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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/08/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1297/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1297/2016 promossa da: società in persona del legale rappresentante p.t. a, con sede legale in San Giuseppe Parte_1 Vesuviano (NA), alla Via Degli Ulivi n. 34, cod. fisc. , rapp.ta e difesa dall' avv. Carmela P.IVA_1 Ferrara giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE contro
-, in persona del legale rappresentante p.t., c.f. Controparte_1
, con sede in Pescara, Via Venezia, n.49, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico P.IVA_2 Forlano, giusta mandato ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO nonché contro in persona del sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_2
CONVENUTO – NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12 novembre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice, con atto di citazione in riassunzione, depositato a seguito della sentenza nr. 5906 del 6.11.2015 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno adita ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in virtù della sentenza della Corte Costituzionale nr. 64/08, ha convenuto la società e il in persona del Sindaco pro tempore onde accertare la nullità CP_1 Controparte_2 dell'ingiunzione n. 0101479/2015, volta al recupero del canone di occupazione suolo pubblico COSAP annualità dal 2008 al 2013. Eccepiva, in particolare l'illegittimità dell'ingiunzione oggetto di giudizio per assenza di notifica degli avvisi di accertamento richiamati nell'ingiunzione recanti i numeri: 1065135130007747, 1065135130007659, 1065135130007303, 1065135130007392, 1065135130007481; 1065135130007570, nonché l'inconferente pretesa impositiva inerente le annualità 2008/2009/2010 in virtù della sua iscrizione al registro delle imprese REA di Napoli avvenuta solo in data 8/04/2010, come comunicato anche al inoltre la carenza di Controparte_2 legittimazione attiva della società di riscossione giacchè il contratto stipulato tra la stessa CP_1 e il sarebbe attinente alla riscossione dei tributi per il solo triennio 2012 -2015. Controparte_2
Rilevava infine che, come acclarato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 582 del 12 gennaio 2017, avendo il credito di cui all'ordinanza ingiunzione natura privatistica, il per poter procedere CP_2 con la procedura coattiva, abbisognava di un titolo esecutivo non essendo sufficiente l'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. 46/1999. Per tali motivi chiedeva dichiararsi l'illegittimità della pretesa con annullamento dell'ingiunzione n. 010479/2015 con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la eccependo di contro la legittimità degli avvisi impugnati nonché la CP_1 propria legittimazione impositiva, chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite. Il
, seppur regolarmente citato, non provvedeva a costituirsi in giudizio. Instaurato il Controparte_2 contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 6° comma cpc, stante la mancanza di istanze istruttorie all'esito del deposito delle memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12 novembre 2024, quindi, veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Solo parte attrice provvedeva a depositare la comparsa conclusionale come autorizzata.
*****
In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, seppur regolarmente CP_2 citato, non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio.
Nel merito la domanda è infondata e va reietta per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
Ed invero!
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta OG (copia degli avvisi e delle relative ricevute di ricezione) risulta provata la regolarità della notificazione degli atti impositivi presupposti in conformità all'art.60 del DPR 600/1973 e alla L. 890/1982.
E' principio consolidato che le eccezioni attinenti al merito della pretesa tributaria, comprese quelle relative alla legittimazione del concessionario o della sussistenza del presupposto impositivo, devono essere sollevate mediante l'impugnazione dell'atto impositivo nei termini di legge. Nel caso che ci occupa non risulta che l'attore abbia tempestivamente impugnato gli avvisi di accertamento anzi ha posto alla base dell'atto di cui è causa la mancata notifica degli stessi. Di conseguenza, avendo la convenuta fornito la prova della regolarità della notifica, tutte le censure sollevate non possono CP_1 essere fatte valere in questa sede.
Non va inoltre sottaciuto che, l'affidamento al concessionario della riscossione, rientra nella discrezionalità dell'ente locale e la sua validità non può essere sindacata nel presente giudizio tanto più che l'attività esecutiva trae titolo da atti impositivi divenuti definitivi.
pagina 2 di 3 Infine va evidenziato che il canone COSAP, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, costituisce una prestazione patrimoniale avente natura corrispettiva dovuta quale controprestazione per l'uso esclusivo o speciale di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente. Ai sensi dell'art. 52 del medesimo decreto legislativo, come successivamente integrato dall'art. 1 comma 792 L. 27 dicembre 2019 nr. 160, gli enti locali dispongono di potestà regolamentare in materia di entrate proprie , potendo provvedere alla loro riscossione, anche coattiva, mediante l'ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n.639. Ne consegue che l'ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo idoneo alla riscossione coattiva della Non va sottaciuto come la Suprema Corte (Cass. Civ. n.582/2017, CP_3 Cass. Civ. sez. II n.23148/2014), nonché la giurisprudenza maggioritaria, hanno chiarito che la COSAP pur qualificabile come entrata patrimoniale e non tributaria, rientra tra le entrate per le quali l'ente può legittimamente avvalersi della procedura ingiuntiva di cui al RD 639/1910 (Cons. di Stato sez. V n.3060/2016). Pertanto, accertata la titolarità del credito da parte dell'ente impositore e la regolarità formale e sostanziale dell'ingiunzione opposta la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuta presente l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2. Rigetta la domanda proposta dalla società ; Parte_1
3. Condanna parte attrice a rimborsare alla OG le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 685,86 oltre accessori di legge se dovuti.
