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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/11/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 742/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 742 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
PAGANO AN
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SAU PIETRO Controparte_1 C.F._2
LUIGI
-resistente-
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 19/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito l'Autorità Giudiziaria nei Parte_1 confronti di deducendo: Controparte_1
1 che in data 1/7/2021 il tribunale di Tempio Pausania ha pronunciato il decreto n. 111/2021 (reg. gen. n. 1150/2020) di omologa della separazione consensuale tra i coniugi;
che dal matrimonio sono nati i figli (15/7/2022) e (30/01/2008); Per_1 Per_2 che nelle condizioni di separazione, tra l'altro, è stato disciplinato il diritto di visita del padre nei confronti del figlio nel seguente modo: (al punto 3) “verrà affidato congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con fissazione della residenza stabile presso l'abitazione della madre” e (al punto 4) “in relazione al diritto di visita, i genitori convengono che il sig. debba tenere CP_1 con sé il figlio minore, nei fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola, alla domenica alle ore 21(22 nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16:00, alle ore 20:00, nel pieno rispetto delle esigenze scolastiche del minore e di quelle lavorative del padre, il quale soprattutto durante il periodo estivo a causa dei turni lavorativi, avrà facoltà, previo accordo con la madre, di concordare o scambiare giorni e orari di visita. Vigeranno le regole dell'alternanza annuale in merito a tutte le ricorrenze principali (Natale, Pasqua, compleanni) così ad esempio trascorrerà le festività natalizie dal 22 dicembre al 29 Per_2 dicembre con uno dei genitori e dal 29 dicembre al 6 gennaio con l'altro; ... Per_ Per quanto concerne la primogenita , maggiorenne, deciderà liberamente tempi e diritti di visita col padre previo accordo diretto.
La sig.ra rinuncia fin d'ora all'assegnazione della casa coniugale sita in Olbia, alla Via Pt_1
Baldassare Longhena 76…con l'obbligo per la stessa a trasferire la propria residenza e quella di Per_ e in altro luogo non oltre il 30.10.2021, dando previa comunicazione al sig. Per_2 CP_1 della nuova residenza e ubicazione immobile nel quale vivrà con i loro due figli;
Il sig. si obbliga alla contribuzione a titolo di mantenimento nei confronti dei due figli CP_1
Per_
e corrispondendo la somma di € 40.000,00 in una tantum da versarsi sulle Per_2 coordinate bancarie della signora che la medesima gli comunicherà con le seguenti Pt_1 modalità:
1) euro 5.000,00 all'udienza del 22 giugno 2021 a mezzo assegno circolare;
2) euro 15.000,00 entro il 16 ottobre 2021 1 mezzo bonifico bancario;
3) euro 20.000,00 entro il 31 Luglio 2022 a mezzo bonifico bancario….
Le spese straordinarie andranno preventivamente concordate e documentate e condivise a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, ivi incluse quelle concernenti le tasse universitarie di Per_
e in seguito anche quelle di quelle di trasferta, dell'acquisto libri e pagamento del Per_2 canone di locazione;
La signora rinuncia all'assegno di mantenimento, pertanto i coniugi provvederanno al Pt_1 proprio sostentamento in via del tutto autonoma rinunciando espressamente a ogni pretesa di
2 carattere economica anche per il futuro, a qualsiasi titolo o ragione;
Entrambi i coniugi, al fine di meglio salvaguardare il benessere psicologico dei figli, si impegnano
a non instaurare stabile convivenza con altri partners almeno per il primo anno successivo alla separazione…” che gli accordi di separazione avrebbero permesso ai coniugi di poter tenere con sé i figli in maniera quasi paritaria;
che la situazione tra i coniugi è degenerata quasi subito dopo la separazione e gli accordi inerenti all'affidamento dei figli non sono mai stati rispettati dal Controparte_1 che il in violazione a quanto previsto al punto 12 della separazione, ha intrapreso CP_1 quasi subito una stabile convivenza con una donna, che non ha accettato i figli del CP_1
e che rifiuta di avere con loro qualsiasi tipo di rapporto;
[...]
