attualizzati al 2018) nonché al pagamento degli interessi legali sulla sorte capitale devalutata alla data del fatto e via via rivalutata dalla data dell'intervento fino all'effettivo soddisfo;
€.
50.000,00 in favore di a titolo di risarcimento di Parte_4
tutti i danni non patrimoniali subiti iure proprio ovvero pari alla minor o maggior somma che risulterà dovuta, entro i limiti dello scaglione di valore sotto indicato nella dichiarazione di valore della presente causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come specificati per la vittima primaria;
condannare la resistente al pagamento di spese e compensi di causa, ivi compresi quelli relativi al giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. (inclusi gli esborsi per CTU collegiale ed i due CTP) oltre spese generali al 15%, CPA e IVA”.
Si aggiungeva che il presente procedimento ex art. 702 bis c.p.c. faceva seguito al procedimento di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al R.G. n. 19935/18.
Si precisava che sussistevano profili di responsabilità medica del convenuto in ordine all'intervento di TURV (o TU) effettuato nel gennaio 2014 dal Parte_1
; in particolare, il in data 15.01.2014 veniva ricoverato presso la
[...] Parte_1
Casa di Cura G.B. Morgagni con diagnosi di neoplasia vescicale per la quale veniva sottoposto, in data 16.01.2014, ad intervento di asportazione mediante
TURV eseguito dal medico . CP_2
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici,
pagina 4 di 12 nonché la chiamata in garanzia del dott. al fine di essere Controparte_2
tenuto indenne da quest'ultimo per la eventuale condanna relativa a responsabilità non ascrivibile al convenuto.
Il si costituiva in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda giudiziale CP_2
proposta nei suoi confronti nonché la chiamata in garanzia della
[...]
Quest'ultima si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della Parte_3
domanda giudiziale proposta nei suoi confronti.
Con ordinanza del 20 settembre 2021 veniva disposto il mutamento di rito.
Le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Infatti, alla stregua delle puntuali, esaustive e condivisibili risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata deve escludersi la lamentata responsabilità professionale, malgrado le ampie ed articolate doglianze svolte da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale.
Più esattamente, i consulenti d'ufficio hanno accertato quanto segue: “Il Signor
era affetto da neoplasia vescicale e fu trattato chirurgicamente per Parte_1
via endoscopica con intervento di TU (resezione trans-uretrale di neoplasia vescicale). L'esito istologico fu: “Carcinoma uroteliale papillare, di basso grado, non invasivo. pTa G1” (neoplasia vescicale allo stato iniziale). In considerazione della storia clinica del paziente, in riferimento all'attività del Dott. , per CP_2
quanto argomentato precedentemente, la diagnosi posta dal sanitario fu corretta e tempestiva, così come l'indicazione al trattamento e l'intervento proposto.
Il trattamento chirurgico per via endoscopica con intervento di TU (resezione trans-uretrale di neoplasia vescicale) ad oggi è Gold Standard per il trattamento
pagina 5 di 12 delle neoplasie vescicali non infiltranti.
Relativamente all'esecuzione della procedura, dagli atti e dalla descrizione dell'intervento procedura non sono emersi elementi per ritenere che l'operatore sia incorso in errori nella esecuzione dell'atto operatorio.
Quella della creazione di una falsa strada, per quanto argomentato precedentemente, è ipotesi che non trova adeguato riscontro alla luce di quanto riportato in cartella clinica in riferimento sia alla descrizione dell'intervento chirurgico sia a quanto riportato relativamente al postoperatorio.
Relativamente all'insorgenza della stenosi uretrale, non essendo emersi elementi che provino una lesione diretta creata dal resettore, quanto si evince dal cartiglio sanitario consente soltanto di formulare ipotesi.
Quella maggiormente compatibile con i dati clinico-anamnestico-strumentali agli atti è che durante l'intervento chirurgico e segnatamente nel corso della manovra di inserimento del resettore all'interno del canale uretrale in seguito all'inevitabile trauma meccanico dato del passaggio dello strumento ed in ragione di una maggior suscettibilità individuale della mucosa uretrale si sia innescata una flogosi cronica presente ancora allo stato attuale.
La stenosi uretrale rientra tra le complicanze più frequenti richiamate dalla comunità scientifica.
Allo stato attuale il Sig. è affetto da una stenosi uretrale quale esito di Parte_1
una TUT e delle successive recidive dopo uretrotomie, con sintomatologia disurica e disturbi della sfera sessuale in soggetto con infiammazione cronica dell'uretra. Giova ribadire, in riferimento allo stato attuale del paziente, che non
pagina 6 di 12 sono emersi elementi o circostanze che possano far ritenere errata l'esecuzione della procedura chirurgica”.