Nocera Inferiore, 12 agosto 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1297/2016 promossa da: società in persona del legale rappresentante p.t. a, con sede legale in San Giuseppe Parte_1 Vesuviano (NA), alla Via Degli Ulivi n. 34, cod. fisc. , rapp.ta e difesa dall' avv. Carmela P.IVA_1 Ferrara giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE contro
-, in persona del legale rappresentante p.t., c.f. Controparte_1
, con sede in Pescara, Via Venezia, n.49, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico P.IVA_2 Forlano, giusta mandato ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO nonché contro in persona del sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_2
CONVENUTO – NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12 novembre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice, con atto di citazione in riassunzione, depositato a seguito della sentenza nr. 5906 del 6.11.2015 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno adita ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in virtù della sentenza della Corte Costituzionale nr. 64/08, ha convenuto la società e il in persona del Sindaco pro tempore onde accertare la nullità CP_1 Controparte_2 dell'ingiunzione n. 0101479/2015, volta al recupero del canone di occupazione suolo pubblico COSAP annualità dal 2008 al 2013. Eccepiva, in particolare l'illegittimità dell'ingiunzione oggetto di giudizio per assenza di notifica degli avvisi di accertamento richiamati nell'ingiunzione recanti i numeri: 1065135130007747, 1065135130007659, 1065135130007303, 1065135130007392, 1065135130007481; 1065135130007570, nonché l'inconferente pretesa impositiva inerente le annualità 2008/2009/2010 in virtù della sua iscrizione al registro delle imprese REA di Napoli avvenuta solo in data 8/04/2010, come comunicato anche al inoltre la carenza di Controparte_2 legittimazione attiva della società di riscossione giacchè il contratto stipulato tra la stessa CP_1 e il sarebbe attinente alla riscossione dei tributi per il solo triennio 2012 -2015. Controparte_2
Rilevava infine che, come acclarato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 582 del 12 gennaio 2017, avendo il credito di cui all'ordinanza ingiunzione natura privatistica, il per poter procedere CP_2 con la procedura coattiva, abbisognava di un titolo esecutivo non essendo sufficiente l'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. 46/1999. Per tali motivi chiedeva dichiararsi l'illegittimità della pretesa con annullamento dell'ingiunzione n. 010479/2015 con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la eccependo di contro la legittimità degli avvisi impugnati nonché la CP_1 propria legittimazione impositiva, chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite. Il
, seppur regolarmente citato, non provvedeva a costituirsi in giudizio. Instaurato il Controparte_2 contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 6° comma cpc, stante la mancanza di istanze istruttorie all'esito del deposito delle memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12 novembre 2024, quindi, veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Solo parte attrice provvedeva a depositare la comparsa conclusionale come autorizzata.
*****
In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, seppur regolarmente CP_2 citato, non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio.
Nel merito la domanda è infondata e va reietta per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
Ed invero!
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta OG (copia degli avvisi e delle relative ricevute di ricezione) risulta provata la regolarità della notificazione degli atti impositivi presupposti in conformità all'art.60 del DPR 600/1973 e alla L. 890/1982.
E' principio consolidato che le eccezioni attinenti al merito della pretesa tributaria, comprese quelle relative alla legittimazione del concessionario o della sussistenza del presupposto impositivo, devono essere sollevate mediante l'impugnazione dell'atto impositivo nei termini di legge. Nel caso che ci occupa non risulta che l'attore abbia tempestivamente impugnato gli avvisi di accertamento anzi ha posto alla base dell'atto di cui è causa la mancata notifica degli stessi. Di conseguenza, avendo la convenuta fornito la prova della regolarità della notifica, tutte le censure sollevate non possono CP_1 essere fatte valere in questa sede.
Non va inoltre sottaciuto che, l'affidamento al concessionario della riscossione, rientra nella discrezionalità dell'ente locale e la sua validità non può essere sindacata nel presente giudizio tanto più che l'attività esecutiva trae titolo da atti impositivi divenuti definitivi.
pagina 2 di 3 Infine va evidenziato che il canone COSAP, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, costituisce una prestazione patrimoniale avente natura corrispettiva dovuta quale controprestazione per l'uso esclusivo o speciale di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente. Ai sensi dell'art. 52 del medesimo decreto legislativo, come successivamente integrato dall'art. 1 comma 792 L. 27 dicembre 2019 nr. 160, gli enti locali dispongono di potestà regolamentare in materia di entrate proprie , potendo provvedere alla loro riscossione, anche coattiva, mediante l'ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n.639. Ne consegue che l'ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo idoneo alla riscossione coattiva della Non va sottaciuto come la Suprema Corte (Cass. Civ. n.582/2017, CP_3 Cass. Civ. sez. II n.23148/2014), nonché la giurisprudenza maggioritaria, hanno chiarito che la COSAP pur qualificabile come entrata patrimoniale e non tributaria, rientra tra le entrate per le quali l'ente può legittimamente avvalersi della procedura ingiuntiva di cui al RD 639/1910 (Cons. di Stato sez. V n.3060/2016). Pertanto, accertata la titolarità del credito da parte dell'ente impositore e la regolarità formale e sostanziale dell'ingiunzione opposta la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuta presente l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2. Rigetta la domanda proposta dalla società ; Parte_1
3. Condanna parte attrice a rimborsare alla OG le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 685,86 oltre accessori di legge se dovuti.
Nocera Inferiore, 12 agosto 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3