che il ha costretto la figlia ad andare via di casa, arrivando a staccarle l'acqua CP_2 Per_1 calda, il gas e ripetendole ogni giorno parole del tipo “devi andare via, questa non è più casa tua, qui non ci fai più niente, devi andare da tua mamma” e altri turpiloqui;
che l'unica persona che si è occupata della figlia è stata la ricorrente;
che, da quando si è stabilita a casa la nuova compagna del è stato impedito ai due figli CP_1 di accedere all'abitazione;
che l'atteggiamento assunto dal verso i figli ha creato difficoltà alla ricorrente sia dal CP_3 punto di vista della organizzazione della sua vita privata, sia dal punto di vista economico;
che, in particolare, i pasti che i figli avrebbero dovuto consumare presso l'abitazione del padre nei suoi giorni di affidamento degli stessi sono rimasti a carico della ricorrente, oltre al consumo di luce, gas etc, nonché le spese per la merenda a scuola e le uscite con gli amici;
che tali esborsi sono quantificabili in € 25.000,00, oltre al danno morale per non aver mai potuto godere di momenti di “libertà” personale.
Sulla scorta di quanto sopra, ha precisato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, dichiarare, a modifica delle condizioni di cui al punto 4 e al punto 11 del decreto di separazione.
Nello specifico: in merito al punto 4) Stabilire che il figlio non sia più onerato dall'obbligo Per_2 di pernottare dal padre, sia per quanto riguarda il pernottamento diurno, che quello notturno, ma entrambi i figli siano liberi di recarsi dal padre quando lo desidereranno.
La sig.ra dovendosi occupare dei figli, anche in termini economici, quotidianamente, con Pt_1 grande dispendio economico e di tempo, richiede un assegno di mantenimento dell'importo di €
500,00 (250 per figlio), che il sig. dovrà versare in favore dei figli a titolo di CP_1
3 mantenimento, sino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti, oltre alla refusione delle spese che si quantificano già da ora in euro 25.000,00, o veriore accertanda, oltre ad un risarcimento per danni morali, che il Giudice vorrà valutare in via equitativa, per non aver tenuto con se i figli nei weekend concordati e per aver costretto la ricorrente a dedicarsi ai figli anche nelle sue giornate di competenza, come da decreto e impedendole di avere una sua vita privata, o comunque del tempo da dedicare alla sua persona.
Si chiede inoltre che il sig. provveda al rimborso del 50% delle spese sostenute Controparte_1 dalla sig.ra in favore dei figli (scolastiche, sanitarie e sportive), entro e non oltre 7 giorni Pt_1 dalla richiesta di rimborso da parte della sig.ra , o in alternativa, che sia lui stesso ad Pt_1 anticiparle e la sig.ra provveda nei medesimi tempi al rimborso. Pt_1
Con vittoria di spese”. si è costituito tempestivamente in giudizio, contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e concluso e, a sua volta deducendo: che le domande risarcitorie (rimborsi e danni morali) sono inammissibili, trattandosi di domande non compatibili col presente rito, ed in ogni caso infondate;
che la domanda di modifica delle condizioni di separazione è infondata, inammissibile e priva di giustificati motivi, avendo il resistente già versato alla ricorrente la somma una tantum di €
40.000,00 prevista nell'accordo di separazione.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Tutto ciò premesso, nell'interesse di , si conclude e si chiede che il Tribunale Controparte_1 adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione voglia: 1) Dichiarare inammissibili, per i motivi in espositiva, le domande di rifusione di €. 25.000,00 o di altra veriore somma, e di rifusione del danno morale. 2) Rigettare o dichiarare inammissibile la richiesta di assegno di
(contributo) al mantenimento dei figli (di €. 250,00 per ciascuno). 3) Con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza del 6/3/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione anche in assenza di approfondimenti istruttori, ha rinviato la causa al 19/11/2025 per la rimessione della causa al
Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 19/11/2025 i procuratori delle parti si sono riportati agli scritti conclusionali depositati e il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.