In particolare, i CTU hanno specificato quanto segue: “Giova ribadire che
l'intervento di è una metodica abbastanza standardizzata, che prevede Pt_5
l'inserimento dello strumento (resettore) dotato di un'ansa elettrificata, all'interno della vescica, attraverso il canale uretrale, garantendo così la chiara visione all'operatore del campo operatorio;
per tale motivo la creazione di una “falsa strada” durante l'atto operatorio con il resettore è, nel caso che ci occupa, una evenienza estremamente improbabile;
ciò in ragione del fatto che se il resettore avesse lesionato l'uretra creando una falsa strada, la complicanza sarebbe stata pressoché immediata e di estrema gravità per l'imponente emorragia, obbligando, peraltro, gli operatori ad un prolungamento dei tempi dell'intervento per il tentativo di riparazione. Inoltre, la creazione di una “falsa strada” prodotta quale lesione iatrogena con il catetere vescicale è evenienza che può essere esclusa in ragione della circostanza che il paziente, come si evince dalla cartella clinica, è stato posto dopo l'intervento in cistoclisi continua (lavaggio vescicale continuo con liquido sterile) senza che sia riportata in cartella alcuna menzione a difficoltà nel deflusso del liquido di lavaggio. Per quanto si evince dalla compilazione della cartella clinica deve dedursi che il catetere vescicale fosse ben posizionato e nella sede corretta”.
I CTU hanno altresì risposto in maniera puntuale ed esaustiva ai rilievi critici alla loro relazione svolti da parte attrice. In particolare, relativamente alla lubrificazione della camicia metallica, dell'uretra e del catetere, i CTU hanno pagina 7 di 12 spiegato che si tratta di una metodica consolidata da decenni, imprescindibile nella pratica della procedura e adoperata da qualsiasi struttura;
sebbene sia raccomandata la buona lubrificazione, la descrizione della stessa non viene mai riportata nei referti operatori poiché, appunto, rientra nelle procedure imprescindibili all'esame. Il ragionamento operato dai CTU si basa sulla circostanza oggettiva che lo strumentario utilizzato nell'intervento di TU
(resettore endoscopico, catetere), se non abbondantemente lubrificato è impossibile da inserire all'interno dell'uretra. Inoltre, non solo da nessun atto clinico si evince che l'operatore abbia attivato l'ansa metallica in prossimità della camicia, ma se così fosse stato sarebbe stata causata una stenosi dell'uretra prostatica o del collo vescicale e non una stenosi a circa 5 cm dal meato uretrale esterno come nel caso de quo. I CTU hanno precisato che la lubrificazione è una metodica consolidata ed imprescindibile che normalmente viene rispettata in qualsiasi struttura sanitaria e che il cateterismo vescicale senza una corretta lubrificazione dello stesso e del meato uretrale è impossibile da eseguire.
In merito poi al rilievo degli attori secondo cui i CTU non avrebbero dato rilievo al dolore accusato dal paziente dopo la procedura e riferito in sede di operazioni peritali, gli stessi hanno sottolineato come all'atto della rimozione del catetere vescicale venne riscontrato dolore che su scala da 1 a 10 è valutato come 5
(moderato), assolutamente fisiologico dopo una manovra endoscopica endouretrale.
Inoltre, i c.t.u. hanno correttamente precisato che l'ematuria non poteva rappresentare nel caso concreto una indicazione di una lesione uretrale post TU.
pagina 8 di 12 Infatti, le urine descritte come a tratti ematiche ed a lavatura di carne sono certamente riferibili a esiti di resezione della neoplasia vescicale per altro successivamente trattata con chemioterapia adiuvante con Mitomicina C 40 mg, che nel 10% circa dei casi ha proprio l'ematuria come complicanza. I CTU hanno altresì precisato con riferimento alla localizzazione della stenosi uretrale a 5 cm dal meato uretrale esterno, che la eventuale lesione a quest'altezza non si manifesterebbe assolutamente con ematuria o urine a lavatura di carne come nel caso del ma con uretrorragia franca (condizione mai verificatasi). Parte_1
Per quanto riguarda poi possibile causa elettrica come eziopatogenesi della stenosi ureterale i CTU hanno rilevato che lo strumentario utilizzato per l'esecuzione dell'intervento endoscopico di è un resettore metallico dotato di un'ansa Pt_5
elettrificata, la quale mediante l'energia erogata consente di resecare la neoplasia vescicale e di coagulare. Il potere lesivo si esplica nel momento in cui viene utilizzata l'energia elettrica, all'interno della vescica, in prossimità della lesione tumorale. Tale energia nel corso di una TU potrebbe potenzialmente perforare la vescica, ledere gli sbocchi ureterali o comunque arrecare danno alla mucosa vescicale in generale. Nella fattispecie concreta, essendovi una stenosi uretrale nella porzione distale dell'uretra, a circa 5 cm dal meato uretrale esterno, l'ipotesi di un danno lesivo cagionato dall'energia elettrica dello strumento è da escludere e non rispondente al criterio topografico poiché appunto la lesione dista parecchi centimetri (in media oltre una decina) dal punto in cui viene usata l'energia elettrica in corso di TU.
I CTU hanno poi chiarito che la tecnica chirurgica endoscopica della TURP
pagina 9 di 12 (resezione trasuretrale di prostata), necessita di numerosi movimenti di va e vieni della guaina del resettore, ma questo differisce radicalmente dalla tecnica chirurgica endoscopica della TU (resezione transuretrale di neoplasia vescicale), utilizzata nel caso dell'attore, in cui non vi è alcun movimento di va e vieni ripetuto ma viene resecata en block la neoplasia vescicale.
Infine, con riferimento all'eziopatogenesi della stenosi uretrale patita dal Parte_1
va evidenziato che i CTU hanno affermato, nelle risposte alle osservazioni di parte ricorrente, quanto segue: “La stenosi uretrale è peraltro complicanza ampiamente documentata in letteratura. Essa può essere anche conseguenza di uno stato infiammatorio cronico;
nel caso che ci occupa non risulta che il periziando abbia mai eseguito un tampone uretrale al fine di verificare la presenza di infezione cronica;
non risulta, altresì, che siano stati eseguiti l'esame colturale delle urine e tampone uretrale, che furono prescritti alla visita del 18/02/2015 dal Prof.
e l'urinocoltura prescritta alla visita del 15/06/2015 della Dott.ssa Per_1
. In mancanza dell'esecuzione del tampone uretrale e di un esame Per_2
colturale delle urine l'eventuale presenza di un'infezione batterica/micotica suscettibile di miglioramento con terapia resta, sebbene la più verosimile, soltanto un'ipotesi”.
Pertanto si deve ritenere che l'intervento chirurgico de quo è stato eseguito correttamente. Si ribadisce che nell'intervento chirurgico non venne affatto aperta una falsa strada col resettore o col catetere né ciò avvenne al momento della rimozione del catetere apposto al termine dell'intervento in cui secondo parte attrice vi sarebbe stato un dolore intenso seguito da uretrorragia, di cui non vi è
pagina 10 di 12 alcuna traccia nella documentazione sanitaria. Si aggiunge che l'eventuale apertura di una falda si sarebbe dovuta manifestare durante e immediatamente dopo l'intervento, ma di ciò non vi è alcun riscontro dalla documentazione clinica.
Si osserva che i rilievi critici svolti da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale appaiono non idonei a superare le puntuali conclusioni dei consulenti d'ufficio medico-legale; anche per tale ragione non si è ritenuto di disporre una nuova consulenza d'ufficio medico-legale, per come richiesto da parte attrice.
Va altresì rigettata la domanda attrice avente ad oggetto il risarcimento del danno per violazione del diritto al consenso informato.
Infatti, pur tenendo conto di quanto rilevato al riguardo dai CTU, si osserva che da un attento esame del consenso informato sottoscritto dall'attore in data 15 gennaio 2014 ed allegato alla cartella clinica in atti emerge che in realtà lo stesso è stato sufficientemente informato della diagnosi, del tipo di trattamento proposto nonché dei rischi correlati alla chirurgia dell'uretra (tra cui la stenosi) cui si sottopose, così acconsentendo in maniera cosciente al trattamento proposto. Più esattamente, l'atto di consenso informato riporta la stenosi ureterale quale complicanza dell'intervento sicché, proprio con riferimento alla principale censura che viene mossa a controparte, l'attore ne aveva sicuramente conoscenza.
Il rigetto delle domande attrici esonera dall'esaminare le suindicate due distinte domande di garanzia proposte.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (nel testo da pagina 11 di 12 applicare alla fattispecie concreta) per compensare per intero le spese processuali tra tutte le parti in causa;
va invece disposto che le spese di consulenza d'ufficio rimangano a carico di parte attrice in quanto espletata su richiesta ed interesse di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, TO BE, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 659/21 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che rimangono a carico di parte attrice le spese di consulenza d'ufficio, come già liquidate in atti.
Catania, 10 novembre 2025
Il giudice
TO BE
pagina 12 di 12