In via del tutto preliminare ritiene il Collegio di dover dichiarare l'inammissibilità delle domande, formulate dalla odierna ricorrente, di rimborso delle spese sostenute e/o di risarcimento del danno
4 morale.
Invero, il procedimento di modifica delle condizioni di separazione è regolato dall'art. 710 c.p.c., ha natura camerale e oggetto limitato;
esso serve a modificare o revocare le condizioni relative alla separazione (ad es. assegno di mantenimento, affidamento dei figli, uso della casa familiare, ecc.) in presenza di fatti sopravvenuti.
In procedimenti di tal fatta, il Tribunale può pronunciarsi solo su quelle condizioni e non su domande nuove di natura diversa, come ad esempio risarcimento del danno morale o esistenziale per comportamenti del coniuge, risarcimento per inadempimento di obblighi derivanti dalla separazione o richieste patrimoniali autonome non connesse alle condizioni originarie.
Sul punto l'orientamento della Suprema Corte è unanime e stratificato (v. tra le tante Cass. Civ.,
Sez. I, 19 aprile 2011, n. 8877 secondo cui il procedimento ex art. 710 c.p.c. “ha ad oggetto esclusivamente la modifica dei provvedimenti riguardanti la separazione dei coniugi e non consente l'introduzione di domande nuove o diverse, quali quelle di risarcimento del danno”; Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19723 secondo cui “Nel giudizio di revisione delle condizioni di separazione non possono essere proposte domande autonome di risarcimento dei danni per comportamenti del coniuge, in quanto estranee all'oggetto del procedimento”; Cass. civ., Sez. VI-1,
23 marzo 2021, n. 8044, che ribadisce che il procedimento ex art. 710 c.p.c. è a cognizione sommaria e funzionale, quindi incompatibile con l'accertamento di diritti soggettivi diversi, come quelli risarcitori).
Ne consegue che, laddove un coniuge ritenga di aver subito un danno (morale, esistenziale, patrimoniale) a causa del comportamento dell'altro — ad esempio violenza domestica, diffamazione, violazione di obblighi, ecc. — è suo onere introdurre una separata azione ordinaria di risarcimento danni davanti al tribunale civile (ai sensi dell'art. 2043 c.c. o di altre norme specifiche).
Quanto all'unica domanda ammissibile in questa sede, ovvero alla invocata modifica delle condizioni patrimoniali di cui all'accordo di separazione coniugale omologato con decreto n.
111/2021 del 1/7/2021, ritiene il Collegio che la stessa sia radicalmente infondata.
Le parti, con l'accordo consensuale omologato appena richiamato, hanno di comune accordo definito le condizioni della separazione. In particolare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (in quel momento) minori i coniugi hanno stabilito: “Il sig. benchè sia privo di una CP_1 stabile occupazione lavorativa, si obbliga alla contribuzione a titolo di mantenimento nei confronti Per_ dei due figli e corrispondendo la somma di euro 40.000,00 in una tantum da versarsi Per_2 sulle coordinate bancarie della signora che la medesima gli comunicherà, con le seguenti Pt_1 modalità (…). All'uopo si specifica che tale forma di contribuzione economica garantirebbe il
5 Per_ mantenimento ordinario dei figli per i prossimi dieci anni circa, per cui avrebbe raggiunto il ventiseiesimo anno di età e il ventunesimo anno di età; qualora poi per quella data Per_2
(01.1.2023) gli stessi non avessero ancora raggiunto la completa autosufficienza economica, il Sig. si rende disponibile, sin da ora a contribuire al mantenimenti diretto dei figli, CP_1 accogliendoli in casa secondo segmenti paritari con a madre”.
Non è contestato, ma anzi riconosciuto, dalla parte ricorrente che il abbia adempiuto a CP_1 tale obbligo contributivo, mediante puntuale versamento delle somme di cui alla pianificazione riportata nell'accordo di separazione, per un totale di € 40.000,00.
Ciò premesso e ricordato, la ricorrente ha fondato la sua domanda di modifica delle Pt_1 condizioni di separazione sul presunto continuato mancato esercizio del diritto di visita da parte del nei confronti dei figli, al quale sarebbe stato obbligato per effetto della indicata CP_1 separazione consensuale, con conseguente peggioramento della di lei posizione nell'esercizio della genitorialità e del mantenimento dei figli e fondamento della richiesta di nuova contribuzione in favore dei figli.
Orbene, accanto ed oltre la circostanza che al punto 3 dell'accordo di separazione non risulta affatto indicato – come scorrettamente indicato dalla parte ricorrente – che il “debba” tenere CP_1 con sé il figlio minore (v. pag. 1 del ricorso introduttivo del giudizio), ma che il CP_1
“possa” tenere con sé il figlio minore nei periodi ivi indicati – con la espressa previsione, quindi, di una “facoltà” e non anche di un “obbligo” – osserva il Tribunale che, in tema di revisione delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c., è pacifico che il giudizio si svolge con rito camerale e che la domanda può essere accolta solo qualora intervengano giustificati motivi, consistenti in mutamenti delle condizioni di fatto o di diritto (o in circostanze sopravvenute) che rendano inadeguata la determinazione originaria.
Il Tribunale deve, quindi, verificare:
a) se la ricorrente abbia allegato e documentalmente provato fatti sopravvenuti rispetto all'accordo di separazione che possano incidere significativamente sull'equilibrio originario;
b) se tali fatti siano idonei a giustificare la revisione della condizione economica assunta (assegno una tantum di € 40.000,00).
Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto – in sostanza – la violazione da parte del resistente degli accordi relativi al diritto di visita nei confronti del figlio minore nonché il non corretto comportamento nei confronti della figlia maggiorenne, affidando a tali presunte violazioni la richiesta di modifica dell'assetto economico.
Tuttavia, anche assumendo, per argomento, che vi fosse stata qualche inadempienza di visita – cosa che il Tribunale non ritiene provata e che, comunque, ritiene non rilevante indagare – rimane
6 comunque insoddisfatto il nesso di causalità tra tale fatto (se anche accertato) e una modificazione della condizione economica originaria del contributo una tantum di € 40.000, che risulta regolarmente versato dal resistente e che aveva finalità di contributo al mantenimento dei figli per circa 10 anni.
In sintesi, ritiene il tribunale che non sussista, allo stato, una mutazione delle condizioni patrimoniali delle parti o della situazione dei figli (quali autosufficienza, cessazione dei bisogni, incremento o decremento rilevante del reddito, trasferimento all'estero, malattia grave, etc.) che possa qualificarsi come “giustificato motivo” per revisionare l'accordo di separazione (v. Cass. Civ.,
Sez. I, Ord. 17/3/2025 n. 7121).
In particolare, l'accordo era stato sottoscritto in piena consapevolezza delle parti e con versamento integrale dell'importo pattuito;
non è stata dimostrata una variazione sopravvenuta significativa della situazione che possa fondare la revisione.
Alla stregua di quanto precede, la domanda di modifica delle condizioni della separazione va rigettata perché manca il presupposto del fatto nuovo e significativo, non è provato un peggioramento idoneo e non è verificato un nesso di causalità diretto con la condizione economica stabilita.
In mancanza di questi elementi, la statuizione originaria rimane ferma, ai sensi della regola secondo cui l'obbligo del mantenimento o contributivo, stabilito in sede di separazione, non può essere modificato se non in presenza delle condizioni sopra indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA inammissibili le domande di risarcimento del danno morale e di rimborso;
2) RIGETTA la domanda di modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui al decreto n. 111/2021 del 1/7/2021 pronunciato dal tribunale di Tempio Pausania;
3) CONDAN al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese
[...] generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 19/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 742/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 742 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
PAGANO AN
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SAU PIETRO Controparte_1 C.F._2
LUIGI
-resistente-
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 19/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito l'Autorità Giudiziaria nei Parte_1 confronti di deducendo: Controparte_1
1 che in data 1/7/2021 il tribunale di Tempio Pausania ha pronunciato il decreto n. 111/2021 (reg. gen. n. 1150/2020) di omologa della separazione consensuale tra i coniugi;
che dal matrimonio sono nati i figli (15/7/2022) e (30/01/2008); Per_1 Per_2 che nelle condizioni di separazione, tra l'altro, è stato disciplinato il diritto di visita del padre nei confronti del figlio nel seguente modo: (al punto 3) “verrà affidato congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con fissazione della residenza stabile presso l'abitazione della madre” e (al punto 4) “in relazione al diritto di visita, i genitori convengono che il sig. debba tenere CP_1 con sé il figlio minore, nei fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola, alla domenica alle ore 21(22 nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16:00, alle ore 20:00, nel pieno rispetto delle esigenze scolastiche del minore e di quelle lavorative del padre, il quale soprattutto durante il periodo estivo a causa dei turni lavorativi, avrà facoltà, previo accordo con la madre, di concordare o scambiare giorni e orari di visita. Vigeranno le regole dell'alternanza annuale in merito a tutte le ricorrenze principali (Natale, Pasqua, compleanni) così ad esempio trascorrerà le festività natalizie dal 22 dicembre al 29 Per_2 dicembre con uno dei genitori e dal 29 dicembre al 6 gennaio con l'altro; ... Per_ Per quanto concerne la primogenita , maggiorenne, deciderà liberamente tempi e diritti di visita col padre previo accordo diretto.
La sig.ra rinuncia fin d'ora all'assegnazione della casa coniugale sita in Olbia, alla Via Pt_1
Baldassare Longhena 76…con l'obbligo per la stessa a trasferire la propria residenza e quella di Per_ e in altro luogo non oltre il 30.10.2021, dando previa comunicazione al sig. Per_2 CP_1 della nuova residenza e ubicazione immobile nel quale vivrà con i loro due figli;
Il sig. si obbliga alla contribuzione a titolo di mantenimento nei confronti dei due figli CP_1
Per_
e corrispondendo la somma di € 40.000,00 in una tantum da versarsi sulle Per_2 coordinate bancarie della signora che la medesima gli comunicherà con le seguenti Pt_1 modalità:
1) euro 5.000,00 all'udienza del 22 giugno 2021 a mezzo assegno circolare;
2) euro 15.000,00 entro il 16 ottobre 2021 1 mezzo bonifico bancario;
3) euro 20.000,00 entro il 31 Luglio 2022 a mezzo bonifico bancario….
Le spese straordinarie andranno preventivamente concordate e documentate e condivise a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, ivi incluse quelle concernenti le tasse universitarie di Per_
e in seguito anche quelle di quelle di trasferta, dell'acquisto libri e pagamento del Per_2 canone di locazione;
La signora rinuncia all'assegno di mantenimento, pertanto i coniugi provvederanno al Pt_1 proprio sostentamento in via del tutto autonoma rinunciando espressamente a ogni pretesa di
2 carattere economica anche per il futuro, a qualsiasi titolo o ragione;
Entrambi i coniugi, al fine di meglio salvaguardare il benessere psicologico dei figli, si impegnano
a non instaurare stabile convivenza con altri partners almeno per il primo anno successivo alla separazione…” che gli accordi di separazione avrebbero permesso ai coniugi di poter tenere con sé i figli in maniera quasi paritaria;
che la situazione tra i coniugi è degenerata quasi subito dopo la separazione e gli accordi inerenti all'affidamento dei figli non sono mai stati rispettati dal Controparte_1 che il in violazione a quanto previsto al punto 12 della separazione, ha intrapreso CP_1 quasi subito una stabile convivenza con una donna, che non ha accettato i figli del CP_1
e che rifiuta di avere con loro qualsiasi tipo di rapporto;
[...]
che il ha costretto la figlia ad andare via di casa, arrivando a staccarle l'acqua CP_2 Per_1 calda, il gas e ripetendole ogni giorno parole del tipo “devi andare via, questa non è più casa tua, qui non ci fai più niente, devi andare da tua mamma” e altri turpiloqui;
che l'unica persona che si è occupata della figlia è stata la ricorrente;
che, da quando si è stabilita a casa la nuova compagna del è stato impedito ai due figli CP_1 di accedere all'abitazione;
che l'atteggiamento assunto dal verso i figli ha creato difficoltà alla ricorrente sia dal CP_3 punto di vista della organizzazione della sua vita privata, sia dal punto di vista economico;
che, in particolare, i pasti che i figli avrebbero dovuto consumare presso l'abitazione del padre nei suoi giorni di affidamento degli stessi sono rimasti a carico della ricorrente, oltre al consumo di luce, gas etc, nonché le spese per la merenda a scuola e le uscite con gli amici;
che tali esborsi sono quantificabili in € 25.000,00, oltre al danno morale per non aver mai potuto godere di momenti di “libertà” personale.
Sulla scorta di quanto sopra, ha precisato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, dichiarare, a modifica delle condizioni di cui al punto 4 e al punto 11 del decreto di separazione.
Nello specifico: in merito al punto 4) Stabilire che il figlio non sia più onerato dall'obbligo Per_2 di pernottare dal padre, sia per quanto riguarda il pernottamento diurno, che quello notturno, ma entrambi i figli siano liberi di recarsi dal padre quando lo desidereranno.
La sig.ra dovendosi occupare dei figli, anche in termini economici, quotidianamente, con Pt_1 grande dispendio economico e di tempo, richiede un assegno di mantenimento dell'importo di €
500,00 (250 per figlio), che il sig. dovrà versare in favore dei figli a titolo di CP_1
3 mantenimento, sino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti, oltre alla refusione delle spese che si quantificano già da ora in euro 25.000,00, o veriore accertanda, oltre ad un risarcimento per danni morali, che il Giudice vorrà valutare in via equitativa, per non aver tenuto con se i figli nei weekend concordati e per aver costretto la ricorrente a dedicarsi ai figli anche nelle sue giornate di competenza, come da decreto e impedendole di avere una sua vita privata, o comunque del tempo da dedicare alla sua persona.
Si chiede inoltre che il sig. provveda al rimborso del 50% delle spese sostenute Controparte_1 dalla sig.ra in favore dei figli (scolastiche, sanitarie e sportive), entro e non oltre 7 giorni Pt_1 dalla richiesta di rimborso da parte della sig.ra , o in alternativa, che sia lui stesso ad Pt_1 anticiparle e la sig.ra provveda nei medesimi tempi al rimborso. Pt_1
Con vittoria di spese”. si è costituito tempestivamente in giudizio, contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e concluso e, a sua volta deducendo: che le domande risarcitorie (rimborsi e danni morali) sono inammissibili, trattandosi di domande non compatibili col presente rito, ed in ogni caso infondate;
che la domanda di modifica delle condizioni di separazione è infondata, inammissibile e priva di giustificati motivi, avendo il resistente già versato alla ricorrente la somma una tantum di €
40.000,00 prevista nell'accordo di separazione.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Tutto ciò premesso, nell'interesse di , si conclude e si chiede che il Tribunale Controparte_1 adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione voglia: 1) Dichiarare inammissibili, per i motivi in espositiva, le domande di rifusione di €. 25.000,00 o di altra veriore somma, e di rifusione del danno morale. 2) Rigettare o dichiarare inammissibile la richiesta di assegno di
(contributo) al mantenimento dei figli (di €. 250,00 per ciascuno). 3) Con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza del 6/3/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione anche in assenza di approfondimenti istruttori, ha rinviato la causa al 19/11/2025 per la rimessione della causa al
Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 19/11/2025 i procuratori delle parti si sono riportati agli scritti conclusionali depositati e il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.
In via del tutto preliminare ritiene il Collegio di dover dichiarare l'inammissibilità delle domande, formulate dalla odierna ricorrente, di rimborso delle spese sostenute e/o di risarcimento del danno
4 morale.
Invero, il procedimento di modifica delle condizioni di separazione è regolato dall'art. 710 c.p.c., ha natura camerale e oggetto limitato;
esso serve a modificare o revocare le condizioni relative alla separazione (ad es. assegno di mantenimento, affidamento dei figli, uso della casa familiare, ecc.) in presenza di fatti sopravvenuti.
In procedimenti di tal fatta, il Tribunale può pronunciarsi solo su quelle condizioni e non su domande nuove di natura diversa, come ad esempio risarcimento del danno morale o esistenziale per comportamenti del coniuge, risarcimento per inadempimento di obblighi derivanti dalla separazione o richieste patrimoniali autonome non connesse alle condizioni originarie.
Sul punto l'orientamento della Suprema Corte è unanime e stratificato (v. tra le tante Cass. Civ.,
Sez. I, 19 aprile 2011, n. 8877 secondo cui il procedimento ex art. 710 c.p.c. “ha ad oggetto esclusivamente la modifica dei provvedimenti riguardanti la separazione dei coniugi e non consente l'introduzione di domande nuove o diverse, quali quelle di risarcimento del danno”; Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19723 secondo cui “Nel giudizio di revisione delle condizioni di separazione non possono essere proposte domande autonome di risarcimento dei danni per comportamenti del coniuge, in quanto estranee all'oggetto del procedimento”; Cass. civ., Sez. VI-1,
23 marzo 2021, n. 8044, che ribadisce che il procedimento ex art. 710 c.p.c. è a cognizione sommaria e funzionale, quindi incompatibile con l'accertamento di diritti soggettivi diversi, come quelli risarcitori).
Ne consegue che, laddove un coniuge ritenga di aver subito un danno (morale, esistenziale, patrimoniale) a causa del comportamento dell'altro — ad esempio violenza domestica, diffamazione, violazione di obblighi, ecc. — è suo onere introdurre una separata azione ordinaria di risarcimento danni davanti al tribunale civile (ai sensi dell'art. 2043 c.c. o di altre norme specifiche).
Quanto all'unica domanda ammissibile in questa sede, ovvero alla invocata modifica delle condizioni patrimoniali di cui all'accordo di separazione coniugale omologato con decreto n.
111/2021 del 1/7/2021, ritiene il Collegio che la stessa sia radicalmente infondata.
Le parti, con l'accordo consensuale omologato appena richiamato, hanno di comune accordo definito le condizioni della separazione. In particolare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (in quel momento) minori i coniugi hanno stabilito: “Il sig. benchè sia privo di una CP_1 stabile occupazione lavorativa, si obbliga alla contribuzione a titolo di mantenimento nei confronti Per_ dei due figli e corrispondendo la somma di euro 40.000,00 in una tantum da versarsi Per_2 sulle coordinate bancarie della signora che la medesima gli comunicherà, con le seguenti Pt_1 modalità (…). All'uopo si specifica che tale forma di contribuzione economica garantirebbe il
5 Per_ mantenimento ordinario dei figli per i prossimi dieci anni circa, per cui avrebbe raggiunto il ventiseiesimo anno di età e il ventunesimo anno di età; qualora poi per quella data Per_2
(01.1.2023) gli stessi non avessero ancora raggiunto la completa autosufficienza economica, il Sig. si rende disponibile, sin da ora a contribuire al mantenimenti diretto dei figli, CP_1 accogliendoli in casa secondo segmenti paritari con a madre”.
Non è contestato, ma anzi riconosciuto, dalla parte ricorrente che il abbia adempiuto a CP_1 tale obbligo contributivo, mediante puntuale versamento delle somme di cui alla pianificazione riportata nell'accordo di separazione, per un totale di € 40.000,00.
Ciò premesso e ricordato, la ricorrente ha fondato la sua domanda di modifica delle Pt_1 condizioni di separazione sul presunto continuato mancato esercizio del diritto di visita da parte del nei confronti dei figli, al quale sarebbe stato obbligato per effetto della indicata CP_1 separazione consensuale, con conseguente peggioramento della di lei posizione nell'esercizio della genitorialità e del mantenimento dei figli e fondamento della richiesta di nuova contribuzione in favore dei figli.
Orbene, accanto ed oltre la circostanza che al punto 3 dell'accordo di separazione non risulta affatto indicato – come scorrettamente indicato dalla parte ricorrente – che il “debba” tenere CP_1 con sé il figlio minore (v. pag. 1 del ricorso introduttivo del giudizio), ma che il CP_1
“possa” tenere con sé il figlio minore nei periodi ivi indicati – con la espressa previsione, quindi, di una “facoltà” e non anche di un “obbligo” – osserva il Tribunale che, in tema di revisione delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c., è pacifico che il giudizio si svolge con rito camerale e che la domanda può essere accolta solo qualora intervengano giustificati motivi, consistenti in mutamenti delle condizioni di fatto o di diritto (o in circostanze sopravvenute) che rendano inadeguata la determinazione originaria.
Il Tribunale deve, quindi, verificare:
a) se la ricorrente abbia allegato e documentalmente provato fatti sopravvenuti rispetto all'accordo di separazione che possano incidere significativamente sull'equilibrio originario;
b) se tali fatti siano idonei a giustificare la revisione della condizione economica assunta (assegno una tantum di € 40.000,00).
Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto – in sostanza – la violazione da parte del resistente degli accordi relativi al diritto di visita nei confronti del figlio minore nonché il non corretto comportamento nei confronti della figlia maggiorenne, affidando a tali presunte violazioni la richiesta di modifica dell'assetto economico.
Tuttavia, anche assumendo, per argomento, che vi fosse stata qualche inadempienza di visita – cosa che il Tribunale non ritiene provata e che, comunque, ritiene non rilevante indagare – rimane
6 comunque insoddisfatto il nesso di causalità tra tale fatto (se anche accertato) e una modificazione della condizione economica originaria del contributo una tantum di € 40.000, che risulta regolarmente versato dal resistente e che aveva finalità di contributo al mantenimento dei figli per circa 10 anni.
In sintesi, ritiene il tribunale che non sussista, allo stato, una mutazione delle condizioni patrimoniali delle parti o della situazione dei figli (quali autosufficienza, cessazione dei bisogni, incremento o decremento rilevante del reddito, trasferimento all'estero, malattia grave, etc.) che possa qualificarsi come “giustificato motivo” per revisionare l'accordo di separazione (v. Cass. Civ.,
Sez. I, Ord. 17/3/2025 n. 7121).
In particolare, l'accordo era stato sottoscritto in piena consapevolezza delle parti e con versamento integrale dell'importo pattuito;
non è stata dimostrata una variazione sopravvenuta significativa della situazione che possa fondare la revisione.
Alla stregua di quanto precede, la domanda di modifica delle condizioni della separazione va rigettata perché manca il presupposto del fatto nuovo e significativo, non è provato un peggioramento idoneo e non è verificato un nesso di causalità diretto con la condizione economica stabilita.
In mancanza di questi elementi, la statuizione originaria rimane ferma, ai sensi della regola secondo cui l'obbligo del mantenimento o contributivo, stabilito in sede di separazione, non può essere modificato se non in presenza delle condizioni sopra indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA inammissibili le domande di risarcimento del danno morale e di rimborso;
2) RIGETTA la domanda di modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui al decreto n. 111/2021 del 1/7/2021 pronunciato dal tribunale di Tempio Pausania;
3) CONDAN al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese
[...] generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 19/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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